DE BERTI JACCHIA
EuroDejalex n. 4/2006
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
A
Apprriillee
22000066
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Inchiesta sui servizi finanziari: la Commissione affina il nuovo strumento antitrust delle indagini
settoriali
I primi risultati dell’inchiesta sulle carte di pagamento (che fa parte della più ampia indagine sul settore dei
servizi finanziari avviata dall’esecutivo nel giugno 2005) hanno rivelato notevoli restrizioni che impediscono ai
consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dal mercato interno: ostacoli tecnici, strutturali nonché alcune
pratiche poste in essere dalle banche rendono infatti difficile l’ingresso di nuovi operatori e svantaggiano i
consumatori, titolari delle carte di credito, che pagano ancora prezzi molto diversi a seconda dello Stato
membro in cui si trovano.
L’enquiry dell’esecutivo si inserisce nell’ambito delle indagini per settore economico previste dall’art. 17 del
noto Reg. (CE) n. 1/2003. Tale disposizione introduce un nuovo importante strumento per la repressione delle
attività anticoncorrenziali: se l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze
fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la
Commissione può, infatti, procedere ad un’indagine in un settore specifico dell'economia o nell'ambito di un
tipo particolare di accordi in vari settori. Non è necessario, a tal fine, che sussistano prove concrete di
infrazioni alle regole di concorrenza da parte di singoli operatori. Tuttavia, va precisato che, nel condurre tali
tipi di indagini, l’esecutivo europeo dispone di poteri incisivi, analoghi a quelli a sua disposizione durante le
inchieste antitrust che riguardano singoli accordi ed abusi (cfr. artt. 18-22 del Reg. n. 1/2003). In particolare, la
Commissione può, mediante semplice richiesta ovvero attraverso l’adozione di una decisione formale,
ingiungere alle imprese ed associazioni di imprese di fornirle tutte le informazioni in loro possesso e
necessarie all’indagine e, in base agli artt. 23 e 24 del regolamento citato, essa é in grado di infliggere
ammende e penalità di mora nel caso in cui le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti e nel
caso in cui non vengano trasmesse entro il termine stabilito. La Commissione procede, se del caso, ad
ispezioni, nel condurre le quali può avvalersi della collaborazione dei governi ed autorità nazionali di
concorrenza, con cui vi é un fitto scambio di informazioni. Le notizie raccolte nell’ambito dell’inchiesta verranno
utilizzate soltanto per l’applicazione delle regole di concorrenza (artt. 81, 82 e 86 Tr. CE) e, naturalmente,
viene garantita alle imprese la protezione dei dati confidenziali e di valore commerciale, nonché la tutela dei
dati personali delle persone fisiche e giuridiche che accettino di sottoporsi alle domande dell’esecutivo. La
Commissione pubblica solitamente una relazione preliminare sui risultati della propria inchiesta ed invita le
parti interessate a presentare le proprie osservazioni, per poi stilare la relazione definitiva. Tale opportunità
permette quindi alle imprese di esprimere il proprio punto di vista e manifestare le esigenze proprie del settore.
Nel caso in cui l’indagine settoriale confermi l’esistenza di accordi, pratiche anticoncorrenziali o abusi di
posizione dominante, la Commissione o le autorità nazionali di concorrenza possono utilizzare le informazioni
raccolte per adottare le misure necessarie a ristabilire la concorrenza sui mercati in oggetto. È chiaro quindi
che le indagini settoriali, pur essendo uno strumento volto ad analizzare in maniera complessiva un
determinato mercato, possono poi concretamente sfociare in sanzioni a carico di singole imprese, oltre che
nell’elaborazione di orientamenti (guidelines) ad hoc o addirittura in nuove proposte legislative. È indubbio che
la Commissione intenda sfruttare al meglio tale strumento nella lotta ai comportamenti anticoncorrenziali: basti
ricordare, in proposito, la parallela indagine tuttora in corso per il settore del gas e dell’energia, avviata
anch’essa nel giugno 2005, nell’ambito della quale è stata presentata lo scorso febbraio la relazione
preliminare (cfr. EuroDejalex n. 2/2006).
Nel dettaglio, per quanto concerne il settore dei servizi finanziari, la Commissione ha ritenuto opportuno
avviare un’inchiesta dopo aver riscontrato molteplici indici di frammentazione in tale mercato, che necessita di
maggiore trasparenza in relazione alla fissazione dei prezzi e di maggiore competitività per quanto riguarda i
nuovi entranti. L’indagine è stata divisa in due aree principali: quella dei servizi bancari al dettaglio (a sua volta
suddivisa in carte di pagamento e conti correnti) e quella dell’assicurazione delle imprese (per la quale è
prevista la pubblicazione di una relazione preliminare nell’autunno di quest’anno).
La citata relazione preliminare sulle carte di pagamento (quella sui conti correnti verrà pubblicata entro luglio)
conferma la frammentazione del settore: nonostante l’esistenza di carte valide a livello internazionale, infatti, la
maggior parte degli operatori lavora su base strettamente nazionale, dando così vita a 25 diversi mercati e
rendendo difficile la creazione di un’effettiva zona unica di pagamenti all’interno dell’area euro (Single Euro
Payments Area). Si registrano poi forti differenze di prezzi all’interno del mercato unico, oltre che difficoltà
nell’applicazione delle divergenti norme tecniche, mentre l’integrazione verticale di numerosi sistemi nazionali
di carte impedisce l’ingresso ai nuovi concorrenti. Infine, risulta che le commissioni per l’accettazione delle
carte vengono impiegate come strumento che comporta una “tassazione” delle vendite al dettaglio, in quanto
le banche applicano commissioni ai dettaglianti per ogni utilizzo delle carte, generando così un aumento dei
costi stimato fino al 2,5% sul totale degli acquisti. La relazione preliminare sul settore delle carte di pagamento,
sulla quale si è aperta una consultazione pubblica destinata a concludersi il prossimo 21 giugno, è reperibile al
-1sito:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_1.pdf.
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Osservatorio
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PROCEDURE D’INFRAZIONE - SETTORE DEL TABACCO
La Commissione vigila sul rispetto della normativa UE in materia di pubblicità e prezzi minimi di vendita al dettaglio
dei tabacchi (04-10.04.2006)
La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora ad Italia, Repubblica ceca, Ungheria e Spagna per il mancato
rispetto della direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità dei prodotti del tabacco. Tale direttiva, che doveva essere recepita nella
normativa nazionale entro il 31 luglio 2005, vieta, in particolare, la pubblicità del tabacco su carta stampata, radio o Internet
che varchi i confini nazionali, nonché la sponsorizzazione da parte dell’industria del tabacco di attività o eventi
transfrontalieri. Le infrazioni riguardano principalmente alcune esenzioni dal divieto di sponsorizzazione previste dalle
misure nazionali di recepimento dei detti Stati. In particolare, la normativa italiana prevede che siano esentati da tale divieto
gli eventi che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ha fatto notare che,
conformemente alla direttiva, il divieto dovrebbe applicarsi a tutti gli eventi con implicazioni transfrontaliere compresi, ad
esempio, gli eventi che, pur svoltisi sul territorio italiano, vengono trasmessi in altri Stati membri per televisione o via
Internet. La Commissione ha poi avviato tre procedimenti d’infrazione contro Belgio, Francia ed Italia per la fissazione di
prezzi minimi di sigarette in violazione della direttiva 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari
che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, la quale prevede che siano invece i produttori e/o gli importatori a
determinare i prezzi di vendita al dettaglio. La Commissione ritiene che tali misure distorcano la concorrenza nel mercato
interno e non siano giustificate, come invece sostenuto dai detti Stati, da ragioni di salute pubblica, finalità che potrebbe
essere raggiunta aumentando i diritti d’accisa sulle sigarette a buon mercato. Va ricordato che, sulla base di un rapporto
della Commissione, il Consiglio dei ministri procederà, entro la fine del 2006, ad un riesame della direttiva, al fine di
migliorarla in un’ottica di protezione della salute dei cittadini europei, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.
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PROCEDURE D’INFRAZIONE - GIOCHI E SCOMMESSE
La Commissione esamina le restrizioni imposte in sette Stati membri alle scommesse sportive (04.04.2006)
Nonostante l’esclusione del settore del gambling dal campo d’applicazione della proposta di direttiva servizi come modificata
dal Parlamento europeo in prima lettura e confermata il 4 aprile scorso dalla Commissione nel suo nuovo draft (ora la
proposta, sulla quale cfr. Eurodejalex n. 2/2006, è sottoposta al vaglio del Consiglio dei ministri), l’esecutivo ha manifestato
la sua intenzione di assicurare la conformità delle normative nazionali in materia di giochi e scommesse con i principi
fondamentali del Trattato CE. All’uopo, la Commissione ha deciso di inviare ad Italia, Danimarca, Finlandia, Germania,
Ungheria, Paesi Bassi e Svezia richieste ufficiali di informazioni (prima fase della procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 226
Tr.CE) sulla legislazione interna in materia di servizi sportivi per verificarne la compatibilità con il principio di libera
prestazione dei servizi sancito dall’art. 49 Tr. CE. La decisione di richiedere chiarimenti scaturisce da numerosi reclami con
cui operatori del settore lamentavano, in tali Paesi, una serie di restrizioni alla fornitura di servizi di scommesse sportive, alla
promozione o alla pubblicità dei servizi, alla partecipazione al gioco dei consumatori nonché l’imposizione del requisito del
possesso di una concessione o licenza dello Stato (anche per fornitori legittimamente titolari di una licenza in un altro Stato
membro). Seguendo gli orientamenti della Corte di Giustizia (causa Gambelli, C-243/01), l’esecutivo ha precisato come una
politica di limitazione dei giochi d’azzardo non può essere giustificata dal fine di tutelare obiettivi d’interesse generale quali la
protezione dei consumatori quando gli stessi servizi vengono poi incoraggiati dallo Stato membro a vantaggio delle proprie
finanze pubbliche.
