Convivenza o concorrenza?
Art. 670 c.p.p.
Questioni sul titolo esecutivo.
1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non
è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste
nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende
l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la
rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre
nuovamente il termine per l'impugnazione.
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione,
dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di
cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica
quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già
stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del
provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni
per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è
già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non
deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In
tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice
dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
Poteri del GI e del GE


GI: valuta se
l’impugnazione è
inammissibile perché è
sceso il giudicato; o se
è solo apparentemente
tardiva perché il
giudicato in realtà non
è sceso. Poi si occupa
del merito
dell’impugnazione. Ha
comunque il potere di
sospendere
l’esecuzione in corso
Il GE si occupa solo
della questione
esecutività o no del
titolo: se è davvero
sceso il giudicato; non
si occupa del merito
dell’impugnazione. Può
sospendere
l’esecuzione in corso.
In certi casi, può
restituire nel termine
per impugnare.
sospesa
sospesa
nuovo
termine
Proposizione consecutiva o non
simultanea dei due rimedi:
Il condannato potrebbe rivolgersi subito al
giudice dell’esecuzione e - solo
successivamente alla decisione di
quest’ultimo - rivolgersi al giudice
dell’impugnazione.

Proposizione cumulativa o simultanea
dei due rimedi:
il condannato potrebbe proporre una duplice
domanda: al giudice dell’esecuzione e al
giudice dell’impugnazione.
Le due iniziative potrebbero essere prese
contestualmente (le 2 domande si
presentano insieme,
contemporaneamente); o comunque si
attiva un rimedio prima che il
procedimento relativo all’altro sia
definito.
Consecutiva
GE
GI

Simultanea
GE
GI
E se le due decisioni contrastano?
Quale prevale?
Sono regolati dalla legge tutti i possibili casi?
Art. 670 co. 1
Proposizione consecutiva o non simultanea
• 1. Quando il giudice
dell'esecuzione accerta che il
provvedimento manca o non è
divenuto esecutivo, valutata anche
nel merito l'osservanza delle
garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato, lo
dichiara con ordinanza e sospende
l'esecuzione, disponendo, se
occorre, la liberazione
dell'interessato e la rinnovazione
della notificazione non validamente
eseguita. In tal caso decorre
nuovamente il termine per
l'impugnazione.
• Manca di regolare il caso inverso: il GE
ritiene infondata l’istanza e la rigetta
Art. 670 co. 2
Proposizione cumulativa o simultanea
2. Quando è proposta impugnazione od
opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver
provveduto sulla richiesta dell'interessato,
trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente. La decisione del giudice
dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice
dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se
ritiene ammissibile il gravame, sospende con
ordinanza l'esecuzione che non sia già stata
sospesa.
Manca di regolare vari casi:
• Decide prima il GI
• L’interessato si rivolge prima e
direttamente al GI e, ottenuta una
risposta negativa, prova ad
interpellare, sulla medesima
questione, il GE
• Nel caso regolato, si sancisce
espressamente un principio di
prevalenza della decisione del GI
solamente nel caso in cui il GE
abbia deciso a sfavore
dell’interessato e il GI sia di
opinione diversa. E nel caso
contrario?
A) l’interessato propone direttamente (e
soltanto) impugnazione tardiva.
 A1) il GI ritiene l’impugnazione tardiva ammissibile.
Se vi fosse un’esecuzione in corso, questo stesso
organo la potrebbe certamente sospendere (in
applicazione analogica dell’art. 670.2 ult. parte c.p.p.
nonché dell’art. 175.7 c.p.p.)
 A2) il GI ritiene invece l’impugnazione tardiva
inammissibile.
L’interessato non può rivolgersi al GE per ottenere una
decisione di segno contrario?
Si ritiene di no.
A) Solo impugnazione tardiva
Caso non regolato
GI dichiara
ammissibile
l’impugnazione
Non c’è ragione di
interpellare GE
GI dichiara
inammissibile
l’impugnazione
GE non vincolato
FAVORE
FAVORE
GE vincolato
SFAVORE
B) l’interessato propone i due rimedi
consecutivamente (o non simultaneamente)
 B1) il GE ritiene non passata in giudicato la
sentenza: riscontra un errore di notificazione.
Art. 670 co. 1: pacifico che tale giudizio vincoli
quello del giudice dell’impugnazione. Decorre
un nuovo termine per impugnare, che è il solo
cui fare riferimento.
Se il GE, interpellato, rende una decisione favorevole all’istante
sospesa
nuovo
termine
SU Fragomeli 2005
nuovo
termine
 B2) il GE ritiene invece che la sentenza sia
passata in giudicato: rigetta la questione
sull’esecutività del titolo.
Il caso non è regolato e le opinioni divergono sulle
possibilità lasciate all’interessato:

Ci si può rivolgere ugualmente al GI, non
vincolato alla decisione del GE?

O la decisione del GE è vincolante e non può
essere rimessa in discussione?
B) Proposizione consecutiva dei rimedi
Art. 670 comma 1
GE rigetta
(caso non regolato)
GI vincolato:
Impugnazione inammissibile
GE accoglie
(caso regolato)
GI non vincolato:
Potrebbe dichiarare
l’impugnazione ammissibile
GIGI vincolato
FAVORE
SFAVORE
SU Mainente 2003
FAVORE
Art. 670 co. 2
Proposizione cumulativa o simultanea
2. Quando è proposta impugnazione od
opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver
provveduto sulla richiesta dell'interessato,
trasmette gli atti al giudice di cognizione
competente. La decisione del giudice
dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice
dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se
ritiene ammissibile il gravame, sospende con
ordinanza l'esecuzione che non sia già stata
sospesa.
C) l’interessato propone i due rimedi
cumulativamente (simultaneamente)

Se decide prima il GI: la sua decisione prevale comunque (v.
sub A)

Se decide prima il GE:
 GE ritiene che la sentenza è irrevocabile (sfavore per
l’istante)
No effetti vincolanti per il GI: potrà dichiarare ugualmente
ammissibile il gravame (caso regolato: art. 670 co. 2)

GE ritiene la sentenza non esecutiva (favore per l’istante)
Caso non regolato:
SU Mainente 2003
GI non è vincolato
Cass. Costantino 2007
GI è vincolato
Proposizione cumulativa dei rimedi
Art. 670 co. 2
GE rigetta
(caso regolato)
GI non vincolato
GE accoglie
(caso non regolato)
GI non vincolato
FAVORE
GI vincolato
SFAVORE
SU Mainente 2003
FAVORE
Cass. Costantino 2007
Art. 670 comma 1
GE accoglie
(caso regolato)
GE rigetta
(caso non regolato)
GI vincolato:
Impugnazione inammissibile
GI non vincolato:
Potrebbe dichiarare
l’impugnazione ammissibile
GI vincolato
FAVORE
SFAVORE
FAVORE
SU Mainente 2003
Art. 670 co. 2
GE rigetta
(caso regolato)
GI non vincolato
FAVORE
GE accoglie
(caso non regolato)
GI non vincolato
GI vincolato
SFAVORE
SU Mainente 2003
FAVORE
Cass. Costantino 2007
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2.0.Titolo esecutivo.Casi non regolati