EuroDejalex n. 10/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
O
Otttoobbrree
22000077
•
OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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C A S E LA W
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Nuovo strumento comunitario nella lotta ai cartelli: la Commissione presenta un progetto legislativo per
l’introduzione della transazione nei procedimenti antitrust
In data 26 ottobre 2007 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica su un nuovo pacchetto
normativo volto ad introdurre una procedura di transazione nell’ambito dei procedimenti per l’adozione di decisioni ai
sensi del Regolamento (CE) 1/2003 nei casi di cartelli, utilizzabile allorché le parti del procedimento riconoscano la
propria partecipazione ad un’intesa in violazione dell'articolo 81 CE e la loro responsabilità al riguardo, ed accettino
inoltre una procedura accelerata e semplificata. La Commissione prevede di presentare una proposta definitiva nel
2008, di concerto con le autorità garanti della concorrenza nazionali e tenendo conto dei commenti alla consultazione.
Nel dettaglio, il pacchetto proposto dalla Commissione si compone di un progetto di Comunicazione e di un draft di
regolamento, che modificherebbe l’attuale Regolamento (CE) 772/2004, contenente le principali regole pratiche
concernenti lo svolgimento di procedimenti nei casi antitrust. Obiettivo della procedura di transazione sarà quello di
semplificare la procedura amministrativa nel suo complesso, riducendo inoltre il ricorso ai giudici comunitari, liberando
quindi risorse che potranno essere dedicate ad un maggior numero di indagini. Tale procedura dovrebbe poi
permettere all’antitrust europeo di prescrivere sanzioni efficaci e tempestive, seppur ridotte, incrementandone l’effetto
dissuasivo. La forma di cooperazione delineata è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di
far scattare o fare avanzare le indagini della Commissione, disciplinata dalla comunicazione sul trattamento favorevole
(Leniency Notice). Pertanto, qualora la cooperazione offerta da un'impresa soddisfi le condizioni stabilite in entrambe le
comunicazioni, essa potrà essere ricompensata in modo cumulativo. Da un punto di vista procedurale, la Commissione
mantiene un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi potranno essere oggetto di transazione, che dovrà
essere avviata prima dell’invio della comunicazione degli addebiti. Qualora la Commissione ritenga opportuno sondare
l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, tenuto conto della possibilità effettiva di giungere ad un
accordo, essa fissa un termine non inferiore a due settimane entro cui le imprese devono dichiarare per iscritto se sono
disposte a partecipare ad incontri in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. In tal caso,
l’esecutivo europeo decide se avviare la procedura mediante contatti bilaterali tra la DG Concorrenza e i candidati alla
transazione, di cui valuta discrezionalmente l’opportunità ed il ritmo. Tale contatto preliminare consente alle parti di
essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento (fatti contestati e loro
qualificazione, gravità e durata del presunto cartello, imputazione della responsabilità, stima della forcella delle
ammende applicabili, nonché identificazione degli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti),
permettendo loro di decidere con cognizione di causa se usufruire della transazione. Qualora le discussioni permettano
di giungere ad un'intesa comune circa l'ambito dei potenziali addebiti e delle probabili ammende, la Commissione può
accordare alle imprese un termine (ancora da determinare), prorogabile su richiesta motivata, per presentare una
proposta scritta definitiva di transazione che dovrà contenere, inter alia: (a) un riconoscimento in termini inequivocabili
della responsabilità delle parti per l'infrazione, e la durata della loro partecipazione; (b) un'indicazione dell'importo
massimo dell'ammenda che le parti prevedono sarà loro inflitta; (c) l’ammissione delle parti di essere state
sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere loro e di aver potuto sufficientemente
esprimere il proprio punto di vista. Tale richiesta formale permette all’esecutivo europeo di tenere effettivamente conto
delle posizioni delle parti già al momento della redazione della comunicazione degli addebiti (fase obbligatoria anche in
caso di transazione). Se la Cda rispecchia la proposta di transazione delle parti, queste ultime rispondono entro un
termine di almeno una settimana, semplicemente confermando l'impegno a transigere e rinunciano all’audizione orale
ed all’accesso al fascicolo. In tal caso, l’adozione della decisione definitiva, previa consultazione del Comitato
consultivo, può avvenire senza ulteriori steps procedurali. Le parti del procedimento non potranno rendere noti a terzi i
contenuti della transazione, pena l’aumento dell’ammenda. Nel caso in cui la Commissione adotti una comunicazione
degli addebiti che non rispecchia la proposta di transazione, come legittimamente può accadere, si applicheranno le
disposizioni della procedura ordinaria e le ammissioni delle parti nella proposta di transazione non potranno essere
impiegate nel procedimento. La percentuale di riduzione dell’ammenda in caso di transazione sarà stabilita
dall’esecutivo UE a conclusione della consultazione pubblica. I testi proposti, oggetto di consultazione fino al 21
dicembre 2007, sono consultabili alla pagina web:
http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/legislation/settlements.html
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Osservatorio
• PROCEDURE D’INFRAZIONE
Terza tornata di procedure d’infrazione nel 2007: ancora troppe le lacune nell’implementazione del diritto
comunitario (17.10.2007)
La Commissione europea, “custode dei trattati”, ha deciso di proseguire procedimenti relativi a ben 550 casi di violazione
della normativa CE da parte degli Stati membri. Come di consueto, la normativa sul corretto funzionamento del mercato
interno resta un punto debole: nel dettaglio, l’esecutivo ha inviato a 22 Stati membri un parere motivato per la mancata
comunicazione delle misure di attuazione della Dir. 2006/100/CE, relativa agli adeguamenti necessari per il reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali a seguito dell’adesione all’UE di Bulgaria e Romania. Inoltre, essa ha inviato:
ad Italia, Repubblica ceca e Svezia altri pareri motivati per il mancato recepimento della direttiva sul diritto societario
2003/58/CE, relativa agli obblighi informativi delle s.r.l.; al Belgio, per la mancata implementazione della direttiva sui requisiti
patrimoniali (Dir. 2006/48/CE) e all’Irlanda, per la non trasposizione della normativa sul diritto di noleggio e di prestito (Dir.
