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Anno VI
IASMA Notizie
30.11.2007
Periodico tecnico scientifico dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige
IASMA Notizie - Taxe payée/Tassa riscossa TN-CPO - Dir. editoriale: Giovanni Gius - Dir. responsabile: Michele Pontalti - S. Michele all’Adige, Via Mach 1
Aut. Tribunale TN n. 1114 del 19.02.2002 - Stampa: Esperia Srl, Lavis
LA CONDIZIONALITÀ
ASPETTI GENERALI - ANNO 2007
Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC), approvata con il Regolamento
CEE 1782/2003, è stato introdotto un nuovo
sistema di pagamento unico per azienda (aiuti al reddito), in cui vengono separati gli aiuti
dalla produzione (disaccoppiamento) (vedi
anche IASMA NOTIZIE ISTITUZIONALE n.
5 del 03-05-07).
Fino al 2006, infatti, i contributi e i premi
comunitari erano stati erogati in base al tipo
di coltura praticata e alla quantità prodotta,
mentre con l’entrata in vigore della riforma le
aziende percepiranno un unico importo (pagamento unico per azienda), calcolato sulla
media dei contributi ricevuti nel triennio di riferimento 2000 – 2001 – 2002.
Sono tuttavia previsti speciali regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche,
il riso, la frutta a guscio, le colture energetiche,
la patata da fecola, i prodotti lattiero-caseari, le
sementi, i seminativi, le carni ovine e caprine,
le carni bovine e i legumi da granella, il cotone,
il tabacco, il luppolo, nonché l’olivicoltura.
L’Unione Europea ha stabilito che l’erogazione di pagamenti diretti è però “condizionata”
al rispetto, da parte dei produttori agricoli,
di determinati impegni.
I SOGGETTI INTERESSATI
Le persone interessate sono tutti i produttori
agricoli che richiedono pagamento diretto
all’Unione Europea, indipendentemente dalla produzione.
A prescindere dal fatto che i loro terreni vengano utilizzati o meno ai fini della produzione,
essi devono rispettare le norme stabilite.
CONSEGUENZE IN CASO DI NON RISPETTO DELLE CONDIZIONI
Se l’agricoltore interessato non rispetta i Criteri di Gestione Obbligatori o non mantiene Condizioni Agronomiche e Ambientali soddisfacenti, si ha l’attivazione di un meccanismo di riduzione o annullamento dell’insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore ha diritto,
secondo una gradualità proporzionata alla gravità del mancato rispetto.
Qualora per negligenza l’azienda non ottemperi a tali norme, i pagamenti diretti possono
essere ridotti di un importo pari almeno al 5% e inferiore al 15%. In caso di infrazione
dolosa, tale riduzione non sarà inferiore al 20%, con la possibilità di un’esclusione totale
del produttore dal regime di aiuto.
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IMPORTANTE: i produttori sono impegnati al rispetto della condizionalità non
solo per le attività aziendali per le quali
si chiede contributo, bensì per tutte le attività presenti in azienda.
Gli impegni che l’agricoltore deve rispettare
riguardano:
- Ambiente
- Sanità pubblica, salute delle piante
e degli animali
- Igiene e benessere degli animali
- Buone Condizioni Agronomiche
e Ambientali (BCAA)
I primi tre sono definiti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO).
Iniziamo ad approfondire alcuni aspetti di questi impegni, che saranno illustrati nelle schede
allegate, ricordando che alcuni Atti e alcune
Norme che riguardano la condizionalità producono effetti solo in determinate situazioni
aziendali (per esempio l’ubicazione dell’azienda in aree sensibili come le Zone di Protezione
Speciale ZPS o i Siti di Importanza Comunitaria SIC, che troveranno approfondimento nelle
schede successive), mentre altri sono di interesse generale, da ottemperare in ogni caso da
tutte le aziende.
CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI (CGO)
Sono rappresentati da numerose Direttive e
Regolamenti comunitari, chiamati ATTI, già
in vigore sul territorio nazionale.
I primi cinque riguardano l’ambiente e, più precisamente, la conservazione di habitat e specie
ritenute di particolare interesse per la collettività, nonché la protezione delle acque nei confronti di sostanze inquinanti e/o pericolose.
Viene dato quindi rilievo alla protezione delle
acque dall’inquinamento da nitrati di origine
agricola o dall’utilizzo di fanghi di depurazione. Quest’ultima pratica è comunque vietata in Trentino.
Ambiente
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE –
“Conservazione degli uccelli selvatici”
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE –
“Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose”
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE –
“Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE –
“Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati
d’origine agricola”
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE –
“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali”
I successivi 11 Atti si occupano invece di problematiche legate alla sanità pubblica e alla salute delle piante e degli animali.
Di questi, i primi quattro rappresentano la
normativa prodotta a livello comunitario per
la identificazione e registrazione dei capi delle diverse specie animali (Atto A6 – A7 – A8
– A8.bis).
L’Atto B9 si occupa invece delle norme relative al commercio e all’impiego dei prodotti fi-
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tosanitari, di pregnante interesse non solo per
le aziende frutti-viticole, ma per ogni azienda
agricola che ne faccia un pur modesto impiego.
L’Atto B10 è relativo al divieto di detenzione,
somministrazione e commercializzazione da
parte dell’allevatore di sostanze non autorizzate.
L’Atto B11 si riferisce al primo di una serie
di regolamenti comunitari che introducono
importanti innovazioni nel campo della sicurezza alimentare: analisi del rischio, HACCP,
rintracciabilità, responsabilizzazione primaria
degli operatori sono concetti fondamentali introdotti da questa normativa.
Gli ultimi quattro Atti di questo gruppo (B12
– B13 – B14 – B15) riguardano specifiche patologie a carico degli animali d’allevamento,
di particolare e recente attualità.
Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE –
“Identificazione e registrazione degli animali”
Atto A7 – Regolamento (CE) n. 2629/97 –
“Modalità di applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende
e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini”
Atto A8 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 –
“Sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine”
Atto A8.bis – Regolamento (CE) n. 21/2004 –
“Sistema di identificazione e di registrazione
degli ovini e dei caprini”
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE –
“Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari”
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE –
“Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/
CEE e 88/299/CEE”
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 –
“Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, procedure nel
campo della sicurezza alimentare”
Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 –
“Prevenzione, controllo ed eradicazione di
encefalopatie spongiformi”
Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE –
“Lotta contro l’afta epizootica”
Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE –
“Misure generali contro alcune malattie degli
animali e specifiche contro la malattia vescicolare dei suini”
Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE –
“Lotta ed eradicazione della febbre catarrale
degli ovini”
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Gli ultimi tre Atti (C16 – C17 – C18) sono
quelli relativi al Benessere degli Animali negli
allevamenti, in particolare per vitelli e suini.
La protezione ed il miglioramento dello stato di salute e delle condizioni di vita degli
animali in produzione zootecnica, oltre a ga-
rantire le migliori condizioni per ottimizzare
l’attività produttiva, hanno lo scopo di consentire il commercio intracomunitario e le
importazioni di animali e prodotti animali in
conformità con le norme sanitarie e gli obblighi internazionali.
Igiene e benessere degli animali
Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE –
“Norme minime per la protezione dei vitelli”
Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE –
“Norme minime per la protezione dei suini”
Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE –
“Protezione degli animali negli allevamenti”
BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(BCAA)
Indipendentemente dall’aiuto richiesto, tutta
l’azienda è sempre sottoposta al rispetto delle NORME relative alle Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali (BCAA), che
rappresentano le condizioni in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli.
Ogni Stato o Regione ha definito dei requisiti
minimi di mantenimento delle superfici, perseguendo 4 obiettivi:
1. proteggere il suolo;
2. mantenere i livelli di sostanza organica del
suolo;
3. proteggere la struttura del suolo;
4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.
Elenco delle Norme:
Norma 1.1:
interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
Norma 2.1:
gestione delle stoppie e dei residui colturali
Norma 3.1:
difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della
rete di sgrondo delle acque superficiali
Norma 4.1:
protezione del pascolo permanente
Norma 4.2:
gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Norma 4.3:
manutenzione degli oliveti
Norma 4.4:
mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
In allegato a queste pagine di introduzione, ad ogni Atto o Norma viene dedicata una scheda che
entra nello specifico degli obblighi aziendali.
Si ringraziano Regione Veneto e Veneto Agricoltura per la collaborazione esterna nell’ambito dell’intero progetto relativo alle
problematiche della condizionalità.
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