DE BERTI JACCHIA EuroDejalex n. 4/2006 De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - A Apprriillee 22000066 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Inchiesta sui servizi finanziari: la Commissione affina il nuovo strumento antitrust delle indagini settoriali I primi risultati dell’inchiesta sulle carte di pagamento (che fa parte della più ampia indagine sul settore dei servizi finanziari avviata dall’esecutivo nel giugno 2005) hanno rivelato notevoli restrizioni che impediscono ai consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dal mercato interno: ostacoli tecnici, strutturali nonché alcune pratiche poste in essere dalle banche rendono infatti difficile l’ingresso di nuovi operatori e svantaggiano i consumatori, titolari delle carte di credito, che pagano ancora prezzi molto diversi a seconda dello Stato membro in cui si trovano. L’enquiry dell’esecutivo si inserisce nell’ambito delle indagini per settore economico previste dall’art. 17 del noto Reg. (CE) n. 1/2003. Tale disposizione introduce un nuovo importante strumento per la repressione delle attività anticoncorrenziali: se l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può, infatti, procedere ad un’indagine in un settore specifico dell'economia o nell'ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori. Non è necessario, a tal fine, che sussistano prove concrete di infrazioni alle regole di concorrenza da parte di singoli operatori. Tuttavia, va precisato che, nel condurre tali tipi di indagini, l’esecutivo europeo dispone di poteri incisivi, analoghi a quelli a sua disposizione durante le inchieste antitrust che riguardano singoli accordi ed abusi (cfr. artt. 18-22 del Reg. n. 1/2003). In particolare, la Commissione può, mediante semplice richiesta ovvero attraverso l’adozione di una decisione formale, ingiungere alle imprese ed associazioni di imprese di fornirle tutte le informazioni in loro possesso e necessarie all’indagine e, in base agli artt. 23 e 24 del regolamento citato, essa é in grado di infliggere ammende e penalità di mora nel caso in cui le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti e nel caso in cui non vengano trasmesse entro il termine stabilito. La Commissione procede, se del caso, ad ispezioni, nel condurre le quali può avvalersi della collaborazione dei governi ed autorità nazionali di concorrenza, con cui vi é un fitto scambio di informazioni. Le notizie raccolte nell’ambito dell’inchiesta verranno utilizzate soltanto per l’applicazione delle regole di concorrenza (artt. 81, 82 e 86 Tr. CE) e, naturalmente, viene garantita alle imprese la protezione dei dati confidenziali e di valore commerciale, nonché la tutela dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche che accettino di sottoporsi alle domande dell’esecutivo. La Commissione pubblica solitamente una relazione preliminare sui risultati della propria inchiesta ed invita le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, per poi stilare la relazione definitiva. Tale opportunità permette quindi alle imprese di esprimere il proprio punto di vista e manifestare le esigenze proprie del settore. Nel caso in cui l’indagine settoriale confermi l’esistenza di accordi, pratiche anticoncorrenziali o abusi di posizione dominante, la Commissione o le autorità nazionali di concorrenza possono utilizzare le informazioni raccolte per adottare le misure necessarie a ristabilire la concorrenza sui mercati in oggetto. È chiaro quindi che le indagini settoriali, pur essendo uno strumento volto ad analizzare in maniera complessiva un determinato mercato, possono poi concretamente sfociare in sanzioni a carico di singole imprese, oltre che nell’elaborazione di orientamenti (guidelines) ad hoc o addirittura in nuove proposte legislative. È indubbio che la Commissione intenda sfruttare al meglio tale strumento nella lotta ai comportamenti anticoncorrenziali: basti ricordare, in proposito, la parallela indagine tuttora in corso per il settore del gas e dell’energia, avviata anch’essa nel giugno 2005, nell’ambito della quale è stata presentata lo scorso febbraio la relazione preliminare (cfr. EuroDejalex n. 2/2006). Nel dettaglio, per quanto concerne il settore dei servizi finanziari, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare un’inchiesta dopo aver riscontrato molteplici indici di frammentazione in tale mercato, che necessita di maggiore trasparenza in relazione alla fissazione dei prezzi e di maggiore competitività per quanto riguarda i nuovi entranti. L’indagine è stata divisa in due aree principali: quella dei servizi bancari al dettaglio (a sua volta suddivisa in carte di pagamento e conti correnti) e quella dell’assicurazione delle imprese (per la quale è prevista la pubblicazione di una relazione preliminare nell’autunno di quest’anno). La citata relazione preliminare sulle carte di pagamento (quella sui conti correnti verrà pubblicata entro luglio) conferma la frammentazione del settore: nonostante l’esistenza di carte valide a livello internazionale, infatti, la maggior parte degli operatori lavora su base strettamente nazionale, dando così vita a 25 diversi mercati e rendendo difficile la creazione di un’effettiva zona unica di pagamenti all’interno dell’area euro (Single Euro Payments Area). Si registrano poi forti differenze di prezzi all’interno del mercato unico, oltre che difficoltà nell’applicazione delle divergenti norme tecniche, mentre l’integrazione verticale di numerosi sistemi nazionali di carte impedisce l’ingresso ai nuovi concorrenti. Infine, risulta che le commissioni per l’accettazione delle carte vengono impiegate come strumento che comporta una “tassazione” delle vendite al dettaglio, in quanto le banche applicano commissioni ai dettaglianti per ogni utilizzo delle carte, generando così un aumento dei costi stimato fino al 2,5% sul totale degli acquisti. La relazione preliminare sul settore delle carte di pagamento, sulla quale si è aperta una consultazione pubblica destinata a concludersi il prossimo 21 giugno, è reperibile al -1sito: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_1.pdf. EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • PROCEDURE D’INFRAZIONE - SETTORE DEL TABACCO La Commissione vigila sul rispetto della normativa UE in materia di pubblicità e prezzi minimi di vendita al dettaglio dei tabacchi (04-10.04.2006) La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora ad Italia, Repubblica ceca, Ungheria e Spagna per il mancato rispetto della direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità dei prodotti del tabacco. Tale direttiva, che doveva essere recepita nella normativa nazionale entro il 31 luglio 2005, vieta, in particolare, la pubblicità del tabacco su carta stampata, radio o Internet che varchi i confini nazionali, nonché la sponsorizzazione da parte dell’industria del tabacco di attività o eventi transfrontalieri. Le infrazioni riguardano principalmente alcune esenzioni dal divieto di sponsorizzazione previste dalle misure nazionali di recepimento dei detti Stati. In particolare, la normativa italiana prevede che siano esentati da tale divieto gli eventi che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ha fatto notare che, conformemente alla direttiva, il divieto dovrebbe applicarsi a tutti gli eventi con implicazioni transfrontaliere compresi, ad esempio, gli eventi che, pur svoltisi sul territorio italiano, vengono trasmessi in altri Stati membri per televisione o via Internet. La Commissione ha poi avviato tre procedimenti d’infrazione contro Belgio, Francia ed Italia per la fissazione di prezzi minimi di sigarette in violazione della direttiva 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, la quale prevede che siano invece i produttori e/o gli importatori a determinare i prezzi di vendita al dettaglio. La Commissione ritiene che tali misure distorcano la concorrenza nel mercato interno e non siano giustificate, come invece sostenuto dai detti Stati, da ragioni di salute pubblica, finalità che potrebbe essere raggiunta aumentando i diritti d’accisa sulle sigarette a buon mercato. Va ricordato che, sulla base di un rapporto della Commissione, il Consiglio dei ministri procederà, entro la fine del 2006, ad un riesame della direttiva, al fine di migliorarla in un’ottica di protezione della salute dei cittadini europei, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. • PROCEDURE D’INFRAZIONE - GIOCHI E SCOMMESSE La Commissione esamina le restrizioni imposte in sette Stati membri alle scommesse sportive (04.04.2006) Nonostante l’esclusione del settore del gambling dal campo d’applicazione della proposta di direttiva servizi come modificata dal Parlamento europeo in prima lettura e confermata il 4 aprile scorso dalla Commissione nel suo nuovo draft (ora la proposta, sulla quale cfr. Eurodejalex n. 2/2006, è sottoposta al vaglio del Consiglio dei ministri), l’esecutivo ha manifestato la sua intenzione di assicurare la conformità delle normative nazionali in materia di giochi e scommesse con i principi fondamentali del Trattato CE. All’uopo, la Commissione ha deciso di inviare ad Italia, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia richieste ufficiali di informazioni (prima fase della procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 226 Tr.CE) sulla legislazione interna in materia di servizi sportivi per verificarne la compatibilità con il principio di libera prestazione dei servizi sancito dall’art. 49 Tr. CE. La decisione di richiedere chiarimenti scaturisce da numerosi reclami con cui operatori del settore lamentavano, in tali Paesi, una serie di restrizioni alla fornitura di servizi di scommesse sportive, alla promozione o alla pubblicità dei servizi, alla partecipazione al gioco dei consumatori nonché l’imposizione del requisito del possesso di una concessione o licenza dello Stato (anche per fornitori legittimamente titolari di una licenza in un altro Stato membro). Seguendo gli orientamenti della Corte di Giustizia (causa Gambelli, C-243/01), l’esecutivo ha precisato come una politica di limitazione dei giochi d’azzardo non può essere giustificata dal fine di tutelare obiettivi d’interesse generale quali la protezione dei consumatori quando gli stessi servizi vengono poi incoraggiati dallo Stato membro a vantaggio delle proprie finanze pubbliche. • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Normativa UE nel settore delle comunicazioni elettroniche e servizio universale (06-11.04.2006) A seguito della pubblicazione dell’XI relazione sull’applicazione della normativa comunitaria nel settore delle comunicazioni elettroniche, la Commissione europea ha avviato ben 13 nuovi procedimenti d’infrazione contro vari Stati membri, 11 dei quali riguardano la mancata messa a disposizione ai servizi di soccorso delle informazioni sulla localizzazione del chiamante in Grecia, Italia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia. Degli altri due procedimenti, uno riguarda la Lettonia e l’incompleto recepimento nel diritto interno del meccanismo di notifica alla Commissione dei progetti di misure formulati dopo l’analisi dei mercati, previsto dall’art. 7 della Direttiva quadro 2002/21/CE, l’altro interessa l’Estonia e l’offerta di riferimento dell’operatore dominante ad altri operatori affinché possano connettere le proprie apparecchiature alle linee degli utenti presso la centralina di scambio locale (la c.d. “disaggregazione” o unbundling), rivelatasi incompleta. Un altro importante elemento della tornata di procedimenti d’infrazione è rappresentato dalla necessità che tutti gli Stati membri si conformino alla direttiva 2002/22/CE sul servizio universale nel settore delle Tlc che prevede, inter alia, la designazione statale, senza discriminazione tra gli operatori di Tlc, di una o più imprese che forniscano agli utenti determinati servizi di base, quali i servizi di connessione e di telefonia fissa, a prezzi accessibili. In proposito la Commissione, dopo aver richiamato all’ordine la Francia con l’invio di un parere motivato, ha pubblicato, in data 11 aprile, una relazione che raccoglie gli esiti di una consultazione pubblica in materia: i numerosi contributi pervenuti dalle parti interessate hanno confermato il punto di vista dell’esecutivo europeo, secondo cui non è necessario, per il momento, includere le comunicazioni mobili e l’accesso ad Internet a banda larga nell’ambito del servizio universale, in virtù dei prezzi già abbordabili delle prime e dell’ancora scarso utilizzo del secondo da parte dei consumatori europei. La relazione sulla portata del servizio universale può essere consultata al sito: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/universal_service/com_2006_163_ final_it.pdf -2- EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • CONCORRENZA - AIUTI DI STATO Pubblicati uno studio sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato e un progetto di Linee guida per le Piccole e Medie imprese (07-12.04.2006) La Commissione europea ha reso pubbliche le conclusioni di uno studio avviato nel 2005 che traccia un bilancio dell’applicazione a livello nazionale della normativa UE relativa agli aiuti di Stato. Tale studio, che riguarda esclusivamente l’Europa dei 15, s’incentra principalmente su due questioni: da un lato, il ruolo giocato dalle giurisdizioni nazionali nella tutela delle imprese contro la concessione di aiuti illegali ai loro concorrenti e, dall’altro, l’esecuzione da parte degli Stati membri delle decisioni di recupero degli aiuti illegittimamente concessi. Quanto al primo aspetto lo studio ha rivelato come i giudici nazionali rivestano un ruolo chiave nell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti e che i procedimenti, per lo più relativi a casi in cui i contribuenti si sono difesi contro l’imposizione asseritamente discriminatoria di gravami fiscali, si sono più che triplicati dal 1999 (soprattutto in Germania, Italia e Francia). Quanto al secondo aspetto, dallo studio è emerso che, nonostante si registrino dei progressi, la durata delle procedure di recupero degli aiuti resta tuttora eccessiva, anche a causa della grande incertezza quanto alla base giuridica di diritto interno sulla quale fondare i provvedimenti di recupero. Nell’ambito della revisione del quadro regolatorio in tema di aiuti di Stato attualmente in atto, la Commissione ha recentemente pubblicato un progetto di Linee guida sugli aiuti di Stato e capitale di rischio a favore delle PMI che rimodella la comunicazione della Commissione del 2001 alla luce dell’esperienza acquisita e delle osservazioni pervenute attraverso consultazioni pubbliche. Il progetto adotta un approccio più flessibile, onde affrontare i fallimenti del mercato che possono incidere sulla