IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO prof. avv. Paola ROSSI Università del Sannio Università telematica “Giustino Fortunato” Ricercatrice area fiscale IRDCEC Modena, 10 maggio 2013 I METODI DI ACCERTAMENTO A seconda delle situazioni che emergono a conclusione dell’attività istruttoria, la legge prevede che l’entità dei tributi risultante dalle dichiarazioni possa essere modificata in aumento secondo criteri e metodologie diverse Questa tematica della fase di attuazione viene di solito esaminata sotto la tradizionale denominazione di metodi di accertamento, intendendo con tale espressione l’esistenza di possibilità alternative in ordine alle modalità di determinazione del presupposto di fatto nell’ambito della disciplina di uno stesso tributo L’evoluzione di questi metodi è stata da sempre caratterizzata dal conflitto tra la tendenza all’individuazione del reddito effettivo e quella che si limitava a rilevare il reddito normale (per medie, classi, coefficienti e simili) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 2 2 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE I metodi di accertamento applicabili nei confronti delle persone fisiche sono regolati dall’art. 38 DPR n. 600/1973 che disciplina nei primi 3 commi l’accertamento analitico e nei successivi 5 l’accertamento sintetico Nell’accertamento analitico, il reddito complessivo imponibile è determinato con riferimento alle singole categorie reddituali di cui all’art. 6 TUIR così come individuate dalla relativa fonte di produzione La determinazione analitica presuppone la conoscenza da parte dell’ufficio della fonte del reddito occultato o erroneamente indicato dal contribuente e la conseguente possibilità di integrare in modo specifico la dichiarazione riprendendo a tassazione redditi non dichiarati o disconoscendo deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta di cui difettano i relativi presupposti Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 3 3 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE L’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte, oltre che dalla stessa dichiarazione, dal confronto con quelle degli anni precedenti, dai dati e dalle notizie raccolte dagli uffici nell’espletamento dei poteri istruttori, con facoltà di far ricorso anche a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti in conformità con quanto disposto dall’art. 2729 c.c. A siffatto accertamento si contrappone l’accertamento sintetico, con il quale si determina il reddito complessivo delle persone fisiche senza passare per la previa identificazione delle singole fonti produttive, sulla base della valenza “induttiva di elementi e circostanze di fatto certi”, segnaletici della presenza di redditi non dichiarati Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 4 4 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE Questo metodo di determinazione del reddito si fonda sul presupposto logico secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l’esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa Gli elementi e le circostanz e di fatto certi posti a base della ricostruzione sintetica erano ordinariamente distinti in due categorie: • alla prima erano ricondotte le spese per l’utilizzo o il mantenimento d i de terminati b eni o servizi (case, autoveicoli, imbarcazioni, collaboratori domestici, etc.); • alla seconda le spese per investimenti destinate ad incrementare st abilmente il p atrimonio d el contribuente (acquisto di immobili, di partecipazioni, sottoscrizioni di obbligazioni, ecc.) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 5 5 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE In mancanza di criteri oggettivi cui ancorare la misura della spesa ragionevolmente connessa alla disponibilità dei beni appartenenti alla prima categoria, nonché per evitare differenze tra uffici e, quindi, discriminazioni tra contribuenti, il Ministero delle finanze, a ciò appositamente delegato (art. 38, 4° co.), ha emanato un decreto (D.M. 10.9.1992 con allegata Tabella) che consente di quantificare a priori l’ammontare della spesa legata alla disponibilità di tali beni e a desumerne, attraverso un meccanismo di automatica applicazione, il presumibile reddito attribuibile al contribuente Circa la natura di questo decreto, denominato dalla stampa redditometro, la dottrina ha preferito parlare di atto normativo regolamentare piuttosto che di atto amministrativo generale Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 6 6 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE Gli indici contenuti nel redditometro, tuttavia, non esauriscono le possibilità di quantificazione in via sintetica della capacità reddituale complessiva attribuibile al contribuente, potendo l’ufficio far ricorso anche a spese per l ’utilizzo d i beni o s ervizi innominati o atipici (art. 1, co. 2) In questo caso, però, l’ufficio non potrà limitarsi a provare la sola disponibilità di quei beni o servizi, ma dovrà anche svolgere un’attività estimativa finalizzata a quantificare la disponibilità reddituale presumibilmente connessa al loro utilizzo e/o al loro mantenimento Al contrario, questa commisurazione risulta effettuata a priori nel caso dei coefficienti redditometrici, la cui capacità presuntiva risulta predeterminata dalla stessa legg e che impone di ritenere conseguenti a determinati fatti noti (disponibilità di determinati beni o servizi) il fatto ignoto (spesa corrispondente alla disponibilità di quei determinati beni) (presunzione relativa) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 7 7 IL SISTEMA ATTUALE: L’ L’ACCERTAMENTO ANALITICO E QUELLO SINTETICO PER LE PERSONE FISICHE Sino alle modifiche apportate all’art. 38, quali che fossero gli indici di spesa posti a fondamento della rettifica, il ricorso a questo tipo di determinazione quantitativa era subordinato al presupposto che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello netto dichiarato dal contribuente, salva la facoltà per quest’ultimo di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta risultanti da idonea documentazione Era poi richiesto che al metodo sintetico si potesse far ricorso solo allorquando l’incongruità rispetto al reddito dichiarato si manifestasse per almeno due o più periodi d’impo sta anc he non c onsecutivi, mentre nel caso delle spese per incrementi patrimoniali, queste ultime si presumevano sostenute con redditi conseguiti nell’anno in cui erano state effettua te e nei quattro precedenti Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 8 8 CONTENUTO ’ART. 22 D.L. FINALITÀ DELL’ DELL CONTENUTO E FINALITÀ DELL’ART. D.L. n. n. 78/2010 78/2010 La disposizione ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina contenuta nell’art. 38 DPR n. 600/73, (sostituendo i commi dal quarto all’ottavo), modifiche applicabili a partire dagli accertamenti relativi ai redditi del period o d i imposta 2009 e successivi FINALITÀ è quella di adeguare l’accertamento sintetico al “mutato contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”. Già l’art. 83, co. 8 del d.l. n. 112/2008 prevedeva l’esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011 in collaborazione con la G.di F. e i Comuni Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 9 9 LE MODIFICHE INTRODOTTE AL METODO DI ACCERTAMENTO SINTETICO DAL D.L. n. 78/2010 Le modifiche apportate con il D.L. n. 78/2010 non hanno modificato la base logica dell’accertamento sintetico, che si fonda sul presupposto secondo cui dal sostenimento di una spesa è ragionevole desumere, fino a prova contraria, l’esistenza di un reddito idoneo a permettere la spesa stessa Anche dopo le modifiche, il fondamento dell’accertamento sintetico è ancora da ravvisare nel nesso inferenziale che lega una spesa al reddito necessario a finanziarla, avendo anche questa volta quale parametro di riferimento la situazione-tipo di normalità nella ge stione delle pro prie finanze, ossia quella dell’uomo medio che destina al consumo (personale o familiare) somme non superiori a quelle di cui dispone a titolo reddituale o patrimoniale, per cui spendere oltre le proprie possibilità rappresenta un’eccezione che deve formare oggetto di prova positiva da parte dell’interessato Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 10 10 MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010 Se non state apportate modifiche al carattere di fondo del sintetico, le modifiche riguardano la tipologia di spese rilevanti per l’attivazione della metodologia in esame, in quanto gli elementi e circostanze di fatto certe sono sostituite da spese di qualsiasi genere con ciò eliminando la bipartizione tra spese correnti e per incrementi patrimoniali ed assumendo un’idea di spesa quale esborso mone tario che abbia effettivamente depauperato il patrimonio del contribuente quale ne sia il titolo o la destinazione (consumo o investimento) Quanto al valore economico da assegnare a tali beni, le spese in questione dovrebbero rilevare ai fini della determinazione del reddito attribuibile a chi le ha sostenute sulla base di un rapporto alla pari (ossia euro di spesa = euro di reddito) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 11 11 MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. n. 78/2010 Per quanto attiene al profilo temporale, le spese che hanno rilievo ai fini del sintetico sono tutte quelle sostenute dal contribuente nel cors o del peri odo di imposta oggetto di controllo, ossia quelle che assumono rilevanza in applicazione del principio di cassa che valorizza le spese sostenute nel periodo di imposta Il criterio del sostenimento della spesa attribuisce rilevanza esclusiva al momento dell’esborso de lle somme da parte del contribuente, determinando in tal modo il periodo di imposta al quale il costo stesso (ed il relativo reddito necessario a finanziarlo) deve essere imputato La determinazione sintetica del reddito, ex novellato co. 4 dell’art. 38, si fonda sulla presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con i redditi posseduti nel medesi mo period o (così Circ., 15 febbraio 2011, n. 4/E) (criticità nel confronto tra spesa effettiva e reddito figurativo) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 12 12 IL NUOVO REDDITOMETRO L’accertamento sintetico, basato sulla ricostruzione delle spese del singolo contribuente, non è certo lo strumento più idoneo per una lotta all’evasione su larga scala. Sarà, quindi, presumibilmente, utilizzato solo quando emergano elementi di spesa di particolare importo e significato rispetto alla potenzialità reddituale manifestata dal contribuente (a tal fine saranno valorizzate le spese che emergono dal’analisi dei dati bancari, dall’Anagrafe tributaria, dallo spesometro) E’ evidente che lo strumento, alternativo al sintetico su cui vengono riposte le speranze per un generalizzato contrasto all’evasione in capo alle persone fisiche è il nuovo redditometro (art. 38, co. 5), che anche nella versione aggiornata rimane uno strumento che consente agli uffici di quantificare a priori il reddito complessivo in base alla disponibilità di taluni beni-indice indicativi di capacità contributiva individuati con apposito decreto ministeriale (D.M. 24.12.2012) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 13 13 VOCI DI SPESA DEL NUOVO REDDITOMETRO Le voci di spesa prese in considerazione dal decreto ai fini della stima del reddito complessivo sono oltre cento , aggregate in dieci categorie rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, e precisamente: • consumi per generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; • spese per abitazione; • combustibili ed energia; • mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; • sanità; • trasporti; • comunicazioni; • istruzione ; • tempo libero, cultura e giochi; • altri beni e servizi; • investimenti immobiliari e mobiliari netti Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 14 14 CONTENUTO INDUTTIVO DELLE VOCI DI SPESA Il contenuto induttivo delle voci di spesa prese in considerazione dal decreto ai fini della stima del reddito complessivo è determinato tenendo conto: • della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente (media consumi ISTAT); • ovvero considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore; • ovvero della spesa effettivamente sostenuta così come risulta dall’A.T. (ed assumendo il valore più alto tra spesa media e dato disponibile) Il reddito complessivo è dato dalla somma di spesse effettive + spesa media x consumi + eventuali ulteriori spese calcolate in base a studi socio – economici + 1/5 incrementi patrimoniali + quota di risparmio dell’anno Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 15 15 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ED AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA Il nuovo testo dell’art. 38 contiene alcune indicazioni da seguire nella predisposizione del decreto attuativo richiedendo che lo stesso sia emanato a seguito dell’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza Del mutato contesto economico-sociale, in cui deve accogliersi un concetto di famiglia allargata, sembra aver tenuto conto l’Agenzia che nel nuovo redditometro ha individuato: • 55 gruppi omogenei di famiglie , esaminandone 22 milioni, per un totale di 50 milioni di soggetti; • sono state, poi, identificate 5 aree geografiche (nord-ovest, nordest, centro, sud, isole); • ed 11 diverse tipologie di nuclei familiari (dalla persona sola con meno di 35 anni, alla coppia senza figli e/o altri familiari, alle coppie con uno o più figli, al monogenitore ed altre tipologie) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 16 16 SOGLIA DI COERENZA E ACCERTAMENTO Come precisato nel corso della presentazione del nuovo strumento: • nel caso in cui il divario tra dichiarato ed accertato non superi il 20 per cento, nessuna selezione sarà effettuata; • superata tale soglia, l’ufficio darà avvio al contraddittorio (imposto dal co. 7 dell’art. 38), al fine di approfondire le cause dello scostamento; • nel caso di notevole divario, e, quindi, di soggetti ad alto rischio di evasione, l’ufficio procederà con gli ordinari e più approfonditi controlli sostanziali Nella Circ. n. 18/E del 2012 viene confermato che, nell’ultimo quadrimestre del 2012, la nuova metodologia sintetica sarà applicata nei confronti delle sole posizioni “caratterizzate da una rilevante discrasia tra il reddito complessivo dichiarato e quello determinabile sinteticamente” Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 17 17 LA FRANCHIGIA DEL QUINTO Quali che siano le voci di spesa poste a fondamento della rettifica, il ricorso alla metodologia sintetica potrà avvenire a condizione che il reddito complessivo accertabile sinteticamente ecceda di almeno un quinto quello lordo dichiarato dal contribuente (la franchigia sale ad un terzo nel caso in cui il contribuente risulti congruo e coerente con gli studi di settore (art. 10, co. 9 D.L. n. 201/2011) Per quanto riguarda i criteri di computo dello scostamento del quinto, l’art. 38, co. 6 ha stabilito che il confronto deve essere effettuato tra il reddito lordo dichiarato dal contri buente e quello accertato sinteticamente . Rispetto alla precedente versione, infatti, è stata introdotta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo determinato sinteticamente gli oneri previsti dall’art. 10 TUIR, nonché, nel caso in cui il contribuente ne abbia sostenuto i relativi oneri, le detrazioni d’imposta previste dalla legge (art. 15 TUIR) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 18 18 NATURA DELLE PRESUNZIONI CONNESSE ALL’ ALL’UTILIZZO DEL REDDITOMETRO La quantificazione della spesa effettuata sulla base del redditometro dispensa gli uffici da qualsiasi ulteriore dimostrazione che non sia la sussistenza e la disponibilità dei fatti-indice , ponendo a carico del contribuente l’onere di dimo strare la p rovenienza non reddituale delle somme necessarie per utilizzare e/o mantenere i beni e servizi presenti nel decreto Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le presunzioni connesse all’utilizzo dei coefficienti redditometrici sono qualificate come legali relative (contra Cass., nn. 21661/2010 e 13289/2011 che annoverando l’accertamento redditometrico tra le procedure di accertamento standardizzato, giunge alla conclusione che la tassazione a mezzo coefficienti costituisce un sistema di presunzioni semplici , ma con le ord. nn. 27545/2011 e 27550/2011 la Corte è tornata a qualificare la presunzione su cui si fonda il redditometro come legale relativa ). Da ultimo per la qualificazione come presunzione semplice Cass., n. 23554/2012 Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 19 19 LA PROVA CONTRARIA Nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente superi la franchigia del quinto, al contribuente spetta comunque la possibilità di dimostrare, già in sede di contraddittorio preventivo, che il finanziamento delle spese individuate dall’ufficio è avvenuto con “redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” (art. 38, co. 4) Rispetto al passato, la prova contraria risulta notevolmente ampliata sia con riferimento ai mezzi di prova che al loro contenuto. Riguardo ai primi, venuto meno il riferimento all’idonea documentazione, la prova che il reddito non esiste potrà essere fornita anche in via presuntiva (Cass., n. 6758/2007 e n. 10665/2009) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 20 20 LA PROVA CONTRARIA Riguardo al loro contenuto, il contribuente potrà dimostrare che il finanziamento delle spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi sia avvenuto con ogni mezzo atto a dimostrare che le spese sono state sostenute: con redditi legalmente esclusi dalla forma zione della base imponibile (ad es. donazioni, successioni, vincite, redditi determinati forfetariamente come quelli derivanti da attività o cespiti tassati catastalmente; somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale, etc.); • con redditi conseguiti in altri periodi di imposta; • ma anche che le spese sono state finanziate da economie t erze o tramite il ricorso all’indebitamento; • ovvero utilizzando disinvestimenti patrimoniali effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti l’acquisto del bene • Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 21 21 TUTELA DEL CONTRIBUENTE IN VIA AMMINISTRATIVA La procedura della accertamento sintetico prevede che l’ufficio, fatta una selezione dei contribuenti (liste selettive AU e T), invii al soggetto selezionato una comunicazione rela tiva alle notizie raccolte a suo carico ovvero un questionario con la richiesta di rispondere in non meno di 15 gg. A seguito della risposta, l’ufficio può: • se ritiene soddisfacenti le spiegazioni, archiviare la pratica; • se non ritiene soddisfacenti le spiegazioni, inviare al contribuente un invito a comparire Ricevuto tale invito, il contribuente può: • presentarsi e dar corso ad una procedura di accertamento con adesione (con riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale); • prestare adesione integrale all’invito , entro 15 gg. prima della data di comparizione) (con riduzione delle sanzioni ad 1/6); • non fare nulla e l’ufficio emette un avviso di accertamento sintetico Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 22 22 IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO Ma la novità più rilevante introdotta nel nuovo testo dell’art. 38 consiste nell’aver previsto per gli uffici l’obbligo di avviare con il contribuente un contraddittorio preventivo al fine di verificare la sussistenza di dati, notizie o argomentazioni idonee a superare l’attendibilità dimostrativa della presunzione alla base della metodologia sintetica, ovvero, di avviare, sempre in via preventiva, un procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, prima della novella del 2010, la sola circostanza della mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio tra contribuente e ufficio nella fase istruttoria non poteva giustificare l’annullamento dell’accertamento sintetico, potendo il soggetto verificato, in sede di impugnazione dell’atto, “allegare qualsivoglia elemento atto ad inficiare l’efficacia probatoria delle presunzioni invocate dall’amministrazione finanziaria”(Cass., n. 14367/07 e n. 7485/10) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 23 23 IL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO Il definitivo riconoscimento dell’obbligatorietà del contraddittorio a livello normativo si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale (anche comunitario) (CGCE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè), formatosi in materia di parametri e studi di settore (Cass., SS.UU., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) che ha messo in evidenza come il contraddittorio, oltre a rappresentare un elemento essenziale del giusto procedimento amministrativo, rappresenta il mezzo più efficace per adeguare la funzione statistica alla base del redditometro alla concreta realtà reddituale del contribuente L’adeguamento del dato di normalità economica alle specifiche condizioni ambientali, sociali ed economiche in cui opera il contribuente passa necessariamente attraverso il contraddittorio, sede in cui quest’ultimo potrà fornire, non soltanto attraverso prove documentali, ma anche in via presuntiva, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi di quale siano le fonti di finanziamento delle spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 24 24 CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Il novellato art. 38 nulla dice circa la sorte degli avvisi di accertamento notificati in assenza del previo contraddittorio, così come della possibilità per il contribuente di utilizzare, direttamente in fase contenziosa, eventuali dati e documenti non presentati in occasione del contraddittorio Quanto al primo profilo, la necessità di estendere alla metodologia sintetica tutte le garanzie riconosciute dalla giurisprudenza ai destinatari degli accertamenti standardizzati, porta a concludere che il difetto del contraddittorio (o anche la sua irregolarità) debba esser considerato motivo di nullità del successivo avviso di accertamento. Da ciò consegue che, nel caso di attivazione del contraddittorio e di risposta del contribuente, l’ufficio che decida di emettere comunque l’avviso di accertamento dovrà dar conto nella motivazione delle ragioni che l’hanno portato a disattendere le difese svolte dal contribuente (c.d. motivazione rafforzata) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 25 25 CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Per quel che concerne la possibilità di utilizzare in giu dizio argomenti, dati e documenti non esibiti, né allegati in sede di contraddittorio, deve ritenersi che il contribuente in sede contenziosa possa proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza esser in alcun modo vincolato all’esito del contraddittorio ed alle eccezioni sollevate in fase endoprocedimentale, e ciò anche nel caso in cui non abbia dato seguito all’invito, restando inerte. E ciò sia perché nella fase del contraddittorio non è imposto al contribuente di munirsi di un difensore tecnico, sia perché nell’art. 38 non è disciplinata alcuna ipotesi decadenziale che, secondo i principi generali, deve esser necessariamente comminata per legge (come nel caso dell’art. 32) La condotta del contribuente che non si sia presentato al contraddittorio potrebbe al più essere sanzionata, nonostante l’esito vittorioso del successivo giudizio, con il non integrale rimborso delle spese di lite per non aver impedito con il suo comportamento prima l’adozione, e poi l’impugnazione, di un provvedimento infondato Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 26 26 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ ALL’ACCERTAMENTO SINTETICO Un’ulteriore modifica è stata apportata alla disciplina dell’accertamento sintetico dal decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012), che ha previsto che gli uffici prima di emettere degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 38, co. 4, “inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’Agenzia delle entrate per la partecipazione all’attività di accertamento” A loro volta i comuni, entro 30 gg. dal ricevimento della segnalazione, “comunicano agli uffici ogni elemento in loro possesso utile alla determinazione del reddito complessivo”. Se le segnalazioni inviate sono state utilizzate per l’accertamento, il 50 per cento di quanto riscosso a titolo non definitivo dall’Agenzia è attribuito ai comuni in via provvisoria (art. 2 D.Lgs. n. 23/2011) Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico 27 27