ADR 2011 Novità nel Trasporto su Strada di Merci Pericolose Confindustria Padova Padova, 25 gennaio 2011 Renato Mari Il Sistema GHS e il Trasporto La normativa Immissione sul mercato è regolata dalla CE e in Italia è gestita dal Ministero della Salute. Nata per esigenze di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, ha assunto con il passare del tempo un’impostazione più direttamente tesa a fare prevalere gli aspetti sociali sui criteri di natura economica che ne avevano costituito fondamento giuridico. La matrice di tale normativa è di ispirazione sanitaria e perciò volta alla tutela della salute dell’utilizzatore. La normativa Trasporto invece è pilotata dall’ONU, le cui Raccomandazioni, trasversali a tutte le modalità, si riconoscono nel “Libro Arancio” (Orange Book) con lo scopo principale di facilitare la libera circolazione delle merci garantendo contemporaneamente la maggiore sicurezza possibile mediante un processo di qualificazione volto al fattore umano e tecnico nell’esercizio dell’attività. Tali Raccomandazioni si calano quindi, assumendo valenza di prescrizioni, nei vari Regolamenti Internazionali che presiedono rispettivamente al trasporto su strada (ADR), per ferrovia (RID), marittimo (Codice IMDG), aereo (ICAO-IATA) e per vie navigabili interne (ADN) e sono diversamente modulate in funzione della specificità del sistema del trasporto considerato con riferimento in particolare a: caratteristiche dei contenitori; marcatura ed etichettatura; documentazione di viaggio; esecuzione delle operazioni di carico e scarico; condizioni di stivaggio; procedure di emergenza. La disciplina del trasporto merci pericolose, in Italia gestita dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha una matrice di tipo ingegneristico dovendo privilegiare, ai fini della sicurezza, le caratteristiche costruttive dei sistemi di trasporto in grado di sopportare sollecitazioni d’urto nelle condizioni più gravose per offrire maggiori garanzie di contenimento del carico, anche in caso di incidenti, e limitarne così il rischio di dispersioni all’esterno. Accanto a questi aspetti più specificatamente tecnicistici, particolare attenzione viene posta alla qualificazione professionale degli operatori, intesa come volano di un sistema di gestione che investe tutti i soggetti della catena logistica. I differenti criteri che ispirano le due normative fanno sì che nel trasporto, rispetto all’immissione sul mercato, la valutazione del rischio biologico di un prodotto chimico porti a riconoscergli una valenza più bassa perché l’esposizione, di tipo occasionale, sarebbe comunque di breve periodo limitando perciò l’intensità dell’effetto e/o la sua capacità di manifestazione. Da ciò derivano ricadute diverse ai fini della classificazione ed etichettatura delle merci pericolose (sostanze e miscele/preparati). La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile” all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19, quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6 Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dello IOMC (Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) alla cui realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato Esperti dell’ONU e l’ILO (International Labour Office) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Obiettivo del GHS, le cui direttive sono confluite nel “Libro Porpora” (Purple Book), è infatti quello di stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico che contenga gli elementi fondamentali di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente, oltre che di sicurezza per il trasporto di merci pericolose. L’armonizzazione proposta dal GHS stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti di comunicazione del pericolo. Il “Libro Porpora” del “GHS” si affianca perciò al “Libro Arancio” del “Trasporto” ispirandone i criteri di classificazione che , in virtù di una logica armonizzata, sono adottati dalla normativa del trasporto merci pericolose e ne delimitano, in relazione alle classi ONU, il campo di applicazione. ONU Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose ECOSOC IAEA ICAO Dangerous Goods Panel IMO IAEA ICAO IATA Istruzioni Tecniche Regolamen ti per Merci Pericolose via aerea AEREO Comitato di Esperti sul Trasporto delle Merci Pericolose e sul Sistema Globale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura Prodotti Chimici (GHS) IATA Regolamen ti per Materiale Radioattiv o SS.6 ECE IMDG CODE MARE SottoComitato di Esperti sul Trasporto Merci Pericolose SottoComitato di Esperti sul GHS Orange Book Purple Book Working Party 15 OTIF ADN Safety Committee RID Safety Committee ADR ADN RID Accordo Europeo Accordo Europeo Regolamento Internaz.le STRADA NAVIGAZIONE INTERNA FERROVIA Il 28 novembre 2008 il Consiglio UE ha adottato, in applicazione ai criteri GHS, il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 1º giugno 2007, col quale si è voluto delineare la nuova politica di gestione in ambito comunitario delle sostanze chimiche. Il Regolamento (CE) n.1272/2008, noto anche come CLP (Classification, Labelling, Packeging), in vigore dal 20 gennaio 2009, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 353 del 31.12.2008. L’introduzione dei criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio del suddetto Regolamento è già obbligatoria a partire dal 1º dicembre 2010 per le sostanze e dal 1º giugno 2015 per le miscele. L’approccio seguito nel processo di armonizzazione GHS (CLP) è stato quello di adottare definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione. E’ quello che si verifica infatti per i liquidi infiammabili (delle 4 Categorie previste dal GHS il trasporto ha adottato soltanto le prime 3), per le materie tossiche (delle 5 Categorie relative ai criteri di tossicità acuta il trasporto ha adottato soltanto le prime 3) e per le materie pericolose per l’ambiente (delle 3 Categorie relative ai criteri di tossicità acquatica acuta il trasporto ha adottato soltanto la prima e delle 4 Categorie relative alla tossicità acquatica cronica il trasporto ha adottato soltanto le prime 2). Liquidi infiammabili PROPIETA’ UE IMMISSIONE MERCATO (Direttiva 67/548/CE) Valori Punto infiamm.tà < 0°C Categorie e Frasi R F+ Valori < 23°C R12 Estremamente ≤ 35°C infiammabile Punto ebollizione ≤ 35°C Punto infiamm.tà < 21°C Punto ebollizione > 35°C < 23°C R11 Facilmente > 35°C infiammabile Punto infiamm.tà ≥ 21°C e ≤ 55°C ≥ 23 °C e R10 ≤ 60 °C Infiammabile Punto infiamm.tà TRASPORTO (ONU) GHS 1 Valori Pericolo - Estremamente infiammabile F > 60 °C e ≤ 93 °C Categoria 2 < 23°C Altamente infiammabile > 35°C infiammabile I ≤ 35°C Pericolo 3 Attenzione Gruppo Imballaggio ≥ 23 °C e ≤ 60 °C II III * 4 Combustibile Nota: * Il regolamento stradale ADR e quello ferroviario RID ricomprendono nel Gruppo di Imballaggio III anche gasolio, carburante diesel e olio di riscaldamento (leggero) con punto di infiammabilità > 60 °C e ≤ 100 °C. Materie tossiche (criteri di tossicità acuta) Tossicità UE Immissione sul mercato (Direttiva 67/548/CE) GHS Trasporto (ONU) T+ T Xn Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 G.I. I G.I. II G.I. III Orale (mg/kg/14 gg) ≤ 25 25 ÷ 200 200 ÷ 2000 ≤5 >5 ≤ 50 > 50 ≤ 300 > 300 ≤ 2000 > 2000 ≤ 5000 ≤5 >5 ≤ 50 > 50 ≤ 300 Dermale (mg/kg/14 gg) ≤ 50 50 ÷ 400 400 ÷ 2000 ≤ 50 > 50 ≤ 200 > 200 ≤ 1000 > 1000 ≤ 2000 > 2000 ≤ 5000 ≤ 50 > 50 ≤ 200 > 200 ≤ 1000 Inalatoria polveri e nebbie (mg/l/4h) ≤ 0.25 0.25 ÷ 1 1÷5 ≤ 0.05 > 0.05 ≤ 0.5 > 0.5 ≤1 >1 ≤5 Vedi nota ≤ 0.05 > 0.05 ≤ 0.5 > 0.5 ≤1 Nota: la categoria 5 si applica a sostanze chimiche a basso valore di tossicità acuta che in certe condizioni possono rappresentare un pericolo per popolazioni vulnerabili. Le sperimentazioni su animali sono giustificate solo quando vi sia una forte probabilità che i risultati di tali test possano avere rilevanza per la tutela della salute umana. CLP - Trasporto NON SI APPLICA AL TRASPORTO, MA: I criteri di classificazione sulla base delle proprietà chimicofisiche derivano dalla normativa ONU sul trasporto di merci pericolose (Orange Book) I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall’attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti) I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP ARTICOLO 33 CLP Disposizioni particolari dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio unico relative all'etichettatura dell'imballaggio interno e 1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno. 2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato. 3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare. Classificazione del Pericolo e Valutazione del Rischio La dicotomia nella classificazione, relativamente alla disciplina del trasporto e dell’immissione sul mercato, era e continua ad essere pienamente giustificata con riferimento alla valutazione degli effetti conseguenti ad un diverso tipo di esposizione che è solo occasionale nel trasporto anzichè prolungata nel tempo, e quindi ispirata ad una logica sanitaria, nel settore dell’utilizzo, consumo, distribuzione. Meno giustificata invece la differenza dei diversi sistemi di classificazione ancorati a soglie di valutazioni diverse e a cui il GHS, mediante un apprezzabile processo di armonizzazione, ha inteso portare ordine con un approccio globale, adottando definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle varie regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione. Aspetto fondamentale del GHS, oltre ai “bridging principles” (per estrapolare dalla classificazione dei singoli componenti quella della miscela) vi è infatti il cosiddetto “building block approach” che consente alle autorità nazionali competenti di decidere come applicare questa metodologia in relazione alle differenti realtà (trasporto, ambiente di lavoro, consumo, ecc.). Circolare Ministero Trasporti e Navigazione / Comando Generale Corpo Capitaneria di Porto, protocollo numero 87/II/9851 del 30 luglio 1998: (estratto) “……Si precisa che il trasporto di colli non riportanti le etichette di pericolo previste dalla normativa vigente per il trasporto di merci pericolose, ancorchè gli stessi presentino simboli di pericolo previsti dalle norme per l’immissione sul mercato, fermo restando il potere dell’Autorità Marittima di effettuare, in caso di legittimo dubbio o perplessità, gli accertamenti ritenuti necessari al riguardo, non darà luogo all’applicazione della normativa relativa al trasporto delle merci pericolose” SMALTIMENTO PROGETTAZIONE UTILIZZO RICERCA CICLO DI VITA DEL PRODOTTO VENDITA SVILUPPO TRASPORTO FABBRICAZIONE 12 febbraio 1963: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale – L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”. 1° gennaio 1997: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale. Direttive Europee Recepimento in Italia Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996 6 Adeguamenti Tecnici Direttiva 96/86/CE D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997) Direttiva 99/47/CE D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999) Direttiva 2001/7/CE D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003) Direttiva 2003/28/CE D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003) Direttiva 2004/111/CE D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005) Direttiva 2006/89/CE D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007) 12 marzo 2010: Adozione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Strada (ADR), ferrovia (RID), vie navigabili interne (ADN) e alla disciplina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose. Direttive Europee Recepimento in Italia Direttiva 2008/68/CE D.Lgs. 27.01.2010 n. 35 (data di applicazione: 12 marzo 2010) 1 Adeguamento Tecnico Direttiva 2010/61/UE Da recepire entro il 30 giugno 2011 DECRETO LEGISLATIVO 35/2010 DIRETTIVA 2008/68/CE Abrogazione Direttive: – 94/55/CE trasporto stradale (ADR) – 96/49/CE trasporto ferroviario (RID) – 96/35/CE e 200/18/CE consulente Unica Direttiva per ADR/RID/ADN Articolo 1 definizioni Il trasporto comprende: – carico – scarico – trasferimento intermodale – soste Articolo 1 esenzioni Trasporti sotto controllo forze armate Vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne Traghetti che attraversano vie navigabili interne o porti Trasporti all’interno di un’area chiusa Articolo 2 veicolo Definizione di veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita' superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose diversa da ADR e Codice della strada Articolo 3 Il trasporto di merci pericolose è regolamentato da: ADR RID ADN Articolo 5 Il recepimento delle future direttive (adeguamento al progresso scientifico e tecnico) avverrà con provvedimento del Ministero Articolo 6 Possibilità di deroghe nazionali: a)Disposizioni più rigorose per motivi di sicurezza b)Condizioni diverse (meno restrittive) per: – piccole quantità – brevi distanze Articolo 6 Modifiche art. 168 Codice della Strada Modifica comma 9 la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi) si applica solo quando le violazioni siano riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1 (Accordo ADR), ovvero del conducente. Articolo 7 Modifiche art. 35 DPR 753/1980 Contenuti simili all’art. 6 (deroghe) Sanzioni a carico di vettori e mittenti Articolo 8 trasporto per vie navigabili interne Contenuti simili all’art. 6 (deroghe) Sanzioni a partire dal 1 luglio 2011, il trasporto nazionale di merci pericolose per vie navigabili interne dovrà essere effettuato in accordo con quanto previsto dall’ADN Articolo 10 Non necessarie lingue straniere per trasporti nazionali Articolo 11 consulente alla sicurezza (1) Comunicazione nomina entro 15 gg Futuro decreto con esenzioni Relazione del consulente: – entro 60 gg dalla nomina – ogni anno – in occasione di modifiche – da conservare per 5 anni Articolo 11 consulente alla sicurezza (2) Relazione incidente entro 45 gg Futuro decreto per modalità esame e tariffe In attesa dei nuovi decreti (esenzioni, esami) si applica DLgs 40/2000 Articolo 12 Sanzioni amministrative pecuniarie per: – mancata nomina consulente – mancata comunicazione nomina – mancata predisposizione e trasmissione relazioni Articolo 13 Commissioni per: – riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne – attivita' relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorita' competente – approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo ADR/RID/ADN 2011 La direttiva 2010/61/UE, che adegua gli allegati della direttiva 2008/68/CE (e quindi recepisce le edizioni 2011 di ADR, RID e ADN), richiede che gli Stati membri si conformino alla stessa Direttiva entro il 30 giugno 2011. Dovrà quindi essere emanato un decreto ministeriale, come previsto dall’articolo 5 di questo Decreto FORMAZIONE ADR FORMAZIONE DI PERSONE COINVOLTE NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Capitolo 1.3) 1.3.1 Scopo e campo di applicazione Il personale dei vari operatori della catena logistica (v. Capitolo 1.4) il cui campo di attività concerne il trasporto delle merci pericolose deve essere adeguatamente formato sugli adempimenti che regolano questa materia in relazione ai propri compiti e responsabilità. NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3. NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell’equipaggio del veicolo, vedere il capitolo 8.2. NOTA 3. Per la formazione concernente la classe 7, vedere 1.7.2.5. NOTA 4. La formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose. 1.3.2 Natura della formazione La formazione deve essere articolata come segue in relazione a compiti e responsabilità di cui la persona interessata è chiamata a farsi carico: 1.3.2.1 Formazione di base Il personale deve essere in grado di familiarizzare con le prescrizioni di carattere generale che si applicano al trasporto di merci pericolose; 1.3.2.2 Formazione specifica per competenze Il personale deve ricevere una formazione specialistica, commisurata direttamente ai propri compiti e responsabilità, sulle prescrizioni previste dalla normativa concernente il trasposto delle merci pericolose; 1.3.2.3 Formazione in tema di sicurezza Il personale deve ricevere una formazione adeguata sui pericoli associati alle materie pericolose movimentate, in relazione al grado di rischio di infortunio o di esposizione a seguito di incidente nel trasporto, ivi comprese le operazioni di carico e scarico. L’attività di formazione deve essere finalizzata a fornire al personale istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione e sulle procedure di intervento in situazioni di emergenza; 1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni; 1.3.3 Documentazione L’attività di formazione deve essere documentata con riscontro sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore nonché su richiesta dell’autorità nazionale competente. Essa deve consentire di verificare che è stata comunque riproposta in tutti i casi di cambio di mansione o di nuova assunzione. Le registrazioni dell’attività di formazione devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente (presumibilmente 5 anni). Le registrazioni della formazione devono essere verificate all’atto di una nuova assunzione. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DELLO SCARICATORE SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA’ (Parte 1) • Individuazione dei soggetti e descrizione degli obblighi • Ci sono 3 soggetti principali (Speditore, Trasportatore e Destinatario) e 5 secondari (Caricatore, Imballatore, Riempitore, Gestore di un container cisterna o cisterna mobile, Scaricatore) • Il soggetto a valle della catena degli attori coinvolti nel trasporto deve ricevere le informazioni da chi lo precede • Gli obblighi devono essere assegnati tenendo conto delle pratiche in uso e delle diverse modalità di trasporto • Definizione delle modalità con cui i singoli Stati possono derogare dagli obblighi Scaricatore a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo; b) verificare, prima e durante lo scarico, se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento fino a quando non siano state adottate appropriate misure; c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico; d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container: (i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e (ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione; e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container; f) garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le marcature di pericolo prescritte al Capitolo 5.3; Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazioni di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni ADR siano rispettate. Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono: - tossicità acquatica acuta; - tossicità acquatica cronica; - bioaccumulazione; - degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici. Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: - Categoria Acuta 1; - Categoria Cronica 1; - Categoria Cronica 2. I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16° Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose (Libro Arancio) e con la 3° Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora). TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica Tossico per la vita acquatica Nocivo per la vita acquatica Non si applicano al trasporto - TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica Non si applicano al trasporto Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico (segue) L’implementazione, per le differenti modalità di trasporto, non è però un processo sincronizzato: • ADR/RID/ADN: dal 1° gennaio 2011 con periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013; • Codice IMDG: dal 1°gennaio 2014 (può essere anticipato al 1° gennaio 2013 su decisione delle Autorità Nazionali Competenti); • IATA: dal 1°gennaio 2011, senza periodo transitorio. Criteri di classificazione tossicità acuta “Tossicità acuta per l’ambiente acquatico”: è la proprietà di una sostanza di causare effetti avversi a organismi acquatici per esposizione di breve durata in ambiente acquatico. “Pericolo acuto”: ai fini della classificazione di un prodotto chimico è quello derivante dalla sua tossicità acuta per un organismo acquatico per esposizione di breve durata in ambiente acquatico. La tossicità acuta per l’ambiente acquatico deve essere determinata. I metodi di prova validi per i criteri di tossicità acuta sono quelli dell’OCSE di cui alle Linee Guida: - 203 con riferimento alla CL50 96h sui pesci - 202 con riferimento alla CE50 48h sui crostacei - 201 con riferimento alla CE50 72h o 96h su un’alga Queste speci sono considerate rappresentative di tutti gli organismi acquatici e i dati relativi ad altre speci possono anche essere presi in considerazione se il metodo di prova è appropriato. Criteri di classificazione tossicità acuta (segue) Rif. 2.2.9.1.10.3.1(a) Pericolo acquatico acuto (di breve termine) Categoria: Acuta 1 CL50 96h (per pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72h o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l e/o Criteri di classificazione tossicità cronica Sono implementati 4 nuovi criteri di classificazione quando adeguati dati di tossicità cronica sono disponibili: 2 per sostanze non rapidamente degradabili (NRD); 2 per sostanze rapidamente degradabili (RD). Degradabilità Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) Durante studi di immediata biodegradazione su 28 giorni si raggiungono le seguenti degradazione: percentuali di i) prove basate sul carbonio organico disciolto: ≥ 70% ii) prove basate sull’impoverimento di ossigeno o formazione di anidride carbonica: ≥ 60% del teorico massimo Si deve pervenire a questi livelli di biodegradazione nei 10 giorni che seguono l’inizio della degradazione, identificata dal momento in cui il 10% della sostanza è degradata, a meno che la sostanza non sia identificata come sostanza complessa, multicomponente con elementi costitutivi strutturalmente simili. In questo caso, ove sufficientemente giustificato, si può derogare alla condizione dell’intervallo di tempo di 10 giorni e considerare che il livello richiesto di biodegradazione sia raggiunto nel termine di 28 giorni; oppure b) ove siano disponibili solo i dati di BOD e COD, quando il rapporto BOD5/COD è > 0,5; oppure c) se esistono altri dati scientifici convincenti dimostranti che la sostanza o miscela può essere degradata per via biotica e/o abiotica nell’ambiente acquatico ad una concentrazione > 70% nel termine di 28 giorni. Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) Bioaccumulazione E’ il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimento/suolo, cibo). Il potenziale di bioaccumulazione si esprime normalmente utilizzando il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, generalmente indicato come logKow, determinato in conformità alle Linee Guida OCSE 107 o 117. Esso rappresenta un potenziale a bioaccumularsi, mentre i fattori di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, offre una migliore misura e dovrebbe essere usato preferibilmente quando disponibile. Il BCF deve essere determinato in conformita alla Linea Guida OCSE 305. “Tossicità cronica per l’ambiente acquatico”: è la proprietà intrinseca di una sostanza di causare effetti avversi a organismi acquatici nel corso di esposizioni acquatiche determinate in relazione al ciclo di vita dell’organismo. “Pericolo di lungo termine”: ai fini della classificazione, è quello di un prodotto chimico causato dalla sua tossicità cronica per esposizione di lungo termine in ambiente acquatico. Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) Vi sono solo pochi metodi di prova validi per i criteri di tossicità cronica. I metodi di prova disponibili sono quelli dell’OCSE di cui alle Linee Guida: - 201 (1984) Prova di inibizione della crescita algheare; - 210 (1992) Prova di tossicità sui pesci nei primi stadi di vita; - 211 (1998) Prova di riproduzione della Dafnia; e dell’EPA: - US EPA 850.1500 Prova sul ciclo di vita del pesce Altre metodiche, purchè validate e accettate internazionalmente, possono essere accettate se non sono disponibili dati basati sui metodi di prova dell’OCSE. Devono essere utilizzate le concentrazioni osservate senza effetto (NOEC) o altre CEX equivalenti. Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) Rif. 2.2.9.1.10.3.1(b) (i) Sostanze non rapidamente degradabili per le quali esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria : Cronica 1 NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche) ≤ 0,1 mg/l. Categoria : Cronica 2 NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l. Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) Rif. 2.2.9.1.10.3.1(b) (ii) Sostanze rapidamente degradabili per le quali esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria : Cronica 1 NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,01 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,01 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche) ≤ 0,01 mg/l. Categoria : Cronica 2 NOEC o CEx cronica (per i pesci) ≤ 0,1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per i crostacei) ≤ 0,1 mg/l e/o NOEC o CEx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche) ≤ 0,1 mg/l. Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) Rif. 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii) Sostanze per le quali non esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria : Cronica 1 CL50 96 h (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48 h (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96 h (per le alghe o altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione BCF determinato per via sperimentale è ≥ 500 (o, se questo è assente, il log Kow ≥ 4) Categoria : Cronica 2 CL50 96 h (per i pesci) > 1 - ≤ 10 mg/l e/o CE50 48 h (per i crostacei) > 1 - ≤ 10 mg/l e/o CEr50 72 o 96 h (per le alghe o altre piante acquatiche) > 1 - ≤ 10 mg/l. e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione BCF determinato per via sperimentale è ≥ 500 (o, se questo è assente, il log Kow ≥ 4) Criteri di classificazione tossicità cronica (segue) L’assenza di rapida biodegradabilità si basa sia sull’assenza di facile biodegradabilità sia su altre evidenze di assenza di rapida degradazione. Quando dati utili sulla degradabilità non sono disponibili, sia determinati sperimentalmente o stimati la sostanza deve essere considerata “non rapidamente biodegradabile”. Il potenziale di bioaccumulazione è basato su un fattore di bioconcentrazione (BCF), ottenuto sperimentalmente, ≥ 500 o, se assente su logKow ≥ 4 a condizione che il logKow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) sia un appropriato descrittore del potenziale di bioaccumulazione della sostanza. I valori misurati del logKow prevalgono su quelli stimati e i valori misurati di BCF (Fattore di Bioconcentrazione) prevalgono su quelli del logKow. Rif. 2.2.9.1.10.3.1 Categorie per le sostanze pericolose a lungo termine per l’ambiente acquatico SI Ci sono dati adeguati sulla tossicità cronica per tutti e tre i livelli trofici? Classificare secondo i criteri indicati nella tabella 2.2.9.1.10.3.1(b) (i) o 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) in funzione delle informazioni sulla rapida degradazione. NO SI Ci sono dati adeguati sulla tossicità cronica per uno o due livelli trofici? Valutare: a) secondo i criteri indicati nella tabella 2.2.9.1.10.3.1(b) (i) o 2.2.9.1.10.3.1(b) (ii) (in funzione delle informazioni sulla rapida degradazione e b) (se per uno o due dei livelli trofici esistono dati adeguati sulla tossicità acuta) secondo i criteri indicati nella tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b) (iii) e classificare conformemente ai risultati più restrittivi. NO SI Ci sono dati adeguati sulla tossicità acuta? Classificare secondo i criteri indicati nella tabella 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii) Rif. 2.2.9.1.10.3.2 Schema di classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico Categorie di Classificazione Pericolo acuto (*) Pericolo di lunga durata Dati adeguati sulla tossicità cronica disponibili Sostanze non Sostanze rapidamente degradabili rapidamente degradabili Categoria: Acuta 1 C(E)L50≤1,00 Categoria: Cronica 1 NOEC o CEX≤0,1 Categoria: Cronica 2 0,1<NOEC o CEX≤1 (*) Categoria: Cronica 1 NOEC o CEX≤0,01 Categoria: Cronica 2 0,01<NOEC o CEX≤0,1 Dati adeguati sulla tossicità cronica non disponibili Categoria: Cronica 1 C(E)L50≤1,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF≥500, o, se assente un logKow≥4 Categoria: Cronica 2 1,00<C(E)L50≤10,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF≥500, o, se assente un logKow≥4 Gamma di tossicità acuta basata su valori di C(E)L50 in mg/l per i pesci, i crostacei, le alghe o altre piante acquatiche (o una stima della Relazione Quantitativa Struttura – Attività “QSAR” se non vi sono dati sperimentali). Guide specifiche sono fornite nel capitolo 4.1, paragrafo 4.1.2.13 e nell’Allegato 9, sezione A9.6 del GHS. I nuovi criteri sono applicabili soltanto se sono disponibili i dati per tutti i livelli trofici e gruppi tassonomici. Trattasi dei tre normali Organismi acquatici: pesce, crostacei, alghe. Queste speci sono considerate come surrogati per tutti gli organismi acquatici e dati su altre speci anche possono essere presi in esame se la metodologia di prova è disponibile. Per evitare l’effettuazione di prove non necessarie si può fare una stima basata sulla Relazione Quantitativa Struttura – Attività (QSAR) o, nei casi più evidenti, appellarsi al giudizio di un esperto. Legenda BCF: fattore di bioconcentrazione (Bioconcentration Factor) BOD: domanda biochimica di ossigeno (Biochemical Oxygen Demand) CEX: concentrazione associata ad una risposta di x% CE50: concentrazione effettiva di una sostanza il cui effetto corrisponde al 50% della risposta massima C(E)L50: CL50 o CE50 CEr50: CE50 in termini di riduzione del tasso di crescita CL50: concentrazione di una sostanza nell’acqua che provoca la morte del 50% di un gruppo di animali sottoposti alla prova COD: domanda chimica di ossigeno (Chemical Oxygen Demand) Kow: coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (octanol/water partition coefficient) NOEC: concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Consentration): la concentrazione sperimentale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto avverso è statisticamente significativo. NOEC non ha effetto avverso statisticamente significativo comparato al controllo QSAR: Relazione Quantitativa Struttura-Attività (Quantitative Structure Activity Relationships) Classificazione delle miscele I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli la cui concentrazione è uguale o superiore a 0,1% (massa) per i componenti classificati come aventi una tossicità Acuta e/o Cronica 1, e uguale o superiore a 1% (massa) per gli altri componenti, salvo che si supponga (per esempio nel caso di un componente molto tossico) che un componente presente a una concentrazione inferiore a 0,1% giustifichi nondimeno la classificazione della miscela per il pericolo che presenta per lambiente acquatico. N.B. In ADR/RID 2009 il primo riferimento era per tutti a 1% I criteri sono stati modificati in conseguenza delle variazioni prima illustrate (articolazione della tossicità cronica in relazione alla degradabilità e alla disponibilità o meno di dati sulla tossicità cronica) Criteri di classificazione delle miscele Se la tossicità acuta della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata sperimentalmente, questa classificazione può essere utilizzata per classificare la miscela secondo i criteri adottati per le sostanze. La classificazione del pericolo di lunga durata (tossicità cronica) richiede informazioni supplementari sulla degradabilità e in certi casi sulla bioaccumulazione. Le prove di degradabilità e di bioaccumulazione per la miscela non sono utilizzate poiché sono generalmente di difficile interpretazione e tali prove sono significative solo per le sostanze singole. Classificazione miscele in funzione della loro pericolo acuto o di lunga durata per l’ambiente acquatico (Rif. 2.2.9.10.4.2) Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico No Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? No Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti Sì Sì Sì CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata (vedere 2.2.9.1.10.4.3) Applicare i principi di estrapolazione (vedere 2.2.9.1.10.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Applicare il metodo della somma dei componenti (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4) utilizzando: a) La percentuale di tutti i componentii classificati come “tossici di lunga durata”” b) La percentuale dei componenti classificati come “tossici acuti” c) La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare le formule di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la C(E)L50 o EqNOECm ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta o di lunga durata CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Classificazione miscela quando esistono i dati Classificazione per la Categoria Acuta 1 a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità Acuta (CL50 o CE50) per la miscela testata in quanto tale che indicano valori di C(E)L50 ≤1mg/l: classificare la miscela come “Acuta 1” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a); b) se si dispone di dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50(s) o CE50(s)) per la miscela in quanto tale che indicano valori di C(E)L50(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua: non è necessario classificare la miscela per il pericolo acuto ai sensi dell’ADR. Classificazione per le Categorie Cronica 1 e Cronica 2 a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela testata in quanto tale che indicano valori di CEX o NOEC≤1mg/l: (i) classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(b)(ii)(rapidamente degradabile) se le informazioni disponibili portano alla conclusione che tutti i componenti pertinenti della miscela sono rapidamente degradabili; (ii) classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(b)(i)(non rapidamente degradabile) in tutti gli altri casi; b) se si dispone di dati adeguati sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela in quanto tale che indicano valori di CEX(s) o NOEC(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua: non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine ai sensi dell’ADR. Classificazione miscela quando non esistono i dati Se non sono disponibili i dati adeguati sulla tossicità acuta o cronica per la miscela in quanto tale, la classificazione deve essere effettuata applicando “principi ponte” o il “metodo della sommatoria”. • - I “principi ponte” comprendono i seguenti riferimenti: Diluizione Lotto di fabbricazione Concentrazione delle miscele che sono classificate sulla base delle categorie più severe (Acuta Cronica 1) Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità Miscele sostanzialmente similari 1 e • Quando i dati sono disponibili per tutti o alcuni componenti, la classificazione della miscela può essere determinata applicando il “metodo della sommatoria” usando la seguente formula di additività: - Classificazione basata sulla tossicità acquatica acuta (2.2.9.1.10.4.5.2(a)) ∑Ci C(E)L50m Ci = ∑ n C(E)L50i dove Ci = concentrazione del componente i (percentuale ponderale); C(E)L50 = (mg/l) CL50 o CE50 per il componente i n = numero dei componenti ( i da 1 a n) C(E)L50m = C(E)L50 della miscela costituita da componenti per i quali esistono dati sperimentali La tossicità calcolata deve essere usata per classificare quella frazione di miscela in una categoria di pericolo acuto, che sarà in seguito utilizzata applicando il metodo della somma. Classificazione miscela quando non esistono i dati (segue) - Classificazione basata sulla tossicità acquatica cronica (2.2.9.1.10.4.5.2(b)) ∑Ci + ∑Cj EqNOECm Ci =∑ n NOECi Cj +∑ n 0,1x NOECj dove Ci = concentrazione del componente i (percentuale ponderale) comprendente i componenti rapidamente degradabili; Cj= concentrazione del componente j (percentuale ponderale) comprendente i componenti non rapidamente degradabili NOECi= NOEC (o altre misure ammesse per la tossicità cronica) per il componente i comprendente i, componenti rapidamente degradabili, in mg/l NOECj= NOEC (o altre misure ammesse per la tossicità cronica) per il componente i comprendente j, componenti non rapidamente degradabili, in mg/l n= numero dei componenti i e j (da 1 a n) EqNOEC= NOEC equivalente della frazione di miscela costituita da componenti per i quali esistono dati sperimentali La tossicità equivalente riflette che le sostanze non rapidamente degradabili sono classificate in una categoria di pericolo più severo delle sostanze rapidamente degradabili La tossicità equivalente calcolata deve essere usata per classificare quella frazione di miscela in una categoria di pericolo di lunga durata, conformemente ai criteri per le sostanze rapidamente degradabili (Tab. 2.2.9.1.10.3.1(b)(ii)) che sarà in seguito utilizzata applicando il metodo della somma. Se la formula di additività è applicata a una parte della miscela, è preferibili utilizzare, per ogni componente, il valore di tossicità relativi allo stesso gruppo tassonomico (pesci, crostacei o alghe) e selezionare in seguito la tossicità più elevata (valore più basso) del gruppo più sensibile. Se i dati di tossicità di ogni componente non si riferiscono tutti allo stesso gruppo tassonomico, si deve utilizzare la tossicità più elevata dell’organismo sperimentale più sensibile. Classificazione miscela per “pericoli acuti”: metodo sommatoria concentrazioni componenti classificati Rif. 2.2.9.1.10.4.6.3.3 Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela Acuta 1 x M * ≥ 25% Acuta 1 * M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1mg/l Classificazione miscela per “pericoli di lungo termine” : metodo sommatoria concentrazioni componenti classificati Rif. 2.2.9.1.10.4.6.3.4 Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela Cronica 1 x M * ≥ 25% Cronica 1 (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 ≥25% Cronica 2 Fattori moltiplicatori “M” per i componenti molto tossici delle miscele Rif. 2.2.9.1.10.4.6.4 Tossicità acuta Fattore M Valore di NOEC Valore di C(E)L50 Fattore M Tossicità cronica Componenti NRDa Componenti RDb 0,1<C(E)L50≤1 1 0,01<NOEC≤0,1 1 0,01<C(E)L50≤0,1 10 0,001<NOEC≤0,01 10 1 0,001<C(E)L50≤0,01 100 0,0001<NOEC≤0,001 100 10 0,0001<C(E)L50≤0,001 1.000 0,00001<NOEC≤0,0001 1.000 100 0,00001<C(E)L50≤0,0001 10.000 0,000001<NOEC≤0,00001 10.000 1.000 (la serie continua al ritmo di un fattore 10 per intervallo) a b (la serie continua al ritmo di un fattore 10 per intervallo) non rapidamente degradabile rapidamente degradabile Per esempio Componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche: - concentrazione 10% - C(E)L50 >0,01 ma < 0,1 10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) >25% Miscela di categoria Tossicità Acuta 1 Materie pericolose per l’ambiente Norma transitoria ADR Nuovo paragrafo 1.6.1.19 Le disposizioni relative alla classificazione delle materie pericolose per l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 (cioè i criteri di classificazione contenuti nell’ADR/RID 2009) possono essere applicate fino al 31 dicembre 2013. Numeri UN di identificazione delle materie pericolose per l’ambiente Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del numero: - UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.” - UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.” Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente” (5.2.1.8.3) IMBALLAGGI Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN. Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti imballaggi interni con: - contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o - contenuto ≤ 5 kg per i solidi. Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti. CISTERNE Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm. Deve essere posizionato: - sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili; - sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili. Materie pericolose per l’ambiente Documento di trasporto Nuovo paragrafo 5.1.1.18 Per le materie marcate come pericolose per l’ambiente (escluso UN 3077 e 3082) il documento di trasporto deve recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Nel caso di una catena di trasporto che comporta un percorso marittimo, è accettata in alternativa l’indicazione “INQUINANTE MARINO”, conformemente al Codice IMDG. Materie pericolose per l’ambiente (segue) La norma transitoria prevista al paragrafo 1.6.1.17 dell’ADR/RID 2009 non ha più applicazione dal 1 gennaio 2011. Quindi: dal 1 gennaio 2011 tutte le materie (anche se già classificate come pericolose per altre caratteristiche di pericolosità) devono essere valutate per la loro classificazione (e conseguente etichettatura) come materie pericolose per l’ambiente Marcatura ed Etichettatura Il marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza: - per esempio “solido infiammabile, inorganico n.a.s.” (Classe 4.1, UN 3178), pericoloso per l’ambiente Etichetta (mod. n.4.1) Marchio (pericoloso per l’ambiente) - per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN 3082) Etichetta (mod. n.9) Marchio (pericoloso per l’ambiente) Le sostanze delle Classi da 1 a 9, diverse da quelle a cui sono stati assegnati i numeri UN 3077 o UN 3082, possono ancora essere trasportate fino al 31 dicembre 2010 in deroga alle disposizioni che si applicano alle “materie pericolose per l’ambiente” (v. 1.6.1.17). L’accordo di deroga M206 attivato dal Belgio e sottoscritto anche dall’Italia il 15 settembre 2009 consente di derogare fino al 31 dicembre 2009 dall’obbligo del marchio pericoloso per l’ambiente le materie identificate con i numeri UN 3077 o UN 3082. Date implementazione nuovi criteri di classificazione Classificazione Ecotossico acuto Categoria 1 UN Trasporto (libro x arancio) UN-GHS (libro porpora) x ADR/RID/ADN Codice IMDG ICAO/IAT A CLP x x x x Da 2014 Da 2011 Implementazione in data non fissata Da 2011 Implementazione in data non fissata Da 2011 Implementazione in data non fissata Da 2011 Implementazione in data non fissata Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, RD) Da 16°Ediz. (2009) Da 3°Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, RD) Da 16°Ediz. (2009) Da 3°Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, NRD) Da 16°Ediz. (2009) Da 3°Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, NRD Da 16°Ediz. (2009) Da 3°Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Ecotossico cronico Categoria 1 (dati non sufficienti) x x x x x x Ecotossico cronico Categoria 2 (dati non sufficienti x x x x x x “x”: Criterio già implementato “NRD”: non rapidamente degradabile (uso anticipato da 1/01/2013 Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 “RD”: rapidamente degradabile Per evitare questa disarmonia l’ADR/RID/ADN 2011, alla sezione 2.2.9.1.10.5, prevede: • la possibilità di richiamarsi alla Classificazione CE Comunitaria solo se i dati, in conformità ai criteri di classificazione previsti dalla regolamentazione del trasporto alla sottosezione 2.2.9.1.10.3 per le sostanze e 2.2.9.1.10.4 per le miscele non sono disponibili; • nel caso di rinvio alla Normativa Comunitaria, i riferimenti non sono solo alla Direttiva 67/548/CEE e alla Direttiva 1999/45/CEE ma anche al Regolamento CLP 1272/2008/CE. “2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico in base al Regolamento 1272/2008/CE. Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri di 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una sostanza o miscela: a) deve essere classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa viene assegnata la Categoria/e “Acquatica Acuta 1”, “Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica 2” conformemente al Regolamento CLP 1272/2008/CE o, se ancora pertinente per il citato Regolamento, la frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla Direttiva 67/548/CEE o alla Direttiva 1999/45/CEE. b) può essere considerata come materia non pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa non deve essere assegnata nessuna di tai frasi di rischio o categoria in conformità alle suddette Direttive o Regolamento. CRITERI GHS (2007) (ADR/RID 2009, Codice IMDG 34˚ Emendamento, Regolamento CLP 1272/2008/CE) Tossicità acuta Categoria: Acuto 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l (Continua…) (Continua…) Tossicità cronica Categoria: Cronico 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow ≥ 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500) Categoria: Cronico 2 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) da >1 a ≤ 10 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) da >1 a ≤ 10 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) da >1 a ≤ 10 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow ≥ 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC sia > 1 mg/l Legenda: • FBC: Fattore di Bioconcentrazione • CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della risposta massima • CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita • Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua • CL50 (50% della concentrazione letale): Concentrazione di una sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo di animali • C(E)L50: CL50 o CE50 • NOEC: Concentrazione senza effetto osservato • Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Continua…) SI CL50 * ≤ 1 mg/l NO NOEC > 1 mg/l SI NO o NON noto CL(E)50 * ≤ 10 mg/l NO SI NO RAPIDAMENTE DEGRADABILE SI SI BIOACCUMULAZIONE NO Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 1 Sostanza pericolosa per l’ambiente: ACUTO 1 RAPIDAMENTE DEGRADABILE NO SI BIOACCUMULAZIONE NO SI Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 2 * Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato. Sostanza NON pericolosa per l’ambiente (Continua…) Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21) Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico No Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? Sì Sì Applicare i principi di estrapolazione (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.4); Codice IMDG v. 2.9.3.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.3; Codice IMDG v. 2.9.3.4.3) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica Applicare il metodo della somma dei componenti (ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4; Codice IMDG v. da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) utilizzando: Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? No Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti Sì • La percentuale di tutti i componenti classificati come “tossici cronici” • La percentuale dei componenti classificati come “tossici acuti” • La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare la formula di additività (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.5.2; Codice IMDG v. 2.9.3.4.5.2) e convertire la C(E)L50 ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività (ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4; Codice IMDG v. Da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 (ADR/RID) o 2.9.3.4.6.5 (Codice IMDG) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica (Continua…) CODICE IMDG 34˚EMENDAMENTO INQUINANTI MARINI (MARINE POLLUTANTS) Definizione Sostanze soggette alle disposizioni dell’Annesso III della Convenzione MARPOL 73/78 e successivi emendamenti. Disposizioni Generali Gli “inquinanti marini” devono essere trasportati sotto la rubrica appropriata, in base alle loro proprietà, se essi si riconoscono nei criteri delle Classi da 1 a 8 o in una tipologia della Classe 9 diversa dalle “sostanze pericolose per l’ambiente”. Negli altri casi la rubrica appropriata è: “SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.” (UN 3077) o “SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.” (UN 3082). Sostanze, materiali o articoli che soddisfano i criteri di “inquinante marino” ma non sono identificati nel Codice IMDG devono essere trasportati in conformità alle disposizioni del suddetto Codice applicabili agli “inquinanti marini”. Sostanze, materiali o articoli identificati “inquinanti marini” nel Codice IMDG ma che, nella loro forma, non soddisfano i criteri di classificazione richiesti non sono soggetti, con l’approvazione dell’Autorità competente, ai fini del trasporto marittimo, alle disposizioni del Codice IMDG applicabili agli “inquinanti marini”. Classificazione Gli “inquinanti marini” devono essere classificati in conformità alle disposizioni che si applicano alle “sostanze pericolose per l’ambiente”. Marchio “inquinante marino” CODICE IMDG Uscita di scena del marchio triangolare “inquinante marino” Ingresso in campo del marchio a diamante “inquinante marino” mutuato dal marchio GHS “pericoloso per l’ambiente” Codice IMDG Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008) Tabella 1a Classificazione della sostanza Classificazione del preparato N, R50-53 N, R50-53 N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25% Cn ≥ 25% N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro classificazione per il trasporto (Continua…) Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico Tabella 1b Valore CL50 o CE50 Classificazione del preparato (“C(E)L50”) della N, R50-53 N, R51-53 sostanza classificata come N. R50-53 (mg/l) R52-53 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,000025% ≤ Cn ≤ 0,00025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Tossicità acquatica acuta Tabella 2 Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza classificata come N. R50 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Simboli di Pericolo e Frasi di Rischio CE Simbolo di Pericolo: N (v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006) Pericoloso per l’ambiente Frasi di rischio: (v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006): • R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici DISPOSIZIONE SPECIALE 909 del Codice IMDG (Colonna 6 della Lista delle Merci Pericolose del Codice IMDG) Materie classificate “pericolose per l’ambiente” da Regolamenti di trasporto diversi dal Codice IMDG, così come i rifiuti non soggetti alle disposizioni del Codice IMDG ma rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Basilea (in questo caso il nome appropriato di spedizione deve essere preceduto dalla parola “RIFIUTO”), possono essere trasportati per mare con l’assegnazione del numero UN 3077 (sostanza pericolosa per l’ambiente solida) o UN 3082 (sostanza pericolosa per l’ambiente liquida) e con l’attribuzione della Classe 9 delle materie pericolose per l’ambiente, di cui alla relativa etichetta di pericolo (modello n°9) ma non devono essere marcati “inquinanti marini”. Classificazione sostanze pericolose per l’ambiente ai sensi degli altri regolamenti di trasporto diversi da ADR/RID Regolamenti Criteri Codice IMDG (mare) I criteri di classificazione del Codice IMDG sono armonizzati con quelli dell’ADR/RID/ADN 2009 da 1° gennaio 2010 essendo mutuati dalla 2°Ediz. rivista del UN GHS (2007). L’indice del Codice IMDG (34°-08 Emendamento) ancora contiene una lista di sostanze e materie che sono classificate “inquinanti marini” in conformità ai criteri del GESAMP e marcati con la lettera “P”. Con l’approvazione dell’Autorità Competente, sostanze che identificate “inquinanti marini” ma non soddisfano i criteri degli “inquinanti marini” non necessitano di essere trasportati in conformità alle disposizioni del Codice IMDG che si applicano agli “inquinanti marini”. Pertanto la classificazione in accordo al Codice IMDG è basata su criteri di autoresponsabilità da parte dello speditore e sulla lista di riferimento. L’implementazione dei nuovi criteri di classificazione basati sull’armonizzazione con la 16°Ediz. delle raccomandazioni UN per il trasporto (2009) e mutuati dalla 3°Ediz. rivista dell’UN GHS (2009), entrerà in vigore il 1°gennaio 2014 con il 36°Emendamento del Codice IMDG che, con l’approvazione dell’Autorità Competente, potrebbe entrare in vigore con un anno di anticipo (1° gennaio 2013). ADN (acque interne) Valgono gli stessi criteri della ADR/RID. Per il trasporto su navi cisterna il Capitolo 2.4 dell’ADN prevede criteri addizionali, comprendendo anche le categorie “Acuta 2”, “Acuta 3” e “Cronica 3” del GHS (Vedi 2.2.9.1.10.2 dell’ADN). Sostanze che soddisfano questi criteri addizionali devono essere identificate con i numeri 9005 o 9006 invece di UN 3077 o UN 3082. Addizionalmente a queste sostanze sono assegnate ai gruppi “N1” (Categoria Acuta 1 o Categoria Cronica 1), “N2” (Categoria Cronica 2 o Categoria Cronica 3), “N3” (Categoria Acuta 2 o Categoria Acuta 3). Il Capitolo 2.4 comprende anche criteri per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Esso comprende anche sostanze e miscele che galleggiano sulla superficie dell’acqua, non evaporano e sono leggermente solubili in acqua (galleggianti) o affondano sul letto del corso d’acqua e sono debolmente solubili (precipitanti). Regolamenti Criteri ICAO-IATA (aereo) IATA (capitolo 3.9.2.4) e ICAO (capitolo 9.2.1) hanno implementato un approccio flessibile di applicazione dei criteri delle raccomandazioni UN del trasporto. Addizionalemnte essi fanno riferimento ai Regolamenti Nazionali o Internazionali del Paese di origine, transito o destino per le sostanze pericolose per l’ambiente. Ne risulta che i criteri di classificazione UE di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e al Regolamento CLP 1272/2008/CE sono indirettamente rilevanti a causa dell’ADR/RID. ICAO e IATA assegnano la classificazione “pericoloso per l’ambiente” solo a sostanze o miscele che non ricadono nelle Classi da 1 a 8 o in rubriche della Classe 9 diverse dai numeri UN 3077 o UN 3082. Se una sostanza o miscela pericolosa per l’ambiente soddisfa i criteri di qualsiasi altra Classe o rubrica della Classe 9 non richiede di essere dichiarata anche “pericolosa per l’ambiente. Marcatura ed etichettatura degli imballaggi Le etichette di pericolo (100X100 mm) devono essere posizionate adiacenti al numero UN, risultare facilmente visibili e leggibili, essere resistenti agli agenti atmosferici e al tipo di esposizione (per la modalità marittima le etichette devono resistere per almeno 3 mesi di immersione nel mare). Il marchi “pericoloso per l’ambiente” (100X100 mm), così come le etichette di pericolo, devono essere posizionati su due lati opposti degli IBC e grandi imballaggi > 450 litri. UN 3077 UN 3077 Sostanza pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (nome tecnico della sostanza pericolosa per l’ambiente) Per sostanze pericolose diverse dai numeri UN 3077 o UN 3082 che presentano anche il rischio secondario di pericolosità ambientale (p.es. una pittura infiammabile): UN 1263 UN 1263 Pittura (nome tecnico della sostanza pericolosa per l’ambiente) UN 1263 Pittura Per una rubrica generica n.a.s.: UN 1993 UN 1993 Liquido infiammabile, n.a.s. (nome tecnico della sostanza pericolosa e nome tecnico della sostanza pericolosa per l’ambiente o inquinante marino) UN 1993 Liquido infiammabile, n.a.s. (nome tecnico della sostanza pericolosa) Sovraimballaggi Ove non visibile all’esterno, marchio “pericoloso per l’ambiente” ed etichetta/e di pericolo devono essere replicati sul sovraimballaggio identificato con la scritta “sovraimballaggio” Eccezioni Colli contenenti ≤ 5 l (liquidi) o ≤ 5 kg (solidi) per imballaggio singolo o per recipiente interno di un imballaggio combinato, non sono soggetti al marchio “pericoloso per l’ambiente” Marcatura e unità di trasporto Il marchio “pericoloso per l’ambiente” ha dimensioni minime 250X250 mm ADR/RID • su 4 lati (container, CGEM o cisterne portatili) • su due lati opposti (vagoni ferroviari) • su due lati opposti, in corrispondenza del compartimento (cisterne compartimentate) • su due lati e posteriormente (veicoli cisterna, veicoli-batteria, veicoli con cisterne smontabili) Codice IMDG Come per le grandi etichette di pericolo (250X250 mm) (placche), il marchio pericoloso per l’ambiente deve essere posizionato: • su 4 lati (container, semirimorchi o cisterne mobili) • su due lati opposti (vagoni ferroviari) • su due lati opposti, in corrispondenza del compartimento (cisterne compartimentate) • almeno su due lati e posteriormente (altre unità di trasporto) Documenti di trasporto ADR/RID/ADN Dal 1˚ gennaio 2011 (transitorio fino al 30 giugno 2011) obbligo di indicazione sul documento di trasporto, per le materie pericolose delle Classi da 1 a 9, dell’annotazione addizionale “pericoloso per l’ambiente” (v. 5.4.1.1.18). Tale prescrizione non si applica ai numeri UN 3077 e UN 3082 e naturalmente ai colli non soggetti al marchio di pericolosità ambientale (v. 5.2.1.8.1 per colli con contenuti ≤ 5 l o 5 kg). Es. “UN 1133, adesivi, 3, II (D/E), pericoloso per l’ambiente” Nel trasporto multimodale, comprendente il trasporto per mare, è possibile sostituire l’annotazione “pericoloso per l’ambiente” con “inquinante marino” (v. 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) Codice IMDG Obbligo di indicazioni “inquinante marino” (“marine pollutant”) per tutte le Classi e per i numeri UN 3077 e UN 3082. Inoltre tutte le rubriche generali e n.a.s. contenenti sostanze pericolose per l’ambiente devono essere identificate con un nome tecnico. Es. “UN 1133, adesivi (contiene cicloesano), 3, II (-12˚ C) inquinante marino” ICAO/IATA Il trasporto aereo non richiede documentazione addizionale per le sostanze pericolose per l’ambiente (eccetto per UN 3077 e UN 3082). ADN (battelli cisterna su corsi d’acqua interni) Dal 1˚ gennaio 2011 (transitorio fino al 30 giugno 2011) l’indicazione pericoloso per l’ambiente è richiesta sul documento di trasporto operando con battelli cisterna su corsi d’acqua interni. Prescrizioni addizionali sul documento di trasporto concernono il riferimento ai gruppi da N1 a N3. Le lettere sono “F” per “galleggiante”/”floater” (galleggia ma evapora ed è poco solubile) e “S” per “precipitante”/”sinker” (precipita al suolo ed è poco solubile). Questa informazione è inclusa nella Tabella C, Sezione 3.2.3 dell’ADN. Es. “UN 1157, diisobutilchetone, 3 (N3, F), III” Nel trasporto con battelli cisterna su corsi d’acqua interni, le sostanze devono anche essere classificate e dichiarate in accordo con il GHS nelle categorie “acuta 2”, “acuta 3” o “cronica 3” con il numero di identificazione 9005 e la descrizione “sostanza pericolosa per l’ambiente solida, n.a.s., fusa” o con il numero di identificazione 9006 e la descrizione “sostanza pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” Nuova Disposizione Speciale 335 per solidi non pericolosi contenenti sostanze liquide pericolose per l’ambiente ADR/RID/ADN Miscele di solidi non soggette all’ADR e liquidi o solidi pericolosi per l’ambiente devono essere classificati con l’attribuzione di UN 3077 e possono essere trasportati alle condizioni per esso previste purchè non vi sia traccia di liquido visibile al momento del carico dell’articolo o quando l’imballaggio, il veicolo o il contenitore sono chiusi. Veicolo e contenitore devono essere a prova di tenuta quando utilizzati per il trasporto alla rinfusa. Se vi è traccia di liquido visibile al momento del carico dell’articolo o quando l’imballaggio, il veicolo o il contenitore sono chiusi, tale articolo deve essere classificato con l’attribuzione di UN 3082. Pacchetti sigillati e articoli contenenti < 10 ml di sostanze pericolose per l’ambiente liquide assorbita su un materiale solido ma con nessuna traccia di liquido libero nel pacchetto o nell’articolo o contenente < 10 g di sostanza pericolosa per l’ambiente solida, non sono soggetti all’ADR/RID/ADN. Codice IMDG Miscele di solidi non soggetti alle disposizioni del Codice IMDG e sostanze pericolose per l’ambiente liquide assegnate al numero U N 3082 possono essere classificate e trasportate come un 3077 purchè non vi sia traccia di liquido visibile al momento del carico della miscela o quando l’imballaggio e l’unità di trasporto del carico sono chiusi. Ogni unità di trasporto del carico deve essere a prova di tenuta quando utilizzata per il trasporto alla rinfusa. Pacchetti sigillati e articoli contenenti < 10 ml di liquido pericoloso per l’ambiente di cui al numero UN 3082, assorbito su materiale solido ma con nessun traccia di liquido libero nel pacchetto o nell’articolo, o contenenti < 10 g di solido pericoloso per l’ambiente di cui al numero UN 3077, non sono soggetti al Codice IMDG. Eccezioni alle Disposizioni Speciali di imballaggio per recipienti con contenuto ≤ 5 litri Le facilitazioni alle disposizioni speciali di imballaggio applicabili alle pitture (UN 1210/UN 1263), agli adesivi (UN1133) e alle resine in soluzione (UN1866) infiammabili per imballaggi fino a 5 litri, sono state estese dal 2009 anche alle pitture, agli adesivi e alle resine in soluzione pericolosi per l’ambiente PP1: per i numeri UN 1133, UN 1210, UN 1263 e UN1866 e per gli adesivi, gli inchiostri da stampa, le materie affini agli inchiostri da stampa, le materie affini alle pitture e le resine in soluzione identificate con i numeri UN 3082, gli imballaggi metallici o di plastica per le materie del II o III gruppo di imballaggio, in quantità < 5 l per imballaggio, non devono superare le prove tribologiche del Capitolo 6.1 finalizzate alla omologazione dell’imballaggio, quando vengono trasportati: a) In carichi paletizzati, in palette-box o in altri dispositivi di carico unitari, p.es. imballaggi individuali sistemati o impilati su paletta o assemblati mediante cinghie, coperture termoretraibili o estensibili o mediante altro metodo appropriato; b) Come imballaggi interni di imballaggi combinati di massa netta ≤ 40 kg. CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE, INCLUSE LE SOLUZIONI E MISCELE (così come i preparati e i rifiuti) NON MENZIONATI PER NOME (Sezione 2.1.3) 2.1.3.1 2.1.3.2 Sostanze, comprese soluzioni e miscele, non menzionate per nome devono essere classificate in accordo al loro grado di pericolo sulla base dei criteri menzionati nella sottosezione 2.2.x.1 delle varie classi. Il pericolo/i presentato/i da una sostanza deve/devono essere determinato/i sulla base delle caratteristiche fisiche e chimiche e delle proprietà fisiologiche. Tali caratteristiche e proprietà devono tenere conto anche dell’esperienza che potrebbe portare ad una valutazione più severa. Una sostanza non menzionata per nome in Tabella A del Capitolo 3.2, presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe di interesse, alla rubrica collettiva prevista da quella classe nella sottosezione 2.2.x.3. P.es. il Metil-n-amilcarbinolo è un alcool con punto di infiammabilità 54 °C, non listato per nome in Tabella A. Esso sarà perciò indicato come “UN 1987 ALCOOLI n.a.s. (Metil-n-amilcarbinolo), 3, III” 2.1.3.3 Se una soluzione o miscela è composta da una sola materia principale nominativamente menzionata nella Tabella A del Capitolo 3.2 e da una o più materie non soggette all’ADR o da traccie di una o più sostanze nominativamente menzionate nella Tabella A del Capitolo 3.2, ad essa deve essere attribuito il numero UN e la designazione ufficiale di trasporto della materia principale menzionata nella Tabella A del Capitolo 3.2 a meno che: continua… a) la soluzione o miscela non sia specificamente menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2; b) Il nome e la descrizione della materia nominativamente menzionata nella Tabella A del Capitolo 3.2 non indichino espressamente che essi si applicano unitamente alla materia pura; c) la classe, il codice di classificazione, il gruppo di imballaggio o lo stato fisico della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia nominativamente menzionata nella Tabella A del Capitolo 3.2; o d) le caratteristiche di pericolo e le proprietà della soluzione o miscela richiedano misure di intervento in caso d’emergenza che differiscono da quelle richieste per la materia nominativamente menzionata nella tabella A del capitolo 3.2. 2.1.3.4 Soluzioni e miscele contenenti sostanze menzionate in 2.1.3.4.1 o 2.1.3.4.2 devono essere classificate in conformità alle disposizioni di questi paragrafi. 2.1.3.4.1 Soluzioni e miscele contenenti una delle seguenti sostanze menzionate per nome devono essere classificate sotto la stessa rubrica della sostanza che contengono, purché non abbiano caratteristiche di pericolo come indicato in 2.1.3.5.3: - Classe 3 PROPILENIMMINA STABILIZZATA (UN 1921); ISOCIANATO DI ETILE (UN 2481); NITROGLICERINA (soluzione in alcool con più dell’1%, ma non più del 5% di nitroglicerina (UN 3064). - Classe 6.1 ACIDO CIANIDRICO, STABILIZZATO, contenente meno del 3% di acqua (UN 1051); ETILENIMMINA, STABILIZZATA (UN 1185); NICHEL CARBONILE (UN 1259); ACIDO CIANIDRICO, SOLUZIONE ACQUOSA con non più del 20% di acido cianidrico (UN 1613); ACIDO CIANIDRICO, STABILIZZATO, contenente non più del 3% di acqua assorbito in materiale poroso inerte (UN 1614); FERRO PENTACARBONILE (UN 1994); ISOCIANATO DI METILE (UN 2480); ISOCIANATO DI ETILE (UN 2481); ACIDO CIANIDRICO, SOLUZIONE IN ALCOOL, con non più del 45% di acido cianidrico (UN 3294). - Classe 8 ACIDO FLUORIDRICO, ANIDRO (UN 1052); BROMO O BROMO IN SOLUZIONE (UN 1744); ACIDO FLUORIDRICO con più dell’85% di acido fluoridrico (UN 1790); OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO (UN 2576). 2.1.3.4.2 Soluzioni e miscele contenenti una sostanza appartenente a una delle seguenti rubriche di Classe 9: BIFENILI POLICLORURATI, LIQUIDI (UN 2315); BIFENILI O TERFENILI POLIALOGENATI, LIQUIDI (UN 3151); BIFENILI O TERFENILI POLIALOGENATI, SOLIDI (UN 3152), BIFENILI POLICLORURATI, SOLIDI (UN 3432) purché non contengano alcuna sostanza delle Classi 3 o 6.1 o 8 di cui sopra, nel qual caso vale la classificazione riferita a queste ultime. devono essere sempre classificate sotto la stessa rubrica della Classe 9 purché non contengano componenti pericolosi addizionali diversi da quelli del Gruppo di Imballaggio III delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 e non abbiano caratteristiche di pericolo come indicato in 2.1.3.5.3. 2.1.3.5 Sostanze non menzionate per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 aventi più di una caratteristica di pericolosità e soluzioni o miscele contenenti due o più componenti pericolosi sono classificate in relazione alle loro caratteristiche di pericolo, per l’attribuzione della rubrica collettiva (v. 2.1.2.5) e del Gruppo di Imballaggio della Classe appropriata in accordo alle caratteristiche di pericolo. La classificazione deve essere effettuata come segue: 2.1.3.5.1 Le proprietà fisiche, chimiche e fisiologiche devono essere determinate mediante prove o calcolo e la sostanza, soluzione o miscela deve essere classificata in conformità ai criteri menzionati nella sottosezione 2.2.X.1 delle varie classi. 2.1.3.5.2 Se tale procedura non fosse possibile perché non giustificata in termini di costi o di difficoltà tecniche (p.es. nel caso di alcune tipologie di rifiuti), la classificazione della sostanza, soluzione o miscela è estrapolata da quella del componente presentante il rischio prevalente (effetto “domino”). 2.1.3.5.3 Nel caso di sostanza, soluzione o miscela con caratteristiche di rischio multiple, l’assegnazione della Classe, in assenza di un rischio prevalente (effetto “domino”), è effettuata sulla base di scala di precedenza, nell’ordine discendente sotto indicato: a) materiale della Classe 7 (escluso il materiale radioattivo in colli esenti per i quali si applica la disposizione speciale SP 290 del Capitolo 3.3, nel qualcaso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preeponderanti); b) sostanze della Classe 1; c) sostanze della Classe 2; d) liquidi esplosivi desensibilizzati della Classe 3; e) sostanze autoreattive ed esplosivi desensibilizzati della Classe 4.1; f) sostanze piroforiche della Classe 4.2; g) sostanze della Classe 5.2; h) sostanze della Classe 6.1 o della Classe 3 che, in base alla loro tossicità per inalazione, sono assegnate al Gruppo di Imballaggio I (sostanze che soddisfano i criteri della Classe 8 aventi una tossicità inalatoria delle polveri e delle nebbie (CL50) riconducibile al gruppo di Imballaggio I, ma tossicità orale o dermale riconducibile al Gruppo di Imballaggio III o minore, sono sostanze corrosive della Classe 8); i) sostanze infettanti della Classe 6.2. 2.1.3.5.4 Se le caratteristiche di pericolo della sostanza sono riconducibili a più di una Classe o gruppo di sostanze non indicate in 2.1.3.5.3, la sostanza deve essere classificata con la stessa procedura, ma la Classe risultante deve essere selezionata applicando la tabella di prevalenza dei pericoli riportata in 2.1.3.10 mediante confronto incrociato delle varie Classi effettuato su relazioni binarie. 2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di pericolo più elevato. Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II. (*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3, sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3, materie menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2. 2.1.3.6 Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (vedere 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica. 2.1.3.7 Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1. 2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai numeri UN 3077 o UN 3082, soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da 1 a 9 che rappresentano, come materie pericolose per l'ambiente. Le altre materie soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai numeri UN 3077 o UN 3082, secondo il caso. 2.1.3.9 I rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9 ma che sono contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con i numeri UN 3077 o UN 3082. PRECEDENZA DEI PERICOLI 2.1.3.9 Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli Classe e 4.1, II gruppo di imballagg io 3, I SOL LIQ 4.1 3, I 3, II SOL LIQ 4.1 3, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I SOL LIQ 4.1 3, I SOL LIQ 4.1 3, II SOL LIQ 4.2 3, I SOL LIQ 4.2 3, II SOL LIQ 4.3, I 4.2 3, I SOL LIQ 4.3, I 4.2 3, II 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.3, I 4.3, I 5.1, II 6.1, I 6.1, I ORAL 6.1, II DERM AL 6.1, III 8, I 8, II 8, III 9 SOL LIQ 5.1, I 3, I SOL LIQ 5.1, II 3, II 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, II 3, II 8, I 3, II 3, II 3, II SOL LIQ 6.1, I 5.1, III 3, III 6.1, I 6.1, II 3, III */ 8, I 8, II 3, III 3, III 4.1, II 6.1, I 6.1, I SOL LIQ SOL LIQ 4.1, II 6.1, II 4.1, II 6.1, II 6.1, II SOL LIQ 4.1, III 6.1, III 4.2, II 4.2, II 6.1, II 4.2, III 4.3, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 6.1, II 4.3, III 5.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1, II 6.1, II 5.1, III 8, I SOL LIQ 4.1, II 8, II 8, II SOL LIQ 4.1, II 4.1, II 8, II SOL LIQ 4.1, III 4.1, III 8, III 4.2, II 8, II 4.3, I 4.3, II 8, II 5.1, I 5.1, II 8, II 6.1, I 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, II 6.1, II 6.1, II SOL LIQ 6.1, II 8, II 6.1, II 6.1, II 8, I SOL LIQ 6.1, II 6.1, II 8, II 6.1, II 8, I 8, II 6.1, III 8, I 8, II 8, III SOL LIQ SOL LIQ 4.3, I 4.2 3, II 4.2 3, III 4.3, II 4.1, II 4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II SOL LIQ 5.1, I 3, I 4.3, II SOL LIQ 5.1, II 3, II 4.3, III SOL LIQ SOL LIQ 5.1, I 3, I 5.1, II 3, II 4.3, II 5.1, I 4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.3, III 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 4.2, II 5.1, II 4.3, I 4.3, II 5.1, II 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, I 5.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 6.1, I 5.1, I 5.1, I 6.1, I 3, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I DERMAL 6.1, I ORAL 6.1, II INAL 6.1, II DERMAL 6.1, II ORAL 6.1, III 8, I 8, II 8, III SOL LIQ SOL LIQ 4.1 3, II 4.1 3, III 4.3, II SOL = materie e miscele solide LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide DERMAL = tossicità per assorbimento cutaneo ORAL = tossicità per ingestione INAL = tossicità per inalazione */ Classe 6.1 per i pesticidi. SOL LIQ 5.1, I 3, I SOL LIQ 5.1, I 3, I 5.1, III 8, I 8, I 8, I 4.3, I 8, I 8, I 5.1, I 8, I 8, I SOL LIQ 6.1, I 8, I SOL LIQ 6.1, I 8, I SOL LIQ 6.1, I 8, I SOL LIQ 6.1, I 8, I 8, III QUANTITA’ LIMITATE PER UNITA’ DI COLLO Quantità limitate per unità di collo (3.4) Il regime delle quantità limitate si applica al trasporto di merci pericolose in imballaggi combinati, in osservanza ai limiti di capacità/peso previsti sia per il collo (max 30 kg lordi) sia per i recipienti interni, oppure in imballaggi su vassoi (ripiani) avvolti con materiale termoretraibile o estensibile. Il peso lordo del collo, nei due casi previsti, è rispettivamente 30 kg e 20 kg. Vengono specificate le parti dell’ADR/RID che si applicano anche alle quantità limitate: Parte 1 Disposizioni generali: Capitoli 1.1 (Campo di applicazione e applicabilità), 1.2 (Definizioni e unità di misura), 1.3 (Formazione), 1.4 (Obblighi di sicurezza degli operatori), 1.5 (Deroghe), 1.6 (Misure transitorie), 1.8 (Misure e di controllo per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza: consulente per la sicurezza), 1.9 (Restrizioni al transito nelle gallerie); Parte 2 Classificazione Parte 3 Lista merci pericolose: Capitoli 3.1 (Generalità), 3.2 (Tabella merci pericolose), 3.3 (Disposizioni speciali eccetto 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625, 633, 650 (e); Parte 4 Utilizzo imballaggi: Paragrafi 4.1.1.1 (Qualità costruttive), 4.1.1.2 (Compatibilità con le merci pericolose), 4.1.1.4 ÷ 4.1.1.8 (Condizioni d’uso relative a grado di riempimento, imballaggi combinati, chiusura di sistemi montati in serie, ecc.); Parte 5 Procedure di spedizione: Paragrafi 5.1.2.1 (a) (i) e (b) (Marcatura “sovraimballaggio” e “frecce di orientamento”), 5.1.2.2 (Funzionalità dell’imballaggio in un sovraimballaggio), 5.1.2.3 (Posizione di ogni collo in un sovraimballaggio o grande imballaggio in conformità al marchio di orientamento), 5.2.1.9 (“frecce di orientamento”), 5.4.2 (Certificato di carico di un grande container o di un veicolo); Parte 6 Costruzione imballaggi: Specifiche costruttive di 6.1.4 (Prescrizioni relative agli imballaggi e paragrafi 6.2.5.1 (Materiali), 6.2.6.1 ÷ 6.2.6.3 (Progettazione e costruzione, prova di pressione idraulica, prova di tenuta); Parte 7 Trasporto, carico e scarico, movimentazione: Capitolo 7.1 (Disposizioni generali), paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 (Caricazione sui veicoli), 7.5.1 (Controlli per il carico e scarico, eccetto 7.1.5.4 relativo a spedizioni a carico completo), 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio), 7.5.8 (Pulizie dopo lo scarico), 7.5.9 (Divieto di fumare); Parte 8 Equipaggio ed equipaggiamento: Paragrafo 8.6.3.3 (Nessuna restrizione al transito nelle gallerie per le merci trasportate in esenzione in conformità a 1.1.3). Si specifica che: - gli imballaggi interni NON sono necessari per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i “recipienti di piccola capacità contenenti gas” - gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di vetro, di porcellana, di grès, di certe materie plastiche etc., devono essere collocati in adeguati imballaggi intermedi che rispettino le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano progettati in modo tale da soddisfare le prescrizioni sulla fabbricazione del 6.1.4. Il marchio da apporre sui colli è il seguente (100X100 mm): Rif. 3.4.7 Rif. 3.4.8 per trasporto aereo Altre prescrizioni Obbligo, nei casi previsti delle frecce di orientamento sui colli e sui sovraimballaggi Gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore, in modo che ne rimanga traccia, della massa lorda totale delle merci trasportate di questa categoria, prima di un trasporto che non comporti un tragitto marittimo • • Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura conforme a quella prescritta a 3.4.7 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando rechino i pannelli rettangolari di colore arancio (v. 5.3.2) I contenitori trasportanti i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su mezzi di trasporto di massa superiore a 12 t, devono recare una marcatura conforme a quella prescritta a 3.4.7 sui 4 lati ad eccezione di quando rechino le grandi etichette di pericolo (placche) (v. 5.3.1). Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, eccetto quando la marcatura apposta sui contenitori non sia visibile dall’esterno dell’unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente figurare avanti e dietro l’unità di trasporto La marcatura relativa alle quantità limitate (250x250 mm) sulle unità di trasporto e sui contenitori non è obbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto Norma transitoria Nuovo paragrafo 1.6.1.20 Le disposizioni relative alle quantità limitate applicabili fino al 31 dicembre 2010 (cioè quelle contenute nell’ADR/RID 2009) possono continuare ad essere applicate fino al 30 giugno 2015. ADR 2009 MARCATURA COLLI Pittogramma a diamante (quadrato con un vertice sulla base di 10 cm di lato) recante all’interno il numero di identificazione UN e, nel caso di più materie contenute nello stesso collo, i numeri ONU corrispondenti oppure l’indicazione “Limited Quantity” Min. 2 mm Min. 2 mm Min. 10 cm ADR (3.4) UN 1993 Min. 10 cm LQ Min. 6 mm Min. 6 mm N.B. Non è richiesto il documento di trasporto di cui alla Sezione 5.4.1 dell’ADR. ADR 2009 MARCATURA UNITA’ DI TRASPORTO E CONTENITORI TRASPORTANTI COLLI • • Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando rechino i pannelli rettangolari di colore arancio (v. 5.3.2) I contenitori trasportanti i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su mezzi di trasporto di massa superiore a 12 t, devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sui 4 lati ad eccezione di quando rechino le etichette di pericolo (v. 5.3). Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, eccetto quando la marcatura apposta sui contenitori non sia visibile dall’esterno dell’unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente figurare avanti e dietro l’unità di trasporto La suddetta marcatura sulle unità di trasporto e sui contenitori non è obbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto La norma transitoria prevista al paragrafo 1.6.1.18 dell’ADR/RID 2009 non ha più applicazione dal 1 gennaio 2011. Quindi: Le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.4.9 a 3.4.13 dell’edizione 2009 ADR/RID (obbligo di informare il trasportatore della massa lorda, marcatura dei contenitori e delle unità di trasporto) devono quindi essere applicate dal 1 gennaio 2011. QUANTITA’ LIMITATE PER UNITA’ DI TRASPORTO Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) Categoria di Materie o articoli Quantità massima totale Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU per unità di trasporto trasporto (1) (2) (3) 0 Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190 0 Classe 3: N.ro ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘ 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372 Classe 5.1: N.ro ONU 2426 Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294 Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900 Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N.ro ONU 2908 20 1 Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella categoria di trasporto 0 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 2 3 4 Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III Classe 9: N.ro ONU 3245 Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle categorie di trasporto 0, 2 o 4 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O Classe 3: N.ro ONU 3473 Classe 4.3: N.ro ONU 3476 Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072 Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623 Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N.ro ONU 3268 e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0 333 1000 Illimitata Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg. Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende: - Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso); - Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; - Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto. Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate. ESENZIONI DERIVANTI DAL REGIME DELLE QUANTITA’ LIMITATE PER UNITA’ DI TRASPORTO - Restrizioni all’attraversamento delle gallerie (1.9.5) (*) - Disposizioni concernenti la sicurezza (Security) (1.10), escluso per la Classe 1 gli esplosivi di Divisione 1.4 identificati dai numeri UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500; - Marcatura veicoli (pannelli arancioni) (5.3); - Istruzioni scritte per il conducente (5.4.3); - Condizioni trasporto in colli (7.2) eccetto: V5 (i colli possono non essere trasportati in piccoli contenitori); V8 (rispetto della temperatura di controllo per sostanze stabilizzate a temperatura controllata); - divieti di carico e scarico in luogo pubblico e separazione delle merci in base alle etichette per manipolazioni in luogo pubblico (CV1) (7.5.11); _____________________ (*) La Sezione 1.9.5 non si applica all’intero regime delle esenzioni, di cui alla Sezione 1.1.3, relative a: natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1); trasporto di gas (1.1.3.2); trasporto di carburanti liquidi (1.1.3.3); disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitata (1.1.3.4); imballaggi vuoti non puliti (1.1.3.5); quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6) - Parte 8 “Equipaggio, equipaggiamento e documentazione” (equipaggiamento veicolo, certificato formazione professionale conducente, uso estintori da parte dell’equipaggio, divieto di passeggeri a bordo diversi dall’equipaggio, precauzioni contro le cariche elettrostatiche, dispositivo di protezione delle vie respiratorie per ogni membro dell’equipaggio nel trasporto di gas tossici, ecc.), eccetto: - 8.1.2.1a documento di trasporto; - 8.1.4.2 estintore portatile da 2 kg di polvere; - 8.1.4.3 idoneità agente estinguente in conformità a norma EN3 e non necessità di estintore portatile per il motore se il veicolo è equipaggiato con impianto estinguente fisso; - 8.1.4.4 estintore sigillato e marchio di conformità recante data (mese e anno) della prossima ispezione periodica; - 8.1.4.5 estintore protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibile; - 8.2.3 formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui all’8.2.1, coinvolto nel trasporto su strada delle merci pericolose; - 8.3.3 divieto al conducente e al suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose; - 8.3.4 apparecchi portatili di illuminazione; - 8.3.5 divieto di fumare; - 8.4 supervisione veicoli; - 8.5 divieto di fuoco e di fiamme libere (S1-3); sorveglianza veicoli (S1-6); lampada portatile antideflagrante (S2-1); prescrizioni supplementari per trasporti a temperatura controllata (S4); sorveglianza veicoli oltre certi limiti di soglia (S14-S21), (S24). - Parte 9 “Costruzione e approvazione dei veicoli” QUANTITA’ ESENTI Quantità Esenti (3.5) Sono piccole quantità di merci pericolose da 1 a 30 g o ml per imballaggio interno e da 300 a 1000 g o ml per imballaggio esterno): le quantità sono definite in relazione alla classe e al gruppo di imballaggio Codice Quantità netta massima per imballaggio interno Quantità netta massima per imballaggio esterno (g per solidi e ml per liquidi e gas) (g per solidi e ml per liquidi e gas o somma di g e ml per imballaggio in comune) E0 Trasporto vietato come “Quantità Esente” E1 30 1000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 Esclusioni Il regime delle “Quantità Esenti” non si applica (E0 Tabella A) a: - Classi 1; 5.2; 6.2; 7 - Classe 2: etichetta di pericolo 2.1; 2.3; 2.2 + 5.1 - Classe 3: Gruppo di Imballaggio I e pericolo addizionale 6.1 o 8 - Classi 4.1; 4.2; 5.1; 8: Gruppo di Imballaggio I Esenzioni (3.5.1.1) Il trasporto delle merci pericolose in “Quantità Esenti” non è soggetto alle disposizione ADR/RID ad eccezione di: a) Obblighi di formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose (v. Capitolo1.3) b) Procedure di classificazione e criteri di applicazione del gruppo di imballaggio (v. Parte 2) c) Specifiche degli imballaggi: 4.1.1.1 (caratteristiche costruttive degli imballaggi che devono essere di buona qualità); 4.1.1.2 (nessuna alterazione con altre merci contenute); 4.1.1.4 (livello di riempimento atto ad escludere perdite del contenuto e deformazione dell’imballaggio); 4.1.1.6 (divieto di imballaggio in comune, nello stesso collo o in un grande imballaggio, materie diverse che combinandosi possono generare reazioni pericolose) Imballaggi (3.5.2) Le merci pericolose in “Quantità Esenti” devono essere contenute in un triplo imballaggio: a) Imballaggi interni (plastica, vetro, porcellana, terracotta, grés, metallo) b) Imballaggio intermedio (imbottito e capace di contenere la totalità del contenuto in caso di rottura o perdita) c) Imballaggio esterno, rigido e robusto (legno, cartone o altro materiale di resistenza equivalente) N.B. Possono essere utilizzati sovraimballaggi che possono anche contenere colli di merci pericolose o merci non soggette all’ADR Prove (3.5.3) Il collo completo predisposto per il trasporto di merci pericolose in quantità esenti, vale a dire con gli imballaggi interni riempiti almeno al 95% della loro capacità (materie solide) o almeno al 98% della loro capacità (materie liquide) deve essere capace di sopportare, come dimostrato da prove documentate, senza rottura o perforazione di imballaggio interno e senza perdita significativa di efficacia: - cadute libere da un’altezza di almeno 1,8 m su una superficie orizzontale, piana, rigida e solida - prove di impilamento di almeno 3 m di altezza N.B. Per l’esecuzione delle prove, le materie da trasportare nell’imballaggio possono essere sostituite da altre aventi le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc. nel caso di solidi; densità relativa/peso specifico e viscosità nel caso di liquidi) Numero colli per veicolo o conteniore (3.5.5) Il numero massimo di colli per ogni veicolo o contenitore non deve superare 1000 Documentazione (3.5.6) Se un documento o documenti (per esempio bolla di carico, lettera di vettura aerea o lettera di spedizione CMR/CIM) accompagnano merci pericolose in quantità esenti almeno uno di questi documenti deve recare la dicitura merci pericolose in “Quantità Esenti” e l’indicazione del numero dei colli Marchio (3.5.4) I colli devono riportare il seguente marchio: (dimensioni minime 100 mm x 100 mm) * Numero della prima o sola etichetta indicata nella colonna (5) della Tabella A del Capitolo 3.2 ** Nome dello speditore o destinatario se non compaiono altrove sul collo Lo stesso marchio deve essere apposto anche sul “sovraimballaggio” ove non visibile quello presente sui colli contenuti all’interno dello stesso sovraimballaggio Istruzioni scritte (5.4.3) In previsione di incidente o emergenza durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente Istruzioni scritte nel modello specificato in 5.4.3.4 da tenere nella cabina di guida del veicolo, in posizione facilmente accessibile. Queste Istruzioni devono essere fornite dal trasportatore all’equipaggio del veicolo nella lingua(e) che ciascun membro possa leggere e capire prima dell’inizio del viaggio. Il trasportatore deve assicurare che ciascun membro dell’equipaggio del veicolo comprenda e sia in grado di eseguire le Istruzioni appropriatamente. Prima dell’inizio del viaggio, i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi sul carico delle merci pericolose e consultare le Istruzioni scritte per dettagli sugli interventi da effettuare nel caso di incidente o emergenza. Le Istruzioni scritte devono corrispondere al modello in quattro pagine, relativamente a forma e contenuti, riportato in 5.4.3.4. (5.4.3.4) ISTRUZIONI SCRITTE IN ACCORDO CON L’ADR (Pagina 1) Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di emergenza In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo: -attivare il sistema di frenatura, spegnere il motore e sconnettere la batteria attivando lo stacca batteria, ove presente; -evitare ogni sorgente di accensione; in particolare non fumare e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica; -informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte; (Pagina 1) - indossare l’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti; - tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle squadre di emergenza; - non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare fumi, polveri e vapori; - quando sia appropriato e senza pericolo, usare gli estintori per spegnere principi di incendio dei pneumatici, dei freni e del vano motore; - non affrontare gli incendi della zona carico; (Pagina 1) - quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l’equipaggiamento di bordo per prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite; - allontanarsi dal luogo dell’incidente, chiedere alle persone di allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza; - dopo l’uso, rimuovere gli indumenti e i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza. (Pagina 2) Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti Etichette e targhe di pericolo Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni (1) (2) (3) Materie e oggetti esplosivi 1 1.5 Sostanze e articoli esplosivi Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore intensi; produzione di luce intensa; rumori o fumi intensi. 1.6 Mettersi al riparo ma stare lontano dalle finestre. Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore. Basso rischio di esplosione e di incendio. Mettersi al riparo. Rischio di incendio. Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse. 1.4 Gas infiammabili Rischio di esplosione. Possono essere sotto pressione. Rischio di asfissia. 2.1 Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati. (Pagina 2) Gas non infiammabili e non tossici Rischio di asfissia. Mettersi al riparo. Possono essere sotto pressione. Tenersi fuori da zone basse. Possono causare congelamento. 2.2 I contenitori possono esplodere se riscaldati. Rischio di intossicazione. Gas tossici Usare la maschera di evacuazione di emergenza. Possono essere sotto pressione. Mettersi al riparo. Possono causare ustioni e/o congelamento. Tenersi fuori da zone basse. 2.3 I contenitori possono esplodere se riscaldati. Liquidi infiammabili Rischio di incendio. Mettersi al riparo. Rischio di esplosione. Tenersi fuori da zone basse. I contenitori possono esplodere se riscaldati. 3 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 4.1 Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme. Possono contenere materie autoreattive che possono subire una decomposizione esotermica se viene fornito calore, se in contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l’autoaccensione. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Rischio di esplosione di esplosivi desensibilizzati dopo la perdita del desensibilizzatore. (Pagina 2 e 3) Materie soggette a combustione spontanea 4.2 Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili Rischio di incendio per combustione spontanea se gli imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto. Possono reagire vigorosamente con l’acqua. Rischio di incendio ed esplosione a contatto con l’acqua. FINE PAGINA 2 4.3 Materie comburenti Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte coprendo le perdite. Rischio di reazione vigorosa, accensione ed esplosione per contatto con sostanze combustibili o infiammabili. Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura). Rischio di decomposizione esotermica ad alte temperature, a contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l’autoaccensione. Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura). Rischio di intossicazione per inalazione, contatto con la pelle o ingestione. Usare la maschera di evacuazione di emergenza. 5.1 Perossidi organici 5.2 Materie tossiche 6.1 Rischio per l’ambiente acquatico o per il sistema fognario. Rischio di infezione. Può causare gravi malattie a uomini e animali. Materie infettanti 6.2 Rischio per l’ambiente acquatico o per il sistema fognario. (Pagina 3) Materiali radioattivi Rischio di irraggiamento esterno ed interno. 7A 7B 7C 7D Materiali fissili Limitare il tempo di esposizione. Rischio di reazione nucleare a catena. 7E Rischio di ustioni per corrosione. Materie corrosive Possono reagire vigorosamente tra loro, con l’acqua e con altre sostanze. 8 La sostanza fuoriuscita può liberare vapori corrosivi. Rischio per l’ambiente acquatico o per il sistema fognario. Materie e articoli pericolosi diversi Rischio di ustioni. Rischio di incendio. Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari. Rischio di esplosione. 