Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Situazioni possessorie
Prof. Daniela Valentino
125-139
POSSESSO come potere di fatto: definizione
legislativa (art. 1140 c.c.).
N.B.: Necessità di abbandonare la qualificazione corrente, che colloca il possesso
sul piano delle situazioni giuridiche, vale a dire degli effetti (in parallelo con la proprietà,
che è “oggetto” di vicende giuridiche). In quanto comportamento, il possesso si
sostanzia in un atto giuridico (in senso stretto), da collocare sul piano della fattispecie
produttiva di effetti (v. artt. 1148 ss. c.c.).
Nozione: elemento “materiale”: comportamento diretto al godimento e
[oggettivo] all'utilizzazione, attuali e futuri, di un bene
(indipendentemente da un legame di titolarità
con il bene stesso).
elemento “spirituale”: animus possidendi = intenzione di usare la
[soggettivo] cosa come oggetto di un proprio diritto (di
proprietà, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.).
Possesso c.d. mediato: si può possedere anche per mezzo di altra persona, che ha
la detenzione del bene (1140, comma 2, c.c.) [es.: è possessore il locatore, il quale 125
possiede il bene per mezzo del conduttore].
≠ tra POSSESSO e DETENZIONE: diversità di animus + diversità di condotta
DETENTORE è colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di
usarlo come oggetto di un proprio diritto di proprietà,
(usufrutto etc.) ed ha un comportamento non
corrispondente all'esercizio di un diritto reale; che dà segni
di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa [es.: il conduttore, che
versa il canone al locatore, come corrispettivo del godimento
del bene].
Mutamento della detenzione in possesso: non è sufficiente il
mutamento del solo animus: sono necessari atti giuridici o comportamenti
materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far cambiare il "titolo" del
possesso, cioè la causa giustificativa del godimento e dell'utilizzazione del
bene (1141, comma2, c.c.).
[es.: vendita o donazione del bene locato, a favore del conduttore; opposizione di
costui nei confronti del proprietario (rifiuto di versare il canone o di restituire il
bene alla scadenza del contratto)].
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'titolo' del possesso: possesso a "titolo" di proprietà; a "titolo" di
usufrutto, di servitù,ecc.
in base al dato oggettivo del comportamento
tenuto dal possessore, dato oggettivo che rileva ai
fini del mutamento del titolo del possesso
(c.d. interversione del possesso, art. 1164 c.c.)
[ad es.: la condotta di chi, quotidianamente, attraversa il
fondo altrui, per raggiungere più comodamente il
proprio, corrisponde all'esercizio di una servitù di
passaggio; ove questi intenda mutare il titolo del suo
possesso a titolo di servitù in possesso a titolo di
proprietà, utile ai fini dell'usucapione, dovrà compiere
atti di opposizione contro il diritto del proprietario].
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Rilevanza del possesso: due ordini di garanzie:
a) tutela giurisdizionale del possesso:
1) c.dd. azioni possessorie (artt. 1168-1170
c.c.) (contro spoliazioni, turbative e molestie
da parte di terzi); tecnica semplice e rapida
per la soluzione delle controversie relative
all'utilizzazione dei beni, che impone
l'immediato ripristino della situazione di
fatto esistente, rinviando ad un momento
successivo l'accertamento dei diritti delle
parti in conflitto;
ratio: interesse generale alla tutela della pace
sociale;
2) inversione dell'onere probatorio (posizione
più vantaggiosa del possessore convenuto in
rivendica rispetto al proprietario attore,
circa l'onere della prova: il possessore può
limitarsi ad affermare: «possideo quia possideo»;
il proprietario, invece, è tenuto a provare il
proprio diritto (c.d. probatio diabolica).
b) possesso quale titolo d'acquisto:
possibilità, per il possessore, di
acquistare il diritto reale
corrispondente al comportamento
tenuto, attraverso i meccanismi
predisposti dagli artt. 1153 e 1158c.c..
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Inizio e durata del possesso
ACQUISTO del possesso
in modo originario:
mediante apprensione del bene
d'iniziativa del soggetto che diviene
possessore
in modo derivativo:
in seguito alla consegna del bene
da parte del precedente possessore
N.B.: consegna non necessaria quando:
a) chi acquista il possesso era già
detentore del bene
(c.d. traditio brevi manu);
b) chi cede il possesso conserva la
detenzione della cosa
(c.d. costitutum possessorium).
Non giovano ai fini dell'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza
(del proprietario o titolare di altra situazione reale di godimento, per ragioni di amicizia,
cortesia o buon vicinato: art. 1144 c.c.).
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DURATA e PRESUNZIONI
a) Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; tuttavia
b) se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia
posseduto anche nel tempo intermedio (1142 c.c.);
c) se il possessore ha, a fondamento del suo possesso, un titolo, si presume che
possieda dalla data del titolo, salvo prova contraria (1143 c.c.).
È possibile il cumulo dei periodi di possesso di persone diverse in due
ipotesi di acquisto del possesso in modo derivativo:
• successione nel possesso
(1146, comma 1, c.c.):
in caso di successione a titolo
universale, il possesso continua
automaticamente nell'erede, con
effetto dall'apertura della successione,
con gli stessi caratteri (ad es.: buona o
mala fede) che aveva per il defunto.
