I Focus N. 10 del 16.03.2012 A cura di Ruggero Viviani L’Accertamento induttivo – extracontabile (art.39, comma 2, D.P.R. 600/1973) L’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, individua talune fattispecie che costituiscono gravi irregolarità, per effetto delle quali l’amministrazione finanziaria è legittimata ad abbandonare l’accertamento fondato comunque sui dati contabili o sulle presunzioni gravi, precise e concordanti, per rettificare il reddito dell’impresa, utilizzando presunzioni prive dei suddetti caratteri. Nel caso di specie si parla di presunzioni supersemplici. La norma L’accertamento induttivo extracontabile rappresenta per l’ufficio uno strumento accertativo di grande rilievo, in quanto rende assolutamente vana la protezione fiscale offerta dal Legislatore al contribuente, costituita dalla contabilità. Il superamento della validità probatoria della contabilità si rende applicabile in presenza di gravi violazioni espressamente indicate nella norma, da parte del contribuente. In sostanza, le infrazioni meno gravi richiedono che il superamento della prova contabile avvenga mediante l’utilizzo di presunzioni caratterizzate dalla gravità e dalla precisione e, qualora siano più di una, anche dalla concordanza. Nel caso in cui, invece, le infrazioni risultano più gravi, i suddetti caratteri non occorrono. Nel caso di specie, infatti, si parla di presunzioni supersemplici (Cassazione, sentenza n. 16108, del 22 luglio 2011). 1 Le presunzioni nell’accertamento tributario Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 <<In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (lettera abrogata); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d-ter) – nda: per accertamenti notificati fino all’1 marzo 2012 - quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui 2 al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.>> d-ter) – nda: per accertamenti notificati fino dal 2 marzo 2012 - <<… in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.” >> Le presunzioni supersemplici C.M. n. 7, del 30 aprile 1977 <<… la legge ha qui formulato (per autorizzare l'Ufficio ad avvalersene) l'ipotesi di una presunzione che è un minus rispetto a quella semplice del C.C.; presunzione anche non grave, precisa e concordante.>> In presenza di infrazioni che legittimano l’ufficio al ricorso delle presunzioni supersemplici, come può accadere nell’ambito di un accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41, D.P.R. 600/1973, dal quale risulta l’omessa presentazione della dichiarazione, occorre sempre tener presente che l’ampio potere attribuito all’ufficio non può essere esercitato in maniera arbitraria. Infatti, il superamento dei dati contabili e dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, perché omessa o nulla, non può mai legittimare la ricostruzione del reddito in maniera apodittica, ma occorre che la stessa parta da un fatto noto per rappresentare un fatto ignoto, pur in presenza di presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. La cassazione ha chiarito, infatti, nel caso di specie, che <<le presunzioni poste a fondamento dell'accertamento devono pur sempre ottemperare alla regola - il cui rispetto è assoggettabile a controllo giurisdizionale - dell'inferenza (non già "necessaria", ma quantomeno "probabilistica" (orientamento costante: cfr., e pluribus, sentt. nn. 9961 del 1996 e 9782 del 1999) dei fatti costitutivi della pretesa tributaria "ignoti" (possesso di redditi) da quelli "noti" (dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte)>> (Cassazione, sentenza n. 2605/2000). 3 Casistica Si riporta di seguito, sinteticamente, la casistica che rende applicabile l’accertamento induttivo extra contabile, o induttivo puro. Cause che comportano l’applicazione dell’accertamento induttivo “puro” OSSERVA L’accertamento induttivo puro trae, pertanto, origine dalla conoscenza di un fatto sintomatico dal quale sia possibile far scaturire gli elementi che ragionevolmente portano alla determinazione, appunto, induttiva del reddito d’impresa. Le ipotesi semplificate nelle lettere da a) a d-ter) non costituiscono un elenco tassativo. Inoltre, non rileva che al fatto certo sia possibile attribuire un diverso significato, posto che è proprio il comportamento del contribuente che rende inconfutabile il procedimento accertativo de quo (ved. C.M. n. 7/1977, cit.). Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Occorre ricordare che per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi s’intende non solo la mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione finanziaria, secondo i termini stabiliti dalle norme vigenti, ma anche la fattispecie in cui la trasmissione stessa venga effettuata con ritardo superiore a 90 giorni. Nel caso di specie, il termine per la notifica dell’accertamento, da parte degli uffici, è rappresentato dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuto essere presentata (ved.: Titolo I, D.P.R. n. 600/1973). 4 La fattispecie trova ulteriore supporto normativo nell’ambito dell’art. 41, D.P.R. n. 600/1973. Art. 41, comma 1, D.P.R. 600/1973 <<Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.>> La fattispecie dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi prevede uno specifico regime sanzionatorio, disciplinato dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997 (1). La violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni di seguito indicate: dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute; in mancanza d’imposte dovute, si applica la sanzione da euro 258 a euro 1.032; la sanzione può essere aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Le suddette sanzioni si applicano anche nei casi in cui la dichiarazione risulti: nulla, in quanto redatta su modelli non conformi; non sottoscritta; presentata con ritardo superiore a 90 giorni. L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, come pure la mancata indicazione del reddito d’impresa costituisce una delle cause di applicazione delle disposizioni riguardanti le presunzioni supersemplici, per la 1 Si riporta di seguito la norma citata: <<Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.>> 5 determinazione del reddito d’impresa, nell’ambito dell’accertamento induttivo extracontabile. La cassazione, nell’ambito della sentenza n. 2605, dell’8 marzo 2000, ha chiarito il disposto normativo più sopra rappresentato, rimarcando gli strumenti accertativi a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Cassazione, sentenza n. 2605, dell’8 marzo 2000 <<… nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti predetti.>> Di contro, spetta al contribuente <<l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della predetta pretesa (cfr., ad es., in casi analoghi, Cass. sentt. nn. 5052 del 987, 7224 del 1990, 3719 del 1998) (Cass., sentenza n. 2605/2000, cit.). Mancata tenuta dei documenti e sottrazione all’ispezione delle scritture contabili Si tenga conto, ora, della fattispecie prevista alla lett. c), per effetto della quale l’ufficio è legittimato alla effettuazione dell’accertamento induttivo- extracontabile <<quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore …>>. Pertanto, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi dell’art. 33, D.P.R. 600/1973, la mancata tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 14 del medesimo decreto (2) o l’indisponibilità delle stesse per causa di forza maggiore, costituisce uno dei fatti sintomatici per procedere con l’accertamento induttivo “puro” del reddito d’impresa (3). 2 Si tratta del libro giornale, libro inventari, registri previsti dalla legge Iva, registro dei beni ammortizzabili; scritture ausiliarie di magazzino. 3 Si riporta di seguito l’art. 14, D.P.R. 600/1973. << 1. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 6 Secondo la cassazione, la mancata tenuta del libro degli inventari legittima l’ufficio all’utilizzo dell’accertamento induttivo puro, in quanto la norma subordina l’applicazione di detta tecnica accertativa alla mancata tenuta di “una o più” delle scritture obbligatorie. Cassazione, sentenza n. 6623, del 23 marzo 2011 <<… la mancata tenuta del libro degli inventari – prescritta dal succitato art. 14 – c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. 2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. 3. (soppresso). 4. Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 5. Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. 6.(soppresso).>> 7 legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 3.>> La via dell’accertamento induttivo, come dispone la norma, è percorribile anche nei casi in cui la mancanza delle scritture contabili obbligatorie è dovuta a causa di forza maggiore. In merito, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che la ratio della norma si fonda sul fatto che la mancata esibizione della documentazione contabile rende di fatto impraticabile la via dell’accertamento analitico con la conseguenza che l’accertamento induttivo resta l’unico mezzo per consentire l’attività accertativa dell’ufficio, nel caso di specie (Ved. C.M. n. 7/1977, cit.). Inottemperanza del contribuente agli inviti disposti dagli uffici Si è già detto in precedenza che l’accertamento induttivo puro scatta anche <<quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633>>, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 39, comma 2, lett. d)-bis. Art. 32, comma 1, nn. 3 e 4 … 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati … In merito a tutte le richieste notificate dall’ufficio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, il successivo comma 2 precisa che gli uffici attribuiscono un termine, al contribuente, per effettuare le connesse comunicazioni. Il termine fissato dall'ufficio per 8 l'adempimento, non puo' essere inferiore a quindici giorni, fatto salvo il caso indicato al n. 7, del comma 1 succitato (4). In prosieguo, il comma 3 della disposizione in argomento, stabilisce che: <<Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.>> In ultimo, secondo il comma 4, <<Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.>> Commissione tributaria regionale del Molise, sentenza n. 20/02/2011, del 14 febbraio 2011 Nell’ambito di una verifica della G.d.f., l’impresa accertata non era stata in grado di esibire la documentazione contabile completa, in possesso di un libero professionista che ha potuto consegnare la suddetta documentazione due giorni dopo, comunque, prima della chiusura della verifica stessa. L’amministrazione finanziaria ha ritenuto detto fatto come fondamentale per l’accertamento ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 600/1973, anche in presenza del 4 Si riporta la disposizione citata, per completezza d’argomento. <<Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: … 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente …>> 9 versamento regolare delle imposte dovute. La C.T.R. ha stabilito che nel caso di specie si può far riferimento alle norme applicabili <<… solo per l’ipotesi di effettiva e definitiva sottrazione o mancata esibizione delle scritture contabili all’attività dei verificatori>> In sostanza, il disposto normativo che riguarda gli inadempimenti connessi con la mancata consegna ai verificatori delle scritture contabili, deve essere letto come segue: la documentazione richiesta non esiste; i fatti esposti nelle richieste sono veri. Anche la mancata risposta ai questionari inviati dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art.32, comma 4, autorizza l’amministrazione medesima ad effettuare l’accertamento induttivo. In ogni caso occorre sottolineare che la rettifica operata dall’amministrazione finanziaria non deve essere arbitraria, ma si deve fondare su presunzioni, anche semplici. Questo è l’orientamento della cassazione di seguito riportato. Cassazione, sentenza n. 17133 del 3 agosto 2007 «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, autorizza l’Amministrazione a procedere ad accertamento muovendo dalla constatazione che i fatti esposti nelle richieste rispondano a verità o che i documenti richiesti non sussistono oppure impedisce al contribuente di esibire tardivamente gli atti che è stato invitato ad esibire; tale omissione, tuttavia, non consente all’Amministrazione di individuare il reddito a suo totale arbitrio, essendo comunque necessaria l’indicazione delle presunzioni, anche semplici, da cui ha tratto le somme contestate al contribuente» La contabilità inattendibile Ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973, la contabilità è fiscalmente inattendibile, ai fini dell’accertamento induttivo-extracontabile, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni contenute nel bilancio o nella dichiarazione dei redditi ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. 10 Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Pertanto, la linea di demarcazione che separa la violazione meno grave, che attiva l’accertamento analitico-contabile, rispetto alla violazione più grave che attiva l’accertamento induttivo-puro, è stata chiarita dalla cassazione, nell’ambito della sentenza n. 1022, del 24 febbraio 1989. La Suprema corte ha chiarito che l’art. 39, comma 2, lett. d), attribuisce rilievo alle omissioni, falsità, inesattezze e irregolarità formali "gravi, numerose e ripetute", al fine di stabilire se - in relazione a tali caratteristiche - queste siano tali da "rendere inattendibili" le scritture per mancanza delle garanzie proprie di una "contabilità sistematica". La stessa amministrazione finanziaria chiarisce che il metodo di accertamento induttivo trova applicazione quando i vizi e le falsità minano talmente la contabilità dell’impresa in modo da comportare la cessazione della garanzia che da essa si accompagna, in caso della sua regolarità (C.M. n. 7, del 30 aprile 1977, parte 32). Casistica La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha individuato le condizioni affinché l’ufficio possa utilizzare legittimamene lo strumento dell’accertamento induttivo in presenza delle seguenti condizioni (C.T.R. Lombardia, sentenza n. 1/11/11 del 22 ottobre 2010): inattitudine della contabilità alla determinazione delle rimanenze iniziali e finali; mancata previsione dei capitolati di vendita degli immobili; assenza di contratti preliminari di vendita; presenza di mutui contratti dai clienti per importi superiori al prezzo di vendita dichiarato. Occorre sottolineare che non solo la mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica, dovuta a gravi falsità, inesattezze ed omissioni gravi, numerose e ripetute – come si è appena detto in precedenza – determinano una contabilità inattendibile, ma anche lo smarrimento incolpevole dei libri obbligatori genera il medesimo effetto in quanto, nel caso di specie, il contribuente non è in grado di consentire comunque l’ispezione delle scritture contabili obbligatorie, come avviene nel caso dello smarrimento del libro degli inventari (si veda, in merito, Cassazione, sentenza n. 9201, del 24 aprile 2011). 11 La C.M. n. 7 del 1977, cit., chiarisce che secondo l’art. 39, comma 2, lett. d), l’inattendibilità della contabilità, dovuta a gravi irregolarità e inesattezze <<rappresenta, in certo senso, il ponte di passaggio tra accertamento analitico, effettuato sulla scorta delle scritture contabili, e accertamento che da queste prescinde.>> Inattendibilità come “ponte di passaggio” tra l’accertamento analitico e l’accertamento induttivo (C.m. n. 7/1977) Inattendibilità Accertamento induttivo Accertamento analitico “puro” In sostanza, la gravità delle infrazioni contabili sposta l’ambito probatorio a disposizione dell’ufficio. Differenti strumenti probatori a disposizione dell’ufficio Inattendibilità Presunzioni gravi, precise e concordanti Presunzioni supersemplici Le omissioni o irregolarità formali gravi, ripetute e numerose possono consistere in: omessa registrazione di operazioni; registrazione di fatture per operazioni inesistenti; cancellazioni, abrasioni, spazi in bianco. Occorre rilevare che la cassazione ha recentemente chiarito che nel caso dell’accertamento della inattendibilità della contabilità tenuta dal contribuente, non è preclusa all’ufficio la possibilità di ricorrere all’accertamento analitico, utilizzando i dati 12 comunque risultanti dalla contabilità stessa (Cassazione, sentenza n. 1555, del 3 febbraio 2012). Cassazione, sentenza n. 1555, del 3 febbraio 2012 <<“l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non esclude che l’amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al primo comma dell’art. 39, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie” (Cass. n. 27068 del 2006; cfr., inoltre, Cass. n. 27927 del 2009 e n. 5557 del 2000).>> OSSERVA Nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto legittimo il comportamento dell’ufficio che ha calcolato il reddito nella misura del 20 per cento dei ricavi, all’interno di un accertamento nell’ambito del quale era stata rilevata “l’assenza di tutti i libri contabili e di documentazione idonea a comprovare i costi” (Cass., sent. n. 1555/2012). Il nodo della questione era fondato sulla mancata sussistenza di prove per effetto delle quali le risultanze del conto profitti e perdite corrispondessero, nel caso di specie, ad operazioni effettivamente poste in essere. Infatti, <<…“la ricorrenza dei presupposti per l’accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell’intera contabilità) non comporta l’obbligo dell’ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell’imprenditore” (Cass. n. 12904 del 2008), e che “l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non esclude che l’amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al primo comma dell’art. 39, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie” (Cass. n. 27068 del 2006; cfr., inoltre, Cass. n. 27927 del 2009 e n. 5557 del 2000)>> (Cass., 1555/2012, cit.). Combinato utilizzo dell’accertamento induttivo e dell’accertamento analitico, secondo la cassazione 13 Sullo stesso solco appare la sentenza n. 42/02/09, del 4 luglio 2009, della Commissione Provinciale di Verbania, che ha chiarito che rientra sicuramente nella discrezionalità dell’ufficio la scelta del tipo di accertamento da utilizzare e spetta al contribuente, di contro, dimostrare mediante l’esibizione di una adeguata documentazione probatoria, l’erroneità dell’accertamento. OSSERVA Occorre, peraltro, osservare che la cassazione ha chiarito che il contribuente non ha motivo di lamentare l’utilizzo dell’accertamento analitico, nell’ambito di un accertamento induttivo effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973, posto che il metodo analitico si caratterizza per la sussistenza di maggiori garanzie, a favore del contribuente, inesistenti nel metodo induttivo “puro” (Cassazione, sentenza n. 18020, del 6 agosto 2009). Cassazione, sentenza n. 18020, del 6 agosto 2009 "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, allorquando ricorrano i presupposti sia dell'accertamento analitico che di quello induttivo, l'amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare sia l'uno che l'altro metodo": di conseguenza, "qualora, pur in presenza delle condizioni suscettibili di legittimare l'adozione di un accertamento induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, la rettifica sia stata operata con metodo analitico, a mente del comma 1 della medesima disposizione, il contribuente non ha titolo per lamentare l'emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece che di un accertamento induttivo e sintetico, posto che l'eventuale adozione di questo implicherebbe per lui garanzie minori di quelle correlabili alla emissione di quello (Cass. 20837/05, 14 6945/01 e 5557/00)" (Cass., trib.: 14 maggio 2007 n. 10960, cit., nonchè 27 giugno 2008 n. 17 626; 5 giugno 2008 n. 14879; 5 ottobre 2007 n. 20857; 18 dicembre 2006 n. 27058). In mancanza dell’esibizione di un’adeguata documentazione probatoria il contribuente è soccombente in sede contenziosa (5). In sostanza, l’inattendibilità delle scritture contabili legittima l’ufficio all’uso del metodo induttivo, anche prescindendo dalla contabilità stessa, ma, allo stesso tempo non preclude la possibilità di ricorrere all’accertamento con il metodo analitico. Ciò accade quando i dati contabili risultano singolarmente