n otiziario professionale Aspetti legislativi dell’integrazione scolastica Mario Falanga La presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole di ogni ordine e grado del Paese è un dato di fatto strutturale e dinamico che pone al sistema d’istruzione e formazione una domanda di adeguamento e di trasformazione per rispondere in modo incisivo alle nuove esigenze di pluralismo culturale. Studenti numerosi e multietnici, provenienti da circa duecento Paesi, (immigrati e di seconda generazione) necessitano di accompagnamento e di integrazione in ambito scolastico, e non solo. Dati statistici segnalano che nell’anno scolastico 2011/12 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana è stato pari a 755.939 unità. “Il rapporto degli alunni stranieri sul totale degli alunni è in continua crescita per ciascun ordine di studio in particolare per l’aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia (6,4%) piuttosto che per la consistenza del flusso migratorio (3,6%)”1. Già dagli anni ’90 la scuola italiana ha avviato azioni amministrative e didattiche volte a favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’interculturalità in ossequio al diritto all’istruzione di cui anche l’alunno straniero è portatore come diritto assoluto della persona. Nel presente contributo saranno considerati aspetti dell’integrazione interculturale degli alunni stranieri a scuola: il diritto all’istruzione e le norme legislative sull’integrazione interculturale. Diritto internazionale. Istruzione come diritto della persona Il diritto all’istruzione è un diritto inviolabile della persona umana; è un diritto innato della personalità che si realizza nelle formazioni sociali naturali, nella famiglia come nella scuola. Le Carte internazionali dei diritti dell’uomo affermano con chiarezza il diritto all’istruzione e educazione come diritto inviolabile della persona che deve pertanto essere garantito a tutti i minori indipendentemente dal possesso della cittadinanza del Paese in cui dimorano. Procedendo in ordine cronologico, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata a Parigi dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10 dicembre 1948, sancisce il diritto all’istruzione di ciascuna persona. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con L. n. 848/1955) all’art. 3 del protocollo addizionale recita: “A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”. La Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia con L. 176/1991, all’art. 28 riprende il principio affermato dalla Dichiarazione universale e stabilisce che “il diritto del fanciullo all’educazione” deve essere riconosciuto dagli Stati firmatari della Convenzione e parimenti deve essere riconosciuto ed attuato “l’insegnamento primario” come “obbligatorio e gratuito per tutti”, cittadini o non cittadini del Paese nel quale i minori si trovano. Diritto costituzionale. La scuola è aperta a tutti La Costituzione riserva particolare considerazione al minore, per il fatto che la sua personalità si trova in situazione di profondo e delicato sviluppo, e perciò meritevole di particolare protezione. La Repubblica “protegge... l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31 Cost., comma 2); in particolare riconosce e protegge, tra gli altri, il diritto all’istruzione; il diritto allo studio; il diritto di scelta della scuola e il diritto all’identità personale e culturale. Il diritto all’istruzione è il diritto del minore ad ottenere un’istruzione efficace, in quantità e qualità, finalizzata alla crescita educativa personale ed all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva per il progresso materiale e spirituale della società. Nella Costituzione italiana, il diritto all’istruzione è prefigurato come un diritto universale perché rivolto potenzialmente a tutti i minori del Paese e non solo ai minori cittadini italiani; tanto si deduce, in modo chiaro, dal testo dell’art. 34, comma 1, che recita: “La scuola è aperta a tutti”. Anche per lo Stato italiano il diritto all’istruzione si riferisce all’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni (art. 34, comma 2). 1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi – Servizio Statistico – Gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano A.S. 2011/12 – Ottobre 2012. NsFEBBRAIO Sd 123 n otiziario professionale Tale diritto consiste nella pretesa ad avere un insegnamento efficace e libero; diritto cioè ad una prestazione didattica idonea a promuovere talenti e potenziale interiore per il pieno sviluppo della personalità (efficace), senza condizionamenti ideologici dello Stato (libera). In questo senso si dice che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (art. 33, comma 1). Il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo inalienabile della persona, cioè sostanziale, ed è per questo accompagnato da una norma programmatica che impegna positivamente lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali di impedimento alla piena fruizione del diritto allo studio (art. 3, comma 2). Rendere effettivo il diritto all’istruzione è obiettivo particolare del più ampio programma di giustizia sociale insito nella Costituzione 2. Legislazione nazionale Per disposizioni vincolanti di diritto internazionale e costituzionale, i minori non cittadini italiani presenti sul territorio italiano, sia legalmente, assieme cioè ai genitori con permesso di soggiorno, sia illegalmente, assieme ad adulti senza permesso, od anche giunti in Italia “non accompagnati”, hanno il diritto e il dovere all’istruzione; le scuole pubbliche, statali e paritarie, sono pertanto tenute ad accoglierli3. La legislazione nazionale ha ripreso i principi di diritto internazionale e costituzionale in materia di diritto all’istruzione. Ecco il quadro di riferimento essenziale. Il testo unico delle leggi sulla scuola (D. Lgs n. 297/1994) dedica due articoli, il 115 e il 116, rispettivamente all’istruzione dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia e degli alunni extracomunitari. L’art. 116 è stato tuttavia abrogato dall’art. 46 della L. n. 40/1998. L’art. 115 non tratta quindi dei minori figli di cittadini della Comunità europea; vi si afferma che “gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza”. Sul finire degli anni ’90 tre importanti provvedimenti di portata generale disciplinano il fenomeno dell’immigrazione e, al suo interno, anche i temi del diritto all’istruzione per i minori immigrati, presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale; sono la L. 40 del 1998 di disciplina dell’immigrazione, del D. Lgs conseguente n. 286/1999 e, infine del Regolamento approvato con D.P.R. n. 394/1998 attuativo delle disposizioni del citato decreto n. 286/1999. La L. n. 40/1998 reca la Disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero; l’art. 2 dispone che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Al successivo art. 36 si dispone che i “minori 124 Sd NsFEBBRAIO stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”. In attuazione della delega di cui all’art. 47, comma 1, della L. n. 40/1998, il Governo emana il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs n. 286/1998). L’art. 2 comma 1, riprende in modo identico quanto già disposto dall’art. 2 della L. n. 40/1998, disponendo che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. L’art. 38 del D. Lgs n. 286/1998 è interamente dedicato all’istruzione degli stranieri ed all’educazione interculturale4. In particolare la norma legislativa dispone quanto segue: sIMINORISTRANIERIPRESENTISULTERRITORIOSONOSOGGETTIALLOBBLIGO scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica; sLEFFETTIVITÌDELDIRITTOALLOSTUDIOÒGARANTITADALLO3TATODALLE 2EGIONIEDAGLIENTILOCALIANCHEMEDIANTELATTIVAZIONEDIAPPOSITI corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana; sLACOMUNITÌSCOLASTICAACCOGLIELe differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni; sLEINIZIATIVEELEATTIVITÌSONOREALIZZATESULLABASEDIUNARILE vazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale INTEGRATAANCHEINCONVENZIONECONLEASSOCIAZIONIDEGLISTRA NIERICONLERAPPRESENTANZEDIPLOMATICHEOCONSOLARIDEI0AESIDI appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. Il D.P.R. n. 394/1999, che reca disposizioni attuative del D. Lgs n. 286/1998, all’art. 45 disciplina l’iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio. Le disposizioni attuative del diritto all’istruzione dell’alunno straniero sono queste: 2 N. Bobbio, F. Pierandrei, Introduzione alla Costituzione, Laterza, Bari 1953, pp. 61-62. 3 Sulla problematica dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri cfr. M. Falanga, Alunni stranieri e sistema scolastico, “Scuola Materna”, 9 (2009) pp. 62-63; M. Falanga, Alunni stranieri, “Scuola Materna”, 13 (2006), pp. 57-58; C. Galioto, L’accoglienza a scuola degli alunni stranieri. Esperienze europee a confronto, in “Aggiornamenti Sociali”, 6 (2009), pp. 421-432. 4 Per un approfondimento cfr. M. Falanga, La prospettiva interculturale nella scuola elementare, in “Scuola Italiana Moderna”, 14 (1993), pp. 102-103. n otiziario professionale La L. n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini), che modifica la normativa in materia di immigrazione e di asilo, conferma le disposizioni esistenti in materia di diritto all’istruzione e accoglienza degli studenti stranieri. Conclusioni La normativa finalizzata all’attuazione nelle classi ordinarie del diritto all’istruzione dell’alunno straniero è notevole. Dalla rapida carrellata proposta della legislazione internazionale e nazionale, appare del tutto evidente come vi sia stata da parte delle Istituzioni un’attenzione sempre crescente verso l’integrazione degli alunni stranieri; la linea costante tenuta dalla fine degli anni ’80 sino ad oggi nella gestione del delicato problema dell’integrazione si è ispirata a due criteri vincenti: il primo è quello della semplificazione amministrativa e della flessibilità istituzionale, grazie anche all’autonomia funzionale nel frattempo conferita alle Istituzioni scolastiche; il secondo è quello dell’interesse pedagogico per un didattica attenta alla persona e, quindi, funzionale alle esigenze d’istruzione e formazione degli studenti con cittadinanza non italiana, e per un’educazione interculturale da promuovere a scuola. La Scuola Academy e Università Cattolica del Sacro Cuore propongono LA SCUOLA Direzione: Pier Cesare Rivoltella Modalità: lezioni frontali e online La frequenza al corso darà diritto a 8 CFU (Crediti Formativi Universitari). CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2015 In collaborazione con AIMC di Brescia e UCIIM di Brescia. Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta il sito www.lascuola.it Sd 125