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Normativa UE nel settore delle comunicazioni elettroniche e servizio universale (06-11.04.2006)
A seguito della pubblicazione dell’XI relazione sull’applicazione della normativa comunitaria nel settore delle comunicazioni
elettroniche, la Commissione europea ha avviato ben 13 nuovi procedimenti d’infrazione contro vari Stati membri, 11 dei
quali riguardano la mancata messa a disposizione ai servizi di soccorso delle informazioni sulla localizzazione del chiamante
in Grecia, Italia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia. Degli altri
due procedimenti, uno riguarda la Lettonia e l’incompleto recepimento nel diritto interno del meccanismo di notifica alla
Commissione dei progetti di misure formulati dopo l’analisi dei mercati, previsto dall’art. 7 della Direttiva quadro 2002/21/CE,
l’altro interessa l’Estonia e l’offerta di riferimento dell’operatore dominante ad altri operatori affinché possano connettere le
proprie apparecchiature alle linee degli utenti presso la centralina di scambio locale (la c.d. “disaggregazione” o unbundling),
rivelatasi incompleta. Un altro importante elemento della tornata di procedimenti d’infrazione è rappresentato dalla necessità
che tutti gli Stati membri si conformino alla direttiva 2002/22/CE sul servizio universale nel settore delle Tlc che prevede,
inter alia, la designazione statale, senza discriminazione tra gli operatori di Tlc, di una o più imprese che forniscano agli
utenti determinati servizi di base, quali i servizi di connessione e di telefonia fissa, a prezzi accessibili. In proposito la
Commissione, dopo aver richiamato all’ordine la Francia con l’invio di un parere motivato, ha pubblicato, in data 11 aprile,
una relazione che raccoglie gli esiti di una consultazione pubblica in materia: i numerosi contributi pervenuti dalle parti
interessate hanno confermato il punto di vista dell’esecutivo europeo, secondo cui non è necessario, per il momento,
includere le comunicazioni mobili e l’accesso ad Internet a banda larga nell’ambito del servizio universale, in virtù dei prezzi
già abbordabili delle prime e dell’ancora scarso utilizzo del secondo da parte dei consumatori europei. La relazione sulla
portata del servizio universale può essere consultata al sito:
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/universal_service/com_2006_163_
final_it.pdf
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CONCORRENZA - AIUTI DI STATO
Pubblicati uno studio sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato e un progetto di Linee guida per le
Piccole e Medie imprese (07-12.04.2006)
La Commissione europea ha reso pubbliche le conclusioni di uno studio avviato nel 2005 che traccia un bilancio
dell’applicazione a livello nazionale della normativa UE relativa agli aiuti di Stato. Tale studio, che riguarda esclusivamente
l’Europa dei 15, s’incentra principalmente su due questioni: da un lato, il ruolo giocato dalle giurisdizioni nazionali nella tutela
delle imprese contro la concessione di aiuti illegali ai loro concorrenti e, dall’altro, l’esecuzione da parte degli Stati membri
delle decisioni di recupero degli aiuti illegittimamente concessi. Quanto al primo aspetto lo studio ha rivelato come i giudici
nazionali rivestano un ruolo chiave nell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti e che i procedimenti,
per lo più relativi a casi in cui i contribuenti si sono difesi contro l’imposizione asseritamente discriminatoria di gravami fiscali,
si sono più che triplicati dal 1999 (soprattutto in Germania, Italia e Francia). Quanto al secondo aspetto, dallo studio è
emerso che, nonostante si registrino dei progressi, la durata delle procedure di recupero degli aiuti resta tuttora eccessiva,
anche a causa della grande incertezza quanto alla base giuridica di diritto interno sulla quale fondare i provvedimenti di
recupero. Nell’ambito della revisione del quadro regolatorio in tema di aiuti di Stato attualmente in atto, la Commissione ha
recentemente pubblicato un progetto di Linee guida sugli aiuti di Stato e capitale di rischio a favore delle PMI che rimodella
la comunicazione della Commissione del 2001 alla luce dell’esperienza acquisita e delle osservazioni pervenute attraverso
consultazioni pubbliche. Il progetto adotta un approccio più flessibile, onde affrontare i fallimenti del mercato che possono
incidere sulla messa a disposizione di capitali di rischio, nonché un approccio economico perfezionato, onde valutare la
compatibilità con il Trattato delle misure a favore del capitale di rischio. La relazione ed il progetto di Linee guida sono
reperibili alla pagina web: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/overview/new.html
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PROCEDURE D’INFRAZIONE – MERCATO INTERNO
Ennesima pioggia di infrazioni per la Repubblica italiana (04-19.04.2006)
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della
direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP).
