 Dott.ssa Valeria Montaruli, Magistrato presso il
Tribunale per i minorenni di Bari
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.
 La figura del consulente tecnico (o perito nel processo
penale) si inquadra, sul versante processuale, come
ausiliario del giudice nella formazione del suo
convincimento. Per quanto non vincolante, il suo parere
tecnicamente qualificato ha un peso determinante. Infatti,
la Suprema Corte prevede che, mentre in caso di decisione
conforme al giudizio del consulente il giudice non è tenuto
a motivare, potendosi riportare per relationem alle
argomentazioni del consulente, nel caso in cui si discosti
da esso, è tenuto a dar conto del suo convincimento
motivando in modo puntuale le ragioni del suo dissenso
(cfr. Cass. Civ. , sez. III, 06 settembre 2007, n. 18688).
 Nello specifico ambito della consulenza psicologica nel
procedimento civile minorile, vi sono poi ulteriori
peculiarità, che consigliano di avvalersene con molta
cautela. Infatti, il Tribunale per i Minorenni è un organo
collegiale e specializzato, nel quale alla componente togata
si affianca quella onoraria, costituita da “benemeriti
dell’assistenza, scelti tra i cultori i biologia, di psichiatria,
di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia” (art.
2 RD n. 1404/1934). Gli esperti non solo compongono i
collegi, ma partecipano attivamente alle istruttorie,
procedendo a grandissima parte degli ascolti ed
affiancando i giudici togati nelle istruttorie più delicate.
 La consulenza psicologica nel procedimento civile è dunque uno
strumento da utilizzarsi con cautela, nei casi in cui si richieda un
parere tecnico estremamente specialistico e non fondato su di
una mera attività di osservazione, anche qualificata, che può
essere fornita all’interno dello stesso tribunale o dai servizi
pubblici che lo coadiuvano. Essa appare utile quando vi siano
esigenze particolari, che richiedano competenze e valutazioni
particolarmente specialistico, anche attraverso l’utilizzazione di
strumenti psico – diagnostici e la somministrazione di tests
neuropsicologici, di livello e di personalità (cfr. le linee guida
elaborate dall’ordine degli psicologi del Lazio il 13.8.08). Mi
riferisco a quesiti attinenti allo studio di dinamiche relazionali
familiari o relative alla coppia genitoriale, o di profili di
personalità dei soggetti della relazione familiare.
 Procedimenti di separazione tra coniugi legalmente
sposati davanti al tribunale ordinario e procedimenti
ex art. 317 bis c.c. , relativi ai figli naturali di genitori
non conviventi davanti a giudice minorile. Essi sono
frequentemente
caratterizzati
da
elevatissima
conflittualità, con grave pregiudizio per i minori,
sovente ‘ostaggio’ del genitore a loro più vicino ed
artefice di una progressiva alienazione dell’altra figura
genitoriale.
 Procedimenti civili in materia di abusi e dei maltrattamenti intra
– familiari, in cui ci sono notevoli profili di connessione con il
procedimento penale a carico del genitore maltrattante ed
abusante. In tali fattispecie, il giudice minorile di solito
acquisisce le consulenze e perizie espletate in sede penale
sull’attendibilità del minore. Non è infatti suo compito entrare
nelle specifiche valutazioni di merito circa la fondatezza
dell’impianto accusatorio, che sono di competenza di altra
autorità giudiziaria. L’ambito operativo del giudice civile
minorile è invece spostato sul versante della protezione del
minore, che spesso viene allontanato dal contesto familiare
malato ovvero rimane con l’altro genitore. Anche in tali
fattispecie, può comunque essere utile disporre un’autonoma ctu
psicologica davanti al Tribunale per i Minorenni, per analizzare
le dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare.
 nei quali è procedimentalizzato il principio dell’ascolto del minore e, in
via sussidiaria rispetto al criterio dell’età, si fa riferimento alla capacità
di discernimento del minore.
Non ritenendosi sufficienti a garantire l’interesse del minore le
valutazioni specialistiche delle strutture che hanno in cura il genitore
malato, la CTU psicologica potrebbe trovare spazio – anche se nella
pratica ciò accade raramente - in questi procedimenti per valutare la
capacità genitoriale del genitore malato. Più in generale, potrebbe
essere utilizzata per valutare la qualità del legame tra i figli ed i genitori
che presentino gravi carenze, sì da consentire una migliore valutazione
se ricorrano i presupposti dell’adottabilità, che conducono a recidere il
legame originario, ovvero – secondo le teorizzazioni dell’adozione mite
e adozione speciale – se possa ipotizzarsi una condizione di semi –
abbandono permanente che consigli il mantenimento dei rapporti con
la famiglia di origine del minore inserito in altri contesti familiari. Di
fatto ciò non accade, operando tradizionalmente in quest’ambito i
servizi consultoriali. Così è nulla l’utilizzazione di tale strumento in
materia di comparazione tra le coppie adottanti e dichiarazione
d’idoneità all’adozione internazionale, per le quali operano all’interno
dei tribunali giudici onorari particolarmente specializzati .
 appare poco utilizzabile questo strumento, venendo
soprattutto in considerazione l’emanazione di
provvedimenti relativi al compimento di atti civili ed
all’amministrazione di beni del minore, nonché ex art.
4 l.n. 184/83 relativamente agli affidamenti
consensuali.
 E’
oggi unanimemente condiviso il principio
dell’ascolto del minore, che costituisce materia di due
campi del sapere: psicologia e diritto. La psicologia
descrive l’ascolto come un’esigenza profonda del
bambino; l’ordinamento giuridico lo configura come
diritto. (Cfr. P. PAZE’, L’audizione del
minore:
presupposti, modalià, tecniche e finalità, relazione ad
un incontro di studi del CSM tenuto a Roma il 21 – 25
ottobre 2002).
 Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente e chiaramente
affermato in numerose convenzioni di diritto internazionale:
 La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 , ratificata con
legge n. 176 del 27 maggio 1991, ha infatti riconosciuto al minore il
diritto all'ascolto con il richiamo espresso all'art. 12 della Convenzione
di New York, dichiarata immediatamente precettiva dalla sentenza
della Corte costituzionale 16 gennaio 2002 n. 1 ed ha affermato la
realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore
ai processi che lo riguardano a seconda della capacità di discernimento
dello stesso.
 la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20
marzo 2003 n. 77) prevede un vero e proprio “ascolto informato” con
la specificazione dei noti criteri guida di esaustività dell'ascolto. La
Convenzione europea infatti afferma che al minore ( “purché
considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente
discernimento” ) debbono essere riconosciuti una serie di diritti
personali.
 Nel processo civile l'ordinamento in alcuni casi non solo esige
l'ascolto del minore ma considera vincolante la volontà del
minore: il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire
senza il suo consenso (art. 250 c.c.); l'inserimento del figlio
naturale nella famiglia legittima non può avvenire senza il
consenso dei figli legittimi che abbiano compiuto i sedici anni
(art. 252 c.c.); la procedura giudiziale relativa alla tutela implica
l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 10 in ordine al
luogo in cui deve essere allevato o avviato agli studi ed al lavoro
(art. 371 cc); che abbia compiuto gli anni 16 sulla nomina del
tutore (art. 348 co. 3° c.c.), se è possibile deve intervenire nella
formazione dell’inventario (art. 363 co. 1° c.c.) o essere invitato ad
esaminare il conto finale e presentare le sue osservazioni (art.
386 comma 1° c.c.).
 In vari momenti della procedura di adozione la volontà
del minore quattordicenne è considerata decisiva, in
particolare ai sensi dell’art. 35 1° co l. 184/83 questi è
chiamato ad esprimere il suo consenso all’adozione. In altri
casi, invece, è previsto solo che il minore sia
obbligatoriamente sentito se ha raggiunto una certa età:
dodici anni per i vari momenti della procedura di adozione
ed in quella di affidamento familiare ed anche di età
inferiore ove abbia sufficiente capacità di discernimento
(art. 10 co. 5) nonché, secondo la norma di chiusura di cui
all’art. 35, quando l’ascolto non alteri il suo equilibrio psico
– emotivo. AI sensi dell’art. 22, durante l’affidamento
preadottivo il giudice effettua l’ascolto del minore, a
prescindere dall’età, se sorgono difficoltà.
 Nei procedimenti camerali davanti al Tribunale per i
Minorenni, l’allargamento del principio dell’ascolto del
minore è avvenuto in via interpretativa, in sito alla sentenza
della Corte costituzionale n. 1/2002, la quale stabilisce che
la disposizione di cui all'art. 336 comma 2 c.c. è integrata
dall'art. 12 della convenzione sui diritti del fanciullo, resa
esecutiva con l. n. 176 del 1991, nel senso che il minore
costituisce una parte del procedimento camerale in esito al
quale il tribunale per i minorenni pronuncia
provvedimenti ablativi o modificativi della potestà dei
genitori, con la conseguente necessità del contraddittorio
nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore
speciale.
 Nei casi di separazione personale dei genitori sia essa
consensuale che giudiziaria o di modifica delle condizioni
di separazione, il tema dell'audizione del minore era, fino a
poco tempo fa, quasi inesistente. Di recente, invece, la
legge 8 febbraio 2006 n. 54, meglio nota come legge
sull'affido condiviso, con l'introduzione dell'art. 155 sexies
del c.c. ha di fatto elevato a regola l'audizione del minore
nei procedimenti di separazione. La norma prevede, infatti,
che il giudice dispone l'audizione del minore che abbia
compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove
capace di discernimento. La Cassazione 22 marzo 07 n.
8362 fa affermato pacificamente l’estensione di tale norma
ai procedimenti ex art. 317 bis c.c. relativi ai figli di
genitori non coniugati, di competenza del TM.
 L'ascolto
del
minore dovrà essere disposto
unicamente
nei
procedimenti
contenziosi
(separazione, divorzio, interruzione conflittuale
di convivenza more uxorio); nel caso di
procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere
disposto soltanto laddove particolari circostanze del
caso lo rendano opportuno. In ogni caso, l'ascolto del
minore potrà essere disposto solo nei casi in cui
debbano essere presi provvedimenti che riguardino
l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni
relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza
riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
 Qualche
problema interpretativo si pone con
riferimento alla “capacità di discernimento del
minore”, la quale implica un riferimento a nozioni
tratte dalle scienze psicologiche. Non potendosi fare
un accertamento in concreto e caso per caso – che di
per sé implicherebbe un preventivo ascolto del minore
-, si utilizza la nozione valicata dalla psicologia per cui
un bambino normodotato dai 6 agli 8 anni sviluppa
competenze concettuali che accresce negli anni
successivi, fino al raggiungimento – a partire dai 12
anni – delle capacità logico – formali.
 Maggiori dettagli e compiute specificazioni sulla
corretta attuazione del diritto suddetto sono poi
previste dai protocolli sull’ascolto del minore
elaborati con la collaborazione di professionisti ed
esperti nel settore. Essi, pur senza assumere alcuna
valenza precettiva, codificano prassi virtuose, per far sì
che l'audizione nel processo costituisca per il minore
un'effettiva opportunità di esprimere i propri bisogni e
desideri.
 Gli ambiti in cui sono stati elaborati i protocolli sono
quello penale relativo agli abusi sui minori e,
particolarmente all’indomani dell’entrata in vigore
della legge n. 54/06, in materia di separazione tra
coniugi.
 Con riferimento all’ambito degli abusi in danno dei
minori, nel procedimento penale frammentarie sono
le disposizioni che prevedono l'audizione del minore,
al di là della generica previsione contenuta nell’art.
609 decies cp relativa all’assistenza del minore parte
offesa da parte dei servizi competenti e l’apodittica
previsione relativa all’ascolto protetto del minore di cui
all’ar. 498 co. 4 ter cpp.
