UISP SOLIDARIETÀ IRPINIA Sede Provinciale di Avellino Comitato Territoriale di Avellino Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/2008 17 giugno 2009 ore 16.00 Iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di promozione del CSV Irpinia solidale LA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE Solo quando l'utente è consapevole dei propri diritti può dirsi veramente protetto Le problematiche più frequenti Un operatore chiama a casa e propone di stipulare un contratto telefonico L’operatore deve qualificarsi L’intera telefonata va registrata Tutte le informazioni per iscritto Se ciò non avviene … Viene attivato un servizio senza che ne sia stata fatta richiesta Nulla è dovuto all’operatore Ripristino della situazione precedente Sanzioni Il silenzio del consumatore non può essere considerato consenso all’attivazione Si riceve una bolletta astronomica a causa di numerazioni speciali / internazionali / satellitari Chiedere la disabilitazione gratuita Sporgere denunzia per truffa Inviare un reclamo chiedere lo storno degli importi La compagnia telefonica non fornisce spiegazioni e, se non si paga, minaccia di staccare la linea telefonica Presentare un reclamo scritto Pagare la bolletta decurtata degli importi in contestazione La compagnia telefonica modifica le condizioni di contratto Diritto di essere informato trenta giorni prima Diritto di recedere liberamente Mancata attivazione o interruzione di un servizio L’attivazione deve avvenire in tempi certi I servizi vanno forniti in modo regolare, continuo e senza interruzioni Obbligo di informare in anticipo gli utenti dell’interruzione Mancata attivazione o interruzione di un servizio Equi indennizzi e rimborsi Gli standard di qualità e le modalità di indennizzo devono essere indicati nella carta dei servizi Mancata attivazione o interruzione di un servizio Risarcimento del danno ulteriore, ivi compreso il danno esistenziale Il danno esistenziale consiste “non solo nell'impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l'utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere” (Giudice di Pace di Roma, luglio 2003) Se la compagnia non ascolta le ragioni del consumatore OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Il tentativo di conciliazione CO.RE.COM. Camera di Commercio Associazioni di consumatori membri del C.N.C.U. Organi di conciliazione Tentativo di conciliazione Un mezzo rapido, economico ed efficiente per risolvere le controversie Rapido: non oltre i 30/60 giorni Economico: l’ideale per liti di modesto valore economico Efficiente: finalizzato alla soluzione delle controversia senza ricorrere all’azione giudiziaria Se il tentativo di conciliazione fallisce Rivolgersi con fiducia all’Autorità giudiziaria Conservare copia di tutta la corrispondenza LA CONCILIAZIONE EXTRA GIUDIZIALE TELEFONIA: COME TUTELARSI FINE