messa a disposizione di capitali di rischio, nonché un approccio economico perfezionato, onde valutare la compatibilità con il Trattato delle misure a favore del capitale di rischio. La relazione ed il progetto di Linee guida sono reperibili alla pagina web: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/overview/new.html • PROCEDURE D’INFRAZIONE – MERCATO INTERNO Ennesima pioggia di infrazioni per la Repubblica italiana (04-19.04.2006) La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP). Quest’ultima, facente parte del Piano d’azione per i servizi finanziari, stabilisce norme armonizzate per la vigilanza prudenziale, prescrizioni relative ai capitali di tali enti e norme per il versamento transfrontaliero delle pensioni da lavoro. Sempre in tema di mercato interno l’Italia è destinataria di un parere motivato per la mancata attuazione della direttiva 2003/71/CE che armonizza i prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in mercati regolamentati. La direttiva sui prospetti prevede la concessione ad ogni emittente di un passaporto unico, valido in tutta l’UE, che consente l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro in base all'unica autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d’origine, rendendo più semplice e meno costoso per le imprese reperire capitali. Un parere motivato supplementare è stato trasmesso all’Italia in merito alla legislazione sulla RC auto che impone a tutte le imprese assicuratrici abilitate l’obbligo di offrire l'assicurazione per ogni categoria di assicurati in tutte le regioni italiane. L'obbligo a contrarre è legato a quello di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi: l’esecutivo europeo ritiene che tale fissazione sia contraria al principio della libertà tariffaria di cui alla terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE) e, in quanto applicabile anche ad imprese aventi sede principale in altri Stati membri, sia in contrasto con i principi fondamentali della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49 Tr. CE). Numerose sono poi le procedure d’infrazione avviate contro l’Italia in materia di energia: da un lato, per l’incompleto recepimento delle direttive “gas” e “elettricità", di cruciale importanza per il buon funzionamento e l’effettiva apertura dei mercati entro luglio 2007 e, dall’altro, per non aver comunicato alla Commissione i progressi ottenuti nell’uso dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per aver adottato misure insufficienti per la loro promozione (l’Italia si è dunque vista recapitare due lettere di messa in mora). Infine, la Commissione ha inviato un parere motivato chiedendo formalmente all’Italia di modificare la propria normativa per dare esecuzione alla sentenza del 2 giugno 2005, causa C-174/04, in cui la Corte di giustizia lamentava la violazione dell’art. 56 Tr. CE sulla libera circolazione dei capitali, in quanto il nostro paese aveva mantenuto in vigore il d.l. 25 maggio 2001 n. 192, che prevede la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese che operano nei settori di gas e elettricità, quando dette partecipazioni siano acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante. • GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Proposto un dispositivo penale comunitario in materia di contraffazione e pirateria (26.04.2006) La Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sulla lotta contro i reati di proprietà intellettuale, che modifica il draft già approvato nel luglio 2005, incorporando la decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale, anch’essa adottata nel luglio 2005, rendendola così maggiormente vincolante. La Commissione prende le mosse dalla sentenza della Corte del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03, ove il giudice comunitario ha precisato che le disposizioni di diritto penale necessarie per l’effettiva attuazione del diritto comunitario costituiscono appunto materia comunitaria..La nuova disciplina mira a promuovere un ravvicinamento effettivo delle legislazioni penali degli Stati membri e a migliorarne la cooperazione, in vista di una lotta efficace contro gli atti di contraffazione e pirateria. Il considerevole incremento di tali reati contro la proprietà intellettuale rappresenta un vero pericolo per numerosi settori dell’economia europea oltre che, in molti casi, per la salute e la sicurezza pubblica. La proposta di direttiva si applica ad ogni reato lesivo dei diritti di proprietà intellettuale, intendendo come tale qualsiasi attacco deliberato a tali diritti commesso su scala commerciale, ivi compresi il tentativo, il concorso e l’incitazione. Nel caso d’infrazione perpetrata nell'ambito di un'organizzazione criminale o qualora l’infrazione comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le sanzioni penali minime previste sono fissate in quattro anni di detenzione, mentre quelle pecuniarie in -3- EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles un’ammenda da 100 000 a 300 000 euro, pene che possono essere inasprite dagli Stati membri. Il testo della proposta è disponibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf Finestra europea sulla fiscalità La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla detraibilità dell’IVA sulle autovetture aziendali (06.04.2006) Il 6 aprile si è tenuta la prima udienza in merito alla controversia sulla non detraibilità dell’IVA sulle autovetture aziendali, portata all’attenzione della Corte di giustizia delle Comunità europee dalla commissione tributaria di Trento (causa C-228/05, Stradasfalti srl/Agenzia Entrate Ufficio Trento). La causa verte sulla compatibilità con la VI° direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE) della limitazione al diritto di detrazione dell’IVA sulle autovetture aziendali introdotto in Italia sin dal 1979. In particolare, nel corso dell’udienza la Commissione ha evidenziato che le disposizioni che prevedono la possibilità di introdurre restrizioni del diritto di detrazione dell’IVA vanno interpretate in modo restrittivo. Pertanto la disposizione contenuta nell’art. 17 della VI° direttiva che consente di introdurre, per motivi congiunturali, deroghe al diritto di detrazione IVA può essere utilizzata dagli Stati Membri soltanto per periodi di tempo limitati e non per introdurre provvedimenti di natura strutturale come sembra essere quello introdotto dal legislatore italiano. Qualora questo primo orientamento fosse confermato dalla Corte di giustizia si dovrà valutare la retroattività degli effetti della sentenza e conseguentemente il dies a quo a partire dal quale saranno ammesse le eventuali richieste di rimborso dei contribuenti. Imposta sui dividendi distribuiti: causa C- 170/05, conclusioni dell’Avvocato Generale Geelhoed (27.04.2006) Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale Geelhoed costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento incompatibile con l’articolo 43 Tr. CE la disposizione che prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da società residenti in Francia a società madri non residenti, considerato che i dividendi pagati da società residenti in Francia a società madri anch’esse residenti non sono assoggettati ad imposizione in Francia. La causa in esame (Denkavit International BV Denkavit France SARL/Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) verte sulla compatibilità con il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 Tr. CE della disposizione contenuta nella legislazione fiscale francese che prevedeva l’esenzione da imposta dei dividendi pagati a società madri nazionali mentre assoggettava ad imposta (ritenuta alla fonte) i dividendi pagati a società madri non residenti, finendo per non garantire, al pari di quanto invece si realizza per le società madri residenti, l’eliminazione della doppia imposizione economica che scaturisce dalla imposizione degli utili societari prodotti dalla società figlia, prima e sui dividendi distribuiti alla società madre, poi. L’Avvocato Generale ha evidenziato che, al fine di accertare se in un caso specifico un contribuente subisca una discriminazione incompatibile con l’articolo 43 Tr. CE, occorre tenere conto anche degli effetti delle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione sulla fattispecie. Qualora, infatti, per effetto delle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione applicabile, la disposizione discriminatoria della legislazione fiscale di uno Stato Membro fosse di fatto eliminata, si dovrebbe ritenere che lo stesso abbia adempiuto agli obblighi imposti dall’articolo 43 Tr. CE. L’Avvocato ha, quindi, concluso ritenendo che, nel caso sottopostogli, la Francia ha violato l’art. 43 Tr. CE, non garantendo, in forza della legislazione nazionale o in virtù della Convenzione sulla doppia imposizione applicabile, l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti a una società madre non francese in modo analogo a quanto concesso a una società madre francese. Qualora le conclusioni dell’Avvocato Generale fossero confermate dalla Corte di giustizia, gli effetti della sentenza potrebbero avere ripercussioni significative anche in relazione a disposizioni similari presenti nelle legislazioni fiscali di altri stati Membri. -4- EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza CONCORRENZA - AUTOVEICOLI a seguito di modifiche della normativa italiana, di affidare direttamente il servizio all’AMTAB. La Corte, nel considerare legittima la concessione qualora la società concessionaria sia esclusivamente controllata da un ente pubblico, ha ricordato anche che le concessioni di servizi pubblici sono escluse dal campo di applicazione della direttiva sugli appalti di servizi (92/50/CEE), precisando tuttavia come le pubbliche autorità che concludono tali contratti siano comunque tenute al rispetto delle regole fondamentali del Trattato CE, ed in particolare, il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità (art. 12 Tr. CE). *** DIRITTO DEL LAVORO La Corte conferma la condanna della filiale olandese di General Motors per comportamenti anticoncorrenziali Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C551/03P, General Motors BV/Commissione “… Il ricorso è respinto …”. N.B.: La causa a quo prende le mosse da un ricorso presentato dalla Opel Nederland (ora General Motors BV), contro una sentenza del Tribunale del 2003 (causa T368/00) che confermava in sostanza la decisione con cui la Commissione infliggeva alle ricorrenti un’ammenda di EUR 43 milioni per violazione dell’art. 81, n.1, Tr. CE. Secondo la Commissione, la Opel Nederland, stipulando con i concessionari Opel stabiliti nei Paesi Bassi accordi destinati a restringere o a vietare le vendite all’esportazione di autoveicoli Opel agli utilizzatori finali residenti in altri Stati membri e ai concessionari Opel stabiliti anch’essi in altri Stati membri, aveva commesso un’infrazione molto grave delle norme antitrust UE. Il Tribunale aveva tuttavia ridotto l’ammenda in considerazione del fatto che non era stata provata l’esistenza di una limitazione delle forniture sulla base degli obiettivi di vendita esistenti. Col nuovo ricorso, Opel Nederland mirava ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado nelle parti in cui confermava l’ammenda irrogata per la strategia generale restrittiva delle esportazioni e la politica di premi dell’impresa olandese. Per quanto concerne il primo punto, la Corte ha affermato la propria incompetenza a sindacare le valutazioni di merito effettuate dal Tribunale, verificando tuttavia se quest’ultimo non avesse snaturato degli elementi di prova, eventualità che non é stata dimostrata da General Motors. Quanto al motivo relativo all’errata valutazione del sistema di premi volto a restringere le esportazioni, i giudici hanno rilevato che tale obiettivo è stato effettivamente raggiunto attraverso misure indirette poste in essere da Opel Nederland, quali la concessione di premi per le sole vendite nazionali. *** CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI Le norme comunitarie vietano che il periodo minimo di ferie annuali retribuite sia sostituito da un’indennità finanziaria in caso di riporto ferie all’anno successivo Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging/Staat der Nederlanden “… L’art. 7 della direttiva … 93/104/CE … osta a che una disposizione nazionale consenta, in costanza del contratto di lavoro, che i giorni di ferie annuali … non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un’indennità finanziaria nel corso di un anno successivo …”. N.B.: La controversia trae origine da un ricorso introdotto dalla federazione sindacale olandese (FNV) nei confronti del Ministero del lavoro olandese, a causa di un opuscolo dallo stesso pubblicato ove si interpretava la normativa nazionale in tema di ferie in modo da permettere che i datori di lavoro ed i lavoratori si accordassero per iscritto per una compensazione finanziaria a quei lavoratori che lasciano inutilizzato il diritto ad un minimo di ferie annuali. La Corte ha ricordato che il diritto alle ferie annuali retribuite è un importante principio del diritto sociale comunitario e ha concluso che la possibilità di sostituire con un’indennità finanziaria il periodo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva sull’orario di lavoro, a rinunciare alle ferie minime, che devono invece costituire un periodo di riposo effettivo e garantito, ai fini di tutela della salute e sicurezza su lavoro. *** DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE La Corte di Giustizia specifica la portata del concetto di gestione interna di un servizio pubblico per la scelta delle modalità di affidamento dello stesso da parte di un ente pubblico La Corte precisa il momento in cui la percezione del pubblico interessato di un segno il cui uso lede un marchio legittimamente acquisito diviene rilevante Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C-410/04, ANAV/Comune di Bari, AMTAB Servizio SpA Corte di Giustizia, sentenza del 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strass & Co./Casucci SpA “… Gli artt. 43 , 49 e 86 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e di trasparenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a condizione che l’ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la detiene …”. “… 1) L’art. 5, n. 1, della … direttiva … 89/104/CEE … va interpretato nel senso che, per determinare la portata della tutela di un marchio …, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, l’uso del quale lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione …”. N.B. Nella propria sentenza, che parte da un ricorso promosso dalla Levi Strauss per violazione di un suo marchio registrato, la Corte ha altresì precisato che il giudice nazionale, quando accerta che il segno costituisce una lesione del marchio al momento in cui ha iniziato ad essere utilizzato, deve adottare le misure più appropriate, tra cui ordinare all’impresa concorrente la cessazione dell’utilizzazione di tale segno; tale rimedio non può, però, essere adottato se il marchio, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, ha perso la propria capacità distintiva divenendo una generica denominazione. N.B.: La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un ricorso amministrativo promosso dall‘ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) contro il Comune di Bari, volto a contestare le modalità di concessione del servizio di trasporto pubblico sul territorio del detto comune. Nella fattispecie, l’AMTAB Servizio SpA era una società per azioni il cui capitale sociale era interamente detenuto dal Comune di Bari, il quale, dopo aver avviato una procedura d’appalto pubblico per l’aggiudicazione del detto servizio di trasporto, aveva deciso, -5- EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea finanziario alle stazioni di servizio che intendano avvalersene. Inoltre, REPSOL si impegna a non stipulare in futuro contratti di fornitura esclusiva per una durata eccedente i cinque anni, ad astenersi dal rilevare stazioni di servizio che non rifornisce e a non impedire alle stazioni appartenenti alla propria rete distributiva di offrire sconti sui prezzi al dettaglio. Il rispetto degli impegni presi (con scadenza il 31 dicembre 2011) sarà monitorato da un trustee nominato ad hoc: nel caso in cui REPSOL violi i propri obblighi, la Commissione potrebbe comminarle un’ammenda pari al 10% del suo fatturato. AIUTI DI STATO La Commissione indaga sul progetto italiano di aiuti a favore dell’impresa di elettricità AEM Torino (05.04.2006) L’esecutivo europeo ha aperto un’indagine sul sussidio di 16 milioni di euro che l’Italia intende concedere alla società AEM Torino a copertura dei costi sostenuti nel processo di liberalizzazione del settore dell’elettricità (c.d. costi non recuperabili). Nel dettaglio, AEM Torino è un’impresa municipalizzata detenuta al 70% dal Comune di Torino che produce, distribuisce e vende elettricità e riscaldamento. Tale impresa ha tuttavia già beneficiato in passato di un aiuto che la Commissione ha dichiarato illegale e incompatibile, aiuto ad oggi non restituito. Per tale motivo la Commissione ha recentemente deciso di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia e, seguendo i principi fissati dal caselaw della Corte per valutare la compatibilità di un nuovo aiuto (cfr. causa Deggendorf, C-355/95P), si appresta ora a verificare gli effetti del nuovo sussidio abbinato al vecchio incompatibile e non ancora rimborsato. MERGER & ACQUISITION – TELECOMUNICAZIONI Via libera condizionato all’acquisizione da dell’austriaca T-Mobile di tele.ring (26.04.2006) parte La Commissione ha autorizzato T-Mobile, società parte del gruppo Deutsche Telekom, a rilevare l’operatore mobile austriaco tele.ring a seguito di un esame approfondito dell’operazione che, così come inizialmente proposta, avrebbe comportato un sostanziale ostacolo alla concorrenza sul mercato austriaco della fornitura dei servizi di telefonia mobile. Negli ultimi anni, tele.ring, controllata dall’americana Western Wireless Corporation, ha, infatti, fornito ai consumatori austriaci i prezzi più competitivi ed ha esercitato una significativa pressione concorrenziale nei confronti dei due maggiori operatori, Mobilkom e T-Mobile Austria. Per eliminare le preoccupazioni della Commissione le parti si sono impegnate a trasferire le frequenze UMTS e i siti di telefonia mobile di tele.ring ad operatori con quote di mercato inferiori a quella di T-Mobile Austria. In particolare, T-Mobile venderà, previa approvazione dell’autorità di regolazione austriaca e della Commissione, due blocchi di frequenze 5Mhz 3G/UMTS, attualmente concessi in licenza a tele.ring, a concorrenti che detengono quote di mercato inferiori. Almeno un pacchetto di frequenze dovrebbe essere assegnato all’operatore Hutchinson 3G, che è di recente entrato nel mercato austriaco come operatore UMTS e che è in grado di offrire in maniera continuativa basse tariffe per raggiungere nuovi clienti e realizzare economie di scala. MERGER & ACQUISITION – SETTORE FARMACEUTICO Autorizzazione condizionata al takeover di Guidant da parte di Boston Scientific e Abbott Laboratories (11.04.2006) La Commissione ha autorizzato l’acquisizione di Guidant da parte di Boston Scientific e Abbott Laboratories: le imprese coinvolte nell’operazione sono attive a livello mondiale sul mercato dei dispositivi medici vascolari utilizzati per la cura di patologie delle coronarie e di altre arterie. In particolare, Boston Scientific rileverà Guidant, ad eccezione del ramo relativo ai dispositivi per interventi cardiaci ed endovascolari, che verrà invece acquisito da Abbott Laboratories. Le due imprese acquirenti si sono accordate per la condivisione del pacchetto di diritti di proprietà intellettuale relativi ai dispositivi medici vascolari (drug-eluting stent, DES) di Guidant. L’accordo tra Boston Scientific e Abbott Laboratories aveva sollevato alcune riserve concorrenziali da parte dalla Commissione: le due imprese, al fine di ottenere il definitivo via libera, hanno allora proposto alcune modifiche relative alla condivisione dei diritti sui DES, alla limitazione della durata del contratto di fornitura dei DES di Abbott Laboratories in favore di Boston Scientific ed al meccanismo di remunerazione di tale accordo. AIUTI DI STATO – AUTOVEICOLI Avviata un’inchiesta approfondita sul progetto di aiuto per la filiale belga di General Motors (26.04.2006) La Commissione europea ha aperto un’inchiesta approfondita sul progetto di aiuto notificato dal Regno del Belgio nel dicembre 2005, consistente nel versamento di 5,33 milioni di euro per un programma di formazione presso General Motors Belgium, il cui costo complessivo ammonta a 19,95 milioni di euro. In particolare, la filiale belga del gruppo automobilistico, stabilita ad Anversa, impiega attualmente 5400 dipendenti nella produzione di Opel Astra. L’impresa ha lanciato un programma di investimenti che ammonta a 127 milioni di euro in totale e copre il periodo 2005-2007: tale progetto consentirà la produzione di una nuova versione del modello Astra ed il raddoppio dell’attività. In tale contesto si inseriscono le azioni di formazione sovvenzionate con la misura in oggetto. La Commissione dubita che l’aiuto progettato sia compatibile con il mercato comune: il programma di formazione sembra, infatti, consistere in attività di formazione normali ed indispensabili nel settore automobilistico, che generalmente i costruttori si accollano in base alle sole forze di mercato. Si vuole verificare che la misura rispetti effettivamente i criteri previsti per gli aiuti alla formazione ed incentivi quindi l’impresa a sopportare spese di formazione supplementari, poiché allo stato l’esecutivo sospetta che l’aiuto avrebbe l’effetto di turbare gli scambi nel settore automobilistico. ANTITRUST - CARBURANTI Resi vincolanti gli impegni di REPSOL relativi ai contratti di fornitura con stazioni di servizio spagnole (12.04.2006) La Commissione ha ufficialmente incorporato in una decisione, ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1/2003, gli impegni presi dalla spagnola REPSOL Comercial de Productos Petroliferos (REPSOL) relativamente ai contratti di fornitura esclusiva di lunga durata conclusi con centinaia di stazioni di servizio in Spagna. REPSOL è una società appartenente al gruppo petrolifero REPSOL-YPF ed opera principalmente nella distribuzione di carburanti, lubrificanti e simili prodotti per autoveicoli. Gli impegni presi riguardano il mercato spagnolo della distribuzione di carburante (benzina e diesel) alle stazioni di servizio, che è altamente concentrato e verticalmente integrato e nel quale REPSOL detiene una quota di circa il 40%. In particolare, l’impresa spagnola permetterà alle stazioni con cui ha concluso contratti di fornitura esclusiva di lunga durata di porre termine a tali contratti, dietro versamento di una compensazione, calcolata in modo da fornire un incentivo -6- EuroDejalex n. 4/2006 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Trasporti Regolamento (CE) relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il reg. (CEE) n. 3820 del Consiglio (Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 102 dell’11.04.2006) Direttiva sulle norme minime per l'applicazione dei reg. (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che abroga la dir. 88/599/CEE del Consiglio (Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 102 dell’11.04.2006) Comunicazioni elettroniche Direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la dir. 2002/58/CE (Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 105 del 13.04.2006) Energia Direttiva concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, GUUE L 114 del 27.04.2006) Rifiuti Direttiva relativa ai rifiuti (Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2006, GUUE L 114 del 27.04.2006) Tra gli eventi comunitari del mese di maggio 2006, si segnalano in particolare: VENERDÌ 05 BRUXELLES Consiglio Ecofin GIOVEDÌ 11 LUSSEMBURGO Corte di giustizia: sentenza, causa C-197/03, Commissione/Italia – Fiscalità LUNEDÌ 15 – MARTEDÌ 16 BRUXELLES Consiglio Affari generali e relazioni esterne MARTEDÌ 16 – MERCOLEDÌ 17 STRASBURGO Sessione plenaria del Parlamento europeo MARTEDÌ 16 LUSSEMBURGO Conclusioni Avv. Gen.: cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica – Libera prestazione dei servi/Giochi e scommesse LUNEDÌ 29 – MARTEDÌ 30 BRUXELLES Consiglio Competitività MERCOLEDÌ 31 BRUXELLES Sessione plenaria del Parlamento europeo NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-