POSSESSO • E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale disponibilità di una cosa • E’ la situazione di fatto che talvolta coincide, talvolta si contrappone alla situazione di diritto. Possesso • Proprietario possessore • Possessore non proprietario di regola il proprietario è anche possessore Possiede chi non è il proprietario POSSESSO e DETENZIONE • Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. • La detenzione è la relazione materiale con la cosa senza l’elemento soggettivo del possedere come fosse cosa propria, ma riconoscendo il diritto altrui. Prova del possesso • Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, a meno chi lo nega fornisca la prova che ha cominciato a esercitarlo come detenzione. • E’ il proprietario che deve dimostrare l’esistenza del titolo che implica la detenzione (es. un contratto di locazione). • La detenzione o il possesso continuano come sono iniziati. MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO Può il detentore trasformarsi in possessore? •Il mutamento della detenzione in possesso può avvenire soltanto in due casi: – causa proveniente da un terzo che affermi di essere proprietario (ma non lo è ) e trasferisca la proprietà al detentore – opposizione del detentore che rende nota al proprietario l’intenzione di continuare a tenere a cosa come possessore Possesso • Il possesso è di buona fede se chi possiede ignora di ledere il diritto altri (ad es. chi prende per errore un bene di un altro credendolo suo). • Il possesso è di mala fede se chi possiede sa di ledere il diritto altrui (ad es. il ladro) Come provare la buona o la mala fede? • La buona fede si presume salvo prova contraria. • Basta che la buona fede vi sia stata al momento dell’acquisto (anche se successivamente viene meno). Effetti del possesso: i frutti • Nei confronti del possessore il proprietario può esrcitare l’azione di rivendicazione per far riconoscere il suo diritto e ottenere la restituzione del bene. • Il possessore, se la domanda è accolta, deve restituire il bene. • A chi spettano i frutti maturati dalla cosa? Effetti del possesso: i frutti • Il possessore in mala fede deve restituire al proprietario i frutti naturali e civili derivanti dal bene • Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili fino alla domanda giudiziale del proprietario che rivendica la proprietà. • Risponde al proprietario dei frutti percepiti dopo la domanda di rivendicazione e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data con la diligenza del buon padre di famiglia. “Possesso vale titolo” • Colui che acquista beni mobili da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà a titolo originario purché – ne abbia il possesso – sia in buona fede al momento della consegna (non sa che chi vende non è proprietario) – e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (contratto astrattamente idoneo) La regola può verificarsi in due casi • Acquisto di un bene mobile da chi non è proprietario • Vendita dello stesso bene mobile, con successivi contratti, a più acquirenti: • Se qualcuno cn successivi contratti vende a più persone un bene mobile, tra esse prevale chi per primo ne ha acquistato il possesso in buona fede. Possesso vale titolo • La regola vale solo per i beni mobili perché per la circolazione dei beni immobili c’è la necessità di un atto scritto piu la trascrizione nei pubblici registri • La regola facilita la circolazione degli scambi: si evita che le persone non siano sicure nei loro acquisti. Effetti del possesso: USUCAPIONE • L’USUCAPIONE è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del possesso di un bene per un certo perido di tempo. Requisiti Per avere usucapione occorrono due requisiti 1.che il possesso sia – Pacifico cioè non violento né clandestino – Pubblico esercitato in modo visibile – Continuo non interrotto 2.che il proprietario sia stato inerte. Possesso violento e clandestino Non c’è nessuna tutela giuridica per il – Possesso violento se si è acquistato in modo aggressivo. – Possesso clandestino se si esercita di nascosto •In questo casi però il tempo dell’usucapione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la violenza o la clandestinità. Tempo BENI IMMOBILI •20 anni -> per i beni immobili (usucapione ordinaria) •10 anni -> per i beni immobili se il possessore è in buona fede e ha acquistato da chi non è proprietario in base ad un titolo idoneo in astratto (ma non valido in concreto) + trascrizione nei pubblici registi BENI MOBILI •20 anni -> se il possesso è in mala fede •10 anni -> se possesso in buona fede ma manca il titolo astrattamente idoneo (usucapione abbreviata ) AZIONI POSSESSORIE • Spettano a chi possiede il bene indipendentemente dal fatto di essere proprietario o meno. • Sollevano il proprietario dal fornire la difficile prova della proprietà – AZIONE DI REINTEGRAZIONE – AZIONE DI MANUTENZIONE Azione di reintegrazione o spoglio • Attore: qualunque possessore di bene mobile o immobile che ha subito uno spoglio violento (aggressivamente) o clandestino (di nascosto). • Convenuto: chi ha spogliato il possessore • Oggetto della domanda ottenere la restituzione del bene. Azione di reintegrazione o spoglio • Lo Spoglio è – VIOLENTO se con l’uso della forza, – CLANDESTINO se è fatto di nascosto. • L’azione va esercitata entro 1 anno dallo spoglio (termine di decadenza) • Nessuno può farsi giustizia da solo: se ho ottenuto un bene in prestito e non lo restituisco il giudice condannerà il proprietario a restituirlo al possessore se il proprietario lo riprende con la forza e cerca di farsi giustizia da solo. AZIONE DI MANUTENZIONE • Attore: possessore, se è stato molestato nel possesso o ha subito delle turbative (es. immissioni nocive, taglio di alberi, passaggi sul fondo ecc.) – Riguarda solo i beni immobili o le universalità di beni mobili – Il possesso deve durare da oltre un anno • Oggetto domanda: cessazione delle molestie • Va esercitata entro un anno dalla turbativa (decadenza)