CIRCOLARE CLIENTI - N°15/2007 DATA: 02/05/2007 A/TO CA: Titolare dell’attività / Responsabile Sicurezza - Logistica DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l. TEL/FAX N°: 0341.49.42.10 # 0341.25.00.07 N° PAG.: 1 + 1 Oggetto: TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – (ADR) Comunicazione: Fonti normative DIRETTIVA 2006/89/CEE del 03 novembre 2006 - ADR 2007 Dm Trasporti 3 gennaio 2007 (GU 20 marzo 2007 n. 66) Obbligo Trasporto di merci pericolose su strada Entrata vigore in Dal 1° gennaio 2007, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007 (periodo nel quale sarà possibile usare, in alternativa, l'Adr 2005). Info 1 Recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/89/Ce, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada. Il Dm Trasporti 3 gennaio 2007 (Guri 20 marzo 2007 n. 66) ha recepito le modifiche (biennali) a due allegati della direttiva 94/55/Ce, modificando quindi gli allegati A e B del Dm Trasporti 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva. Info 2 Cancellazione del limite di peso al trasporto di 35 q.li al di sotto dei quali il trasporto di talune merci era considerato in esenzione con conseguente coinvolgimento di molteplici soggetti all’interno del campo di applicazione della normativa in funzione solo ed esclusivamente della classificazione delle sostanze trasportate Soggetti obbligati Tutte le aziende che trasportano merci e/o rifiuti definibili pericolosi ai fini del trasporto su strada, come ad esempio liquidi infiammabili della classe 3 (es.: pitture a base di solvente,diluenti, smalti, lacche ecc,- anche per ausilio all’attività esplicata), sostanze tossiche, sostanze pericolose per l’ambiente, etc. sono tenute a particolari e specifici adempimenti quali: Nel caso di trasporto per conto proprio: emissione di Documenti di trasporto formato ADR, formazione del personale, dotazione di mezzi di sicurezza specifici a bordo del veicolo (estintore, torce elettriche, etc.), apposizione di etichettature sul mezzo e sulla merce trasportata, nonché la formazione del personale e la nomina di un consulente per il trasporto di merci pericolose su strada nominato ai sensi di Legge. Nel caso di “emissione” di trasporti ADR eseguiti da terzi: la verifica dell’idoneità del mezzo e dell’autista al trasporto, la verifica della nomina del Consulente per le merci pericolose da parte del trasportatore, emissione di Documenti di trasporto formato ADR o l’indicazione di alcune specifiche voci su documenti di trasporto diversi come formulario (nel caso di rifiuti), la presenza di idonee etichettature sul mezzo e sulla merce trasportata, la nomina di un consulente per il trasporto di merci pericolose su strada nominato ai sensi di Legge. Nel caso di invio – spedizione di sostanze pericolose per mezzo i soggetti terzi: verifica applicazione ADR da parte del fornitore (es. Nomina consulente esterno), formazione del personale dedito al carico/scarico delle merci, formazione del personale dedito alla compilazione dei documenti di trasporto, verifica formazione autisti, verifica dotazioni a bordo di veicoli ADR (coinvolgimento diretto dell’Azienda che emette la spedizione), etc. Soggetti esenti L’impresa commerciale che vende al dettaglio a privati e’ esentato dalla normativa ADR capitolo 1.1.3.1 Azione 1 Verificare possibile applicazione della normativa ADR alla propria Organizzazione in funzione delle merci trasportate e/o spedite. Azione 2 Contattare fornitori di servizi logistici per verifica loro conformità agli adempimenti richiesti Sanzioni In caso di trasporto di merci pericolose soggette ad ADR senza il rispetto delle stesse: ritiro del libretto di circolazione del veicolo; sospensione della patente per 2-3 mesi dell’autista coinvolto. In caso di incidente con coinvolgimento di trasporto di merci pericolose soggette ad ADR senza il rispetto delle stesse: mancato rimborso assicurativo e diretta responsabilità colposa - dolosa Ing. Alessio Maggi - Abilitato all’esercizio dell’attività di “Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID) per tutte le tipologie di merci” (Direttiva CE 96/35/96) presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento trasporti terrestri, Ufficio Provinciale di Milano – anno 2003 (Certificato N° C03676). TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Con l’occasione porgiamo Distinti Saluti Ing. Alessio Maggi