 Non può prescindersi, in ordine alle corrette modalità dell’ascolto del
minore abusato , dalla
ed aggiornata
nel 02 in ordine alle corrette modalità di ascolto del minore abusato,
cui viene attribuito rilievo, ai fini della valutazione di attendibilità della
parte lesa, anche dalla Cassazione (Cass. 18.9.07, caso Rignano
Flaminio), pur nella precisazione che “la valutazione psicologica non
può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede, che
spetta esclusivamente all’AG”. In essa si stabiliscono i seguenti principi:
 La Carta di Noto è stata integrata dal Protocollo di
Venezia del 23.9.07, che estende tali principi ai casi di
abuso sessuale collettivo sui minori. Perplessità desta
la previsione per cui, fatta eccezione per situazioni di
rilevante gravità psicopatologica in cui versi il minore,
è consigliato l’avvio terapeutico solo dopo
l’acquisizione della testimonianza in incidente
probatorio. Non pare infatti incompatibile un sostegno
psicologico al minore con l’accertamento peritale
relativo alla sua attendibilità, purchè si mantenga la
distinzione tra i due tipi di interventi. Appare infatti
primaria la salvaguardia dell’integrità psicofisica del
minore.
 Con
riferimento all’ambito dei procedimenti di
separazione, appare assai scarna la previsione normativa
di cui all’art. 155 sexies c.c., per cui si discute
sull’obbligatorietà dell’ascolto del minore che abbia
compiuto i 12 anni, oltre che del minore di età inferiore.
 In ordine all’an dell’ascolto, l’obbligatorietà sembrerebbe
discendere dalla formulazione letterale della norma (“Il
giudice dispone l’ascolto”), ma la cui omissione non è
assistita da alcuna sanzione processuale e che non appare
coercibile, in caso di rifiuto dei genitori di sottoporre il
minore all’ascolto. Peraltro, nella valutazione del superiore
interesse del minore, deve ritenersi che il giudice sia libero
di non procedervi, qualora lo ritenga pregiudizievole e
comunque, data la posizione di chiusura della norma, si
ritiene che esso sia finalizzato solo ai provvedimenti relativi
ai figli (cfr. Cass. N. 9094/07).
 Si ritiene generalmente che l’ascolto possa essere
diretto (espletato dal giudice) o indiretto ovvero
demandato alla struttura socio assistenziale o
consultoriale, o espletato a mezzo di CTU. Nei
tribunali specializzati il giudice togato può avvalersi
delle competenze di un giudice onorario.
 Anche in questo ambito, in ordine alle modalità
dell’ascolto, sono stati elaborati protocolli per l’ascolto
del minore, tra i quali si ricordano il protocollo
sull’applicazione della legge n. 54/06 elaborato
dall’osservatorio per la Giustizia civile di Milano
ed il protocollo per l’audizione del minore del
7/5/07 firmato a Roma.
 il protocollo di Milano prevede per il minore infra –
dodicenne che l’ascolto sia attuato mediante ctu, in un
locale idoneo e con verbalizzazione sommaria e in assenza
delle parti e dei loro difensori, salva possibilità di
sottoporre preventivamente temi ed argomenti al giudice;
 il protocollo di Roma prevede l’eccezionalità dell’ascolto
del minore infra – dodicenne, salvo che non ci sia accordo
in tal senso e previa eventuale valutazione sulla capacità di
discernimento del servizio territoriale; la predisposizione
di un ambiente attrezzato con specchio uni – direzionale, il
diritto dei difensori delle parti ad essere presenti senza
intervenire direttamente. La verbalizzazione integrale e
fedele dell’audizione, possibilmente video o audio –
registrata.
 Pur essendo indubbia l'importanza del riconoscimento del
diritto del minore a poter esprimere la propria opinione nei
procedimenti di separazione, non va dimenticato che in questa
materia è indispensabile una grande prudenza da parte dei
giudici, per non gravare il ragazzo di pesi sostanzialmente
insopportabili. Ascoltare in maniera adeguata, significa, dunque,
non tanto chiedergli un parere o un'indicazione su “cosa fare”
bensì, cercare di comprendere le sue aspettative, le sue esigenze e
tutti i messaggi che gli provengono dal suo contesto familiare e
dal mondo che lo circonda in quanto solo attraverso questi si
possono individuare interventi che abbiano possibilità concrete
di incidere positivamente sul suo ulteriore sviluppo .
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capacità di discernimento del minore