2006/115/CE). Una seconda serie di pareri motivati ex art. 226 CE sono stati poi indirizzati ad otto Stati membri (Italia
compresa) per il mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE, che stabilisce le condizioni minime per l’attuazione delle
nuove norme nel settore del trasporto su strada in materia di tempi di guida e di riposo e sull’introduzione del tachigrafo
digitale. Ancora, 12 Stati membri (tra cui l’Italia) hanno ricevuto un ultimo avvertimento scritto per la mancata adozione dei
piani d’emergenza esterni relativi alle aree limitrofe ad alcuni impianti industriali nei quali si trovano grandi quantità di
sostanze pericolose previsti dalla direttiva Seveso II (Dir. 96/82/CE). Gli stabilimenti interessati sono quasi 8000 e i piani
d’emergenza avrebbero dovuto essere predisposti già dal 2002 per l’UE dei 15 e dal 2004 per i nuovi Stati membri. Il Bel
Paese ha poi ricevuto una lettera di costituzione in mora dalla Commissione per non avere dato esecuzione alla sentenza
della Corte del luglio 2007 (C-134/05) che aveva censurato l’incompatibilità con la libertà di stabilimento e la libera
circolazione dei servizi (artt. 43 e 49 CE) di alcune disposizioni del TU delle leggi di pubblica sicurezza del 1933 riguardanti
le agenzie di recupero crediti in via stragiudiziale (quale quella che prevede che un’agenzia, in possesso di regolare
autorizzazione, debba disporre di un locale e di una autorizzazione in ogni provincia ove intende operare). Trentasei
procedure sono state infine avviate per l’inadempimento delle norme CE in materia ambientale (i.e. gestione dei rifiuti e rifiuti
urbani, apparecchiature elettriche, valutazione degli impatti ambientali, qualità dell’aria, gestione delle sostanze pericolose
nelle industrie, etc. ).
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MERCATO INTERNO - TRASPORTI
Nuove iniziative della Commissione per migliorare efficienza e sostenibilità del trasporto merci nell’UE (18.10.2007)
A seguito dei risultati di una consultazione svolta nel 2006, l’esecutivo europeo ha adottato un pacchetto di misure tese a
potenziare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci nell’Unione, settore chiave per la competitività dell’economia
europea e la qualità di vita dei cittadini europei. Questo nuovo piano d’azione raggruppa circa trenta proposte a favore della
logistica, di una rete ferroviaria prioritaria per il traffico merci e dei porti europei, così come due documenti sullo spazio
europeo per il trasporto marittimo senza barriere e sulle autostrade del mare. Obiettivo comune è promuovere la diffusione
di tecnologie e pratiche innovative nelle infrastrutture, sviluppare i mezzi di trasporto, migliorare la gestione del traffico merci
ed agevolare la costruzione di catene logistiche A fronte del continuo miglioramento dell’efficienza del trasporto su strada,
anche il trasporto per ferrovia deve diventare più competitivo: all’uopo, l’esecutivo promuoverà la realizzazione di una rete
ferroviaria europea sulla quale il trasporto merci possa offrire un servizio di migliore qualità in termini di tempi di percorrenza,
affidabilità e capacità. Tali iniziative dovrebbero aiutare tutto il settore del trasporto merci, di cui si stima una crescita del
50% entro il 2020, a far fronte ad una serie di sfide in materia di congestione, cambiamenti climatici, approvvigionamento
energetico e sicurezza. Maggiori informazioni sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
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DIRITTO ISTITUZIONALE
