CONTRATTAZIONE E
RELAZIONI SINDACALI
Dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/2009
Le fonti normative
2

Intesa 30 aprile 2009 sul nuovo modello
contrattuale (Accordo quadro 22 gennaio 2009)

Legge delega 4 marzo 2009, n. 15

D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Gli elementi portanti
dell’Intesa del 30 aprile 2009
3
• Vigenza contrattuale triennale
• Unificazione della vigenza tra parte normativa e parte
economica
• Adozione di un nuovo indice per l’andamento delle
retribuzioni (IPCA Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione)
• Unificazione della base di calcolo cui applicare l’IPCA
(voci stipendiali)
• Rafforzamento della contrattazione (anche territoriale) di
secondo livello
• Riduzione del numero dei contratti (comparto, aree)
Gli elementi portanti
dell’Intesa del 30 aprile 2009
4
CONTRATTAZIONE NAZIONALE
• Il CCNL regola il sistema delle relazioni sindacali a livello
nazionale e di amministrazione
• Il CCNL definisce modalità e ambiti di applicazione della
contrattazione di secondo livello, le materie e la tempistica
• La procedura della contrattazione nazionale:
• Tempi di apertura e svolgimento dei negoziati
• Indennità di vacanza contrattuale entro i limiti previsti
dalla legge finanziaria
• Moratoria sindacale di 7 mesi
• Definisce le risorse utilizzabili per i contratti di secondo
livello
Gli elementi portanti
dell’Intesa del 30 aprile 2009
5
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
• Il CCDI collega gli aumenti salariali al raggiungimento di
obiettivi di produttività, qualità, efficienza, efficacia
• Finalizzazione al miglioramento della performance delle
pubbliche amministrazioni
• Il CCDI opera in materie delegate in tutto o in parte dal
CCNL o dalla legge
• Durata triennale del CCDI
• Il CCDI determina gli effetti economici, degli istituti
delegati al secondo livello, sui singoli lavoratori
I principi della legge 4 marzo 2009 n.15
6
• Distinzione tra:
– Materie sottoposte alla legge
– Atti organizzativi
– Atti di autonoma determinazione dei dirigenti
e
– Materie sottoposte alla contrattazione collettiva inerenti
i diritti e le obbligazioni direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro
• Nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme
imperative
• Contrattazione delimitata dai vincoli di bilancio
• Contrattazione di secondo livello
Principi generali introdotti dal D.lgs. 150/2009
Il capo IV del Titolo I reca disposizioni in materia di contrattazione
collettiva e integrativa e di funzionalità delle pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire, in coerenza con il
modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali:
•
•
•
•
Una migliore organizzazione del lavoro
Assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie
sottoposte alla legge, atti organizzativi e quelle sottoposte
alla contrattazione collettiva
Assicurare l'autonoma determinazione dei dirigenti,
la convergenza con il privato degli assetti regolativi del
lavoro pubblico e del sistema delle relazioni sindacali
Principi generali introdotti dal D.lgs. 150/2009
•
Le disposizioni contenute nel decreto n. 165 del 2001 (Art.
74, comma 1, D.Lgs 150/2009) costituiscono disposizioni a
carattere imperativo
•
In caso di nullità delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva si applicano gli articoli 1339 e
1419, II comma, del codice civile (art. 2, comma 3-bis,
D.lgs 165/2001)
•
I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli
istituti della partecipazione
Ambiti sottratti alla contrattazione
collettiva nazionale
9
art. 74, DLgs 150/2009 - competenza esclusiva dello Stato

correlazione tra performance e retribuzione accessoria;

inderogabilità da parte del contratto integrativo dei limiti e degli
ambiti posti dal contratto nazionale;

inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle
disposizioni su premialità e merito;
Ambiti sottratti alla contrattazione
collettiva nazionale
segue…
10
art. 74, DLgs 150/2009 - competenza esclusiva dello Stato

inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle
disposizioni su sanzioni disciplinari;

qualità dei servizi e tutela degli utenti;

regolazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

trasparenza intesa come accessibilità totale;
Materie riservate alla legge
ed agli atti amministrativi
11
Art. 2.1. D.lgs 165/2001
•
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
•
individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei
modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
•
determinazione delle dotazioni organiche complessive
Materie riservate alla legge
ed agli atti amministrativi
12
Art. 2.1. - legge delega 421/1992
•
1) responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure
amministrative;
•
2) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
•
3) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
•
4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro;
Materie riservate alla legge
ed agli atti amministrativi
13
Art. 2.1. - legge delega 421/1992 segue …
•
5) ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza
complessiva.
•
6) garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e
di ricerca;
•
7) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici;
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
14
ART 2.2. DLGS 165/2001
(TESTO ORIGINARIO)
Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso
contrario.
ART 2.2. DLGS 165/2001
(TESTO MODIFICATO)
Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
15
Art. 1339 c.c.
Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di
servizi, imposti dalla legge (o da
norme corporative) sono di diritto
inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti
Art. 1419 c.c.
Nullità parziale
La nullità di singole clausole
non importa la nullità del
contratto, quando le clausole
nulle sono sostituite di diritto da
norme imperative
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
16
le norme dichiarate inderogabili

La disciplina prevista dal d.lgs. 165/2001

Le norme disciplinari (artt. 55-55octies) del
dlgs. 165/2001

Il Titolo III (Merito e premi) del d.lgs.
150/2009 (artt. 17-31)
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
17
Potere organizzativo e vincoli contrattuali art. 5.2 dlgs.
165/2001
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare,
nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro
nell’ambito degli uffici
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
18
Articolo 9 - Partecipazione sindacale
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
5, comma 2, i contratti collettivi nazionali
disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione.
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
19
Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi.
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni
sindacali.
Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva:
•le materie attinenti all’organizzazione degli uffici,
•quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9,
•quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2,
•la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;
•le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi
limiti previsti dalle norme di legge.
Il rapporto legge – Contratto Collettivo
per la Corte Costituzionale
20
“Sino a quando l'art. 39 Cost. non sia attuato (nel momento strutturale della
registrazione, quale presupposto della personalità dei sindacati) non è
ipotizzabile conflitto fra attività normativa dei sindacati medesimi ed attività
legislativa del Parlamento”(1);
il fatto che nel lavoro pubblico contrattualizzato si sia realizzata l’efficacia
erga omnes dei contratti collettivi non consente di superare l’obiezione, dal
momento che la stessa Corte ha giustificato l’estensione generalizzata non
con riferimento all’art. 39 Cost, ma come effetto dell’intero procedimento di
contrattazione e con l’obbligo che le amministrazioni assumono con la firma
del contratto collettivo a garantire parità di trattamento(2).
In entrambi i settori del lavoro, quindi, la mobilità della linea di competenza
tra legge e contratto va assunta come regola
(1) Corte Costituzionale 18 luglio 1980, n. 141; principio ribadito anche dalla sentenza 9-23 giugno 1988, n. 697.
(2) Corte costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309
Art. 40 d.lgs. 165/2001
(art. 54 d. lgs. 150/2009)
21
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, ….
La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della performance …..
A tale fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota
prevalente del trattamento accessorio complessivo
comunque denominato
Art 45 del dlgs. 165/2001
22
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative
vigenti, trattamenti economici accessori collegati:



alla performance individuale;
alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione;
all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro
Intesa 30 aprile 2009
23
4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con
contenuti economici, i premi variabili saranno calcolati
con riferimento ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati fra le parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività,
qualità, efficacia, innovazione, e/o efficienza
organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della performance delle
amministrazioni, anche in termini di soddisfazione
degli utenti, nonché ai risultati legati ai risparmi di
gestione dell’amministrazione
Art. 40 DLgs 165/2001
Le materie demandate alla contrattazione
24

I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto
di lavoro, nei limiti consentiti dalla legge:




Sanzioni disciplinari (tipologie infrazioni, correlate
sanzioni, procedure di conciliazione- non procedure
di impugnazione)
Valutazione al fine della corresponsione trattamento
accessorio
Mobilità
Progressioni economiche (art.54, co. 1 DLgs 150/2009)
Art. 40 DLgs 165/2001
Le materie demandate alla contrattazione
25

Contrattazione nazionale
 Materie
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
 Rapporti tra i livelli negoziali
 Ambiti della contrattazione decentrata
 Durata sessioni negoziali decentrate
 Durata dei contratti
 Ripartizione delle risorse decentrate
Art. 40 DLgs 165/2001
Le materie demandate alla contrattazione
26

… segue
 Modalità
e criteri di utilizzo delle risorse legate alla
performance individuale
 Valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio
 Mobilità e progressioni economiche
Contrattazione e
trattamento economico
27

Sono introdotte alcune deroghe al principio di
esclusività di competenza contrattuale per
l’attribuzione di trattamenti economici:
 In
ambito nazionale
 Riparto
delle risorse collegate alle performance
dell’amministrazione(art. 40 co. 3-quater DLgs
165/2001)
Contrattazione e
trattamento economico
28

Segue…
 Nelle
more di rinnovo del CCNL
 Tutela
retributiva per i dipendenti pubblici (art.
47 – bis, co. 1 e 2 DLgs 165/2001)
Contrattazione e
trattamento economico
29

Segue…
 In
ambito decentrato
 L’amministrazione
può provvedere in via provvisoria
qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione del
CCDI (art. 40, co. 3-ter DLgs 165/2001)
 Non
sono erogabili trattamenti economici accessori non
corrispondenti a prestazioni effettivamente rese
Contrattazione e
trattamento economico
30

Segue…
 In
ambito decentrato
 Definisce
i trattamenti economici accessori collegati a:
 Performance individuale
 Performance organizzativa con riferimento alle unità
organizzative
 Performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione
 Svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose alla salute
Contrattazione e
trattamento economico
31
Gli Enti locali ( art. 40, c. III-quinquies, D. lgs. n. 165 del 2001 come modificato
dall’art. 54 del D.lgs n. 150 del 2009)

Possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa:
nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
 nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale
dalle vigenti disposizioni
 nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa.
Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è
correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance.