affidabili (Cassazione, sentenza n. 4013, del 3 dicembre 2009).6 Contabilità inattendibile: casistica Riferimenti Argomento Contenuti giurisprudenziali Cassazione, sentenza n. 9201, del 21 aprile 2011 Smarrimento Lo smarrimento incolpevole del libro scritture degli inventari obbligatorie <<…la mancata tenute del libro degli inventari – prescritta dal succitato Cassazione, sentenza n. 6623, del 23 marzo 2011 art.14 Inventario – legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art.3>> “In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, Cassazione, sentenza n. 24509, del 20 novembre 2009 ai sensi dell’art.39 del d.p.r. n.600 del Saldo cassa negativo di 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al 5 Nel caso di specie il ricorrente si è semplicemente limitato ad asserire che “i beni strumentali acquisiti dai fornitori fittizi venivano registrati all’acquisto e rivenduti a clienti fittizi, generando plusvalenze che venivano correttamente dichiarate”. 6 Cfr., “Osservatorio sulla giurisprudenza tributaria: accertamento induttivo”; in Guida ai Controlli fiscali, n. 5/2010, pag. 73. FiscoOggi, “Metodo induttivo e metodo analitico. Ok all'utilizzo anche contemporaneo”, 5 marzo 2010 (http://www.fiscooggi.it). 15 disavanzo”. <<Altro argomento prospettato dalla società è che non può condividersi la tesi dell’Ufficio circa l’omessa tenuta dell’inventario, in quanto la stesura del bilancio nel libro degli inventari sana – Cassazione, sentenza n. 8273, del 26 maggio 2003 o rende meramente formale – la violazione cui fa riferimento il processo verbale di constatazione della Guardia Inventario di Finanza, dal momento che nel bilancio si trovano ricomprese le stesse indicazioni e valutazioni che per legge devono risultare dal libro degli è del tutto inventari. La prospettazione inattendibile alla luce della disciplina dettata dall’art.15 (intitolato “inventario e bilancio) del D.P.R.n.600/73 e dall’art.2217 c.c. Inventario e bilancio sono scritture contabili, alla cui redazione la società era tenuta in forza dell’art.13 D.P.R.n.600/73. Ma sono due scritture distinte. In particolare, il bilancio, secondo il codice civile, deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anni e “deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa” (nonché delle attività e passività dell’imprenditore estranee alla medesima); transitoria secondo citata, la deve norma indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo”. L’inventario, ai sensi dell’art.2217 c.c., “si chiude con il bilancio e con il conto 16 dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”>>. «… nel registro Iva non erano riportate Commissione tributaria centrale, Sezione XVIII, decisione 20 maggio 2002, n. 4275 Irregolarità contabili le rimanenze, la contabilizzazione era stata effettuata con il sistema di cassa e non di competenza e il costo dei beni destinati alla produzione era equivalente ai ricavi». Contabilità inattendibile Commissione tributaria centrale, Sezione XVIII, decisione 20 maggio 2002, n. 4275 Irregolarità contabili <<…nel registro riportate le Iva non erano rimanenze, la contabilizzazione era stata effettuata con il sistema di cassa e non di competenza e il costo dei beni destinati alla produzione era equivalente ai ricavi>>. Contabilità inattendibile Commissione tributaria centrale, con decisione 29 settembre 1999, n. 5587 <<…nella fattispecie le scritture sul Libro giornale e libro secondo “Libro giornale” risultano in inventari parte tardive e le rimanenze del “Libro inventario” erano evidenziate con un importo omnicomprensivo e non anche per categorie omogenee, natura e valore>>. Contabilità inattendibile <<Nella Cassazione, sentenza n. 6102, del 16 giugno 1990 specie l’accertamento contestato P. si è fondato su tale Omessa fatturazione presupposto essendo stata rilevata l’omessa fatturazione di un quantitativo di borse, la cui determinazione ha avuto luogo tenendo presente, da un lato 17 l’entità del pellame acquistato, dall’altro lato il numero degli articoli che era possibile produrre computando in questo gli scarti di produzione. La Commissione centrale ha affermato la correttezza di siffatto procedimento in considerazione del fatto che i dati di partenza utilizzati dall’ufficio erano stati elaborati con la collaborazione del contribuente e queste conclusioni non meritano le censure che ad essere muove il contribuente>> Cassazione, sentenza n. 25001, del 24 novembre 2006 Mancata <<…mancata registrazione di ricavi e registrazione ricavi di e omessa esibizione delle ricevute fiscali Contabilità tenuta a matita l’omessa esibizione di tutti i bollettari delle ricevute fiscali…>> Determinazione induttiva del reddito sulla base delle materie acquistate. La giurisprudenza della cassazione si caratterizza per un differente orientamento, seguito nel tempo, in merito alla validità dell’uso della matita per la contabilizzazione delle operazioni aziendali. ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA’ A MATITA Cassazione, sentenza n. 2396 del 4 Cassazione, sentenza n. 12279, del marzo 1998 25 maggio 2007 La matita rappresenta «un mezzo grafico <<… del tutto inaffidabile si risolve in una sostegno delle specifiche contestazioni inattendibilità complessiva delle scritture, rivolte alle riprese dell'Ufficio doveva rendendo essere comunque presa in esame dalla così giustificata dell’accertamento induttivo». l’adozione la profferta documentazione a Commissione per fornire una motivata risposta sulla deducibilità o meno nell'an e nel quantum dei costi ripresi a tassazione, oggetto del giudizio avvincente la fondatezza sostanziale dei recuperi avallati solo per la ritenuta preclusione a poter dimostrare il contrario … . In ogni modo non può essere impedito al contribuente di fornire la prova della 18 conformità delle scritturazioni alla realtà delle poste ivi annotate in termini di certezza ed inerenza e quindi anche per i costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio il dibattito processuale doveva incentrarsi sulla documentazione acquisita e sulla sua rilevanza ai fini di valutare la fondatezza o meno della deducibilità sostenuta dal contribuente a prescindere dalle modalità di annotazione.>> OSSERVA Con la prima sentenza (2396/1998) la cassazione ha ritenuto la matita un mezzo grafico precario e, pertanto, inaffidabile con la conseguenza che il suo uso inficia necessariamente l’attendibilità della contabilità tenuta dal contribuente. Nella seconda sentenza (12279/2007), invece, la suprema corte ha affermato che il giudice deve valutare il caso di specie ben oltre il mezzo grafico utilizzato, incentrandosi sulla fondatezza o meno della deducibilità dei costi, sostenuta dal contribuente. Il cambio di rotta della cassazione deve essere valutato attentamente dal professionista, nel caso di specie. Connessione tra tecnica contabile e obblighi giuridici L’impresa, per l’assolvimento integrale degli obblighi contabili imposti dalla legge, deve adempiere ad una diversa serie di adempimenti: annotazioni sul libro giornale; annotazioni sui conti di mastro; compilazione del libro degli inventari; 19 redazione del bilancio d’esercizio. Ovviamente a quelli citati, utili per il prosieguo del discorso, occorre aggiungere gli adempimenti relativi alla: compilazione dei verbali delle assemblee dei soci o degli azionisti; compilazione dei verbali dell’organo amministrativo; … In effetti, ricalcando i chiarimenti forniti dalla Commissione tributaria centrale <<le predette scritturazioni contabili sono collegate, ma si differenziano profondamente fra loro in linea strutturale e funzionale>> (C.T.C., decisione n. 8610, Sez. 24, del 23 novembre 1987). Selezionando i contenuti della suddetta decisione per effetto della evoluzione normativa, non si può non prendere atto della veridicità delle suddette affermazioni, aggiungendo che, ad oggi, tutti gli adempimenti contabili divengono essenziali per legittimare la richiesta di deduzione dei costi da parte dei contribuenti. Relazione tra tecnica contabile ed obblighi giuridici con riguardo alla determinazione del reddito Infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’art. 109 del tuir, commi 3 e 4 dispone quanto segue: «i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico; le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (...)». La R.M. 14 gennaio 2008, n. 10/E, chiarisce che l’imputazione al conto economico deve necessariamente transitare attraverso la connessa imputazione nelle scritture contabili, secondo la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, co. 6-bis, D.L. 24 aprile 1990, n. 90 (conv. con modif. con L. 26 giugno 1990, n. 165), secondo la quale «ai fini dell’applicazione (...) dell’articolo 75 (NdA ora 109) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato 20 netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento (...) » Il suddetto chiarimento ministeriale consta di due punti essenziali: 1. i costi devono necessariamente essere rilevati in contabilità; 2. i costi non devono essere necessariamente evidenziati specificamente nel conto profitti e perdite (conto economico). Art. 2, co. 6-bis, D.L. 24 aprile 1990, n. 90 <<Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà.>> La correttezza delle annotazioni contabili si concretizza, anche sotto l’aspetto tributario, nel rispetto dei seguenti obblighi: annotazione nel libro giornale; annotazione nei conti di mastro; annotazione nel conto economico, tenendo conto che il contribuente può correttamente annotare nel bilancio il saldo dei costi e dei ricavi, se ciò è previsto dai principi contabili (ved. R.M. n. 10/E/2008, cit.). Và da sé che le omissioni e le infrazioni, in generale, in tal senso, possono legittimare alternativamente l’ufficio ad un accertamento analitico o induttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse dall’imprenditore. Nel caso di un’agenzia di scommesse, che applica i principi contabili internazionali, in forza dei quali deve esporre nel conto economico i ricavi al netto dei costi connessi, 21 relativi all’accettazione delle scommesse, l’agenzia delle entrate, mediante la citata R.M. n. 10/E/2008, ha chiarito che l’impresa può seguire il seguente comportamento: annotazione contabile separata dei ricavi e dei costi; imputazione del saldo nel conto economico, nel rispetto delle regole previste dai principi contabili internazionali. Irrilevanza della La necessaria imputazione contabile dei costi viene meno in sede di accertamento contabilizzazione induttivo (Cassazione, sentenza n. 3952, del 18 febbraio 2011). dei costi nell’ambito dell’accertamento induttivo puro Cassazione, sentenza n. 3317, del 10 aprile 1997 <<Questa Corte si è già pronunciata sulla questione della deducibilità di costi ed oneri, qualora l'amministrazione finanziaria abbia accertato induttivamente ( come nel caso di specie) l'esistenza di maggiori redditi di impresa rispetto a quelli dichiarati dal contribuente. Con sentenza n. 5071 del 24.11.1989, questa Corte ha affermato che l'amministrazione finanziaria, ove accerti presuntivamente maggiori ricavi, disattendendo in tutto od in parte le risultanze del bilancio o delle scritture contabili ( art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ), deve portare in detrazione i relativi costi, al fine di individuare il reddito netto, mentre non può invocare le regole poste dall'art. 74 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, circa l'indeducibilità di costi ed oneri in presenza di inosservanza delle formalità di contabilizzazione, atteso che tali regole sono operanti solo quando venga in discussione la detraibilità di costi od oneri rispetto ai proventi dichiarati dal contribuente. Tale principio è stato sostanzialmente ribadito dalle sentenze n. 3083 del 13.3.1992 e n. 9581 del 15.11.1994. Questo collegio ritiene di aderire a tale indirizzo giurisprudenziale.>> OSSERVA La regola della corretta annotazione contabile e dell’esposizione in bilancio dei costi sostenuti dall’impresa non può trovare applicazione analogica nel caso dell’accertamento induttivo di maggiori ricavi, mediante presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, in quanto la determinazione del 22 reddito d’impresa si effettua utilizzando strumenti dotati di una certa elasticità (Cass., n. 3317/1997, cit.) In sostanza, nel caso di specie, si passa dall’accertamento contabile del reddito (fondato essenzialmente sui dati contabili) ad un accertamento extracontabile, ma sempre del reddito, calcolato tenendo conto dei costi e dei ricavi. Nel caso di specie, le regole che sovrintendono la determinazione del reddito, sono necessariamente speciali. Rilevanza della regolarità contabile nel riconoscimento dei costi In relazione alla norma di principio più sopra esposta, consegue che, nel caso dell’accertamento induttivo puro, alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un’incidenza percentualizzata dei costi (Cass., n. 1166/2012 e Cass. n. 3317/1996). La ricostruzione del reddito nell’ambito dell’accertamento induttivo In precedenza si è parlato delle cause che generano l’applicazione dell’accertamento analitico-induttivo. In prosieguo ci occupiamo delle modalità di calcolo del reddito delle imprese assoggettate a detta modalità accertativa. La cassazione ha affermato che mediante lo <<…accertamento sintetico la Amministrazione pone totalmente da parte la (eventuale) contabilità del contribuente e quindi deve ricostruire induttivamente tutto l’insieme delle operazioni di impresa, sia le entrate sia le spese>> (Cassazione, sentenza n. 19451, del 18 dicembre 2003). Nel caso di specie resta sempre fermo il punto di riferimento costituzionale della capacità contributiva. Pertanto, l’accertamento induttivo dei ricavi non può generare automaticamente il reddito dell’impresa, in quanto occorre tener conto dei presumibili costi (Cassazione, sentenza n. 19451/2003, cit.). 23 Posto, come si è già rilevato in precedenza, che il ricorso all’accertamento induttivo puro introduce una diversa modalità di determinazione del reddito, di tipo eccezionale, che rende inapplicabile la regola secondo la quale i costi devono necessariamente risultare dalle scritture contabili e dal conto profitti e perdite, nel caso di specie la cassazione ha enunciato il principio di diritto per effetto del quale <<qualora il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione, e l'Amministrazione finanziaria proceda d'ufficio all'accertamento del reddito d'impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti. Nell'ipotesi considerata, infatti, non possono trovare applicazione le limitazioni previste dall'art. 74, commi secondo e terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in tema di prova dei costi e degli oneri ai fini dell'accertamento con metodo analitico induttivo, in quanto tale norma disciplina la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. Diversamente, d'altronde, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con l'art. 53 Cost." (cfr. Corte cass. V sez. 25.11.2008 n. 28028, Cfr. Corte cass. I sez. 10.4.1996 n. 3317; id. V sez. 17.1.2001 n. 640; id. V sez. 10.2.2006 n. 2946; id. V sez. 19.2.2009 n. 3995).>> Ad ogni modo la cassazione ha anche affermato che la relazione costi – ricavi non deve generare una presunzione giuridica per effetto della quale a maggiori ricavi provenienti da operazioni attive evase, debbano corrispondere necessariamente maggiori costi, in quanto detti ricavi possono comunque essere generati da costi già contabilizzati. E’ onere del contribuente, nel caso di specie, fornire prove specifiche (Cassazione, sentenza n. 19451/2003, cit.). Omessa o infedele indicazione di dati nei modelli relativi agli studi di settore L’omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli relativi agli studi di settore sposta la natura dell’accertamento, dall’ambito dell’accertamento analitico a quello induttivo puro. Impatto delle infrazioni connesse con i modelli sugli studi di settore sulla natura dell’accertamento 24 Infrazioni D.l. 98/2011 e D.l. 16/2012 La fattispecie è stata ulteriormente riformata per effetto del D.l. n. 16/2012. La disposizione riformata decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 2 marzo 2012. Ne consegue che per gli accertamenti notificati entro l’1 marzo 2012 trova applicazione la norma contenuta nel D.l. 98/2011, mentre a partire dal 2 marzo 2012, trova applicazione la norma di cui al D.l. 16/2012. Successione temporale della normativa contenuta nella lett. d-ter Si riportano di seguito le disposizioni sopra indicate: Art. 39, lett. d)-ter, D.P.R. 600/1973 D.l. 98/2011, accertamenti valido notificati per gli fin all’1 marzo 2012 Si 16/2012, accertamenti valido notificati per fin dal gli 2 marzo 2012 procede all’accertamento induttivo puro rilevata l'omessa indicazione D.l. dei <<quando dati o <<… in caso di omessa presentazione dei viene modelli per la comunicazione dei dati infedele rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi previsti nei di settore o di indicazione di cause di modelli per la comunicazione dei esclusione o di inapplicabilità degli studi di 25 dati rilevanti ai fini dell'applicazione settore non sussistenti, nonché di infedele degli nonché compilazione dei predetti modelli che l'indicazione di cause di esclusione o comporti una differenza superiore al di di quindici per cento, o comunque ad settore non sussistenti. La presente euro cinquantamila, tra i ricavi o disposizione si applica a condizione che compensi stimati applicando gli studi siano irrogabili le sanzioni di cui al di settore sulla base dei dati corretti comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto e quelli stimati sulla base dei dati legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.>> indicati in dichiarazione.” >> studi di inapplicabilità settore, degli studi Ai sensi della disposizione più sopra riportata, relativa all’art. 23, comma 28, lett. c), D.l. 98/2011, le infrazioni compiute dal contribuente, con riguardo ai modelli relativi allo studio di settore legittimano l’amministrazione finanziaria ad utilizzare le presunzioni supersemplici per quantificare il reddito d’impresa in presenza delle seguenti violazioni: omissione dei dati relativi agli studi di settore; infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore; indicazione di cause di esclusione degli studi di settore insussistenti; indicazione di cause di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che: siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1, D.l. n. 471/1997. In sostanza, la disposizione trova applicazione per le sanzioni maggiorate del 10 per cento, nel caso in cui sussiste una maggior reddito stimato superiore al 10 per cento rispetto a quello dichiarato. Il nuovo disposto della lettera d-ter), più sopra riportato, contenuto nel provvedimento del governo, intitolato delle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficentamento e potenziamento dell’accertamento, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia finanziaria”, legittima l’amministrazione finanziaria a procedere con l’accertamento induttivo puro in presenza delle seguenti condizioni: omessa presentazione dei modelli relativi agli studi di settore; indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti; infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza del 15 per cento, comunque con il minimo di euro 50 mila, tra ricavi o compensi derivanti dai calcoli di GERICO effettuati sui dati corretti ed i ricavi o compensi derivanti dai medesimi calcoli effettuati sui dati indicati in dichiarazione. 26 Pertanto, le disposizioni in vigore dal 2 marzo 2012, contengono una rilevante differenza rispetto alle disposizioni precedenti in quanto, ferma restando l’applicazione dell’accertamento induttivo puro nelle ipotesi di omessa presentazione dei modelli e di indicazione di cause insussistenti di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, le dichiarazioni infedeli, nella parte relativa agli studi di settore stessi, rilevano ai fini dell’applicazione dell’accertamento induttivo puro, solo se risultano essere di entità qualificata. Applicazione dell’accertamento induttivo puro in caso di infedele comunicazione dei dati relativi agli studi di settore (D.l. 16/2012) Differenza: 15% (min. 50 mila euro) Copyright© La Lente sul Fisco 27