Vertice di Lisbona: raggiunto l’accordo politico sul nuovo Trattato UE (19.10.2007)
La notte del 19 ottobre i leader dell’Unione europea hanno concluso il vertice di Lisbona raggiungendo un accordo sul nuovo
Trattato UE, dopo aver superato lo scoglio italiano sulla redistribuzione dei seggi in vista della riduzione dei deputati dagli
attuali 785 a 750, più il presidente, a partire dalla prossima legislatura nel 2009, e quello polacco sui diritti di voto. In
particolare, l’Italia ha ottenuto una riforma dei seggi italiani in seno al Parlamento europeo, che passano da 72 a 73 a parità
con la Gran Bretagna ma dietro la Francia (74), sebbene il fondamento della nuova ripartizione (principio della residenza e
non della cittadinanza) abbia incontrato le critiche del nostro presidente del Consiglio che lo giudica non in linea con il
Trattato. Varsavia ha invece guadagnato l’inserzione, in una dichiarazione separata del Consiglio, della “clausola di
Ioannina”, che consente ad un gruppo di paesi costituenti una minoranza di sospendere per qualche mese l’adozione di
decisioni senza bloccarla. Quanto alle altre importanti novità, si rileva l’attribuzione di un valore giuridicamente vincolante
alla Carta dei diritti fondamentali, che resta però fuori dal testo del Trattato e l’estensione della clausola di opt out per la
stessa Carta, prevista ab initio solo per gli UK, anche alla Polonia. Si registra poi una vittoria “a metà” per i Parlamenti
nazionali, che vedono aumentare da sei a otto le settimane per esaminare ed elaborare una relazione sugli atti comunitari e
potranno contrastare le proposte che non rispettano il principio di sussidiarietà (a cui è dedicato un protocollo ad hoc). Da un
punto di vista istituzionale, con l’ulteriore estensione della procedura di codecisione, il PE diventa un vero co-legislatore del
Consiglio, in particolare in materia di bilancio, in cui vengono meno le differenze tra spese obbligatorie e non. Il Consiglio
Europeo acquisirà il rango di vera e propria istituzione europea, composta dai Capi di Stato o governo degli Stati membri,
dal suo presidente (eletto per due anni e mezzo e non più a rotazione semestrale) e dal presidente della Commissione, e
rappresenterà l’UE nelle relazioni esterne. Importanti le riforme anche nel sistema giudiziario: la Corte di Giustizia CE
diventa Corte di Giustizia UE e comprenderà la Corte di Giustizia, la Corte (generale, ovvero l’ex Tribunale di Primo Grado )
e le corti specializzate. Gli avvocati generali della Corte passeranno da 8 ad 11. Con il nuovo Trattato, anche il Consiglio
Europeo, la Banca Centrale, il Comitato economico e sociale e quello delle Regioni potranno essere destinatari di un ricorso
in carenza ex art. 232 CE, e gli atti del Consiglio Europeo anche del vaglio della Corte. Il Comitato delle Regioni ottiene
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invece il diritto di proteggere le sue prerogative davanti alla Corte ex art. 230 CE. Quanto alla duplice condizione prevista da
quest’ultimo articolo perché un singolo o una persona giuridica possa contestare un atto comunitario, scompare, per quanto
riguarda gli atti normativi, ad eccezione delle misure d’attuazione, la necessità di essere individualmente interessato
dall’atto, restando solo il requisito del “direct concern” (ovvero non è richiesta alcuna misura di esecuzione dell’atto
impugnato). Il nuovo Trattato dovrebbe essere sottoscritto nella capitale portoghese il prossimo 13 dicembre e ratificato
dagli Stati membri entro il 2009.
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SANITÀ PUBBLICA - TABACCO
Il Parlamento UE fa sentire la propria voce in materia di politica anti-tabacco e pericoli dello snus (22-24.10.2007)
Il 24 ottobre, il Parlamento europeo ha adottato un rapporto sul Libro Verde presentato dalla Commissione a inizio anno
nell’ambito dell’azione coordinata “un’Europa senza fumo”, in cui si sottolineava l’impatto negativo del “fumo passivo” sulla
salute di tutti i cittadini UE, fumatori e non, causando tra questi il decesso di oltre 79 mila adulti ogni anno. Sulla base dei
risultati e delle considerazioni esposte in tale occasione, il PE domanda ora all’esecutivo UE una serie di interventi. In
primis, i deputati chiedono alla Commissione di proporre una modifica alla direttiva-quadro 89/391/CEE sulla sicurezza e
sulla salute sul posto di lavoro, che obblighi tutti i datori a garantire un luogo di lavoro senza fumo. Il PE invita poi la
Commissione a valutare ulteriori misure da adottare a livello comunitario a sostegno di una strategia di controllo e
disassuefazione dal fumo a tutela dei minorenni (oltre al divieto di vendita di tabacco ai minori di anni 18, invita gli Stati
membri a vietare il fumo nei parchi giochi entro due anni). Il PE domanda ancora alla Commissione di proporre
emendamenti alla direttiva sulla produzione di tabacco (2001/37/CE) da un lato, per rendere i pacchetti ancora più dissuasivi
tramite un rinnovato catalogo di avvertenze visive (tra cui una relativa al rapporto tra fumo e cecità) e, dall’altro, per
introdurre la responsabilità da prodotto in capo alle industrie produttrici di articoli a base di tabacco per il finanziamento di
tutte le spese sanitarie imputabili al consumo di questo. Un’ulteriore modifica prevedrebbe l'obbligo per i produttori di
pubblicare tutti i dati tossicologici esistenti per gli additivi e le sostanze contenute nel fumo di tabacco, nonché l’introduzione
di una procedura dettagliata di registrazione, valutazione e autorizzazione degli additivi, un’etichettatura completa e il divieto
di additivi nocivi. Gli europarlamentari auspicano poi l’introduzione da parte degli Stati membri di una tassazione minima a
livello UE ed azioni più efficaci contro il contrabbando. Infine, la Commissione viene invitata ad indagare sui pericoli collegati
all’uso dello snus, una polvere di tabacco umida per uso orale, prodotta tramite un processo di fermentazione, vietata dal
1992 in tutta Europa ad eccezione della Svezia. Se tale prodotto può, infatti, aiutare a smettere di fumare, esso presenta il
rischio di avere effetti cancerogeni su altri organi quali bocca e pancreas. In Finlandia, l’arcipelago autonomo di Aaland
continua ad ammettere la vendita di snus a bordo delle navi, fuori dalla zona marittima finlandese e perciò lo Stato nordico è
stato deferito già due volte dinanzi alla Corte di giustizia CE. La Relazione del Parlamento è consultabile al link:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20070336+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
• GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Nuove misure nel settore dell’immigrazione a fini lavorativi: una ‘Carta blu’ europea per gli immigrati più qualificati
e uno sportello unico per il permesso di lavoro e soggiorno (23.10.2007)
Due proposte legislative sono state adottate dalla Commissione nel settore della migrazione economica con lo scopo di far
divenire l’Europa una destinazione attraente almeno quanto le mete migratorie privilegiate quali Australia, Canada e USA,
come dichiarato dall’entusiasta vicepresidente Frattini. In particolare, la prima misura consiste in una proposta di direttivaquadro sull’ammissione degli immigrati altamente qualificati, volta a stabilire condizioni di ingresso e soggiorno più
vantaggiose per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati negli Stati membri dell’UE, tramite
l’introduzione di una “Carta blu UE”. Quest’ultima rappresenta un permesso unico di lavoro e soggiorno il cui rilascio è
soggetto ad una procedura speciale e dovrebbe avvenire nel giro di un mese, due per i casi più complessi, e conferisce una
serie di diritti socio-economici, condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare e un accesso agevolato al mercato del
lavoro. Il sistema è interamente fondato sul principio della domanda e rispetta sia il principio della preferenza comunitaria sia
la competenza degli Stati membri di decidere il numero di persone ammesse. La seconda proposta è di natura orizzontale e
mira a semplificare le procedure per i potenziali immigrati e garantire un insieme comune di diritti, analoghi a quelli di cui
beneficiano i cittadini dell’UE, per tutti i lavoratori di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente in uno Stato membro.
La proposta prevede la creazione di un sistema a "sportello unico" per tutti i richiedenti ed una procedura unica di domanda,
più semplice e più snella. Una volta ammesso, l’immigrato riceverà un “permesso unico” grazie a cui potrà lavorare e
soggiornare per il periodo autorizzato. Le due proposte sono reperibili, in inglese, ai links:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0637en01.pdf;
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0638en01.pdf
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LIBERTÁ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
L’UE continua la lotta contro il lavoro “nero”: pubblicata una nuova comunicazione in materia (24.10.2007)
La Commissione europea ha pubblicato una nuova relazione sul problema del lavoro non dichiarato che identifica i principali
fattori di spinta dell’economia c.d. informale, definisce metodi efficaci per ridurne l’ampiezza e propone misure di controllo a
livello sia europeo che nazionale. Recenti dati di Eurobarometro hanno confermato l'esistenza di un ampio mercato per il
lavoro clandestino in tutta l'UE, con punte preoccupanti (oltre il 10% dei lavoratori) nell’Europa meridionale e orientale. Le
figure maggiormente interessate risultano essere studenti, disoccupati e indipendenti, soprattutto nei settori dell’edilizia e dei
servizi alle famiglie. Considerato che le cause del successo della retribuzione “fuori busta” stanno nei vantaggi economici
che sia il consumatore che il fornitore ne traggono, la Commissione propone di: 1) ridurre ulteriormente l'imposizione fiscale
sul lavoro e le complessità amministrative legate ai sistemi fiscali e sociali; 2) riconsiderare entro il 2009 le disposizioni
