Libro III – Della proprietà Artt. 1139-1145 [IV] Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino [1118], quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72, 155 att.]. [V] Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (2). (1) Comma modificato dall’art. 16 della l. 11/12/2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18/6/2013. Il testo recitava: “Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall’ultimo comma dell’articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107”. (2) Comma aggiunto dall’art. 16 della l. 11/12/2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18/6/2013. 1139. Rinvio alle norme sulla comunione. [I] Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale [1100 ss. // 61-72, 155, 156 att.]. TITOLO VIII DEL POSSESSO (1) (1) V. art. 51 ss. della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Capo I Disposizioni generali 1140. Possesso (1). [I] Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà [832 ss.;] o di altro diritto reale [952 ss., 957 ss., 978 ss., 982, 1027 ss., 1066, 11533, 1158 // 646 CP.]. [II] Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa [931, 1597, 1780]. CC. 1865 – art. 685, 2115. Gai 4.153, D.41.2.3pr., D 41.2.9. (1) Art. 167 della l. 22/4/1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che dispone: «[I] I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti». • Art. 51 (Possesso e diritti reali) della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «[I] Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. [II] La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto». 223 • Art. 30 ss. e 592, lett. a), d.lg. 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della l. 6/7/2002, n. 137). * L’art. 22 delle preleggi è stato abrogato dall’art. 73 della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). 1141. Mutamento della detenzione in possesso. [I] Si presume il possesso [2728] in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [1168]. [II] Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione [11402], non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore [11022, 1164]. Ciò vale anche per i successori a titolo universale [588, 1146]. CC. 1865 – art. 687, 2116. D.41.2.3.19, D. 41.2.3.20, D. 41.2.19.1. 1142. Presunzione di possesso intermedio. [I] Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio [2728]. CC. 1865 – art. 691. 1143. Presunzione di possesso anteriore. [I] Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo [2728]. CC. 1865 – art. 692. 1144. Atti di tolleranza. [I] Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso. CC. 1865 – art. 688. D. 41.2.41 pr. 1145. Possesso di cose fuori commercio (1). [I] Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto [822, 823, 828, 831, 2934]. [II] Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio [1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [822, 824]. [III] Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione [1170]. CC. 1865 – art. 690, 2114. D. 41.2.30.1. (1) Per cose di interesse storico ed artistico v. d.lg. 224 Codice civile 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della l. 6/7/2002, n. 137). 1146. Successione nel possesso. Accessione del possesso. [I] Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione [456, 460, 11412]. [II] Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti [588, 649, 1148 ss.]. CC. 1865 – art. 693, 925. Gai 4.151. 1147. Possesso di buona fede. [I] È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto [113, 5342, 5352, 3, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1159, 1159-bis2, 11602, 1161, 1162, 1189, 1415, 1445, 15992, 1994, 2033, 27562]. [II] La buona fede non giova se la ignoranza dipende da colpa grave. [III] La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto [2728]. CC. 1865 – art. 701, 702. C. 8.44.30. Capo II Degli effetti del possesso Sezione I Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa 1148. Acquisto dei frutti. [I] Il possessore di buona fede [1147] fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale [55 // 1634 CPC.] e i frutti civili [820, 821] maturati fino allo stesso giorno [56, 712, 329, 535, 1149, 1150, 13612]. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante [948] dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale [5612, 807 // 163 CPC.] e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [11761, 2033]. CC. 1865 – art. 703, 15352. 1149. Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti. [I] Il possessore che è tenuto a restituire i frutti [820] indebitamente percepiti [1148, 11504, 1152], ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821 [535, 1282, 2033, 2040]. CC. 1865 – art. 703. 1150. Riparazioni, miglioramenti e addizioni. [I] Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al Artt. 1146-1152 rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie [7482, 1005, 14793]. [II] Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione [975, 985]. [III] L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede [1147, 1502]; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore [975, 985, 2040]. [IV] Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti [1148, 1149, 1152], gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. [V] Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento [934] e il possessore è di buona fede, è dovuta una indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa [535, 1147, 2040 // 157 att.]. CC. 1865 – 704, 705. 1151. Pagamento delle indennità. [I] L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [9853, 11522, 1179, 2040 // 119 CPC.]. CC. 1865 – art. 705. 1152. Ritenzione a favore del possessore di buona fede (1). [I] Il possessore di buona fede [1147] può ritenere la cosa [7484, 9752, 1006, 1011, 15022, 2040, 27563, 28642] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute [1149, 11502,], purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti. [II] Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente [929 // 119 CPC.]. CC. 1865 – art. 706. (1) Art. 17 della l. 3/5/1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari): «[I] Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 può chiedere all’affittuario l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell’articolo 4 della l. 11/2/1971, n. 11, come modificato dall’articolo 18 della presente legge. [II] L’affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al Art. 1153 225 Libro III – Della proprietà momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto. [III] Se non interviene accordo in ordine alla misura dell’indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell’articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l’indennità stessa. [IV] All’affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l’indennità fissata dall’ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall’autorità giudiziaria. [V] Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all’affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell’atto di vendita, l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell’articolo 16, restando in tale caso liberato dall’obbligazione stessa. [VI] Ove per l’espletamento delle opere di cui al primo comma dell’articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l’esecuzione delle opere stesse, l’affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. [VII] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge (La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1988, n. 692, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui estende Il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nell’articolo 17, agli affittuari che, in data anteriore all’entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l’osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente). [VIII] Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell’affittuario. [XI] Nella determinazione dell’indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall’affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo e titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono computati». • Art. 20 della l. 3/5/1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari): «[I] Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell’art. 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all’affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell’accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta. [II] Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell’art. 16, all’affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall’autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo. [III].Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto». • Art. 15 della l. 11/2/1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici): «[I] Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all’affittuario l’aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all’articolo 4. (La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un’adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario). [II] L’affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell’affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto. [III] Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi è ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto. [IV] Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all’affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali. [V] Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti all’affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie. [VI] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge». Sezione II Del possesso di buona fede di beni mobili 1153. Effetti dell’acquisto del possesso (1). [I] Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà [922] mediante il possesso [948, 1994, 2920], purché sia in buona fede [1147, 1154, 1155, 1415] al momento della consegna [1706] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [5632, 769, 1155, 1161, 11922, 1470, 1552, 15992, 2919]. [II] La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente [2747, 2764, 2913]. [III] Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto [978], di uso [1021] e di pegno [2874, 2913]. CC. 1865 – art. 701, 707, 2117. (1) Art. 465 del d.lg. 1/9/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario): «Fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo». • Art. 1604 del d.lg. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «Fermo restando quanto 226 Codice civile previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo». 1154. Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa. [I] A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa [1153], non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario. 1155. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri. [I] Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede [1147] il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [922, 1153, 1265, 1380, 1991, 19991, 2644]. CC. 1865 – art. 1126. 1156. Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri. [I] Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 1162, 2683 ss. // 146 ss., 753 ss. CNav.] (1). CC. 1865 – art. 707. (1) Pubblico Registro Automobilistico v. r.d.l. 15/3/1927, n. 436, conv. in l. 19/2/1928, n. 510 e le relative disposizioni di attuazione e transitorie contenute nel r.d. 29/7/1927, n. 1814. • D.lg. Capo Provvisorio dello Stato 22/1/1947, n. 340 (Riordinamento del Registro Navale Italiano). • D.P.R. 2/3/1971, n. 285 (Approvazione del nuovo statuto del Registro aeronautico italiano). • D.lg. 25/7/1997, n. 250 (Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile). 