Il trasporto delle merci pericolose su strada Novità ADR 2013 Francesca Belinghieri Cremona, 16 aprile 2013 FONTI NORMATIVE ONU Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose ECOSOC IAEA ICAO Dangerous Goods Panel IAEA Regolamen ti per Materiale Radioattiv o SS.6 ICAO Istruzioni Tecniche AEREO IMO Comitato di Esperti sul Trasporto delle Merci Pericolose e sul Sistema Globale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura Prodotti Chimici (GHS) IATA IATA Regolamen ti per Merci Pericolose via aerea IMDG CODE MARE Sottocomitato di Esperti sul Trasporto Merci Pericolose Sottocomitato di Esperti sul GHS Orange Book Purple Book ECE Working Party 15 ADR OTIF ADN Safety Committee ADN RID Safety Committee RID Accordo Europeo Accordo Europeo Regolamento Internaz.le STRADA NAVIGAZIONE INTERNA FERROVIA 3 LA DISCIPLINA ADR 12 febbraio 1963: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale – L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”. 1° gennaio 1997: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale. Direttive Europee Recepimento in Italia Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996 6 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico Direttiva 96/86/CE D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997) Direttiva 99/47/CE D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999) Direttiva 2001/7/CE D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003) Direttiva 2003/28/CE D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003) Direttiva 2004/111/CE D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005) Direttiva 2006/89/CE D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007) 5 12 marzo 2010: Adozione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Strada (ADR), ferrovia (RID), vie navigabili interne (ADN) e alla disciplina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose. Direttive Europee Recepimento in Italia Direttiva 2008/68/CE D.Lgs. 27.01.2010 n. 35 (data di applicazione: 12 marzo 2010) 2 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico Direttiva 2010/61/UE D.M. 03.01.2011 (data di applicazione: 1° gennaio 2011 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2011) Direttiva 2012/45/UE D.M. 21.01.13 (data di applicazione 1° gennaio 2013 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2013) Da recepire entro il 30 giugno 2013 6 PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E FORMAZIONE APPLICAZIONE DI NORME (1.1.5) Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le disposizioni dell’ADR prevalgono 8 ESENZIONI 1.1.3 Esenzioni 1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto 1.1.3.2 Esenzioni concernenti il trasporto di gas 1.1.3.3 Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi 1.1.3.4 Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti 1.1.3.5 Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti 1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto 1.1.3.7 Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio 1.1.3.8 (Riservato) 1.1.3.9 Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto Le merci pericolose che sono solo asfissianti (vale a dire che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera) quando vengono utilizzate nei veicoli o nei container per fini di raffreddamento o di condizionamento, sono sottoposte solo alle disposizioni della sezione 5.5.3. 9 Tabella quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg. 10 Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende: - Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso); - Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; - Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto. Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate. 11 Esenzioni derivanti dal regime delle quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6) - Restrizioni all’attraversamento delle gallerie (1.9.5) (*) - Disposizioni concernenti la sicurezza (Security) (1.10), escluso per gli esplosivi della classe 1 identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 e tranne che per i colli esenti della classe 7, identificati con i numeri UN 2910 e 2911 se il limite d’attività supera il valore A2; - Marcatura veicoli (pannelli arancioni) (5.3); - Istruzioni scritte per il conducente (5.4.3); - Condizioni trasporto in colli (7.2) eccetto: V5 (i colli possono non essere trasportati in piccoli contenitori); V8 (rispetto della temperatura di controllo per sostanze stabilizzate a temperatura controllata); - divieti di carico e scarico in luogo pubblico e separazione delle merci in base alle etichette per manipolazioni in luogo pubblico (CV1) (7.5.11); _____________________ (*) La Sezione 1.9.5 «Restrizioni nelle gallerie» non si applica all’intero regime delle esenzioni, di cui alla Sezione 1.1.3, relative a: natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1); trasporto di gas (1.1.3.2); trasporto di carburanti liquidi (1.1.3.3); disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti (1.1.3.4); imballaggi vuoti non puliti (1.1.3.5); quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6). L’esenzione non si applica al regime delle merci pericolose imballate in quantità limitate ove è richiesta la marcatura dell’unità di trasporto se la sua massa autorizzata > 12t e il carico>8t. 12 - Parte 8 “Equipaggio, equipaggiamento e documentazione” (equipaggiamento veicolo, certificato formazione professionale conducente, uso estintori da parte dell’equipaggio, divieto di passeggeri a bordo diversi dall’equipaggio, precauzioni contro le cariche elettrostatiche, dispositivo di protezione delle vie respiratorie per ogni membro dell’equipaggio nel trasporto di gas tossici, ecc.), eccetto: - 8.1.2.1a documento di trasporto; - 8.1.4.2 estintore portatile da 2 kg di polvere; - 8.1.4.3 idoneità agente estinguente in conformità a norma EN3 e non necessità di estintore portatile per il motore se il veicolo è equipaggiato con impianto estinguente fisso; - 8.1.4.4 estintore sigillato e marchio di conformità recante data (mese e anno) della prossima ispezione periodica; - 8.1.4.5 estintore protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibile; - 8.2.3 formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui all’8.2.1, coinvolto nel trasporto su strada delle merci pericolose; - 8.3.3 divieto al conducente e al suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose; - 8.3.4 apparecchi portatili di illuminazione; - 8.3.5 divieto di fumare; - 8.4 supervisione veicoli; - 8.5 divieto di fuoco e di fiamme libere (S1-3); sorveglianza veicoli (S1-6); lampada portatile antideflagrante (S2-1); prescrizioni supplementari per trasporti a temperatura controllata (S4); supervisione veicoli oltre certi limiti di soglia (S14-S21). - Parte 9 “Costruzione e approvazione dei veicoli” 13 DEFINIZIONI (1.2) “Gas di petrolio liquefatto (GPL)”, un gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri a cui sono attribuiti i numeri ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 solamente, e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi. NOTA 1: I gas infiammabili assegnati ad altri numeri ONU non devono essere considerati come GPL. NOTA 2: Per il N° ONU 1075, vedere la NOTA 2 sotto 2F, N° ONU 1965, nella tabella per i gas liquefatti del 2.2.2.3. “Massa netta delle materie esplosive”, la massa totale delle materie esplosive senza imballaggi, involucri, ecc. (I termini “quantità nette delle materie esplosive”, “contenuto netto delle materie esplosive”, “peso netto delle materie esplosive” o “massa netta in chilogrammi del contenuto delle materie esplosive” sono spesso utilizzati con lo stesso significato). “Recipiente a pressione di soccorso”, un recipiente a pressione con una capacità in acqua non superiore a 1.000 litri nel quale vengono collocati uno o più recipienti a pressione danneggiati, che presentano difetti, che perdono o che non sono conformi, per il trasporto per es. in vista del loro recupero o del loro smaltimento 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) Speditore a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.); c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicolibatterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle merci in questione e recanti marchi prescritti dall’ADR; d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non pulite e non degassificate (veicolicisterna, cisterne smontabili, veicoli-batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene. 15 Trasportatore a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitoricisterna, e CGEM non sia stata superata; Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di questo termine nelle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di veicoli batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6 e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. 16 Riempitore a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico; b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata; c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne; d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui; e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna; f) assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito; h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; i) (riservato) j) assicurarsi, durante il riempimento di veicoli e contenitori con merce alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3 (Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa) 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID Riempitore (1.4.3.3) a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico; b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata; c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne; d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui; e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna; f) assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita*; *: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito; h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; i) Rispettare, prima e dopo il riempimento dei carri-cisterna con gas liquefatti, le relative e specifiche disposizioni di controllo j) assicurarsi, durante il riempimento di carri o di contenitori con merce alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID Scaricatore (1.4.3.7) a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, CGEM o carro; b) verificare, prima e durante lo scarico, se gli imballaggi, la cisterna, il carro o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento fino a quando non siano state adottate appropriate misure; c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico; d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del carro o del container: (i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna del carro o del container durante le operazioni di scarico; e (ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione*; *: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei carri e dei container; f) garantire che i carri e i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti, degassati e decontaminati, non portino più le placche e le segnalazioni con pannelli arancioni; Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazioni di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni RID siano rispettate. 19 CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI 1.8.5 NOTIFICA DEGLI EVENTI CHE COINVOLGONO MERCI PERICOLOSE La relazione di incidente deve essere redatta al più tardi un mese dopo che l’evento si è verificato (non più 45 giorni). RESTRIZIONI NELLE GALLERIE (1.9.5) 1.9.5.2.2 […] Categoria di galleria E: Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373 e di tutte le merci pericolose secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 se le quantità trasportate superano le 8 tonnellate di massa lorda totale per unità di trasporto. 1.9.5.3 Disposizioni concernenti la segnalazione stradale e alla notifica delle restrizioni Le restrizioni alla circolazione in galleria devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è prescritta una segnalazione con pannelli arancioni conformemente al 5.3.2 e, per le gallerie di categoria E, esse si applicano anche alle unità di trasporto per le quali è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13 o che trasportano container per i quali è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13. Le restrizioni alla circolazione in galleria non si devono applicare quando le merci vengono trasportate conformemente al 1.1.3 eccetto quando i veicoli che trasportano tali merci sono marcati conformemente al 3.4.13 fatto salvo il 3.4.14 3. 1.9.5.3.6 N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le «Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto 21 SECURITY (1.10) 1.10.3.1 Definizione di merci pericolose ad alto rischio 1.10.3.1.1 Per “merci pericolose ad alto rischio”, s’intendono quelle potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa o, in particolare nel caso della classe 7, sconvolgimenti socio-economici. 1.10.3.1.2 Le merci pericolose ad alto rischio nelle classi diverse dalla classe 7 sono quelle che sono elencate nella tabella 1.10.3.1.2 qui di sotto e che vengono trasportate in quantità superiori a quelle che vi sono indicate. N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le «Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto 22 SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.3.1.2) Class e Divisone Materia o oggetto Quantità Rinfusa (kg) d Cisterna (l) c 1 Imballaggi (kg) 1.1 Esplosivi a a 0 1.2 Esplosivi a a 0 1.3 Esplosivi del gruppo di compatibilità C a a 0 1.4 Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 a a 0 1.5 Esplosivi 0 a 0 Gas infiammabili (codice di classificazione F) 3000 a b Gas tossici (codici di classificazione che includono le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol) 0 a 0 Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II 3000 a b Esplosivi desensibilizzati 0 a 0 4.1 Esplosivi desensibilizzati a a 0 4.2 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b 4.3 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b 5.1 Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I 3000 a b Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a base di nitrato d’ammonio 3000 3000 b 6.1 Materie tossiche del gruppo di imballaggio I 0 a 0 6.2 Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900) a 0 0 8 Materie corrosive del gruppo di imballaggio I 3000 a b 2 3 23 Note in calce alla Tabella 1.10.3.1.2 a Non applicabile b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non si applicano, quale che sia la quantità c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (12). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è pertinente d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è pertinente N.B.: La precedente tabella 1.10.5 dell’ADR 2011 per l’individuazione delle materie ad «alto rischio» è stata rinumerata 1.10.3.1. Tale numerazione si è resa necessaria per alcune modifiche di dettaglio che hanno determinato la rimunerazione delle disposizioni relative alle merci pericolose ad «alto rischio» per la specifica considerazione di alcuni radionuclidi. Al riguardo è stata inserita una nuova tabella 1.10.3.1.3 in cui sono specificati i valori di attività di alcuni radionuclidi ai fini della loro valutazione quali merci pericolose ad «alto rischio» 24 1.10.3.1.3 Per le merci pericolose della classe 7, materiale radioattivo ad alto rischio è quello la cui attività è uguale o superiore ad una soglia di security per il trasporto di 3 000 A2 per collo (vedere anche 2.2.7.2.2.1) ad eccezione dei seguenti radionuclidi per i quali la soglia di security per il trasporto viene indicata nella Tabella 1.10.3.1.3 qui di seguito 25 1.10.3.1.4 Per le miscele di radionuclidi si determina se la soglia di security per il trasporto è stata raggiunta o superata facendo la somma dei rapporti fra attività di ogni radionuclide e soglia di security per il trasporto di quel radionuclide. Se la somma delle frazioni è inferiore a 1, allora la soglia di radioattività della miscela non è stata raggiunta nè superata. Il calcolo può essere fatto utilizzando la seguente formula: dove: Ai = attività del radionuclide i presente nel collo (TBq) Ti = soglia di security per il trasporto del radionuclide i (TBq) 1.10.3.1.5 Quando il materiale radioattivo presenta dei rischi sussidiari delle altre classi, anche i criteri della tabella 1.10.3.1.2 devono essere presi in considerazione (vedere anche 1.7.5). 26 SECURITY (1.10) 1.10.3.2 Piani di security 1.10.3.2.1 I trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori definiti in 1.4.2 e 1.4.3 coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.3) devono adottare, attuare e seguire piani di security che contengano almeno gli elementi specificati in 1.10.3.2.2 1.10.3.3 Dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione contro il furto dei veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.3) e del loro carico, devono essere installati e devono essere prese misure tali da assicurare che essi siano sempre in funzione ed efficienti. L’applicazione di queste misure di protezione non deve compromettere gli interventi dei soccorsi di emergenza. NOTA: Quando utile e se adeguati equipaggiamenti sono già installati, dovrebbero essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi che permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.3). 27 PARTE 2 CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE MENZIONATE (2.1.3) ADR 2011 2.1.3.5.3 […] (h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all’inalazione, devono essere classificate nel gruppo d’imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità all’inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d’imballaggio I, ma la cui tossicità all’ingestione o all’assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d’imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8]; ADR 2013 2.1.3.5.3 […] h) Materie della classe 6.1 che rispondono ai criteri di tossicità per inalazione del gruppo d’imballaggio I (sostanze che soddisfano i criteri della Classe 8 aventi una tossicità inalatoria delle polveri e delle nebbie (CL50) riconducibile al gruppo di Imballaggio I, ma tossicità orale o dermale riconducibile al Gruppo di Imballaggio III o minore, sono sostanze corrosive della Classe 8); 29 CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE MENZIONATE (2.1.3) ADR 2011 2.1.3.5.5 […] Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere classificato di “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II. Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie menzionate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2. ADR 2013 2.1.3.5.5 […] Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solo proprietà pericolose per l’ambiente, esso può essere assegnato al gruppo di imballaggio III con l’assegnazione dei N. ONU UN 3077 e 3082. 30 CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE MENZIONATE (2.1.3) ADR 2011 2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da 1 a 9 che rappresentano, come materie pericolose per l’ambiente. Le altre materie soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, secondo il caso. ADR 2013 2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU UN 3077 o 3082, che rispondono ai criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, che rappresentano, come materie pericolose per l’ambiente. Le altre materie che non soddisfano i criteri di alcuna altra classe, ma che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10, devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, secondo il caso. 31 CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1) 2.2.1.1.8 Esclusione dalla classe 1 2.2.1.1.8.1 Un oggetto od una materia possono essere esclusi dalla Classe 1 sulla base dei risultati dei test e della definizione di questa classe con l’approvazione dell’autorità competente di qualsiasi Parte contraente l’ADR che può anche riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia stata accordata conformemente alle procedure applicabili secondo il RID, l’ADR, l’ADN, il Codice IMDG o le Istruzioni Tecniche dell’ICAO. 2.2.1.1.8.2 Con l’approvazione dell’autorità competente conformemente al 2.2.1.1.8.1 un oggetto può essere escluso dalla classe 1 quando tre oggetti non imballati, che vengono attivati individualmente dai propri mezzi di innesco o accensione o da mezzi esterni atti a farli funzionare nella maniera voluta, soddisfano i seguenti criteri: (a) Nessuna superficie esterna deve avere una temperatura superiore a 65°C. Un picco momentaneo di temperatura fino a 200°C è accettabile; (b) Nessuna rottura o frammentazione dell’involucro esterno o movimento dell’oggetto o di singole parti dello stesso su una distanza di più di un metro in qualunque direzione; 32 CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1) NOTA: Quando l’integrità di un oggetto può essere compromessa in caso di un fuoco esterno, questi criteri devono essere esaminati mediante una prova di esposizione al fuoco, così come descritta nella norma ISO 12097-3. (c) Nessun rumore udibile che superi un picco di 135 dB(C) ad una distanza di un metro; (d) Nessun scintillio o fiammata in grado di infiammare un materiale come un carta da 80 + 10g/m2 a contatto con l’oggetto; e foglio di (e) Nessuna produzione di fumo, esalazioni o polvere in quantità tale che la visibilità in una camera di un metro cubo fornita di pannelli di rottura appositamente dimensionati per far fronte ad una possibile sovrappressione, sia ridotta del 50% così come misurata con un luxmetro o radiometro calibrato situato ad un metro da una fonte di luce costante situata anch’essa al centro della parete opposta della camera. Le linee guida generali per la determinazione della densità ottica riportate nella norma ISO 5659-1 e le linee guida generali sul sistema fotometrico descritto nella sezione 7.5 della norma ISO 56592 possono essere utilizzate, così come altri metodi analoghi di misurazione della densità ottica. Un cappuccio appropriato che copra la parte posteriore ed i lati del luxmetro deve essere utilizzato per minimizzare gli effettidella luce diffusa o dispersa non emessa direttamente dalla fonte. NOTA 1: Se durante i test che valutano i criteri (a), (b), (c) e (d) non viene rilevato fumo o ne viene rilevato molto poco il test descritto alla lettera (e) può essere omesso. NOTA 2: L’autorità competente alla quale si fa riferimento al 2.2.1.1.8.1 può disporre che gli oggetti siano testati imballati, se è stato determinato che l’oggetto, così come imballato per il trasporto, può costituire un rischio più grande. 33 CLASSE 2 – GAS (2.2.2) 2.2.2.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue: 1. Gas compressi: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono interamente gassosi a -50 °C; questa categoria comprende: - gas aventi temperatura critica inferiore a -50 °C. 2. Gas liquefatti: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono parzialmente liquidi a temperature superiori a -50 °C. Si distinguono in: - gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi temperatura critica superiore a -50 °C e uguale o inferiore a +65 °C; - gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi temperatura critica superiore a +65 °C. 3. Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono parzialmente liquidi a causa della loro bassa temperatura. 4. Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente. 5. Aerosol: piccoli contenitori e recipienti contenenti gas (cartucce di gas). 6. Altri articoli contenenti gas sotto pressione 7. Gas non pressurizzati soggetti a prescrizioni speciali (campioni di gas). 8. Prodotti chimici sotto pressione: materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o liquefatto e le miscele di queste materie 34 CLASSE 2 – GAS (2.2.2) 2.2.2.1.7 Prodotti chimici sotto pressione I prodotti chimici sotto pressione (N. ONU da 3500 a 3505) sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi a seconda delle proprietà pericolose che esse presentano: A asfissiante; F infiammabile; T tossico; C corrosivo; FC infiammabile, corrosivo; TF tossico, infiammabile; La classificazione dipende dalle caratteristiche di pericolo dei componenti nei differenti stati: gas propellente; liquido; o solido. NOTA 1: I gas che rispondono alla definizione di gas tossici o di gas comburenti secondo il 2.2.2.1.5 e i gas identificati come “Considerati come un gas piroforico” dalla nota c della tabella 2 dell’istruzione d’imballaggio P200 del 4.1.4.1 non devono essere utilizzati come gas propellenti nei prodotti chimici sotto pressione. NOTA 2: I prodotti chimici sotto pressione il cui contenuto risponde ai criteri del gruppo di imballaggio I per la tossicità o la corrosività o il cui contenuto risponde sia ai criteri dei gruppi di imballaggio II e III per la tossicità sia ai criteri dei gruppi di imballaggio II e III per la corrosività, non devono essere accettati per il trasporto sotto questi numeri ONU. 35 NOTA 3: I prodotti chimici sotto pressione i cui componenti soddisfano le proprietà della Classe 1, dei liquidi esplosivi desensibilizzati della Classe 3, delle materie autoreattive e degli esplosivi solidi desensibilizzati della Classe 4.1, della Classe 4.2, della Classe 4.3, della Classe 5.1, della Classe 5.2, della Classe 6.2 o della Classe 7 non devono essere utilizzati per il trasporto sotto questi numeri ONU. NOTA 4: Un prodotto chimico sotto pressione in un generatore d’aerosol deve essere trasportato sotto il N° ONU 1950. Si devono applicare i seguenti criteri: (a) L’assegnazione al gruppo A si effettua quando il contenuto non risponde ai criteri per l’assegnazione ad alcun altro gruppo secondo i punti da (b) ad (e) qui di seguito; (b) L’assegnazione al gruppo F si effettua quando uno dei componenti, che può essere una materia pura od una miscela, deve essere classificato come infiammabile. I componenti infiammabili sono dei liquidi e delle miscele di liquidi infiammabili, delle materie solide e delle miscele di materie solide infiammabili, dei gas e delle miscele di gas infiammabili, che rispondono ai seguenti criteri: i) per liquido infiammabile si intende un liquido il cui punto d’infiammabilità è inferiore o uguale a 93°C; ii) per materia solida infiammabile si intende una materia solida che risponde ai criteri del 2.2.41.1; iii) per gas infiammabile si intende un gas che risponde ai criteri del 2.2.2.1.5; (c) L’assegnazione al gruppo T si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente, è classificato come merce pericolosa della Classe 6.1, gruppo di imballaggio II o III; (d) L’assegnazione al gruppo C si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente, è classificato come merce pericolosa della Classe 8, gruppo di imballaggio II o III; (e) Quando sono soddisfatti i criteri corrispondenti a due dei gruppi F, T e C, l’assegnazione è effettuata, secondo il caso, ai gruppi FC o TF. 36 CLASSE 2 – GAS (2.2.2) 2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive […] 37 CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3) 2.2.3.1.1 Criteri: […] ADR 2011 NOTA 1: Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d’infiammabilità superiore a 35°C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità, sono materie della classe 3. NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento, aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono considerati come materie della classe 3, N° ONU 1202. ADR 2013 NOTA 1: Le materie aventi un punto d’infiammabilità superiore a 35°C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità, sono materie della classe 3. NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l’olio da riscaldamento leggero ivi compresi i prodotti ottenuti per sintesi, aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono considerati come materie della classe 3, N° ONU 1202 38 CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3) 2.2.3.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue: F FT Liquidi infiammabili, senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie: F1 Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 60°C; F2 Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C, trasportati o presentati al trasporto a una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità (materie trasportate a caldo); F3 Oggetti contenenti liquidi infiammabili; Liquidi infiammabili, tossici: FT1 Liquidi infiammabili, tossici; FT2 Pesticidi; FC Liquidi infiammabili, corrosivi; FTC Liquidi infiammabili, tossici, corrosivi; D Liquidi esplosivi desensibilizzati 39 CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3) 2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive […] 40 CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62) 2.2.62.1.5 Esenzioni 2.2.62.1.5.3 Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per la salute, non sono sottoposte all’ADR, salvo che non rispondano ai criteri di inclusione in un’altra classe. NOTA: Si ritiene che il materiale medico da cui è stato tolto ogni liquido libero soddisfi le prescrizioni di questo paragrafo e non sia soggetto alle disposizioni dell’ADR. 41 CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62) 2.2.62.1.5.7 Ad eccezione: (a) dei rifiuti medicali (N° ONU 3291); (b) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti materie infettanti della Categoria A (N° ONU 2814 o N° ONU 2900); e (c) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti altre merci pericolose che rientrano nella definizione di un’altra classe di pericolo, il materiale o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati da o contenenti materie infettanti che vengono trasportati in vista della loro disinfezione, pulizia, sterilizzazione, riparazione o della valutazione dell’attrezzatura non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR salvo che a quelle di questo paragrafo se essi sono imballati negli imballaggi progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di trasporto, essi non possono né rompersi, né bucarsi, né lasciare fuoriuscire il loro contenuto. Gli imballaggi devono essere progettati in maniera tale da soddisfare le prescrizioni relative alla costruzione enunciate al 6.1.4 o al 6.6.5. Questi imballaggi devono soddisfare le prescrizioni generali relative all’imballaggio del 4.1.1.1 e 4.1.1.2 e devono essere in grado di trattenere il materiale e le attrezzature mediche quando cadono da un’altezza di 1,20 m. Gli imballaggi devono recare la dicitura “MATERIALE MEDICO USATO” o “ATTREZZATURE MEDICHE USATE”. Quando vengono utilizzati dei sovrimballaggi questi devono essere marcati nello stesso modo, salvo il caso in cui la dicitura resti visibile. 42 CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8) 2.2.8.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue: C1-C11 Materie corrosive senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie; C1-C4 Materie di carattere acido: C1 Inorganiche, liquide; C2 Inorganiche, solide; C3 Organiche, liquide; C4 Organiche, solide; C5-C8 Materie di carattere basico: C5 Inorganiche, liquide; C6 Inorganiche, solide; C7 Organiche, liquide; C8 Organiche, solide; C9-C10 Altre materie corrosive: C9 Liquide; C10 Solide; C11 Oggetti; 43 CF Materie corrosive, infiammabili: CF1 Liquide; CF2 Solide; CS Materie corrosive, autoriscaldanti: CS1 Liquide; CS2 Solide; CW Materie corrosive che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili: CW1 Liquide; CW2 Solide; CO Materie corrosive, comburenti: CO1 Liquide; CO2 Solide; CT Materie corrosive, tossiche e oggetti contenenti tali materie: CT1 Liquide; CT2 Solide; CT3 Oggetti; CFT Materie corrosive liquide, infiammabili, tossiche; COT Materie corrosive, comburenti, tossiche. 44 CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8) 2.2.8.1.6 […] Tabella 2.2.8.1.6: Tabella che riassume i criteri del 2.2.8.1.6 45 CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8) 2.2.8.3 Lista delle rubriche collettive […] […] […] 46 CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9) Pile al litio E’ stata revisionata la sottosezione 2.2.9.1.7 relativa alle pile al litio, tra i cui principi di classificazione figurano le prescrizioni che nell’ADR 2011 erano oggetto della disposizione speciale 230. Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un dispositivo o le pile e le batterie impilate con un dispositivo contenenti litio in qualsiasi forma devono essere assegnate ai n° ONU 3090, 3091, 3480 o 3481. Possono essere trasportate sotto queste rubriche se rispettano le seguenti disposizioni: - Soddisfano le prescrizioni pertinenti del Manuale delle Prove e dei Criteri dell’ONU; - Incorporano dispositivi contro le sovrappressioni interne; - Contengono sistemi efficaci contro i cortocircuiti; - Devono essere fabbricate conformemente ad un programma di gestione della qualità. Se soddisfano la SP188, non sono sottoposte all’ADR. , 47 Il programma di assicurazione della qualità comprende le seguenti procedure, registrate e tracciabili : - descrizione della struttura organizzativa e delle responsabilità del personale; - istruzioni riguardanti i controlli e le prove; - controlli di processo per prevenire ed individuare i guasti durante la fabbricazione delle pile; - registrazione ed archiviazione dei dai ti prova; - sistema di controllo dei prodotti non conformi e dei prodotti finiti; - programmi di formazione del personale UN3171 Veicolo alimentato a batteria UN3171 Dispositivo alimentato a batteria Batterie ad elettrolita liquido, al sodio, al litio metallico, al litio ionico Batterie ad elettrolita liquido, al sodio Es. vetture elettriche, sedie a rotelle, biciclette elettriche Es. tosaerba, modellini Nota: I veicoli elettrici ibridi o con pile a combustibile devono essere trasportati sotto la rubrica UN3166 Nota: se alimentati da batterie al litio metallico o al litio ionico, devono essere trasportati sotto le rubriche UN 3091 o UN3481 50 NORMA TRANSITORIA 1.6.1.24 1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio, potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono rispettate. 51 CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9) 2.2.9.1.14 Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle definizioni di nessun’altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9: Composto solido dell’ammoniaca avente un punto d’infiammabilità inferiore a 60°C; Ditionito a debole rischio; Liquido altamente volatile; Materia sviluppante vapori nocivi; Materie contenenti allergeni; Confezioni chimiche e di pronto soccorso; Condensatori elettrici a doppio strato (con una capacità di stoccaggio di energia superiore a 0,3 Wh) N.B.: Ai CONDENSATORI elettrici a doppio strato aventi capacità di stoccaggio di energia superiori a 0,3 Wh, detti anche «ultracondensatori» è assegnato il numero UN 3499. Gli «ultracondensatori», basati sulle recenti applicazioni dei nanomateriali, si distinguono dai condensatori classi in quanto non sono costituiti da 2 piatti separati da un dielettrico, ma da piatti «virtuali» «costituiti in pratica» da due strati dello stresso materiale. A fronte di una minore capacità di stoccaggio di energie e di una maggiore autoscarica, gli «ultracondensatori» hanno il grosso vantaggio di una maggiore durata, di una maggiore potenza specifica e di una maggiore velocità nella carica e nella scarica. Sono in corso significative loro applicazioni nel settore auto (dal dispositivo Kers delle vetture di formula 1 alle auto elettriche) 52 MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE (2.2.9.1.10) Nessuna variazione rispetto all’ADR 2011, però ricordiamo la norma transitoria 1.6.1.19 1.6.1.19 Le disposizioni del 2.2.9.1.10.3 e del 2.2.9.1.10.4 relative alla classificazione delle materie pericolose per l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 possono essere applicate fino al 31 dicembre 2013. 53 Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico 54 CLASSE 9 - SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE E ARTICOLI Sostanze e articoli che, durante il trasporto, presentano un pericolo non riconducibile alle altre Classi. Le sostanze di Classe 9 sono suddivise come segue: • M1: Materie che, inalate sotto forma di polveri fini, possono comportare un rischio per la salute; • M2: Materie e apparecchiature che, in caso di incendio, possono formare diossine; • M3: Materie sviluppanti gas infiammabili; • M4: Pile al litio; • M5: Dispositivi di salvataggio; • M6: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide; • M7: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide; • M8: Microorganismi e organismi geneticamente modificati • M9: Materie trasportate a caldo, liquide; • M10: Materie trasportate a caldo, solide; • M11: Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto, ma che non corrispondono alle definizioni di un’altra Classe. Il SISTEMA GHS E IL TRASPORTO Il GHS si caratterizza per il Building block approach. Le Autorità Competenti possono decidere come applicare i diversi elementi in base alle specifiche necessità e al tipo di destinatari della normativa. Il trasporto si è uniformato al GHS per quel che concerne i criteri di classificazione della Classe 3, 6.1 e 9 (materie pericolose per l’ambiente acquatico). Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono: - tossicità acquatica acuta; - tossicità acquatica cronica; - bioaccumulazione; - degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici. Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: - Categoria Acuta 1; - Categoria Cronica 1; - Categoria Cronica 2. Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica Tossico per la vita acquatica Nocivo per la vita acquatica Non si applicano al trasporto e non sono applicabili per il CLP - Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica Non si applicano al trasporto ma sono applicabili per il CLP Schema di classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico Rif. 2.2.9.1.10.3.2 Categorie di Classificazione Pericolo acuto (*) Pericolo di lunga durata Dati adeguati sulla tossicità cronica disponibili Sostanze non Sostanze rapidamente degradabili rapidamente degradabili Categoria: Acuta 1 C(E)L50≤1,00 Categoria: Cronica 1 NOEC o CEX≤0,1 Categoria: Cronica 2 0,1<NOEC o CEX≤1 (*) Categoria: Cronica 1 NOEC o CEX≤0,01 Categoria: Cronica 2 0,01<NOEC o CEX≤0,1 Dati adeguati sulla tossicità cronica non disponibili Categoria: Cronica 1 C(E)L50≤1,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF≥500, o, se Assente, un logKow≥4 Categoria: Cronica 2 1,00<C(E)L50≤10,00 e assenza di rapida degradabilità e/o fattore di bioconcentrazione BCF≥500, o, se Assente, un logKow≥4 Gamma di tossicità acuta basata su valori di C(E)L50 in mg/l per i pesci, i crostacei, le alghe o altre piante acquatiche (o una stima della Relazione Quantitativa Struttura – Attività “QSAR” se non vi sono dati sperimentali). Guide specifiche sono fornite nel capitolo 4.1, paragrafo 4.1.2.13 e nell’Allegato 9, sezione A9.6 del GHS. I nuovi criteri sono applicabili soltanto se sono disponibili i dati per tutti i livelli trofici e gruppi tassonomici. Trattasi dei tre normali Organismi acquatici: pesce, crostacei, alghe. Queste specie sono considerate come surrogati per tutti gli organismi acquatici e dati su altre specie anche possono essere presi in esame se la metodologia di prova è disponibile. Per evitare l’effettuazione di prove non necessarie si può fare una stima basata sulla Relazione Quantitativa Struttura – Attività (QSAR) o, nei casi più evidenti, appellarsi al giudizio di un esperto. Legenda BCF: fattore di bioconcentrazione (Bioconcentration Factor) BOD: domanda biochimica di ossigeno (Biochemical Oxygen Demand) CEX: concentrazione associata ad una risposta di x% CE50: concentrazione effettiva di una sostanza il cui effetto corrisponde al 50% della risposta massima C(E)L50: CL50 o CE50 CEr50: CE50 in termini di riduzione del tasso di crescita CL50: concentrazione di una sostanza nell’acqua che provoca la morte del 50% di un gruppo di animali sottoposti alla prova COD: domanda chimica di ossigeno (Chemical Oxygen Demand) Kow: coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (octanol/water partition coefficient) NOEC: concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Consentration): la concentrazione sperimentale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto avverso è statisticamente significativo. NOEC non ha effetto avverso statisticamente significativo comparato al controllo QSAR: Relazione Quantitativa Struttura-Attività (Quantitative Structure Activity Relationships) Date implementazione nuovi criteri di classificazione Classificazione UN Trasporto (libro arancio) UN-GHS (libro porpora) ADR/RID/ADN CLP x x x x Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, RD) Da 16° Ediz. (2009) Da 3° Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 1/12/2012 sostanze Da 1/06/2015 miscele * Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, RD) Da 16° Ediz. (2009) Da 3° Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 1/12/2012 sostanze Da 1/06/2015 miscele * Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, NRD) Da 16° Ediz. (2009) Da 3° Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 1/12/2012 sostanze Da 1/06/2015 miscele * Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, NRD Da 16° Ediz. (2009) Da 3° Ediz. (2009) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 1/12/2012 sostanze Da 1/06/2015 miscele * Ecotossico cronico Categoria 1 (dati non sufficienti) x x x x Ecotossico cronico Categoria 2 (dati non sufficienti x x x x Ecotossico acuto Categoria 1 “x”: Criterio già implementato “NRD”: non rapidamente degradabile “RD”: rapidamente degradabile *: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1/06/2015 Classificazione ADR/RID/ADN Codice IMDG ICAO/ IATA x x x Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, RD) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 2014 (uso anticipato da 1/01/2013 Da 2011 Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, RD) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 Da 2011 Ecotossico cronico Categoria 1 (dati sufficienti, NRD) Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 Da 2011 Ecotossico cronico Categoria 2 (dati sufficienti, NRD Da 2011 (transitorio fino a 31/12/2013) Da 2014 (uso anticipato da 01/01/2013 Da 2011 Ecotossico cronico Categoria 1 (dati non sufficienti) x x x Ecotossico cronico Categoria 2 (dati non sufficienti x x x Ecotossico acuto Categoria 1 Materie e miscele classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) sulla base del Regolamento 1272/2008/CE. Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una materia od una miscela: (a) deve essere classificata come una materia pericolosa per l’ambiente (ambiente acquatico) se gli devono essere attribuita/e la/e categoria/e “Acquatica Acuta 1”, “Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica 2” conformemente al Regolamento 1272/2008/CE o, qualora ancora pertinente conformemente al citato Regolamento, la/e frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alle Direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; (b) può essere considerata come una materia non pericolosa per l’ambiente (ambiente acquatico) se non gli deve essere attribuita una tale frase di rischio o categoria conformemente alle citate Direttive o al Regolamento; “x”: Criterio già implementato “NRD”: non rapidamente degradabile “RD”: rapidamente degradabile *: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1/06/2015 Classificazione delle miscele I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli la cui concentrazione è uguale o superiore a 0,1% (massa) per i componenti classificati come aventi una tossicità Acuta e/o Cronica 1, e uguale o superiore a 1% (massa) per gli altri componenti, salvo che si supponga (per esempio nel caso di un componente molto tossico) che un componente presente a una concentrazione inferiore a 0,1% giustifichi nondimeno la classificazione della miscela per il pericolo che presenta per l‟ambiente acquatico. N.B. In ADR/RID 2009 il primo riferimento era per tutti a 1% I criteri sono stati modificati in conseguenza delle variazioni prima illustrate (articolazione della tossicità cronica in relazione alla degradabilità e alla disponibilità o meno di dati sulla tossicità cronica) Criteri di classificazione delle miscele La classificazione delle miscele si basa su un procedimento graduale sulla base delle informazioni disponibili. - Una classificazione fondata sulle miscele provate; Se la tossicità acuta della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata sperimentalmente, questa classificazione può essere utilizzata per classificare la miscela secondo i criteri adottati per le sostanze. La classificazione del pericolo di lunga durata (tossicità cronica) richiede informazioni supplementari sulla degradabilità e in certi casi sulla bioaccumulazione. Le prove di degradabilità e di bioaccumulazione per la miscela non sono utilizzate poiché sono generalmente di difficile interpretazione e tali prove sono significative solo per le sostanze singole. - Una classificazione fondata sui principi ponte; - Il metodo della somma dei componenti classificati e/o l’applicazione di una formula di additività. Classificazione miscele in funzione della loro pericolo acuto o di lunga durata per l’ambiente acquatico (Rif. 2.2.9.10.4.2) Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico No Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? Sì Sì No Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? No Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti Sì CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata (vedere 2.2.9.1.10.4.3) Applicare i principi di estrapolazione (vedere 2.2.9.1.10.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Applicare il metodo della somma dei componenti (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4) utilizzando: a) La percentuale di tutti i componentii classificati come “tossici di lunga durata”” b) La percentuale dei componenti classificati come “tossici acuti” c) La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare le formule di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la C(E)L50 o EqNOECm ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta o di lunga durata CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/di lunga durata Numeri UN di identificazione delle materie pericolose per l’ambiente Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del numero: - UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.” - UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.” Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente” (5.2.1.8.3) IMBALLAGGI Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN. Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti imballaggi interni con: - contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o - contenuto ≤ 5 kg per i solidi. Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti. CISTERNE Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm. Deve essere posizionato: - sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili; - sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili. Materie pericolose per l’ambiente Documento di trasporto Paragrafo 5.4.1.1.18 Per le materie marcate come pericolose per l’ambiente (escluso UN 3077 e 3082) il documento di trasporto deve recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” o “INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Nel caso di una catena di trasporto che comporta un percorso marittimo, è accettata in alternativa l’indicazione “INQUINANTE MARINO”, conformemente al Codice IMDG. Marcatura ed Etichettatura Il marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza: - per esempio “prodotto per profumeria” (Classe 3, UN 1266), pericoloso per l’ambiente Etichetta (mod. n.3) Marchio (pericoloso per l’ambiente) - per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN 3082) Etichetta (mod. n.9) Marchio (pericoloso per l’ambiente) 2009 2010 2011 2012 ADR/RID Marchio Criteri Solo per I criteri delle UN3077 e normative UN3082 (*) 67/548/CEE e 99/45/CEE prevalgono su quelli del GHS (°) (2° edizione). Alle sostanze e miscele classificate con il simbolo N viene attribuito il marchio SI (per tutte le Classi da 1 a 9 le cui sostanze rispondono ai criteri di pericoloso per l’ambiente) IMDG Marchio Criteri NO (esiste GESAMP ancora il marchio triangolare di marine pollutant) 33°emendamento SI (per tutte le GHS (°) (2° Classi da 1 a 9 le edizione) cui sostanze rispondono ai criteri di pericoloso per l’ambiente) 34° emendamento Se non sono disponibili i dati di classificazione secondo il GHS(°) (3° edizione), si possono applicare i criteri del CLP oppure delle Direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE a SI (per tutte le seconda dei casi Classi da 1 a 9 le (**) cui sostanze rispondono ai criteri di pericoloso per l’ambiente) 35° emendamento GHS (°) (2° edizione) IATA Criteri - Marchio NO 50° emendamento Solo per UN 3077 e UN3082 51° emendamento Si applicano i criteri del GHS (°) (2° edizione) oppure di regolamenti nazionali o internazionali dei Paesi di origine, transito o destino. Solo per UN Si applicano i 3077 e UN3082 criteri del 52° GHS(°) (3° emendamento edizione) oppure di regolamenti nazionali o internazionali dei Paesi di origine, transito o destino Solo per UN Si applicano i 3077 e UN3082 criteri del 53° GHS(°) (3° emendamento edizione) oppure di regolamenti nazionali o internazionali dei Paesi di origine, transito o destino Materie pericolose per l’ambiente Norma transitoria Le disposizioni relative alla classificazione delle materie pericolose per l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 (cioè i criteri di classificazione contenuti nell’ADR/RID 2009) possono essere applicate fino al 31 dicembre 2013. CRITERI GHS (2007) (ADR/RID 2009, Codice IMDG 34˚ Emendamento, Regolamento CLP 1272/2008/CE) Tossicità acuta Categoria: Acuto 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) 1 mg/l (Continua…) (Continua…) Tossicità cronica Categoria: Cronico 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) 1 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500) Categoria: Cronico 2 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) da >1 a 10 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) da >1 a 10 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) da >1 a 10 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC sia > 1 mg/l Legenda: • FBC: Fattore di Bioconcentrazione • CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della risposta massima • CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita • Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua • CL50 (50% della concentrazione letale): Concentrazione di una sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo di animali • C(E)L50: CL50 o CE50 • NOEC: Concentrazione senza effetto osservato • Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Continua…) SI CL50 * 1 mg/l NO NOEC > 1 mg/l SI NO o NON noto CL(E)50 * 10 mg/l NO SI NO SI RAPIDAMENTE DEGRADABILE RAPIDAMENTE DEGRADABILE SI SI BIOACCUMULAZIONE NO Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 1 Sostanza pericolosa per l’ambiente: ACUTO 1 BIOACCUMULAZIONE NO NO SI Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 2 * Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato. Sostanza NON pericolosa per l’ambiente (Continua…) Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21) Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico No Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? Sì Sì Applicare i principi di estrapolazione (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.4); Codice IMDG v. 2.9.3.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.3; Codice IMDG v. 2.9.3.4.3) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica Applicare il metodo della somma dei componenti (ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4; Codice IMDG v. da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) utilizzando: Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? No Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti Sì • La percentuale di tutti i componenti classificati come “tossici cronici” • La percentuale dei componenti classificati come “tossici acuti” • La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare la formula di additività (ADR/RID v. 2.2.9.1.10.4.5.2; Codice IMDG v. 2.9.3.4.5.2) e convertire la C(E)L50 ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività (ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4; Codice IMDG v. Da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 (ADR/RID) o 2.9.3.4.6.5 (Codice IMDG) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica (Continua…) Classificazione CE materie pericolose per l’ambiente (2.2.9.1.10.5.2) ADR 2009 A prescindere dalle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS, le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze) e successivi emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”. Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 1999/45/CE (preparati) e successivi emendamenti con l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle sostanze presenti nel formulato. Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008) Tabella 1a Classificazione della sostanza Classificazione del preparato N, R50-53 N, R50-53 N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cn 25% 2,5% Cn < 25% Cn 25% N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro classificazione per il trasporto (Continua…) Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico Tabella 1b Valore CL50 o CE50 Classificazione del preparato (“C(E)L50”) della N, R50-53 N, R51-53 sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) R52-53 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,000025% ≤ Cn ≤ 0,00025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Tossicità acquatica acuta Tabella 2 Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza classificata come N, R50 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE (Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE) Simbolo di Pericolo: N (v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006) Pericoloso per l’ambiente Frasi di rischio: (v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006): • R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici Marchio e indicazioni di pericolo GHS/CLP Marchio di Pericolo: Indicazioni di pericolo: • H400: Molto tossico per gli organismi acquatici • H401: Tossico per gli organismi acquatici • H402: Nocivo per gli organismi acquatici • H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata • H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata • H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata • H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP; in rosso le frasi assegnate alle categorie di pericolo prese in considerazione dal trasporto PARTE 3 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE E IN QUANTITA’ ESENTI LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Nuovi inserimenti / Modifiche: • UN 1792 Monocloruro di iodio, solido e UN 3498 Monocloruro di iodio, liquido • UN 2381 Disolfuro di dimetile: codice FT1 (F1); etichette 3 + 6.1 (3); Istruzioni P001, IBC02 (P001, IBC02,R001); codice cisterna L4BH (LGBF) Norma Transitoria 1.6.3.42 Per il N. ONU 2381 il codice cisterna indicato nella colonna (12) della tabella A del capitolo 3.2 applicabile fino al 31dicembre 2012 può continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2018 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2013. • UN 2590 Amianto bianco: Quantità Limitate 5kg (0) • UN 2809 Mercurio: codice di classificazione CT1 (C9); etichette 8 + 6.1 (8); movimentazione CV13, CV28; numero di pericolo 86 (80) Disposizione speciale 365 Per gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti mercurio, vedere il N° ONU 3506 86 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Nuovi inserimenti / Modifiche: • UN 3256 Liquido trasportato a caldo, infiammabile, n.a.s. ADR 2011 UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità ADR 2013 UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità ed inferiore a 100 °C UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità e uguale o superiore a 100 °C N.B.: Con l’ADR 2013 il marchio sui veicoli-cisterna e container-cisterna per le materie trasportate a caldo si applica solo a quelle con punto di infiammabilità uguale o superiore a 100 °C 87 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) A seguito della revisione della rubrica UN 3256 LIQUIDI TRASPORTATO A CALDO, INFIMMABILE N.A.S. avente un punto di infiammabilità >60°C, splittata a seconda che la temperatura alla quale viene trasportato (uguale o superiore al suo punto di infiammabilità) sia ≤ a 100 °C o ≥ 100°C, la disposizione speciale 580 è stata assegnata, solo al secondo caso. Questa disposizione prevede l’applicazione del marchio «MATERIE TRASPORTATE A CALDO» da apporre su ogni fiancata e dietro, nel caso dei veicoli cisterna, o sui quattro lati nel caso dei container, container-cisterna, cisterne mobili. 88 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Nuovi inserimenti / Modifiche: • UN 3497 Farina di krill: PG II e III; Classe 4.2 Disposizione speciale 300 La farina di pesce, i cascami di pesce e la farina di krill non devono essere caricati se la loro temperatura al momento del carico è superiore a 35°C, o è di 5°C superiore alla temperatura ambiente, tenendo conto del valore più elevato. • UN 3499 Condensatore elettrico a doppio strato con una capacità di energia superiore a 0,3 Wh: classe 9 89 Disposizione speciale 361 Questa rubrica si applica ai condensatori elettrici a doppio strato con una capacità di stoccaggio di energia superiore a 0.3 Wh (se inferiore o ugguale non sono sottoposti all’ADR). Per capacità di stoccaggio di energia si intende l’energia mantenuta da un condensatore. Condensatori contenenti un elettrolita che non rientra nei criteri di altre classi ADR (anche se installati in un dispositivo • • • • • Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di energia ≤ 10kw + prova di caduta (1,2 m) non imballati, su una superficie rigida scura senza perdita di contenuto Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di energia > 10kw non istallati in un dispositivo Si applica tutto l’ADR Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di energia > 10kw istallati in un dispositivo + dispositivo imballato in un imballaggio robusto e resistente per evitare funzionamento accidentale durante il trasporto Scarichi o Protetti da cortocircutio Devono resistere ad un ΔP= 95kPa Devono rilasciare la pressione in sicurezza Devono essere marcati con la capacità di stoccaggio in Wh LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Nuovi inserimenti / Modifiche: • UN 3500 Prodotto chimico sotto pressione, n.a.s: classe 2; codice 8A;etichetta 2.2 • UN 3501 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, n.a.s.: classe 2; codice 8F; etichetta 2.1 • UN 3502 Prodotto chimico sotto pressione, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8T; etichette 2.2 + 6.1 • UN 3503 Prodotto chimico sotto pressione, corrosivo, n.a.s.: classe 2, codice 8C; etichette 2.2 + 8 • UN 3504 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8TF; etichette 2.1 + 6.1 • UN 3505 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, corrosivo, n.a.s.: classe 2; codice 8FC; etichette 2.1 + 8 • UN 3506 Mercurio contenuto in manufatti: classe 8; codice CT3; PG IIII; etichette 8 + 6.1 Disposizione speciale 366 Gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti all’ADR. 91 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Rubriche cancellate, associate al Gruppo di Imballaggio I • UN 1169 (Estratti aromatici, liquidi), UN 1197 (Estratti, liquidi, per aromatizzare), UN 1266 (Prodotti per profumeria contenenti solventi infiammabili), UN 1286 (Olio di colofonia), UN 1287 (Olio di colofonia (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kpa)) 92 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Altre disposizioni Speciali • UN 2990 Mezzi di salvataggio autogonfiabili e UN 3072 Mezzi di salvataggio non autogonfiabili Disposizione speciale 296 Queste rubriche si applicano ai mezzi di salvataggio, come i canotti di salvataggio, i mezzi di salvataggio individuali e gli scivoli autogonfiabili. Il N° ONU 2990 si applica ai mezzi autogonfiabili e il N° ONU 3072 si applica ai mezzi che non sono autogonfiabili. I mezzi di salvataggio possono contenere i seguenti elementi: (a) Artifici da segnalamento (classe 1) che possono comprendere segnali fumogeni o artifici illuminanti sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente; (b) Soltanto per il N° ONU 2990, cartucce e cartucce per piromeccanismi della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, possono essere incorporate come meccanismo di autogonfiaggio a condizione che la quantità totale di materia esplosiva non superi 3,2 g per dispositivo; (c) Gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo A o O, secondo 2.2.2.1.3; (d) Accumulatori elettrici (classe 8) e pile al litio (classe 9); (e) Confezioni di pronto soccorso o necessarie per la riparazione contenenti piccole quantità di materie pericolose (per esempio, materie delle classi 3, 4.1, 5.2, 8 o 9); oppure (f) Fiammiferi non “di sicurezza” sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente. I mezzi di salvataggio imballati in imballaggi esterni rigidi robusti con una massa lorda massima di 40 kg, non contenenti altre merci pericolose che i gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo A o gruppo O, in recipienti con una capacità non superiore a 120 ml, installati unicamente allo scopo di attivare il mezzo, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR. 93 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Altre disposizioni Speciali • Carburanti, di cui ai numeri UN 1202 (Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento), 1203 (Benzina), 1223 (cherosene), 1268 (distillati di petrolio o prodotti petroliferi), 1863 (carburante per motori a turbina aereonautici), 3475 (miscela di etanolo e benzina), in contenitori che sono parte integrante di un macchinario o dispositivo. Disposizione speciale 363 Questa rubrica si applica anche ai combustibili liquidi diversi da quelli esentati in virtù dei paragrafi (a) o (b) dell’1.1.3.3 (esenzioni concernenti il trasporto di carburanti liquidi), in quantità superiori a quelle indicate nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2, in mezzi di contenimento facenti parte integrante di un dispositivo o di un macchinario (per esempio generatori, compressori, unità di riscaldamento, ecc.) in virtù della loro progettazione originale. Essi non sono sottoposti ad altra disposizione dell’ADR se rispettano le seguenti prescrizioni: (a) I mezzi di contenimento sono conformi alle prescrizioni relative alla costruzione dell’autorità competente del paese di fabbricazione 2; (b) Tutte le valvole ed aperture (per esempio i dispositivi di areazione) dei mezzi di contenimento contenenti merci pericolose sono chiuse durante il trasporto; (c) Il macchinario o il dispositivo è orientato in maniera tale da evitare qualsiasi perdita accidentale di merci pericolose ed è stivato mediante mezzi capaci di trattenere il macchinario o il dispositivo per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto che possa modificare il suo orientamento o danneggiarlo; 94 Disposizione speciale 363 (d) (e) Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 60 litri ma non supera i 450 litri, il macchinario o il dispositivo sono etichettati su un lato esterno conformemente al 5.2.2 e quando la capacità è superiore a 450 litri ma non supera i 1.500 litri, il macchinario o il dispositivo sono etichettati sui quattro lati esterni conformemente al 5.2.2; e Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 1.500 litri il macchinario o il dispositivo devono recare delle placche sui quattro lati esterni conformemente al 5.3.1.1.1, si applicano le prescrizioni del 5.4.1 ed il documento di trasporto contiene la seguente indicazione supplementare “Trasporto secondo la disposizione speciale 363”. Norma Transitoria 1.6.1.27 I mezzi di contenimento integrati in un dispositivo o in un macchinario, contenente liquidi combustibili dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475 costruiti prima del 1° luglio 2013, che non sono conformi alle prescrizioni del paragrafo (a) della disposizione speciale 363 del Capitolo 3.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora essere utilizzati. 95 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Altre disposizioni Speciali • UN 0012 (Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro), 0014 (cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro o cartucce a salve per utensili), 0055 (bossoli di cartucce vuoti innescati). Disposizione speciale 364 Questo oggetto può essere trasportato secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 solo se il collo, così come presentato per il trasporto, è in grado di superare la prova della serie 6(d) della Parte I del Manuale delle prove e dei criteri, come determinata dall’autorità competente. N.B.: a questi numeri ONU è attribuito per le quantità limitate un valore di 5 kg; per l’ADR 2011 era 0 • UN 1057 (Accendini o ricariche per accendini contenenti gas infiammabile) Disposizione speciale 358 Gli ACCENDINI del N° ONU 1057 conformi alla norma EN ISO 9994:2006 + A1:2008 “Accendini – specifiche di sicurezza” e le RICARICHE PER ACCENDINI del N° ONU 1057 possono essere trasportati sottoposti unicamente alle disposizioni dei paragrafi 3.4.1 da (a) ad (h), 3.4.2 (con l’eccezione della massa lorda totale di 30 kg), 3.4.3 (con l’eccezione della massa lorda totale di 20 kg), 3.4.11 e 3.4.12 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) La massa lorda totale di ogni collo non superi i 10 kg; (b) Non più di 100 kg di massa lorda di questi colli vengano trasportati in un veicolo; (c) ogni imballaggio esterno sia marcato in modo chiaro e durevole con “UN 1057 ACCENDINI o UN 1057 RICARICHE PER ACCENDINI, secondo il caso. 96 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Altre disposizioni Speciali • UN 1011 (butano), 1049 (Idrogeno compresso), 1075 (gas di petrolio liquefatti), 1954 (gas compresso infiammabile), 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatta), 1969 (isobutano), 1971 (metano compresso o gas naturale compresso), 1978 (propano). A queste rubriche è associata la SP660. 97 Disposizione speciale 660 Trasporto di sistemi di contenimento di gas combustibile progettati per essere installati su veicoli a motore I sistemi di contenimento di gas combustibile devono - soddisfare le prescrizioni dei Regolamenti ECE N° 67 Revisione 2, N° 110 Revisione 1 o N° 115 o del Regolamento (CE) N° 79/2009 in combinazione con il Regolamento (UE) N° 406/2010, come applicabili; - essere a tenuta stagna (altrimenti recipienti a pressione di soccorso), conformi a norme ISO 11623:2002 o ISO DIS 19078; - le valvole devono essere chiuse, a tenuta di gas tranne dispositivo di decompressione; - Nel trasporto si deve evitare qualsiasi ostruzione al dispositivo di decompressione o danni alle valvole; - Devono essere fissati per non scivolare; - Devono soddisfare 4.1.6.8 a),b),c),d) o e); - Devono essere accompagnati da idoneo documento di trasporto: UN1971 gas naturale, compresso, 2.1, 1 sistema di contenimento di gas combustibile con una capacità totale di 50L, 200 bar + nome speditore e destinatario - Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono essere rispettate. LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3) Altre disposizioni Speciali • UN 3090 (pile al litio metallico), 3091 (pile al litio metallico contenute in un dispositivo o pile al litio metallico imballate con un dispositivo), 3480 (pile al litio ionico), 3481 (pile al litio ionico contenute in un dispositivo o pile al litio ionico imballate con un dispositivo Disposizione speciale 661 Il trasporto di batterie al litio danneggiate che non sono state raccolte e presentate al trasporto in vista della loro eliminazione conformemente alla disposizione speciale 636, non è autorizzata se non alle condizioni supplementari definite dall’autorità competente di qualsiasi Parte contraente l’ADR che può anche riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia stata accordata conformemente alle procedure applicabili secondo l’ADR o il RID. Solo i metodi d’imballaggio che sono stati approvati per queste merci dall’autorità competente possono essere utilizzati. L’autorità competente può definire una categoria di trasporto o un codice di restrizione in galleria più restrittivi che devono essere inclusi nell’approvazione dell’autorità competente. Una copia dell’approvazione dell’autorità competente deve accompagnare ogni spedizione oppure il documento di trasporto deve includere un riferimento all’approvazione dell’autorità competente. L’autorità competente della Parte contraente l’ADR che ha rilasciato un’approvazione conformemente a questa disposizione speciale deve darne comunicazione al Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che renderà questa informazione accessibile al pubblico sul suo sito internet. 99 Disposizione speciale 661 (continua) NOTA: Tutte le raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite concernenti le prescrizioni tecniche per il trasporto di batterie al litio danneggiate devono essere prese in considerazione al momento del rilascio dell’approvazione. Per “batterie al litio danneggiate” si intende in particolare − le batterie identificate dal fabbricante come difettose per motivi di sicurezza, − le batterie i cui involucri sono danneggiati o fortemente deformati, − le batterie che presentano perdite di liquido o fughe di gas, o − le batterie che presentano difetti che non possono essere diagnosticati prima del loro trasporto verso il luogo dove può essere effettuata un’analisi. Disposizione speciale 636 (a) Le pile contenute in un dispositivo non devono potersi scaricare durante il trasporto al punto che la tensione a circuito aperto sia inferiore a 2 volt o a 2/3 della tensione della pila non scaricata, secondo il valore inferiore tra i due; (b) Le pile e le batterie al litio usate, la cui massa lorda non supera 500 g per unità, contenute o meno in un dispositivo, raccolte e presentate al trasporto in vista della loro eliminazione, mischiate o meno con pile o batterie non al litio, fino agli impianti intermedi di trattamento, non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se soddisfano le seguenti condizioni: (i) sono rispettate le disposizioni dell’istruzione d’imballaggio P903b; (ii) è attuato un sistema di qualità che garantisca che la quantità totale di pile e batterie al litio per unità di trasporto non superi 333 kg; (iii) i colli rechino l’iscrizione “PILE AL LITIO USATE”. 100 Norma Transitoria 1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio, potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono rispettate. 101 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) 3.4.1 Parte 1 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8 Parti dell’ADR che si applicano anche alle quantità limitate: Disposizioni generali: Capitoli 1.1 (Campo di applicazione e applicabilità), 1.2 (Definizioni e unità di misura), 1.3 (Formazione), 1.4 (Obblighi di sicurezza degli operatori), 1.5 (Deroghe), 1.6 (Misure transitorie), 1.8 (Misure e di controllo per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza: consulente per la sicurezza), 1.9 (Restrizioni al transito nelle gallerie); Lista merci pericolose: Capitoli 3.1 (Generalità), 3.2 (Tabella merci pericolose), 3.3 (Disposizioni speciali eccetto 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625, 633, 650 (e); Utilizzo imballaggi: Paragrafi 4.1.1.1 (Qualità costruttive), 4.1.1.2 (Compatibilità con le merci pericolose), 4.1.1.4 ÷ 4.1.1.8 (Condizioni d’uso relative a grado di riempimento, imballaggi combinati, chiusura di sistemi montati in serie, ecc.); Procedure di spedizione: Paragrafi 5.1.2.1 (a) (i) e (b) (Marcatura “sovraimballaggio” e “frecce di orientamento”), 5.1.2.2 (Funzionalità dell’imballaggio in un sovraimballaggio), 5.1.2.3 (Posizione di ogni collo in un sovraimballaggio o grande imballaggio in conformità al marchio di orientamento), 5.2.1.9 (“frecce di orientamento”), 5.4.2 (Certificato di carico di un grande container o di un veicolo); Costruzione imballaggi: Specifiche costruttive di 6.1.4 (Prescrizioni relative agli imballaggi e paragrafi 6.2.5.1 (Materiali), 6.2.6.1 ÷ 6.2.6.3 (Progettazione e costruzione, prova di pressione idraulica, prova di tenuta); Trasporto, carico e scarico, movimentazione: Capitolo 7.1 (Disposizioni generali), paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 (Caricazione sui veicoli), 7.5.1 (Controlli per il carico e scarico, eccetto 7.1.5.4 relativo a spedizioni a carico completo), 7.5.2.4 (Divieto di carico in comune con esplosivi ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N.UN 0161 e 0499), 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio), 7.5.8 (Pulizie dopo lo scarico), 7.5.9 (Divieto di fumare); Equipaggio ed equipaggiamento: Paragrafo 8.6.3.3 (Nessuna restrizione al transito nelle gallerie per le merci trasportate in esenzione in conformità a 1.1.3) e 8.6.4 (Restrizioni al passaggio alle unità di trasporto marcate in conformità a 3.4.13 nelle gallerie di Categoria E e restrizioni al passaggio nelle gallerie alle unità di trasporto con pannello arancio). 102 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) Altre Specifiche (3.4.2 e 3.4.3) - gli imballaggi interni NON sono necessari per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i “recipienti di piccola capacità contenenti gas”, la massa lorda totale del collo non deve superare i 30 kg. - gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di vetro, di porcellana, di grès, di certe materie plastiche etc., devono essere collocati in adeguati imballaggi intermedi che rispettino le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano progettati in modo tale da soddisfare le prescrizioni sulla fabbricazione del 6.1.4. La massa lorda totale del collo non deve superare i 20 kg. - Per gli oggetti della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, devono essere completamente rispettate le disposizioni della sezioni 4.1.5 (disposizioni particolari relative agli imballaggi per esplosivi della classe 1) - Tranne che per gli oggetti della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, i vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 sono accettabili come imballaggi esterni per oggetti o imballaggi interni contenenti merci pericolose trasportate conformemente alle disposizioni di questo capitolo. - Le merci liquide della classe 8, gruppo di imballaggio II, contenute in imballaggi interni di vetro, di porcellana o di grès devono essere collocate in un imballaggio intermedio compatibile e rigido 103 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) Altre Specifiche 3.4.13 (a) Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura conforme al 3.4.15 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando l’unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già richiesta una segnalazione con pannelli arancioni come previsto al 5.3.2. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente i pannelli arancioni, oppure, contemporaneamente, sia i pannelli arancioni come previsto al 5.3.2 che la marcatura come prevista al 3.4.15. (b) I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare una marcatura conforme al 3.4.15 sui quattro lati, ad eccezione di quando il container contiene altre merci pericolose che devono essere placcate come previsto al 5.3.1. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente le placche oppure, contemporaneamente, sia le placche come previsto al 5.3.1 che la marcatura come prevista al 3.4.15. Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, salvo quando la marcatura apposta sui container non è visibile all’esterno di questa unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente essere apposta sul fronte e sul retro dell’unità di trasporto. 104 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non in quantità limitate ADR 2011 105 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non in quantità limitate ADR 2013 106 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4) Norma Transitoria 1.6.1.20 In deroga alle prescrizioni del capitolo 3.4 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, le merci pericolose imballate in quantità limitate, diverse da quelle alle quali è attribuita la cifra “0” nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2, possono continuare ad essere trasportate fino al 30 giugno 2015 conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4 applicabili fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, in questo caso, le disposizioni dal 3.4.12 al 3.4.15 in vigore dal 1° gennaio 2011 possono essere applicate dal 1° gennaio 2011. Ai fini dell’applicazione dell’ultima frase del 3.4.13 (b), se il container trasportato reca la marcatura prescritta al paragrafo 3.4.12 applicabile fino al 31 dicembre 2010, l’unità di trasporto può recare la marcatura prescritta al paragrafo 3.4.15 applicabile a partire dal 1° gennaio 2011. 107 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ ESENTI (3.5) 3.5.1 Quantità esenti 3.5.1.4 Le quantità esenti di merci pericolose alle quali sono assegnati i codici E1, E2, E4 e E5, con una quantità netta di merci pericolose per imballaggio interno limitata a 1 ml per i liquidi e i gas e a 1g per i solidi e con una quantità massima netta di merci pericolose per imballaggio esterno ≤ 100 g per i solidi e 100 ml per liquidi e gas, sono soggette unicamente alle disposizioni del 3.5.2* (Imballaggi) e del 3.5.3 (Prove sui colli). Ad essi perciò non si applicano le disposizioni del 3.5.4 (Marcatura di colli) 3.5.5 (Numero massimo di colli per veicolo/container) e 3.5.6 documentazione. * Salvo per quanto concerne l’imballaggio intermedio (che non è richiesto se gli imballaggi interni sono solidamente imballati in un imballaggio esterno imbottito in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, che si rompano, si perforino, o lascino fuoriuscire il loro contenuto) e, nel caso di liquidi, se l’imballaggio esterno contiene una sufficiente quantità di materiale assorbente per la totalità del contenuto degli imballaggi interni 108 PARTE 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20) 4.1.1.20.1 In caso di recipienti a pressione danneggiati, difettosi, che perdono o che non sono conformi, possono essere utilizzati dei recipienti a pressione di soccorso conformi al 6.2.3.11. NOTA: Un recipiente a pressione di soccorso può essere utilizzato come sovrimballaggio conformemente al 5.1.2. Quando viene utilizzato come sovrimballaggio i marchi devono essere conformi al 5.1.2.1 invece che al 5.2.1.3. 4.1.1.20.2 I recipienti a pressione devono essere collocati in recipienti a pressione di soccorso di dimensione adeguata. Più recipienti a pressione possono essere collocati nel medesimo recipiente a pressione di soccorso solo se il loro contenuto è conosciuto e se non reagiscono pericolosamente tra di loro (vedere 4.1.1.6). Devono essere prese misure appropriate per impedire il movimento dei recipienti a pressione all’interno dei recipienti a pressione di soccorso, per esempio utilizzando dei separatori, dell’imbottitura o bloccandoli. 4.1.1.20.3 Un recipiente a pressione può essere collocato in un recipiente a pressione di soccorso a condizione che: (a) Il recipiente a pressione di soccorso sia conforme al 6.2.3.11 ed una copia del certificato di approvazione sia disponibile; (b) Le parti del recipiente a pressione che si trovano o che sono suscettibili di trovarsi direttamente a contatto con le merci pericolose non vengano né alterate né indebolite dalle merci pericolose stesse e che non provochino degli effetti pericolosi (per esempio catalizzando una reazione o reagendo con le merci pericolose); e 110 UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20) (c) Il contenuto del recipiente (o dei recipienti) a pressione contenuto sia limitato in pressione ed in volume in modo che se totalmente scaricato nel recipiente a pressione di soccorso, la pressione nel recipiente a pressione di soccorso a 65°C non superi la pressione di prova del recipiente a pressione di soccorso (per i gas vedere l’istruzione d’imballaggio P200 (3) al 4.1.4.1). La riduzione della capacità in acqua utilizzabile del recipiente a pressione di soccorso, dovuta per esempio ad una apparecchiatura contenuta o a dell’imbottitura, deve essere tenuta in considerazione. 4.1.1.20.4 La designazione ufficiale di trasporto, il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” e le etichette prescritte per i colli al capitolo 5.2 applicabili alle merci pericolose contenute nei recipienti a pressione contenuti devono essere apposti sui recipienti a pressione di soccorso per il trasporto. 4.1.1.20.5 I recipienti a pressione di soccorso devono essere puliti, degassificati e ispezionati visivamente all’interno ed all’esterno dopo ogni utilizzo. Devono sottostare a dei controlli e prove periodici conformemente al 6.2.3.5 almeno una volta ogni cinque anni. Norma Transitoria 1.6.2.12 I recipienti a pressione di soccorso potranno ancora essere costruiti ed approvati secondo le regolamentazioni nazionali fino al 31 dicembre 2013. I recipienti a pressione di soccorso costruiti ed approvati secondo le regolamentazioni nazionali prima del 1° gennaio 2014 potranno continuare ad essere trasportati con l’approvazione delle autorità 111 Compatibilità chimica degli imballaggi, compresi gli IBC, di plastica (4.1.1.21) Rinumerazione della sezione (ex 4.1.1.19), della figura 4.1.1.21.1 (ex 4.1.1.19.1) «Diagramma per l’assimilazione delle materie di riempimento e liquidi standard» e della figura 4.1.1.21.2 (ex 4.1.1.19.2) «Diagramma rappresentante la regola per le rubriche collettive» 112 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4) Modifiche: • P001, P002, P010, P111, P112, P113, P114, P115, da P130 a P144, da P403 a P411, P 500, P501, P502, P503, P504, P520, P600, P601, P602, P620, P621, P650, P800, P802, P803, P804, P901, P902, P903, P904, IBC520, LP02, LP902, modificate N.B.: tra le modifiche introdotto in numerose disposizioni di imballaggio (p.es. P001, P002 etc) vi è la possibilità di utilizzare una nuova tipologia di casse costituite da «altro metallo» (4N), cioè un metallo diverso da acciaio e alluminio. È il frutto di una proposta italiana presentata al sottocomitato TDG dell’ONU nel settembre 2009 per l’ammissione del trasporto di esplosivi in casse di metallo di materiale diverso dall’acciaio e dall’alluminio, come p.es. il titanio. • P200 (bombole, tubi, fusti a pressione, pacchi di bombole) È stata attribuita a molti gas liquefatti con pericolo di tossicità e corrosione (v. trifloruro di boro, fosgene, dicloro etano, etc.) la disposizione speciale «a» per la quale i recipienti a pressione in lega di alluminio, non devono essere utilizzati • P203 ai recipienti criogenici chiusi è stata reinserita la nota (8) concernente i controlli periodici che prevede un intervallo non superiore a 5 anni tra i controlli e le prove periodiche che si applicano ai dispositivi di decompressione conformemente al 6.2.1.6.3 • P208 rinumerata (ex P206) 113 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4) Completamente riscritte • P004 relativa Cartucce a pila combustibile (UN 3473, 3476, 3477, 3478, 3479) • P201 relativa ai Campioni di gas non compresso (UN 3167, 3168, 3169) • P302 relativa Confezione di resina poliestere (UN 3269) • P401 relativa a UN 1183 (ETILDICLOROSILANO), 1242 (metildiclorosilano), 1295 (triclorosilano), 2965 (eterato dimetilico del trifluoruro di boro), 2988 (clorosilani idroreattivi, infiammabili, corrosivi, n.a.s) • P402 relativa a UN 1389 (amalgama di metalli alcalini, liquido), 1391 (dispersione di metalli alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi), 1392 (amalgama di metalli alcalino-terrosi, liquida), 1411 (idruro di litio e alluminio in etere), 1420 (leghe metalliche di potassio, liquide), 1421 (lega liquida di metalli alcalini, n.a.s.), 1422 (leghe liquide di potassio e sodio), 1928 (bromuro di metilmagnesio nell'etere etilico), 3129 (liquido idroreattivo, corrosivo, n.a.s.), 3130 (liquido idroreattivo, tossico, n.a.s), 3148 (liquido idroreattivo, n.a.s.), 3184 (liquido organico autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3185 (liquido organico autoriscaldante, corrosivo, n.a.s), 3187 (liquido inorganico autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3188 (liquido inorganico autoriscaldante, corrosivo, n.a.s), 3398 (materia organometallica liquida idroreattiva), 3399 (materia organometallica liquida idroreattiva, infiammabile), 3482 (dispersione di metalli alcalini, infiammabile o dispersione di metalli alcalino-terrosi, infiammabile) • P407 relativa a UN 1331 (fiammiferi non "di sicurezza"), 1944 (fiammiferi di sicurezza), 1945 (cerini), 1254 (fiammiferi controvento) 114 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4) Completamente riscritte • P408 relativa a UN 3292 (accumulatori al sodio o elementi di accumulatori al sodio) • P903 relative alle pile al litio (UN 3090, 3091,3480, 3481) • P650 relativa a UN 3373 (Materie biologiche di categoria B). L’utilizzo di ghiaccio secco o azoto liquido come refrigeranti, comporta l’applicazione delle prescrizioni del 5.5.3. Inoltre il ghiaccio deve essere sistemato all’esterno degli imballaggi secondari, o nell’imballaggio esterno o in un sovraimballaggio i quali devono essere a tenuta. 115 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4) Nuove Istruzioni • P206 relative a Prodotti chimici sotto pressione (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) 116 ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4) Nuove Istruzioni • P207 relative ai Generatori aereosol (UN 1950). Riferimento soppresso in P003 relativamente alle disposizioni speciali PP17 e PP87 117 ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CISTERNE MOBILI (4.2.5) Nuovi inserimenti 4.2.5.2.6 Istruzioni di trasporto in cisterne mobili • Estensione dell’istruzione T50, che si applica ai gas liquefatti non refrigerati, anche ai prodotti chimici sotto pressione. 4.2.5.3 Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili • TP38 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T9 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31 dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018. • TP39 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T4 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31 dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018. • TP40 Le cisterne mobili non devono essere trasportate quando sono collegate ad un dispositivo per l’applicazione a spruzzo. 118 DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CLASSI (4.3.2 ) 4.3.2.3 Servizio ADR 2011 4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, devono essere prese appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori. Le cisterne, veicoli batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna. Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante. ADR 2013 4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli-batteria e CGEM, devono essere prese appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori. Le cisterne, veicoli-batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia. Dopo il riempimento, il riempitore deve assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli- batteria e CGEM siano nella posizione di “chiuso” e che non vi siano perdite. Ciò si applica anche alla parte superiore del tubo pescante. N.B.: Spostata l’attenzione dal concetto di «tenuta» a quello di «chiusura» 119 DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA CLASSE 2 (4.3.3) 4.3.3.3 Servizio 4.3.3.3.4 Quando la sovrappressione esterna può essere superiore alla resistenza della cisterna alla pressione esterna, (per esempio a causa di una temperatura ambiente bassa), devono essere prese misure adeguate per proteggere le cisterne che trasportano dei gas liquefatti a bassa pressione dai rischi di deformazione, per esempio riempiendole di azoto o di un altro gas inerte per mantenere una pressione sufficiente all’interno della cisterna. N.B.: Per evitare il fenomeno di implosione della cisterna 120 PARTE 5 PROCEDURE DI SPEDIZIONE IMPIEGO DI SOVRIMBALLAGGI (5.1.2) 5.1.2.1 (a) Un sovrimballaggio deve essere: (i) marcato con il termine “SOVRIMBALLAGGIO” e (ii) marcato con il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” come prescritto per i colli al 5.2.1.1 e 5.2.1.2, etichettato come prescritto per i colli al 5.2.2 e recare il marchio “materia pericolosa per l’ambiente”, se prescritto per i colli al 5.2.1.8, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo che siano visibili i numeri ONU, le etichette ed il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio, eccetto quanto previsto al 5.2.2.1.11 (disposizioni speciali per l’etichettatura dei materiali radioattivi). Quando uno stesso numero ONU, una stessa etichetta o il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” sono richiesti per differenti colli, devono essere applicati una sola volta. Il marchio indicante il termine “SOVRIMBALLAGGIO”, che deve essere facilmente visibile e leggibile, deve essere nella lingua ufficiale del paese di origine e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti. (b) Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.9 devono essere apposte su due lati opposti dei seguenti sovrimballaggi: (i) sovrimballaggi contenenti colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.9.1, a meno che i marchi rimangano visibili, e (ii) sovrimballaggi contenenti liquidi in colli che non devono essere marcati conformemente al 5.2.1.9.2, a meno che le chiusure rimangano visibili. 122 MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2) 5.2.1 Marcatura dei colli 5.2.1.1 Salvo che non sia disposto altrimenti nell’ADR, il numero ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere “UN”, deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo. Il numero ONU e le lettere “UN” devono misurare almeno 12 mm di altezza salvo che sui colli con una capacità di 30 litri o con una massa netta di 30 kg al massimo e sulle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, dove devono misurare almeno 6 mm di altezza e per i colli con capacità di 5 litri o 5 kg al massimo, dove devono avere dimensioni appropriate. Nel caso di oggetti non imballati la marcatura deve essere apposta sull’oggetto, sulla sua imbracatura o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio. 5.2.1.3 12 mm > 30 l capacità (Colli) > 30 kg massa netta(Colli) > 60 l capacità in acqua (Bombole) 6 mm Max 30 l capacità (Colli) Max 30 kg massa netta(Colli) Max 60 l capacità in acqua (Bombole) Dimensioni appropriate Max 5l capacità (Colli) Max 5 kg massa netta (Colli) Gli imballaggi di soccorso ed i recipienti a pressione di soccorso devono inoltre portare il marchio «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO» 123 MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2) Norma Transitoria 1.6.1.25 I colli ed i sovrimballaggi marcati con un numero ONU conformemente alle disposizioni dell’ADR in vigore fino al 31 dicembre 2012 ma che non sono conformi alle prescrizioni del 5.2.1.1 concernenti le dimensioni del numero ONU e delle lettere “UN”, applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013, e, per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, fino al loro prossimo controllo periodico ma non oltre il 30 giugno 2018. 5.2.2.2 Disposizioni relative alle etichette 5.2.2.2.1.2 Le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette simili a quelle prescritte in questa sezione ed il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” quando appropriato, ma di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:2005 "Etichette di rischio per bombole di gas" per poter essere apposte sulla parte non cilindrica (ogiva) di queste bombole. Nonostante le disposizioni del 5.2.2.1.6 le etichette ed il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” (vedere al 5.2.1.8.3) possono sovrapporsi nella misura prevista dalla noma ISO 7225:2005. Tuttavia, le etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le etichette di pericolo devono essere completamente visibili e i simboli convenzionali devono rimanere riconoscibili. I recipienti a pressione per i gas della classe 2, vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati, muniti di etichette scadute o danneggiate, al fine di riempimento o di esame, secondo il caso, e della apposizione di una nuova etichetta conformemente ai regolamenti in vigore, o della eliminazione del recipiente a pressione 124 PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM, CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3) 5.3.1.7 Caratteristiche delle placche 5.3.1.7.3 Per le cisterne di capacità non superiore a 3 m³, e per i piccoli container, le placche possono essere sostituite da etichette conformi al 5.2.2.2. . Se queste etichette non sono visibili all’esterno del veicolo trasportatore, delle placche conformi alle disposizioni del 5.3.1.7.1 devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo. N.B.: Piccolo container: container le cui dimensioni esterne fuori tutto (lunghezza, larghezza o altezza) sono ≤ 1,5m o il cui volume interno è ≤ 3 m3. 5.3.2 Segnalazione con pannelli arancioni 5.3.2.1 Disposizioni generali relative alla segnalazione con pannelli arancioni 5.3.2.1.1 Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono avere, disposti su un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancione conformi al 5.3.2.2.1. Essi devono essere fissati uno sul fronte e l’altro sul retro dell’unità di trasporto, entrambi posti perpendicolarmente all’asse longitudinale di questa. Essi devono essere ben visibili. Se un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo durante il trasporto di merci pericolose, un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio. 125 PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM, CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3) 5.3.2.3 Significato dei numeri d’identificazione del pericolo 5.3.2.3.2 Inserimento di: 238 28 gas infiammabile, corrosivo gas, corrosivo (per UN 3505 Prodotti Chimici sotto pressione) (per UN 3503 Prodotti Chimici sotto pressione) *I termini «placca/placcatura» fanno riferimento all’inglese «Placard/placarding» e al francese «Plaque- étiquette/placardage» 126 DOCUMENTAZIONE (5.4) 5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative ADR 2011 5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. L’indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) invece di “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” è accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che comporta un percorso marittimo. ADR 2013 5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico). Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” o “INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. L’indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) ⊗ è accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che comporta un percorso marittimo. 127 DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5) 5.5.3 Disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie che presentano un rischio d’asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento Questa sezione si applica alle materie che possono essere utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento: p.es. Ghiaccio Secco (UN 1845), Azoto liquido refrigerato (UN 1977) o l’Argon liquido refrigerato (UN 1951). 5.5.3.3 Colli contenente agente refrigerante o di condizionamento Le merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento e alle quali sono assegnate le istruzioni di imballaggio P203, P620, P650, P800, P901 o P904 devono essere imballate conformemente a tali istruzioni di imballaggio. Le altre merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento devono essere poste in imballaggi capaci di resistere a temperature molto basse e non devono essere danneggiati o indeboliti dalle sostanze utilizzate per il raffreddamento o condizionamento. Gli imballaggi devono inoltre essere progettati e fabbricati in modo tale da consentire il rilascio di gas al fine di prevenire un aumento di pressione che potrebbe provocare la rottura dell’imballaggio. Inoltre le merci pericolose devono essere sistemate in modo da prevenire spostamenti a seguito della dissipazione della sostanza utilizzata per il raffreddamento o condizionamento. I colli devono essere trasportati in veicoli, carri ferroviari e container ben ventilati. 128 DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5) 5.5.3.4 Marcatura colli contenente agente refrigerante o di condizionamento I colli contenenti sostanza utilizzate a scopo di raffreddamento o condizionamento devono essere marcati col nome indicato nella lista delle merci pericolose per tali sostanze seguito dalla scritta «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO». La scritta deve essere nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o tedesco. Tale marcatura deve essere durevole, leggibile e, con riferimento all’imballaggio, posizionata e dimensionata da risultare facilmente visibile. 5.5.3.5 Veicoli, carri ferroviari e container con ghiaccio secco non imballato Se viene utilizzato ghiaccio secco non imballato, esso non deve venire in contatto con le strutture metalliche dei veicoli, carri ferroviari e container per evitarne l’infragilimento. Deve quindi essere previsto un adeguato isolamento del ghiaccio secco prevedendo una separazione di almeno 30 centimetri. Se il ghiaccio secco è situato intorno ai colli si deve prevenire il loro spostamento a seguito della dissipazione del ghiaccio secco. 129 DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5) 5.5.3.6 Marcatura veicoli, carri ferroviari e container con agente refrigerante o di condizionamento I veicoli ed i container devono recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d’accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate scaricate. Il segnale di attenzione deve essere integrato con la designazione ufficiale di trasporto della sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o condizionamento seguita dalla scritta «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO». La parola «ATTENZIONE», in rosso o in bianco, in lettere di almeno 25mm di altezza e il nome del gas seguito dalla menzione «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO» in lettere nere su fondo bianco di almeno 25mm di altezza devono essere nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o tedesco 130 DIOSSIDO DI CARBONIO AGENTE REFRIGERANTE 131 DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5) 5.5.3.7 Documentazione Per i veicoli, i carri ferroviari e i container raffreddati o condizionati e che non sono stati completamente ventilati prima del trasporto, la documentazione che accompagna il trasporto (polizza di carico, manifesto di carico, lettera di vettura, CMR/CIM) deve includere le seguenti informazioni: - Numero ONU, preceduto dalle lettere UN, delle sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o condizionamento - La designazione ufficiale di trasporto della sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o condizionamento, seguita dalla scritta «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO» nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o tedesco. p.es. UN 1845 DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE Queste informazione devono essere facili da identificare, leggibili e durevoli. 132 PARTE 6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI, CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI IMBALLAGGI (6.1) 6.1.4 Prescrizioni relative agli imballaggi 6.1.4.14 Casse d’acciaio, di alluminio o di altro metallo 4A acciaio 4B alluminio 4N metallo, diverso dall’acciaio o dall’alluminio 134 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI RECIPIENTI A PRESSIONE, GENERATORI DI AEROSOL, RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), E CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENENTI GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE (6.2) 6.2.1 Disposizioni generali 6.2.1.6 Controlli e prove periodici 6.2.1.6.1 […] NOTA 4: Per la frequenza dei controlli e prove periodici, vedere l’istruzione di imballaggio P200 del 4.1.4.1 o, per i prodotti chimici sotto pressione, l’istruzione di imballaggio P206 del 4.1.4.1 . 6.2.1.6.3 I dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi devono essere sottoposti a controlli e prove periodici. N.B.: Con riferimento all’istruzione di imballaggio P203, è prescritta una verifica periodica dei dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi, al massimo ogni 5 anni. 135 DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2) 6.2.3 Disposizioni generali applicabili ai recipienti a pressione “non UN” 6.2.3.9.7 Marcatura dei pacchi di bombole 6.2.3.9.7.1 Le singole bombole in un pacco di bombole devono essere marcate conformemente al 6.2.3.9. 6.2.3.9.7.2 Una targa fissata in maniera permanente alla struttura del pacco deve recare le seguenti marcature: (a) I marchi di certificazione definiti al 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) ed (e); (b) I marchi operativi definiti al 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) e la massa lorda, compresa la massa della struttura del pacco e tutti gli elementi connessi in maniera permanente (bombole, tubo collettore, equipaggiamento di servizio e valvole). I pacchi destinati al trasporto del N° ONU 1001 acetilene disciolto e del N° ONU 3374 acetilene senza solvente devono recare l’indicazione della tara così come definita al paragrafo (a) (6) della clausola 5.4 della norma EN 12755:2000; e (c) I marchi di fabbricazione definiti al 6.2.2.7.4 (n), (o) e, laddove applicabile, (p). 6.2.3.9.7.3 I marchi sulla targa devono essere ripartiti in tre gruppi: (a) I marchi di fabbricazione devono apparire nel gruppo superiore ed essere apposti consecutivamente nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (c); (b) I marchi operativi di cui al 6.2.3.9.7.2 (b) devono apparire nel gruppo intermedio ed il marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (f) deve essere immediatamente preceduto dal marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (i) quando quest’ultimo è richiesto; (c) I marchi di certificazione devono apparire nel gruppo inferiore ed essere apposti nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (a). 136 DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2) 6.2.3.11 Recipienti a pressione di soccorso 6.2.3.11.1 Per permettere la movimentazione e lo smaltimento in tutta sicurezza dei recipienti a pressione trasportati all’interno di un recipiente a pressione di soccorso, il progetto di quest’ultimo può includere dei dispositivi non altrimenti utilizzati per le bombole o i fusti a pressione, come i fondi piatti, i dispostivi ad apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. 6.2.3.11.2 Le istruzioni relative alla sicurezza durante la movimentazione e l’utilizzo dei recipienti a pressione di soccorso devono essere chiaramente indicate sulla documentazione che accompagna la domanda presentata all’autorità competente del paese dell’approvazione e devono far parte del certificato d’approvazione. Nel certificato d’approvazione, devono essere indicati i recipienti a pressione il cui trasporto è autorizzato in un recipiente a pressione di soccorso. Deve anche essere fornita una lista dei materiali da costruzione di tutte le parti suscettibili di entrare in contatto con le merci pericolose. 6.2.3.11.3 Una copia del certificato d’approvazione deve essere rilasciata dal fabbricante al proprietario del recipiente a pressione di soccorso. 6.2.3.11.4 La marcatura dei recipienti a pressione di soccorso secondo il 6.2.3 deve essere determinata dall’autorità competente del paese dell’approvazione tenendo conto delle adeguate disposizioni del 6.2.3.9 concernenti la marcatura, come appropriato. La marcatura deve includere la capacità in acqua e la pressione di prova del recipiente a pressione di soccorso. 137 6.2.4 Disposizioni applicabili ai recipienti a pressione «non UN» progettati, costruiti o provati conformement norme di riferimento - 6.2.4.1 Progettazione costruzione controllo e prova iniziale 138 139 140 6.2.4.2 Controlli e prove periodiche 141 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC) (6.5) 6.5.1 6.5.1.1 Prescrizioni generali Campo di applicazione 6.5.1.1.3 La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l’entrata in servizio degli IBC devono essere sottoposti all’approvazione dell’autorità competente del paese nel quale sono stati approvati. NOTA: Le parti che eseguono delle ispezioni e delle prove in altri paesi, dopo che l’IBC è stato messo in servizio, non hanno bisogno di essere riconosciute dall’autorità competente del paese nel quale l’IBC è stato approvato, ma le ispezioni e le prove devono essere effettuate secondo le regole specificate nell’approvazione dell’IBC. 142 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI GRANDI IMBALLAGGI (6.6) 6.6.3 Marcatura 6.6.3.1 Ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni dell’ADR deve recare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile, collocata in una posizione ben visibile. Le lettere, le cifre ed i simboli devono essere almeno di 12 mm di altezza e comprendere i seguenti elementi: a) Simbolo Nazioni Unite b) Codice di identificazione grande recipiente alla rinfusa c) Gruppo di imballaggio: X (I Gruppo di Imballaggio; solo per solidi) Y (II e III Gruppo di Imballaggio) Z (III Gruppo di Imballaggio) d) Mese e anno di fabbricazione (ultime due cifre) e) Nome dello Stato (sigla automobilistica) autorizzante l’attribuzione del marchio f) Nome o sigla del fabbricante o altro elemento di fabbricazione del grande recipiente alla rinfusa g) Carico impilabile in kg (“0” se il grande recipiente alla rinfusa non può essere impilato) h) Massa lorda massima consentita in kg N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26 143 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI GRANDI IMBALLAGGI (6.6) 6.6.3.3 Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il Grande Imballaggio è in uso Grande imballaggio che può essere impilato Grande imballaggio che NON può essere impilato Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa ammissibile devono avere altezza non inferiore a 12 mm. La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la prova del prototipo (v. 6.6.5.3.3.4) diviso per 1,8 N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26 144 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI GRANDI IMBALLAGGI (6.6) Norma Transitoria 1.6.1.26 I grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2014 e che non sono conformi alle prescrizioni del 6.6.3.1 per quello che concerne l’altezza delle lettere, delle cifre e dei simboli applicabili a partire dal 1° gennaio 2013 potranno ancora essere utilizzati. Sui grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2015 non è necessario apporre il marchio del carico di impilamento massimo autorizzato conformemente al 6.6.3.3. Questi grandi imballaggi non marcati conformemente al 6.6.3.3 potranno ancora essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2014 ma la marcatura dovrà essere conforme al 6.6.3.3 se essi vengono ricostruiti dopo tale data. 145 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, CONTROLLI E PROVE DI CISTERNE MOBILI E CONTAINER PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) UN (6.7) Per le cisterne mobili destinate al trasporto di materie della Classe 1 e dalla 3 alla 9 e per le cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti non refrigerati (compresi i prodotti chimici sotto pressione) e di gas liquefatti refrigerati e per i CGEM destinati al trasporto di gas non refrigerati, sono state revisionate le sezioni relative alla marcatura dei dispositivi di decompressione (6.7.2.13, 6.7.3.9, 6.7.4.8 e 6.7.5.6), introducendo: - La sezione di passaggio dei dispositivi di decompressione a molla e dei dischi di rottura in mm2; - Un riferimento alle norme ISO 4126-1:2004 e ISO 4126-7:2004 circa la portata nominale Norma Transitoria 1.6.4.43 Non è necessario che le cisterne mobili e i CGEM fabbricati prima del 1° gennaio 2014 siano conformi alle prescrizioni del 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) e 6.7.5.6.1 (d) relative alla marcatura dei dispositivi di decompressione PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) 6.8.2 Prescrizioni applicabili a tutte le classi 6.8.2.3 Approvazione del prototipo 6.8.2.3.1 […] L’autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su domanda del richiedente, ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio corrispondono all’utilizzo previsto. 6.8.2.3.4 In caso di modifica di una cisterna con un’approvazione del prototipo in corso di validità, scaduta o ritirata, le prove, i controlli e l’approvazione sono limitati alle parti della cisterna che sono state modificate. La modifica deve soddisfare le disposizioni dell’ADR applicabili alla data in cui ha luogo. Per tutte le parti della cisterna non interessate dalla modifica, la documentazione dell’approvazione del prototipo iniziale resta valida. Una modifica si può applicare ad una o più cisterne coperte da un’approvazione del prototipo. Un certificato di approvazione della modifica deve essere consegnato al richiedente da parte dell’autorità competente di una Parte contraente l’ADR, o da un organismo da essa designato e deve essere conservata come parte del fascicolo cisterna. Ogni domanda di un certificato d’approvazione per una modifica deve essere presentata dal richiedente ad un’unica autorità competente o ad un organismo designato da tale 147 PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) ADR 2013 ADR 2011 148 PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) N.B.: Le materie indicate al 4.3.4.1.3 sono quelle contrassegnate (+) nella colonna 12 «Codice Cisterna» della Tabella A – Lista delle Merci Pericolose N.B.: Cisterna smontabile: cisterna di capacità > 450 l, diversa da cisterna fissa, cisterna mobile, container cisterna o elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota N.B.: Ai fini della marcatura fanno eccezione le cisterne stradali fisse per le materie delle classe da 3 a 9 (ovvero non gas) per le quali non è ancora obbligatoria l’indicazione del «Codice cisterna» in quanto tale informazione è riportata su documento specifico (Barrato Rosa) Norme Transitorie 1.6.3.41 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2013 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno continuare ad essere marcate conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012 fino al successivo controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013. 1.6.4.42 I container-cisterna costruiti prima del 1° luglio 2013 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno continuare ad essere marcati conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012 fino al successivo controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013. 149 PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) 6.8.2.6 Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo delle norme di riferimento Gli standard indicati come riferimento nella tabella seguente devono essere applicati per il rilascio delle approvazioni di tipo come indicato nella colonna 4 per soddisfare le condizioni del capitolo 6.8 richiamate in colonna 1. La colonna 5 indica l’ultima data alla quale le approvazioni di tipo esistenti devono essere ritirate in accordo a 1.8.7.2.4 o 6.8.2.3.3; se nessuna data è indicata, l’approvazione di tipo rimane valida fino alla sua scadenza. Dal 1 gennaio 2009, l’applicazione degli standard di riferimento, che costituiscono un codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione, l’approvazione e il controllo periodico di: - cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas); - cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED) è diventata obbligatoria (per le eccezioni v. 6.8.2.7 e 6.8.3.7). Se più di uno standard è indicato come riferimento per l’applicazione delle stesse disposizioni, ne deve essere applicato uno soltanto ma integralmente se non diversamente specificato nella tabella. Con la definitiva introduzione degli standard europei “EN” come codici di riferimento per le cisterne di tutte le classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007 come documento (o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna. N.B. :In applicazione della norma transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli batteria) e della norma transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti contenitori costruiti prima del 1º gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi alla prossima prova periodica. 150 6.8.2.6 Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo delle norme di riferimento Sottosezioni e paragrafi applicabili (1) Riferimento (2) Titolo del documento (3) Applicabile per approvazioni di nuovo tipo o per rinnovi (4) EN 14025:2003 + AC: 2005 Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche sotto pressione – Progettazione e costruzione tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2009 EN 14025:2008 Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche sotto pressione – Progettazione e costruzione Fino a nuovo avviso Data ultima per il ritiro delle approvazioni di tipo esistenti (5) Per tutte le cisterne 6.8.2.1 6.8.2.1 e 6.8.3.1 6.8.2.2.1 6.8.2.2.1 EN 14432:2006 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – equipaggiamenti per le cisterne destinate al trasporto di prodotti chimici liquidi – valvole di messa in pressione della cisterna e di scarico del prodotto Fino a nuovo avviso EN 14433:2006 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – equipaggiamenti per le cisterne destinate al trasporto di prodotti chimici liquidi – valvole di fondo Fino a nuovo avviso EN 12972:2007 Cisterne per il trasporto di merci pericolose. Prova, ispezione e marcatura delle cisterne metalliche Per la prova e il controllo 6.8.2.4 e 6.8.3.4 Fino a nuovo avviso 151 Sottosezioni e paragrafi applicabili (1) Riferimento (2) Titolo del documento (3) Applicabile per approvazioni di nuovo tipo o per rinnovi (4) Data ultima per il ritiro delle approvazioni di tipo esistenti (5) Per le cisterne con pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice cisterna comprendente la lettera “G” è indicato nella colonna (12) della Tabella A del Capitolo 3.2 6.8.2.1 EN 13094:2004 6.8.2.1 EN 13094:2008 e AC: 2008 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – Progettazione e costruzione Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – Progettazione e costruzione Tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 Fino a nuovo avviso Per le cisterne per i gas della Classe 2 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 (salvo prova di tenuta); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 e 6.8.3.5.1 EN 12493:2001 (salvo Allegato C) Cisterne saldate in acciaio per gas di petrolio liquefatti (GPL) – Veicoli cisterna stradali – Progettazione e costruzione. NOTA: Si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 31 dicembre 2012 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, da 6.8.5.1 a 6.8.5.3 EN 12493:2008 (salvo Allegato C) Equipaggiamenti per gpl e loro accessori – Cisterne di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna stradali – progettazione e costruzione Tra il 1° gennaio 2010 e il 21 dicembre 2013 31 dicembre 2014 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, da 6.8.5.1 a 6.8.5.3 EN 12493:2008 + A1:2012 (salvo Allegato C) Equipaggiamenti per gpl e loro accessori – Cisterne di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna stradali – progettazione e costruzione Fino al 31 dicembre 2013 31 dicembre 2015 152 Sottosezioni e paragrafi applicabili (1) Riferimento (2) Titolo del documento (3) Applicabile per approvazioni di nuovo tipo o per rinnovi (4) Data ultima per il ritiro delle approvazioni di tipo esistenti (5) 31 dicembre 2012 Per le cisterne per i gas della Classe 2 6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3) EN 12252:2000 Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per GPL NOTA: si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3) e 6.8.3.4.9 EN 12252:2005 + A1:2008 Equipaggiamenti e accessori per GPL Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per GPL NOTA: si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR Fino a nuovo avviso 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 13530-2:2002 Recipienti criogenici – Grandi recipienti sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2007 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 13530-2:2002 + A1:2004 Recipienti criogenici – Grandi recipienti sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove Fino a nuovo avviso 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 14398-2:2003 (salvo tabella 1) Recipienti criogenici – Grandi recipienti non sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove Fino a nuovo avviso 153 Sottosezioni e paragrafi applicabili (1) Riferimento (2) Titolo del documento (3) Applicabile per approvazioni di nuovo tipo o per rinnovi (4) Data ultima per il ritiro delle approvazioni di tipo esistenti (5) Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività 6.8.2.1 EN 13094:2004 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 6.8.2.1 EN 13094:2008 e AC: 2008 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione Fino a nuovo avviso 6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 EN 13082:2001 Cisterne per il trasporto merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di trasferimento del vapore Tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2013 Cisterne per il trasporto merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di recupero dei vapore Fino a nuovo avviso EN 13308:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di fondo a pressione non compensata Fino a nuovo avviso EN 13314:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Coperchio del foro di riempimento Fino a nuovo avviso EN 13082: A1:2011 2008 + 31 dicembre 2014 154 Sottosezioni e paragrafi applicabili (1) Riferimento (2) Titolo del documento (3) Applicabile per approvazioni di nuovo tipo o per rinnovi (4) Data ultima per il ritiro delle approvazioni di tipo esistenti (5) Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività 6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 EN 13316:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di fondo a pressione compensata Fino a nuovo avviso EN 13317:2002 (ad eccezione della figura e della tabella B.2 dell’Annesso B) (il materiale deve rispondere alle disposizioni della norma EN 13904:2004, paragrafo 5.2) Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Montaggio del coperchio del passo d’uomo tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 EN 13317:2002 + A1:2006 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Montaggio del coperchio del passo d’uomo Fino a nuovo avviso EN 14595:2005 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Sfiato di pressione e depressione Fino a nuovo avviso 31 dicembre 2012 155 PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) Norme Transitorie 1.6.3.43 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2012 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e EN 14433:2006 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere utilizzate 1.6.4.46 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2012 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e EN 14433:2006 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere utilizzati. 156 6.8.3.4 Controlli e prove per prescrizioni applicabili alla Classe 2 ADR 2011 ADR 2013 157 PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE, CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E CGEM (6.8) 6.8.2.4 Controlli e prove per prescrizioni applicabili a tutte le Classi N.B.: le deroghe rimosse sono ora espresse sotto forma di disposizione speciale TT10 assegnata a queste materie: UN 1008 (Trifluoruro di Boro), UN 1017 (Cloro), UN 1048 (Bromuro di idrogeno anidro), UN 1050 (Cloruro di idrogeno anidro), UN 1053 (Solfuro di idrogeno) e UN 1079 (diossido di zolfo). 158 PARTE 7 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA (7.3) Modifica disposizione speciale VV15 ADR 2011 ADR 2013 N.B.: la disposizione speciale VV15 si applica al trasporto alla rinfusa di UN 2315 (percloro di fenili, liquidi), UN 3151 (difenili polialogenati liquidi o terfenili polialogenati liquidi), UN 3152 (difenili polialogenati solidi o terfenili polialogenati solidi), UN 3432 (policloro difenili solidi). 160 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA MOVIMENTAZIONE (7.5) 7.5.1 Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione N.B. Ai fini di questa Sezione, la sistemazione di un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore cisterna o una cisterna mobile su un veicolo è considerata come “carico”; l’azione di rimuoverlo è considerata come “scarico”. Il veicolo e il conducente, così come il grande contenitore, il contenitore per il trasporto alla rinfusa, il contenitore cisterna o la cisterna mobile, all’arrivo ai posti di carico e scarico, che comprendono i terminali per contenitori, devono risultare conformi con le disposizioni normative (specialmente quelle concernenti la sicurezza, la security e un soddisfacente funzionamento dell’equipaggiamento di carico e scarico del veicolo). Salvo indicazioni contrarie dell’ADR il carico non deve essere effettuato se un esame dei documenti di bordo o una ispezione visiva del veicolo, grande contenitore, contenitore cisterna o cisterna mobile, come pure delle loro attrezzature utilizzate durante il carico e lo scarico, evidenziano che il veicolo e/o il conducente non sono in regola con le prescrizioni di legge. L’interno e l’esterno di un veicolo container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare. Salvo indicazioni contrarie dell’ADR lo scarico non deve essere effettuato se dalle ispezioni di cui sopra risultano deficienze che potrebbero comprometterne la sicurezza o la security. In conformità con le colonne (17) e (18) della Tabella A del Capitolo 3.2, certe merci pericolose possono essere spedite solo come “carico completo”. In questo caso l’Autorità competente può richiedere che il veicolo o il grande contenitore utilizzati per il trasporto siano caricati soltanto in un punto e scaricati soltanto in un punto. Quando sono richieste le frecce di orientamento, i colli e i sovraimballaggi devono essere orientati conformemente ad esse. NOTA: Le merci pericolose liquide, quando è fattibile, devono essere caricate sotto quelle pericolose solide. 161 7.5.7 Movimentazione e stivaggio Se il caso, veicolo o contenitore devono essere muniti di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la manipolazione delle merci pericolose. I colli devono essere stivati nel veicolo o contenitore con sistemi (cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili, ecc.) atti ad impedirne, durante il trasporto, il danneggiamento o movimenti che potrebbero modificarne l’orientamento. Merci pericolose trasportate con altre merci (p.es. macchinari pesanti o gabbie) devono essere tutte fissate o imballate nel veicolo o contenitore in modo sicuro per prevenire il rilascio di quelle pericolose. Il movimento dei colli può essere impedito riempiendo i vuoti con zeppe o con sistemi di bloccaggio e sostegno. Sistemi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie non devono essere regolati troppo stretti per evitare danni o deformazione dei colli. Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010*. _______________________________ *La norma EN 12195-1:2010 concernente i «dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali – parte 1: calcolo delle forze di ancoraggio» fornisce precise istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container per i carichi con massa «totale» maggiore 3500 kg stabilendo: - Le modalità di fissaggio del carico - Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare - Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità Relativamente alle operazioni per il carico, lo stivaggio e il fissaggio di merci pericolose, l’ADR alla sezione 7.5.7.1 fa rinvio anche alla guida “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” della Commissione Europea le cui raccomandazioni sono sostanzialmente equivalenti alle “IMO/ILO/UNECE Guidelines for packing of cargo transport units applicable to transport operation by all surface and water modes of transport” pubblicate nel Supplemento al Codice IMDG. Altro utili strumenti di indirizzo per le aziende sulla corretta movimentazionedel carico sui veicoli, solo le «Linee Guida per la Sicurezza nelle Operazioni di Carico e Scarico dei Veicoli Stradali» e le «Linee Guida Cargo Securing» di Federchimica che richiama la norma EN 12195-1:2010. 162 I colli non devono essere impilati se non sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, occorre tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, per impedire che colli sopra impilati possano danneggiare quelli sottostanti, utilizzare dispositivi portanti il carico. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al carico ed allo stivaggio dei contenitori sui veicoli, così come al loro scarico. È vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo di aprire un collo contenente merci pericolose. ____________ NOTA. Particolare attenzione deve essere dedicata alla manipolazione dei colli, pronti alla spedizione, al tipo di veicolo o contenitore nel quale devono essere caricati e al metodo di carico e scarico per evitare danni ai colli da trascinamento al suolo o scorretta manipolazione. 163 LINEE GUIDA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI\ UNITÀ DI TRASPORTO European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport – Commissione Europea Linee Guida Carico e Scarico - Federchimica Linee Guida Cargo Securing - Federchimica 164 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA MOVIMENTAZIONE (7.5) 7.5.2 Divieto di carico in comune 7.5.2.4 È proibito il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N. ONU 0161 e 0499. 165 PARTE 8 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO E AL MATERIALE DI BORDO (8.1) 8.1.4 Mezzi di estinzione incendio ADR 2011 167 PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO E AL MATERIALE DI BORDO (8.1) 8.1.4 Mezzi di estinzione incendio ADR 2013 168 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO DEL VEICOLO (8.2) 8.2.2.8 Certificato di formazione del conducente CERTIFICATO DI FORMAZIONE CONDUCENTE ADR ** Fronte (Fotografia conducente)* 1. (N° CERTIFICATO)* 2. (COGNOME)* 3. (ALTRO/I NOME/I)* 4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)* 5. (NAZIONALITA’)* 6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)* 7. (ENTE EMITTENTE)* 8. VALIDO FINO A: (dd/mm/aaaa)* VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI UN: Retro CISTERNE 9. (Classe o Numero/i UN)* DIVERSI DALLE CISTERNE 10. (Classe o Numero/i UN)* * Sostituire il testo con il dato appropriato ** Sigla distintiva usata sui veicoli in traffico internazionale Il certificato deve essere in una delle lingue del paese dell’Autorità competente che lo ha emesso e comunque anche in inglese, francese o tedesco. 169 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO DEL VEICOLO (8.2) Norma Transitoria ADR 2011 1.6.1.21 Le Parti contraenti possono continuare a rilasciare certificati di formazione dei conducenti conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010, invece di quelli conformi alle prescrizioni del 8.2.2.8.5, fino al 31 dicembre 2012. Tali certificati possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni. ADR 2013 1.6.1.21 I certificati di formazione dei conducenti conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010 rilasciati dalle Parti contraenti fino al 31 dicembre 2012, invece di quelli conformi alle prescrizioni del 8.2.2.8.5, possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni. 170 RESTRIZIONI AL PASSAGGIO DEI VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE NELLE GALLERIE STRADALI (8.6) 8.6.4 Restrizioni al passaggio di unità di trasporto trasportanti merci pericolose nelle galleria Le restrizioni al passaggio nelle gallerie devono essere applicate: • alle unità di trasporto per le quali è prescritta una marcatura secondo il 3.4.13 (marcatura quantità limitate per unità di trasporto di massa massima superiore 12 t e per container su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t) fatto salvo il 3.4.14 (marcatura non obbligatoria, operando nel regime delle quantità limitate, con carichi inferiori uguale alle 8 t per unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t e container su unità di trasporto di massa massima superiore 12 t), per il passaggio nelle gallerie di categoria E; e • alle unità di trasporto che devono segnalate con un pannello arancione come previsto al 5.3.2, conformemente alla seguente tabella una volta che sia stato determinato il codice di restrizione in galleria che deve essere assegnato all’intero carico dell’unità di trasporto. NOTA 2: Le merci pericolose imballate in quantità limitate trasportate in container o unità di trasporto marcati conformemente al Codice IMDG non sono sottoposte alle restrizioni per il transito nelle gallerie di categoria E quando la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose in quantità limitate non supera le 8 tonnellate per unità di trasporto 171 PARTE 9 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEI VEICOLI (9.2) ADR 2011 9.2.2.6.3 Connessioni elettriche Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado di protezione IP54 secondo la norma CEI 529 ed essere progettate in modo da impedire ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle norme ISO 12098:2004 o ISO 7638:2003, secondo il caso. ADR 2013 9.2.2.6.3 Connessioni elettriche Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado di protezione IP54 secondo la norma CEI 60529 ed essere progettate in modo da impedire ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle norme ISO 12098:2004 , ISO 7638:2003 e EN 15207:2006, secondo il caso. 173