transitorie nazionali che limitano la mobilità dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri; 3) facilitare gli scambi di best
practices, esaminando la possibilità di predisporre una piattaforma europea di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e le
altre istanze responsabili dell'applicazione della normativa in materia; 4) incoraggiare i rappresentanti di lavoratori e datori di
lavoro a lottare congiuntamente contro questo fenomeno. Il tema sarà oggetto di un dibatto politico nella prossima riunione
del Consiglio del 6 dicembre. Il testo della comunicazione è consultabile, in lingua inglese, al link:
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/oct/undeclared_work_en.pdf
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Finestra europea sulla fiscalità
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Fiscalità indiretta – condono IVA (25.10.2007)
Corte di Giustizia CE, conclusioni dell’Avv. Gen. Sharpston, presentate il 25 ottobre 2007, causa C-132/06, Commissione/Italia
L’avvocato generale Eleanor Sharpson ha presentato le proprie conclusioni relative alla causa C-132/06, in cui la Commissione
chiede di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo in maniera espressa e generale nella Legge Finanziaria 2003 la
rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta (c.d. condono tombale),
ha violato gli obblighi ad essa imposti dalla sesta direttiva IVA e dal principio generale della leale collaborazione tra gli Stati membri
e la Comunità europea sancito dall’art. 10 CE. L'Italia, dal canto suo, sostiene che l'effetto del condono non sia una rinuncia
generale e indiscriminata a ogni attività di verifica, ribadendo che solo una parte di contribuenti Iva se ne è avvalsa, che è stato
estremamente produttivo in termini di tributi recuperati e che, quindi, si è verificato uno sfruttamento razionale di risorse limitate,
ricompreso nella discrezionalità concessa agli Stati membri.
L’Avv. Gen., ritenendo che il condono Tremonti previsto dalla legge 289/2002 premi «l'evasione più dell'assolvimento degli obblighi
fiscali» (cfr. punto 81 delle conclusioni) ha suggerito alla Corte di giustizia del Lussemburgo di
“…dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo in maniera espressa e generale, agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una
serie di periodi di imposta, ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 2 e 22 della sesta direttiva IVA e dall’art. 10 CE;
- condannare alle spese la Repubblica italiana …”.
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Fiscalità diretta (11.10.2007)
Corte di Giustizia, sentenza del 11 ottobre 2007, causa C- 451/05, Européenne et Luxemburgeoise d’investissements SA (ELISA) /
Directeur général des impôts, Ministère public
La Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sull’interpretazione degli artt 43 CE e 56 CE, nonché dell’art. 1 della
direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri
nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la società holding di diritto
lussemburghese Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA («ELISA») e il Directeur général des impôts (direttore
generale delle imposte) relativamente all’assoggettamento di detta società all’imposta sul valore commerciale degli immobili
posseduti in Francia da persone giuridiche.
In tale occasione, la Corte del Lussemburgo ha statuito che:
“… 1) L’imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche rappresenta un tributo di
natura analoga a quella delle imposte elencate all’art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE,
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, il quale viene riscosso su elementi del patrimonio
ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale direttiva.
2) La direttiva 77/799, come modificata dalla direttiva 92/12, e in particolare il suo art. 8, n. 1, non ostano a che due Stati
membri siano legati da una convenzione internazionale, diretta ad evitare le doppie imposizioni e a istituire norme per la
reciproca assistenza amministrativa in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, la quale escluda dal suo ambito
d’applicazione, per uno Stato membro, una categoria di contribuenti soggetti ad un’imposta rientrante nell’ambito
d’applicazione di tale direttiva, qualora la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le
informazioni non autorizzino la competente autorità a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale
Stato membro, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
3) L’art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione
nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esonera le società stabilite in Francia dall’imposta sul valore
commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche, subordinando invece tale esenzione, per le società
stabilite in un altro Stato membro, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Repubblica
francese e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l’evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza
dell’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali società non
debbano essere assoggettate ad un’imposizione maggiormente onerosa” rispetto a quella cui sono assoggettate le società
stabilite in Francia, e non consente alle società stabilite in un altro Stato membro di fornire elementi di prova intesi a
dimostrare l’identità delle persone fisiche sue azioniste …”.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
COMPETENZA GIURISDIZIONALE CIVILE E COMMERCIALE
contratto di lavoro, avendo egli raggiunto il limite d’età, fissato a 65
anni dalla normativa nazionale spagnola, per il pensionamento
obbligatorio dei lavoratori.
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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
La Corte precisa le condizioni in base a cui le domande nei
confronti di più convenuti possono essere proposte innanzi al
medesimo giudice
Corte di giustizia, sentenza dell’11 ottobre 2007, causa C-98/06,
Freeport
La Corte UE condanna la legge Volkswagen, che protegge da
ormai mezzo secolo il colosso automobilistico dai tentativi di
scalata, in quanto ostacola la libera circolazione dei capitali
“… 1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) … n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che domande
proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti
normativi diversi non osta all’applicazione di tale disposizione.
