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otiziario professionale
Aspetti legislativi dell’integrazione
scolastica
Mario Falanga
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle
scuole di ogni ordine e grado del Paese è un dato di fatto
strutturale e dinamico che pone al sistema d’istruzione e
formazione una domanda di adeguamento e di trasformazione per rispondere in modo incisivo alle nuove esigenze
di pluralismo culturale.
Studenti numerosi e multietnici, provenienti da circa duecento Paesi, (immigrati e di seconda generazione) necessitano di accompagnamento e di integrazione in ambito
scolastico, e non solo.
Dati statistici segnalano che nell’anno scolastico 2011/12 il
numero degli alunni con cittadinanza non italiana è stato
pari a 755.939 unità. “Il rapporto degli alunni stranieri
sul totale degli alunni è in continua crescita per ciascun
ordine di studio in particolare per l’aumento degli alunni
con cittadinanza non italiana nati in Italia (6,4%) piuttosto che per la consistenza del flusso migratorio (3,6%)”1.
Già dagli anni ’90 la scuola italiana ha avviato azioni
amministrative e didattiche volte a favorire l’accoglienza,
l’integrazione e l’interculturalità in ossequio al diritto
all’istruzione di cui anche l’alunno straniero è portatore
come diritto assoluto della persona.
Nel presente contributo saranno considerati aspetti dell’integrazione interculturale degli alunni stranieri a scuola: il
diritto all’istruzione e le norme legislative sull’integrazione interculturale.
Diritto internazionale.
Istruzione come diritto della persona
Il diritto all’istruzione è un diritto inviolabile della persona umana; è un diritto innato della personalità che si
realizza nelle formazioni sociali naturali, nella famiglia
come nella scuola.
Le Carte internazionali dei diritti dell’uomo affermano
con chiarezza il diritto all’istruzione e educazione come
diritto inviolabile della persona che deve pertanto essere
garantito a tutti i minori indipendentemente dal possesso
della cittadinanza del Paese in cui dimorano.
Procedendo in ordine cronologico, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata a Parigi dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10 dicembre 1948, sancisce
il diritto all’istruzione di ciascuna persona.
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano
con L. n. 848/1955) all’art. 3 del protocollo addizionale
recita: “A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei
genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata
dall’Italia con L. 176/1991, all’art. 28 riprende il principio
affermato dalla Dichiarazione universale e stabilisce che
“il diritto del fanciullo all’educazione” deve essere riconosciuto dagli Stati firmatari della Convenzione e parimenti
deve essere riconosciuto ed attuato “l’insegnamento primario” come “obbligatorio e gratuito per tutti”, cittadini
o non cittadini del Paese nel quale i minori si trovano.
Diritto costituzionale.
La scuola è aperta a tutti
La Costituzione riserva particolare considerazione al minore, per il fatto che la sua personalità si trova in situazione di profondo e delicato sviluppo, e perciò meritevole
di particolare protezione. La Repubblica “protegge... l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo” (art. 31 Cost., comma 2); in particolare riconosce e
protegge, tra gli altri, il diritto all’istruzione; il diritto allo
studio; il diritto di scelta della scuola e il diritto all’identità
personale e culturale.
Il diritto all’istruzione è il diritto del minore ad ottenere
un’istruzione efficace, in quantità e qualità, finalizzata
alla crescita educativa personale ed all’esercizio dei diritti
di cittadinanza attiva per il progresso materiale e spirituale della società.
Nella Costituzione italiana, il diritto all’istruzione è prefigurato come un diritto universale perché rivolto potenzialmente a tutti i minori del Paese e non solo ai minori
cittadini italiani; tanto si deduce, in modo chiaro, dal testo
dell’art. 34, comma 1, che recita: “La scuola è aperta a
tutti”. Anche per lo Stato italiano il diritto all’istruzione si
riferisce all’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno
otto anni (art. 34, comma 2).
1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi – Servizio Statistico – Gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano A.S. 2011/12 – Ottobre 2012.
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Tale diritto consiste nella pretesa ad avere un insegnamento efficace e libero; diritto cioè ad una prestazione didattica idonea a promuovere talenti e potenziale interiore
per il pieno sviluppo della personalità (efficace), senza
condizionamenti ideologici dello Stato (libera). In questo
senso si dice che “l’arte e la scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento” (art. 33, comma 1).
Il diritto all’istruzione è un diritto soggettivo inalienabile
della persona, cioè sostanziale, ed è per questo accompagnato da una norma programmatica che impegna positivamente lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali
di impedimento alla piena fruizione del diritto allo studio
(art. 3, comma 2). Rendere effettivo il diritto all’istruzione
è obiettivo particolare del più ampio programma di giustizia sociale insito nella Costituzione 2.
Legislazione nazionale
Per disposizioni vincolanti di diritto internazionale e costituzionale, i minori non cittadini italiani presenti sul
territorio italiano, sia legalmente, assieme cioè ai genitori
con permesso di soggiorno, sia illegalmente, assieme ad
adulti senza permesso, od anche giunti in Italia “non
accompagnati”, hanno il diritto e il dovere all’istruzione;
le scuole pubbliche, statali e paritarie, sono pertanto tenute ad accoglierli3. La legislazione nazionale ha ripreso
i principi di diritto internazionale e costituzionale in materia di diritto all’istruzione. Ecco il quadro di riferimento
essenziale.
Il testo unico delle leggi sulla scuola (D. Lgs n. 297/1994)
dedica due articoli, il 115 e il 116, rispettivamente all’istruzione dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia e
degli alunni extracomunitari. L’art. 116 è stato tuttavia
abrogato dall’art. 46 della L. n. 40/1998. L’art. 115 non
tratta quindi dei minori figli di cittadini della Comunità
europea; vi si afferma che “gli alunni figli di stranieri
residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe
della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di
studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese
di provenienza”.
Sul finire degli anni ’90 tre importanti provvedimenti di
portata generale disciplinano il fenomeno dell’immigrazione e, al suo interno, anche i temi del diritto all’istruzione per i minori immigrati, presenti a qualsiasi titolo sul
territorio nazionale; sono la L. 40 del 1998 di disciplina
dell’immigrazione, del D. Lgs conseguente n. 286/1999 e,
infine del Regolamento approvato con D.P.R. n. 394/1998
attuativo delle disposizioni del citato decreto n. 286/1999.
La L. n. 40/1998 reca la Disciplina dell’immigrazione e
le norme sulla condizione dello straniero; l’art. 2 dispone
che “allo straniero comunque presente alla frontiera o
nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Al successivo art. 36 si dispone che i “minori
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stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico;
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia
di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica”.
In attuazione della delega di cui all’art. 47, comma 1,
della L. n. 40/1998, il Governo emana il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs n.
286/1998). L’art. 2 comma 1, riprende in modo identico
quanto già disposto dall’art. 2 della L. n. 40/1998, disponendo che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. L’art. 38 del D. Lgs n. 286/1998 è interamente
dedicato all’istruzione degli stranieri ed all’educazione
interculturale4. In particolare la norma legislativa dispone
quanto segue:
sIMINORISTRANIERIPRESENTISULTERRITORIOSONOSOGGETTIALLOBBLIGO
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica;
sLEFFETTIVITÌDELDIRITTOALLOSTUDIOÒGARANTITADALLO3TATODALLE
2EGIONIEDAGLIENTILOCALIANCHEMEDIANTELATTIVAZIONEDIAPPOSITI
corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana;
sLACOMUNITÌSCOLASTICAACCOGLIELe differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni;
sLEINIZIATIVEELEATTIVITÌSONOREALIZZATESULLABASEDIUNARILE
vazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
INTEGRATAANCHEINCONVENZIONECONLEASSOCIAZIONIDEGLISTRA
NIERICONLERAPPRESENTANZEDIPLOMATICHEOCONSOLARIDEI0AESIDI
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
Il D.P.R. n. 394/1999, che reca disposizioni attuative del
D. Lgs n. 286/1998, all’art. 45 disciplina l’iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del
diritto allo studio. Le disposizioni attuative del diritto
all’istruzione dell’alunno straniero sono queste:
2 N. Bobbio, F. Pierandrei, Introduzione alla Costituzione, Laterza, Bari 1953, pp. 61-62.
3 Sulla problematica dell’integrazione scolastica degli alunni
stranieri cfr. M. Falanga, Alunni stranieri e sistema scolastico,
“Scuola Materna”, 9 (2009) pp. 62-63; M. Falanga, Alunni stranieri, “Scuola Materna”, 13 (2006), pp. 57-58; C. Galioto, L’accoglienza a scuola degli alunni stranieri. Esperienze europee a
confronto, in “Aggiornamenti Sociali”, 6 (2009), pp. 421-432.
4 Per un approfondimento cfr. M. Falanga, La prospettiva interculturale nella scuola elementare, in “Scuola Italiana Moderna”,
14 (1993), pp. 102-103.
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La L. n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini), che modifica la normativa in materia di immigrazione e di asilo,
conferma le disposizioni esistenti in materia di diritto
all’istruzione e accoglienza degli studenti stranieri.
Conclusioni
La normativa finalizzata all’attuazione nelle classi ordinarie del diritto all’istruzione dell’alunno straniero è
notevole.
Dalla rapida carrellata proposta della legislazione internazionale e nazionale, appare del tutto evidente come vi
sia stata da parte delle Istituzioni un’attenzione sempre
crescente verso l’integrazione degli alunni stranieri; la
linea costante tenuta dalla fine degli anni ’80 sino ad oggi
nella gestione del delicato problema dell’integrazione si è
ispirata a due criteri vincenti: il primo è quello della semplificazione amministrativa e della flessibilità istituzionale, grazie anche all’autonomia funzionale nel frattempo
conferita alle Istituzioni scolastiche; il secondo è quello
dell’interesse pedagogico per un didattica attenta alla
persona e, quindi, funzionale alle esigenze d’istruzione e
formazione degli studenti con cittadinanza non italiana, e
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