POSSESSO
• E’ l’esercizio di fatto dei poteri
corrispondenti al diritto di proprietà (o di
altro diritto reale su cosa altrui) che deriva
dalla materiale disponibilità di una cosa
• E’ la situazione di fatto che talvolta
coincide, talvolta si contrappone alla
situazione di diritto.
Possesso
• Proprietario
possessore
• Possessore non
proprietario
di regola il proprietario è
anche possessore
Possiede chi non è il
proprietario
POSSESSO e DETENZIONE
• Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto
reale.
• La detenzione è la relazione materiale con
la cosa senza l’elemento soggettivo del
possedere come fosse cosa propria, ma
riconoscendo il diritto altrui.
Prova del possesso
• Si presume il possesso in colui che esercita
il potere di fatto sulla cosa, a meno chi lo
nega fornisca la prova che ha cominciato a
esercitarlo come detenzione.
• E’ il proprietario che deve dimostrare l’esistenza del titolo
che implica la detenzione (es. un contratto di locazione).
• La detenzione o il possesso continuano
come sono iniziati.
MUTAMENTO DELLA
DETENZIONE IN POSSESSO
Può il detentore trasformarsi in possessore?
•Il mutamento della detenzione in possesso può
avvenire soltanto in due casi:
– causa proveniente da un terzo che affermi di essere
proprietario (ma non lo è ) e trasferisca la proprietà al
detentore
– opposizione del detentore che rende nota al
proprietario l’intenzione di continuare a tenere a cosa
come possessore
Possesso
• Il possesso è di buona fede se chi possiede
ignora di ledere il diritto altri (ad es. chi
prende per errore un bene di un altro
credendolo suo).
• Il possesso è di mala fede se chi possiede sa
di ledere il diritto altrui (ad es. il ladro)
Come provare la buona o la mala fede?
• La buona fede si presume salvo prova
contraria.
• Basta che la buona fede vi sia stata al
momento dell’acquisto (anche se
successivamente viene meno).
Effetti del possesso: i frutti
• Nei confronti del possessore il proprietario può
esrcitare l’azione di rivendicazione per far
riconoscere il suo diritto e ottenere la restituzione
del bene.
• Il possessore, se la domanda è accolta, deve
restituire il bene.
• A chi spettano i frutti maturati dalla cosa?
Effetti del possesso: i frutti
• Il possessore in mala fede deve restituire al proprietario i
frutti naturali e civili derivanti dal bene
• Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili
fino alla domanda giudiziale del proprietario che rivendica
la proprietà.
• Risponde al proprietario dei frutti percepiti dopo la
domanda di rivendicazione e di quelli che avrebbe potuto
percepire dopo tale data con la diligenza del buon padre di
famiglia.
“Possesso vale titolo”
• Colui che acquista beni mobili da chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà a titolo
originario purché
– ne abbia il possesso
– sia in buona fede al momento della consegna
(non sa che chi vende non è proprietario)
– e sussista un titolo idoneo al trasferimento
della proprietà (contratto astrattamente idoneo)
La regola può verificarsi
in due casi
• Acquisto di un bene
mobile da chi non è
proprietario
• Vendita dello stesso
bene mobile, con
successivi contratti, a
più acquirenti:
• Se qualcuno cn successivi
contratti vende a più
persone un bene mobile,
tra esse prevale chi per
primo ne ha acquistato il
possesso in buona fede.
Possesso vale titolo
• La regola vale solo per i beni mobili perché
per la circolazione dei beni immobili c’è la
necessità di un atto scritto piu la
trascrizione nei pubblici registri
• La regola facilita la circolazione degli
scambi: si evita che le persone non siano
sicure nei loro acquisti.
Effetti del possesso:
USUCAPIONE
• L’USUCAPIONE è un modo di acquisto
della proprietà a titolo originario per
effetto del possesso di un bene per un certo
perido di tempo.
Requisiti
Per avere usucapione occorrono due requisiti
1.che il possesso sia
– Pacifico cioè non violento né clandestino
– Pubblico esercitato in modo visibile
– Continuo non interrotto
2.che il proprietario sia stato inerte.
Possesso violento e clandestino
Non c’è nessuna tutela giuridica per il
– Possesso violento se si è acquistato in modo
aggressivo.
– Possesso clandestino se si esercita di nascosto
•In questo casi però il tempo dell’usucapione
inizia a decorrere dal momento in cui cessa la
violenza o la clandestinità.
Tempo
BENI IMMOBILI
•20 anni -> per i beni immobili (usucapione ordinaria)
•10 anni -> per i beni immobili se il possessore è in buona fede e
ha acquistato da chi non è proprietario in base ad un titolo idoneo
in astratto (ma non valido in concreto) + trascrizione nei pubblici
registi
BENI MOBILI
•20 anni -> se il possesso è in mala fede
•10 anni -> se possesso in buona fede ma manca il titolo
astrattamente idoneo (usucapione abbreviata )
AZIONI POSSESSORIE
• Spettano a chi possiede il bene
indipendentemente dal fatto di essere
proprietario o meno.
• Sollevano il proprietario dal fornire la
difficile prova della proprietà
– AZIONE DI REINTEGRAZIONE
– AZIONE DI MANUTENZIONE
Azione di reintegrazione
o spoglio
• Attore: qualunque possessore di bene
mobile o immobile che ha subito uno
spoglio violento (aggressivamente) o
clandestino (di nascosto).
• Convenuto: chi ha spogliato il possessore
• Oggetto della domanda ottenere la
restituzione del bene.
Azione di reintegrazione
o spoglio
• Lo Spoglio è
– VIOLENTO se con l’uso della forza,
– CLANDESTINO se è fatto di nascosto.
• L’azione va esercitata entro 1 anno dallo spoglio (termine
di decadenza)
• Nessuno può farsi giustizia da solo: se ho ottenuto un
bene in prestito e non lo restituisco il giudice condannerà il
proprietario a restituirlo al possessore se il proprietario lo
riprende con la forza e cerca di farsi giustizia da solo.
AZIONE DI MANUTENZIONE
• Attore: possessore, se è stato molestato nel
possesso o ha subito delle turbative (es.
immissioni nocive, taglio di alberi, passaggi sul
fondo ecc.)
– Riguarda solo i beni immobili o le universalità di beni
mobili
– Il possesso deve durare da oltre un anno
• Oggetto domanda: cessazione delle molestie
• Va esercitata entro un anno dalla turbativa
(decadenza)
Scarica

Possesso - Il blog della prof. di diritto