Collegato Lavoro Legge 183 / 2010 Approvata il 19 ottobre 2010 ( dopo 7 passaggi parlamentari ) Era stata rinviata alle camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo Entrata in vigore definitivamente il 24 novembre 2010 Art. 30 – Clausole generali e Certificazione del rapporto di lavoro modificate alcune disposizioni che riguardano la certificazione dei rapporti di lavoro prevista, in via generale,dagli art. 75 e seguenti del D.L.vo 276/2003 Organi che possono essere costituiti come certificatori • • • • Gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento Le Direzioni provinciali del Lavoro Le Province Le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie • La Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro (esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi in più di una provincia) • Consigli provinciali dei consulenti del lavoro Finalità: qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto. • Possono essere certificati tutti i contratti nei quali direttamente o indirettamente sia dedotta una prestazione di lavoro. L’obiettivo è favorire la certificazione sotto ogni altro aspetto con invito agli organi di vigilanza a prestare “in primis” la loro attenzioni sulle prestazioni che non siano stato oggetto di certificazione. • Nei casi di qualificazione del contratto di lavoro e in fase di interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni che le parti hanno espresso in sede di certificazione fatto salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo. • Con il comma 3 si entra nel “cuore” della problematica sulle motivazione alla base del licenziamento Il Giudice, ai fini della valutazione, deve tener presenti le tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati avanti ad una delle commissioni previste dalla legge. Art. 31 – Conciliazione e arbitrato (prima della legge….) Controversia Tentativo Obbligatorio di conciliazione Ricorso Convocazione entro 60 gg. Entro i termini di prescrizione Art. 31 – Conciliazione e arbitrato (con la legge….) Controversia Tentativo facoltativo di conciliazione Ricorso Arbitrato (Con la legge….) • Si interviene sulla materia del tentativo obbligatorio di conciliazione che a partire dal 1998 ha rappresentato l’attività preminente delle D.p.L. • Il tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice diventa facoltativo: le parti sono libere di rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria, sia nel lavoro pubblico che in quello privato. Chi vuole comunque promuovere il tentativo di conciliazione lo farà dinnanzi alla Commissione di Conciliazione costituita presso la D.p.L., composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sulla base della rappresentatività a livello territoriale (e non nazionale come in precedenza) e da un presidente “neutrale” che potrà essere il direttore della D.p.L. o un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo. L’istanza si apre con una richiesta che contiene , oltre all’indicazione delle parti, l’esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. Se la controparte accetta la procedura di conciliazione, deposita entro 20 gg. una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni in fatto e in diritto, oltre eventuali domande riconvenzionali. Arbitrato irrituale Ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o le procedure di conciliaz. e arbitrato previste dalla legge, per risolvere una specifica controversia, è stata ipotizzata una forma di arbitrato irrituale che prescinde dall’espletamento di un qualsiasi precedente tentativo di conciliazione. Il collegio che si costituisce è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente. La procedura si attiva con un ricorso, che indica l’oggetto della domanda, le ragioni sulle quali si fonda, i mezzi di prova e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità. Vi è quindi un’udienza in cui il collegio tenta la conciliazione, interroga le parti, ammette e assume le prove. La controversia è decisa entro 20gg. dall’udienza finale con un lodo che è impugnabile solo per le ragioni formali viste prima. Ciascuna parte paga l’arbitrato da essa nominato e metà del compenso del presidente, fissato nel 2% del valore della controversia. Il lodo può disporre che la parte soccombente rimborsi all’altra le spese legali e arbitrali. Clausola compromissoria Lavoratore e datore di lavoro possono pattuire clausole compromissorie con le quali si impegnano a far decidere eventuali controversie anche future ad arbitri invece che al giudice del lavoro. Può essere pattuita solo a periodo di prova concluso o decorsi 30gg. dalla stipulazione del contratto di lavoro e non può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. La validità della clausola è subordinata a due condizioni: • La certificazione dell’accordo individuale da parte delle apposite commissioni (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale) • La previsione di tale possibilità nei contratti collettivi ( se dopo 12 mesi non sono intervenuti accordi collettivi, il Ministero convoca le parti per promuovere un accordo in mancanza del quale individua con decreto le modalità di attuazione della norma) Art. 32 – Decadenze e disposizioni in materia di contratto a tempo determinato • Il licenziamento va impugnato entro 60gg. dalla ricezione della sua comunicazione. • A pena di inefficacia, nei 270gg. successivi va depositato il ricorso in tribunale o chiesta la conciliazione o l’arbitrato. In caso di rifiuto a conciliare o di mancato accordo i termini sono ridotti a 60gg. e decorrono dal rifiuto del tentativo di conciliazione o dalla data del mancato accordo. • Tutta la procedura si applica anche ai casi di invalidità del licenziamento (prima della Legge….) Licenziamento Entro 60gg. Impugnativa Tentativo Obbligatorio di conciliazione Ricorso Convocazione entro 60 gg. Entro i termini di prescrizione ( con la Legge…..) Licenziamento entro 60 gg. IMPUGNATIVA entro 270 gg. RICORSO CONCILIAZIONE o ARBITRATO Entro 60 gg. Impugnative altre cessazioni La nuova procedura per impugnare il licenziamento si applica anche ai casi in cui il recesso è collegato a questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto: • Apprendistato - Contratti di inserimento • Al recesso del committente nei rapporti di: Contratti collaborazione continuativa anche nella modalità a progetto •All’azione di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato (ai sensi degli art.1, 2 e 4 del d.lgs. 368 e successive modificazioni) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine. • All’azione di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato……. e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge •Al trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 2103 del cod.civ. •Alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 del cod. civ. (trasferimento d’azienda o ramo d’azienda) con termine decorrente dalla data del trasferimento • Di ogni altro caso, in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. ( compreso interposizione illecita, somministrazione irregolare, somministrazione fraudolenta) Conversione del contratto a tempo determinato In caso di conversione del contratto a termine, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore Indennità risarcitoria omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto Queste disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge