(Alcune delle novità del)
COLLEGATO LAVORO
Legge n.183 / 2010
Avv. Umberto Oliva
Vercelli , 24 gennaio 2011
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pubblicata su G.U. del 9 novembre 2010
in vigore dal 25 novembre 2010
composta da 50 articoli
integrata da Circolare Ministero Lavoro del 25
novembre 2010
Due anni di lavoro parlamentari e sette letture
Rinviata alle Camere dal Presidente della
Repubblica con messaggio 3 marzo 2010
Obiettivi : deflazione contenzioso, riduzione
discrezionalità Giudice, maggior certezza,
valorizzazione autonomia individuale assistita
legge “omnibus” e“ad personam”
CONTENUTI GENERALI :
• diversi e di immediata applicazione : su lavoro privato e
pubblico, previdenza, doping, privacy, orario di lavoro,
diritto processuale, medici, ecc.
• Numerose deleghe al Governo : per i lavori usuranti
(art.1), riordino Enti di Vigilanza (art.2), permessi
aspettative e congedi (art.23), previdenza Vigili del
Fuoco (art.27), ammortizzatori sociali (art.46), servizi per
l’impiego incentivi all’occupazione e apprendistato
(art.46), lavoro femminile : incentivi e sgravi, congedi
parentali, part time (art.46)
• Riscrive norme storiche, più recenti e il c.p.c., abroga
la conciliazione obbligatoria, interviene in modo
massiccio su licenziamenti e lavoro a termine, cerca di
limitare il potere discrezionale del giudice
• Art. 30
Clausole generali e certificazione contratti di
lavoro
• Art. 31
Conciliazione e arbitrato
• Art. 32
Decadenze e disposizioni in materia di
contratti di lavoro a tempo determinato
Art. 30 : Clausole generali
In tutti i casi in cui le norme lavoristiche:
“contengono clausole generali … il
controllo giudiziale è limitato
esclusivamente … all’accertamento del
presupposto di legittimità e non può
essere esteso al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di
lavoro o al committente”
Clausole generali ex art. 30 :
• Instaurazione rapporto di lavoro
(lavoro a termine, lavoro a progetto,
somministrazione di lavoro)
• Esercizio dei poteri datoriali
(equivalenza mansioni)
• Trasferimento di azienda
(concetto di attività organizzata)
• Licenziamento
(giustificato motivo)
Art. 30 : Motivi e conseguenze
del licenziamento
• “ … nel valutare le motivazioni poste a base del
licenziamento, il Giudice tiene conto delle tipizzazioni di
giusta causa e giustificato motivo presenti nei
contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente
rappresentativi …
• … nel definire le conseguenze del licenziamento ai
sensi art. 8 l. 604/66 il Giudice tiene ugualmente conto
di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e
comunque considera le dimensioni e le condizioni
dell’attività del datore di lavoro, la situazione del
mercato locale, anzianità e condizioni del lavoratore,
comportamento delle parti anche prima del
licenziamento”
I LIMITI AL CONTROLLO
GIUDIZIALE
• conferma la tendenza a sottrarre spazi
discrezionali al Giudice in favore di
maggiore certezza
• mera ripetizione di acquisiti principi
giurisprudenziali, dunque inutile, oppure
norma innovativa e importante?
• “contrattualizzazione” dei parametri
interpretativi ?
Clausole generali :
norme aperte , elastiche attraverso le quali
il legislatore demanda al giudice attività di
integrazione idonea a dare
concretezza a precetti normativi a
carattere indeterminato … operano un
rinvio, sul piano applicativo, a parametri
variabili nel tempo e nello spazio,
desumibili da regole morali, sociali e del
costume
Corte Cassazione n.7838/2005:
“… disposizioni di limitato contenuto,
delineanti un modulo generico che
richiede di essere specificato in sede
interpretativa, mediante la
valorizzazione sia di fattori esterni,
relativi alla coscienza generale, sia di
principi che la stessa disposizione
tacitamente richiama”
Quale confine tra
presupposto di legittimità e
sindacato di merito
La verifica del Giudice è meramente
formalistica (limitata alla corrispondenza
tra motivazione addotta e comportamento
reale)
oppure
deve accertare la rispondenza a parametri
concettuali esterni (principi sociali) e
interni (principi di diritto) ?
• deve verificare solo la economicità della
scelta o anche la sua opportunità ?
Esempio : per alcuni nel licenziamento motivo oggettivo è
sufficiente, ai fini della legittimità, un mero “incremento
di profitti” (Cass. n.10672/2007), per altri no (Cass.
N.12514/2004 , Appello Torino n.90/09)
• Come si concilia con la permanenza dei
principi di buona fede e correttezza
contrattuale (1175-1375 c.c.) ?
“regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali
interessi delle parti “ (Cass.13783/06)
• Esiste un contrasto tra art. 41 e art. 4
Costituzione ?
Art. 31 : Conciliazione
• Abroga 412 bis cpc (procedibilità della
domanda) rendendo facoltativo il
tentativo di conciliazione ante causam
• Riscrive 410 – 411 cpc ridisegnando la
procedura avanti la DPL :
- Contenuti della richiesta simili al 414 cpc
- Costituzione del convenuto entro 20 gg dal
-
ricevimento racc. con possibilità del convenuto di
non accettare
Entro i 60 gg successivi decadenza in caso di
licenziamenti (uso strumentale …)
• Il nuovo art. 410 cpc SI APPLICA al
pubblico impiego e NON si applica al
tentativo di conciliazione svolto in sede
sindacale
• L’art. 420 cpc è così modificato:
“..il giudice … tenta la conciliazione della
lite e formula alle parti una proposta
transattiva. …. La mancata comparizione
delle parti o il rifiuto della proposta
transattiva del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento
valutabile dal giudice ai fini del giudizio”
Art. 32 :
impugnazione licenziamenti
Riscrive art. 6 legge n.604/1966 :
• Conferma termine 60 gg per impugnare in
via stragiudiziale
• Prevede un secondo termine decadenziale
di impugnazione giudiziale, entro 270 gg
dall’impugnazione / entro 60 gg dalla
conclusione tentativo conciliazione
• Regime transitorio: si applica solo ai
licenziamenti successivi al 24.11.2010
IL DOPPIO TERMINE SI APPLICA ANCHE:
• A tutti i casi di invalidità del licenziamento,
escluso il solo licenziamento orale (nulli?);
• Licenziamenti che presuppongono la
qualificazione, a monte : A) del tipo di
rapporto - B) del vero datore di lavoro
• Recesso da co.co.co. e lavoro progetto;
• Trasferimento ;
• Legittimità/Nullità del termine;
• Cessioni di contratto ex art. 2112 c.c.
(c.d. “aziende bara”)
N.B. :
I termini di decadenza NON si applicano alle
azioni di mero accertamento della natura
subordinata del rapporto e conseguente
richiesta differenze retributive e
regolarizzazione contributiva
GRAZIE !
….. e buon proseguimento
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slides - Avv. Oliva - Camera Civile del Foro di Vercelli