Quest’ultima, facente parte del Piano d’azione per i servizi finanziari, stabilisce norme armonizzate per la vigilanza
prudenziale, prescrizioni relative ai capitali di tali enti e norme per il versamento transfrontaliero delle pensioni da lavoro.
Sempre in tema di mercato interno l’Italia è destinataria di un parere motivato per la mancata attuazione della direttiva
2003/71/CE che armonizza i prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari in mercati regolamentati. La direttiva sui prospetti prevede la concessione ad ogni emittente di un passaporto
unico, valido in tutta l’UE, che consente l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro in base all'unica
autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d’origine, rendendo più semplice e meno costoso per le imprese reperire
capitali. Un parere motivato supplementare è stato trasmesso all’Italia in merito alla legislazione sulla RC auto che impone a
tutte le imprese assicuratrici abilitate l’obbligo di offrire l'assicurazione per ogni categoria di assicurati in tutte le regioni
italiane. L'obbligo a contrarre è legato a quello di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la
fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi: l’esecutivo europeo ritiene che tale fissazione sia contraria al
principio della libertà tariffaria di cui alla terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE) e, in quanto applicabile anche ad
imprese aventi sede principale in altri Stati membri, sia in contrasto con i principi fondamentali della libertà di stabilimento e
della libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49 Tr. CE). Numerose sono poi le procedure d’infrazione avviate contro l’Italia in
materia di energia: da un lato, per l’incompleto recepimento delle direttive “gas” e “elettricità", di cruciale importanza per il
buon funzionamento e l’effettiva apertura dei mercati entro luglio 2007 e, dall’altro, per non aver comunicato alla
Commissione i progressi ottenuti nell’uso dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per aver adottato misure
insufficienti per la loro promozione (l’Italia si è dunque vista recapitare due lettere di messa in mora). Infine, la Commissione
ha inviato un parere motivato chiedendo formalmente all’Italia di modificare la propria normativa per dare esecuzione alla
sentenza del 2 giugno 2005, causa C-174/04, in cui la Corte di giustizia lamentava la violazione dell’art. 56 Tr. CE sulla
libera circolazione dei capitali, in quanto il nostro paese aveva mantenuto in vigore il d.l. 25 maggio 2001 n. 192, che
prevede la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese
che operano nei settori di gas e elettricità, quando dette partecipazioni siano acquisite da imprese pubbliche non quotate in
mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante.
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GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
Proposto un dispositivo penale comunitario in materia di contraffazione e pirateria (26.04.2006)
La Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sulla lotta contro i reati di proprietà intellettuale, che modifica
il draft già approvato nel luglio 2005, incorporando la decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la
repressione delle violazioni della proprietà intellettuale, anch’essa adottata nel luglio 2005, rendendola così maggiormente
vincolante. La Commissione prende le mosse dalla sentenza della Corte del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03, ove il
giudice comunitario ha precisato che le disposizioni di diritto penale necessarie per l’effettiva attuazione del diritto
comunitario costituiscono appunto materia comunitaria..La nuova disciplina mira a promuovere un ravvicinamento effettivo
delle legislazioni penali degli Stati membri e a migliorarne la cooperazione, in vista di una lotta efficace contro gli atti di
contraffazione e pirateria. Il considerevole incremento di tali reati contro la proprietà intellettuale rappresenta un vero
pericolo per numerosi settori dell’economia europea oltre che, in molti casi, per la salute e la sicurezza pubblica. La proposta
di direttiva si applica ad ogni reato lesivo dei diritti di proprietà intellettuale, intendendo come tale qualsiasi attacco deliberato
a tali diritti commesso su scala commerciale, ivi compresi il tentativo, il concorso e l’incitazione. Nel caso d’infrazione
perpetrata nell'ambito di un'organizzazione criminale o qualora l’infrazione comporti un rischio per la salute o la sicurezza
delle persone, le sanzioni penali minime previste sono fissate in quattro anni di detenzione, mentre quelle pecuniarie in
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un’ammenda da 100 000 a 300 000 euro, pene che possono essere inasprite dagli Stati membri. Il testo della proposta è
disponibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf
Finestra europea sulla fiscalità
La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla detraibilità dell’IVA sulle autovetture aziendali (06.04.2006)
Il 6 aprile si è tenuta la prima udienza in merito alla controversia sulla non detraibilità dell’IVA sulle autovetture
aziendali, portata all’attenzione della Corte di giustizia delle Comunità europee dalla commissione tributaria di
Trento (causa C-228/05, Stradasfalti srl/Agenzia Entrate Ufficio Trento).
La causa verte sulla compatibilità con la VI° direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE) della limitazione al diritto di
detrazione dell’IVA sulle autovetture aziendali introdotto in Italia sin dal 1979. In particolare, nel corso
dell’udienza la Commissione ha evidenziato che le disposizioni che prevedono la possibilità di introdurre
restrizioni del diritto di detrazione dell’IVA vanno interpretate in modo restrittivo. Pertanto la disposizione
contenuta nell’art. 17 della VI° direttiva che consente di introdurre, per motivi congiunturali, deroghe al diritto di
detrazione IVA può essere utilizzata dagli Stati Membri soltanto per periodi di tempo limitati e non per introdurre
provvedimenti di natura strutturale come sembra essere quello introdotto dal legislatore italiano.
Qualora questo primo orientamento fosse confermato dalla Corte di giustizia si dovrà valutare la retroattività
degli effetti della sentenza e conseguentemente il dies a quo a partire dal quale saranno ammesse le eventuali
richieste di rimborso dei contribuenti.
Imposta sui dividendi distribuiti: causa C- 170/05, conclusioni dell’Avvocato Generale Geelhoed
(27.04.2006)
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale Geelhoed costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà
di stabilimento incompatibile con l’articolo 43 Tr. CE la disposizione che prevede l’assoggettamento a ritenuta
alla fonte sui dividendi pagati da società residenti in Francia a società madri non residenti, considerato che i
dividendi pagati da società residenti in Francia a società madri anch’esse residenti non sono assoggettati ad
imposizione in Francia.
La causa in esame (Denkavit International BV Denkavit France SARL/Ministre de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie) verte sulla compatibilità con il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 Tr. CE della
disposizione contenuta nella legislazione fiscale francese che prevedeva l’esenzione da imposta dei dividendi
pagati a società madri nazionali mentre assoggettava ad imposta (ritenuta alla fonte) i dividendi pagati a società
madri non residenti, finendo per non garantire, al pari di quanto invece si realizza per le società madri residenti,
l’eliminazione della doppia imposizione economica che scaturisce dalla imposizione degli utili societari prodotti
dalla società figlia, prima e sui dividendi distribuiti alla società madre, poi.
L’Avvocato Generale ha evidenziato che, al fine di accertare se in un caso specifico un contribuente subisca
una discriminazione incompatibile con l’articolo 43 Tr. CE, occorre tenere conto anche degli effetti delle
disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione sulla fattispecie. Qualora, infatti, per effetto delle
disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione applicabile, la disposizione discriminatoria della
legislazione fiscale di uno Stato Membro fosse di fatto eliminata, si dovrebbe ritenere che lo stesso abbia
adempiuto agli obblighi imposti dall’articolo 43 Tr. CE.
L’Avvocato ha, quindi, concluso ritenendo che, nel caso sottopostogli, la Francia ha violato l’art. 43 Tr. CE, non
garantendo, in forza della legislazione nazionale o in virtù della Convenzione sulla doppia imposizione
applicabile, l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti a una società madre non
francese in modo analogo a quanto concesso a una società madre francese.
Qualora le conclusioni dell’Avvocato Generale fossero confermate dalla Corte di giustizia, gli effetti della
sentenza potrebbero avere ripercussioni significative anche in relazione a disposizioni similari presenti nelle
legislazioni fiscali di altri stati Membri.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
CONCORRENZA - AUTOVEICOLI
a seguito di modifiche della normativa italiana, di affidare
direttamente il servizio all’AMTAB. La Corte, nel considerare
legittima la concessione qualora la società concessionaria
sia esclusivamente controllata da un ente pubblico, ha
ricordato anche che le concessioni di servizi pubblici sono
escluse dal campo di applicazione della direttiva sugli appalti
di servizi (92/50/CEE), precisando tuttavia come le pubbliche
autorità che concludono tali contratti siano comunque tenute
al rispetto delle regole fondamentali del Trattato CE, ed in
particolare, il principio di non discriminazione sulla base della
nazionalità (art. 12 Tr. CE).
***
DIRITTO DEL LAVORO
La Corte conferma la condanna della filiale olandese di
General Motors per comportamenti anticoncorrenziali
Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C551/03P, General Motors BV/Commissione
“… Il ricorso è respinto …”.