9 Rischio per l’ambiente acquatico o per il sistema fognario. NOTA 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica. NOTA 2: Le istruzioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto. (Pagina 4) Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose, contrassegnate da marchi, e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti Marchio Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni (1) (2) (3) Rischio per l’ambiente acquatico o per il sistema fognario. Sostanze pericolose per l’ambiente Rischio di ustioni per calore. Sostanze a temperatura elevata Evitare il contatto con parti calde dell’un ità di trasporto e con la sostanza fuoriuscita. (Pagina 4) Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo conformemente alla Sezione 8.1.5 dell’ADR Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento: -per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote; -due segnali di avvertimento autoportanti; -liquido lavaocchi(a) ; e per ogni membro dell’equipaggio del veicolo - un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471); - una lampada portatile; - un paio di guanti di protezione; e - un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi). a) Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3. (Pagina 4) Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi: - una maschera di evacuazione di emergenza(b), per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 o 6.1; - un badile(c); - un copritombino(c); - un contenitore per la raccolta(c). ________________________________ b) Per esempio una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, simile a quella descritta nella norma EN 141. c) Richiesto solo per solidi e liquidi con etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9. SINTESI PRINCIPALI EMENDAMENTI (1) Oltre ad alcuni aggiustamenti nel testo di sostanze richiamate nelle pagine 2 e 3 della scheda di “Istruzioni scritte”, si evidenzia quanto segue: 1) Precisazione nel titolo che trattasi di scheda di istruzioni scritte prevista dall’ADR, per differenziarla da quella del RID; 2) Sostituzione dell’etichetta modello n.1 per gli esplosivi con quella dello stesso modello che comprende anche il riferimento alla Divisione (1.1,1.2, 1.3) e al Gruppo di compatibilità (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S). L’etichetta sostituita riportava solo sul vertice inferiore il riferimento alla Classe 1 ADR 2009 ADR 2011 ** Inserire Divisione * Inserire Gruppo di compatibilità SINTESI PRINCIPALI EMENDAMENTI (2) 3) Inserimento nella scheda di istruzioni scritte, che nella versione ADR 2009 richiamava solo le etichette di pericolo, anche dei marchi di pericolo relativi alle “sostanze pericolose per l’ambiente” e alle “sostanze a temperatura elevata” specificandone caratteristiche di pericolosità e, ove del caso, fornendo ulteriori istruzioni all’equipaggio del veicolo sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti; 4) Emendamento della nota “c” a fondo pagina 4 per evidenziare che, in presenza di etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, badile, copritombino e contenitore per la raccolta (non necessariamente di plastica) a bordo del veicolo sono richiesti solo per solidi e liquidi, con esclusione quindi dei gas. Istruzioni scritte nelle varie lingue Le istruzioni scritte nelle varie lingue sono disponibili sul sito web dell’UNECE. http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm 5.4.4 Conservazione delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose 5.4.4.1 Il mittente e il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto delle merci pericolose e informazioni addizionali e documentazione come specificato in ADR per almeno 3 mesi. 5.4.4.2. Quando i documenti sono conservati elettronicamente o in un computer, il mittente e il trasportatore devono essere in grado di riprodurli in forma stampata. SCHEDE ERIC Diversamente dalle Istruzioni Scritte per il Conducente (TremCard), di cui alla Sezione 5.4.3 dell’ADR, le Schede ERIC, che sono finalizzate alle Squadre di Intervento, non hanno carattere obbligatorio, ma nascono da una iniziativa volontaria supportata dal Gruppo di Esperti WP15 della Commissione Economica per l’Europa/ONU, in occasione della 48a Sessione di Ginevra del 13-17 maggio 1991, il quale ha dato mandato al CEFIC di promuoverne lo sviluppo. I contenuti informativi delle Schede ERIC sono ricavati combinando il linguaggio del Codice Kemler (identificazione del pericolo) in ADR/RID con il Codice EAC (identificazione delle misure di emergenza) mutuato dal sistema inglese Hazchem. Attualmente le Schede ERIC sono disponibili in: - 11 lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, italiano, turco, ungherese, slovacco, greco, rumeno) -5 lingue asiatiche (tailandese, malesiano, coreano, cinese, giapponese) Le Schede ERIC possono essere scaricate dal sito www.ericards.net. CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I CONDUCENTI FORMAZIONE CONDUCENTI (8.2) 8.2.1.2 I conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di certificato di formazione professionale (CFP) ADR. L’obbligo, dal 1° gennaio 2007, si è esteso anche ai conducenti di veicoli di massa massima autorizzata ≤ 3,5 t, non si applica ai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose in regimi di esenzione (1.1.3.6, 3.4 e 3.5). Il rilascio del certificato è subordinato alla frequenza di un “corso di formazione base” con riferimento almeno agli argomenti indicati in 8.2.2.3.2. La competente Autorità può approvare “corsi di formazione base” limitati a specifiche merci pericolose o a una Classe o Classi specifiche. Formazione dell’equipaggio del veicolo (8.2) 8.2.1.3 I conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³, i conducenti di veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed i conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto, devono frequentare un corso di formazione con specializzazione per il trasporto in cisterne, con riferimento almeno agli argomenti indicati in 8.2.2.3.3. La competente Autorità può approvare “corsi di formazione con specializzazione per il trasporto in cisterne” limitati a specifiche merci pericolose o a una Classe o Classi specifiche. 8.2.1.4 I conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1, diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità S (vedere prescrizione supplementare S1 al capitolo 8.5), i conducenti di MEMU che trasportano carichi misti di sostanze o articoli di Classe 1 e di sostanze di Classe 5.1 (v. 7.5.5.2.3) e i conducenti di veicoli che trasportano certo materiale radioattivo della Classe 7(v. le disposizioni speciali S11 e S12 al capitolo 8.5) devono frequentare corsi di formazione con specializzazione con riferimento almeno agli argomenti indicati rispettivamente in 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5. Certificato di Formazione Professionale del Conducente (8.2.2.8) Il certificato è emesso dopo superamento dell’esame a seguito della frequenza del “corso base” e, se applicabile, dopo superamento del “corso di specializzazione”. La durata di validità del certificato è 5 anni da quando il candidato supera l’esame connesso alla frequenza del “corso base”. Il rinnovo del certificato è subordinato alla frequenza del corso/i di aggiornamento e al superamento dell’esame: a) nei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato Il periodo di validità per 5 anni del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del vecchio certificato b) prima di 12 mesi precedenti la scadenza del certificato Il periodo di validità per 5 anni del nuovo certificato decorre dalla data alla quale è stato superato l’esame connesso al corso di aggiornamento In caso di estensione del certificato in corso di validità ad altre merci, Classi o specializzazioni, la validità del nuovo certificato rimane quella del certificato precedente. Quando il candidato ha superato l’esame per il conseguimento della specializzazione/i, quest’ultima rimane valida fino alla data di scadenza del certificato. Modello del certificato CERTIFICATO DI FORMAZIONE CONDUCENTE ADR ** Fronte (Fotografia conducente)* 1. (N°CERTIFICATO)* 2. (COGNOME)* 3. (ALTRO/I NOME/I)* 4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)* 5. (NAZIONALITA’)* 6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)* 7. (ENTE EMITTENTE)* 8. VALIDO FINO A: (dd/mm/aaaa)* VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI UN: Retro CISTERNE 9. (Classe o Numero/i UN)* DIVERSI DALLE CISTERNE 10. (Classe o Numero/i UN)* * Sostituire il testo con il dato appropriato ** Sigla distintiva usata sui veicoli in traffico internazionale Il certificato deve essere in una delle lingue del paese dell’Autorità competente che lo ha emesso e comunque anche in inglese, francese o tedesco. Norma transitoria (1.6.1.21) Le Parti Contraenti possono continuare ad emettere certificati di formazione professionale per conducenti conformi al modello in vigore al 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2012. Tali certificati possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro validità di 5 anni D.M. 6 ottobre 2006 – Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti (estratto) 1. Cerificato di Formazione Professionale (CFP) Il CFP è rilasciato dai competenti uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti che sono le 5 Direzioni Generali Territoriali (ex SIIT) di seguito elencate: a) Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, con sede a Milano, per le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta , Lombardia, Liguria; b) Direzione Generale Territoriale del Nord-Est, con sede a Venezia, per le Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; c) Direzione Generale Territoriale del Centro-Nord e Sardegna, con sede a Roma, per le Regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna; d) Direzione Generale Territoriale del Centro-Sud, con sede a Napoli; per le Regioni: Campania, Abruzzo, Molise; e) Direzione generale Territoriale del Sud e Sicilia, con sede a Bari, per le Regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. D.M. 6 ottobre 2006 – Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti (estratto) 2. Organismi di formazione a) Autoscuole; b) Enti di diritto pubblico, operanti nel settore della formazione professionale a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose; c) Istituti di formazione, il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano di: - diretta emanazione o partecipazione di Associazioni di categoria rappresentanti Aziende di produzione di merci pericolose, ovvero - diretta emanazione o partecipazione di Associazioni di categoria rappresentanti Aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta Generale per l’Autotrasporto. D.M. 6 ottobre 2006 – Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti (estratto) 3. Approvazione corsi Ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei requisiti, è soggetto ad approvazione da parte della competente Direzione Generale Territoriale. Le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono essere effettuate in forma scritta alla competente Direzione Generale Territoriale. L’approvazione dei corsi deve essere effettuata con riferimento a quanto previsto dall’ADR. I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o ingegneria, nonché, dal 20 dicembre 2008, del certificato di qualificazione professionale quale “Consulente per la Sicurezza dei Trasporti delle Merci Pericolose” in corso di validità relativo alla modalità stradale e per le classi di materie del corso di formazione. Le lezioni di primo soccorso devono essere tenute da medici. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito “registro delle lezioni” da vidimare presso l’Ufficio Periferico del Dipartimento per i Trasporti, Navigazione, Sistemi Informativi e Statistici (ex ufficio Motorizzazione Provinciale) competente per territorio, prima dell’effettuazione del corso. Il “registro delle lezioni” deve essere firmato dagli allievi e controfirmato dal docente con l’indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite. Il programma di formazione deve contemplare il calendario delle esercitazioni pratiche individuali. Nel caso di frequenza di più corsi di formazione, le esercitazioni pratiche, previa approvazione, possono essere conglobate per i vari corsi D.M. 6 ottobre 2006 – Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti (estratto) 4. Esami L’ammissione agli esami è subordinata alla presentazione di domanda all’ufficio Periferico del Dipartimento per i Trasporti, Navigazione, Sistemi Informativi e Statistici competente per territorio nei riguardi della sede di svolgimento del corso di formazione frequentato. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione dei versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (v. art. 116, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”). L’esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro 6 mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale termine l’accesso all’esame è subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione. Il mancato superamento dell’esame relativo al “corso base”, sia in occasione del primo rilascio sia in sede di aggiornamento, comporta l’esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l’esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso 1 mese dalla data dell’esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di un secondo esito negativo, l’ammissione ad ulteriori esami è subordinata alla frequentazione di un nuovo corso di formazione. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema quiz e i testi sono predisposti dalla Direzione Generale della Motorizzazione. Il superamento dell’esame comporta un numero minimo di 19 risposte esatte su 25 che compongono il questionario base per il conseguimento del “certificato base” e almeno 11 risposte esatte su 15 che compongono il questionario base per ciascuna specializzazione: cisterne, esplodenti, materiale radioattivo. In sede di rinnovo, il numero minimo di risposte esatte è 10 su 15 che compongono il questionario di esame per il “certificato base” e per il “certificato per ciascuna specializzazione”: cisterne, esplodenti, materie radioattive. D.M. 6 ottobre 2006 – Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti (estratto) 5. Commissione consultiva Presso la Direzione Generale per la Motorizzazione opera la “commissione consultiva sulla formazione dei conducenti per il trasporto delle merci pericolose” avente le seguenti finalità: a) Analisi delle questioni relative alla formazione dei conducenti dei veicoli trasportanti merci pericolose; b) Analisi delle innovazioni della normativa internazionale relativa alla formazione dei conducenti dei veicoli trasportanti merci pericolose; c) Formulazione di indirizzi e proposte per l’elaborazione dei questionari da utilizzare in sede di esame dei conducenti dei veicoli trasportanti merci pericolose; d) Promozione di studi e innovazioni sulle politiche in materia di formazione ed esame per i conducenti di veicoli trasportanti merci pericolose. La commissione consultiva, nominata con D. M. 12 gennaio 2009, è composta da: - Un dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti con funzioni di Presidente; - Un funzionario della Direzione Generale per la Motorizzazione; - Un funzionario del Ministero Interno; - 7 rappresentanti designati rispettivamente da Ispra, Confindustria, Confartigianato Trasporti, Federchimica, ANITA, FAI, FITA. La funzione di segreteria è attribuita ad un funzionario della Direzione Generale per la Motorizzazione. CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI (1.8.3) La figura del consulente sicurezza trasporti è regolata in Italia dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40 che ha recepito la Direttiva 96/35/CE a cui ha fatto seguito il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 di recepimento della Direttiva 2008/68/CE che va ad incidere con gli articoli 11 e 12 su questa disciplina confermando, ove non in contrasto quanto previsto dal D.Lgs. n. 40/2000. La qualifica di consulente sicurezza trasporti è accreditata da apposito certificato subordinato al superamento di un esame. Esame L’esame è organizzato dall’Autorità competente o da un Organismo da essa approvato. L’Organismo esaminatore non deve essere un Organismo di formazione. L’esame consiste in una prova scritta che può essere integrata da una prova orale. Durante la prova scritta è vietata l’utilizzazione di documenti diversi dai Regolamenti internazionali e nazionali. I dispositivi elettronici possono essere utilizzati soltanto se sono forniti dall’Organismo esaminatore. Il candidato non dovrà in alcun caso introdurre dati supplementari nei dispositivi elettronici forniti; egli potrà soltanto rispondere alle domande poste. CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI (1.8.3) Obblighi del consulente In applicazione agli emendamenti introdotti con il D.Lgs. 35/2010: 1) Relazione relativa all’attività dell’impresa e sul sistema di gestione aziendale per la sicurezza del trasporto carico e scarico merci pericolose. Redazione della relazione la prima volta entro 60 giorni dalla nomina ed entro il 31 dicembre di ogni anno. L’obbligo della relazione si applica anche in presenza di eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa. La relazione deve essere consegnata al legale rappresentante dell’impresa e da quest’ultimo conservata 5 anni mettendola a disposizione, su richiesta dell’ufficio periferico del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti competente a vigilare sull’osservanza dell’applicazione della norma di cui il responsabile è il legale rappresentante. 2) Relazione di incidente Redazione e trasmissione della redazione, entro 45 giorni dal verificarsi dell’incidente medesimo, al legale rappresentante dell’impresa e, per tramite del competente Ufficio Periferico del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, al medesimo dipartimento a Roma e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno con l’obiettivo di organizzare una banca dati nazionale degli incidenti monitorandone causa ed effetti oltre ad individuare misure di prevenzione ed intervento mirate. Le stesse autorità nazionali dovranno poi a loro volta, darne segnalazione al Segretariato delle nazioni Unite a Ginevra per l’ADR e all’ufficio centrale di Berna. CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI (1.8.3) 3) Sanzioni per il consulente Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 24.000,00 per mancata redazione della “relazione annuale” e della “redazione di incidente”; sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 erogata dal Prefetto per mancata trasmissione delle suddette relazioni al legale rappresentante dell’impresa 4) Sanzioni per il legale rappresentante dell’impresa Sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per mancata conservazione della “relazione iniziale” e della “relazione annuale” SINTESI NOVITA’ ADR 2011 PRINCIPALI NOVITA’ ADR 2011 Parte 1 Formazione Deve essere supportata da una formazione periodica sull’aggiornamento della normativa (1.3.2.4). Dell’attività di formazione deve essere tenuta registrazione (presumibilmente 5 anni) da parte dell’impresa (1.3.3). Nuove definizioni Dispositivo di stoccaggio ad idruro metallico; grande imballaggio ricostruito; grande imballaggio riutilizzato; pila a combustibile (1.2.1) Scaricatore Obblighi per lo scaricatore (1.4.3.7) Materie corrosive Inserimento dei riferimenti alle linee guida OCSE n. 435, n. 430, n. 431 per validare i risultati delle prove in vitro al fine di ridurre la sperimentazione animale (2.2.8.1.6) Materie tossiche Inserimento nuovo codice di classificazione TFW “materie tossiche infiammabili che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili” (2.2.61.3) Parte 2 Materie pericolose per l’ambiente Inseriti i criteri di classificazione per gli effetti di tossicità cronica (2.2.9.1.10) Classificazione miscele Materia nominativamente menzionata nella Tabella A del Capitolo 3.2, contenente impurità tecniche o additivi per la stabilizzazione o per altri scopi che non hanno effetto sulla sua classificazione deve essere considerata una soluzione o una miscela (2.1.2.3) Perossidi organici Inserimento nella lista dei perossidi organici già classificati di: “2,5dimetil-2,5-di(ter-butilperossi)esano” (2..2.52.4) Parte 3 Sostanze potenzialmente infettanti Inserimento del nome tecnico sul documento di trasporto per le sostanze a cui si applica la disposizione speciale SP318 (3.1.2.8) che si applica alle materie infettanti sconosciute ma di cui si suppone soddisfino i criteri di classificazione della Categoria A e di assegnazione ai numeri UN 2814 (infettante per l’uomo) o 2900 (infettante per gli animali) PRINCIPALI NOVITA’ ADR 2011 Parte 3 Tabella A Lista delle merci pericolose Emendamenti a 158 numeri UN; nuovi numeri UN (0509, 1471, 3482 ÷ 3496); cancellazione SP274 per UN 1353, 1373, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1421, 1477 (II, III), 1483 (II, III), 1740 (II, III), 1851 (II, III), 2430, 2583 ÷ 2586, 2837 (II, III), 2985 ÷ 2988, 3089 (II, III), 3145, 3167 ÷ 3169, 3211 (II, III), 3215, 3216, 3218 (II, III), 3248 (II, III), 3249 (II, III), 3401, 3402; cancellazione codici LQ sostituiti in chiaro dalla max quantità per recipiente interno in regime di trasporto “quantità limitate per unità di collo”; inserimento per molte sostanze della disposizione “speciale SP354” “questa materia è tossica per inalazione” con conseguente modifica dell’istruzione di imballaggio da P001 a P602 e dell’istruzione di trasporto per cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa in T20, oltre all’aggiunta della nuova disposizione speciale “TP37” per la quale le istruzioni di trasporto in cisterne mobili “T14” può continuare ad essere applicata fino al 31 dicembre 2016; Disposizioni speciali Nuove disposizioni speciali SV342 ÷ 357, 655, 656; Microorganismi geneticamente modificati (OGM) Modificata la disposizione speciale SP219 per la quale MGOM e OGM imballati e marcati conformemente alle istruzioni di imballaggio P904 non sono soggetti ad altra prescrizione dell’ADR; Quantità limitate per unità di collo Nuovo marchio (3.4.7) per colli, veicoli e container; preventiva informazione dello speditore al trasportatore, in forma documentabile, delle spedizioni in quantità limitate (2.4.12); Materiali radioattivi Modificata la disposizione speciale SP290 relativamente a modalità di imballaggio e informazioni sul documento di trasporto; Ossido di etilene (ETO) Assegnata nuova disposizione speciale SP342 per trasporto di ETO in quantità esente se contenuto in recipienti di vetro per sterilizzazione di capacità ≤ 30 ml per imballaggio interno e ≤ 300 ml per collo (3.3). Parte 4 Parte 5 Istruzioni di imballaggio Modifica di P200 (gas) con estensione a 15 anni dell’intervallo tra i controlli periodici delle bombole di acciaio, saldate e ricaricabili, a determinate condizioni (accordo dell’autorità competente, conformità a codice tecnico e norme riconosciute dall’autorità competente, ecc.) (4.1.4.1); modifica di P203 (gas liquefatti e refrigerati) relativamente alle prescrizioni applicabili ai recipienti criogenici aperti in termini di progettazione, capacità, costruzione, materiali, marcature (4.1.4.1); nuova istruzione di imballaggio P205 per UN 3468 “idrogeno in un dispositivo di stoccaggio ad idruro metallico”; modifica di P620 per materie infettanti relativamente alla presenza di piccole quantità (30 ml) di merci pericolose delle Classi 3, 8 o 9 a scopo di conservazione dell’efficacia delle proprietà, stabilizzazione, prevenzione della degradazione, neutralizzazione dei pericoli (4.1.4.1); modifica di P904 per OGM con la previsione di apposito marchio a forma di diamante (50x50 mm) recante all’interno UN 3245 sull’imballaggio esterno e disposizioni supplementari per l’eventuale presenza di ghiaccio, ghiaccio secco, azoto liquido (4.1.4.1) Materie radioattive Sommario delle disposizioni applicabili ai “colli esenti” di Classe 7 (5.1.5.4) Frecce di orientamento Sono richieste anche per imballaggi combinati contenenti recipienti interni fino a 500 ml, ermeticamente sigillati (5.2.1.9.2) Numero di pericolo Nuovo numero di pericolo “X668” “materia molto tossica e corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua” (5.3.2.3.2) Documento di trasporto Modifica all’inserimento di “rifiuto” nella sequenza delle voci sul documento di trasporto (dopo il numero UN) (5.4.1.1.3); modifica all’inserimento di “vuoto non pulito” o “residuo, ultimo contenuto” nella sequenza delle voci sul documento di trasporto (prima o dopo la descrizione delle merci pericolose) (5.4.1.1.6.1); inserimento per le sostanze pericolose per l’ambiente, nella sequenza delle voci sul documento di trasporto di “pericoloso per l’ambiente” (5.4.1.1.18); modifica all’iscrizione sul documento di trasporto relativamente ai fuochi artificiali (5.4.1.2.1); conservazione del documento di trasporto da parte dello speditore e del trasportatore per almeno 3 mesi (5.4.4.1) e quando i documenti sono tenuti in formato elettronico lo speditore e il trasportatore devono essere in grado di riprodurli in forma stampata (5.4.4.2) Parte 5 Unità fumigate Formazione del personale impegnato nella movimentazione delle unità di trasporto con merci sotto fumigazione (5.5.2) Istruzioni scritte per il conducente Emendamenti al testo delle Classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, e 8 e inclusione dei marchi relative alle “sostanze pericolose per l’ambiente” e alle “sostanze a temperatura elevata” (5.4.3) Parte 6 Cisterne mobili Marcatura sulla targa di identificazione comprensiva di istruzione della cisterna conformemente a 4.2.5.2.6 per cisterne mobili destinate rispettivamente al trasporto di materie della Classe 1 e delle Classi da 3 a 9 (6.7.2), di gas liquefatti non refrigerati (6.7.3) e di gas liquefatti refrigerati (6.7.4). Tale istruzione, per le cisterne mobili fabbricate prima del 1˚ gennaio 2014 non si applica fino alla prossima ispezione e prova periodica IBC compositi Marcatura del recipiente interno dei suddetti fabbricati dopo il 1˚ gennaio 2011 (6.5.2.2.4). Grandi imballaggi Altezza di caduta (6.6.5.3.4.4) CGEM Nuova marcatura sulla targa di identificazione (6.7.5.13) Parte 8 Certificato di formazione del conducente (CFP) Possibilità, subordinata ad approvazione dell’autorità competente, di corsi ed esami di classi specifiche o per una classe. Questa possibilità si applica ai corsi di formazione base e ai corsi per la specializzazione ma non ai corsi di aggiornamento. Lingua del certificato in inglese, francese o tedesco oltre che nella lingua del paese di emissione. Durata per il corso di aggiornamento di almeno 2 giorni e, per i corsi di formazione individuale, almeno la metà della durata dei corsi corrispondenti ai corsi di formazione iniziali di base o per specializzazione (8.2.1, 8.2.2). Nuovo modello di certificato conforme a ISO 7810:2003 ID 1 (dimensioni minime non definite), con previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 per il mantenimento e emissione dei certificati attualmente in uso (8.2.2.8.5). Parte 9 Dispositivi di frenatura Modifiche del testo relativo al sistema ABS e al rallentatore di velocità (9.2.1.1) REGIME SANZIONATORIO Regime sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada relativamente al trasporto di merci pericolose (D.Lgs. 30.4.1992, n.285 con modificazioni e integrazioni di cui alla L. 1.8.2003, n.214, al D.Lgs. 15.1.2002, n.9 e al D.Lgs. 27.1.2010, n.35) VIOLAZIONI SANZIONI Assenza di Certificato di Formazione Professionale Contravvenzione: (CFP) o Certificato di Formazione Professionale (CFP) Sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 scaduto (art. 166) Sovraccarico (art. 168, comma 7) Contravvenzione: Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art. 167, comma 2: da € 38,00 a € 155,00 se l’eccedenza ≤ 1t; da € 74,00 a € 299,00 se l’eccedenza ≤ 2t; da € 143,00 a € 570,00 se l’eccedenza ≤ 3t; da € 373,00 a € 1498,00 se l’eccedenza > 3t (*) Il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio. Patente a punti: 4 punti di decurtazione Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione delle condizioni riportate nella stessa (art. 168, comma 8 e 8bis) Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 1842,00 a € 7369,00 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) Patente a punti: 10 punti di decurtazione * Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico > 10 t. Per quelli con massa complessiva ≤10t, le sanzioni si applicano ove l’eccedenza risulti rispettivamente ≤ 10%, 20%, 30% o > 30% della massa complessiva VIOLAZIONI Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, stivaggio delle merci (art. 168, comma 9) SANZIONI Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 373,00 a € 1498,00 Sanzione amministrativa accessoria (*): Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi Patente a punti: 10 punti di decurtazione Inosservanza comma 4 prescrizioni condizioni di trasporto impartite con decreti ministeriali: merci diverse da quelle classificate in ADR, merci assimilate, disciplina più rigorosa di quella ADR per motivi inerenti la sicurezza nel trasporto nazionale (art. 168, comma 9) Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 1842,00 a € 7369,00 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi Patente a punti: 10 punti di decurtazione (*) si applica solo a violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente. VIOLAZIONI Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: equipaggiamento e protezione conducenti, documenti di trasporto, istruzioni scritte (art. 168, comma 9bis) SANZIONI Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 373,00 a € 1498,00 Patente a punti: 2 punti di decurtazione Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 150,00 a € 599,00 (art. 168, comma 9ter) N.B. • L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al D.M. 17 dicembre 2008, è in virtù della variazione percentuale in misura pari al 5% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo tra il 1 dicembre 2006 e il 30 novembre 2008, come comunicato dall’Istat. • Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai commi sopraindicati, si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (art. 168, comma 10). 9 Gennaio 1998 - Federchimica Firma Protocollo di intesa S.E.T. - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno - Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri 1 Febbraio 1998 Attivazione del S.E.T. INTERVENTI S.E.T. Livello 1: informazione sui prodotti Livello 2: esperti di prodotto sul luogo dell’incidente Livello3: squadra mobile aziendale (generalmente 3 persone) sul luogo dell’incidente con equipaggiamento per emergenze chimiche a bordo di veicolo specificatamente attrezzato CENTRO DI RISPOSTA NAZIONALE S.E.T. Il Centro di Risposta Nazionale S.E.T., situato a Porto Marghera, si interfaccia con i Punti di Contatto delle Imprese Aderenti all’iniziativa, con i Centri di Risposta europei ICE e con le Pubbliche Autorità (Comandi Regionali e Provinciali dei Vigili del Fuoco) mediante linea telefonica dedicata. SISTEMA DI COMUNICAZIONE VVF Sala operativa Luogo dell’incidente Squadra VVF Centro Risposta Nazionale Database Tecnico di turno Livello 1 Livello 2 Livello 3 SDS Punto di contatto aziendale Tecnico aziendale Squadra d’Intervento aziendale SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI I TRE STRUMENTI OPERATIVI SITO INTERNET BANCA DATI INCIDENTI www.set-emergenze.it E’ collegato sia alla Banca Dati Incidenti che al Cruscotto Trasferimento in automatico dal Cruscotto alla Banca Dati Incidenti delle informazioni raccolte durante la gestione CRUSCOTTO Sistema informatico di gestione dell’emergenze da parte degli operatori del CRN S.E.T. dell’emergenza dal CRN S.E.T. Centri di Risposta Nazionali per le emergenze nei trasporti (e rispettive sedi) dei Paesi aderenti all’ICE, nel 2006. FDKI/RVK (Copenaghen) TRC (Schiedam) BELINTRA (Antwerpen) RVK (Oslo) KEMIAKUTEN (Stoccolma) FINTERC (Helsinki) SPOT (Plock) CHEMSAFE (Harwell) TUIS (Ludwigshafen) TRANSAID (Brest) CHEMIEFACHBERATUN G (Basilea) CERET (Madrid) REMPEC (Malta) TRINS (Litvinov) DINS (Sal’a) TUIS/ERS (Ludwigshafen) VERIK (Szazhalombatta) S.E.T. (Porto Marghera) CRUSCOTTO Il cruscotto contiene le seguenti informazioni: • elenco delle aziende aderenti al S.E.T. e delle aziende partecipanti • elenco dei prodotti delle aziende aderenti (nome prodotto, numero UN, punto di contatto e sito) • elenco dei punti di contatto delle aziende aderenti e partecipanti (località, telefono, e-mail) • elenco dei siti delle aziende aderenti e partecipanti (località, livello di intervento, orari) • elenco dei Comandi Provinciali e Direzioni Regionali VF (provincia, telefono, fax, e-mail) • elenco dei Centri di Risposta europei ICE (località, telefono, fax, e-mail) e link all’ICE database • schede CEFIC EriCard (istruzioni per le squadre di emergenza) • sistema Tomes Plus modulato su più banche dati, per informazioni chimiche e tossicologiche relative a migliaia di prodotti • link all’Emergency Response Guidebook • SDS (Safety Data Sheets) CRUSCOTTO: SDS (Schede di Sicurezza) Il CRN ha a disposizione gli elenchi dei prodotti di cui i vari Punti di Contatto Aziendali forniscono su richiesta le Schede di Sicurezza. E’ in fase di realizzazione un serbatoio contenente le Schede di Sicurezza delle Aziende S.E.T che hanno dato il consenso a darne disponibilità ai Vigili del Fuoco. Essi potranno accedervi direttamente attraverso il nuovo sistema informatico S.E.T.. BANCA DATI INCIDENTI Gli “interventi”, legati all’incidentalità nel trasporto di prodotti chimici, e le “chiamate” (richieste di collaborazione non collegate all’incidentalità nel trasporto: p.es. esercitazioni, incidenti di sito, ecc.) vengono caricate automaticamente dal Cruscotto nella Banca Dati Incidenti. La Banca-Dati Incidenti, accessibile dal sito S.E.T., è stata progettata per raccogliere il maggior numero di informazioni relative a incidenti nel trasporto di prodotti chimici a prescindere dall’attivazione del S.E.T. Ciò al fine di disporre di una casistica quanto più rappresentativa del fenomeno dell’incidentalità nel trasporto di prodotti chimici in Italia, da cui estrapolare attraverso valutazioni analitiche delle cause e degli effetti, considerazioni finalizzate a promuovere politiche di prevenzione. I Soggetti autorizzati a alimentare la Banca-Dati Incidenti sono: •Operatori del CRN S.E.T. •Vigili del Fuoco •Imprese S.E.T. •Federchimica BANCA DATI INCIDENTI: Compilazione pagine di competenza Per il caricamento on-line dei dati relativi a incidenti per cui è stato attivato il S.E.T., ogni Soggetto autorizzato può integrare quanto inserito dall’operatore del CRN con informazioni di propria competenza. Le informazioni sono richiamate in 5 pagine asincrone relative a: -Segnalazione incidente; -Informazioni sull’incidente; -Rapporto CRN; -Rapporto intervento Punto di Contatto Aziendale; -Relazione dei Vigili del Fuoco Gli sviluppi del sistema, oltre al caricamento automatico in Banca-Dati delle informazioni inserite dagli operatori del CRN S.E.T. nel Cruscotto, permettono l’alimentazione ex-novo della Banca-Dati da parte di tutti i Soggetti autorizzati con informazioni su incidenti nei quali non è stato coinvolto il S.E.T.. NUMERO VERDE Istituzione di un numero verde che le Imprese S.E.T. potranno riportare sui loro documenti di viaggio (DDT, TremCard) e sulle SDS per contattare il Centro di Risposta Nazionale S.E.T. da cui ricevere assistenza o promuoverne l’attivazione coordinandosi con le Pubbliche Autorità. Legenda: Squadre di interv ent o di: Im pr es a ch im ica ad er en te a l S.E.T . (e m er ge nz e ne l tra sp or to d i p ro d ott i ch imic i in ge ne ra le) Im pr es a pa rte cip an te al S.E.T . (e m er ge nz e ne l tra sp or to d i p ro d ott i ch imic i in ge ne ra le) Rove r eto Rh o Ce ria no L. T a mb re d’Alp ag o Im pr es a pa rte cip an te a l S.E.T . (e m er ge nz e ne l tra sp or to d i m a ter ie e rif iuti r a dio att ivi) Pra da m an o Calci na te Terri tori o coperto: Pad er ne llo M ila no di Paes e Rom e ntin o En tro 2 or e M ant ov a P. M ar gh er a En tro 3 or e Sam br us on d i Do lo Brà Spi ne tta M . Sa sso M ar co ni Vad o Lig ur e Copertura territoriale e tempi di Intervento da parte di 53 Squadre di Intervento S.E.T. Ra ven na S. Lo re nz o Ros ign an o Filo tr an o L ivo rn o R apa gn an o Ces i Sca rlin o Ven ar o tta T e rn i Pal estr in a Dr ag on a Port o To rr es O rt on a C ast el F r en tan o M o nte R oto nd o Cor let o Per tica ra N ap oli Ba co li Pom ar ico Pisticc i As sem in i Sen or bì S arr oc h Pul a S. On ofr io P aler m o Palm i Ca ta nia Ra gu sa Br ind isi T a ra nt o Vig gia no ACCORDI CON ALTRI ENTI 20 ottobre 2000: Federchimica e AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T. 2 marzo 2001: Federchimica e TRENITALIA-Divisione Cargo firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T. 15 giugno 2004: Federchimica e REMPEC di Malta firmano il Protocollo di intesa per il supporto, attraverso il S.E.T., in caso di incidenti nel Mare Mediterraneo, coinvolgenti prodotti chimici. 4˚ RAPPORTO S.E.T. BROCHURE ILLUSTRATIVA S.E.T. DVD S.E.T. POSTER S.E.T. Linee Guida per la Sicurezza nelle Operazioni di Carico e Scarico dei Veicoli Stradali: la sicurezza e le sue regole costruite sui modelli comportamentali Il Programma BBS BBS è un Programma di gestione che mira a migliorare la Sicurezza delle Operazioni, influenzando positivamente l’atteggiamento delle persone coinvolte mediante un processo integrato di verifica, educazione e comunicazione. Obiettivo delle Linee Guida è fornire assistenza per la prevenzione o rimozione di situazioni e condizioni non sicure durante le operazioni di carico e scarico; presupposto iniziale è la necessità di interazione fra tutte le Parti interessate. Le Linee Guida sono suddivise in due Sezioni: -Sezione 1: definisce le responsabilità e i ruoli delle differenti Parti coinvolte nelle operazioni di carico e scarico, in particolare degli Operatori aziendali addetti al carico e scarico e dei Conducenti. -Sezione 2: illustra come le pratiche in tema di comportamento per la sicurezza dovrebbero essere implementate nelle operazioni di carico e scarico. Sezione 1: Ruoli e responsabilità OPERATORE DI SITO CONDUCENTE 1. Equipaggiamento di trasporto Prima dell’inizio delle operazioni di carico/scarico, l’operatore di sito deve verificare che l’equipaggiamento di trasporto abbia tutti i requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori. Prima di accedere all’impianto, il conducente deve controllare che il veicolo e tutti gli equipaggiamenti ausiliari siano adatti alle operazioni da effettuare e soddisfino tutte le specifiche come indicato p.es. in un manuale di istruzioni per il conducente. 2. Istruzioni relative al sito L’operatore di sito deve sempre attenersi alle istruzioni dell’impianto ed essere un esempio per i conducenti. Egli deve sorvegliare l’intera attività di carico/scarico, a meno che le procedure del sito non prevedano diversamente. Se non disposto diversamente, il conducente deve sempre presentarsi al cancello d’ingresso e chiedere istruzioni. Esse devono includere: procedure di emergenza; i DPI necessari; aree parcheggio; percorsi obbligati per raggiungere il punto di carico o scarico; informazioni generali quali divieto di fumare, consumare bevande alcoliche e assumere farmaci, proibizione di usare telefoni cellulari, rispetto dei limiti di velocità, ecc. Il conducente deve sempre conformarsi alle istruzioni del sito. Il conducente deve presenziare, fino a compimento, alle operazioni di carico/scarico, a meno che le procedure del sito non prevedano diversamente. 