LE NOVITA’ ATTESE
DALL’EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA
IN TEMA DI MICROCREDITO
Milano, 1 febbraio 2011
RIFORMA DEL TITOLO V DEL TUB
Prima della riforma: 106 e 107
nuovi 106
(Basilea standard,
vigilanza equivalente)
Art. 106.
L'esercizio
nei
confronti
del
pubblico
dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma è riservato agli intermediari
finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
UNO SPAZIO PER IL MICROCREDITO
Art. 111 (in deroga all’art. 106)
I soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto
da
un
organismo,
possono
concedere
finanziamenti a persone fisiche o società di
persone, per l’avvio o l’esercizio di attività di
lavoro autonomo o di microimpresa (start – up),
a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano determinate caratteristiche.
REGIME DI VIGILANZA ALLEGGERITO

Favorire lo sviluppo per i soggetti operanti
nell’ambito del microcredito





presentano un indubbio rilievo sociale;
sono in grado di raggiungere soggetti marginali;
hanno una debole rilevanza sistemica.
Precisi limiti di operatività
Iscrizione in un elenco tenuto da un organismo
di autoregolamentazione.
CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO





forma di società di capitali;
capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito dalla Banca d’Italia;
requisiti di onorabilità dei soci di controllo o
rilevanti nonché di onorabilità e professionalità
degli esponenti aziendali;
oggetto sociale limitato alle sole attività proprie del
microcredito (e alle attività accessorie e
strumentali);
presentazione di un programma di attività.
CARATTERISTICHE DEI
FINANZIAMENTI



finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del
lavoro;
ammontare non superiore a 25.000 euro e non
assistiti da garanzie reali;
accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
INTERVENTI
A
FAVORE DEI BILANCI
FAMILIARI

Finanziamenti anche a persone fisiche in condizioni
di particolare vulnerabilità economica o sociale (in
via non prevalente)
 per favorirne l’inclusione finanziaria;
 non oltre 10.000 euro;
 non assistiti da garanzie reali;
 accompagnati da servizi ausiliari di bilancio
familiare;
 a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
ENTI NO-PROFIT

Le associazioni senza scopo di lucro possano concedere
prestiti ai propri associati, purché
finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria
del beneficiario;
 non garantiti da ipoteca;
 a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul
mercato.


Riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di
credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di
azione propria degli operatori che agiscono a scopo di
lucro.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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L`OFFERTA FUORI SEDE