Circolare del 17 febbraio 2015 Pag. 1 Circolare Numero 13/2015 Oggetto Strumenti di finanziamento alternativi al debito bancario per le PMI: i “mini bond” Sommario La crescente “stretta” del credito bancario tradizionale, oltre al mancato consolidamento del “private equity” nel nostro tessuto economico, induce le PMI ad individuare canali alternativi di finanziamento per i propri programmi di sviluppo. A tal fine i “mini bond” rappresentano - nel panorama finanziario italiano - uno strumento innovativo per la raccolta di capitale direttamente dal mercato. Contenuto Scopo della presente circolare è quella di illustrare i principali lineamenti dei cosiddetti “mini bond”, identificati da prestiti obbligazionari (con diritto alla restituzione di capitale ed interessi attribuito al sottoscrittore) emessi da società di capitali residenti (s.p.a., ma anche s.r.l., diversi da banche e “micro imprese”1) al fine di essere collocati ad investitori professionali ed istituzionali, con quotazione sul mercato dei capitali (comparto ExtraMOTPRO di Borsa Italiana). I) Quadro normativo Nell’ultimo triennio si sono succeduti alcuni importanti provvedimenti che hanno riformato e semplificato la disciplina degli strumenti in commento. In particolare, il “decreto sviluppo” (d.l. 22/6/2012 n.83 convertito dalla legge n.134/2012) e “sviluppo bis” (d.l. 18/10/2012 n.179 convertito dalla legge n.221/2012), seguiti dal “decreto destinazione Italia” (d.l. 23/12/2013 n. 145 convertito dalla legge n.9/2014) e dal “decreto crescita” (d.l. 24 giugno 2014 n.91 convertito dalla legge n.116/2014) hanno: - rimosso i limiti quantitativi civilistici all’emissione di obbligazioni (limiti previsti ex art. 2412 c.c. per le società non quotate); è stata infatti estesa la possibilità di emettere Le micro imprese hanno organico inferiore a 10 unità lavorative annue e fatturato o totale di bilancio non superiore ad euro 2 milioni. 1 Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 17 febbraio 2015 Pag.2 obbligazioni superiori al doppio del patrimonio netto a tutte le società, ancorché non quotate, diverse da banche e micro imprese, purché le obbligazioni siano destinate ad essere quotate in mercati regolamentati. Le novità non interessano solo le s.p.a. ma anche le s.r.l. con apposita previsione statutaria di emissione di titoli di debito destinati ad investitori professionali vigilati; - introdotto vantaggi fiscali per gli emittenti non quotati che emettono obbligazioni negoziate in mercati regolamentati di Paesi UE o “SEE White List” (deduzione degli interessi nominali del titolo, nei soli limiti dell’art.96 TUIR2, e delle spese di emissione nell’esercizio di sostenimento) e per gli investitori in tali strumenti (esenzione della ritenuta d’acconto sugli interessi e proventi finanziari). Rilevano le altre seguenti novità finalizzate alla maggiore diffusione dei mini bond: - estensione dell’ambito della cartolarizzazione (ossia ad operazioni strutturate di “monetizzazione di pacchetti di titoli”) alle obbligazioni e titoli similari, anche in fase di prima emissione; - ampliamento della platea di investitori, nell’ambito di cartolarizzazione (fondi pensione e imprese di assicurazione). II) I pro ed i contro dei Mini Bond Si possono sintetizzare i seguenti principali vantaggi dello strumento in esame: - diversificazione del debito con conseguente attenuazione dei rischi di dipendenza dal canale bancario e/o da fondi di private equity ovvero merchant banks; - opportunità di sostenimento periodico di soli interessi durante la vita del prestito (nella forma “bullet” a rimborso del capitale unicamente a scadenza), evitando ingenti uscite di cassa nel periodo (iniziale) in cui gli investimenti realizzati non sono ancora entrati a regime per generare sufficiente liquidità; - allungamento della durata media dell’indebitamento; i mini bond possono essere emessi generalmente per durate da 36 a 84 mesi, con il raggiungimento di un più appropriato rapporto tra fonti ed investimenti a medio termine (e conseguente miglioramento del rating aziendale oltre che riduzione degli oneri finanziari); La deducibilità è riconosciuta, unitamente agli altri oneri finanziari netti, fino al 30% del reddito operativo lordo (“r.o.l.”). 2 Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 17 febbraio 2015 - Pag.3 rafforzamento dell’immagine e del prestigio aziendale connesso alla quotazione del bond in un segmento apposito della Borsa Italiana. Le criticità dei mini bond si possono esplicare in: - incremento della trasparenza da assicurare al mercato da parte dell’emittente (bilanci e business plan, due diligence legale, attività di reporting periodico); - selettività dello strumento, che si rivolge a PMI consolidate dotate di un fatturato crescente ed almeno pari a 15-20 milioni di euro, dotate di buoni fondamentali di bilancio (in termini di peso del margine operativo lordo sul fatturato e sui debiti finanziari e di rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi), oltre che con programmi di sviluppo chiari, coerenti ed articolati. Il bond – di taglio generalmente non inferiore ai 3-5 milioni di euro - non può essere infatti utilizzato per un mero riequilibrio di passività a breve termine ma deve essere indirizzato al supporto di investimenti durevoli e/o acquisizioni; - onerosità tendenzialmente maggiore rispetto al costo del debito bancario (ma inferiore rispetto ad operazioni di private equity con riacquisto delle azioni/quote); è evidente che il mini bond – in quanto indirizzato al mercato dei capitali – deve garantire un adeguato rendimento, proporzionato al rischio dell’emittente. Occorre inoltre considerare che il processo di progettazione, emissione e collocamento del titolo comporta il coinvolgimento di diversi attori (advisor e consulenti interni e legali, agenzia di rating, banca coordinatrice finanziaria, fondi di investimento, ecc.), il cui costo va ad integrare il tasso medio dell’operazione. III) Le fasi dell’operazione Si possono sinteticamente identificare le seguenti fasi che portano all’allestimento di un mini bond: a) check up aziendale, in cui è verificato il possesso dei requisiti minimi per una potenziale emissione; b) valutazione di fattibilità, in cui – coinvolgendo l’advisor e partendo dall’analisi dei bilanci e dalla revisione legale del potenziale emittente – viene sviluppato e verificato il business plan aziendale, che deve dimostrare la sostenibilità del bond; c) preparazione dell’emissione; viene predisposto l’ “offering memorandum” da distribuire ai potenziali investitori e viene svolta (normalmente dalla banca Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 17 febbraio 2015 Pag.4 “arranger” che organizza e “sponsorizza” l’operazione) la valutazione del merito creditizio. Il processo si conclude con l’emissione di un giudizio di rating all’emittente; d) emissione, ricerca sottoscrittori, quotazione: vengono definite le caratteristiche del bond (sia sotto il profilo della struttura finanziaria che giuridico, inclusa la definizione di eventuali convenants e garanzie), viene steso il prospetto informativo, il regolamento del prestito e il contratto di sottoscrizione (con l’ausilio dei consulenti legali). Viene quindi avviata la fase di ricerca dei sottoscrittori e degli investitori interessati. Infine, di prassi, vengono predisposti i documenti e le richieste per l’amissione alla quotazione al segmento ExtraMOTPRO di Borsa Italiana; e) collocamento dei bond: la sottoscrizione di mini bond è riservata ad investitori professionali di diritto (in caso di obbligazioni) ovvero ad investitori professionali vigilati (in caso di titoli di debito). Possono pertanto sottoscrivere le emissioni investitori quali organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV), fondi aperti e chiusi, fondi pensione, banche e SIM, finanziarie regionali e fondi pensione. IV) La garanzia del Fondo Centrale Al fine di favorire lo sviluppo dei mini bond il “decreto destinazione Italia” ha previsto la possibilità di estendere la garanzia del Fondo Centrale ex l. 662/1996 a favore delle SGR che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivono obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI. In pratica il sottoscrittore del bond viene garantito da fondi statali per una parte del prestito. La garanzia interviene sia con riferimento a singole operazioni (con importo massimo assicurabile di euro 1,5 milioni e copertura del 50% se prestito ammortizzabile ovvero 30% in caso di rimborso unico a scadenza) sia su portafogli di mini bond. In tale ultimo caso la garanzia del Fondo Centrale opera a condizione che le singole operazioni non superino il 3% del valore nominale dei titoli che compongono il portafoglio (compreso tra i 50 e i 300 milioni di euro). La garanzia opererà fino all’80% della tranche “junior” del portafoglio stesso sempre che tale importo non ecceda l’8% del valore nominale complessivo di tutti i titoli che compongono il portafoglio. Restiamo a disposizione per maggiori dettagli ed informazioni, oltre che per l’eventuale assistenza professionale su casi specifici. Cordiali saluti Dr. Enrico Bozzolan Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected]