Or.S.A. SPV
Aprile 2013
a cura di Elisa Buzza
Art. 34 CCNL Mobilità
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
Congedo di maternita’ e paternita’
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice usufruirà di un
periodo di astensione obbligatoria :
• per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto
• per il periodo intercorrente la data presunta ed il parto stesso
• Per i 3 mesi successivi al parto
Qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i
giorni di astensione obbligatoria prima del parto verranno aggiunti
all’astensione dopo il parto fino a concorrenza del periodo
complessivo di 5 mesi.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi, le lavoratrici
hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e per i 4 mesi
successivi, previa attestazione da parte di un medico
specialista del SSN e del medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, i quali
hanno l’obbligo di appurare che l’opzione della lavoratrice non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro
L’astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data del
parto è riconosciuta al padre lavoratore
• In caso di morte o grave infermità della madre
• In caso di abbandono da parte della madre
• In caso di affidamento esclusivo del bambino al padre
Congedo parentale
Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro,
previo un preavviso, comunicato per iscritto al datore di
lavoro, almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
Il limite massimo di astensione non può comunque eccedere
complessivamente il limite massimo di 10 mesi
Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione
facoltativa non inferiore a 3 mesi, il suo limite individuale di 6
mesi è elevato a 7 ed il limite massimo complessivo è elevato
a 11
Lavoro notturno
E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24.00 alle 6.00,
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1
anno del bambino
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno
• La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
• La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
• La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
E’ vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a
7 mesi di età del bambino ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri
come indicato dall’art. 5 del DPR 1026/76
Trattamento Economico
Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’azienda provvede ad
integrare la prestazione economica erogata dagli Enti previdenziali
fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico netto
La retribuzione di riferimento per ogni giornata di assenza è la
retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie
Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice ed il
padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino
ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un
periodo massimo complessivo pari a 6 mesi
CONTRATTO AZIENDALE GRUPPO FS
Per i primi 2 mesi di astensione facoltativa verrà corrisposta la
retribuzione nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per
il secondo mese.
Per i rimanenti 4 mesi la retribuzione verrà corrisposta nella misura del
30%
Malattia del bambino
Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal
lavoro per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del
bambino di età non superiore a 3 anni.
Tra i 3 e gli 8 anni del bambino per un limite di 5 giorni lavorativi
all’anno per ciascun genitore
CONTRATTO AZIENDALE DEL GRUPPO FS
In ciascun anno, fino al terzo anno di età, per i primi 30 giorni di
malattia del bambino, ai genitori verrà corrisposta la retribuzione
giornaliera prevista per le giornate di ferie
Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora
ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata lavorativa
Il periodo è uno solo quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6
ore
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore
• Nel caso in cui il bambino sia affidato al solo padre
• In alternativa alla madre che non se ne avvalga
• Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente
• In caso di morte o di grave infermità della madre
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati
Adozione e Affidamento
Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi,
anche alla lavoratrice, o alternativamente al lavoratore, che abbia
adottato un minore
Adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi
successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia
Adozione Internazionale il congedo può essere fruito prima
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza
all’estero per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, ferma
restando la durata complessiva del congedo pari a 5 mesi
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non
richieda, o richieda solo in parte, il congedo di maternità, può fruire
di un congedo non retribuito. Tale congedo spetta alle medesime
condizioni anche al lavoratore
In caso di Affidamento il congedo può essere fruito entro 5 mesi
dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi
Il Congedo parentale spetta, qualunque sia l’età del minore, entro 8
anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età
I Riposi Giornalieri si applicano entro il primo anno di ingresso del
minore in famiglia
Congedo per malattia. Fino a 6 anni del bambino entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alla malattia di ciascun figlio.
Dai 6 agli 8 anni del bambino hanno il diritto di astenersi dal lavoro,
alternativamente, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno
Qualora all’atto dell’adozione o affidamento, il minore abbia un’età
compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino è
fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare
nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore
Art. 36 CCNL Mobilità
PERSONE CON HANDICAP
Per ogni minore con Handicap in situazione di gravità accertata la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
hanno diritto, entro l’ottavo anno di vita del bambino, al
prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non
superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore
La lavoratrice o il lavoratore possono chiedere in alternativa al
prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa,
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino
La lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile.
Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede
Art. 39 CCNL Mobilità
FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di
istruzione e di qualificazione professionale, statali, parificate o
legalmente riconosciute saranno riservati, su richiesta degli stessi e
in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli
esami
Ai lavoratori studenti sono concessi su richiesta permessi giornalieri
retribuiti per la giornata di discussione della tesi di laurea e per le
giornate in cui svolgono le prove di esame
Gli stessi possono usufruire di permessi retribuiti per i due giorni
lavorativi precedenti ciascun esame. Tali permessi non assorbono la
giornata individuata come riposo settimanale
Per gli esami universitari ripetuti verrà riconosciuta una sola giornata di
permesso non retribuito con un massimo di due giornate nell’anno
I lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità aziendale, potranno
richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito
Art. 40 CCNL Mobilità
CONGEDI PER FORMAZIONE E PER FORMAZIONE CONTINUA
A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio
presso la stessa azienda, il lavoratore può chiedere un congedo per
formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore
a 11 mesi per l’intera vita lavorativa
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un
intero mese di calendario
La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di
almeno 60 giorni
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del
posto
Art.41 CCNL Mobilità
CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
L’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta
un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a
2 anni, per gravi e documentati motivi familiari
Durante il periodo, il lavoratore conserva il posto e non ha diritto alla
retribuzione, il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di
servizio né ai fini previdenziali
Art.42 CCNL Mobilità
PERMESSI
Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri
retribuiti
• 3 giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge e/o di ogni parente entro il secondo
grado e/o del convivente
• 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del
matrimonio del lavoratore non in prova
Art.43 CCNL Mobilità
PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO
I donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal
lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione
In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia
richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti per
l’intero periodo di degenza ospedaliera
Riferimenti normativi
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CCNL della Mobilità/Area AF 20.07.2012
Contratto Aziendale di Gruppo FS 20.07.2012
Legge 8 marzo 2000, n. 53
D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Legge 5 febbraio 1992, n.104
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