• accessione nel possesso
(1146, comma 2, c.c.):
in caso di successione a titolo
particolare, l'avente causa può unire
il proprio possesso a quello del suo
autore al fine di goderne gli effetti
(ad es.: se l'alienante era in buona
fede).
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BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.):
(1)
buona fede in senso soggettivo = ignoranza di ledere l'altrui diritto =
ignoranza circa l'altruità del bene (1147, comma 1. c.c.)
salvo che derivi da colpa grave (1147, comma 2, c.c., ad es.: l'ipotesi
dell'incauto acquisto di beni ad un prezzo
talmente basso da rivelare che chi li vende
non ne sia il proprietario bensì un
ricettatore)
si presume; ed è sufficiente che sussista al momento dell'acquisto
(a nulla rilevando la mala fede sopravvenuta 1147, comma 3, c.c.)
giova al possessore a vari fini:
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BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.):
(2)
a) nella restituzione della cosa al proprietario
diritti ed obblighi del possessore di buona fede:
1. diritto di far propri i frutti del bene fino al giorno della domanda
(1148 c.c.; a fronte dell'obbligo di immediata restituzione che
incombe sul possessore di mala fede, 1149 c.c.);
2. diritto ad una indennità per riparazioni, miglioramenti, addizioni
apportate al bene (1150 c.c.; superiore a quella spettante al
possessore di mala fede);
3. c.d. diritto di ritenzione (= di non restituire il bene fino alla
corresponsione delle indennità dovute o alla prestazione di
idonee garanzie 1152 c.c.).
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BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.):
(3)
b) nella circolazione dei beni mobili
acquisto della proprietà o di altre situazioni reali:
1. principio "possesso vale titolo" (1153 c.c.); acquisto della
proprietà a titolo originario (da chi non è proprietario del
bene), in presenza di due condizioni: buona fede al
momento della consegna e titolo astrattamente idoneo (un
valido atto di compravendita o di donazione);
2. criterio di risoluzione di conflitti fra più acquirenti da
un medesimo dante causa: prevale chi ha ricevuto per
primo il possesso del bene in buona fede, anche se il suo
titolo d'acquisto è di data posteriore (1155 c.c.).
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USUCAPIONE
Possesso ad usucapionem = possesso protratto per un periodo di tempo
determinato dalla legge
modo d'acquisto a titolo originario della proprietà (e di altre
situazioni reali di godimento, ad eccezione delle servitù non apparenti)
su beni immobili, universalità di mobili, beni mobili registrati e - in
mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1153 - anche mobili non
registrati.
Ratio: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche
(oltre a ragioni di favore per l'impiego proficuo di risorse, anche da
parte di chi non ne ha diritto, a fronte dell'inerzia dell'effettivo
titolare).
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USUCAPIONE
Usucapione ordinaria
immobili universalità
di mobili
20 anni
(1158)
20 anni
(1160)
fondi
rustici
mobili
registrat
i
mobili
non
registrati
15 anni
(regime
speciale
1159 bis)
10 anni
(1162²)
20 anni
(in caso di
mala fede
1161²)
possesso
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USUCAPIONE
Usucapioni abbreviate
immobili
universalità
di mobili
fondi
rustici
mobili
registrati
mobili
non
registrati
10 anni
(1161¹)
10 anni
(1160²)
10 anni
(1159)
acquisto
immediato
(1153)
5 anni
(1159 bis)
3 anni
(1162¹)
possesso +
buona fede
possesso +
buona fede +
titolo idoneo
possesso +
buona fede +
titolo idoneo +
trascrizione
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USUCAPIONE
Acquisto del possesso in modo violento o clandestino: decorso del termine
iniziale dal cessare della violenza o della clandestinità (1163).
Interruzione del decorso del termine prescritto in ipotesi di perdita del
possesso per oltre un anno (1167)
(oltre alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione 1165).
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Azioni possessorie
AZIONE
Legittimati
attivi
FUNZIONI
CARATTERI
PRESUPPOSTI
di
reintegrazione
(o di spoglio)
(1168 c.c.)
possessore; o
anche detentore
(salvo che per
ragioni di servizio
o di ospitalità)
reintegrazione
nel possesso =
restituzione
del bene
esperibile entro
1 anno dallo spoglio
o dalla sua scoperta
(tutela provvisoria, che
prescinde
dall'accertamento del
diritto)
spoglio violento o
clandestino (occulto)
di
manutenzione
(1170 c.c.)
possessore di
beni immobili o
di universalità di
mobili
cessazione di
molestie o
turbative
(o rimedio contro
lo
spoglio non
violento né
clandestino)
esperibile entro un anno
dallo spoglio
o dalla sua scoperta
(tutela provvisoria, che
prescinde
dall'accertamento del
diritto)
possesso continuo e
ininterrotto da oltre
1 anno, acquistato in
modo non violento
né clandestino
(altrimenti decorso
almeno 1 anno dalla
fine della violenza o
della clandestinità)
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Rapporto fra azioni possessorie e petitorie:
carattere provvisorio della tutela possessoria;
possibilità di agire in rivendica del proprietario soccombente
soltanto all'esito del giudizio possessorio - separazione tra
giudizio possessorio e petitorio (705¹ c.p.c.) - salve le ipotesi
nelle quali l'attesa della conclusione del giudizio possessorio
possa comportare un "pregiudizio irreparabile" per il
proprietario convenuto.
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