N.B.: La causa a quo prende le mosse da un ricorso
presentato dalla Opel Nederland (ora General Motors BV),
contro una sentenza del Tribunale del 2003 (causa T368/00) che confermava in sostanza la decisione con cui la
Commissione infliggeva alle ricorrenti un’ammenda di EUR
43 milioni per violazione dell’art. 81, n.1, Tr. CE. Secondo la
Commissione, la Opel Nederland, stipulando con i
concessionari Opel stabiliti nei Paesi Bassi accordi destinati
a restringere o a vietare le vendite all’esportazione di
autoveicoli Opel agli utilizzatori finali residenti in altri Stati
membri e ai concessionari Opel stabiliti anch’essi in altri Stati
membri, aveva commesso un’infrazione molto grave delle
norme antitrust UE. Il Tribunale aveva tuttavia ridotto
l’ammenda in considerazione del fatto che non era stata
provata l’esistenza di una limitazione delle forniture sulla
base degli obiettivi di vendita esistenti. Col nuovo ricorso,
Opel Nederland mirava ad ottenere l’annullamento della
sentenza di primo grado nelle parti in cui confermava
l’ammenda irrogata per la strategia generale restrittiva delle
esportazioni e la politica di premi dell’impresa olandese. Per
quanto concerne il primo punto, la Corte ha affermato la
propria incompetenza a sindacare le valutazioni di merito
effettuate dal Tribunale, verificando tuttavia se quest’ultimo
non avesse snaturato degli elementi di prova, eventualità
che non é stata dimostrata da General Motors. Quanto al
motivo relativo all’errata valutazione del sistema di premi
volto a restringere le esportazioni, i giudici hanno rilevato che
tale obiettivo è stato effettivamente raggiunto attraverso
misure indirette poste in essere da Opel Nederland, quali la
concessione di premi per le sole vendite nazionali.
***
CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI
Le norme comunitarie vietano che il periodo minimo di
ferie annuali retribuite sia sostituito da un’indennità
finanziaria in caso di riporto ferie all’anno successivo
Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C-124/05,
Federatie Nederlandse Vakbeweging/Staat der Nederlanden
“… L’art. 7 della direttiva … 93/104/CE … osta a che una
disposizione nazionale consenta, in costanza del contratto di
lavoro, che i giorni di ferie annuali … non goduti nel corso di
un dato anno siano sostituiti da un’indennità finanziaria nel
corso di un anno successivo …”.
N.B.: La controversia trae origine da un ricorso introdotto
dalla federazione sindacale olandese (FNV) nei confronti del
Ministero del lavoro olandese, a causa di un opuscolo dallo
stesso pubblicato ove si interpretava la normativa nazionale
in tema di ferie in modo da permettere che i datori di lavoro
ed i lavoratori si accordassero per iscritto per una
compensazione finanziaria a quei lavoratori che lasciano
inutilizzato il diritto ad un minimo di ferie annuali. La Corte ha
ricordato che il diritto alle ferie annuali retribuite è un
importante principio del diritto sociale comunitario e ha
concluso che la possibilità di sostituire con un’indennità
finanziaria il periodo di ferie annuali riportate costituirebbe un
incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva
sull’orario di lavoro, a rinunciare alle ferie minime, che
devono invece costituire un periodo di riposo effettivo e
garantito, ai fini di tutela della salute e sicurezza su lavoro.
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DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La Corte di Giustizia specifica la portata del concetto di
gestione interna di un servizio pubblico per la scelta
delle modalità di affidamento dello stesso da parte di un
ente pubblico
La Corte precisa il momento in cui la percezione del
pubblico interessato di un segno il cui uso lede un
marchio legittimamente acquisito diviene rilevante
Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 2006, causa C-410/04,
ANAV/Comune di Bari, AMTAB Servizio SpA
Corte di Giustizia, sentenza del 27 aprile 2006, causa C-145/05,
Levi Strass & Co./Casucci SpA
“… Gli artt. 43 , 49 e 86 CE, nonché i principi di parità di
trattamento, di non discriminazione sulla base della
nazionalità e di trasparenza non ostano a una disciplina
nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un
servizio pubblico direttamente ad una società della quale
esso detiene l’intero capitale, a condizione che l’ente
pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente che la detiene
…”.
“… 1) L’art. 5, n. 1, della … direttiva … 89/104/CEE … va
interpretato nel senso che, per determinare la portata della
tutela di un marchio …, il giudice deve prendere in
considerazione la percezione del pubblico interessato nel
momento in cui il segno, l’uso del quale lede il suddetto
marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione …”.
N.B. Nella propria sentenza, che parte da un ricorso
promosso dalla Levi Strauss per violazione di un suo
marchio registrato, la Corte ha altresì precisato che il giudice
nazionale, quando accerta che il segno costituisce una
lesione del marchio al momento in cui ha iniziato ad essere
utilizzato, deve adottare le misure più appropriate, tra cui
ordinare
all’impresa
concorrente
la
cessazione
dell’utilizzazione di tale segno; tale rimedio non può, però,
essere adottato se il marchio, per il fatto dell’attività o
dell’inattività del suo titolare, ha perso la propria capacità
distintiva divenendo una generica denominazione.
