10 46 Anno VI IASMA Notizie 30.11.2007 Periodico tecnico scientifico dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige IASMA Notizie - Taxe payée/Tassa riscossa TN-CPO - Dir. editoriale: Giovanni Gius - Dir. responsabile: Michele Pontalti - S. Michele all’Adige, Via Mach 1 Aut. Tribunale TN n. 1114 del 19.02.2002 - Stampa: Esperia Srl, Lavis LA CONDIZIONALITÀ ASPETTI GENERALI - ANNO 2007 Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC), approvata con il Regolamento CEE 1782/2003, è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento unico per azienda (aiuti al reddito), in cui vengono separati gli aiuti dalla produzione (disaccoppiamento) (vedi anche IASMA NOTIZIE ISTITUZIONALE n. 5 del 03-05-07). Fino al 2006, infatti, i contributi e i premi comunitari erano stati erogati in base al tipo di coltura praticata e alla quantità prodotta, mentre con l’entrata in vigore della riforma le aziende percepiranno un unico importo (pagamento unico per azienda), calcolato sulla media dei contributi ricevuti nel triennio di riferimento 2000 – 2001 – 2002. Sono tuttavia previsti speciali regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la frutta a guscio, le colture energetiche, la patata da fecola, i prodotti lattiero-caseari, le sementi, i seminativi, le carni ovine e caprine, le carni bovine e i legumi da granella, il cotone, il tabacco, il luppolo, nonché l’olivicoltura. L’Unione Europea ha stabilito che l’erogazione di pagamenti diretti è però “condizionata” al rispetto, da parte dei produttori agricoli, di determinati impegni. I SOGGETTI INTERESSATI Le persone interessate sono tutti i produttori agricoli che richiedono pagamento diretto all’Unione Europea, indipendentemente dalla produzione. A prescindere dal fatto che i loro terreni vengano utilizzati o meno ai fini della produzione, essi devono rispettare le norme stabilite. CONSEGUENZE IN CASO DI NON RISPETTO DELLE CONDIZIONI Se l’agricoltore interessato non rispetta i Criteri di Gestione Obbligatori o non mantiene Condizioni Agronomiche e Ambientali soddisfacenti, si ha l’attivazione di un meccanismo di riduzione o annullamento dell’insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore ha diritto, secondo una gradualità proporzionata alla gravità del mancato rispetto. Qualora per negligenza l’azienda non ottemperi a tali norme, i pagamenti diretti possono essere ridotti di un importo pari almeno al 5% e inferiore al 15%. In caso di infrazione dolosa, tale riduzione non sarà inferiore al 20%, con la possibilità di un’esclusione totale del produttore dal regime di aiuto. 2 IASMA Notizie IMPORTANTE: i produttori sono impegnati al rispetto della condizionalità non solo per le attività aziendali per le quali si chiede contributo, bensì per tutte le attività presenti in azienda. Gli impegni che l’agricoltore deve rispettare riguardano: - Ambiente - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali - Igiene e benessere degli animali - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) I primi tre sono definiti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO). Iniziamo ad approfondire alcuni aspetti di questi impegni, che saranno illustrati nelle schede allegate, ricordando che alcuni Atti e alcune Norme che riguardano la condizionalità producono effetti solo in determinate situazioni aziendali (per esempio l’ubicazione dell’azienda in aree sensibili come le Zone di Protezione Speciale ZPS o i Siti di Importanza Comunitaria SIC, che troveranno approfondimento nelle schede successive), mentre altri sono di interesse generale, da ottemperare in ogni caso da tutte le aziende. CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) Sono rappresentati da numerose Direttive e Regolamenti comunitari, chiamati ATTI, già in vigore sul territorio nazionale. I primi cinque riguardano l’ambiente e, più precisamente, la conservazione di habitat e specie ritenute di particolare interesse per la collettività, nonché la protezione delle acque nei confronti di sostanze inquinanti e/o pericolose. Viene dato quindi rilievo alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola o dall’utilizzo di fanghi di depurazione. Quest’ultima pratica è comunque vietata in Trentino. Ambiente Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – “Conservazione degli uccelli selvatici” Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – “Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose” Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE – “Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE – “Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati d’origine agricola” Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE – “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali” I successivi 11 Atti si occupano invece di problematiche legate alla sanità pubblica e alla salute delle piante e degli animali. Di questi, i primi quattro rappresentano la normativa prodotta a livello comunitario per la identificazione e registrazione dei capi delle diverse specie animali (Atto A6 – A7 – A8 – A8.bis). L’Atto B9 si occupa invece delle norme relative al commercio e all’impiego dei prodotti fi- 3 IASMA Notizie tosanitari, di pregnante interesse non solo per le aziende frutti-viticole, ma per ogni azienda agricola che ne faccia un pur modesto impiego. L’Atto B10 è relativo al divieto di detenzione, somministrazione e commercializzazione da parte dell’allevatore di sostanze non autorizzate. L’Atto B11 si riferisce al primo di una serie di regolamenti comunitari che introducono importanti innovazioni nel campo della sicurezza alimentare: analisi del rischio, HACCP, rintracciabilità, responsabilizzazione primaria degli operatori sono concetti fondamentali introdotti da questa normativa. Gli ultimi quattro Atti di questo gruppo (B12 – B13 – B14 – B15) riguardano specifiche patologie a carico degli animali d’allevamento, di particolare e recente attualità. Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE – “Identificazione e registrazione degli animali” Atto A7 – Regolamento (CE) n. 2629/97 – “Modalità di applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini” Atto A8 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – “Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine” Atto A8.bis – Regolamento (CE) n. 21/2004 – “Sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini” Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE – “Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari” Atto B10 – Direttiva 96/22/CE – “Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/ CEE e 88/299/CEE” Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 – “Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare” Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 – “Prevenzione, controllo ed eradicazione di encefalopatie spongiformi” Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE – “Lotta contro l’afta epizootica” Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE – “Misure generali contro alcune malattie degli animali e specifiche contro la malattia vescicolare dei suini” Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE – “Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini” 4 IASMA Notizie Gli ultimi tre Atti (C16 – C17 – C18) sono quelli relativi al Benessere degli Animali negli allevamenti, in particolare per vitelli e suini. La protezione ed il miglioramento dello stato di salute e delle condizioni di vita degli animali in produzione zootecnica, oltre a ga- rantire le migliori condizioni per ottimizzare l’attività produttiva, hanno lo scopo di consentire il commercio intracomunitario e le importazioni di animali e prodotti animali in conformità con le norme sanitarie e gli obblighi internazionali. Igiene e benessere degli animali Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE – “Norme minime per la protezione dei vitelli” Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE – “Norme minime per la protezione dei suini” Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE – “Protezione degli animali negli allevamenti” BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Indipendentemente dall’aiuto richiesto, tutta l’azienda è sempre sottoposta al rispetto delle NORME relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che rappresentano le condizioni in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli. Ogni Stato o Regione ha definito dei requisiti minimi di mantenimento delle superfici, perseguendo 4 obiettivi: 1. proteggere il suolo; 2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo; 3. proteggere la struttura del suolo; 4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat. Elenco delle Norme: Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali Norma 4.1: protezione del pascolo permanente Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione Norma 4.3: manutenzione degli oliveti Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio In allegato a queste pagine di introduzione, ad ogni Atto o Norma viene dedicata una scheda che entra nello specifico degli obblighi aziendali. Si ringraziano Regione Veneto e Veneto Agricoltura per la collaborazione esterna nell’ambito dell’intero progetto relativo alle problematiche della condizionalità.