Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 www.dirittocivilecontemporaneo.com Anno I, numero I, aprile/giugno 2014 IL CONVIVENTE ESTROMESSO DALL’ABITAZIONE PUÓ ESERCITARE L’AZIONE DI REINTEGRAZIONE Riccardo Omodei Salè IL CONVIVENTE ESTROMESSO DALL’ABITAZIONE PUÓ ESERCITARE L’AZIONE DI REINTEGRAZIONE di Riccardo Omodei Salè, Professore aggregato nell’Università di Verona La Corte di Cassazione con sentenza n. 7 del 2 gennaio 2014 ha riconosciuto al convivente more uxorio, che sia stato estromesso in modo violento o clandestino dalla casa di abitazione, la legittimazione ad esercitare l’azione di spoglio, inserendosi così nella scia di quel recente orientamento giurisprudenziale, che pare in via di progressiva affermazione (cfr., da ultimo, Cass., 14 giugno 2012, n. 9786; Cass., 21 marzo 2013, n. 7214, clicca qui), secondo cui il potere di fatto esercitato dal convivente sull’immobile altrui non potrebbe essere assimilato a quello proprio dell’ospite, ma integrerebbe una detenzione qualificata (rectius: autonoma), come tale tutelata in via interdittale (per una panoramica della varie tesi formulate al riguardo dalla dottrina, v. E. Carbone, Possesso e detenzione nella famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. prov. civ., 2011, p. 37 ss.). Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento concedeva il medesimo in comodato gratuito al fratello, il quale vi andava ad abitare con la propria convivente. Durante la degenza ospedaliera cui il comodatario era stato costretto a causa di un grave incidente stradale, il proprietario, con l’aiuto di un terzo, cambiava la serratura dell’appartamento, impedendo così alla convivente del fratello di rientrarvi. La convivente esperiva, quindi, azione di spoglio avanti il Tribunale di Torino, che accoglieva la domanda. Tale decisione veniva, tuttavia, riformata dalla Corte d’Appello di Torino, sulla base del rilievo che, in favore dell’attrice, non fosse configurabile né una situazione di possesso, posto che la relazione intrattenuta con la cosa dal convivente della stessa trovava fonte in un rapporto contrattuale (vale a dire il comodato intercorso con il fratello), del quale l’attrice medesima era consapevole, né di detenzione qualificata (rectius: autonoma), dovendosi intendere www.dirittocivilecontemporaneo.com Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero I, aprile/giugno 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-‐8537 che, in virtù della relazione di convivenza, l’alloggio fosse stato messo a disposizione della ricorrente per ragioni di precaria ospitalità. Il giudizio approdava, pertanto, in Cassazione, la quale, con la pronuncia in esame, ha parimenti escluso che la convivente potesse vantare una situazione di possesso sull’immobile, essendo la relazione con la res iniziata in forza di un contratto di comodato, e non avendo la ricorrente successivamente posto in essere atti volti a negare l’altrui possesso per affermarne uno proprio. Peraltro, ad avviso della S.C., la qualità di convivente del comodatario doveva intendersi comunque tale da legittimare l’attrice all’esercizio dell’azione di spoglio, come detentrice qualificata (rectius: autonoma) del bene. Richiamandosi anche al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si è accennato all’inizio, i Giudici Supremi hanno, infatti, statuito che, «in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata (rectius: autonoma), che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare». La pronuncia in questione – e così, più in generale, l’orientamento di cui la stessa costituisce espressione – se può anche apparire apprezzabile per l’intento di venire incontro all’esigenza di tutela del convivente estromesso dall’abitazione, non sembra, tuttavia, conciliarsi pienamente con il nostro sistema possessorio. Occorre, invero, considerare come il codice civile, in materia di detenzione, operi una summa divisio fra detenzione normale, o tutelata, e una detenzione «per ragioni di servizio o di ospitalità», sfornita, viceversa, di tutela possessoria (cfr. art. 1168, 2° co., c.c.). La differenza profonda sussistente fra queste due forme di detenzione si coglie, in particolare, sotto il profilo della diversa natura del potere di fatto esercitato dal detentore. Nella detenzione normale, il detentore tiene, infatti, la cosa del possessore mediato (normalmente il proprietario) nella propria disponibilità allo scopo di ottenere direttamente dalla stessa, quale oggetto finale ed www.dirittocivilecontemporaneo.com esclusivo dell’ingerenza, l’utilità di cui si tratta, di modo che – come è stato anche da altri osservato – la detenzione della cosa viene a trovarsi «al centro della scena» (così R. Sacco – R. Caterina, Il possesso, 2a ed., in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, p. 194). In questi casi, poi, sottostante alla detenzione, è dato normalmente rinvenire un titolo idoneo a porre l’ingerenza del detentore in contrasto con il potere del possessore, le cui prerogative risultano, pertanto, limitate con effetto (sia pure temporaneamente) irreversibile (si pensi, in via emblematica, a quanto avviene in seguito alla concessione di un bene in locazione), cosicché non solo il possessore considera alterato lo statuto del proprio bene, ma lo stesso reputano i terzi, mediante la loro presa d’atto sociale collettiva. Ne discende che questa forma di detenzione – che si potrebbe anche denominare autonoma, nel senso di autosufficiente, in quanto da sola in grado di soddisfare l’interesse del soggetto che esercita il potere di fatto – risulta protetta in via possessoria erga omnes, ossia tanto nei confronti del possessore mediato (il proprietario) quanto nei confronti dei terzi. Diversamente, invece, nella detenzione «per ragioni di servizio o di ospitalità», l’ingerenza del detentore nel bene altrui ha un obiettivo differente ed ulteriore rispetto alla mera disponibilità della cosa: quest’ultima, infatti, risulta strumentale vuoi all’esecuzione o alla ricezione di una prestazione di facere, nel caso di detenzione «per ragioni di servizio», vuoi al godimento dell’altrui compagnia, nell’ipotesi di detenzione «per ragioni di ospitalità». In questa diversa forma di detenzione – che si potrebbe, per converso, chiamare non autonoma, ossia non autosufficiente, poiché l’ingerenza nel bene altrui appare soltanto strumentale ad un obiettivo diverso ed ulteriore rispetto alla disponibilità della cosa –, difetta, quindi, un titolo in grado di porre il potere del detentore in contrasto con quello del possessore, di modo che non solo il possessore non considera alterato lo statuto del proprio bene, ma anche il detentore è consapevole che la propria posizione è reversibile, in quanto totalmente dipendente dalla volontà del possessore, e come tale è riconoscibile pure dai terzi. Dal che consegue il diniego di tutela interdittale sia verso il possessore mediato (il proprietario) sia, appunto, verso i terzi. Se, dunque, quella così tratteggiata è la configurazione della detenzione (rispettivamente tutelata e non tutelata) nel contesto del nostro sistema possessorio, sembra, allora, potersi affermare che, sebbene non appaia possibile www.dirittocivilecontemporaneo.com Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero I, aprile/giugno 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-‐8537 assimilare, da un punto di vista soggettivo, il convivente more uxorio all’ospite, stante la differente intensità dei rispettivi legami affettivi, oltre che la diversa rilevanza sociale e giuridica dei rapporti in questione, nondimeno la natura del relativo potere di fatto – sulla quale si è appena veduto essere fondata la distinzione fra detenzione difendibile e non difendibile, ai sensi dell’art. 1168, 2° co., c.c. – si rivela sostanzialmente analoga: anche l’immissione del convivente nell’abitazione altrui, così come si è detto poc’anzi avvenire per l’ospite, non ha, infatti, lo scopo diretto ed esclusivo di consentire il godimento dell’immobile, ma risulta, piuttosto, strumentale rispetto alla realizzazione di un programma più ampio, in tal caso rappresentato dall’attuazione della convivenza stessa, la quale non costituisce un titolo idoneo a porre l’ingerenza del convivente in contrasto con il potere del possessore, ed appare, inoltre, in ogni momento reversibile, di modo che la figura dell’ospite e quella del convivente, sotto il profilo possessorio, dovrebbero intendersi assoggettate alla medesima disciplina (cfr., in questo senso, R. Sacco – R. Caterina, Il possesso, cit., p. 204 ss.; R. Omodei Salè, La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al possesso, Padova, 2012, p. 217 ss.; in giurisprudenza, v. Cass., 2 ottobre 1974, n. 2555; Cass., 14 giugno 2001, n. 8047). Ed è appena il caso di sottolineare come, in tale prospettiva, il diniego di tutela interdittale debba evidentemente valere tanto nell’ipotesi in cui l’estromissione del convivente dall’abitazione avvenga ad opera del partner, titolare della proprietà o di altro diritto (reale o personale di godimento) sul bene, quanto lì dove – come accaduto nella vicenda sottoposta al vaglio della S.C. nel caso di specie – la stessa sia stata posta in essere da un terzo. Il nostro legislatore, nella norma di cui all’art. 1168, 2° co., c.c., ha reso, infatti, assoluta la discriminazione fra detenzione protetta e non protetta, nel senso che tanto il riconoscimento quanto il diniego di tutela possessoria operano sempre erga omnes (cfr. R. Sacco – R. Caterina, Il possesso, cit., p. 189; C. Tenella Sillani, Possesso e detenzione, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, XIV, Torino, 1996, p. 20), in ciò differenziandosi da quanto ha disposto, invece, il legislatore francese, il quale, in seguito alla riforma del 1975, ha esteso la tutela possessoria (sia contro lo spoglio che contro le molestie) anche in favore del detentore, ma ha configurato siffatta tutela come www.dirittocivilecontemporaneo.com relativa, stabilendo, in termini espressi, che la medesima è riconosciuta al detentore «contre tout autre que celui de qui il tient ses droits» (art. 2278, 2° co., Code civil), vale a dire nei confronti dei terzi, ma non (anche) del possessore mediato (v., in proposito, Gobeaux, L’extension de la protection possessoire au benefice des detenteurs, in Rép. Defrénois, 1976, p. 374 ss.). Naturalmente, la ricostruzione qui proposta della situazione di fatto in cui viene a trovarsi il convivente rispetto all’immobile altrui non esclude che possano poi sopraggiungere circostanze o fatti tali da determinarne l’evoluzione in una situazione possessoria tutelata, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1141, 2° co., c.c.: nuova situazione di potere che non potrebbe, tuttavia, originarsi in virtù della mera prosecuzione per lungo tempo della convivenza stessa, posto che il semplice trascorrere degli anni non integra alcuna delle fattispecie (causa proveniente da un terzo od opposizione del detentore nei confronti del possessore) cui la norma testé ricordata tassativamente ricollega la possibilità di una evoluzione di una situazione possessoria in altra maggiormente rilevante (v., ancora, R. Omodei Salè, La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al possesso, cit., p. 221). www.dirittocivilecontemporaneo.com