n° 24 del 01 luglio 2011 circolare n° 378 del 29 giugno 2011 referente BARCELLA/mr Trasporto merci pericolose su strada ADR 2011 - Novità L'edizione 2011 dell'ADR si applica dall'1° gennaio 2011 con un periodo transitorio di 6 mesi durante i quali le imprese hanno fatto riferimento alle disposizioni ADR 2009. In particolare: per i trasporti internazionali, il 30 giugno termina la possibilità di effettuare questi trasporti secondo le disposizioni dell'ADR 2009; per i trasporti nazionali l'ADR 2011 è stata recepita con il Decreto 3 gennaio 2011. Le novità principali dell'edizione 2011 sono: Parte 1 Esenzioni concernenti il trasporto di gas (1.1.3.2) All'elenco delle esenzioni già previste si sono aggiunti: gas contenuti in palle destinate all'utilizzo negli sport; gas contenuti in lampadine a condizione che siano imballate in modo tale che gli effetti di proiezione dovuti alla rottura del bulbo vengano contenuti all'interno del collo. Definizioni (1.2.1) Sono state aggiunte/modificate delle definizioni. Le principali sono le seguenti: alimentatore a pila a combustibile; approvazione multilaterale; caricatore; dispositivo di stoccaggio ad idruro metallico; grande imballaggio ricostruito; grande imballaggio riutilizzato; pila a combustibile; scaricatore; unità di trasporto merci. Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose (3.1) Il personale impiegato presso i vari operatori della catena logistica (Capitolo 1.4 Adr) il cui campo di attività concerne il trasporto delle merci pericolose deve essere adeguatamente formato prima di assumere delle responsabilità. Nel caso in cui la formazione non sia stata ancora fornita, i dipendenti devono svolgere le funzioni loro assegnate soltanto sotto la supervisione di una persona addestrata. La formazione deve essere integrata periodicamente con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni. L'attività di formazione deve essere documentata e le registrazioni devono essere conservate dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione. pagina 334 Scaricatore (1.4.3.7) L'Adr 2011 introduce la nuova figura dello scaricatore. In sintesi, le responsabilità di questo soggetto sono le seguenti: assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni tra documento di trasporto e quelle indicate sul collo, container, cisterna, Memu, Cgem o veicolo; verificare gli imballi, la cisterna, il veicolo o il contanier per effettuare lo scarico in sicurezza; rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico; effettuare la rimozione di ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all'esterno della cisterna, del veicolo o del contanier durante le operazioni di scarico; garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione, la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container e l'asportazione delle marcature di pericolo dai container una volta che siano stati completamente scaricati. Formazione in materia di security (1.10.2) Il personale che viene assunto e che lavora nell'ambito del trasporto delle merci pericolose deve essere formato in materia di security, a meno che non venga provato che abbia già avuto adeguata formazione. La formazione deve essere integrata periodicamente con formazione aggiornata. L'attività di formazione deve essere documentata e le registrazioni devono essere conservate dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. Parte 2 Classificazione soluzioni o miscele (2.1.2.3 e 2.1.3.3) L'Adr 2011 indica quando classificare miscela o soluzione una materia contenente impurità tecniche o additivi. L'argomento è ripreso anche al punto 3.1.3. Materie tossiche (2.2.61) La classificazione delle materie della classe 6.1 prevede un nuovo codice: "TFW Materie tossiche infiammabili che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili". Gli (M)OGM e gli OGM possono essere classificati anche come materie tossiche (classe 6.1), se ne rispettano le condizioni (possono anche essere classificati nella classe 6.2 - Materie infettanti, se ne rispettano le condizioni). Se gli (M)OGM e gli OGM non sono classificati come tossici o infettivi possono essere trasportati in completa esenzione, purché imballati e marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P904 (cfr disposizione speciale 219). Materie corrosive (2.2.8.1.6) Il nuovo testo fa riferimento alle linee guida Ocse n. 430, 431 o 435 per validare i risultati delle prove in vitro per ridurre la sperimentazione animale. Materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) (2.2.9.1.10) L'Adr 2011 prescrive nuovi parametri di classificazione applicabili dall'1 gennaio 2014 (inseriti i criteri per gli effetti di tossicità cronica). Prima di questa data si possono applicare ancora i parametri Adr 2009. Le imprese, quindi, continuano a marcare con il simbolo a diamante "Materia pericolosa per l'ambiente" solo le materie pericolose non ricadenti nelle classi da 1 a 8 assegnando i numeri UN 3077 "Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s." e UN 3082 "Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.". Parte 3 Soluzioni o miscele (3.1.3) Nella nuova edizione dell'Adr è inserito un paragrafo nuovo relativo alle soluzioni o miscele dove si forniscono le discriminanti per capire se una soluzione o miscela è soggetta all'Adr o meno. Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2) Molte novità sono intervenute nella lista delle merci pericolose (Tabella A). Nella fattispecie: colonna 7: è stato cancellato il codice "LQ" sostituito in chiaro dalla quantità massima per recipiente interno in regime di trasporto "Quantità limitate per unità di collo"; in fondo alla tabella sono state aggiunte due colonne che riportano le denominazioni ufficiali in lingua inglese e il numero UN. Questo per facilitare la lettura delle informazioni sulla riga; sono stati inseriti dei nuovi numeri UN (0509, 1471, da 3482 a 3496); cancellata la SP274 per gli UN seguenti: 1353, 1373, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1421, 1477 (II, III), 1483 (II, III), 1740 (II, III), 1851 (II, III), 2430, da 2583 a 2586, 2837 (II, III), da 2985 a 2988, 3089 (II, III), 3145, da 3167 a 3169, 3211 (II, III), 3215, 3216, 3218 (II, III), 3248 (II, III), 3249 (II, III), 3401, 3402; Disposizioni speciali (3.3.1) Sono state apportate modifiche e inserimenti alle disposizioni speciali. Nello specifico le più importanti sono le seguenti: modifiche: 188 lett. (f) (pile a bottone); 198 (soluzioni di nitrocellulosa); 219 (MOGM e OGM); 251 (confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso); 290 (materiale radioattivo); 302 (merci sottoposte a fumigazione); 304 (batterie); inserimenti: da 342 a 357; 655 (bombole per gli apparecchi per la respirazione); 656 (dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto). Tra gli inserimenti si segnala la disposizione speciale 354 "Questa materia è tossica per inalazione" con conseguente modifica dell'istruzione di imballaggio da P001 a P602 e dell'istruzione di trasporto per cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa in T20. Quantità limitate (3.4) E' prevista una nuova marcatura per le spedizioni in quantità limitate per unità di collo (3.4.7). In deroga a questa disposizione le merci pericolose imballate in quantità limitate (diverse da quelle alle quali è attribuita la cifra "0" nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2) possono continuare ad essere trasportate con le disposizioni dell'Adr 2009 sino al 30 giugno 2015. Per questo tipo di trasporto occorre che il caricatore segnali preventivamente al trasportatore la quantità di prodotto che dovrà trasportare. In particolari casi occorre un'adatta etichettatura delle unità di trasporto e dei container. Parte 4 Istruzioni per imballaggio (4.1.4.1) Sono state apportate modifiche/integrazioni alle istruzioni per imballaggio. Le principali sono le seguenti: modifiche: P200 (gas): estensione a 15 anni dell'intervallo tra i controlli periodici delle bombole di acciaio, saldate e ricaricabili, a determinate condizioni; P203 (gas liquefatti e refrigerati): inserite nuove prescrizioni applicabili ai recipienti criogenici aperti; P620 (per UN 2814 e 2900): modifica in merito alla presenza di piccole quantità (30 ml) di merci pericolose delle Classi 3, 8 o 9 per la conservazione dell'efficacia delle proprietà, stabilizzazione, prevenzione della degradazione, neutralizzazione dei pericoli; P904 (OGM): prevede un apposito marchio a forma di diamante (50x50 mm) da apporre sull'imballaggio esterno e con la scritta UN3245. Sono inoltre previste delle disposizioni supplementari per l'eventuale presenza di ghiaccio, ghiaccio secco, azoto liquido. inserimenti: istruzione P205 (per UN 3468): è destinata solo ai recipienti a pressione che non superano i 150 litri di capcità in acqua e i 25 Mpa di pressione massima sviluppata. Cisterne mobili (4.2.5.3) Sono state aggiunte due nuove disposizioni: TP36: gli elementi fusibili situati nello spazio vapore possono essere utilizzati nelle cisterne mobili; TP37: l'istruzione di trasporto in cisterne mobili "T14" può continuare ad essere applicata fino al 31 dicembre 2016 se rispetta determinate condizioni. Parte 5 Colli esenti (5.1.5.4) Sono fissate delle disposizioni specifiche per i colli esenti che devono portare sulla superficie esterna dell'imballaggio in maniera leggibile e indelebile le indicazioni seguenti: il numero ONU preceduto dalle lette "UN"; l'identificazione dello speditore o del destinatario o di entrambi; la massa lorda ammissibile, se questa supera i 50 Kg. In caso di trasporto di materiale radioattivo i primi due punti devono figurare su un documento di trasporto (lista di carico, lettera di trasporto aereo o lettera di vettura CMR o CIM). Frecce di orientamento (5.2.1.9.2) Le frecce di orientamento non sono richieste sui colli con imballaggi combinati da imballaggi interni ermeticamente sigillati contenenti ognuno non più di 500 ml. Numeri identificativi del pericolo (5.3.2.3.2) E' stato aggiunto alla lista il nuovo numero "X668 materia molto tossica e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua". Documento di trasporto La nuova ADR prevede delle modifiche al documento di trasporto. Nello specifico: rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) (5.4.1.1.3) Nel caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose la dicitura "RIFIUTO" deve essere apposta subito dopo il numero UN. Per esempio: UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II (D/E); e non più: RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II (D/E); mezzi di contenimento, vuoti, non ripuliti (5.4.1.1.6.1) Per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, i termini "VUOTO, NON RIPULITO" o "RESIDUO, CONTENUTO ANTECEDENTE" devono essere indicati prima o dopo la descrizione delle merci pericolose; merci pericolose per l'ambiente acquatico (5.4.1.1.18) Nel caso di trasporto di materie pericolose per l'ambiente acquatico la dicitura "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" deve essere apposta sul documento di trasporto. Questa disposizione non vale per le materie pericolose ricomprese nei numeri UN 3077 e UN 3082; fuochi pirotecnici (5.4.1.2.1) Quando sono trasportati fuochi pirotecnici (classe 1), il documento di trasporto deve riportare l'iscrizione seguente: "Classificazione dei fuochi pirotecnici da parte dell'autorità competente di XX, riferimento di classificazione XX/YYZZZZ". Istruzioni scritte (5.4.3) Il modello delle istruzioni ha subito delle variazioni. In particolare: nella prima pagina deve specificare che si tratta di istruzioni scritte "SECONDO L'ADR" per differenziarlo da quello nuovo relativo al trasporto ferroviario (RID); nella quarta pagina sono stati aggiunti due nuovi marchi: materie pericolose per l'ambiente; materie trasportate a caldo; nell'elenco degli equipaggiamenti si precisa che il badile, il copritombino e il recipiente per la raccolta (ora non più necessariamente in plastica) richiesti per le classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 non sono richiesti per i gas (modificato anche il punto "8.1.5.3 Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi"); Conservazione della documentazione di trasporto (5.4.4) Lo speditore e il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto, le informazioni e la documentazione aggiuntiva per almeno 3 mesi. Inoltre, se i documenti sono tenuti in modalità elettronica o in un sistema informatico, lo speditore e il trasportatore devono essere in grado di stamparli. Fumigazione - UN 3359 (5.5.2) La nuova norma revisiona la sezione 5.5.2 relativa alle unità di trasporto sotto fumigazione, introducendo nuovi requisiti in materia di gestione, formazione, marcatura, placcatura e documentazione. Parte 6 Idruro metallico (6.2.1.5.3 e 6.2.2.9) La nuova norma implementa le disposizioni relative ai dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico. IBC compositi (6.5.2.2.4) Il recipiente interno degli IBC compositi fabbricati dopo l'1 gennaio 2011 deve essere opportunamente marcato. I recipienti interni degli IBC compositi fabbricati prima dell'1 luglio 2011 e marcati conformemente alle prescrizioni del 6.5.2.2.4 applicabili fino al 31 dicembre 2010, possono ancora essere utilizzati. Altezza di caduta grandi imballaggi (6.6.5.3.4.4) I grandi imballaggi destinati alle materie e oggetti della classe 1 devono essere testati al livello di performance del gruppo di imballaggio II. La nuova norma riporta le altezze di riferimento per gli imballaggi interni. Marcatura cisterne mobili (6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15) L'elenco delle informazioni da riportare sulla targa di metallo è stato ridefinito. Marcatura CGEM (6.7.5.13) Anche per gli CGEM è prevista una nuova marcatura sulla targa di identificazione. Parte 8 Equipaggiamenti (8.1.5) Gli equipaggiamenti diversi e l'equipaggiamento di protezione individuale sono quelli indicati nella quarta pagina delle nuove Istruzioni scritte (cfr sopra) secondo il 5.4.3. Sono previsti: equipaggiamento di bordo dell'unità di trasporto; equipaggiamento per ogni membro dell'equipaggio; equipaggiamento supplementare richiesto per alcune classi di pericolo. Formazione dell'equipaggio (8.2) E' prevista la possibilità, subordinata all'approvazione dell'autorità competente di ogni Paese, di approvare: corsi di formazione base limitati a specifiche merci pericolose o a una classe o classi specifiche (8.2.1.2); corsi di formazione con specializzazione per il trasporto in cisterna limitati a specifiche merci pericolose o a una classe o classi specifiche (8.2.1.3). Questa possibilità non si applica ai corsi di aggiornamento. Certificato di formazione professionale (CFP) (8.2.2.8.5) L'ADR 2011 adegua il Modello del CFP che deve essere: conforme alla norma ISO 7810:2003 ID-1; in plastica; di colore bianco con lettere nere; Inoltre, il certificato deve includere un sistema di sicurezza aggiuntivo come un ologramma, stampa UV o motivi Guilloche. Il certificato deve essere redatto in inglese, francese o tedesco oltre che nella lingua del paese di emissione. Tuttavia, con riferimento alle Misure transitorie dell'1.6.1.21 è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 in cui possono continuare ad essere rilasciati CFP conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010. Questi CFP possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro validità di 5 anni. Parte 9 Dispositivi di frenatura (9.2.3) Sono state apportate modifiche al sistema ABS e al rallentatore di velocità. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini