Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” “Una normativa per la microfinanza in Italia” Lo stato dell’arte e il punto di vista degli operatori Milano, 12 maggio 2011 Moderatore: Davide Del Maso, Segretario Generale Forum Finanza Sostenibile Relatori: Daniele Ciravegna, Presidente RITMI Presidente della Rete Italia di Microfinanza (RITMI) nonché Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo di Torino, presidente della Fondazione “Don Mario Operti” di Torino per la realizzazione dei progetti di rilevanza economica degli uffici pastorali dell’Arcidiocesi di Torino, presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico dell’ESMI (European School of Management Italia), polo italiano dell’ESCP Europe. Il dott. Ciravegna ricopre diversi incarichi universitari a livello istituzionale e didattico, oltre ad essere autore di pubblicazioni scientifiche in tema di teoria macroeconomica, economia e politica del lavoro, microcredito, commercio internazionale, imprese cooperative, economia regionale, contabilità nazionale, econometria, metodi di scelta degli investimenti. Giampietro Pizzo, Presidente Microfinanza Srl Giampietro Pizzo ha assunto dal 2007 l'incarico di Presidente di Microfinanza Srl (società di consulenza, leader in Italia, specializzata in Microfinanza) ed è anche membro fondatore della rete italiana di microfinanza RITMI e vice presidente della European Microfinance Network EMN. Laureato in economia, è uno specialista della microfinanza ed ha maturato 25 anni di esperienza internazionale nel settore. Le sue competenze riguardano diverse aree ed in particolare: finanza rurale, finanza per lo sviluppo, sviluppo di progetti, valutazione di programmi internazionali, assistenza tecnica e consulenza, gestione e coordinamento di progetti in Africa, America Latina ed Europa. Ha oltre venti anni di esperienza nell'ambito dell'assistenza tecnica alle istituzioni di microfinanza, alle istituzioni finanziarie, alle PMI, alla gestione di programmi e progetti di cooperazione internazionale e cooperazione territoriale. Sabina Siniscalchi, Senior Advisor Fondazione Culturale Responsabilità Etica La Dott.ssa Siniscalchi lavora in veste di senior advisor presso la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ed inoltre è membro del Consiglio d’Amministrazione di Banca Etica e componente del direttivo di RITMI. Laureatasi in Scienze Politiche, la Dott.ssa ha superato la selezione per la carriera diplomatica, ma ha scelto di rimanere nel mondo non governativo lavorando a Mani Tese fino al 2002, di cui gli ultimi dieci anni come segretario nazionale. Dal 2003 al 2006 è stata direttrice della Fondazione Culturale di Banca Etica e dal 2006 al 2008 è stata deputata, componente della Commissione Esteri. 1 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” Partecipanti: NOME & COGNOME Enrico Alberigi Loredana Aldegheri Lorenzo Allevi Chiara Benvegnù Alberto Bortolami Paolo Carrara Daniele Ciravegna Fabia Congia Laura Cosa Diego Dagradi Davide Dal Maso Faiza Errais Borges Nazzareno Gabrielli Riccardo Grazioli Simona Lanzoni Sen. Maria Leddi Andrea Limone Federico Manzoni Andrea Nardone Stefano Osti Giorgio Peri On. Savino Pezzotta Giampietro Pizzo Elena Po Pierangelo Scarilli Sabina Siniscalchi Maria Antonietta Tattoli Gabriele Zoja ISTITUZIONE Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca MAG Verona Oltre Venture Consorzio Etimos Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Fondazione “Un Raggio di Luce” ONLUS RITMI Consorzio Etimos PlaNet Finance Italia Fondazione Giordano Dell’Amore Forum Finanza Sostenibile PlaNet Finance Italia Banca Popolare Etica Università Cattolica del Sacro Cuore Pangea Onlus Senato della Repubblica PerMicro Fondazione Giordano Dell’Amore Fondazione Risorsa Donna Caritas Diocesana Vicentina MAG2 Finance Camera della Repubblica Microfinanza Srl Fondazione Casa del Volontariato Caritas Diocesana Vicentina Fondazione Culturale Responsabilità Etica ACRI ACRA 2 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” Documento di sintesi del workshop Il 12 maggio 2011 la Fondazione Giordano Dell’Amore ha organizzato il quarto workshop dal titolo: “Una normativa per la microfinanza in Italia – Lo stato dell’arte e il punto di vista degli operatori”. Il workshop da un lato si proponeva di presentare ai vari partecipanti le caratteristiche della nuova normativa, che ha introdotto per la prima volta una disciplina dell’attività di microcredito, e far conoscere i termini del dibattito sugli strumenti applicativi. Dall’altro lato, si proponeva di stimolare un dibattito su un’eventuale legislazione dedicata, sulla possibilità di una normativa più sistemica. La disciplina recentemente introdotta presenta infatti un carattere tutto sommato difensivo nel senso che è una regolazione tesa a evitare situazioni di abuso in buona sostanza, ma è largamente insufficiente se valutata sul piano degli strumenti per lo sviluppo del microcredito in Italia. In particolare, come sottolinea il Dr. Dal Maso, il problema che ci troviamo ad affrontare è un tipico problema di diritto dell’economia, nel senso che ci troviamo a dover disciplinare un’attività economica che pero non solo è caratterizzata da modalità, forme e strumenti diversi tra loro e dalla compartecipazione di diversi soggetti, ma soprattutto è in forte e rapida evoluzione (non si è di fronte a una fattispecie statica che quindi studiando si può capire/descrivere e disciplinare). Questo significa da un lato uno sforzo di ordine definitorio per condividere a cosa si riferisce il termine microcredito e quali siano le diverse fattispecie attraverso cui il microcredito si declina e si realizza; e dall’altro capire come disciplinare ciascuna di queste operazioni. Un compito non facile considerando che non sempre esiste una conoscenza specifica del microcredito che viene spesso visto come qualcosa di esotico e ai confini con la filantropia e non pienamente riconosciuto nella sua dignità di attività finanziaria. In quest’ottica è importante anche fare uno sforzo generale di educazione e formazione e da questo punto di vista l’esperienza e il lavoro della Rete Italia di Microfinanza (RITMI) è di grande valore e può essere ulteriormente potenziato nel momento in cui esista una maggiore e più attiva partecipazione alla rete da parte dei diversi attori del settore della microfinanza. Prima di entrare nel merito della situazione in Italia, si delinea brevemente il contesto europeo che dovrebbe di fatto rappresentare un riferimento per il dibattito italiano. LA NORMATIVA IN EUROPA Innanzitutto, a livello europeo, esistono due tipologie istituzionali di offerta di microcredito: le banche (diversi tipi tra cui le banche di microfinanza come in Romania, Bulgaria e Spagna), e le istituzioni non bancarie che possono andare da finanziarie a ONG. Questa distinzione è molto importante perché in certi paesi il ruolo delle banche nel microcredito è centrale se non addirittura esclusivo e perché queste due grandi tipologie di offerta comportano situazioni normative nazionali e strategie di sviluppo diverse. Dal punto di vista dei sistemi nazionali, gli ambiti all’interno dei quali ci si dovrebbe muovere quando si parla di un processo di regolamentazione del settore sono: Legislazione dedicata. Attualmente, esistono due casi di riferimento: o Francia anche se non è esattamente una regolamentazione dedicata ma una deroga in quanto prevede l’esistenza di associazioni, specificamente autorizzate da un comitato di microcredito che ne valuta esperienza, caratteristiche e capacità, che 3 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” possono erogare direttamente microcrediti in deroga al testo unico bancario. Riferendosi ad associazioni, non è necessario avere fondi propri ma possono operare anche con risorse prese a prestito. Un’altra particolarità è che il massimale previsto per microcredito è minore rispetto ai €25.000 previsti a livello europeo. o Romania dove c’è una vera e propria legge. Innanzitutto, e a differenza della Francia dove la normativa è stata più il prodotto di una buona pratica (ADIE) e di una persona forte ed influente (Maria Novak), nel caso rumeno la normativa è più una conseguenza dell’incapacità del sistema bancario di far fronte alla forte domanda di credito tipica di una economia in transizione. In particolare la normativa riguarda i prestiti fino a €25.000 a microimprese e piccole imprese che di fatto sono clienti di istituzioni di microfinanza e rappresentano una dimensione di mercato molto importante. Inoltre, e sempre a differenza della Francia dove si parla di associazioni, la Romania parla di società di capitale (€200.000 di capitale minimo). In conclusione, la situazione francese è interessante per l’Italia perché, presenta caratteristiche di mercato simili, e di maggior dimensione potenziale, in termini di inclusione finanziaria (l’obiettivo è aiutare persone vulnerabili, escluse, in cerca di lavoro, ecc...) mentre quella rumena è da osservare in quanto prevede l’esistenza di società di capitale e un massimale di credito di €25.000. Normativa antiusura. Si tratta di un tema che si è stemperato perché di fatto nessuna delle istituzioni di microcredito a livello europeo vede oggi come vero vincolo il tema della normativa antiusura, a differenza di quanto avviene a livello internazionale dove il tema è ancora molto forte se si pensa alle legislazioni che impongono massimali dei tassi d’interesse. Nel caso italiano, la normativa antiusura è importante come riferimento per distinguere chi opera nel microcredito e chi opera come finanziaria al consumo. Incentivi fiscali. A livello europeo solo Irlanda e Regno Unito hanno esplicite condizioni fiscali favorevoli per chi opera nel microcredito. Pero è un tema rilevantissimo nel dibattito italiano nel momento in cui si passa a una fase di discussione “propositiva”. Schemi di garanzia. Tutto quello che riguarda soluzioni di gestione del rischio o di ripartizione del rischio. LA NORMATIVA IN ITALIA: LE MODIFICHE AL TUB E I DECRETI ATTUATIVI In Italia il processo normativo del microcredito è stato caratterizzato da una forte accelerazione a seguito sia della maggior attenzione verso un fenomeno che fino a poco tempo fa era considerato marginale, sia della necessità di recepire una direttiva comunitaria. Tale accelerazione ha portato alle modifiche del TUB (decreto legislativo n.141 del 13/8/2010) che prevedono per la prima volta e in modo esplicito la possibilità di operare come istituzione di microcredito. Senza entrare nel dettaglio, si riportano a continuazione i principali punti dell’articolo 111 e 113 facendo maggior enfasi sulle questioni aperte e sul lavoro che si sta realizzando per la definizione dei decreti attuativi che occorrono affinché i due articoli siano operativi e che saranno fatti dal Ministro dell’Economia e della Finanza su proposta della Banca d’Italia. A questo proposito la Banca d’Italia ha creato un “gruppo di lavoro” composto da un rappresentante di ABI, delle BCC, del Comitato Permanente del Microcredito e della Rete Italiana di Microfinanza. 4 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” Articolo 111 - Forma giuridica prevista è quella della società di capitali con eccezione per le organizzazioni no-profit che possono esercitare l’attività di microcredito se sono iscritte alla sezione separata del registro e offrono i finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. - Ammontare minimo di capitale che sarà definito nei regolamenti attuativi. La questione non è ancora definita e comunque l’idea è un moltiplicatore non inferiore a 1 del capitale minimo richiesto per le società per azioni pari a 120.000 euro (la Banca Italia vorrebbe un moltiplicatore pari a 4, 5 o 6 volte). - Oggetto sociale limitato alle attività di microcredito. Il termine “limitato” apre un dibattito in quanto potrebbe voler significare esclusivo (restringendo molto l’ambito degli operatori e potrebbe ostruire e impedire un dialogo fra ambiti finanziari che hanno molto da dirsi e da lavorare assieme) o prevalente. In ogni modo un aspetto importante è che sia un soggetto giuridico autonomo e quindi non una linea della propria attività, un dipartimento della società ma può essere stesso soggetto economico che svolge diverse attività ma con soggetti giuridici diversi. - Tipologia di prodotto. Il regolatore ha definito l’esistenza di due tipologie di prodotti: microcredito d’impresa (max. 25.000 euro, senza garanzie reali, diretto a microimpresa / auto impiego, con servizi ausiliari di accompagnamento) e microcredito sociale (max. 10.000 euro, senza garanzie reali, diretto a persone vulnerabili, con servizi ausiliari di bilancio, a condizioni migliori di quelle di mercato). Essendo il primo definito prodotto principale mentre quello sociale come prodotto non prevalente, la logica introdotta dal TUB rovescia l’approccio reale (in Italia esiste una prevalenza di microcredito sociale) portando quindi a chiedersi quali possono essere gli effetti sul contesto dell’offerta del microcredito in Italia. - Utilizzo del finanziamento. Mentre la microfinanza a livello internazionale è nata e si è sviluppata senza una imposizione/controllo sull’uso dei fondi da parte dei beneficiari, nel caso italiano si prevede introdurre nei regolamenti attuativi dei vincoli su come il percettore debba spendere e documentare i finanziamenti ricevuti. A questo proposito, ad esempio, è stato accettato che i microcrediti vengano usati per pagare i dipendenti mentre è stata negata la possibilità di utilizzarli per una ristrutturazione del debito dei beneficiari (nella realtà questa è una pratica comune). Il dibattito non è ancora chiuso pero l’idea della Banca d’Italia è di realizzare un elenco delle spese ammissibili. - Beneficiari • Definizione dei soggetti. A questo proposito esistono attualmente posizioni non convergenti perché mentre RITMI ritiene che sia sufficiente una semplice affermazione di non bancabilità del soggetto senza entrare nello specifico in termini di come si dimostra la non bancabilità, la Banca d’Italia ritiene che ci debbano essere degli indicatori precisi cui afferire. Alcuni esempi proposti sono: valore ISEE inferiore a un certo ammontare o dichiarazione della banca di non disponibilità a erogare prestito. Per quanto riguarda specificatamente il microcredito sociale sta prendendo piede l’idea di una serie di figure che possono essere facilmente individuate come non bancabili come le persone disoccupate o in cerca di prima occupazione, iscritte alla lista di mobilità, in cassa d’integrazione o altre forme di sospensione del lavoro in situazione di lavoro in pericolo per obsolescenza della propria qualificazione, lavoro precario, lavoro informale, recente immigrazione, ecc. In questo senso esiste la disponibilità di concentrarsi maggiormente sulle caratteristiche della persona. 5 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” • Definizione di microimpresa. A livello europeo si definiscono microimprese quelle entità con un fatturato inferiore a 2mil di euro e un numero di addetti inferiore a 10, la proposta in sede di definizione dei decreti attuativi è di ridurre a 5 il numero di addetti il che comporterebbe una limitazione dei potenziali beneficiari del microcredito. Questo limite comunque non riguarda le cooperative che costituiranno un’eccezione. - Condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato. Questo concetto è stato usato dal legislatore sia tra i requisiti delle organizzazioni non profit sia nel caso specifico del microcredito sociale. Il fatto di prevedere l’offerta di finanziamenti a condizioni migliori di quelle di mercato mette in discussione l’obiettivo di sostenibilità di un operatore e crea una condizione di svantaggio rispetto ad altri operatori. Il tema è oggetto di dibattito a livello del gruppo di lavoro per la definizione dei decreti attuativi. Alla proposta di base di applicare un moltiplicatore dello 0,8 rispetto ai tassi correnti nelle operazioni similari, è stato ribattuto affermando che se il microcredito si indirizza a una fascia non coperta dalle banche, non ci sarebbe omogeneità (aspetto apparentemente accettato) e che il microcredito di fatto produce un servizio di erogazione di prestito e uno di accompagnamento e quindi concettualmente il beneficiario comprerebbe due servizi il cui prezzo non dovrebbe essere un valore inferiore (0,8) del prezzo omogeneo, sempre che questo esista. Articolo 113 La normativa prevede l’esistenza di un organismo per la tenuta del registro che sia un organismo autonomo -e in particolare un’associazione di diritto privato-, vigilato dalla Banca d’Italia e regolato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le attività di competenza previste saranno: iscrizione e cancellazione degli operatori; gestione dei contributi, richiesta dati e informazioni, ispezioni presso gli operatori. Su questo tema esistono alcune domande aperte come ad esempio: quale sarà il costo per la formalizzazione e registrazione (si parla di 1% dell’erogato ma non ancora definito)? La richiesta di dati e informazione sarà volontaria o obbligatoria? Inoltre, siccome quest’organismo non è predisposto al controllo e verifica del comportamento gestionale degli operatori, RITMI ha proposto un organismo in forma associativa che ricalchi gli albi professionali composti dai membri dell’associazione i quali valutano i requisiti per l’accesso e possono espellere certi membri. Questa proposta (una specie di autoregolamentazione) ha suscitato perplessità nella Banca d’Italia facendo emergere diverse obiezioni per cui al momento il discorso è sospeso. A titolo di conclusione della situazione esistente delle attività del gruppo di lavoro per la definizione dei regolamenti attuativi, esiste da un lato una certa disponibilità a trattare determinate questioni (alcune volte più marginali) mentre dall’altro una rigidità nel fatto che il microcredito sia un’eccezione e quindi debba essere in qualche modo inquadrato specialmente per quanto riguarda le operazioni che possono essere oggetto di finanziamento. Ad ogni modo, le principali questioni aperte riguardano: i requisiti concernenti i beneficiari: non-bancabili, vulnerabili, esclusi, etc. e la definizione di microimpresa; i requisiti patrimoniali degli operatori; i limiti oggettivi riferiti al volume delle attività; l’utilizzo dei prodotti finanziari; i servizi di accompagnamento; 6 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” l’organismo per la tutela del registro, le informazioni e i principi di protezione del cliente. Sulla base dei punti sopra esposti e di altri aspetti emersi durante l’esposizione del Dr. Pizzo e del Prof. Ciravegna, si è aperto il dibattito tra i vari partecipanti da cui sono emerse alcune importanti considerazioni e suggerimenti: - Anche se in questo momento sembra che non esista l’intenzione di aprire una consultazione pubblica sul documento in fase di elaborazione sui decreti attuativi, RITMI dovrebbe chiedere formalmente al MEF la consultazione pubblica considerando l’importanza della questione. - È necessario assumere e produrre una posizione politica affinché la normativa faccia crescere il settore con regole che siano compatibili con la missione istituzionale degli operatori di microcredito. La definizione di impossibili meccanismi di barriera all’entrata e di sostenibilità produrrebbe di fatto o la fine di un servizio/offerta o la sua informalità. - Con un tasso di esclusione finanziaria in Italia di circa 11%, esiste un mercato non servito dall’offerta bancaria e quindi, fatti salvi i principi di buona gestione, rispetto delle regole prudenziali, etc., bisogna che si riconosca che gli operatori di microcredito non fanno concorrenza alle banche. - Se da un lato una burocratizzazione del microcredito (ad esempio, istruttorie pesanti) porterebbe ad un annullamento del settore venendo meno le caratteristiche di base (agilità e velocità), dall’altro lato non risulta conveniente la proposta di dettagliare le attività finanziabili. - Si considera necessario assumere una posizione chiara sul fatto che il microcredito sociale e d’impresa hanno pari dignità, e che sono in alcuni casi funzionalmente correlati. Il microcredito sociale non rappresenta una donazione o filantropia perché deve essere rimborsato ed ha uno scopo altrettanto importante producendo di fatto effetti sul sistema in generale. - Una leva finanziaria di 1:8 (debito/capitale) sarebbe il minore dei mali perché nel comma 5 al punto b si parla anche di fissare il limite di volume di attività che avrebbe conseguenze negative notevoli sulla sostenibilità istituzionale. - Ubicandoci nell’ambito di un settore che ha altre condizioni di profilo di rischio rispetto al settore bancario, non ha alcun senso limitare il tasso di interesse. - Per evitare l’entrata nel sistema di soggetti non preparati e/o non interessati a fare microcredito, è necessario porre delle “barriere” positive d’ingresso come ad esempio l’obbligo del servizio di accompagnamento del cliente (attività che inoltre deve essere controllata) che costituisce un’attività onerosa in termini di ore/uomo. Dall’altro lato, invece, essendo il microcredito un’attività di natura rischiosa, sono necessari dei vincoli che lo rendano fisiologicamente accettabile; per questo non ha molto senso l’esistenza di fondi garanzia al 100% o di limitazioni al capitale sociale ma semmai varrebbe la pena fissare dei limiti alla capacità di rischio di ciascuna istituzione. - Nell’ottica di una regolazione sarebbe forse importante definire strumenti legislativi che aiutino gli operatori nei rapporti con le banche che di fatto utilizzano criteri diversi come per esempio non finanziare un iscritto al CRIF o chiedere garanzie personali e fideiussioni a parenti. - Anche se il regolatore ha accettato che i servizi di accompagnamento possano essere svolti in outsourcing, non accetta la proposta di disciplinare e di creare un elenco ad hoc 7 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” della figura del mediatore del microcredito. Di fatto la revisione del TUB non ha previsto la figura del mediatore del microcredito (impresa che offre ad erogatori servizi di selezione, accompagnamento e monitoraggio del microcredito) che quindi ricade in quella del mediatore creditizio tradizionale i cui requisiti di accesso sono stati alzati per cui attualmente il mediatore del microcredito deve soddisfare requisiti e vincoli maggiori a quelli richiesti allo stesso erogatore di microcredito. UNA LEGGE SPECIFICA PER IL MICROCREDITO IN ITALIA? Quanto è emerso durante la prima parte del workshop dimostra la necessità di una normativa dedicata perché essendo trattato all’interno del TUB il microcredito è considerato alla stregua di un’attività parabancaria. Dato il generale convincimento che il microcredito sia diverso dall’attività bancaria (non una semplice erogazione di credito di piccolo ammontare), il dibattito ha cercato di approfondire: 1) se e come ha senso uno sforzo legislativo che produca una legislazione specifica sul microcredito; 2) come questa legislazione dovrebbe inserirsi all’interno di una struttura già definita da una normativa che è quella bancaria. I temi sono quindi l’utilità, le caratteristiche e il disegno che deve avere una legislazione specifica sul microcredito, e il suo rapporto con le normative preesistenti. Per fare questo è importante capire lo stato dell’arte e capire qual è la situazione attuale dal punto di vista della produzione di disegni di legge. Attualmente, come spiegato dalla Dott.sa Siniscalchi, il tema del microcredito viene evocato in contesti eterogenei (lotta all’usura, lotta alla povertà, lotta alla disoccupazione, cooperazione internazionale e Obiettivi sviluppo Millennio, etc.), oltre all’esistenza di interventi diretti quali la creazione del Comitato del Comitato Nazionale Permanente per il Microcredito e la riforma del TUB. Esistono, con caratteristiche molto diverse, delle proposte di legge sia alla Camera (4) che al Senato (1): • On. Murgia (PdL): Istituzione di un Fondo di rotazione per microcredito di 100 milioni di Euro al quale possono accedere cittadini italiani a basso reddito, con tasso interesse minimo (Presentato il 29/04/08 - Assegnato alla Commissione Attività produttive). • On. Mosella (PD): Promozione del microcredito, attraverso campagne di informazione e sottraendo iniziative di microcredito delle Amministrazioni locali al patto di stabilità (Presentato il11/09/08 - Assegnato alla Commissione Attività produttive). • On. Di Stanislao (IdV): istituzione di un fondo di garanzia presso il MEF, prevede apposite convenzioni con istituti finanziari per prestiti a tasso agevolato (Presentato il 20/10/09 - Assegnato alla Commissione Finanze). • On. Iannacone (Responsabili) a parziale modifica art. 111 riforma TUB _ Presentato l’8/03/11 e non ancora pubblicato. • Il tema del microcredito è affrontato anche dal disegno di legge Sen. Leddi (PD) : Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private in cui si prevede che il CICR escluda dalla disciplina del credito al consumo il microcredito e il prestito d’onore (Presentato il 25/06/08 - Assegnato alla Commissione Finanze). In questo contesto, è importante che gli operatori italiani chiariscano gli elementi imprescindibili di un quadro normativo sul microcredito aiutando anche le autorità a un chiarimento sulla materia ma soprattutto costituendo un atto che aiutasse allo sviluppo del microcredito. In quest’ottica la proposta legislativa dovrebbe essere una legge primaria e contenere i seguenti punti: 8 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” − − − − − − − − − − definizione di microfinanza/microcredito caratteristiche dei soggetti che svolgono attività di microfinanza/microcredito requisiti patrimoniali e operativi dei soggetti autorizzati registro/albo dei soggetti autorizzati natura, tipologia e requisiti dei servizi non finanziari sostenibilità (dimensione, tassi d’interesse) gestione del rischio (trasparenza - rating – fondi di garanzia) valore sociale e impatto autorità preposte alla vigilanza meccanismi d’incentivo / sgravi fiscali A continuazione vengono ripresi i principali vantaggi di una legislazione specifica, i sui nodi critici, vantaggi e strumenti che dovrebbe prevedere. Opportunità: • Possibilità attraverso il microcredito di valorizzare le sinergie tra politiche sociali e sviluppo locale, nel senso che la lotta all’esclusione-povertà e le politiche di promozione dello sviluppo locale possono trovare nel microcredito un banco di prova molto interessante. • Integrazione tra l’offerta di servizi finanziari e non finanziari • Il microcredito potrebbe rendere più efficace l’impiego di risorse pubbliche (contabilizzare le esternalità positive del microcredito), ad esempio ragionando sulle politiche del lavoro (in Francia è dimostrato che il costo delle politiche del lavoro può essere ridotto di un decimo laddove attuate attraverso lo strumento del microcredito). Nodi critici: • La sostenibilità che comporta la necessità di capire in che condizioni un investimento può dare un risultato economico-finanziario positivo e quindi crea degli operatori permanenti nel contesto italiano. • L’integrazione tra politiche sociali e del lavoro e microcredito perché non è facile far dialogare culture e ambiti di responsabilità diversi. • La frammentazione esistendo una grande ricchezza in termini di presenza territoriale di prossimità ma anche grande fragilità in termini di costruzione di un contesto organico e omogeneo. • I confini tra microcredito, finanza sociale e mutualismo. Vantaggi: • Mettere in rete l’offerta territoriale che non significa sopprimere le peculiarità territoriali ma che queste devono avere una dimensione di scala sufficiente per cui esiste un quadro di riferimento che produce una politica sul microcredito. • Armonizzare le risorse investite per un’ottimale gestione del rischio. Si pensi, per esempio, alla quantità di fondi di garanzia e fondi di credito frammentati nel paese che faticano poi a trovare un punto anche di ottimizzazione della gestione delle risorse. • Costruire un quadro di sviluppo della finanza inclusiva (microcredito, finanza sociale, finanza etica e mutualismo). 9 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” Strumenti: • Uno strumento principe è sicuramente una “fiscalità di vantaggio”, nel senso che se è un settore che va promosso favorendone la sostenibilità e la crescita, deve avere delle condizioni dal punto di vista di tutti gli strumenti di politica fiscale perché questo avvenga. • Un secondo strumento rilevante per lo sviluppo interno del settore è promuovere l’educazione finanziaria perché la logica del microcredito cosi come è nato è di accompagnare i beneficiari in un processo di inclusione finanziaria. Si tratta di un tema molto ampio che va da discutere su modelli di risparmio e quindi di consumo alla capacità di costruire sistemi effettivi di difesa del consumatore e in generale tutti i sistemi di protezione del cliente, etc. • Il terzo strumento dovrebbe essere l’innovazione e professionalizzazione del settore. La caratteristica della microfinanza non è di essere finanza minore ma di essere una finanza con alti caratteri di professionalità che funge da stimolo e innovazione anche per il settore bancario portandolo a interrogarsi sui propri limiti e su quanto sia necessario lavorare in termini di innovazione sul modello organizzativo, sul processo e sul prodotto (concorrenza positiva). I partecipanti hanno manifestato un consenso generale sulla necessità di realizzare una legge specifica per il microcredito con alcune idee e suggerimenti che si riportano a continuazione: o Una legge ad hoc, pur essendo una legislazione ex post, riconoscerebbe e renderebbe visibile l’apporto del microcredito allo sviluppo del paese e della comunità, e affermerebbe quegli aspetti considerati imprescindibili da parte degli operatori (esiste comunque rischio che il testo venga snaturato nell’iter parlamentare con risultati che possono contraddire le aspirazioni dei proponenti). o Bisogna definire i vantaggi importanti per gli attori del settore ma anche e soprattutto per l’economia in genere come ad esempio la creazione di lavoro o l’aumento delle entrate fiscali. In questo senso, forse la prima cosa da fare è studiare cosa di macroscopico il microcredito può produrre. Infatti, per essere credibili, oggi manca un’analisi quantitativa e qualitativa delle varie iniziative e dell’impatto delle attività di microcredito per cui è indispensabile quantificare le esternalità positive, cioè il di più che il microcredito fa rispetto a qualsiasi forma di assistenza e sussidio (L’integrazione del microcredito nelle politiche sociali e di sviluppo è un costo che la società può sopportare a fronte di un risparmio e a una maggiore efficacia rispetto alle attuali politiche diciamo “passive”). o Una legislazione che vada a creare e regolamentare delle figure di professionisti è assolutamente necessario e può rappresentare un elemento positivo se fatta proprio in modo da creare quelle professionalità che forse il microcredito dovrebbe avere. o Uno dei punti fondamentali dovrebbe essere di dire che il microcredito ha un forte valore sociale, che riguarda la persona e non i soldi e quindi lo stato che la regolamenta deve riconoscere l’importanza della comunità. o Bisogna stare attenti a non chiedere forme di finanziamento allo stato ma piuttosto ai privati cercando per esempio di ottenere dei vantaggi che vengano dalle persone come può essere l’inserimento degli operatori di microcredito nella lista del 5 per mille. 10 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” o Almeno in una fase iniziale, si ritiene opportuno evitare disegni di legge che comportino oneri eccessivi per lo stato (declinare con precisione i vantaggi fiscali previsti). CONCLUSIONI Attualmente il microcredito costituisce una deroga all’ordinaria somministrazione del credito e quindi i soggetti che predisporranno gli atti molto probabilmente lo faranno con la logica della deroga e in termini di vigilanza e controllo. La legge rimanda a provvedimenti successivi che devono dare un dettaglio su cui ci sono ancora margini di intervento che comunque non possono ovviamente essere difformi dalla norma a monte. Quindi bisogna lavorare per far sì che i decreti attuativi non creino ostacoli e che siano più conformi possibili alle necessità del settore. Questa linea d’azione si riferisce ovviamente alla situazione esistente mentre che per quanto riguarda il prossimo futuro, si possono aprire due possibilità. Il settore potrebbe ritenere più opportuno agire limitandosi a modificare anche normativamente nel tempo ulteriormente il TUB limando le rigidità e magari progressivamente anche attraverso possibili emendamenti con la consapevolezza che si tratta di modifiche che restano nell’ambito del credito anche se in deroga rispetto a disposizioni generali (limature all’esistente ma non un totale cambiamento di visione del problema). L’alternativa è togliere il microcredito dal settore del credito e quindi regolarlo diversamente. In termini operativi questo comporta avviare già da oggi un percorso che porti a trattare diversamente la materia e quindi regolarla come una funzione sociale e non più creditizia; ovviamente una funzione sociale che ha una percentuale di funzione creditizia però con un rapporto inverso rispetto a quanto avviene oggi dove il microcredito ha funzione prevalentemente creditizia. Questa logica impone quindi che si inizi un iter legislativo e richiede rapidamente la definizione di una strategia diversa che deve essere trasformata in un testo di legge e deve essere incardinata in qualche percorso legislativo passando dalle parole ai fatti. A questo proposito è opportuno realizzare degli approfondimenti all’interno del settore per definire la finalità (più che l’articolato) di un nuovo testo perché è il settore che conosce e vive l’esperienza delle norme esistenti e manifesta esigenze diverse. L’esistenza di spazi trasversali in parlamento nonché l’interesse e la sensibilità generale per il microcredito costituiscono dei fattori favorevoli e nel momento in cui il settore raggiungesse una sua piattaforma potrebbero esserci gli estremi per trovare un’ampia convergenza interpartitica e per portarla all’attenzione della commissione parlamentare competente. A titolo di sintesi: Sulla normativa vigente (art. 111 e 113), esiste l’impegno degli operatori a far sì che non ci sia una chiusura da un punto di vista dell’operatività e che le legittime necessità di regolamentazione non finiscano con neutralizzare le potenzialità di sviluppo del settore. Questa è una condizione necessaria dal punto di vista della professionalizzazione del settore, della maggiore trasparenza, etc. Sulla possibilità di una legislazione ad hoc esiste un’attenzione da parte di un gruppo di parlamentari a consentire di portare questo dibattito nei luoghi opportuni. Pero è fondamentale che ci sia un dibattito strutturato e una prima proposta e quindi un impegno ad avere un primo testo che costituisca lo scheletro da far girare in primis a livello di RITMI ma poi anche ad altri soggetti e che porti in un momento successivo a una riunione con l’intergruppo parlamentare. Questo testo deve inoltre essere supportato da un documento sulla tendenza intorno alla quale il microcredito si colloca, 11 Workshop tematici della FGDA Serie “Pensare” includendo anche gli ambiti dello sforzo in termini di autoregolamentazione che a livello di settore si possono immaginare e, non ultimo, quanto sta accadendo o accadrà in Europa. Gli ambiti d’azione per i prossimi mesi sono: 1. Sui regolamenti attuativi bisogna incalzare e non limitarci a una posizione di pura proposta che può essere bocciata in commissione ma usare tutti gli strumenti possibili affinché i regolamenti attuativi non diventino un ostacolo ma un’opportunità. Questo significa stare nella commissione di Banca d’Italia, costruire un momento di informazione pubblica (es. comunicato stampa del presente seminario in cui chiedere anche la consultazione pubblica), e che la consultazione pubblica sui regolamenti ci sia davvero e non sia un puro passaggio formale. 2. Sulla legislazione speciale, già a livello di direttivo RITMI esiste l’infrastruttura minima per definire una prima bozza dei grandi temi che dovrebbero stare nel testo di legge. Una volta realizzata la bozza e un documento di supporto che sia di linea strategica, realizzare un incontro con il gruppo interparlamentare e provare a fare in modo che ci sia una presa in carico dell’avvio di questo processo. 3. Infine, considerando la volontà e disponibilità di EMN di appoggiare le reti nazionali per quanto riguarda le attività di lobbying, sarebbe molto utile che si avviasse un’iniziativa verso la Rete Europea per fare in modo che quest’attività diventi effettiva. 12