Il trasporto delle merci pericolose su strada
Novità ADR 2013
Francesca Belinghieri
Cremona, 16 aprile 2013
FONTI NORMATIVE
ONU
Organismi Normatori
per il Trasporto Merci
Pericolose
ECOSOC
IAEA
ICAO
Dangerous
Goods Panel
IAEA
Regolamen
ti per
Materiale
Radioattiv
o SS.6
ICAO
Istruzioni
Tecniche
AEREO
IMO
Comitato di Esperti sul
Trasporto delle Merci Pericolose
e sul Sistema Globale
Armonizzato di
Classificazione ed Etichettatura
Prodotti Chimici (GHS)
IATA
IATA
Regolamen
ti per
Merci
Pericolose
via aerea
IMDG
CODE
MARE
Sottocomitato di
Esperti sul
Trasporto
Merci Pericolose
Sottocomitato di
Esperti sul
GHS
Orange
Book
Purple
Book
ECE
Working
Party 15
ADR
OTIF
ADN
Safety
Committee
ADN
RID
Safety
Committee
RID
Accordo
Europeo
Accordo
Europeo
Regolamento
Internaz.le
STRADA
NAVIGAZIONE
INTERNA
FERROVIA
3
LA DISCIPLINA ADR
12 febbraio 1963:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –
L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e
Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.
1° gennaio 1997:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.
Direttive Europee
Recepimento in Italia
Direttiva 94/55/CE
D.M. 04.09.1996
6 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico
Direttiva 96/86/CE
D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997)
Direttiva 99/47/CE
D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999)
Direttiva 2001/7/CE
D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18
mesi fino a 1° gennaio 2003)
Direttiva 2003/28/CE
D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6
mesi fino a 30 giugno 2003)
Direttiva 2004/111/CE
D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6
mesi fino a 30 giugno 2005)
Direttiva 2006/89/CE
D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007)
5
12 marzo 2010:
Adozione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci
pericolose. Strada (ADR), ferrovia (RID), vie navigabili interne (ADN) e alla
disciplina del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose.
Direttive Europee
Recepimento in Italia
Direttiva 2008/68/CE
D.Lgs. 27.01.2010 n. 35 (data di applicazione: 12 marzo
2010)
2 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico
Direttiva 2010/61/UE
D.M. 03.01.2011 (data di applicazione: 1° gennaio 2011 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2011)
Direttiva 2012/45/UE
D.M. 21.01.13 (data di applicazione 1° gennaio 2013 + transitorio 6
mesi fino a 30 giugno 2013) Da recepire entro il 30 giugno 2013
6
PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E
FORMAZIONE
APPLICAZIONE DI NORME (1.1.5)
Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi
tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le
disposizioni dell’ADR prevalgono
8
ESENZIONI
1.1.3
Esenzioni
1.1.3.1
Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto
1.1.3.2
Esenzioni concernenti il trasporto di gas
1.1.3.3
Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi
1.1.3.4
Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose
imballate in quantità limitate o in quantità esenti
1.1.3.5
Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti
1.1.3.6
Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto
1.1.3.7
Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio
1.1.3.8
(Riservato)
1.1.3.9
Esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di
raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto
Le merci pericolose che sono solo asfissianti (vale a dire che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno
normalmente presente nell’atmosfera) quando vengono utilizzate nei veicoli o nei container per fini
di raffreddamento o di condizionamento, sono sottoposte solo alle disposizioni della sezione 5.5.3.
9
Tabella quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6)
Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve
essere di 50 kg.
10
Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si
intende:
- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta
in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o
equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci
pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);
- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la
massa netta in kg;
- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi
definizione in 1.2.1) in litri.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono
trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per
“50”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota
alla tabella moltiplicata per “20”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”,
e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere
superiore a “1000”, inteso come valore assoluto.
Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le
sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.
11
Esenzioni derivanti dal regime delle quantità limitate per unità
di trasporto (1.1.3.6)
-
Restrizioni all’attraversamento delle gallerie (1.9.5) (*)
-
Disposizioni concernenti la sicurezza (Security) (1.10), escluso per gli esplosivi della
classe 1 identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255,
0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 e
0500 e tranne che per i colli esenti della classe 7, identificati con i numeri UN 2910 e
2911 se il limite d’attività supera il valore A2;
-
Marcatura veicoli (pannelli arancioni) (5.3);
-
Istruzioni scritte per il conducente (5.4.3);
-
Condizioni trasporto in colli (7.2) eccetto: V5 (i colli possono non essere trasportati in
piccoli contenitori); V8 (rispetto della temperatura di controllo per sostanze stabilizzate a
temperatura controllata);
-
divieti di carico e scarico in luogo pubblico e separazione delle merci in base alle
etichette per manipolazioni in luogo pubblico (CV1) (7.5.11);
_____________________
(*) La Sezione 1.9.5 «Restrizioni nelle gallerie» non si applica all’intero regime delle esenzioni, di cui alla
Sezione 1.1.3, relative a: natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1); trasporto di gas (1.1.3.2);
trasporto di carburanti liquidi (1.1.3.3); disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità
limitate o in quantità esenti (1.1.3.4); imballaggi vuoti non puliti (1.1.3.5); quantità limitate per unità di
trasporto (1.1.3.6). L’esenzione non si applica al regime delle merci pericolose imballate in quantità
limitate ove è richiesta la marcatura dell’unità di trasporto se la sua massa autorizzata > 12t e il
carico>8t.
12
-
Parte 8 “Equipaggio, equipaggiamento e documentazione” (equipaggiamento veicolo, certificato
formazione professionale conducente, uso estintori da parte dell’equipaggio, divieto di passeggeri a
bordo diversi dall’equipaggio, precauzioni contro le cariche elettrostatiche, dispositivo di protezione
delle vie respiratorie per ogni membro dell’equipaggio nel trasporto di gas tossici, ecc.), eccetto:
-
8.1.2.1a documento di trasporto;
-
8.1.4.2 estintore portatile da 2 kg di polvere;
-
8.1.4.3 idoneità agente estinguente in conformità a norma EN3 e non necessità di estintore portatile
per il motore se il veicolo è equipaggiato con impianto estinguente fisso;
-
8.1.4.4 estintore sigillato e marchio di conformità recante data (mese e anno) della prossima
ispezione periodica;
-
8.1.4.5 estintore protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibile;
-
8.2.3 formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui all’8.2.1,
coinvolto nel trasporto su strada delle merci pericolose;
-
8.3.3 divieto al conducente e al suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose;
-
8.3.4 apparecchi portatili di illuminazione;
-
8.3.5 divieto di fumare;
-
8.4 supervisione veicoli;
-
8.5 divieto di fuoco e di fiamme libere (S1-3); sorveglianza veicoli (S1-6); lampada portatile
antideflagrante (S2-1); prescrizioni supplementari per trasporti a temperatura controllata (S4);
supervisione veicoli oltre certi limiti di soglia (S14-S21).
-
Parte 9 “Costruzione e approvazione dei veicoli”
13
DEFINIZIONI (1.2)
“Gas di petrolio liquefatto (GPL)”, un gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più
idrocarburi leggeri a cui sono attribuiti i numeri ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 solamente,
e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con
tracce di altri gas di idrocarburi.
NOTA 1: I gas infiammabili assegnati ad altri numeri ONU non devono essere considerati come
GPL.
NOTA 2: Per il N° ONU 1075, vedere la NOTA 2 sotto 2F, N° ONU 1965, nella tabella per i gas
liquefatti del 2.2.2.3.
“Massa netta delle materie esplosive”, la massa totale delle materie esplosive senza
imballaggi, involucri, ecc. (I termini “quantità nette delle materie esplosive”, “contenuto netto
delle materie esplosive”, “peso netto delle materie esplosive” o “massa netta in chilogrammi del
contenuto delle materie esplosive” sono spesso utilizzati con lo stesso significato).
“Recipiente a pressione di soccorso”, un recipiente a pressione con una capacità in acqua
non superiore a 1.000 litri nel quale vengono collocati uno o più recipienti a pressione
danneggiati, che presentano difetti, che perdono o che non sono conformi, per il trasporto per
es. in vista del loro recupero o del loro smaltimento
14
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4)
Speditore
a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto
conformemente all’ADR;
b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se
necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento
richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.);
c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto
alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicolibatterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al
trasporto delle merci in questione e recanti marchi prescritti dall’ADR;
d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
e) assicurare che anche le cisterne vuote non pulite e non degassificate (veicolicisterna, cisterne smontabili, veicoli-batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna
e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla
rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che
le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di
tenuta di quando erano piene.
15
Trasportatore
a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto
conformemente all’ADR;
b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di
trasporto;
c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti,
perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
d) assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli-cisterna,
veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitoricisterna, e CGEM non sia stata superata;
Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati
dopo la scadenza di questo termine nelle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di
veicoli batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi),
4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6
e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i
veicoli;
g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il
conducente si trovino a bordo del veicolo.
16
Riempitore
a)
assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano
in buono stato tecnico;
b)
assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con
cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;
c)
riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
d)
rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose
in compartimenti contigui;
e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile
del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;
f)
assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa
e che non vi sia una perdita
g)
assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna
aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito;
h)
assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le
placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per
l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri,
sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;
i)
(riservato)
j)
assicurarsi, durante il riempimento di veicoli e contenitori con merce alla rinfusa, che siano
applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3 (Disposizioni relative al trasporto alla
rinfusa)
17
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID
Riempitore (1.4.3.3)
a)
assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano
in buono stato tecnico;
b)
assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con
cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;
c)
riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
d)
rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose
in compartimenti contigui;
e)
rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo
ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;
f)
assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa
e che non vi sia una perdita*;
*: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di
assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del
CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org
g)
assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna
aderisca all’esterno delle cisterne che ha riempito;
h)
assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le
placche così come i marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per
l’ambiente prescritti siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri,
sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;
i)
Rispettare, prima e dopo il riempimento dei carri-cisterna con gas liquefatti, le relative e
specifiche disposizioni di controllo
j)
assicurarsi, durante il riempimento di carri o di contenitori con merce alla rinfusa, che siano
applicate le pertinenti disposizioni del Capitolo 7.3
18
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ (1.4) - RID
Scaricatore (1.4.3.7)
a)
assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni
pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, CGEM o
carro;
b)
verificare, prima e durante lo scarico, se gli imballaggi, la cisterna, il carro o il container siano stati
danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso,
assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento fino a quando non siano state adottate
appropriate misure;
c)
rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;
d)
immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del carro o del container:
(i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna
del carro o del container durante le operazioni di scarico; e
(ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione*;
*: L’industria ha emanato Check-List per l’uso durante il riempimento dei vagoni cisterna al fine di
assicurare la tenuta dei dispositivi di chiusura. Queste Check-List sono disponibili sul sito del
CEFIC (European Chemical Industry Council) www.cefic.org
e)
garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei carri e dei container;
f)
garantire che i carri e i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti,
degassati e decontaminati, non portino più le placche e le segnalazioni con pannelli arancioni;
Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazioni di
decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni RID
siano rispettate.
19
CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI
1.8.5 NOTIFICA DEGLI EVENTI CHE COINVOLGONO MERCI
PERICOLOSE
La relazione di incidente deve essere redatta
al più tardi un mese dopo che l’evento si è
verificato (non più 45 giorni).
RESTRIZIONI NELLE GALLERIE (1.9.5)
1.9.5.2.2
[…] Categoria di galleria E:
Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri
ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373 e di tutte le merci pericolose
secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 se le quantità trasportate
superano le 8 tonnellate di massa lorda totale per unità di trasporto.
1.9.5.3
Disposizioni concernenti la segnalazione stradale e alla notifica
delle restrizioni
Le restrizioni alla circolazione in galleria devono essere applicate alle
unità di trasporto per le quali è prescritta una segnalazione con
pannelli arancioni conformemente al 5.3.2 e, per le gallerie di
categoria E, esse si applicano anche alle unità di trasporto per le quali
è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13 o che trasportano
container per i quali è prescritta una marcatura conforme al 3.4.13.
Le restrizioni alla circolazione in galleria non si devono applicare
quando le merci vengono trasportate conformemente al 1.1.3 eccetto
quando i veicoli che trasportano tali merci sono marcati
conformemente al 3.4.13 fatto salvo il 3.4.14 3.
1.9.5.3.6
N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le
«Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel
quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto
21
SECURITY (1.10)
1.10.3.1
Definizione di merci pericolose ad alto rischio
1.10.3.1.1
Per “merci pericolose ad alto rischio”, s’intendono quelle
potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi
causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o
distruzioni di massa o, in particolare nel caso della classe 7,
sconvolgimenti socio-economici.
1.10.3.1.2
Le merci pericolose ad alto rischio nelle classi diverse dalla classe 7
sono quelle che sono elencate nella tabella 1.10.3.1.2 qui di sotto e
che vengono trasportate in quantità superiori a quelle che vi
sono indicate.
N.B.: Le disposizioni del capitolo 1.9 sono completate da quelle del capitolo 8.6 concernente le
«Disposizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali» e nel
quale la restrizione è schematizzata in funzione del carico sull’unità di trasporto
22
SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.3.1.2)
Class
e
Divisone
Materia o oggetto
Quantità
Rinfusa (kg) d
Cisterna (l)
c
1
Imballaggi
(kg)
1.1
Esplosivi
a
a
0
1.2
Esplosivi
a
a
0
1.3
Esplosivi del gruppo di compatibilità C
a
a
0
1.4
Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 e 0500
a
a
0
1.5
Esplosivi
0
a
0
Gas infiammabili (codice di classificazione F)
3000
a
b
Gas tossici (codici di classificazione che includono le
lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol)
0
a
0
Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II
3000
a
b
Esplosivi desensibilizzati
0
a
0
4.1
Esplosivi desensibilizzati
a
a
0
4.2
Materie del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
4.3
Materie del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
5.1
Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di
nitrato d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a
base di nitrato d’ammonio
3000
3000
b
6.1
Materie tossiche del gruppo di imballaggio I
0
a
0
6.2
Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900)
a
0
0
8
Materie corrosive del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
2
3
23
Note in calce alla Tabella 1.10.3.1.2
a Non applicabile
b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non
si applicano, quale che sia la quantità
c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è
autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (12). Per sostanze che
non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è
pertinente
d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è
autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che
non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è
pertinente
N.B.: La precedente tabella 1.10.5 dell’ADR 2011 per l’individuazione delle materie ad «alto rischio»
è stata rinumerata 1.10.3.1.
Tale numerazione si è resa necessaria per alcune modifiche di dettaglio che hanno determinato la
rimunerazione delle disposizioni relative alle merci pericolose ad «alto rischio» per la specifica
considerazione di alcuni radionuclidi. Al riguardo è stata inserita una nuova tabella 1.10.3.1.3 in cui
sono specificati i valori di attività di alcuni radionuclidi ai fini della loro valutazione quali merci
pericolose ad «alto rischio»
24
1.10.3.1.3
Per le merci pericolose della classe 7, materiale radioattivo ad alto rischio è
quello la cui attività è uguale o superiore ad una soglia di security per il
trasporto di 3 000 A2 per collo (vedere anche 2.2.7.2.2.1) ad eccezione dei
seguenti radionuclidi per i quali la soglia di security per il trasporto viene
indicata nella Tabella 1.10.3.1.3 qui di seguito
25
1.10.3.1.4
Per le miscele di radionuclidi si determina se la soglia di security per il
trasporto è stata raggiunta o superata facendo la somma dei rapporti
fra attività di ogni radionuclide e soglia di security per il trasporto di
quel radionuclide. Se la somma delle frazioni è inferiore a 1, allora la
soglia di radioattività della miscela non è stata raggiunta nè superata.
Il calcolo può essere fatto utilizzando la seguente formula:
dove:
Ai = attività del radionuclide i presente nel collo (TBq)
Ti = soglia di security per il trasporto del radionuclide i (TBq)
1.10.3.1.5
Quando il materiale radioattivo presenta dei rischi sussidiari
delle altre classi, anche i criteri della tabella 1.10.3.1.2 devono essere
presi in considerazione (vedere anche 1.7.5).
26
SECURITY (1.10)
1.10.3.2
Piani di security
1.10.3.2.1
I trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori definiti in 1.4.2 e
1.4.3 coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio (vedere
Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere
Tabella 1.10.3.1.3) devono adottare, attuare e seguire piani di security
che contengano almeno gli elementi specificati in 1.10.3.2.2
1.10.3.3
Dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione contro il furto
dei veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (vedere
Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto rischio (vedere
Tabella 1.10.3.1.3) e del loro carico, devono essere installati e devono
essere prese misure tali da assicurare che essi siano sempre in
funzione ed efficienti. L’applicazione di queste misure di protezione
non deve compromettere gli interventi dei soccorsi di emergenza.
NOTA:
Quando utile e se adeguati equipaggiamenti sono già installati,
dovrebbero essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi che
permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto
rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.2) o materiale radioattivo ad alto
rischio (vedere Tabella 1.10.3.1.3).
27
PARTE 2
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E
MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE
MENZIONATE (2.1.3)
ADR 2011
2.1.3.5.3
[…]
(h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all’inalazione, devono
essere classificate nel gruppo d’imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di
classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità all’inalazione di
polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d’imballaggio I, ma la cui
tossicità all’ingestione o all’assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo
d’imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono
essere assegnate alla classe 8];
ADR 2013
2.1.3.5.3
[…]
h) Materie della classe 6.1 che rispondono ai criteri di tossicità per inalazione del
gruppo d’imballaggio I (sostanze che soddisfano i criteri della Classe 8 aventi una
tossicità inalatoria delle polveri e delle nebbie (CL50) riconducibile al gruppo di
Imballaggio I, ma tossicità orale o dermale riconducibile al Gruppo di Imballaggio III o
minore, sono sostanze corrosive della Classe 8);
29
CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E
MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE
MENZIONATE (2.1.3)
ADR 2011
2.1.3.5.5 […]
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche
e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto
non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere
classificato di “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II.
Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate al
2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie menzionate al 2.1.3.7 o materie che non sono
ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2.
ADR 2013
2.1.3.5.5
[…]
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà
fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del
rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere
classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio
II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solo proprietà pericolose per l’ambiente,
esso può essere assegnato al gruppo di imballaggio III con l’assegnazione dei N. ONU
UN 3077 e 3082.
30
CLASSIFICAZIONE DI MATERIE, COMPRESE SOLUZIONI E
MISCELE (COME PREPARATI E RIFIUTI) NON NOMINATIVAMENTE
MENZIONATE (2.1.3)
ADR 2011
2.1.3.8
Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o
3082, soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da
1 a 9 che rappresentano, come materie pericolose per l’ambiente. Le altre materie
soddisfacenti i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o
3082, secondo il caso.
ADR 2013
2.1.3.8
Le materie delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU UN
3077 o 3082, che rispondono ai criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli
delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, che rappresentano, come materie pericolose per
l’ambiente. Le altre materie che non soddisfano i criteri di alcuna altra classe, ma che
soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10, devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o
3082, secondo il caso.
31
CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1)
2.2.1.1.8
Esclusione dalla classe 1
2.2.1.1.8.1
Un oggetto od una materia possono essere esclusi dalla Classe 1 sulla base
dei risultati dei test e della definizione di questa classe con l’approvazione
dell’autorità competente di qualsiasi Parte contraente l’ADR che può anche
riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese
che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia
stata accordata conformemente alle procedure applicabili secondo il RID,
l’ADR, l’ADN, il Codice IMDG o le Istruzioni Tecniche dell’ICAO.
2.2.1.1.8.2
Con l’approvazione dell’autorità competente conformemente al 2.2.1.1.8.1 un
oggetto può essere escluso dalla classe 1 quando tre oggetti non imballati, che
vengono attivati individualmente dai propri mezzi di innesco o accensione o da
mezzi esterni atti a farli funzionare nella maniera voluta, soddisfano i seguenti
criteri:
(a) Nessuna superficie esterna deve avere una temperatura superiore a 65°C.
Un picco momentaneo di temperatura fino a 200°C è accettabile;
(b) Nessuna rottura o frammentazione dell’involucro esterno o movimento
dell’oggetto o di singole parti dello stesso su una distanza di più di un metro in
qualunque direzione;
32
CLASSE 1 – MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI (2.2.1)
NOTA: Quando l’integrità di un oggetto può essere compromessa in caso di un fuoco esterno,
questi criteri devono essere esaminati mediante una prova di esposizione al fuoco, così come
descritta nella norma ISO 12097-3.
(c) Nessun rumore udibile che superi un picco di 135 dB(C) ad una distanza di un metro;
(d) Nessun scintillio o fiammata in grado di infiammare un materiale come un
carta da 80 + 10g/m2 a contatto con l’oggetto; e
foglio di
(e) Nessuna produzione di fumo, esalazioni o polvere in quantità tale che la visibilità in una
camera di un metro cubo fornita di pannelli di rottura appositamente dimensionati per far
fronte ad una possibile sovrappressione, sia ridotta del 50% così come misurata con un
luxmetro o radiometro calibrato situato ad un metro da una fonte di luce costante situata
anch’essa al centro
della parete opposta della camera. Le linee guida generali
per la determinazione della densità ottica riportate nella norma ISO 5659-1 e le linee
guida generali sul sistema fotometrico descritto nella sezione 7.5 della norma ISO 56592 possono essere utilizzate, così come altri metodi analoghi di
misurazione della
densità ottica. Un cappuccio appropriato che copra la parte posteriore ed i lati del
luxmetro deve essere utilizzato per minimizzare gli effettidella luce diffusa o dispersa
non emessa direttamente dalla fonte.
NOTA 1: Se durante i test che valutano i criteri (a), (b), (c) e (d) non viene rilevato fumo o ne viene
rilevato molto poco il test descritto alla lettera (e) può essere omesso.
NOTA 2: L’autorità competente alla quale si fa riferimento al 2.2.1.1.8.1 può disporre che gli oggetti
siano testati imballati, se è stato determinato che l’oggetto, così come imballato per il trasporto, può
costituire un rischio più grande.
33
CLASSE 2 – GAS (2.2.2)
2.2.2.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue:
1.
Gas compressi: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono interamente
gassosi a -50 °C; questa categoria comprende:
- gas aventi temperatura critica inferiore a -50 °C.
2.
Gas liquefatti: gas che quando imballati sotto pressione per il trasporto sono parzialmente
liquidi a temperature superiori a -50 °C. Si distinguono in:
- gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi temperatura critica superiore a -50 °C e uguale
o inferiore a +65 °C;
- gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi temperatura critica superiore a +65 °C.
3.
Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono parzialmente liquidi a causa della
loro bassa temperatura.
4.
Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente.
5.
Aerosol: piccoli contenitori e recipienti contenenti gas (cartucce di gas).
6.
Altri articoli contenenti gas sotto pressione
7.
Gas non pressurizzati soggetti a prescrizioni speciali (campioni di gas).
8.
Prodotti chimici sotto pressione: materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle
quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o
liquefatto e le miscele di queste materie
34
CLASSE 2 – GAS (2.2.2)
2.2.2.1.7 Prodotti chimici sotto pressione
I prodotti chimici sotto pressione (N. ONU da 3500 a 3505) sono assegnati ad uno dei
seguenti gruppi a seconda delle proprietà pericolose che esse presentano:
A
asfissiante;
F
infiammabile;
T
tossico;
C
corrosivo;
FC
infiammabile, corrosivo;
TF
tossico, infiammabile;
La classificazione dipende dalle caratteristiche di pericolo dei componenti nei differenti
stati:
gas propellente;
liquido; o
solido.
NOTA 1: I gas che rispondono alla definizione di gas tossici o di gas comburenti secondo il
2.2.2.1.5 e i gas identificati come “Considerati come un gas piroforico” dalla nota c della tabella 2
dell’istruzione d’imballaggio P200 del 4.1.4.1 non devono essere utilizzati come gas propellenti nei
prodotti chimici sotto pressione.
NOTA 2: I prodotti chimici sotto pressione il cui contenuto risponde ai criteri del gruppo di
imballaggio I per la tossicità o la corrosività o il cui contenuto risponde sia ai criteri dei gruppi di
imballaggio II e III per la tossicità sia ai criteri dei gruppi di imballaggio II e III per la corrosività, non
devono essere accettati per il trasporto sotto questi numeri ONU.
35
NOTA 3: I prodotti chimici sotto pressione i cui componenti soddisfano le proprietà della Classe 1,
dei liquidi esplosivi desensibilizzati della Classe 3, delle materie autoreattive e degli esplosivi solidi
desensibilizzati della Classe 4.1, della Classe 4.2, della Classe 4.3, della Classe 5.1, della Classe
5.2, della Classe 6.2 o della Classe 7 non devono essere utilizzati per il trasporto sotto questi
numeri ONU.
NOTA 4: Un prodotto chimico sotto pressione in un generatore d’aerosol deve essere trasportato
sotto il N° ONU 1950.
Si devono applicare i seguenti criteri:
(a) L’assegnazione al gruppo A si effettua quando il contenuto non risponde ai criteri per
l’assegnazione ad alcun altro gruppo secondo i punti da (b) ad (e) qui di seguito;
(b) L’assegnazione al gruppo F si effettua quando uno dei componenti, che può essere una
materia pura od una miscela, deve essere classificato come infiammabile. I componenti
infiammabili sono dei liquidi e delle miscele di liquidi infiammabili, delle materie solide e
delle miscele di materie solide infiammabili, dei gas e delle miscele di gas infiammabili,
che rispondono ai seguenti criteri:
i) per liquido infiammabile si intende un liquido il cui punto d’infiammabilità è inferiore o
uguale a 93°C;
ii) per materia solida infiammabile si intende una materia solida che risponde ai criteri del
2.2.41.1;
iii) per gas infiammabile si intende un gas che risponde ai criteri del 2.2.2.1.5;
(c) L’assegnazione al gruppo T si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente, è
classificato come merce pericolosa della Classe 6.1, gruppo di imballaggio II o III;
(d) L’assegnazione al gruppo C si effettua quando il contenuto, diverso dal gas propellente,
è classificato come merce pericolosa della Classe 8, gruppo di imballaggio II o III;
(e) Quando sono soddisfatti i criteri corrispondenti a due dei gruppi F, T e C, l’assegnazione
è effettuata, secondo il caso, ai gruppi FC o TF.
36
CLASSE 2 – GAS (2.2.2)
2.2.2.3
Lista delle rubriche collettive
[…]
37
CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)
2.2.3.1.1 Criteri:
[…]
ADR 2011
NOTA 1: Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d’infiammabilità superiore a
35°C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della
Parte III del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie
sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al
loro punto d’infiammabilità, sono materie della classe 3.
NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da
riscaldamento, aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono
considerati come materie della classe 3, N° ONU 1202.
ADR 2013
NOTA 1: Le materie aventi un punto d’infiammabilità superiore a 35°C, che non mantengono la
combustione conformemente ai criteri della sottosezione 32.5.2 della Parte III del Manuale delle
prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al
trasporto e trasportate a caldo a una temperatura uguale o superiore al loro punto d’infiammabilità,
sono materie della classe 3.
NOTA 2: In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l’olio da
riscaldamento leggero ivi compresi i prodotti ottenuti per sintesi, aventi un punto d’infiammabilità
superiore a 60°C ma non superiore a 100°C, sono considerati come materie della classe 3, N° ONU
1202
38
CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)
2.2.3.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue:
F
FT
Liquidi infiammabili, senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie:
F1
Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità inferiore o
uguale a 60°C;
F2
Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità superiore a 60°C,
trasportati o presentati al trasporto a una temperatura uguale o superiore
al loro punto d’infiammabilità (materie trasportate a caldo);
F3
Oggetti contenenti liquidi infiammabili;
Liquidi infiammabili, tossici:
FT1
Liquidi infiammabili, tossici;
FT2
Pesticidi;
FC
Liquidi infiammabili, corrosivi;
FTC
Liquidi infiammabili, tossici, corrosivi;
D
Liquidi esplosivi desensibilizzati
39
CLASSE 3 – LIQUIDI INFIAMMABILI (2.2.3)
2.2.2.3
Lista delle rubriche collettive
[…]
40
CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62)
2.2.62.1.5
Esenzioni
2.2.62.1.5.3
Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono
stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per
la salute, non sono sottoposte all’ADR, salvo che non rispondano ai criteri di
inclusione in un’altra classe.
NOTA: Si ritiene che il materiale medico da cui è stato tolto ogni liquido libero soddisfi le
prescrizioni di questo paragrafo e non sia soggetto alle disposizioni dell’ADR.
41
CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI (2.2.62)
2.2.62.1.5.7
Ad eccezione:
(a) dei rifiuti medicali (N° ONU 3291);
(b) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti materie
infettanti della Categoria A (N° ONU 2814 o N° ONU 2900); e
(c) del materiale o delle attrezzature mediche contaminati da o contenenti altre merci
pericolose che rientrano nella definizione di un’altra classe di pericolo,
il materiale o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati da o contenenti materie
infettanti che vengono trasportati in vista della loro disinfezione, pulizia, sterilizzazione,
riparazione o della valutazione dell’attrezzatura non sono sottoposti alle disposizioni
dell’ADR salvo che a quelle di questo paragrafo se essi sono imballati negli imballaggi
progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di trasporto, essi non
possono né rompersi, né bucarsi, né lasciare fuoriuscire il loro contenuto. Gli imballaggi
devono essere progettati in maniera tale da soddisfare le prescrizioni relative alla
costruzione enunciate al 6.1.4 o al 6.6.5.
Questi imballaggi devono soddisfare le prescrizioni generali relative all’imballaggio del
4.1.1.1 e 4.1.1.2 e devono essere in grado di trattenere il materiale e le attrezzature
mediche quando cadono da un’altezza di 1,20 m.
Gli imballaggi devono recare la dicitura “MATERIALE MEDICO USATO” o
“ATTREZZATURE MEDICHE USATE”. Quando vengono utilizzati dei sovrimballaggi
questi devono essere marcati nello stesso modo, salvo il caso in cui la dicitura resti
visibile.
42
CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)
2.2.8.1.2 Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue:
C1-C11 Materie corrosive senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie;
C1-C4
Materie di carattere acido:
C1 Inorganiche, liquide;
C2 Inorganiche, solide;
C3 Organiche, liquide;
C4 Organiche, solide;
C5-C8 Materie di carattere basico:
C5 Inorganiche, liquide;
C6 Inorganiche, solide;
C7 Organiche, liquide;
C8 Organiche, solide;
C9-C10 Altre materie corrosive:
C9 Liquide;
C10 Solide;
C11 Oggetti;
43
CF Materie corrosive, infiammabili:
CF1 Liquide;
CF2 Solide;
CS Materie corrosive, autoriscaldanti:
CS1 Liquide;
CS2 Solide;
CW Materie corrosive che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili:
CW1 Liquide;
CW2 Solide;
CO Materie corrosive, comburenti:
CO1 Liquide;
CO2 Solide;
CT Materie corrosive, tossiche e oggetti contenenti tali materie:
CT1 Liquide;
CT2 Solide;
CT3 Oggetti;
CFT Materie corrosive liquide, infiammabili, tossiche;
COT Materie corrosive, comburenti, tossiche.
44
CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)
2.2.8.1.6
[…]
Tabella 2.2.8.1.6: Tabella che riassume i criteri del 2.2.8.1.6
45
CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE (2.2.8)
2.2.8.3
Lista delle rubriche collettive
[…]
[…]
[…]
46
CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9)
Pile al litio
E’ stata revisionata la sottosezione 2.2.9.1.7 relativa alle pile al litio, tra i cui principi di
classificazione figurano le prescrizioni che nell’ADR 2011 erano oggetto della
disposizione speciale 230.
Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un dispositivo o le pile e le batterie
impilate con un dispositivo contenenti litio in qualsiasi forma devono essere assegnate ai
n° ONU 3090, 3091, 3480 o 3481.
Possono essere trasportate sotto queste rubriche se rispettano le seguenti disposizioni:
- Soddisfano le prescrizioni pertinenti del Manuale delle Prove e dei Criteri dell’ONU;
- Incorporano dispositivi contro le sovrappressioni interne;
- Contengono sistemi efficaci contro i cortocircuiti;
- Devono essere fabbricate conformemente ad un programma di gestione della qualità.
Se soddisfano la SP188, non sono sottoposte all’ADR.
,
47
Il programma di assicurazione della qualità comprende le seguenti
procedure, registrate e tracciabili :
- descrizione della struttura organizzativa e delle responsabilità
del personale;
- istruzioni riguardanti i controlli e le prove;
- controlli di processo per prevenire ed individuare i guasti durante
la fabbricazione delle pile;
- registrazione ed archiviazione dei dai ti prova;
- sistema di controllo dei prodotti non conformi e dei prodotti finiti;
- programmi di formazione del personale
UN3171 Veicolo
alimentato a batteria
UN3171 Dispositivo
alimentato a batteria
Batterie ad elettrolita
liquido, al sodio, al litio
metallico, al litio ionico
Batterie ad elettrolita
liquido, al sodio
Es. vetture elettriche, sedie
a rotelle, biciclette elettriche
Es. tosaerba, modellini
Nota: I veicoli elettrici ibridi
o con pile a combustibile
devono essere trasportati
sotto la rubrica UN3166
Nota: se alimentati da
batterie al litio metallico o al
litio ionico, devono essere
trasportati sotto le rubriche
UN 3091 o UN3481
50
NORMA TRANSITORIA 1.6.1.24
1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a
prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non
sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1°
gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio,
potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono
rispettate.
51
CLASSE 9 - MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (2.2.9)
2.2.9.1.14
Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle
definizioni di nessun’altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9:
Composto solido dell’ammoniaca avente un punto d’infiammabilità inferiore a
60°C;
Ditionito a debole rischio;
Liquido altamente volatile;
Materia sviluppante vapori nocivi;
Materie contenenti allergeni;
Confezioni chimiche e di pronto soccorso;
Condensatori elettrici a doppio strato (con una capacità di stoccaggio di
energia superiore a 0,3 Wh)
N.B.: Ai CONDENSATORI elettrici a doppio strato aventi capacità di stoccaggio di energia superiori
a 0,3 Wh, detti anche «ultracondensatori» è assegnato il numero UN 3499.
Gli «ultracondensatori», basati sulle recenti applicazioni dei nanomateriali, si distinguono dai
condensatori classi in quanto non sono costituiti da 2 piatti separati da un dielettrico, ma da piatti
«virtuali» «costituiti in pratica» da due strati dello stresso materiale.
A fronte di una minore capacità di stoccaggio di energie e di una maggiore autoscarica, gli
«ultracondensatori» hanno il grosso vantaggio di una maggiore durata, di una maggiore potenza
specifica e di una maggiore velocità nella carica e nella scarica.
Sono in corso significative loro applicazioni nel settore auto (dal dispositivo Kers delle vetture di
formula 1 alle auto elettriche)
52
MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE (2.2.9.1.10)
Nessuna variazione rispetto all’ADR 2011, però ricordiamo la norma transitoria 1.6.1.19
1.6.1.19 Le disposizioni del 2.2.9.1.10.3 e del 2.2.9.1.10.4 relative alla classificazione delle
materie pericolose per l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 possono
essere applicate fino al 31 dicembre 2013.
53
Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico
54
CLASSE 9 - SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE E ARTICOLI
Sostanze e articoli che, durante il trasporto, presentano un pericolo non riconducibile
alle altre Classi.
Le sostanze di Classe 9 sono suddivise come segue:
•
M1: Materie che, inalate sotto forma di polveri fini, possono comportare un rischio
per la salute;
•
M2: Materie e apparecchiature che, in caso di incendio, possono formare diossine;
•
M3: Materie sviluppanti gas infiammabili;
•
M4: Pile al litio;
•
M5: Dispositivi di salvataggio;
•
M6: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide;
•
M7: Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide;
•
M8: Microorganismi e organismi geneticamente modificati
•
M9: Materie trasportate a caldo, liquide;
•
M10: Materie trasportate a caldo, solide;
•
M11: Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto, ma che non
corrispondono alle definizioni di un’altra Classe.
Il SISTEMA GHS E IL TRASPORTO
Il GHS si caratterizza per il Building block approach.
Le Autorità Competenti possono decidere come applicare
i diversi elementi in base alle specifiche necessità e al tipo
di destinatari della normativa.
Il trasporto si è uniformato al GHS per quel che concerne i
criteri di classificazione della Classe 3, 6.1 e 9 (materie
pericolose per l’ambiente acquatico).
Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico
I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente
acquatico sono:
- tossicità acquatica acuta;
- tossicità acquatica cronica;
- bioaccumulazione;
- degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.
Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai
fini del trasporto, in tre categorie:
- Categoria Acuta 1;
- Categoria Cronica 1;
- Categoria Cronica 2.
Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico
TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Attenzione
Molto tossico per la
vita acquatica
Tossico per la vita
acquatica
Nocivo per la vita
acquatica
Non si applicano al trasporto e non
sono applicabili per il CLP
-
Materie Pericolose per l’Ambiente Acquatico
TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Attenzione
Molto tossico per
la vita acquatica
con effetti a lungo
termine
Tossico per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Nocivo per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Può causare
effetti a lungo
termine alla vita
acquatica
Non si applicano al trasporto ma sono
applicabili per il CLP
Schema di classificazione delle sostanze
pericolose per l’ambiente acquatico
Rif. 2.2.9.1.10.3.2
Categorie di Classificazione
Pericolo acuto (*)
Pericolo di lunga durata
Dati adeguati sulla tossicità
cronica disponibili
Sostanze non
Sostanze
rapidamente degradabili
rapidamente degradabili
Categoria: Acuta 1
C(E)L50≤1,00
Categoria: Cronica 1
NOEC o CEX≤0,1
Categoria: Cronica 2
0,1<NOEC o CEX≤1
(*)
Categoria: Cronica 1
NOEC o CEX≤0,01
Categoria: Cronica 2
0,01<NOEC o CEX≤0,1
Dati adeguati sulla tossicità
cronica non disponibili
Categoria: Cronica 1
C(E)L50≤1,00 e assenza di rapida
degradabilità e/o fattore di
bioconcentrazione BCF≥500, o, se
Assente, un logKow≥4
Categoria: Cronica 2
1,00<C(E)L50≤10,00 e assenza di
rapida degradabilità e/o fattore di
bioconcentrazione BCF≥500, o, se
Assente, un logKow≥4
Gamma di tossicità acuta basata su valori di C(E)L50 in mg/l per i pesci, i crostacei, le alghe o altre piante acquatiche (o una stima della Relazione
Quantitativa Struttura – Attività “QSAR” se non vi sono dati sperimentali). Guide specifiche sono fornite nel capitolo 4.1, paragrafo 4.1.2.13 e
nell’Allegato 9, sezione A9.6 del GHS.
I nuovi criteri sono applicabili soltanto se sono disponibili i dati per tutti i livelli trofici e gruppi tassonomici. Trattasi dei tre normali
Organismi acquatici: pesce, crostacei, alghe. Queste specie sono considerate come surrogati per tutti gli organismi acquatici e
dati su altre specie anche possono essere presi in esame se la metodologia di prova è disponibile. Per evitare l’effettuazione di
prove non necessarie si può fare una stima basata sulla Relazione Quantitativa Struttura – Attività (QSAR) o, nei casi più evidenti,
appellarsi al giudizio di un esperto.
Legenda
BCF: fattore di bioconcentrazione (Bioconcentration Factor)
BOD: domanda biochimica di ossigeno (Biochemical Oxygen Demand)
CEX: concentrazione associata ad una risposta di x%
CE50: concentrazione effettiva di una sostanza il cui effetto corrisponde al 50% della risposta massima
C(E)L50: CL50 o CE50
CEr50: CE50 in termini di riduzione del tasso di crescita
CL50: concentrazione di una sostanza nell’acqua che provoca la morte del 50% di un gruppo di animali
sottoposti alla prova
COD: domanda chimica di ossigeno (Chemical Oxygen Demand)
Kow: coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (octanol/water partition coefficient)
NOEC: concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Consentration): la concentrazione
sperimentale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto avverso è
statisticamente significativo. NOEC non ha effetto avverso statisticamente significativo comparato
al controllo
QSAR: Relazione Quantitativa Struttura-Attività (Quantitative Structure Activity Relationships)
Date implementazione nuovi criteri di classificazione
Classificazione
UN Trasporto
(libro arancio)
UN-GHS
(libro porpora)
ADR/RID/ADN
CLP
x
x
x
x
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati sufficienti, RD)
Da 16° Ediz.
(2009)
Da 3° Ediz.
(2009)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 1/12/2012 sostanze
Da 1/06/2015 miscele
*
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati sufficienti, RD)
Da 16° Ediz.
(2009)
Da 3° Ediz.
(2009)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 1/12/2012 sostanze
Da 1/06/2015 miscele
*
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati sufficienti, NRD)
Da 16° Ediz.
(2009)
Da 3° Ediz.
(2009)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 1/12/2012 sostanze
Da 1/06/2015 miscele
*
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati sufficienti, NRD
Da 16° Ediz.
(2009)
Da 3° Ediz.
(2009)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 1/12/2012 sostanze
Da 1/06/2015 miscele
*
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati non sufficienti)
x
x
x
x
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati non sufficienti
x
x
x
x
Ecotossico acuto
Categoria 1
“x”: Criterio già implementato
“NRD”: non rapidamente degradabile
“RD”: rapidamente degradabile
*: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele
immesse sul mercato prima del 1/06/2015
Classificazione
ADR/RID/ADN
Codice
IMDG
ICAO/
IATA
x
x
x
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati sufficienti, RD)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 2014
(uso
anticipato da
1/01/2013
Da 2011
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati sufficienti, RD)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 2014
(uso
anticipato da
01/01/2013
Da 2011
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati sufficienti, NRD)
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 2014
(uso
anticipato da
01/01/2013
Da 2011
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati sufficienti, NRD
Da 2011
(transitorio fino a
31/12/2013)
Da 2014
(uso
anticipato da
01/01/2013
Da 2011
Ecotossico cronico
Categoria 1
(dati non sufficienti)
x
x
x
Ecotossico cronico
Categoria 2
(dati non sufficienti
x
x
x
Ecotossico acuto
Categoria 1
Materie e miscele classificate come materie
pericolose
per
l’ambiente
(ambiente
acquatico) sulla base del Regolamento
1272/2008/CE.
Se non ci sono dati disponibili per la
classificazione conformemente ai criteri del
2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una materia od
una miscela:
(a) deve essere classificata come una
materia pericolosa per l’ambiente (ambiente
acquatico) se gli devono essere attribuita/e
la/e categoria/e “Acquatica Acuta 1”,
“Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica
2”
conformemente
al
Regolamento
1272/2008/CE o, qualora ancora pertinente
conformemente al citato Regolamento, la/e
frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53
conformemente alle Direttive 67/548/CEE o
1999/45/CE;
(b) può essere considerata come una
materia non pericolosa per l’ambiente
(ambiente acquatico) se non gli deve essere
attribuita una tale frase di rischio o categoria
conformemente alle citate Direttive o al
Regolamento;
“x”: Criterio già implementato
“NRD”: non rapidamente degradabile
“RD”: rapidamente degradabile
*: decorrenza da 1/12/2014 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2012 e decorrenza da 1/06/2017 per le miscele
immesse sul mercato prima del 1/06/2015
Classificazione delle miscele
I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli la cui concentrazione è
uguale o superiore a 0,1% (massa) per i componenti classificati come aventi una
tossicità Acuta e/o Cronica 1, e uguale o superiore a 1% (massa) per gli altri
componenti, salvo che si supponga (per esempio nel caso di un componente
molto tossico) che un componente presente a una concentrazione inferiore a
0,1% giustifichi nondimeno la classificazione della miscela per il pericolo che
presenta per l‟ambiente acquatico.
N.B. In ADR/RID 2009 il primo riferimento era per tutti a 1%
I criteri sono stati modificati in conseguenza delle variazioni prima illustrate
(articolazione della tossicità cronica in relazione alla degradabilità e alla
disponibilità o meno di dati sulla tossicità cronica)
Criteri di classificazione delle miscele
La classificazione delle miscele si basa su un procedimento graduale sulla base
delle informazioni disponibili.
- Una classificazione fondata sulle miscele provate;
Se la tossicità acuta della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata
sperimentalmente, questa classificazione può essere utilizzata per
classificare la miscela secondo i criteri adottati per le sostanze.
La classificazione del pericolo di lunga durata (tossicità cronica) richiede
informazioni supplementari sulla degradabilità e in certi casi sulla
bioaccumulazione. Le prove di degradabilità e di bioaccumulazione per la
miscela non sono utilizzate poiché sono generalmente di difficile
interpretazione e tali prove sono significative solo per le sostanze singole.
- Una classificazione fondata sui principi ponte;
- Il metodo della somma dei componenti classificati e/o l’applicazione di una
formula di additività.
Classificazione miscele in funzione della loro pericolo acuto o di lunga durata per
l’ambiente acquatico (Rif. 2.2.9.10.4.2)
Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico
No
Esistono dati sufficienti su
miscele simili per stimare i
pericoli?
Sì
Sì
No
Per tutti i componenti rilevanti,
esistono dati di tossicità per
l’ambiente
acquatico o dati
relativi alla classificazione?
No
Utilizzare le informazioni
disponibili sui pericoli dei
componenti conosciuti
Sì
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/di lunga durata (vedere
2.2.9.1.10.4.3)
Applicare i principi di
estrapolazione (vedere
2.2.9.1.10.4.4)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/di lunga durata
Applicare il metodo della
somma dei componenti (vedere
da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4)
utilizzando:
a) La percentuale di tutti i componentii
classificati come “tossici di lunga
durata””
b) La percentuale dei componenti
classificati come “tossici acuti”
c) La percentuale dei componenti
per i quali esistono dati di
tossicità acuta: applicare le
formule di additività (vedere
2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la
C(E)L50 o EqNOECm ottenuta nella
categoria appropriata di tossicità acuta
o di lunga durata
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/di lunga durata
Applicare il metodo della somma dei
componenti e la formula di additività
(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1
a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il
2.2.9.1.10.4.6.5
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/di lunga durata
Numeri UN di identificazione delle materie
pericolose per l’ambiente
Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle
Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del
numero:
- UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,
SOLIDA, N.A.S.”
- UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S.”
Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente”
(5.2.1.8.3)
IMBALLAGGI
Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni
obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al
numero UN.
Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati
comprendenti imballaggi interni con:
- contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o
- contenuto ≤ 5 kg per i solidi.
Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati
opposti.
CISTERNE
Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm.
Deve essere posizionato:
- sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili;
- sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla
rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili.
Materie pericolose per l’ambiente
Documento di trasporto
Paragrafo 5.4.1.1.18
Per le materie marcate come pericolose per l’ambiente
(escluso UN 3077 e 3082) il documento di trasporto deve
recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE” o “INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE”.
Nel caso di una catena di trasporto che comporta un
percorso marittimo, è accettata in alternativa l’indicazione
“INQUINANTE MARINO”, conformemente al Codice IMDG.
Marcatura ed Etichettatura
Il marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per
l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza:
- per esempio “prodotto per profumeria” (Classe 3, UN 1266), pericoloso per
l’ambiente
Etichetta (mod. n.3)
Marchio (pericoloso per l’ambiente)
- per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN
3082)
Etichetta (mod. n.9)
Marchio (pericoloso per l’ambiente)
2009
2010
2011
2012
ADR/RID
Marchio
Criteri
Solo per
I criteri delle
UN3077 e
normative
UN3082 (*)
67/548/CEE e
99/45/CEE
prevalgono su
quelli del GHS (°)
(2° edizione). Alle
sostanze e
miscele
classificate con il
simbolo N viene
attribuito il
marchio
SI (per tutte le
Classi da 1 a 9
le cui sostanze
rispondono ai
criteri di
pericoloso per
l’ambiente)
IMDG
Marchio
Criteri
NO (esiste
GESAMP
ancora il marchio
triangolare di
marine pollutant)
33°emendamento
SI (per tutte le
GHS (°) (2°
Classi da 1 a 9 le edizione)
cui sostanze
rispondono ai
criteri di
pericoloso per
l’ambiente)
34°
emendamento
Se non sono
disponibili i dati di
classificazione
secondo il
GHS(°) (3°
edizione), si
possono
applicare i criteri
del CLP oppure
delle Direttive
67/548/CEE e
99/45/CEE a
SI (per tutte le
seconda dei casi Classi da 1 a 9 le
(**)
cui sostanze
rispondono ai
criteri di
pericoloso per
l’ambiente)
35°
emendamento
GHS (°) (2°
edizione)
IATA
Criteri
-
Marchio
NO
50°
emendamento
Solo per UN
3077 e UN3082
51°
emendamento
Si applicano i
criteri del GHS
(°) (2° edizione)
oppure di
regolamenti
nazionali o
internazionali
dei Paesi di
origine, transito
o destino.
Solo per UN
Si applicano i
3077 e UN3082 criteri del
52°
GHS(°) (3°
emendamento edizione)
oppure di
regolamenti
nazionali o
internazionali
dei Paesi di
origine, transito
o destino
Solo per UN
Si applicano i
3077 e UN3082 criteri del
53°
GHS(°) (3°
emendamento edizione)
oppure di
regolamenti
nazionali o
internazionali
dei Paesi di
origine, transito
o destino
Materie pericolose per l’ambiente
Norma transitoria
Le disposizioni relative alla classificazione delle materie pericolose per
l’ambiente applicabili fino al 31 dicembre 2010 (cioè
i criteri di
classificazione contenuti nell’ADR/RID 2009) possono essere applicate
fino al 31 dicembre 2013.
CRITERI GHS (2007)
(ADR/RID 2009, Codice IMDG 34˚ Emendamento,
Regolamento CLP 1272/2008/CE)
Tossicità acuta
Categoria: Acuto 1
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
 1 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e
altre piante acquatiche)
 1 mg/l
(Continua…)
(Continua…)
Tossicità cronica
Categoria: Cronico 1
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
 1 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)
 1 mg/l
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow  4 (a meno che FBC,
determinato sperimentalmente, < 500)
Categoria: Cronico 2
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
da >1 a  10 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
da >1 a  10 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)
da >1 a  10 mg/l
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow  4 (a meno che FBC,
determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC
sia > 1 mg/l
Legenda:
• FBC:
Fattore di Bioconcentrazione
• CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della
risposta massima
• CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita
• Kow:
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
• CL50
(50% della concentrazione letale): Concentrazione di una
sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo
di animali
• C(E)L50: CL50 o CE50
• NOEC: Concentrazione senza effetto osservato
• Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE)
(Continua…)
SI
CL50 *  1 mg/l
NO
NOEC > 1 mg/l
SI
NO o NON noto
CL(E)50 *  10 mg/l
NO
SI
NO
SI
RAPIDAMENTE
DEGRADABILE
RAPIDAMENTE
DEGRADABILE
SI
SI
BIOACCUMULAZIONE
NO
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
CRONICO 1
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
ACUTO 1
BIOACCUMULAZIONE
NO
NO
SI
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
CRONICO 2
* Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato.
Sostanza NON
pericolosa per
l’ambiente
(Continua…)
Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o
cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21)
Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico
No
Esistono dati sufficienti su
miscele simili per stimare i
pericoli?
Sì
Sì
Applicare i principi di
estrapolazione (ADR/RID v.
2.2.9.1.10.4.4); Codice IMDG
v. 2.9.3.4.4)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica (ADR/RID
v. 2.2.9.1.10.4.3; Codice IMDG
v. 2.9.3.4.3)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
Applicare il metodo della
somma dei componenti (ADR/RID v.
da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4;
Codice IMDG v. da 2.9.3.4.6.1 a
2.9.3.4.6.4) utilizzando:
Per tutti i componenti rilevanti,
esistono dati di tossicità per
l’ambiente
acquatico o dati
relativi alla classificazione?
No
Utilizzare le informazioni
disponibili sui pericoli dei
componenti conosciuti
Sì
• La percentuale di tutti i componenti
classificati come “tossici cronici”
• La percentuale dei componenti
classificati come “tossici acuti”
• La percentuale dei componenti
per i quali esistono dati di
tossicità acuta: applicare la
formula di additività (ADR/RID v.
2.2.9.1.10.4.5.2; Codice IMDG v.
2.9.3.4.5.2) e convertire la
C(E)L50 ottenuta nella categoria
appropriata di tossicità acuta
Applicare il metodo della somma dei
componenti e la formula di additività
(ADR/RID v. da 2.2.9.1.10.4.6.1
a 2.2.9.1.10.4.6.4; Codice IMDG v.
Da 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4) e applicare il
2.2.9.1.10.4.6.5 (ADR/RID) o 2.9.3.4.6.5
(Codice IMDG)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
(Continua…)
Classificazione CE materie pericolose per l’ambiente
(2.2.9.1.10.5.2) ADR 2009
A prescindere dalle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione
delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS,
le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con
l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o
UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente
acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze) e successivi
emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”.
Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e
identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non
rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi
della Direttiva 1999/45/CE (preparati) e successivi emendamenti con
l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di
cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle
sostanze presenti nel formulato.
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine
(Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)
Tabella 1a
Classificazione
della sostanza
Classificazione del preparato
N, R50-53
N, R50-53
N, R51-53
R52-53
Cfr. Tabella 1b
N, R51-53
R52-53
Cfr. Tabella 1b
Cfr. Tabella 1b
Cn  25%
2,5%  Cn < 25%
Cn  25%
N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai
fini della loro classificazione per il trasporto
(Continua…)
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle
sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico
Tabella 1b
Valore CL50 o CE50
Classificazione del preparato
(“C(E)L50”) della
N, R50-53
N, R51-53
sostanza classificata
come N, R50-53
(mg/l)
R52-53
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
Cn ≥ 25%
2,5% ≤ Cn ≤ 25%
0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1
Cn ≥ 2,5%
0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,025% ≤ Cn ≤
0,25%
0,001 < C(E)L50 ≤
0,01
Cn ≥ 0,25%
0,025% ≤ Cn ≤
0,25%
0,0025% ≤ Cn ≤
0,025%
0,0001 < C(E)L50 ≤
0,001
Cn ≥ 0,025%
0,0025% ≤ Cn ≤
0,025%
0,00025% ≤ Cn ≤
0,0025%
0,00001 < C(E)L50 ≤
0,0001
Cn ≥ 0,0025%
0,00025% ≤ Cn ≤
0,0025%
0,000025% ≤ Cn ≤
0,00025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l,
i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Tossicità acquatica acuta
Tabella 2
Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della
sostanza classificata come N, R50 (mg/l)
Classificazione del preparato N, R50
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
Cn ≥ 25%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1
Cn ≥ 2,5%
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01
Cn ≥ 0,25%
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001
Cn ≥ 0,025%
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001
Cn ≥ 0,0025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l,
i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE
(Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE)
Simbolo di Pericolo: N
(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)
Pericoloso per l’ambiente
Frasi di rischio:
(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006):
• R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
• R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico
• R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico
• R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici
Marchio e indicazioni di pericolo GHS/CLP
Marchio di Pericolo:
Indicazioni di pericolo:
• H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
• H401: Tossico per gli organismi acquatici
• H402: Nocivo per gli organismi acquatici
• H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
• H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
• H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
• H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP; in
rosso le frasi assegnate alle categorie di pericolo prese in considerazione dal
trasporto
PARTE 3
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE,
DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI
RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE
IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE E IN
QUANTITA’ ESENTI
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Nuovi inserimenti / Modifiche:
•
UN 1792 Monocloruro di iodio, solido e UN 3498 Monocloruro di iodio, liquido
•
UN 2381 Disolfuro di dimetile: codice FT1 (F1); etichette 3 + 6.1 (3); Istruzioni P001, IBC02
(P001, IBC02,R001); codice cisterna L4BH (LGBF)
Norma Transitoria
1.6.3.42 Per il N. ONU 2381 il codice cisterna indicato nella colonna (12) della tabella A del
capitolo 3.2 applicabile fino al 31dicembre 2012 può continuare ad essere applicato fino
al 31 dicembre 2018 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili
costruite prima del 1° luglio 2013.
•
UN 2590 Amianto bianco: Quantità Limitate 5kg (0)
•
UN 2809 Mercurio: codice di classificazione CT1 (C9); etichette 8 + 6.1 (8); movimentazione
CV13, CV28; numero di pericolo 86 (80)
Disposizione speciale 365
Per gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti mercurio, vedere il N° ONU 3506
86
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Nuovi inserimenti / Modifiche:
•
UN 3256 Liquido trasportato a caldo, infiammabile, n.a.s.
ADR 2011
UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di
infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di
infiammabilità
ADR 2013
UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di
infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di
infiammabilità ed inferiore a 100 °C
UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di
infiammabilità superiore a 60°C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di
infiammabilità e uguale o superiore a 100 °C
N.B.: Con l’ADR 2013 il marchio sui veicoli-cisterna e container-cisterna per le materie trasportate
a caldo si applica solo a quelle con punto di infiammabilità uguale o superiore a 100 °C
87
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
A seguito della revisione della rubrica UN 3256 LIQUIDI TRASPORTATO A CALDO,
INFIMMABILE N.A.S. avente un punto di infiammabilità >60°C, splittata a seconda che la
temperatura alla quale viene trasportato (uguale o superiore al suo punto di infiammabilità)
sia ≤ a 100 °C o ≥ 100°C, la disposizione speciale 580 è stata assegnata, solo al secondo
caso.
Questa disposizione prevede l’applicazione del marchio «MATERIE TRASPORTATE A
CALDO» da apporre su ogni fiancata e dietro, nel caso dei veicoli cisterna, o sui quattro lati
nel caso dei container, container-cisterna, cisterne mobili.
88
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Nuovi inserimenti / Modifiche:
•
UN 3497 Farina di krill: PG II e III; Classe 4.2
Disposizione speciale 300
La farina di pesce, i cascami di pesce e la farina di krill non devono essere caricati se la loro
temperatura al momento del carico è superiore a 35°C, o è di 5°C superiore alla temperatura
ambiente, tenendo conto del valore più elevato.
•
UN 3499 Condensatore elettrico a doppio strato con una capacità di energia superiore a 0,3
Wh: classe 9
89
Disposizione speciale 361
Questa rubrica si applica ai condensatori elettrici a doppio strato con una
capacità di stoccaggio di energia superiore a 0.3 Wh (se inferiore o ugguale non
sono sottoposti all’ADR).
Per capacità di stoccaggio di energia si intende l’energia mantenuta da un
condensatore.
Condensatori contenenti un elettrolita che non rientra
nei criteri di altre classi ADR (anche se installati in un
dispositivo
•
•
•
•
•
Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei
criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di
energia ≤ 10kw
+ prova di caduta (1,2 m) non imballati, su una
superficie rigida scura senza perdita di contenuto
Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei
criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di
energia > 10kw non istallati in un dispositivo
Si applica tutto l’ADR
Condensatori contenenti un elettrolita che rientra nei
criteri di altre classi ADR con capacità di stoccaggio di
energia > 10kw istallati in un dispositivo
+ dispositivo imballato in un imballaggio robusto e
resistente per evitare funzionamento accidentale
durante il trasporto
Scarichi o
Protetti da cortocircutio
Devono resistere ad un ΔP= 95kPa
Devono rilasciare la pressione in sicurezza
Devono essere marcati con la capacità di
stoccaggio in Wh
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Nuovi inserimenti / Modifiche:
•
UN 3500 Prodotto chimico sotto pressione, n.a.s: classe 2; codice 8A;etichetta 2.2
•
UN 3501 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, n.a.s.: classe 2; codice 8F; etichetta
2.1
•
UN 3502 Prodotto chimico sotto pressione, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8T; etichette 2.2 +
6.1
•
UN 3503 Prodotto chimico sotto pressione, corrosivo, n.a.s.: classe 2, codice 8C; etichette 2.2 +
8
•
UN 3504 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, tossico, n.a.s.: classe 2; codice 8TF;
etichette 2.1 + 6.1
•
UN 3505 Prodotto chimico sotto pressione, infiammabile, corrosivo, n.a.s.: classe 2; codice 8FC;
etichette 2.1 + 8
•
UN 3506 Mercurio contenuto in manufatti: classe 8; codice CT3; PG IIII; etichette 8 + 6.1
Disposizione speciale 366
Gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti
all’ADR.
91
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Rubriche cancellate, associate al Gruppo di Imballaggio I
•
UN 1169 (Estratti aromatici, liquidi), UN 1197 (Estratti, liquidi, per aromatizzare), UN 1266
(Prodotti per profumeria contenenti solventi infiammabili), UN 1286 (Olio di colofonia), UN 1287
(Olio di colofonia (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kpa))
92
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Altre disposizioni Speciali
• UN 2990 Mezzi di salvataggio autogonfiabili e UN 3072 Mezzi di salvataggio non autogonfiabili
Disposizione speciale 296
Queste rubriche si applicano ai mezzi di salvataggio, come i canotti di salvataggio, i mezzi di
salvataggio individuali e gli scivoli autogonfiabili. Il N° ONU 2990 si applica ai mezzi autogonfiabili e
il N° ONU 3072 si applica ai mezzi che non sono autogonfiabili. I mezzi di salvataggio possono
contenere i seguenti elementi:
(a)
Artifici da segnalamento (classe 1) che possono comprendere segnali fumogeni o artifici
illuminanti sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli inavvertitamente;
(b)
Soltanto per il N° ONU 2990, cartucce e cartucce per piromeccanismi della divisione 1.4,
gruppo di compatibilità S, possono essere incorporate come meccanismo di
autogonfiaggio a condizione che la quantità totale di materia esplosiva non superi 3,2 g
per dispositivo;
(c)
Gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo A o O, secondo 2.2.2.1.3;
(d)
Accumulatori elettrici (classe 8) e pile al litio (classe 9);
(e)
Confezioni di pronto soccorso o necessarie per la riparazione contenenti piccole quantità
di materie pericolose (per esempio, materie delle classi 3, 4.1, 5.2, 8 o 9); oppure
(f)
Fiammiferi non “di sicurezza” sistemati in imballaggi che impediscano di attivarli
inavvertitamente.
I mezzi di salvataggio imballati in imballaggi esterni rigidi robusti con una massa lorda massima di
40 kg, non contenenti altre merci pericolose che i gas compressi o liquefatti della classe 2, gruppo
A o gruppo O, in recipienti con una capacità non superiore a 120 ml, installati unicamente allo
scopo di attivare il mezzo, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.
93
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Altre disposizioni Speciali
•
Carburanti, di cui ai numeri UN 1202 (Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento), 1203
(Benzina), 1223 (cherosene), 1268 (distillati di petrolio o prodotti petroliferi), 1863 (carburante
per motori a turbina aereonautici), 3475 (miscela di etanolo e benzina), in contenitori che sono
parte integrante di un macchinario o dispositivo.
Disposizione speciale 363
Questa rubrica si applica anche ai combustibili liquidi diversi da quelli esentati in virtù dei paragrafi
(a) o (b) dell’1.1.3.3 (esenzioni concernenti il trasporto di carburanti liquidi), in quantità superiori a
quelle indicate nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2, in mezzi di contenimento facenti
parte integrante di un dispositivo o di un macchinario (per esempio generatori, compressori, unità di
riscaldamento, ecc.) in virtù della loro progettazione originale. Essi non sono sottoposti ad altra
disposizione dell’ADR se rispettano le seguenti prescrizioni:
(a)
I mezzi di contenimento sono conformi alle prescrizioni relative alla costruzione
dell’autorità competente del paese di fabbricazione 2;
(b)
Tutte le valvole ed aperture (per esempio i dispositivi di areazione) dei mezzi di
contenimento contenenti merci pericolose sono chiuse durante il trasporto;
(c)
Il macchinario o il dispositivo è orientato in maniera tale da evitare qualsiasi perdita
accidentale di merci pericolose ed è stivato mediante mezzi capaci di trattenere il
macchinario o il dispositivo per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto che
possa modificare il suo orientamento o danneggiarlo;
94
Disposizione speciale 363
(d)
(e)
Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 60 litri ma non supera i
450 litri, il macchinario o il dispositivo sono etichettati su un lato esterno conformemente
al 5.2.2 e quando la capacità è superiore a 450 litri ma non supera i 1.500 litri, il
macchinario o il dispositivo sono etichettati sui quattro lati esterni conformemente al
5.2.2; e
Quando il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 1.500 litri il macchinario o
il dispositivo devono recare delle placche sui quattro lati esterni conformemente al
5.3.1.1.1, si applicano le prescrizioni del 5.4.1 ed il documento di trasporto contiene la
seguente indicazione supplementare “Trasporto secondo la disposizione speciale 363”.
Norma Transitoria
1.6.1.27 I mezzi di contenimento integrati in un dispositivo o in un macchinario, contenente liquidi
combustibili dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475 costruiti prima del 1°
luglio 2013, che non sono conformi alle prescrizioni del paragrafo (a) della disposizione
speciale 363 del Capitolo 3.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora
essere utilizzati.
95
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Altre disposizioni Speciali
• UN 0012 (Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro), 0014
(cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro o cartucce a salve per
utensili), 0055 (bossoli di cartucce vuoti innescati).
Disposizione speciale 364
Questo oggetto può essere trasportato secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 solo se il collo, così
come presentato per il trasporto, è in grado di superare la prova della serie 6(d) della Parte I del
Manuale delle prove e dei criteri, come determinata dall’autorità competente.
N.B.: a questi numeri ONU è attribuito per le quantità limitate un valore di 5 kg; per l’ADR 2011 era
0
•
UN 1057 (Accendini o ricariche per accendini contenenti gas infiammabile)
Disposizione speciale 358
Gli ACCENDINI del N° ONU 1057 conformi alla norma EN ISO 9994:2006 + A1:2008 “Accendini –
specifiche di sicurezza” e le RICARICHE PER ACCENDINI del N° ONU 1057 possono essere
trasportati sottoposti unicamente alle disposizioni dei paragrafi 3.4.1 da (a) ad (h), 3.4.2 (con
l’eccezione della massa lorda totale di 30 kg), 3.4.3 (con l’eccezione della massa lorda totale di 20
kg), 3.4.11 e 3.4.12 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)
La massa lorda totale di ogni collo non superi i 10 kg;
(b)
Non più di 100 kg di massa lorda di questi colli vengano trasportati in un veicolo;
(c)
ogni imballaggio esterno sia marcato in modo chiaro e durevole con “UN 1057
ACCENDINI o UN 1057 RICARICHE PER ACCENDINI, secondo il caso.
96
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Altre disposizioni Speciali
•
UN 1011 (butano), 1049 (Idrogeno compresso), 1075 (gas di petrolio liquefatti), 1954 (gas
compresso infiammabile), 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatta), 1969 (isobutano),
1971 (metano compresso o gas naturale compresso), 1978 (propano).
A queste rubriche è associata la SP660.
97
Disposizione speciale 660
Trasporto di sistemi di contenimento di gas combustibile progettati per essere
installati su veicoli a motore
I sistemi di contenimento di gas combustibile devono
- soddisfare le prescrizioni dei Regolamenti ECE N° 67 Revisione 2, N° 110
Revisione 1 o N° 115 o del Regolamento (CE) N° 79/2009 in combinazione con il
Regolamento (UE) N° 406/2010, come applicabili;
- essere a tenuta stagna (altrimenti recipienti a pressione di soccorso), conformi
a norme ISO 11623:2002 o ISO DIS 19078;
- le valvole devono essere chiuse, a tenuta di gas tranne dispositivo di
decompressione;
- Nel trasporto si deve evitare qualsiasi ostruzione al dispositivo di
decompressione o danni alle valvole;
- Devono essere fissati per non scivolare;
- Devono soddisfare 4.1.6.8 a),b),c),d) o e);
- Devono essere accompagnati da idoneo documento di trasporto:
UN1971 gas naturale, compresso, 2.1, 1 sistema di contenimento di gas
combustibile con una capacità totale di 50L, 200 bar
+ nome speditore e destinatario
- Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono essere rispettate.
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE (3.2) E DISPOSIZIONI SPECIALI
APPLICABILI AD ALCUNE MATERIE O OGGETTI (3.3)
Altre disposizioni Speciali
•
UN 3090 (pile al litio metallico), 3091 (pile al litio metallico contenute in un dispositivo o pile al
litio metallico imballate con un dispositivo), 3480 (pile al litio ionico), 3481 (pile al litio ionico
contenute in un dispositivo o pile al litio ionico imballate con un dispositivo
Disposizione speciale 661
Il trasporto di batterie al litio danneggiate che non sono state raccolte e presentate al trasporto in
vista della loro eliminazione conformemente alla disposizione speciale 636, non è autorizzata se
non alle condizioni supplementari definite dall’autorità competente di qualsiasi Parte contraente
l’ADR che può anche riconoscere un’approvazione accordata dall’autorità competente di un paese
che non è Parte contraente l’ADR a condizione che questa approvazione sia stata accordata
conformemente alle procedure applicabili secondo l’ADR o il RID. Solo i metodi d’imballaggio che
sono stati approvati per queste merci dall’autorità competente possono essere utilizzati.
L’autorità competente può definire una categoria di trasporto o un codice di restrizione in galleria
più restrittivi che devono essere inclusi nell’approvazione dell’autorità competente. Una copia
dell’approvazione dell’autorità competente deve accompagnare ogni spedizione oppure il
documento di trasporto deve includere un riferimento all’approvazione dell’autorità competente.
L’autorità competente della Parte contraente l’ADR che ha rilasciato un’approvazione
conformemente a questa disposizione speciale deve darne comunicazione al Segretariato della
Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che renderà questa
informazione accessibile al pubblico sul suo sito internet.
99
Disposizione speciale 661 (continua)
NOTA: Tutte le raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite concernenti le prescrizioni tecniche
per il trasporto di batterie al litio danneggiate devono essere prese in considerazione al
momento del rilascio dell’approvazione.
Per “batterie al litio danneggiate” si intende in particolare
− le batterie identificate dal fabbricante come difettose per motivi di sicurezza,
− le batterie i cui involucri sono danneggiati o fortemente deformati,
− le batterie che presentano perdite di liquido o fughe di gas, o
− le batterie che presentano difetti che non possono essere diagnosticati prima del loro trasporto
verso il luogo dove può essere effettuata un’analisi.
Disposizione speciale 636
(a) Le pile contenute in un dispositivo non devono potersi scaricare durante il trasporto al punto
che la tensione a circuito aperto sia inferiore a 2 volt o a 2/3 della tensione della pila non
scaricata, secondo il valore inferiore tra i due;
(b) Le pile e le batterie al litio usate, la cui massa lorda non supera 500 g per unità, contenute o
meno in un dispositivo, raccolte e presentate al trasporto in vista della loro eliminazione,
mischiate o meno con pile o batterie non al litio, fino agli impianti intermedi di trattamento, non
sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se soddisfano le seguenti condizioni:
(i) sono rispettate le disposizioni dell’istruzione d’imballaggio P903b;
(ii) è attuato un sistema di qualità che garantisca che la quantità totale di pile e batterie al
litio per unità di trasporto non superi 333 kg;
(iii) i colli rechino l’iscrizione “PILE AL LITIO USATE”.
100
Norma Transitoria
1.6.1.24 Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 che sono state sottoposte a
prova conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non
sono state sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni applicabili a partire dal 1°
gennaio 2013, così come le apparecchiature che contengono tali pile e batterie al litio,
potranno ancora essere trasportate se tutte le altre prescrizioni applicabili vengono
rispettate.
101
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
3.4.1
Parte 1
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Parte 7
Parte 8
Parti dell’ADR che si applicano anche alle quantità limitate:
Disposizioni generali: Capitoli 1.1 (Campo di applicazione e applicabilità), 1.2 (Definizioni e unità di
misura), 1.3 (Formazione), 1.4 (Obblighi di sicurezza degli operatori), 1.5 (Deroghe), 1.6 (Misure
transitorie), 1.8 (Misure e di controllo per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza: consulente per la
sicurezza), 1.9 (Restrizioni al transito nelle gallerie);
Lista merci pericolose: Capitoli 3.1 (Generalità), 3.2 (Tabella merci pericolose), 3.3 (Disposizioni
speciali eccetto 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625, 633, 650 (e);
Utilizzo imballaggi: Paragrafi 4.1.1.1 (Qualità costruttive), 4.1.1.2 (Compatibilità con le merci
pericolose), 4.1.1.4 ÷ 4.1.1.8 (Condizioni d’uso relative a grado di riempimento, imballaggi combinati,
chiusura di sistemi montati in serie, ecc.);
Procedure di spedizione: Paragrafi 5.1.2.1 (a) (i) e (b) (Marcatura “sovraimballaggio” e “frecce di
orientamento”), 5.1.2.2 (Funzionalità dell’imballaggio in un sovraimballaggio), 5.1.2.3 (Posizione di ogni
collo in un sovraimballaggio o grande imballaggio in conformità al marchio di orientamento), 5.2.1.9
(“frecce di orientamento”), 5.4.2 (Certificato di carico di un grande container o di un veicolo);
Costruzione imballaggi: Specifiche costruttive di 6.1.4 (Prescrizioni relative agli imballaggi e paragrafi
6.2.5.1 (Materiali), 6.2.6.1 ÷ 6.2.6.3 (Progettazione e costruzione, prova di pressione idraulica, prova di
tenuta);
Trasporto, carico e scarico, movimentazione: Capitolo 7.1 (Disposizioni generali), paragrafi 7.2.1 e
7.2.2 (Caricazione sui veicoli), 7.5.1 (Controlli per il carico e scarico, eccetto 7.1.5.4 relativo a
spedizioni a carico completo), 7.5.2.4 (Divieto di carico in comune con esplosivi ad eccezione di quelli
della divisione 1.4 e dei N.UN 0161 e 0499), 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio), 7.5.8 (Pulizie dopo lo
scarico), 7.5.9 (Divieto di fumare);
Equipaggio ed equipaggiamento: Paragrafo 8.6.3.3 (Nessuna restrizione al transito nelle gallerie per le
merci trasportate in esenzione in conformità a 1.1.3) e 8.6.4 (Restrizioni al passaggio alle unità di
trasporto marcate in conformità a 3.4.13 nelle gallerie di Categoria E e restrizioni al passaggio nelle
gallerie alle unità di trasporto con pannello arancio).
102
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
Altre Specifiche (3.4.2 e 3.4.3)
- gli imballaggi interni NON sono necessari per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i
“recipienti di piccola capacità contenenti gas”, la massa lorda totale del collo non deve
superare i 30 kg.
- gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di
vetro, di porcellana, di grès, di certe materie plastiche etc., devono essere collocati in
adeguati imballaggi intermedi che rispettino le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4
a 4.1.1.8 e che siano progettati in modo tale da soddisfare le prescrizioni sulla
fabbricazione del 6.1.4. La massa lorda totale del collo non deve superare i 20 kg.
- Per gli oggetti della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, devono essere completamente
rispettate le disposizioni della sezioni 4.1.5 (disposizioni particolari relative agli imballaggi
per esplosivi della classe 1)
- Tranne che per gli oggetti della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, i vassoi con
pellicola termoretraibile o estensibile conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da
4.1.1.4 a 4.1.1.8 sono accettabili come imballaggi esterni per oggetti o imballaggi interni
contenenti merci pericolose trasportate conformemente alle disposizioni di questo capitolo.
- Le merci liquide della classe 8, gruppo di imballaggio II, contenute in imballaggi interni di
vetro, di porcellana o di grès devono essere collocate in un imballaggio intermedio
compatibile e rigido
103
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
Altre Specifiche
3.4.13
(a)
Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano
colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una
marcatura conforme al 3.4.15 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando
l’unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già
richiesta una segnalazione con pannelli arancioni come previsto al 5.3.2.
In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare solamente i pannelli
arancioni, oppure, contemporaneamente, sia i pannelli arancioni come
previsto al 5.3.2 che la marcatura come prevista al 3.4.15.
(b)
I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate,
su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare
una marcatura conforme al 3.4.15 sui quattro lati, ad eccezione di quando
il container contiene altre merci pericolose che devono essere placcate
come previsto al 5.3.1. In quest’ultimo caso, l’unità di trasporto può portare
solamente le placche oppure, contemporaneamente, sia le placche come
previsto al 5.3.1 che la marcatura come prevista al 3.4.15.
Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, salvo quando la marcatura
apposta sui container non è visibile all’esterno di questa unità di trasporto. In quest’ultimo caso,
la stessa marcatura deve ugualmente essere apposta sul fronte e sul retro dell’unità di
trasporto.
104
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non
in quantità limitate
ADR 2011
105
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
Carico misto merci pericolose imballate in quantità limitate e merci pericolose non
in quantità limitate
ADR 2013
106
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE (3.4)
Norma Transitoria
1.6.1.20 In deroga alle prescrizioni del capitolo 3.4 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, le
merci pericolose imballate in quantità limitate, diverse da quelle alle quali è attribuita
la cifra “0” nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2, possono continuare ad
essere trasportate fino al 30 giugno 2015 conformemente alle disposizioni del
capitolo 3.4 applicabili fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, in questo caso, le
disposizioni dal 3.4.12 al 3.4.15 in vigore dal 1° gennaio 2011 possono essere
applicate dal 1° gennaio 2011. Ai fini dell’applicazione dell’ultima frase del 3.4.13 (b),
se il container trasportato reca la marcatura prescritta al paragrafo 3.4.12 applicabile
fino al 31 dicembre 2010, l’unità di trasporto può recare la marcatura prescritta al
paragrafo 3.4.15 applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.
107
MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ ESENTI (3.5)
3.5.1
Quantità esenti
3.5.1.4
Le quantità esenti di merci pericolose alle quali sono assegnati i codici E1, E2, E4 e E5,
con una quantità netta di merci pericolose per imballaggio interno limitata a 1 ml per i
liquidi e i gas e a 1g per i solidi e con una quantità massima netta di merci pericolose
per imballaggio esterno ≤ 100 g per i solidi e 100 ml per liquidi e gas, sono soggette
unicamente alle disposizioni del 3.5.2* (Imballaggi) e del 3.5.3 (Prove sui colli). Ad essi
perciò non si applicano le disposizioni del 3.5.4 (Marcatura di colli) 3.5.5 (Numero
massimo di colli per veicolo/container) e 3.5.6 documentazione.
* Salvo per quanto concerne l’imballaggio intermedio (che non è richiesto se gli imballaggi interni sono
solidamente imballati in un imballaggio esterno imbottito in modo da evitare, nelle normali condizioni di
trasporto, che si rompano, si perforino, o lascino fuoriuscire il loro contenuto) e, nel caso di liquidi, se
l’imballaggio esterno contiene una sufficiente quantità di materiale assorbente per la totalità del contenuto
degli imballaggi interni
108
PARTE 4
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE
CISTERNE
UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20)
4.1.1.20.1
In caso di recipienti a pressione danneggiati, difettosi, che perdono o che non
sono conformi, possono essere utilizzati dei recipienti a pressione di soccorso
conformi al 6.2.3.11.
NOTA: Un recipiente a pressione di soccorso può essere utilizzato come
sovrimballaggio conformemente al 5.1.2. Quando viene utilizzato come
sovrimballaggio i marchi devono essere conformi al 5.1.2.1 invece che al
5.2.1.3.
4.1.1.20.2
I recipienti a pressione devono essere collocati in recipienti a pressione di
soccorso di dimensione adeguata. Più recipienti a pressione possono essere
collocati nel medesimo recipiente a pressione di soccorso solo se il loro
contenuto è conosciuto e se non reagiscono pericolosamente tra di loro
(vedere 4.1.1.6). Devono essere prese misure appropriate per impedire il
movimento dei recipienti a pressione all’interno dei recipienti a pressione di
soccorso, per esempio utilizzando dei separatori, dell’imbottitura o bloccandoli.
4.1.1.20.3
Un recipiente a pressione può essere collocato in un recipiente a pressione di
soccorso a condizione che:
(a)
Il recipiente a pressione di soccorso sia conforme al 6.2.3.11 ed una
copia del certificato di approvazione sia disponibile;
(b)
Le parti del recipiente a pressione che si trovano o che sono
suscettibili di trovarsi direttamente a contatto con le merci pericolose
non vengano né alterate né indebolite dalle merci pericolose stesse
e che non provochino degli effetti pericolosi (per esempio
catalizzando una reazione o reagendo con le merci pericolose); e
110
UTILIZZO DEI RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (4.1.1.20)
(c)
Il contenuto del recipiente (o dei recipienti) a pressione contenuto sia
limitato in pressione ed in volume in modo che se totalmente
scaricato nel recipiente a pressione di soccorso, la pressione nel
recipiente a pressione di soccorso a 65°C non superi la pressione di
prova del recipiente a pressione di soccorso (per i gas vedere
l’istruzione d’imballaggio P200 (3) al 4.1.4.1). La riduzione della
capacità in acqua utilizzabile del recipiente a pressione di soccorso,
dovuta per esempio ad una apparecchiatura contenuta o a
dell’imbottitura, deve essere tenuta in considerazione.
4.1.1.20.4
La designazione ufficiale di trasporto, il numero ONU preceduto dalle lettere
“UN” e le etichette prescritte per i colli al capitolo 5.2 applicabili alle merci
pericolose contenute nei recipienti a pressione contenuti devono essere
apposti sui recipienti a pressione di soccorso per il trasporto.
4.1.1.20.5
I recipienti a pressione di soccorso devono essere puliti, degassificati e
ispezionati visivamente all’interno ed all’esterno dopo ogni utilizzo. Devono
sottostare a dei controlli e prove periodici conformemente al 6.2.3.5 almeno
una volta ogni cinque anni.
Norma Transitoria
1.6.2.12 I recipienti a pressione di soccorso potranno ancora essere costruiti ed approvati
secondo le regolamentazioni nazionali fino al 31 dicembre 2013. I recipienti a pressione
di soccorso costruiti ed approvati secondo le regolamentazioni nazionali prima del 1°
gennaio 2014 potranno continuare ad essere trasportati con l’approvazione delle autorità
111
Compatibilità chimica degli imballaggi, compresi gli IBC, di
plastica (4.1.1.21)
Rinumerazione della sezione (ex 4.1.1.19), della figura 4.1.1.21.1 (ex 4.1.1.19.1) «Diagramma per
l’assimilazione delle materie di riempimento e liquidi standard» e della figura 4.1.1.21.2 (ex
4.1.1.19.2) «Diagramma rappresentante la regola per le rubriche collettive»
112
ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)
Modifiche:
•
P001, P002, P010, P111, P112, P113, P114, P115, da P130 a P144, da P403 a P411, P 500,
P501, P502, P503, P504, P520, P600, P601, P602, P620, P621, P650, P800, P802, P803,
P804, P901, P902, P903, P904, IBC520, LP02, LP902, modificate
N.B.: tra le modifiche introdotto in numerose disposizioni di imballaggio (p.es. P001, P002 etc) vi è
la possibilità di utilizzare una nuova tipologia di casse costituite da «altro metallo» (4N), cioè un
metallo diverso da acciaio e alluminio. È il frutto di una proposta italiana presentata al sottocomitato
TDG dell’ONU nel settembre 2009 per l’ammissione del trasporto di esplosivi in casse di metallo di
materiale diverso dall’acciaio e dall’alluminio, come p.es. il titanio.
•
P200 (bombole, tubi, fusti a pressione, pacchi di bombole)
È stata attribuita a molti gas liquefatti con pericolo di tossicità e corrosione (v. trifloruro di boro,
fosgene, dicloro etano, etc.) la disposizione speciale «a» per la quale i recipienti a pressione in
lega di alluminio, non devono essere utilizzati
•
P203 ai recipienti criogenici chiusi è stata reinserita la nota (8) concernente i controlli periodici
che prevede un intervallo non superiore a 5 anni tra i controlli e le prove periodiche che si
applicano ai dispositivi di decompressione conformemente al 6.2.1.6.3
•
P208 rinumerata (ex P206)
113
ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)
Completamente riscritte
•
P004 relativa Cartucce a pila combustibile (UN 3473, 3476, 3477, 3478, 3479)
•
P201 relativa ai Campioni di gas non compresso (UN 3167, 3168, 3169)
•
P302 relativa Confezione di resina poliestere (UN 3269)
•
P401 relativa a UN 1183 (ETILDICLOROSILANO), 1242 (metildiclorosilano), 1295
(triclorosilano), 2965 (eterato dimetilico del trifluoruro di boro), 2988 (clorosilani idroreattivi,
infiammabili, corrosivi, n.a.s)
•
P402 relativa a UN 1389 (amalgama di metalli alcalini, liquido), 1391 (dispersione di metalli
alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi), 1392 (amalgama di metalli alcalino-terrosi,
liquida), 1411 (idruro di litio e alluminio in etere), 1420 (leghe metalliche di potassio, liquide),
1421 (lega liquida di metalli alcalini, n.a.s.), 1422 (leghe liquide di potassio e sodio), 1928
(bromuro di metilmagnesio nell'etere etilico), 3129 (liquido idroreattivo, corrosivo, n.a.s.), 3130
(liquido idroreattivo, tossico, n.a.s), 3148 (liquido idroreattivo, n.a.s.), 3184 (liquido organico
autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3185 (liquido organico autoriscaldante, corrosivo, n.a.s), 3187
(liquido inorganico autoriscaldante, tossico, n.a.s.), 3188 (liquido inorganico autoriscaldante,
corrosivo, n.a.s), 3398 (materia organometallica liquida idroreattiva), 3399 (materia
organometallica liquida idroreattiva, infiammabile), 3482 (dispersione di metalli alcalini,
infiammabile o dispersione di metalli alcalino-terrosi, infiammabile)
•
P407 relativa a UN 1331 (fiammiferi non "di sicurezza"), 1944 (fiammiferi di sicurezza), 1945
(cerini), 1254 (fiammiferi controvento)
114
ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)
Completamente riscritte
•
P408 relativa a UN 3292 (accumulatori al sodio o elementi di accumulatori al sodio)
•
P903 relative alle pile al litio (UN 3090, 3091,3480, 3481)
•
P650 relativa a UN 3373 (Materie biologiche di categoria B). L’utilizzo di ghiaccio secco o azoto
liquido come refrigeranti, comporta l’applicazione delle prescrizioni del 5.5.3. Inoltre il ghiaccio
deve essere sistemato all’esterno degli imballaggi secondari, o nell’imballaggio esterno o in un
sovraimballaggio i quali devono essere a tenuta.
115
ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)
Nuove Istruzioni
•
P206 relative a Prodotti chimici sotto pressione (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505)
116
ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (4.1.4)
Nuove Istruzioni
•
P207 relative ai Generatori aereosol (UN 1950). Riferimento soppresso in P003 relativamente
alle disposizioni speciali PP17 e PP87
117
ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CISTERNE MOBILI
(4.2.5)
Nuovi inserimenti
4.2.5.2.6 Istruzioni di trasporto in cisterne mobili
•
Estensione dell’istruzione T50, che si applica ai gas liquefatti non refrigerati, anche ai prodotti
chimici sotto pressione.
4.2.5.3
Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili
•
TP38 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T9 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31
dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018.
•
TP39 L’istruzione di trasporto in cisterne mobili T4 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31
dicembre 2012 potrà ancora essere applicata fino al 31 dicembre 2018.
•
TP40 Le cisterne mobili non devono essere trasportate quando sono collegate ad un dispositivo
per l’applicazione a spruzzo.
118
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CLASSI (4.3.2 )
4.3.2.3
Servizio
ADR 2011
4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, devono essere prese
appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori.
Le cisterne, veicoli batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non
possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a
svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri
dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli
batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna.
Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante.
ADR 2013
4.3.2.3.3 Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli-batteria e CGEM, devono essere prese
appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori.
Le cisterne, veicoli-batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non
possa spandersi in modo incontrollato all’esterno. Le aperture delle cisterne a
svuotamento dal basso devono essere chiuse mediante tappi filettati, flange piene o altri
dispositivi di pari efficacia. Dopo il riempimento, il riempitore deve assicurarsi che tutti i
dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli- batteria e CGEM siano nella posizione di
“chiuso” e che non vi siano perdite. Ciò si applica anche alla parte superiore del tubo
pescante.
N.B.: Spostata l’attenzione dal concetto di «tenuta» a quello di «chiusura»
119
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA CLASSE 2 (4.3.3)
4.3.3.3
Servizio
4.3.3.3.4 Quando la sovrappressione esterna può essere superiore alla resistenza della cisterna
alla pressione esterna, (per esempio a causa di una temperatura ambiente bassa),
devono essere prese misure adeguate per proteggere le cisterne che trasportano dei gas
liquefatti a bassa pressione dai rischi di deformazione, per esempio riempiendole di azoto
o di un altro gas inerte per mantenere una pressione sufficiente all’interno della cisterna.
N.B.: Per evitare il fenomeno di implosione della cisterna
120
PARTE 5
PROCEDURE DI SPEDIZIONE
IMPIEGO DI SOVRIMBALLAGGI (5.1.2)
5.1.2.1
(a)
Un sovrimballaggio deve essere:
(i)
marcato con il termine “SOVRIMBALLAGGIO” e
(ii)
marcato con il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” come
prescritto per i colli al 5.2.1.1 e 5.2.1.2, etichettato come prescritto
per i colli al 5.2.2 e recare il marchio “materia pericolosa per
l’ambiente”, se prescritto per i colli al 5.2.1.8, per ogni merce
pericolosa contenuta nel sovrimballaggio,
salvo che siano visibili i numeri ONU, le etichette ed il marchio “materia pericolosa per
l’ambiente” rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio,
eccetto quanto previsto al 5.2.2.1.11 (disposizioni speciali per l’etichettatura dei materiali
radioattivi). Quando uno stesso numero ONU, una stessa etichetta o il marchio
“materia pericolosa per l’ambiente” sono richiesti per differenti colli, devono essere
applicati una sola volta.
Il marchio indicante il termine “SOVRIMBALLAGGIO”, che deve essere facilmente visibile
e leggibile, deve essere nella lingua ufficiale del paese di origine e, inoltre, se questa
lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che
accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.
(b)
Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.9 devono essere apposte su due
lati opposti dei seguenti sovrimballaggi:
(i)
sovrimballaggi contenenti colli che devono essere marcati
conformemente al 5.2.1.9.1, a meno che i marchi rimangano visibili,
e
(ii)
sovrimballaggi contenenti liquidi in colli che non devono essere
marcati conformemente al 5.2.1.9.2, a meno che le chiusure
rimangano visibili.
122
MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2)
5.2.1
Marcatura dei colli
5.2.1.1
Salvo che non sia disposto altrimenti nell’ADR, il numero ONU corrispondente alle merci
contenute, preceduto dalle lettere “UN”, deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni
collo. Il numero ONU e le lettere “UN” devono misurare almeno 12 mm di altezza salvo
che sui colli con una capacità di 30 litri o con una massa netta di 30 kg al massimo e
sulle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, dove devono misurare
almeno 6 mm di altezza e per i colli con capacità di 5 litri o 5 kg al massimo, dove devono
avere dimensioni appropriate. Nel caso di oggetti non imballati la marcatura deve essere
apposta sull’oggetto, sulla sua imbracatura o sul suo dispositivo di movimentazione, di
stoccaggio o di lancio.
5.2.1.3
12 mm
> 30 l capacità (Colli)
> 30 kg massa netta(Colli)
> 60 l capacità in acqua (Bombole)
6 mm
Max 30 l capacità (Colli)
Max 30 kg massa netta(Colli)
Max 60 l capacità in acqua (Bombole)
Dimensioni
appropriate
Max 5l capacità (Colli)
Max 5 kg massa netta (Colli)
Gli imballaggi di soccorso ed i recipienti a pressione di soccorso devono inoltre portare il
marchio «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO»
123
MARCATURA ED ETICHETTATURA (5.2)
Norma Transitoria
1.6.1.25 I colli ed i sovrimballaggi marcati con un numero ONU conformemente alle disposizioni
dell’ADR in vigore fino al 31 dicembre 2012 ma che non sono conformi alle prescrizioni
del 5.2.1.1 concernenti le dimensioni del numero ONU e delle lettere “UN”, applicabili a
partire dal 1° gennaio 2013, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013, e,
per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, fino al loro prossimo
controllo periodico ma non oltre il 30 giugno 2018.
5.2.2.2
Disposizioni relative alle etichette
5.2.2.2.1.2 Le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro
forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette
simili a quelle prescritte in questa sezione ed il marchio “materia pericolosa per
l’ambiente” quando appropriato, ma di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO
7225:2005 "Etichette di rischio per bombole di gas" per poter essere apposte sulla parte
non cilindrica (ogiva) di queste bombole.
Nonostante le disposizioni del 5.2.2.1.6 le etichette ed il marchio “materia pericolosa per
l’ambiente” (vedere al 5.2.1.8.3) possono sovrapporsi nella misura prevista dalla noma
ISO 7225:2005. Tuttavia, le etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le
etichette di pericolo devono essere completamente visibili e i simboli convenzionali
devono rimanere riconoscibili.
I recipienti a pressione per i gas della classe 2, vuoti, non ripuliti, possono essere
trasportati, muniti di etichette scadute o danneggiate, al fine di riempimento o di esame,
secondo il caso, e della apposizione di una nuova etichetta conformemente ai
regolamenti in vigore, o della eliminazione del recipiente a pressione
124
PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM,
CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3)
5.3.1.7
Caratteristiche delle placche
5.3.1.7.3 Per le cisterne di capacità non superiore a 3 m³, e per i piccoli container, le placche
possono essere sostituite da etichette conformi al 5.2.2.2. . Se queste etichette non
sono visibili all’esterno del veicolo trasportatore, delle placche conformi alle disposizioni
del 5.3.1.7.1 devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo.
N.B.: Piccolo container: container le cui dimensioni esterne fuori tutto (lunghezza, larghezza o
altezza) sono ≤ 1,5m o il cui volume interno è ≤ 3 m3.
5.3.2
Segnalazione con pannelli arancioni
5.3.2.1
Disposizioni generali relative alla segnalazione con pannelli arancioni
5.3.2.1.1 Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono avere, disposti su un piano
verticale, due pannelli rettangolari di colore arancione conformi al 5.3.2.2.1. Essi devono
essere fissati uno sul fronte e l’altro sul retro dell’unità di trasporto, entrambi posti
perpendicolarmente all’asse longitudinale di questa. Essi devono essere ben visibili.
Se un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo durante il
trasporto di merci pericolose, un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul
retro di tale rimorchio.
125
PLACCATURA* E MARCATURA DEI CONTAINER, CGEM,
CONTAINER-CISTERNA, CISTERNE MOBILI E VEICOLI (5.3)
5.3.2.3
Significato dei numeri d’identificazione del pericolo
5.3.2.3.2 Inserimento di:
238
28
gas infiammabile, corrosivo
gas, corrosivo
(per UN 3505 Prodotti Chimici sotto pressione)
(per UN 3503 Prodotti Chimici sotto pressione)
*I termini «placca/placcatura» fanno riferimento all’inglese «Placard/placarding» e al
francese «Plaque- étiquette/placardage»
126
DOCUMENTAZIONE (5.4)
5.4.1
Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative
ADR 2011
5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente
acquatico)
Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di
classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione
supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare
non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1.
L’indicazione “INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG)
invece di “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” è accettabile per un trasporto in una catena
di trasporto che comporta un percorso marittimo.
ADR 2013
5.4.1.1.18 Disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente (ambiente
acquatico).
Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di
classificazione del 2.2.9.1.10 il documento di trasporto deve recare l’indicazione
supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” o “INQUINANTE
MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione supplementare non si
applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. L’indicazione
“INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) ⊗ è
accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che comporta un percorso
marittimo.
127
DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)
5.5.3
Disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie
che presentano un rischio d’asfissia quando vengono utilizzate per scopi di
refrigerazione o condizionamento
Questa sezione si applica alle materie che possono essere utilizzate per scopi di refrigerazione o
condizionamento: p.es. Ghiaccio Secco (UN 1845), Azoto liquido refrigerato (UN 1977) o l’Argon
liquido refrigerato (UN 1951).
5.5.3.3
Colli contenente agente refrigerante o di condizionamento
Le merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento e alle quali sono assegnate
le istruzioni di imballaggio P203, P620, P650, P800, P901 o P904 devono essere imballate
conformemente a tali istruzioni di imballaggio.
Le altre merci pericolose che richiedono raffreddamento o condizionamento devono essere poste in
imballaggi capaci di resistere a temperature molto basse e non devono essere danneggiati o
indeboliti dalle sostanze utilizzate per il raffreddamento o condizionamento.
Gli imballaggi devono inoltre essere progettati e fabbricati in modo tale da consentire il rilascio di
gas al fine di prevenire un aumento di pressione che potrebbe provocare la rottura dell’imballaggio.
Inoltre le merci pericolose devono essere sistemate in modo da prevenire spostamenti a seguito
della dissipazione della sostanza utilizzata per il raffreddamento o condizionamento.
I colli devono essere trasportati in veicoli, carri ferroviari e container ben ventilati.
128
DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)
5.5.3.4
Marcatura colli contenente agente refrigerante o di condizionamento
I colli contenenti sostanza utilizzate a scopo di raffreddamento o condizionamento devono essere
marcati col nome indicato nella lista delle merci pericolose per tali sostanze seguito dalla scritta
«AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO».
La scritta deve essere nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o tedesco.
Tale marcatura deve essere durevole, leggibile e, con riferimento all’imballaggio, posizionata e
dimensionata da risultare facilmente visibile.
5.5.3.5
Veicoli, carri ferroviari e container con ghiaccio secco non imballato
Se viene utilizzato ghiaccio secco non imballato, esso non deve venire in contatto con le strutture
metalliche dei veicoli, carri ferroviari e container per evitarne l’infragilimento. Deve quindi essere
previsto un adeguato isolamento del ghiaccio secco prevedendo una separazione di almeno 30
centimetri. Se il ghiaccio secco è situato intorno ai colli si deve prevenire il loro spostamento a
seguito della dissipazione del ghiaccio secco.
129
DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)
5.5.3.6
Marcatura veicoli, carri ferroviari e container con agente refrigerante o di
condizionamento
I veicoli ed i container devono recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato
su ogni punto d’accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel
veicolo o container sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate
scaricate.
Il segnale di attenzione deve essere integrato con la designazione ufficiale di trasporto della
sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o condizionamento seguita dalla scritta «AGENTE
REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO».
La parola «ATTENZIONE», in rosso o in bianco, in lettere di almeno 25mm di altezza e il nome del
gas seguito dalla menzione «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI CONDIZIONAMENTO»
in lettere nere su fondo bianco di almeno 25mm di altezza devono essere nella lingua del Paese di
origine, nonché in inglese o francese o tedesco
130
DIOSSIDO DI CARBONIO
AGENTE REFRIGERANTE
131
DISPOSIZIONI SPECIALI (5.5)
5.5.3.7
Documentazione
Per i veicoli, i carri ferroviari e i container raffreddati o condizionati e che non sono stati
completamente ventilati prima del trasporto, la documentazione che accompagna il trasporto
(polizza di carico, manifesto di carico, lettera di vettura, CMR/CIM) deve includere le seguenti
informazioni:
- Numero ONU, preceduto dalle lettere UN, delle sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o
condizionamento
- La designazione ufficiale di trasporto della sostanza utilizzata a scopo di raffreddamento o
condizionamento, seguita dalla scritta «AGENTE REFRIGERANTE» o «AGENTE DI
CONDIZIONAMENTO» nella lingua del Paese di origine, nonché in inglese o francese o
tedesco.
p.es. UN 1845 DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE
Queste informazione devono essere facili da identificare, leggibili e durevoli.
132
PARTE 6
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI,
CONTENITORI INTERMEDI PER IL
TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC),
GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E
CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA
RINFUSA
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
IMBALLAGGI (6.1)
6.1.4
Prescrizioni relative agli imballaggi
6.1.4.14 Casse d’acciaio, di alluminio o di altro metallo
4A
acciaio
4B
alluminio
4N
metallo, diverso dall’acciaio o dall’alluminio
134
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
RECIPIENTI A PRESSIONE, GENERATORI DI AEROSOL,
RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ CONTENENTI GAS
(CARTUCCE DI GAS), E CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE
CONTENENTI GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE (6.2)
6.2.1 Disposizioni generali
6.2.1.6 Controlli e prove periodici
6.2.1.6.1 […]
NOTA 4: Per la frequenza dei controlli e prove periodici, vedere l’istruzione di
imballaggio P200 del 4.1.4.1 o, per i prodotti chimici sotto pressione, l’istruzione di
imballaggio P206 del 4.1.4.1 .
6.2.1.6.3 I dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi devono essere sottoposti
a controlli e prove periodici.
N.B.: Con riferimento all’istruzione di imballaggio P203, è prescritta una verifica periodica dei
dispositivi di decompressione dei recipienti criogenici chiusi, al massimo ogni 5 anni.
135
DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2)
6.2.3
Disposizioni generali applicabili ai recipienti a pressione “non UN”
6.2.3.9.7 Marcatura dei pacchi di bombole
6.2.3.9.7.1 Le singole bombole in un pacco di bombole devono essere marcate conformemente al
6.2.3.9.
6.2.3.9.7.2 Una targa fissata in maniera permanente alla struttura del pacco deve recare le
seguenti marcature:
(a)
I marchi di certificazione definiti al 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) ed (e);
(b)
I marchi operativi definiti al 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) e la massa lorda, compresa la
massa della struttura del pacco e tutti gli elementi connessi in maniera
permanente (bombole, tubo collettore, equipaggiamento di servizio e valvole).
I pacchi destinati al trasporto del N° ONU 1001 acetilene disciolto e del N°
ONU 3374 acetilene senza solvente devono recare l’indicazione della tara
così come definita al paragrafo (a) (6) della clausola 5.4 della norma EN
12755:2000; e
(c)
I marchi di fabbricazione definiti al 6.2.2.7.4 (n), (o) e, laddove applicabile, (p).
6.2.3.9.7.3 I marchi sulla targa devono essere ripartiti in tre gruppi:
(a)
I marchi di fabbricazione devono apparire nel gruppo superiore ed essere
apposti consecutivamente nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (c);
(b)
I marchi operativi di cui al 6.2.3.9.7.2 (b) devono apparire nel gruppo
intermedio ed il marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (f) deve essere
immediatamente preceduto dal marchio operativo definito al 6.2.2.7.3 (i)
quando quest’ultimo è richiesto;
(c)
I marchi di certificazione devono apparire nel gruppo inferiore ed essere
apposti nell’ordine indicato al 6.2.3.9.7.2 (a).
136
DISPOSIZIONI RELATIVE … (6.2)
6.2.3.11 Recipienti a pressione di soccorso
6.2.3.11.1 Per permettere la movimentazione e lo smaltimento in tutta sicurezza dei recipienti a
pressione trasportati all’interno di un recipiente a pressione di soccorso, il progetto di
quest’ultimo può includere dei dispositivi non altrimenti utilizzati per le bombole o i fusti
a pressione, come i fondi piatti, i dispostivi ad apertura rapida e le aperture nella parte
cilindrica.
6.2.3.11.2 Le istruzioni relative alla sicurezza durante la movimentazione e l’utilizzo dei recipienti a
pressione di soccorso devono essere chiaramente indicate sulla documentazione che
accompagna la domanda presentata all’autorità competente del paese
dell’approvazione e devono far parte del certificato d’approvazione. Nel certificato
d’approvazione, devono essere indicati i recipienti a pressione il cui trasporto è
autorizzato in un recipiente a pressione di soccorso. Deve anche essere fornita una
lista dei materiali da costruzione di tutte le parti suscettibili di entrare in contatto con le
merci pericolose.
6.2.3.11.3 Una copia del certificato d’approvazione deve essere rilasciata dal fabbricante al
proprietario del recipiente a pressione di soccorso.
6.2.3.11.4 La marcatura dei recipienti a pressione di soccorso secondo il 6.2.3 deve essere
determinata dall’autorità competente del paese dell’approvazione tenendo conto delle
adeguate disposizioni del 6.2.3.9 concernenti la marcatura, come appropriato. La
marcatura deve includere la capacità in acqua e la pressione di prova del recipiente a
pressione di soccorso.
137
6.2.4 Disposizioni applicabili ai recipienti a pressione «non UN» progettati, costruiti o provati conformement
norme di riferimento - 6.2.4.1 Progettazione costruzione controllo e prova iniziale
138
139
140
6.2.4.2
Controlli e prove periodiche
141
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA
(IBC) (6.5)
6.5.1
6.5.1.1
Prescrizioni generali
Campo di applicazione
6.5.1.1.3 La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l’entrata in servizio degli
IBC devono essere sottoposti all’approvazione dell’autorità competente del paese nel
quale sono stati approvati.
NOTA: Le parti che eseguono delle ispezioni e delle prove in altri paesi, dopo che l’IBC
è stato messo in servizio, non hanno bisogno di essere riconosciute dall’autorità
competente del paese nel quale l’IBC è stato approvato, ma le ispezioni e le prove
devono essere effettuate secondo le regole specificate nell’approvazione dell’IBC.
142
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
GRANDI IMBALLAGGI (6.6)
6.6.3
Marcatura
6.6.3.1
Ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle
prescrizioni dell’ADR deve recare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile,
collocata in una posizione ben visibile. Le lettere, le cifre ed i simboli devono essere
almeno di 12 mm di altezza e comprendere i seguenti elementi:
a) Simbolo Nazioni Unite
b) Codice di identificazione grande recipiente alla rinfusa
c)
Gruppo di imballaggio:
X (I Gruppo di Imballaggio; solo per solidi)
Y (II e III Gruppo di Imballaggio)
Z (III Gruppo di Imballaggio)
d) Mese e anno di fabbricazione (ultime due cifre)
e) Nome dello Stato (sigla automobilistica) autorizzante l’attribuzione del marchio
f)
Nome o sigla del fabbricante o altro elemento di fabbricazione del grande recipiente
alla rinfusa
g) Carico impilabile in kg (“0” se il grande recipiente alla rinfusa non può essere
impilato)
h) Massa lorda massima consentita in kg
N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26
143
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
GRANDI IMBALLAGGI (6.6)
6.6.3.3 Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il Grande
Imballaggio è in uso
Grande imballaggio
che può essere impilato
Grande imballaggio
che NON può essere impilato
Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e
ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa ammissibile devono avere altezza non
inferiore a 12 mm.
La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la
prova del prototipo (v. 6.6.5.3.3.4) diviso per 1,8
N.B.: v. Norma Transitoria 1.6.1.26
144
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI
GRANDI IMBALLAGGI (6.6)
Norma Transitoria
1.6.1.26 I grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2014 e che non sono
conformi alle prescrizioni del 6.6.3.1 per quello che concerne l’altezza delle lettere, delle
cifre e dei simboli applicabili a partire dal 1° gennaio 2013 potranno ancora essere
utilizzati. Sui grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2015 non è
necessario apporre il marchio del carico di impilamento massimo autorizzato
conformemente al 6.6.3.3. Questi grandi imballaggi non marcati conformemente al
6.6.3.3 potranno ancora essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2014 ma la marcatura dovrà
essere conforme al 6.6.3.3 se essi vengono ricostruiti dopo tale data.
145
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
CONTROLLI E PROVE DI CISTERNE MOBILI E CONTAINER PER
GAS AD ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) UN (6.7)
Per le cisterne mobili destinate al trasporto di materie della Classe 1 e dalla 3
alla 9 e per le cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti non
refrigerati (compresi i prodotti chimici sotto pressione) e di gas liquefatti
refrigerati e per i CGEM destinati al trasporto di gas non refrigerati, sono state
revisionate le sezioni relative alla marcatura dei dispositivi di decompressione
(6.7.2.13, 6.7.3.9, 6.7.4.8 e 6.7.5.6), introducendo:
- La sezione di passaggio dei dispositivi di decompressione a molla e dei
dischi di rottura in mm2;
- Un riferimento alle norme ISO 4126-1:2004 e ISO 4126-7:2004 circa la portata
nominale
Norma Transitoria
1.6.4.43 Non è necessario che le cisterne mobili e i CGEM fabbricati prima del
1° gennaio 2014 siano conformi alle prescrizioni del 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e),
6.7.4.8.1 (e) e 6.7.5.6.1
(d) relative alla marcatura dei dispositivi di
decompressione
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
6.8.2
Prescrizioni applicabili a tutte le classi
6.8.2.3 Approvazione del prototipo
6.8.2.3.1 […] L’autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su
domanda del richiedente, ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed
altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una
norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo
separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della
cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri
equipaggiamenti di servizio corrispondono all’utilizzo previsto.
6.8.2.3.4 In caso di modifica di una cisterna con un’approvazione del prototipo in corso di validità,
scaduta o ritirata, le prove, i controlli e l’approvazione sono limitati alle parti della cisterna
che sono state modificate. La modifica deve soddisfare le disposizioni dell’ADR
applicabili alla data in cui ha luogo. Per tutte le parti della cisterna non interessate dalla
modifica, la documentazione dell’approvazione del prototipo iniziale resta valida.
Una modifica si può applicare ad una o più cisterne coperte da un’approvazione del
prototipo.
Un certificato di approvazione della modifica deve essere consegnato al richiedente da
parte dell’autorità competente di una Parte contraente l’ADR, o da un organismo da essa
designato e deve essere conservata come parte del fascicolo cisterna.
Ogni domanda di un certificato d’approvazione per una modifica deve essere presentata
dal richiedente ad un’unica autorità competente o ad un organismo designato da tale
147
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
ADR 2013
ADR 2011
148
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
N.B.: Le materie indicate al 4.3.4.1.3 sono quelle contrassegnate (+) nella colonna 12 «Codice
Cisterna» della Tabella A – Lista delle Merci Pericolose
N.B.: Cisterna smontabile: cisterna di capacità > 450 l, diversa da cisterna fissa, cisterna mobile,
container cisterna o elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il
trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se
vuota
N.B.: Ai fini della marcatura fanno eccezione le cisterne stradali fisse per le materie delle classe da
3 a 9 (ovvero non gas) per le quali non è ancora obbligatoria l’indicazione del «Codice cisterna» in
quanto tale informazione è riportata su documento specifico (Barrato Rosa)
Norme Transitorie
1.6.3.41 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio
2013 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31dicembre 2012, ma che non
sono tuttavia conformi alle disposizioni relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6
applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, potranno continuare ad essere marcate
conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012 fino al successivo
controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013.
1.6.4.42 I container-cisterna costruiti prima del 1° luglio 2013 conformemente alle prescrizioni
applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni
relative alla marcatura del 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013,
potranno continuare ad essere marcati conformemente alle prescrizioni applicabili fino al
31 dicembre 2012 fino al successivo controllo periodico che si terrà dopo il 1° luglio 2013.
149
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
6.8.2.6
Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo
delle norme di riferimento
Gli standard indicati come riferimento nella tabella seguente devono essere applicati per il rilascio
delle approvazioni di tipo come indicato nella colonna 4 per soddisfare le condizioni del capitolo 6.8
richiamate in colonna 1. La colonna 5 indica l’ultima data alla quale le approvazioni di tipo esistenti
devono essere ritirate in accordo a 1.8.7.2.4 o 6.8.2.3.3; se nessuna data è indicata,
l’approvazione di tipo rimane valida fino alla sua scadenza. Dal 1 gennaio 2009, l’applicazione degli
standard di riferimento, che costituiscono un codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione,
l’approvazione e il controllo periodico di:
- cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas);
- cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED)
è diventata obbligatoria (per le eccezioni v. 6.8.2.7 e 6.8.3.7).
Se più di uno standard è indicato come riferimento per l’applicazione delle stesse disposizioni, ne
deve essere applicato uno soltanto ma integralmente se non diversamente specificato nella tabella.
Con la definitiva introduzione degli standard europei “EN” come codici di riferimento per le cisterne
di tutte le classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007 come documento
(o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna.
N.B. :In applicazione della norma transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli
batteria) e della norma transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti
contenitori costruiti prima del 1º gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3,
6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi
alla prossima prova periodica.
150
6.8.2.6
Prescrizioni relative alle cisterne che sono progettate, costruite e provate secondo
delle norme di riferimento
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
(1)
Riferimento
(2)
Titolo del documento
(3)
Applicabile per
approvazioni di
nuovo tipo o per
rinnovi
(4)
EN 14025:2003
+ AC: 2005
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
- Cisterne metalliche sotto pressione –
Progettazione e costruzione
tra il 1 gennaio
2005 e il 30 giugno
2009
EN 14025:2008
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
- Cisterne metalliche sotto pressione –
Progettazione e costruzione
Fino a nuovo
avviso
Data ultima per il ritiro
delle approvazioni di
tipo esistenti
(5)
Per tutte le cisterne
6.8.2.1
6.8.2.1 e 6.8.3.1
6.8.2.2.1
6.8.2.2.1
EN 14432:2006
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– equipaggiamenti per le cisterne destinate
al trasporto di prodotti chimici liquidi –
valvole di messa in pressione della
cisterna e di scarico del prodotto
Fino a nuovo
avviso
EN 14433:2006
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– equipaggiamenti per le cisterne destinate
al trasporto di prodotti chimici liquidi –
valvole di fondo
Fino a nuovo
avviso
EN 12972:2007
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose. Prova, ispezione e marcatura
delle cisterne metalliche
Per la prova e il controllo
6.8.2.4 e 6.8.3.4
Fino a nuovo
avviso
151
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
(1)
Riferimento
(2)
Titolo del documento
(3)
Applicabile per
approvazioni di
nuovo tipo o per
rinnovi
(4)
Data ultima per il ritiro
delle approvazioni di
tipo esistenti
(5)
Per le cisterne con pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice
cisterna comprendente la lettera “G” è indicato nella colonna (12) della Tabella A del Capitolo 3.2
6.8.2.1
EN 13094:2004
6.8.2.1
EN 13094:2008 e
AC: 2008
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Cisterne metalliche con pressione di
servizio non superiore a 0,5 bar –
Progettazione e costruzione
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Cisterne metalliche con pressione di
servizio non superiore a 0,5 bar –
Progettazione e costruzione
Tra il 1 gennaio
2005 e il 31
dicembre 2009
Fino a nuovo
avviso
Per le cisterne per i gas della Classe 2
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17);
6.8.2.4.1 (salvo prova
di tenuta);
6.8.2.5.1, 6.8.3.1 e
6.8.3.5.1
EN 12493:2001
(salvo Allegato C)
Cisterne saldate in acciaio per gas di
petrolio liquefatti (GPL) – Veicoli cisterna
stradali – Progettazione e costruzione.
NOTA: Si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
tra il 1 gennaio
2005 e il 31
dicembre 2010
31 dicembre 2012
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.5,
6.8.3.1, 6.8.3.5, da
6.8.5.1 a 6.8.5.3
EN 12493:2008
(salvo Allegato C)
Equipaggiamenti per gpl e loro accessori –
Cisterne di acciaio saldato per gas di
petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna
stradali – progettazione e costruzione
Tra il 1° gennaio
2010 e il 21
dicembre 2013
31 dicembre 2014
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.5,
6.8.3.1, 6.8.3.5, da
6.8.5.1 a 6.8.5.3
EN 12493:2008 +
A1:2012 (salvo
Allegato C)
Equipaggiamenti per gpl e loro accessori –
Cisterne di acciaio saldato per gas di
petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna
stradali – progettazione e costruzione
Fino al 31
dicembre 2013
31 dicembre 2015
152
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
(1)
Riferimento
(2)
Titolo del documento
(3)
Applicabile per
approvazioni di
nuovo tipo o per
rinnovi
(4)
Data ultima per il ritiro
delle approvazioni di
tipo esistenti
(5)
31 dicembre 2012
Per le cisterne per i gas della Classe 2
6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3)
EN 12252:2000
Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per
GPL
NOTA: si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
tra il 1 gennaio
2005 e il 31
dicembre 2010
6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3)
e 6.8.3.4.9
EN 12252:2005 +
A1:2008
Equipaggiamenti e accessori per GPL Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per
GPL
NOTA: si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
Fino a nuovo
avviso
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 13530-2:2002
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:
Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
tra il 1 gennaio
2005 e il 30 giugno
2007
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 13530-2:2002 +
A1:2004
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:
Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
Fino a nuovo
avviso
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e
6.8.2.1.20), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 14398-2:2003
(salvo tabella 1)
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
non sotto vuoto trasportabili isolati – Parte
2: Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
Fino a nuovo
avviso
153
Sottosezioni e paragrafi
applicabili
(1)
Riferimento
(2)
Titolo del documento
(3)
Applicabile per
approvazioni di
nuovo tipo o per
rinnovi
(4)
Data ultima per il ritiro
delle approvazioni di tipo
esistenti
(5)
Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non
superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività
6.8.2.1
EN 13094:2004
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
cisterne metalliche con pressione di servizio non
superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione
tra il 1 gennaio 2005 e
il 31 dicembre 2009
6.8.2.1
EN 13094:2008 e AC:
2008
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
cisterne metalliche con pressione di servizio non
superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione
Fino a nuovo avviso
6.8.2.2 e
6.8.2.4.1
EN 13082:2001
Cisterne per il trasporto merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola
di trasferimento del vapore
Tra il 1° gennaio
2005 e il 30 giugno
2013
Cisterne per il trasporto merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola
di recupero dei vapore
Fino a nuovo avviso
EN 13308:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola
di fondo a pressione non compensata
Fino a nuovo avviso
EN 13314:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Coperchio del foro di riempimento
Fino a nuovo avviso
EN 13082:
A1:2011
2008
+
31 dicembre 2014
154
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
(1)
Riferimento
(2)
Titolo del documento
(3)
Applicabile per
approvazioni di
nuovo tipo o per
rinnovi
(4)
Data ultima per il ritiro
delle approvazioni di tipo
esistenti
(5)
Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non
superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività
6.8.2.2 e 6.8.2.4.1
EN 13316:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Valvola di fondo a pressione compensata
Fino a nuovo avviso
EN 13317:2002 (ad
eccezione della figura
e della tabella B.2
dell’Annesso B) (il
materiale deve
rispondere alle
disposizioni della
norma EN 13904:2004,
paragrafo 5.2)
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose – Equipaggiamento di servizio
per cisterne – Montaggio del coperchio del
passo d’uomo
tra il 1 gennaio 2005
e il 31 dicembre
2010
EN 13317:2002 +
A1:2006
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose – Equipaggiamento di servizio
per cisterne – Montaggio del coperchio del
passo d’uomo
Fino a nuovo avviso
EN 14595:2005
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose – Equipaggiamento di servizio
per cisterne – Sfiato di pressione e
depressione
Fino a nuovo avviso
31 dicembre 2012
155
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
Norme Transitorie
1.6.3.43 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio
2012 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non
sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e
EN 14433:2006 applicabili a partire dal 1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere
utilizzate
1.6.4.46 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2012 conformemente alle prescrizioni
applicabili fino al 31 dicembre 2012, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni
del 6.8.2.6 relative alle norme EN 14432:2006 e EN 14433:2006 applicabili a partire dal
1° gennaio 2011, potranno continuare ad essere utilizzati.
156
6.8.3.4
Controlli e prove per prescrizioni applicabili alla Classe 2
ADR 2011
ADR 2013
157
PRESCRIZIONI RELATIVE A COSTRUZIONE, EQUIPAGGIAMENTI, APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO, PROVE E CONTROLLI E MARCATURA DELLE CISTERNE FISSE,
CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E DEI VEICOLI-BATTERIA E
CGEM (6.8)
6.8.2.4
Controlli e prove per prescrizioni applicabili a tutte le Classi
N.B.: le deroghe rimosse sono ora espresse sotto forma di disposizione speciale TT10 assegnata a
queste materie: UN 1008 (Trifluoruro di Boro), UN 1017 (Cloro), UN 1048 (Bromuro di idrogeno
anidro), UN 1050 (Cloruro di idrogeno anidro), UN 1053 (Solfuro di idrogeno) e UN 1079 (diossido
di zolfo).
158
PARTE 7
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO,
LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA (7.3)
Modifica disposizione speciale VV15
ADR 2011
ADR 2013
N.B.: la disposizione speciale VV15 si applica al trasporto alla rinfusa di UN 2315 (percloro di fenili,
liquidi), UN 3151 (difenili polialogenati liquidi o terfenili polialogenati liquidi), UN 3152 (difenili
polialogenati solidi o terfenili polialogenati solidi), UN 3432 (policloro difenili solidi).
160
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA
MOVIMENTAZIONE (7.5)
7.5.1
Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione
N.B. Ai fini di questa Sezione, la sistemazione di un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un
contenitore cisterna o una cisterna mobile su un veicolo è considerata come “carico”; l’azione di rimuoverlo è
considerata come “scarico”.
Il veicolo e il conducente, così come il grande contenitore, il contenitore per il trasporto alla rinfusa, il
contenitore cisterna o la cisterna mobile, all’arrivo ai posti di carico e scarico, che comprendono i terminali per
contenitori, devono risultare conformi con le disposizioni normative (specialmente quelle concernenti la
sicurezza, la security e un soddisfacente funzionamento dell’equipaggiamento di carico e scarico del veicolo).
Salvo indicazioni contrarie dell’ADR il carico non deve essere effettuato se un esame dei documenti di bordo
o una ispezione visiva del veicolo, grande contenitore, contenitore cisterna o cisterna mobile, come pure delle
loro attrezzature utilizzate durante il carico e lo scarico, evidenziano che il veicolo e/o il conducente non sono
in regola con le prescrizioni di legge. L’interno e l’esterno di un veicolo container devono essere ispezionati
prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua
integrità o quella dei colli da caricare.
Salvo indicazioni contrarie dell’ADR lo scarico non deve essere effettuato se dalle ispezioni di cui sopra
risultano deficienze che potrebbero comprometterne la sicurezza o la security.
In conformità con le colonne (17) e (18) della Tabella A del Capitolo 3.2, certe merci pericolose possono
essere spedite solo come “carico completo”. In questo caso l’Autorità competente può richiedere che il
veicolo o il grande contenitore utilizzati per il trasporto siano caricati soltanto in un punto e scaricati soltanto in
un punto.
Quando sono richieste le frecce di orientamento, i colli e i sovraimballaggi devono essere orientati
conformemente ad esse.
NOTA: Le merci pericolose liquide, quando è fattibile, devono essere caricate sotto quelle pericolose solide.
161
7.5.7
Movimentazione e stivaggio
Se il caso, veicolo o contenitore devono essere muniti di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la
manipolazione delle merci pericolose. I colli devono essere stivati nel veicolo o contenitore con
sistemi (cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili, ecc.) atti ad impedirne, durante
il trasporto, il danneggiamento o movimenti che potrebbero modificarne l’orientamento.
Merci pericolose trasportate con altre merci (p.es. macchinari pesanti o gabbie) devono essere
tutte fissate o imballate nel veicolo o contenitore in modo sicuro per prevenire il rilascio di quelle
pericolose. Il movimento dei colli può essere impedito riempiendo i vuoti con zeppe o con sistemi di
bloccaggio e sostegno. Sistemi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie non devono essere
regolati troppo stretti per evitare danni o deformazione dei colli. Le prescrizioni di questo paragrafo
si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010*.
_______________________________
*La norma EN 12195-1:2010 concernente i «dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali – parte 1:
calcolo delle forze di ancoraggio» fornisce precise istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei
container per i carichi con massa «totale» maggiore 3500 kg stabilendo:
- Le modalità di fissaggio del carico
- Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare
- Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità
Relativamente alle operazioni per il carico, lo stivaggio e il fissaggio di merci pericolose, l’ADR alla sezione 7.5.7.1
fa rinvio anche alla guida “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” della
Commissione Europea le cui raccomandazioni sono sostanzialmente equivalenti alle “IMO/ILO/UNECE
Guidelines for packing of cargo transport units applicable to transport operation by all surface and water modes of
transport” pubblicate nel Supplemento al Codice IMDG.
Altro utili strumenti di indirizzo per le aziende sulla corretta movimentazionedel carico sui veicoli, solo le «Linee
Guida per la Sicurezza nelle Operazioni di Carico e Scarico dei Veicoli Stradali» e le «Linee Guida Cargo
Securing» di Federchimica che richiama la norma EN 12195-1:2010.
162
I colli non devono essere impilati se non sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di
colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, occorre tener conto della loro compatibilità
per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, per impedire che colli sopra impilati possano
danneggiare quelli sottostanti, utilizzare dispositivi portanti il carico.
Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i
danneggiamenti.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al carico ed allo stivaggio dei contenitori sui veicoli,
così come al loro scarico.
È vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo di aprire un collo contenente merci pericolose.
____________
NOTA. Particolare attenzione deve essere dedicata alla manipolazione dei colli, pronti alla
spedizione, al tipo di veicolo o contenitore nel quale devono essere caricati e al metodo di carico e
scarico per evitare danni ai colli da trascinamento al suolo o scorretta manipolazione.
163
LINEE GUIDA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO SUI
VEICOLI\ UNITÀ DI TRASPORTO
European Best Practice Guidelines on Cargo
Securing for Road Transport – Commissione Europea
Linee Guida Carico e Scarico - Federchimica
Linee Guida Cargo Securing - Federchimica
164
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CARICO, ALLO SCARICO E ALLA
MOVIMENTAZIONE (7.5)
7.5.2
Divieto di carico in comune
7.5.2.4
È proibito il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con
qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e
dei N. ONU 0161 e 0499.
165
PARTE 8
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI
EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO,
ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA
DOCUMENTAZIONE
PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO
E AL MATERIALE DI BORDO (8.1)
8.1.4
Mezzi di estinzione incendio
ADR 2011
167
PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO
E AL MATERIALE DI BORDO (8.1)
8.1.4
Mezzi di estinzione incendio
ADR 2013
168
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO
DEL VEICOLO (8.2)
8.2.2.8 Certificato di
formazione del conducente
CERTIFICATO DI FORMAZIONE CONDUCENTE ADR
**
Fronte
(Fotografia
conducente)*
1. (N° CERTIFICATO)*
2. (COGNOME)*
3. (ALTRO/I NOME/I)*
4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)*
5. (NAZIONALITA’)*
6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)*
7. (ENTE EMITTENTE)*
8. VALIDO FINO A: (dd/mm/aaaa)*
VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI UN:
Retro
CISTERNE
9. (Classe o
Numero/i UN)*
DIVERSI DALLE CISTERNE
10. (Classe o
Numero/i UN)*
* Sostituire il testo con il dato appropriato
** Sigla distintiva usata sui veicoli in traffico internazionale
Il certificato deve essere in una delle lingue del paese dell’Autorità competente che
lo ha emesso e comunque anche in inglese, francese o tedesco.
169
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO
DEL VEICOLO (8.2)
Norma Transitoria
ADR 2011
1.6.1.21 Le Parti contraenti possono continuare a rilasciare certificati di formazione dei conducenti
conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010, invece di quelli conformi alle
prescrizioni del 8.2.2.8.5, fino al 31 dicembre 2012. Tali certificati possono continuare ad
essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni.
ADR 2013
1.6.1.21 I certificati di formazione dei conducenti conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre
2010 rilasciati dalle Parti contraenti fino al 31 dicembre 2012, invece di quelli conformi
alle prescrizioni del 8.2.2.8.5, possono continuare ad essere utilizzati fino al termine
della loro validità di cinque anni.
170
RESTRIZIONI AL PASSAGGIO DEI VEICOLI TRASPORTANTI MERCI
PERICOLOSE NELLE GALLERIE STRADALI (8.6)
8.6.4
Restrizioni al passaggio di unità di trasporto trasportanti merci pericolose nelle
galleria
Le restrizioni al passaggio nelle gallerie devono essere applicate:
•
alle unità di trasporto per le quali è prescritta una marcatura secondo il 3.4.13 (marcatura
quantità limitate per unità di trasporto di massa massima superiore 12 t e per container su
unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t) fatto salvo il 3.4.14 (marcatura non
obbligatoria, operando nel regime delle quantità limitate, con carichi inferiori uguale alle 8 t
per unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t e container su unità di trasporto di
massa massima superiore 12 t), per il passaggio nelle gallerie di categoria E; e
•
alle unità di trasporto che devono segnalate con un pannello arancione come previsto al
5.3.2, conformemente alla seguente tabella una volta che sia stato determinato il codice di
restrizione in galleria che deve essere assegnato all’intero carico dell’unità di trasporto.
NOTA 2: Le merci pericolose imballate in quantità limitate trasportate in container o unità di
trasporto marcati conformemente al Codice IMDG non sono sottoposte alle restrizioni per il
transito nelle gallerie di categoria E quando la massa lorda totale dei colli contenenti merci
pericolose in quantità limitate non supera le 8 tonnellate per unità di trasporto
171
PARTE 9
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE
DEI VEICOLI
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEI VEICOLI (9.2)
ADR 2011
9.2.2.6.3 Connessioni elettriche
Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado
di protezione IP54 secondo la norma CEI 529 ed essere progettate in modo da impedire
ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle norme ISO
12098:2004 o ISO 7638:2003, secondo il caso.
ADR 2013
9.2.2.6.3 Connessioni elettriche
Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado
di protezione IP54 secondo la norma CEI 60529 ed essere progettate in modo da
impedire ogni sconnessione accidentale. Le connessioni devono essere conformi alle
norme ISO 12098:2004 , ISO 7638:2003 e EN 15207:2006, secondo il caso.
173
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ADR - Novità 2013 - Associazione Industriali Cremona