IL NUOVO ACCERTAMENTO
SINTETICO E REDDITOMETRICO
prof. avv. Paola ROSSI
Università del Sannio
Università telematica “Giustino Fortunato”
Ricercatrice area fiscale IRDCEC
Modena, 10 maggio 2013
I METODI DI ACCERTAMENTO
A seconda delle situazioni che emergono a conclusione
dell’attività istruttoria, la legge prevede che l’entità dei tributi
risultante dalle dichiarazioni possa essere modificata in
aumento secondo criteri e metodologie diverse
Questa tematica della fase di attuazione viene di solito
esaminata sotto la tradizionale denominazione di metodi di
accertamento, intendendo con tale espressione l’esistenza di
possibilità alternative in ordine alle modalità di determinazione
del presupposto di fatto nell’ambito della disciplina di uno
stesso tributo
L’evoluzione di questi metodi è stata da sempre caratterizzata
dal conflitto tra la tendenza all’individuazione del reddito
effettivo e quella che si limitava a rilevare il reddito normale
(per medie, classi, coefficienti e simili)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
2
2
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
I metodi di accertamento applicabili nei confronti delle persone
fisiche sono regolati dall’art. 38 DPR n. 600/1973 che
disciplina nei primi 3 commi l’accertamento analitico e nei
successivi 5 l’accertamento sintetico
Nell’accertamento analitico, il reddito complessivo imponibile
è determinato con riferimento alle singole categorie reddituali
di cui all’art. 6 TUIR così come individuate dalla relativa fonte
di produzione
La determinazione analitica presuppone la conoscenza da
parte dell’ufficio della fonte del reddito occultato o
erroneamente indicato dal contribuente e la conseguente
possibilità di integrare in modo specifico la dichiarazione
riprendendo a tassazione redditi non dichiarati o
disconoscendo deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta di
cui difettano i relativi presupposti
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
3
3
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
L’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione possono essere desunte, oltre che dalla stessa
dichiarazione, dal confronto con quelle degli anni precedenti,
dai dati e dalle notizie raccolte dagli uffici nell’espletamento dei
poteri istruttori, con facoltà di far ricorso anche a presunzioni
semplici, purché gravi, precise e concordanti in conformità con
quanto disposto dall’art. 2729 c.c.
A siffatto accertamento si contrappone l’accertamento
sintetico, con il quale si determina il reddito complessivo delle
persone fisiche senza passare per la previa identificazione
delle singole fonti produttive, sulla base della valenza
“induttiva di elementi e circostanze di fatto certi”,
segnaletici della presenza di redditi non dichiarati
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
4
4
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
Questo metodo di determinazione del reddito si fonda sul
presupposto logico secondo cui dal sostenimento di una spesa
è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l’esistenza di
un reddito idoneo a permettere la spesa stessa
Gli elementi e le circostanz e di fatto certi posti a base della
ricostruzione sintetica erano ordinariamente distinti in due
categorie:
• alla prima erano
ricondotte le spese per l’utilizzo o il
mantenimento d i de terminati b eni o
servizi (case,
autoveicoli, imbarcazioni, collaboratori domestici, etc.);
• alla seconda le spese per investimenti destinate
ad
incrementare st abilmente il p atrimonio d el contribuente
(acquisto di immobili, di partecipazioni, sottoscrizioni di
obbligazioni, ecc.)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