2) L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le
domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al
momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un
interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il
rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero
decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare
ulteriormente che dette domande non siano state presentate
esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici
dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio ...”.
Corte di giustizia, sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-112/05,
Commissione/Repubblica federale di Germania
“… Mantenendo in vigore l’art. 4, n. 1, nonché l’art. 2, n. 1, in
combinato disposto con l’art. 4, n. 3, della legge 21 luglio 1960,
relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a
responsabilità limitata Volkswagenwerk … la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’art. 56, n. 1, CE …”.
N.B.: La Corte ha accolto il ricorso con cui la Commissione accusava
la Germania di restringere i movimenti di capitali tra Stati membri,
attraverso la legge Volkswagen, sollevando tre censure. In primo
luogo, la Commissione contesta la limitazione, in deroga al diritto
comune, del diritto di voto di ogni azionista al 20% del capitale sociale
della Volkswagen; in secondo luogo, essa confuta l’introduzione di
una maggioranza superiore all’80% del capitale rappresentato ai fini
delle decisioni dell’assemblea generale che richiedono, secondo il
diritto comune, solamente una maggioranza pari al 75%; in terzo
luogo, l’esecutivo si oppone al diritto della Repubblica tedesca e del
Land della Bassa Sassonia di designare ciascuno due rappresentanti
nell’ambito del consiglio di sorveglianza della società di cui trattasi. I
giudici comunitari concordano con la Commissione nel sostenere che
tali norme sono idonee a dissuadere gli investimenti diretti e limitare
cosí la possibilità degli azionisti di partecipare alla società. Peraltro, la
Germania non ha dimostrato per quali ragioni il mantenimento di tale
disciplina sarebbe necessario a tutelare i lavoratori e gli interessi degli
azionisti di minoranza. La Corte ha invece respinto il ricorso
dell’esecutivo UE per quanto riguarda la violazione della libertà di
stabilimento, in mancanza di una specifica argomentazione sul punto.
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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
N.B.: L’art. 6, punto 1, del Reg. 44/2001 prevede un’eccezione al
principio generale del domicilio del convenuto, disponendo che in
caso di pluralità di convenuti una persona possa essere convenuta
dinanzi al giudice del luogo del domicilio di uno qualsiasi di detti
convenuti, purché tra le domande esista un nesso così stretto da
rendere opportuna una trattazione ed una decisione unica. I dubbi
interpretativi che hanno spinto il giudice a quo ad adire la Corte di
Giustizia derivavano dal fatto che l’attore nella causa principale aveva,
sulla base di detta norma, chiamato in causa entrambi i convenuti
dinanzi al medesimo giudice, sebbene uno di essi avesse la propria
sede in un altro Stato membro, e sebbene solo nei confronti di uno dei
convenuti le domande attoree si basassero su una relazione
contrattuale.
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POLITICA SOCIALE
Secondo la Corte di giustizia una misura nazionale che impone il
pensionamento ad una determinata età può non risultare
discriminatoria
La Comunità europea è competente ad imporre agli Stati membri
di prevedere sanzioni penali comuni al fine di lottare contro
l’inquinamento marittimo
Corte di giustizia, sentenza del 16 ottobre 2007, causa C-411/05,
Félix Palacio de Villa/Cortefiel Servicios SA
Corte di Giustizia, sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05,
Commissione/Consiglio
“… Il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’età, come
realizzato dalla direttiva, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non
osta ad una normativa nazionale, quale quella in esame nella causa
principale, in forza della quale sono considerate valide le clausole di
pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi le quali
richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia raggiunto il
limite di età, fissato a 65 anni dalla normativa nazionale, per accedere
al pensionamento e soddisfi gli altri criteri in materia di previdenza
sociale per avere diritto ad una pensione di vecchiaia di tipo
contributivo, purché – la misura in parola, benché fondata sull’età, sia
oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e al
mercato del lavoro, e – i mezzi per il conseguimento di tale finalità
d’interesse generale non appaiano inappropriati e non necessari a tale
scopo ...”.
“… La decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI,
intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione
dell’inquinamento provocato dalle navi, è annullata ...”.
N.B.: La Corte di giustizia ha annullato la decisione quadro, adottata
nell’ambito del III pilastro, che impone agli Stati membri l’obbligo di
prevedere sanzioni penali proporzionate e dissuasive per i casi di
violazione contemplati dalla normativa UE sull’inquinamento
provocato dalle navi, fissando il tipo ed il livello delle sanzioni
applicabili, in quanto lo scopo e il contenuto della decisione quadro
rientrano nell’ambito della politica comune dei trasporti, prevista dal
Trattato (I pilastro). Con l’occasione, il giudice europeo, ribadendo
quanto
già
affermato
nella
sentenza
C-176/03,
Commissione/Consiglio, ha rilevato che, sebbene in linea di principio
la normativa penale e di procedura penale esulino dalle competenze
della Comunità, se l’applicazione di sanzioni é necessaria per la lotta
contro danni ambientali gravi, il legislatore comunitario può imporne
l’introduzione agli Stati membri, ai quali compete invece la
determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali da applicare.
