LA SICUREZZA IN DOGANA
BOLOGNA 19/07/11
SPORTELLO UNICO DOGANALE:
TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE,
COMPETITIVITA’
DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
La legge 24 dicembre 2003, n. 350
le due finalità dello Sportello
 semplificare
 concentrare
le operazioni doganali
i termini delle attività istruttorie,
anche di competenza di Amministrazioni diverse
La semplificazione
L’esigenza di semplificazione nasce
dalla segmentazione delle competenze
che caratterizza il c.d. “momento doganale”
La “segmentazione” del momento doganale
DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
Le conseguenze della segmentazione
 Aumento dei tempi di sdoganamento
 Aumento dei costi di giacenza delle merci nei
depositi, in A3, etc
 Aumento dei costi di carico/scarico/movimentazione
delle merci
 Aumento delle spese assicurative e bancarie
 Duplicazione e sovrapposizione delle attività di
controllo da parte delle PA con conseguente aumento
dei costi a carico dell’Erario
Le conseguenze della segmentazione
Perdita di competitività
 per gli operatori economici nazionali
 per l’intero “Sistema Paese”
Le potenzialità dello Sportello Unico
i diversi procedimenti del “momento doganale”
vengono integrati e coordinati per via telematica in
modo da realizzare un’ interfaccia unitaria per
utenti ed operatori
Il “single window”:
le definizioni internazionali
“… sistema che consente agli operatori di depositare
le informazioni presso un unico organismo al
fine di adempiere tutte le prescrizioni regolamentari
connesse all’importazione o all’esportazione …”
(Raccomandazione n. 33 dell’UNECE – United Nations Economic
Commission for Europe)
Il “single window”:
le definizioni internazionali
“… facilitazione che consente alle parti coinvolte nel
commercio e nel trasporto (delle merci) di
depositare informazioni e documenti standardizzati
presso un unico punto di ingresso al fine di
soddisfare le prescrizioni regolamentari inerenti
l’importazione, l’esportazione, il transito…”
(WCO – World Customs Organization)
Lo Sportello Unico Doganale:
art. 4 c. 58 della L. 350/2003
“concentra tutte le istanze inviate anche in via
telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, così raccolti, alle amministrazioni
interessate per un coordinato svolgimento dei
rispettivi procedimenti ed attività”
Dalla legge al decreto attuativo
LEGGE n. 350
DPCM n. 242
(GU 14.01.2011 – entrato in
vigore il 29.01.2011)
Dalla legge al decreto attuativo
Importazioni
2008: 98,9%
Esportazioni
98,6%
2009: 99,2%
99,3%
2010: 99,6%
99,9%
Dalla legge al decreto attuativo
 La riforma del Codice Doganale Comunitario attuata
dal Regolamento 648/2005
 … e delle DAC attuata dal Regolamento 1875/2006 e
successive modifiche e integrazioni
L’approccio ONE STOP SHOP
nell’Emendamento Sicurezza
“Se espletati da autorita’ diverse dalle autorita’
doganali,
i controlli sono effettuati in stretto coordinamento
con
queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e
nel medesimo momento.”
(art. 13 par. 3 Reg. 2913/92 come modificato dall’art. 1 del Reg.
648/2005)
L’approccio ONE STOP SHOP nel
Codice Doganale Modernizzato
“Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo
adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal
territorio doganale della Comunità, è opportuno che
- le informazioni fornite dagli operatori economici siano
scambiate, … , tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità
che intervengono in tale controllo, …,
- e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in
modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni
una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo
stesso momento e nello stesso posto.”
(Considerando n. 9 Reg. 450/2008)
L’approccio ONE STOP SHOP nel
Codice Doganale Modernizzato
“Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere
effettuati controlli diversi dai controlli doganali da
autorità competenti che non siano le autorità doganali, le
autorità doganali si impegnano, in stretta
collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali
controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si
effettuano i controlli doganali (sportello unico);
a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di
coordinamento”.
(Articolo 26 par 1 Reg. 450/2008)
Il DPCM n. 242/2010: i contenuti
Il DPCM individua due tipologie di procedimenti
 i procedimenti c.d. PRODROMICI
- Tabella A
 i procedimenti c.d. CONCOMITANTI - Tabella B
Il DPCM n. 242/2010: i contenuti
 Semplificazione: coordinamento per via telematica
dei procedimenti connessi al “momento doganale”
nel rispetto delle regole del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82 del 2005)
 Fissazione dei termini di conclusione dei
procedimenti connessi con le operazioni doganali
Il coordinamento per via telematica:
TABELLA A
procedimenti “prodromici”
il modello di interoperabilità DOGANE-MISE,
sua attualizzazione
ed estensione alle altre Amministrazioni
secondo le priorità stabilite dal Comitato per il monitoraggio
delle attività dello Sportello Unico Doganale coordinato dal
Direttore dell’Agenzia
Interoperabilità DOGANE-MISE
Operativo già dal 2008 uno “sportello unico
doganale” per il rilascio e l’utilizzo dei titoli AGRIM
ed AGREX:
 il MISE trasmette in tempo reale all’Agenzia delle dogane le
informazioni inerenti l’emissione di un nuovo titolo e/o le
variazioni di titoli già emessi
 l’operatore economico indica nella dichiarazione doganale,
nell’apposita suddivisione della casella 44, i titoli necessari
all’operazione di importazione o esportazione
 se dal controllo effettuato dal sistema emerge una difformità
la dichiarazione è rifiutata, altrimenti viene registrata con
contestuale aggiornamento on line della quota AGRIM.
Modello interoperabilità Dogane - Mi.S.E.
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Il coordinamento per via telematica:
TABELLA B
procedimenti “concomitanti”
il modello di interoperabilità DOGANE-SALUTE (è stato
siglato a livello centrale un Memorandum d’Intesa),
e successiva estensione, con gli opportuni adattamenti,
alle altre Amministrazioni
secondo le priorità stabilite dal Comitato per il monitoraggio delle attività
dello Sportello Unico Doganale coordinato dal Direttore dell’Agenzia
Attualmente
-
il Documento Veterinario Comune di Entrata
viene chiesto all’Autorità sanitaria;
 - effettuati i prescritti controlli sulla merce,
l’Autorità sanitaria rilascia all’operatore economico il
DVCE;
 - l’operatore inserisce nella casella 44 del DAU il
numero del certificato;
 - l’Autorità doganale, accettata e registrata la
dichiarazione, può procedere ad effettuare ulteriori
controlli sulla merce.
Richiesta
certificato
Il Documento Veterinario
Comune di Entrata (DVCE)
viene richiesto all’autorità
sanitaria. La merce deve
essere a disposizione per
l’effettuazione dei controlli.
Certificato
Sulla base degli elementi
contenuti nella
dichiarazione, può decidere
di effettuare ulteriori
controlli prima dello
svincolo della merce.
Rilascia certificato
Svincolo
Sulla base degli
elementi contenuti
nella dichiarazione,
può decidere di
effettuare ulteriori
controlli prima dello
svincolo della merce.
Trasmissione
della
dichiarazione
inserendo
nella casella 44
il numero del
certificato.
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In base al modello di interoperabilità
Dogane-Salute
 il responsabile MMA invia l’MMA e riceve le partite di A3
 le partite di A3 sono trasmesse al Ministero della Salute che seleziona in
AIDA quelle da controllare
 il dichiarante richiede al Ministero della Salute il rilascio del DVCE
 il dichiarante inserisce nella dichiarazione il numero di prenotazione
del certificato DVCE
 AIDA, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia delle
dogane e dell’esito ricevuto dal Ministero della Salute (che ha
selezionato le partite di A3 da controllare) comunica se la merce è
immediatamente svincolabile; in alternativa, la merce sarà sottoposta
ad un controllo che potrà essere doganale, o sanitario o congiunto
Richiesta
certificato
Il Documento Veterinario Comune
di Entrata (DVCE) viene richiesto
all’autorità sanitaria.
Seleziona in AIDA le
partite di A3 da
sottoporre a
controllo
oppure
Trasmissione della
dichiarazione
inserendo nella casella
44 il numero di
prenotazione/
certificato.
Svincolo
Comunica al
dichiarante se la
merce deve essere
sottoposta a un
controllo
Doganale
Sanitario
Congiunto
Sulla base degli elementi
contenuti nella
dichiarazione rilascia
certificato
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Il DPCM n. 242/2010: la tempistica
I sistemi di cooperazione informatica tra l’Agenzia
delle dogane e le altre Amministrazioni devono
essere realizzati e completati
entro 3 anni dall’attivazione dello Sportello Unico
Doganale.
(art. 6, comma 6 DPCM 242/2010)
Sottocomitato per l’interoperabilità
Tecnico
architetturale
Tavolo unico
Definire una soluzione
architetturale uniforme
per la cooperazione
applicativa tra le varie
Amministrazioni
secondo le regole del
CAD.
Funzionale procedurale
prodromico
MISE
contestuale
Salute
Altre Amministrazioni
Mappare i processi per l’attuazione dello
sportello unico doganale (AS-IT-IS), per la
definizione del modello di processo a tendere
(TO-BE) e delle fasi di attuazione (TO-RUN).
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Il DPCM n. 242/2010:
la disciplina transitoria
Fino a quando non sarà realizzata l’integrazione dei
procedimenti nel sistema di cooperazione,
gli operatori continuano ad attivare i procedimenti
presso le Amministrazioni competenti
…..
Il DPCM n. 242/2010:
la disciplina transitoria
… il DPCM prevede che il Direttore Regionale
/Interregionale dell’Agenzia delle dogane promuova
una Conferenza di servizi con le altre
Amministrazioni interessate
per procedere all’armonizzazione degli orari di
servizio e affrontare eventuali necessità operative.
Le Conferenze di servizi
in Emilia Romagna e nelle Marche
Le Amministrazioni convocate:









Ministero della Salute (USMAF – PIF)
Servizio Fitosanitario
Corpo Forestale dello Stato
Camere di commercio (Unioncamere)
Comuni (ANCI)
Regione – Assessorato alla sanità
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Agecontrol
ICE
Le iniziative adottate dalla Direzione
Interregionale Emilia Romagna e Marche
l’analisi delle realtà di riferimento (allocazione delle
Amministrazioni nei porti, aeroporti, etc.; orari
osservati; volume di attività, etc.)
la promozione delle migliori condizioni per
l’unificazione dei controlli nel tempo e nel luogo:
- i protocolli d’intesa
- i progetti infrastrutturali
Il DPCM n. 242/2010: i contenuti
la fissazione di termini di conclusione dei
procedimenti prodromici (in giorni) e concomitanti
(in ore)
Es.
rilascio DVCE – tempo limite CD (2 h) VM (3 h)
nulla-osta import e transito vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi –
CD (4 h) VM (12 h)
nulla osta per immissione in commercio di pesi e strumenti metrici (CD 2
h, VM 7 h)
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