EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - LLuugglliioo 22000066 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Mercato interno e concorrenza: Italia campione d’Europa per quanto concerne la mancata e non tempestiva implementazione della normativa comunitaria In data 18 luglio, la Commissione europea ha pubblicato l’ultimo quadro di valutazione del mercato interno (scoreboard), che esamina l’evoluzione del c.d. deficit di implementazione delle norme comunitarie relative a tale settore (i.e. servizi, merci, capitali, appalti, diritti di proprietà intellettuale ed industriale, diritto societario, e-commerce) dal novembre 2005 ad oggi. Come sottolineato dal Commissario responsabile Charlie McCreevy, gli Stati membri dovranno intensificare gli sforzi per il recepimento della normativa sul mercato interno nel diritto nazionale: ben l’1,9% di direttive di cui è scaduto il termine, infatti, non sono state ancora recepite nel diritto nazionale, il che rappresenta un aumento dello 0,3% del deficit rispetto al positivo risultato raggiunto nel novembre scorso. Inoltre, ritardi sono da registrare anche nella corretta applicazione delle norme in esame: nessuno dei “vecchi” Stati membri è riuscito a mantenere l’impegno di ridurre del 50% le procedure di infrazione nel periodo 20032006. In particolare, l’Italia è il paese con il più alto numero di procedure di infrazione delle regole comunitarie sul mercato interno, con 166 procedure avviate ad oggi, presentando inoltre i peggiori risultati per quanto concerne il rispetto dei termini di recepimento. Per risolvere tali problemi, che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di crescita ed occupazione nell’UE fissati dalla strategia di Lisbona, la Commissione propone di intensificare le c.d. “riunioni pacchetto” tra gli esperti dell’esecutivo e le autorità degli Stati membri, volte a trovare soluzioni informali ed efficaci per i casi di infrazioni già pendenti, nonché le c.d. “riunioni trasposizione”, volte ad agevolare l’implementazione della normativa comunitaria anticipando le problematiche legali, politiche e tecniche che potrebbero sorgere, anche attraverso lo scambio di best practices tra le autorità nazionali competenti e la Commissione. Nel quadro delle procedure di infrazione contro l’Italia, non migliora la situazione con riferimento alle norme di concorrenza: il nostro paese si è visto infatti recapitare, in data 19 luglio, una lettera di messa in mora in cui la Commissione chiede informazioni in merito alla Legge Gasparri sulla radiotelediffusione (legge 3 maggio 2004, n. 112), dubitando della sua compatibilità con la normativa UE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di telecomunicazione elettronica (Direttive CE n. 2002/20, 2002/21 e 2002/77). La Commissione, a seguito di una denuncia ricevuta dall’associazione italiana di difesa dei consumatori Altroconsumo, ha avviato delle indagini che l’hanno portata a sospettare che la legge italiana abbia introdotto restrizioni ingiustificate alla prestazione di servizi di radiotelediffusione, attribuendo vantaggi sproporzionati agli operatori analogici esistenti (RAI e Mediaset). Sulla base dell’analisi preliminare da essa condotta, la Commissione osserva che la legislazione italiana potrebbe di fatto precludere agli operatori che non svolgono attività di trasmissione analogica la sperimentazione di trasmissioni digitali e la creazione di proprie reti digitali. Inoltre, la legislazione italiana consente agli operatori esistenti di acquistare un numero di frequenze per la sperimentazione digitale superiore a quello ad essi necessario per la trasmissione simultanea dei loro programmi in tecnica analogica e in tecnica digitale. Infine, la legge consente agli operatori esistenti di mantenere il controllo sulle frequenze e sulle reti per le trasmissioni analogiche anche dopo la data di switch-off, privando in tal modo i concorrenti del dividendo digitale derivante dall'accresciuta capacità delle reti digitali. Nel dettaglio, secondo l’esecutivo, la Legge Gasparri violerebbe le norme comunitarie perché "richiede che le imprese ottengano una licenza individuale piuttosto che una autorizzazione generale a operare, impedisce a nuovi operatori di installarsi e operare in un network digitale; impedisce ai nuovi entranti di acquistare o utilizzare frequenze per le trasmissioni digitali, non limita il numero delle frequenze che gli operatori possono acquisire a quanto strettamente necessario per sostituire i programmi in analogico con quelli digitali e non impone agli operatori di restituire le frequenze analogiche che sarebbero liberate dopo il passaggio al nuovo sistema (ovvero dopo l’abbandono della radiodiffusione)". Il nuovo governo, che dispone ora di due mesi per rispondere alle riserve formulate dalla Commissione se non vuole ricevere un parere motivato, prima fase “formale” della procedura di infrazione ex art. 226 Tr. CE, ha già annunciato di voler modificare la legge Gasparri. ll testo integrale dell’ultima edizione del quadro di valutazione del mercato interno è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/index_en.htm. Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm -1- EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • PROCEDURE D’INFRAZIONE Pioggia estiva di infrazioni per l’Italia: ambiente, aiuti di stato e fiscalità (03-20.07.2006) La Commissione europea ha deciso di procedere nei confronti dell'Italia diverse infrazioni della normativa in materia di tutela della salute e dell'ambiente. In particolare, l’Italia sarà deferita dinanzi alla Corte di giustizia da un lato, per non aver recepito entro il termine previsto (luglio 2001) la direttiva quadro 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, e dall’altro, per aver introdotto una definizione restrittiva di “rifiuto” non conforme alla normativa CE (nel dettaglio, una legge adottata nel dicembre 2004 stabilisce che alcuni tipi di rifiuti non sono più considerati tali in Italia, pur rientrando nella definizione di “rifiuto” ai sensi della direttiva UE. Si tratta, in particolare, dei rottami metallici, di altri rifiuti utilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica e dei combustibili da rifiuto di elevata qualità, cioè i combustibili ottenuti a partire dai rifiuti). Sono poi in arrivo per l’Italia due pareri motivati, il primo per non aver rispettato la sentenza della Corte nella causa C-447/03, in cui la Corte ha ritenuto che lo stato di alcune discariche di solidi urbani ubicate in Puglia costituisse una violazione della succitata direttiva UE sui rifiuti, e il secondo per non avere effettuato una valutazione d’impatto ambientale (VIA) per valutare le ripercussioni della costruzione di due nuovi tratti stradali a scorrimento veloce a nord di Milano, violando cosi la direttiva 85/337/CE. In materia di aiuti di Stato, invece, la Commissione ha avviato un’indagine approfondita per stabilire se la proroga fino al 2010 della tariffa preferenziale regolamentata per l’elettricità concessa nel 2005 dall’Italia ad alcune industrie ad alta intensità energetica sia conforme alle disposizioni comunitarie. La misura, che non è stata notificata alla Commissione, modifica la tariffa preferenziale che era in vigore nel 2004 e la proroga fino al 2010. La Commissione dubita della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, in quanto molte delle fabbriche che usufruirebbero della tariffa preferenziale sono situate al di fuori delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale di questo genere. Nel caso dell'impianto di Alcoa in Sardegna, la proroga non sembra poi soddisfare i requisiti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e potrebbe dar luogo ad una grave distorsione della concorrenza sul mercato europeo dell’alluminio primario, in cui l’energia costituisce una percentuale importante dei costi di produzione. Infine, l’Italia sarà deferita dinanzi alla Corte per il mancato rispetto di una decisione della Commissione del marzo 2005 che dichiarava incompatibili gli aiuti concessi dall'Italia sotto forma di incentivi fiscali a favore di società ammesse per la prima volta alla quotazione in un mercato regolamentato europeo e ne ordinava il recupero. Per le ulteriori procedure avviate in materia di fiscalità si veda pag. 4. • TRASPORTI Mercato unico del trasporti aerei: maggiore concorrenza e qualità (06-18.07.2006) Nell’ambito del consolidamento dei progressi raggiunti nel settore dei trasporti aerei dalla sua liberalizzazione (avviata nel 1997), la Commissione europea ha adottato, il 18 luglio scorso, una proposta di regolamento volta ad aumentare l'efficienza del mercato, migliorare la sicurezza dei servizi aerei ed incrementare la protezione dei passeggeri. In particolare, la proposta: 1) prevede che le tariffe comprendano anche le tasse, imposte e diritti applicabili, per garantire la trasparenza dei prezzi; 2) raggruppa in un solo regolamento il c.d. terzo pacchetto aereo del 1992 (regolamenti CEE n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e n. 2409/92, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci); 3) assicura un’applicazione corretta della normativa in tutto il territorio comunitario, semplificando le condizioni finanziarie che le compagnie aeree devono soddisfare e il loro controllo da parte degli Stati membri, chiarendo inoltre i criteri per l’ottenimento e la validità delle licenze necessarie per lo svolgimento di servizi di trasporto aereo nell’UE; 4) modifica la normativa in tema di oneri di servizio pubblico (OSP) nell'intento di alleggerire gli adempimenti amministrativi, evitare un eccessivo ricorso agli OSP e aumentare il numero delle imprese candidate alle pubbliche gare, impedendo agli Stati membri di utilizzare gli OSP come pretesto per chiudere alcuni mercati alla concorrenza; 5) chiarisce il quadro delle relazioni con i paesi terzi, sostituendo interamente gli accordi bilaterali tra gli Stati membri che ancora restringono la libertà di fornire servizi aerei. Va aggiunto, inoltre, come l’esecutivo avesse già adottato, il 6 luglio scorso, due regolamenti relativi al settore aereo ed in particolare il c.d. regolamento “coordinamento e trasferimento”, che fissa i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo e il regolamento c.d. “piani di volo”, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (cfr. links a pag. 7). La proposta di regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità è consultabile al sito: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0396:FIN:IT:HTML • MERCATO INTERNO - TELECOMUNICAZIONI Roaming internazionale: la Commissione propone un nuovo regolamento sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità (12.07.2006) L’esecutivo UE ha presentato una proposta di regolamento che mira a ridurre fino al 70% i prezzi pagati dagli utenti per l‘uso di telefoni cellulari all’estero, attualmente molto elevati rispetto a quelli pagati nel paese d’origine (c.d. meccanismo del “mercato domestico europeo”). La proposta si pone, come primo risultato, una riduzione delle tariffe all’ingrosso praticate tra gli operatori di telefonia mobile per il trasferimento delle chiamate da reti straniere, attraverso un nuovo meccanismo basato sulle tariffe di connessione delle chiamate mobili a partire da altre reti domestiche, che garantirebbe all’operatore di rientrare sempre nei costi di fornitura dei servizi di roaming. A ciò si aggiunge una riduzione dei prezzi al dettaglio: gli operatori saranno autorizzati ad applicare ai costi all’ingrosso un ricarico massimo del 30%, che rappresenta il margine che essi realizzano di norma con le chiamate nazionali. Tale limite, applicabile alle chiamate in roaming sia in entrata che in uscita, entrerebbe in vigore per le prime, contestualmente al regolamento e, per le seconde, dopo una fase transitoria di sei mesi. Al di sotto del massimale all'ingrosso e al dettaglio proposto, gli operatori rimangono liberi di competere tra loro offrendo servizi di roaming a prezzi competitivi o pacchetti di servizi meno cari, differenziati in funzione della domanda dei consumatori. Infine, per migliorare la trasparenza delle tariffe di roaming a favore dei consumatori, il nuovo regolamento prevede l’obbligo, per gli operatori di telefonia mobile, di fornire ai loro clienti informazioni complete sulle tariffe praticate per il roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornarli sulle -2- EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles variazioni. Alle autorità nazionali di regolamentazione viene invece affidato il compito di monitorare l’andamento delle tariffe di roaming applicate ai servizi di trasmissione dati come i messaggi SMS e MMS. Se approvato da Parlamento e Consiglio, il nuovo regolamento potrebbe entrare in vigore entro l’estate 2007. La proposta di regolamento è consultabile al link: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/regulation_it.pdf • LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA Nuove iniziative comunitarie per aumentare la certezza del diritto nei procedimenti di divorzio transnazionali (17.07.2006) La Commissione europea ha adottato due iniziative volte ad istituire norme chiare per diminuire gli ostacoli con cui generalmente si scontrano coppie aventi cittadinanza diversa al momento dello scioglimento del matrimonio (ogni anno si registrano, infatti, circa 170 000 divorzi “internazionali”) e al momento della divisione dei beni comuni. La prima iniziativa è una proposta di regolamento sulla legge applicabile e sulla competenza giurisdizionale in materia matrimoniale, che modifica il reg. (CE) n. 2201/2003 attualmente in vigore. Essa, pur non armonizzando le norme nazionali sul divorzio, rende maggiormente prevedibile la legge applicabile offrendo altresì una certa possibilità di scelta in ordine alla stessa e al giudice competente. In mancanza di scelta, la proposta prevede che il divorzio sia disciplinato dalla legge con cui i coniugi hanno un legame stretto, garantendo la certezza del diritto e prevenendo il c.d. forum shopping. La seconda iniziativa consiste invece in un libro verde, che dà avvio ad un’ampia consultazione pubblica sulle norme di conflitto, sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi. Da uno studio commissionato dall’esecutivo europeo è emerso, infatti, che nel caso di coniugi con diversa cittadinanza, o residenti in Stati membri diversi o proprietari di beni in uno Stato membro diverso da quello d residenza, sorgono, al momento della separazione, una serie di difficoltà pratiche e giuridiche legate alla divisione dei beni. Inoltre, per tener conto della realtà sociale dell’Unione, dove le convivenze more uxorio sono in continuo aumento, il libro verde tratta degli effetti patrimoniali della separazione anche per le coppie di fatto. La proposta di regolamento è consultabile al sito: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/com_2006_399_en.pdf Il libro verde é visionabile al sito: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0400en01.pdf • CONCORRENZA - AIUTI DI STATO Nuove guidelines sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (19.07.2006) La Commissione ha adottato nuovi orientamenti per determinare la compatibilità con l’art. 87 Tr. CE degli aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, che dovrebbero agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI nelle fasi iniziali del loro sviluppo (c.d. fasi “seed”, “start up” e di espansione), in particolare in mancanza di mezzi alternativi di finanziamento provenienti dai mercati finanziari (in presenza dunque di un c.d. fallimento del mercato). Tra i cambiamenti di rilievo, spicca la nuova soglia di investimento di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, che rappresenta un aumento del 50% rispetto alla soglia precedentemente prevista. Per tali casi, la Commissione presupporrà che vi sia un fallimento del mercato. Inoltre, é prevista una valutazione semplificata per casi chiaramente definiti che, oltre al rispetto della soglia dello 1,5 milioni di EUR, soddisfino le seguenti condizioni: 1) finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole imprese e per le medie imprese situate in zone assistite e fino alla fase di “start-up” per le medie imprese situate in zone non assistite; 2) almeno il 70% dello stanziamento deve essere utilizzato per fornire strumenti equity o quasi-equity anziché strumenti di debito; 3) la partecipazione degli investitori privati deve essere almeno del 50% nelle zone non assistite e del 30% nelle zone assistite; 4) le decisioni d’investimento devono essere orientate al profitto, il che comporta la partecipazione dei privati, piani aziendali redditizi ed una strategia di uscita chiara; 5) la gestione del fondo deve seguire una logica commerciale; 6) è possibile un carattere settoriale per i fondi che investono in tecnologie o settori innovativi. Superata la soglia di 1,5 milioni di EUR, a causa delle maggiori potenzialità di distorsione della concorrenza, la Commissione effettuerà una valutazione dettagliata e gli Stati membri dovranno fornire le prove dell’esistenza di un fallimento del mercato. L’applicazione dei diversi tipi di valutazione sulla base dell’impatto economico è un cambiamento importante e dovrebbe stimolare la crescita delle PMI, migliorando la competitività delle industrie nell’UE e creando nuovi posti di lavoro. Le linee guida sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/risk_capital_guidelines_en.pdf • MERCATO INTERNO – SETTORE DELL’ENERGIA Competitività, sicurezza e stabilità nell’approvvigionamento energetico: revisione degli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia (24.07.2006) Il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione volta alla revisione delle guidelines sulle Reti Trans-Europee dell’Energia (TENE), confermando il voto favorevole espresso dal Parlamento europeo in seconda lettura nella sessione plenaria del 4 aprile scorso. La necessità di nuove azioni sorge dalla dipendenza, in costante aumento negli ultimi 30 anni, dell’Unione dalle importazioni di energia (e soprattutto di gas naturale) da paesi terzi quali la Russia, le regioni del Mar Caspio, il Nord Africa e il Medio Oriente. Le linee guida TEN-E rappresentano un importante strumento per stabilire l’effettivo funzionamento del mercato dell’energia e garantire l’approvvigionamento della stessa mediante una migliore connessione tra i mercati nazionali e un’intensificazione delle relazioni con i paesi terzi. Mercati regionali e nazionali sempre più interconnessi comportano, infatti, una serie di vantaggi per i consumatori in termini di migliore qualità, maggiore scelta e prezzi più competitivi. Gli orientamenti presentano ben 42 progetti d’interesse europeo, per un totale di 48 miliardi di EUR di investimento, e forniscono il quadro di una cooperazione rafforzata, prevedendo un sistema di scambio di informazioni e l’eventuale designazione di un Coordinatore Europeo. Quanto all’attuazione dei progetti d’interesse europeo, le guidelines prevedono riunioni di coordinamento per le sezioni transfrontaliere, il controllo dei progressi nella messa in opera dei progetti da parte della Commissione e degli Stati membri, unitamente alle imprese e, all’occorrenza, un sostegno comunitario, in particolare interventi da parte della Banca europea per gli Investimenti. Le linee guida saranno disponibili al sito: http://ec.europa.eu/ten/energy/legislation/guidelines_en.htm -3- EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità Procedure d’infrazione contro lo Stato italiano (05-25.07.2006) Fiscalità diretta Attuazione della direttiva 2003/123/CE La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia europea per non aver adottato e notificato, entro il 1° gennaio 2005, le misure di attuazione della direttiva 2003/123/CE, che modifica la c.d. direttiva “società madri e figlie” (direttiva 90/435/CEE). Tale direttiva ha di fatto reso meno restrittive le condizioni per applicare l’esenzione dei dividendi comunitari dalle ritenute alla fonte, ha aggiornato l’elenco delle società che possono beneficiare delle disposizioni della direttiva del 1990, ridotto la quota di partecipazione minima per poter determinare un rapporto qualificato madre-figlia ed