1157. Possesso di titoli di credito. [I] Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV [1147, 1994]. Sezione III Dell’usucapione (1) (1) Art. 53 della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). 1158. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. [I] La proprietà dei beni immobili [812] e gli altri diritti reali di godimento [957, 958, 978, 1021, 1022, Artt. 1154-1159 bis 1031] sui beni medesimi si acquistano [922, 948, 10141, 1061, 1073, 1164, 1422] in virtù del possesso [1140, 1163] continuato per venti anni [66u.c., 71, 73, 177, 192, 533, 714, 1143, 1159, 1166, 2651 // 158, 252 att.]. CC. 1865 – art. 686, 710. D. 41.3.3. 1159. Usucapione decennale. [I] Colui che acquista in buona fede [1147] da chi non è proprietario un immobile [812], in forza di un titolo che sia idoneo [1418, 1425, 1427] a trasferire la proprietà [922] e che sia stato debitamente trascritto [2643 ss.], ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [1158]. [II] La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile [1160]. CC. 1865 – art. 701, 2137. 1159 bis. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (1). [I] La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge (2) si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni [1158]. [II] Colui che acquista in buona fede [1147] da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo [1418, 1425, 1427] al trasferimento della proprietà [922] e che sia debitamente trascritto [2643 ss.], un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione [1158]. [III] La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà (3). [IV] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. (1) Articolo inserito dall’art. 1 della l. 10/5/1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale). • Art. 2, 1 della l. 10/5/1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale): «Le disposizioni dell’articolo 1159 bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente gli €. 181,76». (2) La classificazione in Comuni montani è prevista dalla l. 3/12/1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna). Artt. 1160-1163 Libro III – Della proprietà (3) Art. 3 della l. 10/5/1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale): «[I] Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell’accertamento del possesso. [II] La richiesta è resa nota mediante affissione dell’istanza, per novanta giorni, all’albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all’albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l’opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell’avvenuta affissione nei due albi. L’istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull’immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l’istante o i suoi tanti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. [III] Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente. [IV] Sull’opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l’opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente. [V] Quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione, il pretore provvede ai sensi del comma precedente. [VI] Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio. [VII] Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 del codice civile. [VIII] Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l’acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull’immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale». (A norma dell’art. 311, l. 24/11/2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge sono aboliti i Fogli degli annunzi legali delle province). 1160. Usucapione delle universalità di mobili (1). [I] L’usucapione di un’universalità di mobili [816, 2555] o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni [1156]. [II] Nel caso di acquisto in buona fede [1147] da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo [922], l’usu- 227 capione si compie con il decorso di dieci anni [1159, 1163 // 252 att.]. (1) Art. 53 della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «L’usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene al compimento del termine prescritto». 1161. Usucapione dei beni mobili (1). [I] In mancanza di titolo idoneo [922], la proprietà dei beni mobili [1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede [1147]. [II] Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni [1163, 1166 // 252 att.]. CC. 1865 – art. 686. (1) Art. 53 della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «L’usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene al compimento del termine prescritto». 1162. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri (1). [I] Colui che acquista in buona fede [1147] da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [815, 948, 1156 2683 // 146, 753 ss. CNav.], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [922] e che sia stato debitamente trascritto [2683], ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione (2). [II] Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni [11612]. [III] Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031]. CC. 1865 – art. 707. (1) Art. 53 della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «L’usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene al compimento del termine prescritto». (2) Per istituzione del Pubblico Registro Automobilistico, v. r.d.l. 15/3/1927, n. 436, conv. in l. 19/2/1928, n. 510 e le relative disposizioni di attuazione e transitorie contenute nel r.d. 29/7/1927, n. 1814. 1163. Vizi del possesso (1). [I] Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione [1158, 1160, 1161, 1162, 1170] se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. D. 43.16.1.28. D. 41.2.6 pr. (1) Art. 1260 della l. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 228 Codice civile 2007): «Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali». 1164. Interversione del possesso. [I] Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario [1095, 11412]. Il tempo necessario per l’usucapione [11022, 1158-1162, 26531, n. 5] decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. CC. 1865 – art. 2118. D. 41.2.3.19. 1165. Applicazione di norme sulla prescrizione. [I] Le disposizioni generali sulla prescrizione [2934 ss.], quelle relative alle cause di sospensione [2941 ss.] e d’interruzione [1167, 26531, n. 5, 2943] e al computo dei termini [2962 ss.] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione [1166]. CC. 1865 – art. 2119, 21202. 1166. Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore. [I] Nell’usucapione ventennale [1073, 1158, 1160, 11612] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine [2935], né le cause di sospensione indicate dall’articolo 2942. [II] L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso [1073] dei diritti reali sui beni da lui posseduti [9544, 970, 1014]. CC. 1865 – art. 2121. 1167. Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso. [I] L’usucapione è interrotta [1165, 2945] quando il Artt. 1164-1168 possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. [II] L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso [1168] e questo è stato ricuperato [26531, n. 5]. CC. 1865 – art. 2123, 2124. D. 41.3.5. D. 41.3.2. Capo III Delle azioni a difesa del possesso (1) (1) V. art. 5 ss. della l. 31/5/1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). • V. l. 18/12/1984, n. 975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19/6/1980). 1168. Azione di reintegrazione (1). [I] Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso [374n. 5, 1012, 11452, 2789] può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [460, 8232, 1079, 11402, 1165, 1246n. 1, 2, 1585, 1588 // 212, 669-bis ss., 703 CPC. // 634 CP.]. [II] L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [11402, 1141, 15852], tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. [III] Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio [1170]. [IV] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione [8n. 1, 212, 703, 705 CPC. (2)]. CC. 1865 – art. 689, 695, 696, 2146. (1) Corte cost. 3/2/1992, n. 25. • Art. 1331, lett. g) (Materie di giurisdizione esclusiva) d.lg. 2/7/2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della l. 18/6/2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: [...] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». • Art. 43 e 53 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). (2) La Corte costituzionale con sent. 3/2/1992, n. 25 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7051 CPC., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. Artt. 1169-1172 Libro III – Della proprietà 1169. Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio. [I] La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio. CC. 1865 – art. 708. 1170. Azione di manutenzione (1). [I] Chi è stato molestato nel possesso [460, 11452] di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile [1079] o di un’universalità di mobili [816] può, entro l’anno dalla turbativa [1168], chiedere la manutenzione del possesso medesimo [11453 // 8n. 1, 212, 703 ss. CPC.]. [II] L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata [1168]. [III] Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente [1168]. CC. 1865 – art. 686, 694. (1) Art. 1331, lett. g) (Materie di giurisdizione esclusiva) d.lg. 2/7/2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della l. 18/6/2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: […] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». • Art. 43 e 53 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). TITOLO IX DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO 1171. Denunzia di nuova opera. [I] Il proprietario [374n. 5, 832], il titolare di altro diritto reale di godimento [978, 1021, 1022, 1027] o il possessore [1140 ss.], il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria [8n.1, 212, 688 CPC.] (1) la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [2813]. 229 [II] L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele [1172]: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (2). CC. 1865 – art. 698. (1) Art. 1331, lett. g) (Materie di giurisdizione esclusiva) del d.lg. 2/7/2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della l. 18/6/2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: […] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». • Art. 43 e 53 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). (2) Corte cost. 3/7/1963, n. 113. 1172. Denunzia di danno temuto. [I] Il proprietario [374n. 5, 832], il titolare di altro diritto reale di godimento [978, 1021, 1022, 1027] o il possessore [1140 ss.], il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria [8n. 1, 212, 688 ss. CPC.] e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [823, 2813]. [II] L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia [1179] per i danni eventuali [1171 // 119 CPC.] (1). CC. 1865 – art. 699. (1) Art. 141 del r.d. 11/12/1933, n. 1175 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici): «[I] Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all’articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell’autorità amministrativa. [II] In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. [III] Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche».