Decreto "Sblocca Italia" e l'intervento del legislatore in materia di incentivi alla finanza di progetto
Considerazioni iniziali sul D.L. 12 settembre 2014, n. 133
Avv. Francesco Sanna
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INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
IN FINANZA DI PROGETTO (ART. 11)
Modifiche all’art. 33 del D.L. n. 179/2012 – Disposizioni per incentivare la
realizzazione di nuove infrastrutture
Gli strumenti per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Esenzione dal pagamento del
canone di concessione nella
misura necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario
Credito di imposta
IRES/IRAP entro il limite
del 50% del costo
dell’investimento (CIPE)
Opere infrastrutturali
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INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
IN FINANZA DI PROGETTO (ART. 11)
Modifiche all’art. 33 del D.L. n. 179/2012 – Disposizioni per incentivare la
realizzazione di nuove infrastrutture
 Estensione degli incentivi anche alle opere «previste in piani o
programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e non più
soltanto di «rilevanza strategica nazionale»
 Valore soglia delle opere infrastrutturali: da 200 milioni a 50 milioni;
 Aggiunto un nuovo comma: 2-quinquies: «Il valore complessivo
delle opere non di rilevanza strategica nazionale […] cui vengono
applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare
l’importo di 2 miliardi di euro»
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MISURE IN TEMA DI PROJECT BOND (ART. 11)
«Emissioni obbligazionarie finalizzate al completamento di un
progetto infrastrutturale»
«Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le
società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere
obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483
del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione dell’articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni
caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici
controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi possono essere dematerializzati e non
possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra
definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli
articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile. non si applicano gli articoli 2413,
2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile» (Testo consolidato art. 157,
comma 1, D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 «Codice Appalti» )
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MISURE A FAVORE DEI PROJECT BOND (ART. 11)
Principali caratteristiche dei project bond (testo previgente)
 Numero chiuso di soggetti autorizzati ad emettere gli strumenti:
 Società autorizzate alla costruzione di reti di trasmissione elettronica;
 Società autorizzata alla costruzione/gestione di impianti di trasporto e stoccaggio gas
nell’ambito del piano di sviluppo della rete elettrica nazionale
 Società autorizzate alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione
 Società licenziatarie per l’installazione e fornitura di reti di telecomunicazione
 Società di progetto aggiudicataria di una concessione per la realizzazione di una
infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità
 Società veicolo ai sensi dell’art. 156 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163
 Tutte le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 3,
comma 15-ter (ad es. società miste costituite per la gestione dei servizi pubblici locali e la
realizzazione di opere strumentali)
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MISURE A FAVORE DEI PROJECT BOND (ART. 11)
Principali caratteristiche dei project bond (testo previgente)
 Limiti al trasferimento e alla sottoscrizione (titoli nominativi e riservati ad
investitori qualificati);
 Trattamento fiscale privilegiato;
 Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
su qualunque garanzia prestata nonchè successiva «surroga,
postergazione, frazionamento o cancellazione anche parziale». Particolare
ambito di applicazione – strumenti sottoscritti entro il 26 giugno 2015.
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MISURE A FAVORE DEI PROJECT BOND (ART. 11)
Le novità: cosa cambia?
 Possibilità di emissione di strumenti al portatore;
 Estensione delle agevolazioni fiscali previste nel Decreto Sviluppo
(D.L. n. 83/2012);
 Importante intervento di semplificazione relativamente alla
costituzione, circolazione ed escussione delle garanzie prestate in
favore degli obbligazionisti – «portabilità» delle garanzie;
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