MSAC Arcidiocesi di Otranto Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto L’alunno straniero nella scuola italiana D.P.R. 394/1999: MINORI STRANIERI E ISTRUZIONE Questo DPR contiene le norme di attuazione del decreto legislativo 286/1998, riguardante la “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Analizzeremo in particolare gli articoli dal 45 al 48 contenenti le “Disposizioni in materia di istruzione”. Art. 45 DIRITTO DI STUDIO PER GLI ALUNNI STRANIERI Il minore straniero ha il diritto e il dovere di andare a scuola, indipendentemente dalla regolarità o meno della sua posizione. Uno studente straniero, di norma si iscrive alla classe corrispondente alla sua età, ma il collegio docenti può optare per una classe di livello inferiore o superiore in base al livello d’istruzione ottenuto nel Paese di provenienza. Art. 45, comma 4 I programmi di insegnamento “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana”. Art. 46 L’ ACCESSO DI ALUNNI STRANIERI NELL’ UNIVERSITA’ ITALIANA Ogni anno gli atenei italiani devono riservare un numero di posti prestabiliti ad alunni stranieri che, così facendo mantengono il permesso di soggiorno per •Svizzera 20,3%, motivi di studio. Negli ultimi •Regno Unito 19,9%, •Austria18,7%, anni si è verificato un boom •Belgio 12%, di iscrizioni che però resta •Francia 11,2%, •Germania 10,9 %, sempre il fanalino di coda •Portogallo 4,9%, rispetto alla media europea: •Grecia 4,1%, 7,6%. •Spagna 3,9%, Fonte: rapporto OCSE “Education at Glance 2010” •Italia3%. Art. 46 Mappa geografica degli studenti stranieri in Italia La mappa ‘geografica’ della presenza di studenti stranieri in Italia è, molto disomogenea; infatti, la regione che ospita più studenti con cittadinanza non italiana è la Lombardia con12.103 studenti (il 21% sul totale studenti stranieri in Italia), seguita dall’Emilia Romagna con 7.608 studenti (13%), terzo posto per il Lazio con 7.390 studenti (12,8%), seguita dal Piemonte con 6.761 studenti (11,7%). Invece, in termini di percentuali sugli iscritti totali nella regione, al primo posto è il Trentino Alto-Adige con una percentuale di 8%, seguito da Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Umbria con il7%, terzo posto per l’Emilia Romagna con il 6% e Lombardia con il 5%. Insomma un vero e proprio divario tra Nord e Sud, dove le regioni più popolose quali Campania e Sicilia, ospitano soltanto il 1,5% degli studenti stranieri in Italia. I corsi che attraggono di più gli studenti stranieri sono quelli dell’area medica, a cui seguono le aree economiche, sociali ed umanistiche. Art. 47 L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZO DELLA PROFESSIONE Gli studenti stranieri laureatisi in uno specifico corso possono ottenere un visto speciale per effettuare l’esame di Stato e quindi praticare la professione corrispondente. Art. 48 TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero vengono riconosciuti dalle stesse università. Essendo che non tutti i titoli di studio esteri corrispondono a quello anagraficamente equivalente in Italia il MIUR si è pronunciato con una circolare datata 27 gennaio 2012 avente il seguente oggetto: “studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.” Circolare del 27 gennaio 2012 Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. Se il ragazzo che si iscrive: • è ancora in età dell’ obbligo, deve essere inserito nella classe anagraficamente corrispondente, salvo diverse disposizioni del collegio docenti; •è almeno sedicenne: il Consiglio di classe può consentire l’iscrizione di alunni stranieri a condizione che superi un test ad hoc per l’ammissione alla classe cui aspira. CONTENUTI EXTRA http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-31;394 http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot330_12 Articoli trattati Grazie a tutti per l’attenzione