N.B. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
sorta tra il sig. Palacios de la Villa ed il suo datore di lavoro, la
Cortefiel Servicios SA, relativamente alla cessazione ex lege del suo
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EuroDejalex n. 10/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
MERGER & ACQUISITION
Nessuna sanzione pecuniaria è stata comminata dalla
Commissione in quanto tali misure, qualificate come
decisioni di associazioni di imprese, sono state notificate nel
2002 dal gruppo CB all’esecutivo per approvazione; esse
devono essere tuttavia eliminate con effetto immediato.
Acquisto di Telelogic da parte di IBM: la Commissione
avvia un’indagine approfondita (03.10.2007)
Il progetto di concentrazione tra la svedese Telelogic e la
statunitense IBM, imprese attive sul mercato degli strumenti
di sviluppo di software, ha sollevato le preoccupazioni della
Commissione quanto alla sua compatibilità con la disciplina
comunitaria. Una prima indagine condotta dall’esecutivo sul
mercato degli strumenti di sviluppo di software ha rivelato,
infatti, che le due imprese sono concorrenti dirette, nonché
leader a livello mondiale, su due dei suoi sotto-mercati,
ovvero quello del “software modeling management” e quello
del “software requirements management”. Pertanto, la nuova
entità risultante da una loro concentrazione potrebbe essere
in grado di rallentare l’innovazione nel mercato europeo e
ostacolare l’interoperabilità dei suddetti strumenti software
con quelli dei concorrenti. La Commissione dispone ora di 90
giorni per decidere se autorizzare o meno l’operazione
notificata.
MERGER & ACQUISTION
Via libera condizionato alla concentrazione tra Altadis e
Imperial Tobacco (18.10.2007)
La Commissione europea ha approvato l’acquisizione, da
parte dell’impresa Imperial Tobacco Group LPC (Regno
Unito) dell’impresa Altadis Spa (Spagna), a determinate
condizioni. Nel dettaglio, le
società sono attive,
rispettivamente, nella produzione e distribuzione di tabacchi
lavorati (incluse sigarette, cartine per sigarette, tabacco da
pipa e tabacco sfuso), e nel mercato spagnolo e francese
della produzione e distribuzione di tabacchi lavorati e non (in
particolare sono sue le marche di sigarette Fortuna,
Gauloises, Ducados e Gitanes). Altadis detiene poi una
grande quota di mercato nella produzione di sigari cubani,
oltre a fornire servizi logistici per i prodotti di tabacco e non
in Francia, Italia, Marocco, Portogallo e Spagna. Infine,
unitamente all'italiana Autogrill, Altadis controlla la società
Aldeasa, che gestisce punti vendita al dettaglio
principalmente negli aeroporti. La Commissione ritiene che
la concentrazione non creerà problemi sul mercato delle
sigarette, né sotto il profilo della distribuzione all’ingrosso, né
sotto il profilo dell’accesso ai punti vendita (outlets di
Aldeasa), grazie anche alla presenza, sul mercato, di forti
concorrenti (i.e. Philip Morris International). Tuttavia, per
quanto concerne le quote detenute dalla nuova entità sui
mercati di altri prodotti per tabacco (tabacco da pipa,
tabacco sfuso), l’esecutivo europeo ha rilevato una forte
concentrazione di quote che avrebbe potuto sollevare
problematiche concorrenziali, in particolare in Francia, Italia,
Portogallo e Spagna, per il mercato del tabacco sfuso, in
Finlandia e Francia per il tabacco da pipa ed in Grecia per i
sigari. Imperial Tobacco si è allora impegnata, in ciascuno
dei suddetti mercati, a cedere uno o più brand dei prodotti
identificati dalla Commissione, in modo da evitare l’aumento
delle quote di mercato detenute dalla nuova società,
ottenendo cosi l’avvallo europeo all’operazione.
ANTITRUST - SEPA (Single Euro Payment Area)
Ammende per oltre 10 milioni di Euro a Visa (03.10.2007)
L’antitrust europeo ha inflitto a Visa una sanzione pari a 10.
200.000 Euro per non avere ammesso Morgan Stanley come
membro affiliato del suo gruppo di emittenti di carte di credito
dal 2000 al 2006 senza una giustificazione oggettiva. Questo
rifiuto, peraltro discriminatorio in quanto altri operatori in
analoghe condizioni (i.e. Citigroup, JCB) erano stati
ammessi, è stato valutato dall’esecutivo UE come un
accordo anticoncorrenziale ex art. 81 Tr. CE. Morgan
Stanley era, al momento dell’infrazione, proprietario negli
Stati Uniti del network della carta di credito Discover,
assente invece in Europa ed in particolare nel Regno Unito,
mercato interessato, e non poteva quindi essere qualificato
come concorrente, qualifica che avrebbe forse potuto
giustificare un tale rifiuto in conformità a regole interne del
gruppo Visa. Nel mercato britannico dei commercianti al
dettaglio vi era inoltre la prassi in base a cui le banche
offrivano “pacchetti” per l’impiego e l’accettazione di
entrambe le carte di credito Visa e Mastercard: pertanto, non
facendo parte del gruppo Visa, la Morgan Stanley, che dal
2006 rilasciava carte Mastercard nel mercato britannico,
veniva esclusa in toto da tale mercato.
ANTITRUST – INFORMATION TECHNOLOGY
Microsoft si piega infine alle volontà della Commissione
(22.10.2007)
ANTITRUST – SEPA (Single Euro Payment Area)
La Commissione europea ha approvato a gran voce la
decisione del colosso di Redmond di adeguarsi
completamente alla storica decisione del 2004, nella parte,
sino ad ora rimasta su carta, in cui richiedeva di divulgare
una documentazione completa e precisa, a condizioni
ragionevoli e non discriminatorie, che permettesse la perfetta
interoperatività dei server per gruppi di lavoro di altre marche
con i PC ed i server Microsoft. Quest’ultima metterà ora a
disposizione dei cosiddetti sviluppatori di software "open
source” le informazioni di cui hanno bisogno, attraverso: 1) il
c.d. «No Patent Agreement», che permette ai titolari di
utilizzare
i
protocolli
contenenti
le
informazioni
sull’interoperabilità, anche senza i brevetti, per il quale
Microsoft potrà esigere solo un pagamento una tantum di 10.
000 Euro; 2) il c.d. «All IP Agreement», che combina la prima
licenza con una licenza mondiale per i brevetti rilevanti, e per
il quale le royalties scenderanno dal 5.95% allo 0.4% rispetto
a quanto originariamente richiesto da Microsoft. Entrambi i
tipi di accordi potranno essere impugnati innanzi alla
suprema Corte inglese (High Court of London) e la
Commissione stessa continuerà a monitorare il rispetto degli
impegni presi da parte del colosso informatico.
La Commissione europea ordina al “Groupement des
Cartes Bancaires” di porre fine ad un cartello sui prezzi
(17.10.2007)
In seguito ad indagini avviate nel 2003, l’esecutivo UE ha
condannato, con una decisione ai sensi dell’art. 81 Tr. CE, le
misure tariffarie poste in essere dalla francese Groupement
des Cartes Bancaires (CB), misure che hanno ostacolato
l’emissione di carte ad un prezzo competitivo da parte di
banche del gruppo ed hanno altresì mantenuto
artificialmente alto il prezzo delle carte bancarie in Francia,
danneggiando i consumatori. Il gruppo CB, forte di 150
membri tra cui le più grandi banche francesi, amministra il
sistema di pagamenti “CB”, cioè il 70 % dei pagamenti
tramite carte bancarie effettuati in Francia. Tra le misure
incriminate, consistenti in sostanza in diritti tariffari che il
gruppo si riservava di riscuotere a determinate condizioni
sulla base del numero di carte rilasciate, rientra il c.d.
MERFA («Mécanisme Régulateur de la Fonction
Acquéreur») in base al quale il gruppo poteva prelevare una
penalità pari a 11 Euro per ogni carta rilasciata in caso di
scarsa produttività, misurata dal CB in termini di acquisizione
di clientela e apertura di distributori automatici di banconote.
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EuroDejalex n. 10/2007
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
™
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di ottobre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in
particolare:
¾
Trasporti
Direttiva che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli
(Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, GUUE L 263 del 09.10.2007)
Regolamento che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra
per il cielo unico europeo
(Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, GUUE L 283 del 27.10.2007)
™
Tra gli eventi comunitari del mese di novembre 2007, si segnalano in particolare:
¾
GIOVEDÌ 08
BRUXELLES
CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
¾
GIOVEDÌ 08
LUSSEMBURGO
TRIBUNALE
DI
PRIMO GRADO: Sentenza T-194/04, Bavarian
Lager/Commissione – Diritto istituzionale
¾
LUNEDÌ 12 – GIOVEDÌ 15
STRASBURGO
SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
¾
MARTEDÌ 13
BRUXELLES
CONSIGLIO ECOFIN
¾
LUNEDÌ 19
BRUXELLES
CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE
¾
GIOVEDÌ 22
LUSSEMBURGO
CORTE
DI
GIUSTIZIA: Sentenza C-262/06, Deutsche Telekom –
Politica industriale
¾
GIOVEDÌ 22
BRUXELLES
CONSIGLIO COMPETITIVITÀ
¾
VENERDÌ 23
BRUXELLES
CONSIGLIO ECOFIN (BILANCIO)
¾
MERCOLEDÌ 28 – GIOVEDÌ 29
BRUXELLES
SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
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Eurodejalex n. 10 - Ottobre - Studio Legale De Berti Jacchia