POSSESSO
• E’ l’esercizio di fatto dei poteri
corrispondenti al diritto di proprietà o di
altro diritto reale su cosa altrui
• E’ la situazione di fatto che talvolta si
contrappone alla situazione di diritto
Si deve distinguere fra:
• Ius possidendi (diritto di
possedere): è il diritto del
proprietario o del titolare
del diritto reale minore di
esercitare poteri e facoltà
che rappresentano il
contenuto della situazione
giuridica, tutelabile con
azioni petitorie.
• Facoltà insita nel d. reale
• Ius possessionis
(possesso): è la tutela
riconosciuta all’esercizio
di fatto del diritto di
possedere cioè del
possesso, realizzabile
attraverso le azioni
possessorie
• Limitata tutela del
possesso
Art. 1140 c.c. POSSESSO
• Il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto
reale
• Si può possedere direttamente o per mezzo
di altra persona che ha la detenzione della
cosa
DETENZIONE
• E’ la relazione materiale o di fatto con la
cosa senza l’elemento soggettivo del
possedere come fosse cosa propria, ma
riconoscendo una precisa relazione con il
possessore (es. conduttore in locazione).
• Il detentore può valersi solo dell’azione di
spoglio
La detenzione si verifica quando
il soggetto tiene la cosa:
• 1) nell’interesse proprio x esercitare un
diritto personale (es. conduttore)
• 2) nell’interesse del proprietario o
possessore (es. domestico)
• 3) nell’interesse altrui in base ad un
contratto e per l’adempimento di una
propria obbligazione (depositario x custodia
di un bene)
ART. 1141 C.C.
• Si presume il possesso in colui che esercita
il potere di fatto, quando non si prova che
ha cominciato a esercitarlo semplicemente
come detenzione (comma 1)
• Prova con elemento oggettivo, il soggettivo
si presume
• Importante agli effetti dell’usucapione
INTERVERSIONE DEL
TITOLO
• La detenzione o il possesso continuano come sono
iniziati salva la cd. interversione
• Art. 1141 comma 2: “ Se alcuno ha cominciato ad
avere la detenzione non può acquistare il possesso
finché il titolo non venga ad essere mutato per
causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò
vale anche per i successori a titolo universale.
ACQUISTO del possesso
• A titolo originario: apprensione materiale +
animus
• A titolo derivativo: per successione mortis
causa o per consegna
EFFETTI del possesso
• 1) usucapione
• 2) possesso in buona fede: è presunto e basta ci sia stata al momento
dell’acquisto// chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui (in senso
soggettivo) – La presunzione può essere vinta da circostanze gravi
precise e concordanti
• Possesso in buona fede vale titolo per i beni mobili (come la
trascrizione per gli immobili); diversamente (se nessuno avesse
acquisito il possesso) priorità del titolo
• 3) FRUTTI NATURALI: se possesso in buona fede restituzione dal
giorno della domanda giudiziale; se possesso in mala fede restituzione
di tutti i frutti percepiti e percipiendi in natura o in valore. -Il
possessore ha diritto al rimborso delle spese x produzione e raccolta. –
Il possessore ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti purchè
sussistano al tempo della restituzione: l’importo deve essere pari
all’incremento di valore conseguito dalla cosa (se in buona fede) ; alla
minor somma fra la spesa e l’aumento di valore (se in mala fede).
• Diritto di ritenzione sino al pagamento dell’indennità.
Art. 1153 c.c.
• Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di
chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un titolo
idoneo al trasferimento della proprietà.
• La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla
cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la
buona fede dell’acquirente
• Nello stesso modo si acquistano i diritti di
usufrutto, uso e pegno.
EX art.1153 c.c.
• Rappresenta un titolo di acquisto della
proprietà a titolo originario con 3 elementi:
• 1) traditio
• 2) negozio astrattamente idoneo
• 3) buona fede dell’acquirente al momento
dell’acquisto
AZIONI POSSESSORIE
• AZIONE DI REINTEGRA O DI SPOGLIO
• AZIONE DI MANUTENZIONE
AZIONE DI
REINTREGRAZIONE o DI
SPOGLIO
• Legittimato attivo: possessore di bene mobile o
immobile- e il detentore (tranne 1168 comma 2)
• Che ha subito uno spoglio violento o clandestino
• Prova del possesso e dello spoglio sofferto; ma
vale la regola possideo quia possideo
• Legittimato passivo chi ha spogliato o chi
possiede se ha partecipato allo spoglio
• Entro 1 anno termine di decadenza
AZIONE DI MANUTENZIONE
art. 1170
• Legittimato attivo: chi è stato molestato nel
possesso di un immobile, di un diritto reale su un
immobile o un’universalità d mobili
• Turbamento determina una grave limitazione non
necessariamente perdita possesso
• Animus turbandi: coscienza e volontà di esercitare
molestia
• 1 anno
• Oggetto domanda: cessazione delle molestie
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