N.B.: La questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito
di un ricorso amministrativo promosso dall‘ANAV
(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) contro il
Comune di Bari, volto a contestare le modalità di
concessione del servizio di trasporto pubblico sul territorio
del detto comune. Nella fattispecie, l’AMTAB Servizio SpA
era una società per azioni il cui capitale sociale era
interamente detenuto dal Comune di Bari, il quale, dopo aver
avviato
una
procedura
d’appalto
pubblico
per
l’aggiudicazione del detto servizio di trasporto, aveva deciso,
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EuroDejalex n. 4/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
finanziario alle stazioni di servizio che intendano
avvalersene. Inoltre, REPSOL si impegna a non stipulare in
futuro contratti di fornitura esclusiva per una durata
eccedente i cinque anni, ad astenersi dal rilevare stazioni di
servizio che non rifornisce e a non impedire alle stazioni
appartenenti alla propria rete distributiva di offrire sconti sui
prezzi al dettaglio. Il rispetto degli impegni presi (con
scadenza il 31 dicembre 2011) sarà monitorato da un trustee
nominato ad hoc: nel caso in cui REPSOL violi i propri
obblighi, la Commissione potrebbe comminarle un’ammenda
pari al 10% del suo fatturato.
AIUTI DI STATO
La Commissione indaga sul progetto italiano di aiuti a
favore dell’impresa di elettricità AEM Torino (05.04.2006)
L’esecutivo europeo ha aperto un’indagine sul sussidio di 16
milioni di euro che l’Italia intende concedere alla società
AEM Torino a copertura dei costi sostenuti nel processo di
liberalizzazione del settore dell’elettricità (c.d. costi non
recuperabili). Nel dettaglio, AEM Torino è un’impresa
municipalizzata detenuta al 70% dal Comune di Torino che
produce, distribuisce e vende elettricità e riscaldamento.
Tale impresa ha tuttavia già beneficiato in passato di un
aiuto che la Commissione ha dichiarato illegale e
incompatibile, aiuto ad oggi non restituito. Per tale motivo la
Commissione ha recentemente deciso di avviare una
procedura di infrazione contro l’Italia e, seguendo i principi
fissati dal caselaw della Corte per valutare la compatibilità di
un nuovo aiuto (cfr. causa Deggendorf, C-355/95P), si
appresta ora a verificare gli effetti del nuovo sussidio
abbinato al vecchio incompatibile e non ancora rimborsato.
MERGER & ACQUISITION – TELECOMUNICAZIONI
Via libera condizionato all’acquisizione da
dell’austriaca T-Mobile di tele.ring (26.04.2006)
parte
La Commissione ha autorizzato T-Mobile, società parte del
gruppo Deutsche Telekom, a rilevare l’operatore mobile
austriaco tele.ring a seguito di un esame approfondito
dell’operazione che, così come inizialmente proposta,
avrebbe comportato un sostanziale ostacolo alla
concorrenza sul mercato austriaco della fornitura dei servizi
di telefonia mobile. Negli ultimi anni, tele.ring, controllata
dall’americana Western Wireless Corporation, ha, infatti,
fornito ai consumatori austriaci i prezzi più competitivi ed ha
esercitato una significativa pressione concorrenziale nei
confronti dei due maggiori operatori, Mobilkom e T-Mobile
Austria. Per eliminare le preoccupazioni della Commissione
le parti si sono impegnate a trasferire le frequenze UMTS e i
siti di telefonia mobile di tele.ring ad operatori con quote di
mercato inferiori a quella di T-Mobile Austria. In particolare,
T-Mobile venderà, previa approvazione dell’autorità di
regolazione austriaca e della Commissione, due blocchi di
frequenze 5Mhz 3G/UMTS, attualmente concessi in licenza
a tele.ring, a concorrenti che detengono quote di mercato
inferiori. Almeno un pacchetto di frequenze dovrebbe essere
assegnato all’operatore Hutchinson 3G, che è di recente
entrato nel mercato austriaco come operatore UMTS e che è
in grado di offrire in maniera continuativa basse tariffe per
raggiungere nuovi clienti e realizzare economie di scala.
MERGER & ACQUISITION – SETTORE FARMACEUTICO
Autorizzazione condizionata al takeover di Guidant da
parte di Boston Scientific e Abbott Laboratories
(11.04.2006)
La Commissione ha autorizzato l’acquisizione di Guidant da
parte di Boston Scientific e Abbott Laboratories: le imprese
coinvolte nell’operazione sono attive a livello mondiale sul
mercato dei dispositivi medici vascolari utilizzati per la cura
di patologie delle coronarie e di altre arterie. In particolare,
Boston Scientific rileverà Guidant, ad eccezione del ramo
relativo ai dispositivi per interventi cardiaci ed endovascolari,
che verrà invece acquisito da Abbott Laboratories. Le due
imprese acquirenti si sono accordate per la condivisione del
pacchetto di diritti di proprietà intellettuale relativi ai
dispositivi medici vascolari (drug-eluting stent, DES) di
Guidant. L’accordo tra Boston Scientific e Abbott
Laboratories aveva sollevato alcune riserve concorrenziali da
parte dalla Commissione: le due imprese, al fine di ottenere il
definitivo via libera, hanno allora proposto alcune modifiche
relative alla condivisione dei diritti sui DES, alla limitazione
della durata del contratto di fornitura dei DES di Abbott
Laboratories in favore di Boston Scientific ed al meccanismo
di remunerazione di tale accordo.
AIUTI DI STATO – AUTOVEICOLI
Avviata un’inchiesta approfondita sul progetto di aiuto
per la filiale belga di General Motors (26.04.2006)
La Commissione europea ha aperto un’inchiesta
approfondita sul progetto di aiuto notificato dal Regno del
Belgio nel dicembre 2005, consistente nel versamento di
5,33 milioni di euro per un programma di formazione presso
General Motors Belgium, il cui costo complessivo ammonta a
19,95 milioni di euro. In particolare, la filiale belga del gruppo
automobilistico, stabilita ad Anversa, impiega attualmente
5400 dipendenti nella produzione di Opel Astra. L’impresa ha
lanciato un programma di investimenti che ammonta a 127
milioni di euro in totale e copre il periodo 2005-2007: tale
progetto consentirà la produzione di una nuova versione del
modello Astra ed il raddoppio dell’attività. In tale contesto si
inseriscono le azioni di formazione sovvenzionate con la
misura in oggetto. La Commissione dubita che l’aiuto
progettato sia compatibile con il mercato comune: il
programma di formazione sembra, infatti, consistere in
attività di formazione normali ed indispensabili nel settore
automobilistico, che generalmente i costruttori si accollano in
base alle sole forze di mercato. Si vuole verificare che la
misura rispetti effettivamente i criteri previsti per gli aiuti alla
formazione ed incentivi quindi l’impresa a sopportare spese
di formazione supplementari, poiché allo stato l’esecutivo
sospetta che l’aiuto avrebbe l’effetto di turbare gli scambi nel
settore automobilistico.
ANTITRUST - CARBURANTI
Resi vincolanti gli impegni di REPSOL relativi ai contratti
di fornitura con stazioni di servizio spagnole
(12.04.2006)
La Commissione ha ufficialmente incorporato in una
decisione, ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 1/2003, gli
impegni presi dalla spagnola REPSOL Comercial de
Productos Petroliferos (REPSOL) relativamente ai contratti di
fornitura esclusiva di lunga durata conclusi con centinaia di
stazioni di servizio in Spagna. REPSOL è una società
appartenente al gruppo petrolifero REPSOL-YPF ed opera
principalmente nella distribuzione di carburanti, lubrificanti e
simili prodotti per autoveicoli. Gli impegni presi riguardano il
mercato spagnolo della distribuzione di carburante (benzina
e diesel) alle stazioni di servizio, che è altamente
concentrato e verticalmente integrato e nel quale REPSOL
detiene una quota di circa il 40%. In particolare, l’impresa
spagnola permetterà alle stazioni con cui ha concluso
contratti di fornitura esclusiva di lunga durata di porre
termine a tali contratti, dietro versamento di una
compensazione, calcolata in modo da fornire un incentivo
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EuroDejalex n. 4/2006
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Trasporti
Regolamento (CE) relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il reg. (CEE)
n. 3820 del Consiglio
(Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 102
dell’11.04.2006)
Direttiva sulle norme minime per l'applicazione dei reg. (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che abroga la dir. 88/599/CEE del
Consiglio
(Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 102
dell’11.04.2006)
Comunicazioni elettroniche
Direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la dir.
2002/58/CE
(Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, GUUE L 105 del
13.04.2006)
Energia
Direttiva concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio
(Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, GUUE L 114 del 27.04.2006)
Rifiuti
Direttiva relativa ai rifiuti
(Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2006, GUUE L 114 del
27.04.2006)
Tra gli eventi comunitari del mese di maggio 2006, si segnalano in particolare:
VENERDÌ 05
BRUXELLES
Consiglio Ecofin
GIOVEDÌ 11
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: sentenza, causa C-197/03,
Commissione/Italia – Fiscalità
LUNEDÌ 15 – MARTEDÌ 16
BRUXELLES
Consiglio Affari generali e relazioni esterne
MARTEDÌ 16 – MERCOLEDÌ 17
STRASBURGO
Sessione plenaria del Parlamento europeo
MARTEDÌ 16
LUSSEMBURGO
Conclusioni Avv. Gen.: cause riunite C-338/04,
C-359/04,
C-360/04,
Placanica
–
Libera
prestazione dei servi/Giochi e scommesse
LUNEDÌ 29 – MARTEDÌ 30
BRUXELLES
Consiglio Competitività
MERCOLEDÌ 31
BRUXELLES
Sessione plenaria del Parlamento europeo
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eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
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Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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