3. Circolazione e Parcheggio in sito Dove possibile l’operatore di sito deve assicurare la circolazione ed il parcheggio dei veicoli in conformità alle istruzioni del sito e riferire alla Direzione Aziendale del sito su qualsiasi operazione di non sicurezza rilevata. Il conducente deve dirigersi verso l’impianto di carico/scarico e parcheggiare il veicolo secondo le istruzioni di sito ricevute. E’ importante verificare costantemente le condizioni di sicurezza, non solo durante la guida, ma anche quando si raggiunge il punto di carico/scarico. Il conducente deve sempre adottare le precauzioni necessarie per prevenire movimenti del veicolo durante il carico e lo scarico. 4. Dispositivi di Protezione Personali (DPI) L’operatore di sito deve indossare i DPI come richiesto dalle procedure di sito e assicurarsi che anche il conducente faccia altrettanto. Il conducente deve indossare i DPI come richiesto dalle procedure di sito. Il conducente deve avere a disposizione almeno i seguenti DPI: elmetto di sicurezza, scarpe di sicurezza, occhiali di sicurezza, guanti di lavoro adatti e un indumento a protezione completa del corpo. Sezione 1: Ruoli e responsabilità OPERATORE DI SITO CONDUCENTE 5. Preparazione all’ emergenza Prima di iniziare l’operazione, l’operatore di sito deve indicare al conducente la localizzazione dell’equipaggiamento di sicurezza del sito, come ad esempio: estintori; fontanelle lavaocchi; docce di sicurezza; presidi di primo soccorso; vie di fuga; sistemi di attivazione dell’allarme di emergenza; blocchi per emergenza; equipaggiamento di decontaminazione; materiale assorbente. Prima di iniziare l’operazione, il conducente deve conoscere la localizzazione dell’equipaggiamento di sicurezza del sito, come ad esempio: estintori; fontanelle lavaocchi; docce di sicurezza; presidi di primo soccorso; vie di fuga; sistemi di attivazione dell’allarme di emergenza; blocchi per emergenza; equipaggiamento di decontaminazione; materiale assorbente. 6. Documentazione, marcatura ed etichettatura L’operatore di sito deve verificare che tutti i dati riportati sul documento di trasporto concordino con le merci da caricare o scaricare e che marcature di pericolo, etichettatura, pannellatura delle merci e dei sistemi di trasporto siano conformi ai Regolamenti vigenti. L’operatore di sito deve firmare per approvazione tutti i documenti di interesse per confermare che l’operazione è stata completata correttamente. Eventuali osservazioni devono essere annotate su questi documenti. Il conducente deve consegnare tutti i documenti di interesse all’operatore aziendale. I documenti possono includere: bolla di pesata, bolla di consegna, certificato di analisi, certificato di bonifica e documento di trasporto, comprensivo delle informazioni richieste per i prodotti pericolosi. Il conducente deve assicurare che tempi di arrivo/partenza, numero di colli, temperatura, pressione, volume e pesi, come applicabili, siano annotati e controfirmati su tutte le copie del documento di trasporto. Documenti doganali e altra documentazione devono essere completati come da istruzioni aziendali. Difformità registrate al punto di carico/scarico devono essere comunicate dal conducente all’operatore di sito e annotate sui documenti di trasporto prima della partenza. Il conducente deve accertarsi delle corrette marcature di pericolo e della pannellatura del veicolo. 7. Campionatura Quando richiesto o concordato all’atto dell’ordine, l’operatore di sito deve accertarsi che il conducente abbia consegnato il campione di prodotto da parte del fornitore. La conservazione di campioni nella cabina del conducente dovrebbe essere sempre evitata. Il prelievo di un campione di prodotto direttamente dai veicoli cisterna o dai container cisterna dovrebbe essere evitato. Se la presa dei campioni dovesse invece rendersi assolutamente necessaria, il prelievo deve essere effettuato da personale di sito qualificato, o da ispettori appositamente designati, con l’adozione di adeguate precauzioni di sicurezza. Il conducente deve assicurare che il campione di prodotto del fornitore sia custodito in modo sicuro e consegnato al punto di scarico. La conservazione di campioni nella cabina del conducente dovrebbe essere sempre evitata. Imballaggio ed etichettatura del campione devono essere in accordo alle prescrizioni legislative. I conducenti non dovrebbero prelevare campioni direttamente dal veicolo cisterna o dal container cisterna. Sezione 1: Ruoli e responsabilità OPERATORE DI SITO CONDUCENTE 8. Lavori in quota L’operatore di sito deve osservare le procedure previste per i lavori in quota Il conducente deve seguire le istruzioni di sito per i lavori in quota. 9. Capacità della cisterna L’operatore di sito deve controllare se la capacità della cisterna è compatibile con la quantità di prodotto da trasportare. Prima del carico, l’operatore di sito deve controllare la capacità del serbatoio o dello scomparto della cisterna con il conducente. Prima dello scarico l’operatore di sito deve controllare la capacità del serbatoio di stoccaggio dell’impianto. Prima del carico, il conducente deve controllare con l’operatore se il serbatoio o lo scomparto della cisterna possono contenere la quantità di prodotto da trasportare. 10. Equipaggiamento sotto pressione L’operatore di sito deve sempre controllare se il serbatoio e/o l’equipaggiamento sono sotto pressione prima di effettuare qualsiasi operazione di collegamento o scollegamento e darne comunicazione al conducente. Il conducente deve sempre controllare se il serbatoio e/o l’equipaggiamento sono sotto pressione prima di effettuare qualsiasi collegamento o scollegamento e deve darne comunicazione all’operatore. Prima di lasciare il sito dopo il carico/scarico, il conducente deve ottenere il consenso dall’operatore e depressurizzare il serbatoio, a meno che regole aziendali prevedano diversamente. 11. Carico di liquidi in cisterne multi scomparto L’operatore di sito deve assicurare che il riempimento delle cisterne sia effettuato in conformità alle prescrizioni applicabili, tra cui quelle che regolano il carico in comune e l’eventuale incompatibilità di prodotti pericolosi diversi in scompartimenti separati. L’operatore di sito deve assicurare che il corretto caricamento, relativamente a prodotto e quantità nell’apposito scomparto, sia effettuato come prescritto dal piano di carico. Il conducente deve assicurarsi che l’operatore stia caricando come prescritto dal piano di carico. Sezione 1: Ruoli e responsabilità OPERATORE DI SITO CONDUCENTE 12. Manichette e altro equipaggiamento L’operatore di sito deve controllare se gli equipaggiamenti in dotazione all’impianto (p.es. le manichette del prodotto, la linea del ritorno di vapore o della pressione d’azoto o d’aria compressa, gli attacchi, le guarnizioni e le tenute) sono in buone condizioni, adatti allo scopo e resistenti all’eventuale azione aggressiva del prodotto e alla pressione di carico/scarico. L’operatore di sito deve eseguire un controllo visivo della pulizia interna dei suddetti equipaggiamenti. Il conducente deve controllare se gli equipaggiamenti messi a disposizione del vettore (p.es. le manichette del prodotto, la linea del ritorno di vapore o della pressione d’azoto o d’aria compressa, gli attacchi, le guarnizioni e le tenute) sono in buone condizioni, adatti allo scopo e resistenti all’eventuale azione aggressiva del prodotto e alla pressione di carico/scarico. 13. Connessioni Tutte le connessioni devono essere propriamente etichettate e contrassegnate. L’operatore aziendale di sito è responsabile dell’attacco /adattamento della manichetta del prodotto e delle linee del ritorno di vapore o della pressione di azoto o aria all’impianto fisso; il conducente è responsabile di effettuare gli attacchi al veicolo, a meno che le procedure di sito non prevedano diversamente. Nelle operazioni di collegamento e scollegamento, il coordinamento e la cooperazione fra operatore di sito e conducente, per evitare incidenti, e’ di fondamentale importanza. Il conducente deve conoscere gli equipaggiamenti del veicolo, p.es. valvole di carico/scarico, connessioni per il ritorno delle linee di pressione/vapore, numero e capacità degli scompartimenti, manichette, attacchi e strumenti di misura. Il conducente è responsabile di effettuare i collegamenti al veicolo mentre l’operatore di sito è responsabile degli attacchi all’impianto fisso, a meno che le procedure di sito non prevedano diversamente. Nelle operazioni di collegamento e scollegamento, il coordinamento e la cooperazione fra operatore di sito e conducente, per evitare incidenti, e’ di fondamentale importanza. 14.Permesso di carico/scarico L’operatore di sito deve dare consenso esplicito al conducente di operare sull’equipaggiamento del veicolo come valvole, compressore e pompa. L’operatore di sito deve operare sulle valvole del serbatoio di stoccaggio, sulle valvole di pressione e sulle pompe, come previsto. Al conducente e’ consentito solo di operare sull’equipaggiamento del veicolo come valvole, compressore e pompa dopo esplicita approvazione dell’operatore di sito. Il conducente non può operare sull’equipaggiamento dell’impianto. 15. Limitazioni del carico L’operatore di sito, in collaborazione con il conducente, deve assicurare che la massa massima autorizzata del veicolo non sia superata. L’operatore di sito deve assicurare che il grado minimo e massimo di riempimento del serbatoio sia osservato. Il conducente, in collaborazione con l’operatore di sito, deve assicurare che la massa massima autorizzata del veicolo non sia superata. Durante il carico del veicolo, il conducente deve adottare tutte le precauzioni necessarie affinché il peso massimo per asse non sia superato. Sezione 1: Ruoli e responsabilità OPERATORE DI SITO CONDUCENTE L’operatore di sito deve assicurare, prima di scollegare le manichette, che tutte le valvole siano chiuse e accertarsi anche che, nelle manichette, non vi sia più pressione né residui di prodotto. Prima della partenza il conducente deve assicurarsi che tutte le manichette siano scollegate, drenate, insufflate (se necessario) e riposte appropriatamente. Tutti i passi d’uomo e le valvole devono essere chiusi e stretti appropriatamente. Il cavo della messa a terra, così come ogni equipaggiamento o attrezzo libero, deve essere accuratamente riposto. Il conducente deve assicurarsi, prima di lasciare il punto di carico/scarico, dell’esecuzione degli scollegamenti, compiendo un’ispezione visiva del veicolo. 16. Scollegamenti 17. Rapporto su situazioni di non sicurezza, quasi incidenti e incidenti L’operatore di sito deve prendere nota, come previsto dalle procedure aziendali, di tutti i problemi evidenziati, nelle operazioni di carico/scarico, relativamente a: situazioni o condizioni di non sicurezza; incidenti; “quasi incidenti”; ecc.. Il conducente deve prendere nota, come previsto dalle procedure aziendali, di tutti i problemi evidenziati, nelle operazioni di carico/scarico, relativamente a: situazioni o condizioni di non sicurezza; incidenti; “quasi incidenti”; ecc.. 18. Stivaggio, messa in sicurezza e segregazione dei prodotti in colli Prima di iniziare il carico, l’operatore di sito deve verificare che i colli già a bordo del veicolo, quando esso accede al punto di carico, siano stivati e fissati in maniera adeguata, in modo che non possano danneggiare i prodotti da caricare. L’operatore di sito deve assicurarsi che i colli siano stivati e collocati in modo che non possano muoversi in alcuna direzione. Evitare spazi liberi fra i colli che devono essere legati con un numero sufficiente di cinghie. Devono essere adottate speciali precauzioni quando colli di tipi diversi sono stivati sullo stesso veicolo. L’operatore di sito deve assicurarsi che prescrizioni sul divieto di carico in comune e sulla separazione da alimenti per l’uomo e per gli animali siano osservate, tenendo conto anche dei prodotti già caricati sul veicolo. L’operatore non deve consentire al veicolo di lasciare il luogo di carico/scarico se le misure di sicurezza previste non sono rispettate. Una guida più dettagliata riguardante ruoli e compiti per la messa in sicurezza del carico è riportata in Appendice 1 di pagina 17. Il conducente deve predisporre il veicolo per il carico/scarico (p.es. aprendo le porte e i teloni, rimuovendo il materiale di blocco e di sostegno, rimuovendo reggiature e leganti, ecc.). Aprendo le porte del veicolo, il conducente deve agire con le opportune precauzioni, consapevole della possibilità di caduta dei colli. Prima dell’inizio delle operazioni di carico, il conducente deve assicurarsi che i colli già caricati sul veicolo, quando esso accede al punto di carico, siano stivati e fissati in maniera adeguata, affinché non possano danneggiare i prodotti da caricare. Il conducente deve verificare che i colli siano stivati e fissati in maniera che non possano muoversi in alcuna direzione. Evitare spazi liberi fra i colli che devono essere legati con un numero sufficiente di cinghie. Il conducente non deve lasciare il luogo di carico/scarico senza avere controllato lo stivaggio e la messa in sicurezza dei colli. Una guida più dettagliata riguardante ruoli e compiti per la messa in sicurezza del carico è riportata in Appendice 1 di pagina 17. Processo di implementazione 1/2 -la Direzione dell’Impresa promuove un piano di implementazione per la messa in atto di procedure basate sui principi descritti in queste Linee Guida; -l’Impresa seleziona personale, con incarico ispettivo, addetto a verificare l’applicazione delle procedure e provvede alla loro formazione in accordo con le Linee Guida; -il personale ispettivo verifica la corretta esecuzione delle Operazioni di carico e scarico usando una Lista di Controllo e comunica i risultati di agli Operatori di Sito e ai Conducenti; - Il personale comunica queste rilevazioni alla Direzione Aziendale che gestisce l’impianto di carico e scarico. Questi rapporti dovrebbero essere conservati su un file presso l’impianto di carico/scarico (per gli Operatori di Sito) e presso l’Impresa di Autotrasporto (per i Conducenti); Processo di implementazione 2/2 -i risultati della verifica devono essere utilizzati dalla Direzione Aziendale che gestisce l’impianto di carico/scarico e dall’Impresa di Autotrasporto come incentivo a traguardare nuovi obiettivi coerentemente a programmi di miglioramento continuo; - la Direzione dell’Azienda che gestisce l’impianto di carico e scarico e dell’Impresa di Autotrasporto devono assicurare la messa in atto di un Sistema volto a registrare: incidenti; “quasi incidenti”; problemi connessi all’attività di carico/scarico; situazioni o condizioni di non sicurezza, incluse le ricadute collegate a tale casistica. Operatori di Sito e Conducenti devono relazionare, come da procedura aziendale, su: incidenti; “quasi incidenti”; problemi connessi all’attività di carico/scarico; situazioni o condizioni di non sicurezza. LISTA DI CONTROLLO Attività Riferimento alle Linee Guida Accesso all’impianto Disponibilità di DPI standard Parcheggio in sicurezza del veicolo Controllo dei documenti Conformità alle istruzioni dell’impianto Ubicazione dell’equipaggiamento di sicurezza dell’impianto 1.2.2.4 1.2.2.3 1.2.2.6 1.2.2.2 1.2.2.5 Prima del carico/scarico Verifica di conformità del veicolo al carico Uso appropriato di DPI standard Uso appropriato di DPI speciali Controllo della messa in sicurezza del carico e stivaggio del materiale** Verifica della presenza a bordo di altro carico** Collaborazione fra conducente e operatore Controllo della capacità della cisterna* Sicurezza dei lavori in quota Verifica che valvola di fondo e valvole cieche ecc. siano appropriatamente chiuse prima del carico* Consapevolezza della presenza di rischi nell’apertura dei passi d’uomo* Controllo delle guarnizioni* Controllo delle condizioni di pressione/vuoto/azoto* Campionamento* Controllo delle manichette* Effettuazione delle connessioni* Piano di stivaggio** 1.2.2.6 1.2.2.4 1.2.2.4 1.2.2.18 1.2.2.18 1.2.2.13/14/15 1.2.2.9 1.2.2.8 1.2.2.13 1.2.2.10 1.2.2.12 1.2.2.10 1.2.2.7 1.2.2.12 1.2.2.13 1.2.2.18 Operatore di Sito*** Conducente*** LISTA DI CONTROLLO Durante il carico/scarico Collaborazione fra conducente e operatore di sito Presenza durante le operazioni di carico/scarico Operazioni relative a valvole e pompa del serbatoio di stoccaggio* Consapevolezza di condizioni potenzialmente non sicure 1.2.2.13/14/15 1.2.2.2 1.2.2.14 1.2.2.17 Dopo il carico/scarico Controlli dopo l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico* Scollegamento delle manichette, chiusura appropriata di valvole e passi d’uomo* Messa in sicurezza e stivaggio appropriati (inclusi i colli del precedente carico)** Etichettatura e marcatura appropriate dell’unità di trasporto/cisterna Controllo della massa massima autorizzata del veicolo/peso per asse Controllo del grado di riempimento massimo e minimo* Controllo dei documenti 1.2.2.16 1.2.2.16 1.2.2.18 1.2.2.6 1.2.2.15 1.2.2.15 1.2.2.6 TRANSPERANTO Acronimo di “Transport”, “Transparency” e “Esperanto”, è uno strumento (vocabolario), sviluppato dal CEFIC (Consiglio Europeo dell’Industria Chimica) e dall’ECHA (Associazione Europea del Trasporto Chimico), per facilitare la comunicazione tra operatori di sito, organi di controllo, gestori delle emergenze e conducenti di diversa estrazione linguistica. E’ organizzato su 142 parole chiave, in 26 lingue, distribuite in 7 Sezioni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Generalità; Sicurezza; Controllo al cancello di fabbrica; Gestione delle emergenze; Carico generale; Carico merce sfusa; Carico di merce imballata. Si avvale di pittogrammi per facilitare la comprensione del testo e collegare il significato a simboli richiamati su documenti, foglio di istruzioni, pannelli e segnaletica. TRANSPERANTO Una buona comunicazione tra conducenti del veicolo e operatori è indispensabile per una corretta esecuzione delle operazioni, per la security e per la sicurezza delle persone, della circolazione e del sistema di trasporto. Il Transperanto è uno strumento utile perciò, oltre che per le Imprese Chimiche, anche per le Associazioni delle Imprese di Trasporto, per le Pubbliche Autorità (Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile) e per le Società Autostradali che operano attivamente sul territorio, dove l’aspetto della comunicazione è fondamentale soprattutto per la soluzione delle emergenze. IL MANUALE TRANSPERANTO Sistema Integrato Sicurezza e Security nel Trasporto su Strada Sistema integrato per la sicurezza e la security nel trasporto PREVENZIONE Valutazionedel rischio (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Titolo IX, Capo I) GESTIONE EMERGENZE Pannelli arancio Formazione professionale Etichette di pericolo Consulente Sicurezza Trasporti Istruzioni scritte per il conducente (Tremcard) Costruzione (Omologazione imballaggi e approvazione cisterne) Schede per squadre di intervento (ERICard) Misure di security TELEMATICA Certificazione (ISO 9001) SIGEM Assicurazione responsabilità civile (Convenzione UNIDROIT) Sistema integrato per la sicurezza e la security nel trasporto