5
5
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
In mancanza di criteri oggettivi cui ancorare la misura della
spesa ragionevolmente connessa alla disponibilità dei beni
appartenenti alla prima categoria, nonché per evitare differenze
tra uffici e, quindi, discriminazioni tra contribuenti, il Ministero
delle finanze, a ciò appositamente delegato (art. 38, 4° co.), ha
emanato un decreto (D.M. 10.9.1992 con allegata Tabella) che
consente di quantificare a priori l’ammontare della spesa legata
alla disponibilità di tali beni e a desumerne, attraverso un
meccanismo di automatica applicazione, il presumibile reddito
attribuibile al contribuente
Circa la natura di questo decreto, denominato dalla stampa
redditometro, la dottrina ha preferito parlare di atto normativo
regolamentare piuttosto che di atto amministrativo generale
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
6
6
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
Gli indici contenuti nel redditometro, tuttavia, non esauriscono le
possibilità di quantificazione in via sintetica della capacità
reddituale complessiva attribuibile al contribuente, potendo l’ufficio
far ricorso anche a spese per l ’utilizzo d i beni o s ervizi
innominati o atipici (art. 1, co. 2)
In questo caso, però, l’ufficio non potrà limitarsi a provare la sola
disponibilità di quei beni o servizi, ma dovrà anche svolgere
un’attività estimativa finalizzata a quantificare la disponibilità
reddituale presumibilmente connessa al loro utilizzo e/o al loro
mantenimento
Al contrario, questa commisurazione risulta effettuata a priori nel
caso dei coefficienti redditometrici, la cui capacità presuntiva
risulta predeterminata dalla stessa legg
e che impone di
ritenere conseguenti a determinati fatti noti (disponibilità di
determinati beni o servizi) il fatto ignoto (spesa corrispondente alla
disponibilità di quei determinati beni) (presunzione relativa)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
7
7
IL SISTEMA ATTUALE: L’
L’ACCERTAMENTO ANALITICO E
QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE
Sino alle modifiche apportate all’art. 38, quali che fossero gli
indici di spesa posti a fondamento della rettifica, il ricorso a questo
tipo di determinazione quantitativa era subordinato al presupposto
che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si
discostasse per almeno un quarto da quello netto dichiarato dal
contribuente, salva la facoltà per quest’ultimo di dimostrare che il
maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse
costituito da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta risultanti da idonea documentazione
Era poi richiesto che al metodo sintetico si potesse far ricorso
solo allorquando l’incongruità rispetto al reddito dichiarato si
manifestasse per almeno due o più periodi d’impo sta anc he
non c onsecutivi, mentre nel caso delle spese per incrementi
patrimoniali, queste ultime si presumevano sostenute con redditi
conseguiti nell’anno in cui erano state
effettua te e nei
quattro precedenti
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
8
8
CONTENUTO
’ART. 22 D.L.
FINALITÀ DELL’
DELL
CONTENUTO E FINALITÀ
DELL’ART.
D.L. n.
n. 78/2010
78/2010
La disposizione ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina
contenuta nell’art. 38 DPR n. 600/73, (sostituendo i commi dal
quarto all’ottavo), modifiche applicabili a partire dagli
accertamenti relativi ai redditi del period o d i imposta 2009 e
successivi
FINALITÀ
è quella di adeguare l’accertamento
sintetico al “mutato contesto socio-economico, rendendolo più
efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio”. Già l’art. 83, co. 8 del d.l. n.
112/2008 prevedeva l’esecuzione di un piano straordinario di
controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito in
relazione agli anni 2009, 2010 e 2011 in collaborazione con la
G.di F. e i Comuni
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
9
9
LE MODIFICHE INTRODOTTE AL METODO DI
ACCERTAMENTO SINTETICO DAL D.L. n. 78/2010
Le modifiche apportate con il D.L. n. 78/2010 non hanno
modificato la base logica dell’accertamento sintetico, che si
fonda sul presupposto secondo cui dal sostenimento di una
spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria,
l’esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa
Anche dopo le modifiche, il fondamento dell’accertamento
sintetico è ancora da ravvisare nel nesso inferenziale che lega
una spesa al reddito necessario a finanziarla, avendo anche
questa volta quale parametro di riferimento la situazione-tipo
di normalità nella ge stione delle pro prie finanze, ossia
quella dell’uomo medio che destina al consumo (personale o
familiare) somme non superiori a quelle di cui dispone a titolo
reddituale o patrimoniale, per cui spendere oltre le proprie
possibilità rappresenta un’eccezione che deve formare oggetto
di prova positiva da parte dell’interessato
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
10
10
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010
Se non state apportate modifiche al carattere di fondo del
sintetico, le modifiche riguardano la tipologia di spese rilevanti
per l’attivazione della metodologia in esame, in quanto
gli elementi e circostanze
di fatto certe
sono sostituite
da spese di qualsiasi genere
con ciò eliminando la
bipartizione tra spese
correnti e per incrementi
patrimoniali
ed assumendo un’idea di spesa quale esborso mone tario che
abbia effettivamente depauperato il patrimonio del contribuente
quale ne sia il titolo o la destinazione (consumo o investimento)
Quanto al valore economico da assegnare a tali beni, le spese
in questione dovrebbero rilevare ai fini della determinazione del
reddito attribuibile a chi le ha sostenute sulla base di un rapporto
alla pari (ossia euro di spesa = euro di reddito)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
11
11
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010
Per quanto attiene al profilo temporale, le spese che hanno
rilievo ai fini del sintetico sono tutte quelle sostenute dal
contribuente nel cors o del peri odo di imposta oggetto di
controllo, ossia quelle che assumono rilevanza in applicazione del
principio di cassa che valorizza le spese sostenute nel periodo
di imposta
Il criterio del sostenimento della spesa attribuisce rilevanza
esclusiva al momento dell’esborso de lle somme da parte del
contribuente, determinando in tal modo il periodo di imposta al
quale il costo stesso (ed il relativo reddito necessario a
finanziarlo) deve essere imputato
La determinazione sintetica del reddito, ex novellato co. 4 dell’art.
38, si fonda sulla presunzione che tutto quanto si è speso nel
periodo d’imposta sia stato finanziato con i redditi posseduti
nel medesi mo period o (così Circ., 15 febbraio 2011, n. 4/E)
(criticità nel confronto tra spesa effettiva e reddito figurativo)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
12
12
IL NUOVO REDDITOMETRO
L’accertamento sintetico, basato sulla ricostruzione delle spese del
singolo contribuente, non è certo lo strumento più idoneo per una
lotta all’evasione su larga scala. Sarà, quindi, presumibilmente,
utilizzato solo quando emergano elementi di spesa di particolare
importo e significato rispetto alla potenzialità reddituale manifestata
dal contribuente (a tal fine saranno valorizzate le spese che
emergono dal’analisi dei dati bancari, dall’Anagrafe tributaria, dallo
spesometro)
E’ evidente che lo strumento, alternativo al sintetico su cui
vengono riposte le speranze per un generalizzato contrasto
all’evasione in capo alle persone fisiche è il nuovo redditometro
(art. 38, co. 5), che anche nella versione aggiornata rimane uno
strumento che consente agli uffici di quantificare a priori il reddito
complessivo in base alla disponibilità di taluni beni-indice
indicativi di
capacità contributiva individuati con apposito
decreto ministeriale (D.M. 24.12.2012)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
13
13
VOCI DI SPESA DEL NUOVO REDDITOMETRO
Le voci di spesa prese in considerazione dal decreto ai fini della
stima del reddito complessivo sono oltre cento , aggregate in dieci
categorie rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, e
precisamente:
• consumi per generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
• spese per abitazione;
• combustibili ed energia;
• mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
• sanità;
• trasporti;
• comunicazioni;
• istruzione ;
• tempo libero, cultura e giochi;
• altri beni e servizi;
• investimenti immobiliari e mobiliari netti
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
14
14
CONTENUTO INDUTTIVO DELLE VOCI DI SPESA
Il contenuto induttivo delle voci di spesa prese in considerazione
dal decreto ai fini della stima del reddito complessivo è determinato
tenendo conto:
• della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo
familiare di appartenenza del contribuente (media consumi ISTAT);
• ovvero considerando le risultanze di analisi e studi socio
economici, anche di settore;
• ovvero della spesa effettivamente sostenuta così come risulta
dall’A.T. (ed assumendo il valore più alto tra spesa media e dato
disponibile)
Il reddito complessivo è dato dalla somma di spesse effettive +
spesa media x consumi + eventuali ulteriori spese calcolate in base
a studi socio – economici + 1/5 incrementi patrimoniali + quota di
risparmio dell’anno
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
15
15
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ED AREA
TERRITORIALE DI APPARTENENZA
Il nuovo testo dell’art. 38 contiene alcune indicazioni da seguire nella
predisposizione del decreto attuativo richiedendo che lo stesso sia
emanato a seguito dell’analisi di campioni significativi di contribuenti
differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area
territoriale di appartenenza
Del mutato contesto economico-sociale, in cui deve accogliersi un
concetto di famiglia allargata, sembra aver tenuto conto l’Agenzia
che nel nuovo redditometro ha individuato:
• 55 gruppi omogenei di famiglie , esaminandone 22 milioni, per
un totale di 50 milioni di soggetti;
• sono state, poi, identificate 5 aree geografiche (nord-ovest, nordest, centro, sud, isole);
• ed 11 diverse tipologie di nuclei familiari (dalla persona sola
con meno di 35 anni, alla coppia senza figli e/o altri familiari, alle
coppie con uno o più figli, al monogenitore ed altre tipologie)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
16
16
SOGLIA DI COERENZA E ACCERTAMENTO
Come precisato nel corso della presentazione del nuovo strumento:
• nel caso in cui il divario tra dichiarato ed accertato non superi il 20
per cento, nessuna selezione sarà effettuata;
• superata tale soglia, l’ufficio darà avvio al contraddittorio (imposto
dal co. 7 dell’art. 38), al fine di approfondire le cause dello
scostamento;
• nel caso di notevole divario, e, quindi, di soggetti ad alto rischio di
evasione, l’ufficio procederà con gli ordinari e più approfonditi
controlli sostanziali
Nella Circ. n. 18/E del 2012 viene confermato che, nell’ultimo
quadrimestre del 2012, la nuova metodologia sintetica sarà applicata
nei confronti delle sole posizioni “caratterizzate da una rilevante
discrasia tra il reddito complessivo dichiarato e quello determinabile
sinteticamente”
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
17
17
LA FRANCHIGIA DEL QUINTO
Quali che siano le voci di spesa poste a fondamento della rettifica, il
ricorso alla metodologia sintetica potrà avvenire a condizione che il
reddito complessivo accertabile sinteticamente ecceda di almeno
un quinto quello lordo dichiarato dal contribuente (la franchigia
sale ad un terzo nel caso in cui il contribuente risulti congruo e
coerente con gli studi di settore (art. 10, co. 9 D.L. n. 201/2011)
Per quanto riguarda i criteri di computo dello scostamento del
quinto, l’art. 38, co. 6 ha stabilito che il confronto deve essere
effettuato tra il reddito lordo dichiarato dal contri buente e quello
accertato sinteticamente . Rispetto alla precedente versione,
infatti, è stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito
complessivo determinato sinteticamente gli oneri previsti dall’art. 10
TUIR, nonché, nel caso in cui il contribuente ne abbia sostenuto i
relativi oneri, le detrazioni d’imposta previste dalla legge (art. 15
TUIR)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
18
18
NATURA DELLE PRESUNZIONI CONNESSE
ALL’
ALL’UTILIZZO DEL REDDITOMETRO
La quantificazione della spesa effettuata sulla base del redditometro
dispensa gli uffici da qualsiasi ulteriore dimostrazione che non sia la
sussistenza e la disponibilità dei fatti-indice , ponendo a carico
del contribuente l’onere di dimo strare la p rovenienza non
reddituale delle somme necessarie per utilizzare e/o mantenere i
beni e servizi presenti nel decreto
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le presunzioni
connesse all’utilizzo dei coefficienti redditometrici sono qualificate
come legali relative (contra Cass., nn. 21661/2010 e 13289/2011
che annoverando l’accertamento redditometrico tra le procedure di
accertamento standardizzato, giunge alla conclusione che la
tassazione a mezzo coefficienti costituisce un sistema di
presunzioni semplici , ma con le ord. nn. 27545/2011 e
27550/2011 la Corte è tornata a qualificare la presunzione su cui si
fonda il redditometro come legale relativa ). Da ultimo per la
qualificazione come presunzione semplice Cass., n. 23554/2012
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
19
19
LA PROVA CONTRARIA
Nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente
superi la franchigia del quinto, al contribuente spetta comunque la
possibilità di dimostrare, già in sede di contraddittorio preventivo,
che il finanziamento delle spese individuate dall’ufficio è avvenuto
con “redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo
d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della
base imponibile” (art. 38, co. 4)
Rispetto al passato, la prova contraria risulta notevolmente
ampliata sia con riferimento ai mezzi di prova
che al loro
contenuto. Riguardo ai primi, venuto meno il riferimento all’idonea
documentazione, la prova che il reddito non esiste potrà essere
fornita anche in via presuntiva (Cass., n. 6758/2007 e n.
10665/2009)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
20
20
LA PROVA CONTRARIA
Riguardo al loro contenuto, il contribuente potrà dimostrare che il
finanziamento delle spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi sia
avvenuto con ogni mezzo atto a dimostrare che le spese sono
state sostenute:
con redditi legalmente esclusi dalla forma zione della base
imponibile (ad es. donazioni, successioni, vincite, redditi
determinati forfetariamente come quelli derivanti da attività o cespiti
tassati catastalmente; somme riscosse a titolo di risarcimento
patrimoniale, etc.);
• con redditi conseguiti in altri periodi di imposta;
• ma anche che le spese sono state finanziate da economie t erze
o tramite il ricorso all’indebitamento;
• ovvero
utilizzando disinvestimenti patrimoniali
effettuati
nell’anno e nei quattro anni precedenti l’acquisto del bene
•
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
21
21
TUTELA DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA
La procedura della accertamento sintetico prevede che l’ufficio, fatta
una selezione dei contribuenti (liste selettive AU e T), invii al
soggetto selezionato una comunicazione rela tiva alle notizie
raccolte a suo carico ovvero un questionario con la richiesta di
rispondere in non meno di 15 gg.
A seguito della risposta, l’ufficio può:
• se ritiene soddisfacenti le spiegazioni, archiviare la pratica;
• se non ritiene soddisfacenti le spiegazioni, inviare al contribuente
un invito a comparire
Ricevuto tale invito, il contribuente può:
• presentarsi e dar corso ad una procedura di accertamento con
adesione (con riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale);
• prestare adesione integrale all’invito , entro 15 gg. prima della
data di comparizione) (con riduzione delle sanzioni ad 1/6);
• non fare nulla e l’ufficio emette un avviso di accertamento sintetico
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
22
22
IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO
Ma la novità più rilevante introdotta nel nuovo testo dell’art. 38
consiste nell’aver previsto per gli uffici l’obbligo di avviare con il
contribuente un contraddittorio preventivo al fine di verificare la
sussistenza di dati, notizie o argomentazioni idonee a superare
l’attendibilità dimostrativa della presunzione alla base della
metodologia sintetica, ovvero, di avviare, sempre in via preventiva,
un procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs. n. 218/1997
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, prima
della novella del 2010, la sola circostanza della mancata
instaurazione di una qualche forma di contraddittorio tra
contribuente e ufficio nella fase istruttoria non poteva giustificare
l’annullamento dell’accertamento sintetico, potendo il soggetto
verificato, in sede di impugnazione dell’atto, “allegare qualsivoglia
elemento atto ad inficiare l’efficacia probatoria delle presunzioni
invocate dall’amministrazione finanziaria”(Cass., n. 14367/07 e n.
7485/10)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
23
23
IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO
Il definitivo riconoscimento dell’obbligatorietà del contraddittorio a
livello normativo si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale
(anche comunitario) (CGCE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07,
Sopropè), formatosi in materia di parametri e studi di
settore
(Cass., SS.UU., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) che ha
messo in evidenza come il contraddittorio, oltre a rappresentare un
elemento essenziale del giusto procedimento amministrativo,
rappresenta il mezzo più efficace per adeguare la funzione statistica
alla base del redditometro alla concreta realtà reddituale del
contribuente
L’adeguamento del dato di normalità economica alle specifiche
condizioni ambientali, sociali ed economiche in cui opera il
contribuente passa necessariamente attraverso il contraddittorio,
sede in cui quest’ultimo potrà fornire, non soltanto attraverso prove
documentali, ma anche in via presuntiva, i propri chiarimenti e gli
elementi giustificativi di quale siano le fonti di finanziamento delle
spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
24
24
CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
Il novellato art. 38 nulla dice circa la sorte degli avvisi di
accertamento notificati in assenza del previo contraddittorio, così
come della possibilità per il contribuente di utilizzare, direttamente in
fase contenziosa, eventuali dati e documenti non presentati in
occasione del contraddittorio
Quanto al primo profilo, la necessità di estendere alla metodologia
sintetica tutte le garanzie riconosciute dalla giurisprudenza ai
destinatari degli accertamenti standardizzati, porta a concludere che
il difetto del contraddittorio (o anche la sua irregolarità) debba esser
considerato motivo di nullità
del successivo avviso di
accertamento. Da ciò consegue che, nel caso di attivazione del
contraddittorio e di risposta del contribuente, l’ufficio che decida di
emettere comunque l’avviso di accertamento dovrà dar conto nella
motivazione delle ragioni che l’hanno portato a disattendere le
difese svolte dal contribuente (c.d. motivazione rafforzata)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
25
25
CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
Per quel che concerne la possibilità di utilizzare in giu dizio
argomenti, dati e documenti non esibiti, né allegati in sede di
contraddittorio, deve ritenersi che il contribuente in sede
contenziosa possa proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga
utile alla sua difesa, senza esser in alcun modo vincolato all’esito
del contraddittorio ed alle eccezioni sollevate in fase
endoprocedimentale, e ciò anche nel caso in cui non abbia dato
seguito all’invito, restando inerte. E ciò sia perché nella fase del
contraddittorio non è imposto al contribuente di munirsi di un
difensore tecnico, sia perché nell’art. 38 non è disciplinata alcuna
ipotesi decadenziale che, secondo i principi generali, deve esser
necessariamente comminata per legge (come nel caso dell’art. 32)
La condotta del contribuente che non si sia presentato al
contraddittorio potrebbe al più essere sanzionata, nonostante l’esito
vittorioso del successivo giudizio, con il non integrale rimborso delle
spese di lite per non aver impedito con il suo comportamento prima
l’adozione, e poi l’impugnazione, di un provvedimento infondato
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
26
26
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’
ALL’ACCERTAMENTO
SINTETICO
Un’ulteriore modifica è stata apportata alla disciplina
dell’accertamento sintetico dal decreto semplificazioni fiscali (D.L.
n. 16/2012), che ha previsto che gli uffici prima di emettere degli
avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 38, co. 4, “inviano una
segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti che
abbiano stipulato apposite convenzioni con l’Agenzia delle entrate
per la partecipazione all’attività di accertamento”
A loro volta i comuni, entro 30 gg. dal ricevimento della
segnalazione, “comunicano agli uffici ogni elemento in loro
possesso utile alla determinazione del reddito complessivo”. Se le
segnalazioni inviate sono state utilizzate per l’accertamento, il 50
per cento di quanto riscosso a titolo non definitivo dall’Agenzia è
attribuito ai comuni in via provvisoria (art. 2 D.Lgs. n. 23/2011)
Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico
27
27
Scarica

scarica il documento - formato pdf - 214 Kb