eliminato la doppia imposizione per le affiliate di società figlie. Maggiori informazioni sulla direttiva 2003/123/CE sono reperibili al sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_fr.htm Tassazione discriminatoria dei dividendi in uscita La Commissione europea ha inviato ad alcuni Stati membri, inclusa l’Italia, la richiesta formale di modificare la previsione contenuta nella propria legislazione fiscale relativa all’applicazione di una ritenuta d’imposta sui pagamenti di dividendi destinati a società estere. La legislazione fiscale italiana, infatti, prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 27% sui dividendi distribuiti a società estere (anche residenti in altri Stati membri sempre che non possano beneficiare della direttiva madre e figlia. V. supra), mentre non prevede l’applicazione di alcuna ritenuta sui dividendi distribuiti a società italiane. La Commissione ritiene che tale previsione sia contraria al trattato CE e all’accordo SEE in quanto restringe sia la libera circolazione dei capitali che la libertà di stabilimento. La richiesta è stata presentata formalmente attraverso un parere motivato, prima fase della procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE. Qualora l’Italia non risponda in modo soddisfacente al parere motivato entro due mesi, la Commissione potrà deferire la questione alla Corte di giustizia. Fiscalità indiretta IVA - restrizione al diritto di detrarre l’IVA applicata all’atto dell’acquisto di auto e del sostenimento di spese correlate La Commissione ha indirizzato un parere motivato all’Italia a causa delle restrizioni presenti nella legislazione nazionale sulla detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto di auto e in relazione ad altre spese correlate. L’Italia ha introdotto dopo il 1° gennaio 1979 – data di entrata in vigore della Sesta direttiva in Italia – una restrizione al diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi relativi ad autoveicoli e sull’acquisto di combustibili e lubrificanti. All’epoca l’Italia aveva argomentato che l’eccezione al regime della totale detrazione era giustificata da “motivi congiunturali” e, in quanto tale, ammessa sulla base dell’articolo 17, paragrafo 7, della Sesta direttiva. Tuttavia l’Italia ha mantenuto tali restrizioni fino ad oggi. La Commissione ritiene pertanto che l’Italia abbia violato la Sesta direttiva nella misura in cui tali limiti alla detrazione dell’IVA a monte non possano essere considerate come misure introdotte per “motivi congiunturali”, ma che, al contrario, rivestano un carattere strutturale e permanente. In tale contesto, la Corte di giustizia ha ricevuto, nella causa C-228/05, Stradasfalti, una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla stessa questione affrontata dalla Commissione nel quadro di questa violazione. Nelle sue conclusioni del 22 giugno scorso, l’Avvocato generale Sharpston, pur non essendo il suo parere vincolante per la Corte, raccomanda al giudice comunitario di statuire che l’articolo 17, paragrafo 7, della Sesta direttiva autorizza solo misure temporanee rispondenti a circostanze economiche di breve durata. IVA – Rimborsi – Restrizioni - inammissibilità ai sensi della Ottava e Tredicesima direttiva L’esecutivo europeo ha deciso di avviare la seconda fase della procedura d’infrazione contro l’Italia a causa delle restrizioni previste dalla sua normativa su rimborsi IVA, in quanto contrarie rispettivamente all’Ottava e Tredicesima direttiva IVA. Queste ultime stabiliscono la procedura secondo la quale un soggetto passivo non residente che non esegua alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantenga un centro di attività stabile in tale Stato membro, possa ricevere un rimborso dell’IVA sugli acquisti pagata in tale Stato. Le stesse direttive non ammettono la procedura di rimborso diretto da parte del non residente qualora lo stesso abbia nello Stato membro un centro di attività stabile: in tale ipotesi, infatti, è il centro di attività stabile che potrà procedere direttamente alla detrazione dell’IVA sulle operazioni poste in essere dalla casa madre. In base alla legislazione italiana, invece, un soggetto non residente che possiede un centro di attività stabile sul territorio italiano potrà chiedere il rimborso dell’IVA pagata su acquisti non riferibili al centro di attività stabile ma soltanto con le modalità del rimborso diretto non ammettendo invece la possibilità del centro di attività stabile di procedere direttamente al recupero dell’IVA per mezzo della detrazione. La Commissione è giunta alla conclusione che la legislazione italiana viola l’ambito di applicazione e la finalità dell’Ottava e della Tredicesima direttiva e, dopo aver dato all’Italia l’opportunità di esprimere le proprie osservazioni con una lettera di messa in mora, ha deciso di indirizzarle un parere motivato, chiedendole di modificare la propria legislazione entro il termine di due mesi dalla ricezione della lettera. Per informazioni aggiornate sulle misure d’infrazione http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm nei ٭٭٭ -4- confronti degli Stati membri si veda il link: EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza CONCORRENZA - PRIVATE ENFORCEMENT numeri riguardano sia i costi connessi al traffico che i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per il trasferimento dei numeri, ha precisato inoltre che, secondo la direttiva quadro 2002/21/CE, l’organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni delle ANR deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare la fondatezza del ricorso, incluse le informazioni riservate; tuttavia, spetta a tale organo garantire il trattamento confidenziale dei dati di cui trattasi, nel rispetto delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa delle parti della controversia. *** CONCORRENZA - MERGERS Un’intesa tra compagnie assicurative che viola la normativa antitrust nazionale può violare nel contempo anche il diritto comunitario, in modo tale che i singoli danneggiati possono chiedere il risarcimento del danno secondo le norme di diritto interno Corte di Giustizia, sentenza del 13 luglio 2006, cause riunite C295 /04 e 298/04, Manfredi e a./Lloyd Adriatico Assicurazioni e a. “… 1) Un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi dell’assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori, non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può altresì costituire una violazione dell’art. 81 CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze della detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante. 2) L’art. 81 CE deve essere interpretato nel senso che chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di tale danno. In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, … purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati …”. Il Tribunale conferma l’assenza di dimensione comunitaria nel takeover di Endesa da parte di Gas Natural Tribunale di Primo Grado, sentenza del 14 luglio 2006, causa T-417/05, Endesa/Commissione “… il ricorso è respinto …”. N.B.: Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso di Endesa contro la nota decisione con cui la Commissione, il 15 novembre 2005, aveva ritenuto che la sua eventuale acquisizione da parte di Gas Natural fosse priva di dimensione comunitaria (cfr., per i fatti, EuroDejalex n. 11/2005). Tra le varie questioni sottopostegli, il Tribunale ha respinto sia il motivo con cui l’impresa iberica contestava che l’esecutivo europeo avesse deciso prima sul rinvio chiesto dall’autorità portoghese (e appoggiato dall’AGCM) e poi sulla questione della dimensione comunitaria, sia quello relativo alla mancata sospensione del procedimento dinanzi all’autorità spagnola, ritenendo non dimostrato alcun pregiudizio per la ricorrente. Quanto alla richiesta di ricalcolare il fatturato sulla base di nuovi criteri contabili entrati in vigore nel 2005, il Tribunale l’ha rigettata ricordando che il Reg. 139/2004 sulle concentrazioni impone alla Commissione di basarsi sui bilanci dell’ultimo esercizio sociale (nella fattispecie, del 2004) redatti sulla base delle norme contabili in vigore in quel momento. N.B.: Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di azioni di risarcimento danni proposte dal sig. Manfredi ed altri contro diverse compagnie di assicurazione, azioni volte ad ottenere la condanna alla restituzione delle maggiorazioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria RC auto versate dai ricorrenti a seguito degli aumenti applicati dalle società in forza di un’intesa dichiarata illecita dall’autorità italiana garante della concorrenza e del mercato. *** MERCATO INTERNO - TELECOMUNICAZIONI DIRITTO ISTITUZIONALE Seconda condanna per l’Italia per non aver riconosciuto i diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C119/04, Commissione/Italia La Corte conferma la discrezionalità delle autorità di regolamentazione nazionali (ARN) nella fissazione ex ante dell’importo massimo dei prezzi per il trasferimento dei numeri di telefono cellulare da un operatore all’altro “… Non avendo assicurato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento era garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Repubblica italiana non ha attuato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99, Commissione/Italia, comportava, ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE ...”. Corte di Giustizia, sentenza del 13 luglio 2006, causa C438/04, Mobistar/IBPT “… L’art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22 non osta all’adozione di un provvedimento nazionale che stabilisca un metodo determinato per il calcolo dei costi e che fissi ex ante e in base ad un modello teorico di costi l’importo massimo dei prezzi che l’operatore cedente può richiedere all’operatore cessionario a titolo di costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi in modo tale da non dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità …”. N.B.: Con la sentenza C-212/99, il cui inottemperamento rileva nella causa a qua, il giudice europeo aveva già condannato l’Italia per non aver riconosciuto agli ex lettori di lingua straniera, una volta soppressa detta figura e sostituita da quella di “collaboratore linguistico” nel 1995, l’anzianità di servizio acquisita a fini pensionistici e previdenziali. Tuttavia, la Corte ha respinto la domanda della Commissione di fissare una penalità giornaliera di EUR 309.750, alla luce del fatto che l’inadempimento non persiste più alla data dell’esame dei fatti nella causa a qua da parte della Corte. N.B.: Il caso a quo trae origine dal ricorso proposto dall’operatore telefonico belga Mobistar nei confronti dell’ARN belga, e volto a contestare l’ammontare dei costi di attivazione fissati dalla stessa per il trasferimento dei numeri di telefono cellulare. La Corte, dopo aver specificato che i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità dei -5- EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea AIUTI DI STATO - AUTOVEICOLI da colosso di Redmond per scongiurare la minaccia della Commissione di rialzare, a partire dal 31 luglio 2006, il tetto massimo della multa giornaliera a 3 milioni di euro in caso di persistente inadempimento, documentazione attualmente sotto esame. La Commissione approva parte di un aiuto alla formazione concesso a Ford Genk (04.07.2006) A seguito di un’indagine approfondita, avviata nel novembre 2005 e concernente un progetto di aiuto alla formazione che la regione fiamminga intendeva concedere alla Ford Werke, stabilimento dell’impresa americana a Genk (Belgio), la Commissione ha concluso che solo una parte dello stesso era giustificata e compatibile con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Reg. CE 363/2004). In particolare, il progetto notificato alla Commissione prevedeva un finanziamento di 12,28 milioni di euro a favore di un progetto formativo dal costo totale di 33,84 milioni. L’esecutivo europeo ha approvato la concessione di un aiuto pari a 6,24 milioni di euro e destinato a sovvenzionare misure formative supplementari, rifiutando invece di autorizzare l’altra parte dell’aiuto, pari a 6,04 milioni di euro, in quanto destinata a finanziare misure di formazione che l’impresa avrebbe comunque organizzato. Si tratta, nel dettaglio, delle attività formative realizzate nel quadro della ristrutturazione dell’impresa, che rientrano nei costi normali di tale operazione, e di quelle connesse al lancio di nuovi modelli che, secondo l’esecutivo, rientrano nei costi di funzionamento che le case produttrici sostengono sulla base delle proprie forze di mercato. Di conseguenza, un loro sovvenzionamento non avrebbe portato ad un aumento delle azioni formative, falsando peraltro la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri ANTITRUST - INTESE Nuova Comunicazione degli addebiti per il Groupement des cartes Bancaires (19.07.2006) La Commissione europea ha indirizzato una nuova comunicazione degli addebiti al “Groupement des cartes Bancaires” (CB) che fa seguito ad una precedente, inviata nel luglio 2004 alla CB e a nove grandi banche francesi membri del gruppo, ritenendo che, nel caso a quo, le misure contestate siano state poste in essere dallo stesso CB in qualità di associazione di imprese e non a seguito di un accordo tra le banche stesse. Le misure, considerate potenzialmente restrittive della concorrenza, si compongono di una serie di diritti che, sebbene apparentemente applicabili a tutti i membri del CB, sono stati configurati in modo da ostacolare l’emissione di carte di credito da parte dei nuovi membri del gruppo a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dalle banche incumbent. Il meccanismo chiave di detto sistema anticoncorrenziale, detto ‘MERFA’ (Mécanisme régulateur de la Fonction Acquéreur) prevede il pagamento di un diritto (fino a 11 EUR) per ogni carta emessa da parte delle banche considerate non sufficientemente attive nella conclusione di contratti con i commercianti o nell’installazione di distributori automatici di banconote, con conseguente effetto escludente per i nuovi membri. ANTITRUST – ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Inflitta una sanzione di 280,5 milioni di euro a Microsoft per il persistente inadempimento della decisione del marzo 2004 (12.07.2006) OSP – TRASPORTI AEREI L’esecutivo europeo avvia un procedimento formale d’indagine sulle restrizioni ai servizi aerei verso la Sardegna (26.07.2006) La Commissione europea ha adottato per la prima volta una decisione ai sensi dell'articolo 24 del Reg (CE) n. 1/2003, infiggendo alla Microsoft una sanzione pecuniaria per non avere rispettato parte degli obblighi imposti nella decisione del marzo 2004 (cfr. Eurodejalex n. 3/2004), con cui l’esecutivo aveva inflitto al colosso informatico una multa record di 497 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC. La detta decisione invitava l'azienda americana, per quanto qui rileva, a fornire informazioni complete sulle interfacce che consentano ai server per gruppi di lavoro non Microsoft di fare interagire i loro prodotti con il sistema Windows. Secondo l’esecutivo europeo, al 20 giugno 2006, la Microsoft non aveva ancora adempiuto a quest'obbligo. Già nel novembre 2005, la Commissione aveva peraltro informato Microsoft che, qualora a partire dal 15 dicembre 2005 non avesse ottemperato ai suoi obblighi di fornire informazioni complete e precise sull'interoperabilità e di diffondere queste informazioni a condizioni ragionevoli, si sarebbe vista infliggere multe fino a 2 milioni di euro al giorno. Entrando nel merito, l'osservanza degli obblighi relativi all'interoperabilità avrebbe consentito ai concorrenti di Microsoft di sviluppare prodotti in grado di competere a pari condizioni sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Le informazioni avrebbero inoltre dovuto essere aggiornate ogni qualvolta Microsoft avesse immesso sul mercato nuove versioni dei relativi prodotti. Bruxelles ha fondato le sue conclusioni sulle raccomandazioni del fiduciario (c.d. Trustee, Prof. Neil Barret, scienziato informatico) incaricato di fornire assistenza specialistica alla Commissione per quanto riguarda la valutazione del rispetto da parte di Microsoft della decisione, e della società TAEUS, consulente tecnico esterno della Commissione. Il 31 luglio l’esecutivo ha ricevuto nuova documentazione tecnica inviata A seguito di diverse denunce da parte di operatori del settore, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento formale d’indagine avente ad oggetto le norme imposte dall’Italia il 2 maggio 2006 su 16 collegamenti aerei tra tre aeroporti della Sardegna (Alghero, Cagliari e Olbia) e grandi aeroporti della penisola (quali Milano, Roma, Napoli e Bologna). Tali norme rientrano nella facoltà riconosciuta agli Stati membri di garantire, mediante l’attribuzione di c.d. oneri di servizio pubblico (OSP), il mantenimento di servizi considerati essenziali, che non potrebbe essere assicurato diversamente in quanto non rispondente agli interessi commerciali dei vettori aerei. In particolare, lo Stato comunica, per un determinato collegamento aereo, gli OSP che saranno imposti al vettore in termini di capacità, frequenza dei voli e tariffe e, se nessun vettore manifesta l'intenzione di fornire il servizio, lo Stato può limitare l'accesso alla rotta in questione ad un solo vettore e decidere di concedergli compensazioni finanziarie in cambio del rispetto di tali oneri. L’analisi preliminare della Commissione sugli oneri pubblicati dallo Stato italiano ha rivelato l’esistenza di elementi tali da far sorgere seri dubbi sulla loro conformità alla normativa europea. L’esecutivo europeo ha pertanto deciso di: i) vagliare il carattere essenziale dei collegamenti in questione per lo sviluppo economico delle regioni della Sardegna interessate e valutare se le imposizioni non abbiano per effetto una chiusura indebita dell’intero mercato; ii) esaminare la conformità dell’onere imposto ai vettori interessati di offrire servizi di collegamento su due gruppi di rotte; iii) verificare la legittimità della ripartizione delle rotte tra 3 operatori (AIR ONE, ALITALIA e MERIDIANA); iv) valutare la proporzionalità dell’obbligo di applicare tariffe ridotte ai passeggeri nati in Sardegna anche se non residenti sull’isola. -6- EuroDejalex n. 7/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di luglio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Trasporto aereo Regolamento che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, GUUE L 186 del 07.07.2006) Regolamento recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contestato del cielo unico europeo (Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, GUUE L 186 del 07.07.2006) Orientamenti per la concessione di diritti di traffico aereo soggetti a restrizioni (2006/C177/06, GUUE C 177 del 29.07.2006) Rifiuti Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti (Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, GUUE L 190 del 12.07.2006) Istituzioni - Procedura Decisione recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, GUUE L 200 del 22.07.2006) Sicurezza dei prodotti Decisione sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta Ufficiale (Decisione 2006/514/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, GUUE L 200 del 22.07.2006) Concorrenza Decisione relativa ad un procedimento a norma dell'art. 82 del Trattato CE e dell'art. 54 dell'accordo SEE - caso COMP/B-2/38.381 - De Beers (Decisione 2006/520/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, GUUE L 205 del 27.07.2006 Tra gli eventi comunitari del mese di settembre 2006, si segnalano in particolare: LUNEDÌ 04 – GIOVEDÌ 07 STRASBURGO Sessione plenaria del Parlamento europeo GIOVEDÌ 07 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-125/05, Vulcan Silkeborg – Concorrenza/Autoveicoli VENERDÌ 08 HELSINKI Consiglio informale ECOFIN MARTEDÌ 12 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-131/03 P, Reynolds Tobacco e. a. /Commissione – Diritto istituzionale GIOVEDÌ 14 BRUXELLES Consiglio Affari generali e relazioni esterne LUNEDÌ 25 BRUXELLES Consiglio Competitività NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. 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