Riforme Riforme Molti stati europei promuovono tra la prima e la seconda metà del ‘700 riforme, ora realizzate ora abortite, dalla Francia al Piemonte sabaudo, al Ducato di Modena, alla Repubblica di Venezia, dalla Spagna alla Svezia Due stati eccellono per organicità e incisività riforme: Prussia di Federico II (1740-1786) Impero asburgico durante il regno di Maria Teresa (1740-1780) e di Giuseppe II (17801790) La Prussia di Federico il Grande Federico Guglielmo I riordina il Regno prussiano all’insegna dell’assolutismo, riducendo le prerogative degli Stände (ceti) Federico II (1740-1786) prosegue riforme paterne con maggiore impegno Dotato di vasta cultura ‘aggiornata’, enuncia nel 1746 progetto di una normativa, sostitutiva del diritto comune, ispirata alla tradizione territoriale prussiana e alla ragione naturale Autore di una celebrata Dissertation sur les raisons d’établir ou d’abroger les lois (1749), manifesto dell’illuminismo giuridico (leggi ragionevoli, dirette alla felicità pubblica, chiare e precise, raccolte in un solo corps, da interpretare alla lettera). La Prussia di Federico il Grande Samuel Coccejus, cancelliere giurista pufendorfiano, predispone tra il 1747 ed il 1748 due progetti di regolamento giudiziario per la Pomerania ed il Brandeburgo su reclutamento (per esami) e ordinamento dei giudici, regole di procedura e procedimenti speciali: uguaglianza dei sudditi di fronte alla giustizia Conferma nell’AGO (Allgemeine Gerichtsordnung: 1781), codificazione processualcivilistica Progetto di codificazione civile (Code Frédéric) elaborato tra il 1749 ed il 1751, mai entrato in vigore e pubblicato nelle prime due parti: oggetto di culto nell’ambiente illuministico, ma criticato da Federico II perché troppo legato alla tradizione romanistica L’Allgemeines Landrecht (ALR) L’iter dell’Allgemeines Landrecht si snoda attraverso due progetti con il contributo determinante di Gottlieb Suarez e F. Klein (ALR): 1794 Codice complesso: sostituisce il diritto comune, ma non i diritti particolari e locali Non contempla un soggetto unico di diritto: perpetua le differenze di status, stabilendo norme differenti a seconda del ceto di appartenenza (Adelstand, Bürgerstand, Bauernstand) I dominii asburgici: Maria Teresa (1740-1780) Separazione tra amministrazione e giurisdizione (Oberste Kanzlei, Oberste Justizstelle): 1749 Riforma fiscale: censimento ( catasto teresiano: in Lombardia fase decisiva dal 1750 al 1760) che annulla o riduce le immunità fiscali di patriziato e clero e fissa un tributo proporzionale al valore delle terre Istituzione del Consiglio di Stato (1766) Riforma degli ordinamenti locali (1755): accesso alle cariche su base censitaria Contrasto tra il governo ed il Senato Maria Teresa (1740-1780) Inizia l’iter dell’ABGB (Codice civile universale austriaco): 1753 Codex Theresianus (1766): progetto di circa 8000 paragrafi, di un codice di diritto privato diviso in tre libri, dedicati alle persone, alle cose e alle obbligazioni, criticato per la prolissità, eccessiva aderenza al diritto comune e insieme ai diritti provinciali Constitutio criminalis theresiana (1768-1769), ancora ispirata a principi di arretratezza Abolizione della tortura, promossa da Joseph von Sonnenfels (1776) Maria Teresa (1740-1780) Riforma dell’istruzione superiore: 1771-1773, nel solco della riforma dell’Università di Vienna L’insegnamento sul modello ‘bolognese’ si trasforma: il diritto romano perde centralità a vantaggio delle nuove discipline come il diritto naturale pubblico Cambia il metodo di insegnamento e la disciplina degli studi, sotto il controllo dello Stato Obiettivo creare buoni funzionari per uno Stato in corso di riforma Giuseppe II (1780-1790) Riformista convinto, colto e preparato, realizza una serie di riforme amministrative, giudiziarie e di diritto sostanziale Istituisce la Giunta economale per i rapporti dello Stato con la Chiesa (giurisdizionalismo) Sopprime conventi e monasteri Abolisce la Ferma Generale affidando l’esazione delle imposte direttamente allo Stato Giuseppe II (1780-1790) AGO (Allgemeine Gerichtsordnung) (1781) Editto di tolleranza (1781) Esteso agli ebrei (1782) Editto in materia matrimoniale (1783: esecutivo in Lombardia nel 1784): matrimonio contratto civile regolato dallo Stato Editto sulle successioni, fondato sull’uguaglianza successoria tra maschi e femmine (1786) Editto sullo svincolo dei fedecommessi (1786) Giuseppe II (1780-1790) Regolamento sul processo civile in Lombardia (1785-1786), nel solco dell’ AGO Norma interinale del processo criminale (1786) che presuppone l’abolizione della tortura Codice civile giuseppino: una prima parte dedicata al diritto delle persone e della famiglia (Josephinisches Gesetzbuch: 1787) Codice penale giuseppino (1787), sotto l’influenza beccariana, fondato sul principio di legalità e divieto di ricorso all’analogia, con diminuzione dell’uso della pena di morte ma rigoroso apparato punitivo: non viene introdotto in Lombardia Codice di procedura penale giuseppino (1788) Pietro Leopoldo Granduca di Toscana (1765-1790), promotore di riforme in Toscana sul modello di quelle realizzate in Lombardia ma con minore successo (riscossione diretta delle imposte, giurisdizionalismo con politica ecclesiastica ‘punitiva’ verso la Chiesa ecc.) Promuove un progetto di costituzione basato sulla rappresentanza su base censitaria, avversato da varie componenti della società Promulga la Riforma criminale toscana o Leopoldina (1786): sotto l’influenza delle dottrine beccariane, abolisce la tortura giudiziaria, la pena di morte (poi reintrodotta in Toscana nel 1795), i reati d’opinione e di religione, pure se sopravvive un potere discrezionale del magistrato Pietro Leopoldo (1790-1792) Dà una svolta moderata al governo salvando le linee essenziali delle riforme giuseppine ma stemperando le asperità Costituisce una Commissione di revisione del Codice penale giuseppino (1787) che redige un progetto ‘lombardo’ di codice penale: ne fanno parte illustri criminalisti come Beccaria e Risi Promuove una ‘nuova’ fase nel processo di redazione del codice civile: risultato ne è l’ Progetto Martini (1794: autore principale è Karl Anton von Martini), ispirato alle dottrine pufendorfiane e wolffiane: entrerà in vigore in Galizia (1797) L’indipendenza americana 1775-1783: Guerra combattuta dalle colonie della Gran Bretagna dell'America settentrionale, col sostegno di Francia e Spagna, contro la madrepatria britannica; costituì la fase centrale della Rivoluzione americana 1778: Le colonie inglesi si alleano in una lega confederale: si costituiscono gli United States of America fin dal tardo 1777 Gli articoli della Confederazione, adottati il 15/11/1777, prevedono 13 Stati sovrani e un Congresso investito del potere di decidere sulle questioni di comune interesse nella difesa, nell’economia ecc.: le delibere sono approvate attribuendo un voto a ciascuno Stato La Convenzione di Filadelfia: la Costituzione americana Maggio 1787: Convenzione di Filadelfia si riunisce e approva subito il principio di un governo nazionale con le tre branche del legislativo, dell’esecutivo e del giudiziario, nel solco della costituzione inglese, delle teorie di Locke e Montesquieu Seguito il modello della Virginia elaborato da James Madison, protagonista con procedura fondata sul voto favorevole della maggioranza degli Stati, approva il testo della Costituzione 17/9/1787 (con sette articoli) e successivamente ratificata da speciali ‘Convenzioni convocate in ognuno dei tredici stati esistenti all'epoca: entra in vigore nel 1788 la Costituzione americana Art. 1: sul potere legislativo, costituito dal Congresso degli Stati Uniti, che comprende la Camera dei Rappresentanti e il Senato Art. 2: sul potere esecutivo, costituito ai vertici dal Presidente e dal Vicepresidente Art. 3: sul potere giudiziario, costituito dal Sistema giudiziario federale degli Stati Uniti, compresa la Corte Suprema Art. 5: procedura necessaria per emendare la Costituzione Art. 6: la Costituzione legge suprema dello Stato Bill of Rights: il nome dei primi dieci emendamenti proposti da James Madison al primo Congresso degli Stati Uniti (1791): tutelano la libertà di parola, di stampa, di religione, il diritto di porto d’armi, ecc.