Contrattazione e
trattamento economico
32
Gli Enti locali ( art. 40, c. III-quinquies, D. lgs. n. 165 del 2001 come modificato
dall’art. 54 del D.lgs n. 150 del 2009)
•
In caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione collettiva nazionale o da norme
di legge, le clausole sono nulle, non possono essere
applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, II
c., c.c.
•
In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari è
fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della
sessione negoziale successiva
Gestione contrattata delle risorse decentrate
33
o il testo del decreto incide solo su quella relativa alla performance
individuale, mentre resta inalterata la libertà della contrattazione
collettiva di regolare le altre quote di salario accessorio
(performance collettiva ed indennità);
o la contrattazione collettiva definisce l’ammontare della quota da
destinare alla performance individuale
o Il contratto può ampliare o ridurre le restanti quote purchè la
quota destinata alla performance individuale sia prevalente
Gestione contrattata delle risorse decentrate
34
o la contrattazione collettiva determina l’ammontare massimo del bonus
annuale delle eccellenze (art. 21 D.lgs 150/2009) e, di conseguenza, il
premio annuale dell’innovazione (art. 22 D.lgs 150/2009);
o La contrattazione collettiva definisce i criteri generali per il riconoscimento
del premio di efficienza (art. 27 D.lgs 150/2009) corrispondente ai due terzi
del 30% dei risparmi sui costi di funzionamento, derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (documentati nella relazione
di performance)
o la contrattazione può variare parzialmente le fasce di merito (almeno tre) con
la possibilità di prevedere quote retributive anche per il personale collocato
nella fascia più bassa nel rispetto del principio di differenziazione e
prevalenza . (analogia art. 19 D.lgs 150/2009)
Gestione contrattata delle risorse decentrate
35
(Art. 19 D.lgs 150/2009)
La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe
alla percentuale del cinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali
in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione
compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c).
La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c)
e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse
destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance
individuale.
Limiti della contrattazione decentrata
36
Le PA non possono in ogni caso sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi:

in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
CCNL;

che disciplinano materie non espressamente delegate
a tale livello negoziale;

che comportano oneri non previsti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione.
Limiti della contrattazione decentrata
37
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di
legge,
le clausole sono nulle, non possono essere applicate,
e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e1419, secondo
comma, del codice civile.
Limiti della contrattazione decentrata
38
In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da
parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi'
obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
Queste disposizioni trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della legge N.15/2009.
Controlli in materia di contrattazione
decentrata integrativa - Art. 40 bis
39
Il collegio dei revisori dei conti
Il Collegio effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dalle norme di legge
Particolare attenzione deve essere posta in merito alla corretta
applicazione delle norme inderogabili che incidono sulla misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
In caso di incompatibilità dei costi con i vincoli di bilancio si
applicano le norme di cui all’art. 40, co. 3-quinques, sesto
periodo.(obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva)
Controlli in materia di contrattazione
decentrata integrativa - Art. 40 bis
40
Obblighi di trasmissione di informazione sulla CCDI:
Le PA hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente
sul proprio sito istituzionale, con modalita' che
garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle
informazioniai ai cittadini.
Le PA inviano il CCDI entro 5gg dalla sottoscrizione
definitiva all’ARAN (corredato della relazione tecnico
illustrativa) ed al CNEL.
Controlli in materia di contrattazione
decentrata integrativa - Art. 40 bis
41
Obblighi di trasmissione di informazione sulla CCDI:
Il Dfp di intesa con il MEF e in sede di Conferenza
unificata predispone un modello per la valutazione,
da parte dell'utenza, dell'impatto del CCDI sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le
richieste e le previsioni di interesse per la collettivita’
Il modello e gli esiti della valutazione
vengono
pubblicati sul sito istituzionale delle PA interessate
dalla CCDI.
Gestione del trattamento accessorio
42
• Definire la distribuzione delle quote di retribuzione
accessoria
• Individuare la quota per performance individuale
(concetto di prevalenza)
• Determinare le deroghe alle fasce di merito
• Definire l’ammontare del bonus annuale
• Definire l’ammontare per performance organizzativa
(collettiva)
Gli strumenti premiali
43
Articolo
interventi
destinatari
finanziamento
21
Bonus annuale delle
eccellenze
5% dei lavoratori collocati nella
fascia alta di valutazione
Il contratto collettivo determina l’ammontare della
quota per premiare la performance individuale,
integrata da quote previste dal CCNL
22
Premio annuale per
l’innovazione
Tutti i lavoratori coinvolti nel progetti
Il contratto collettivo determina l’ammontare della
quota per premiare la performance individuale,
integrata da quote previste dal CCNL
23
Progressioni economiche
I lavoratori collocati in fascia alta e
media di valutazione
Il contratto collettivo determina l’ammontare della
quota per premiare la performance individuale,
integrata da quote previste dal CCNL
24
Progressioni di carriera
Tutti lavoratori collocati con
valutazione positiva
Bilancio comunale nel rispetto dei vincoli di
compatibilità finanziaria
25
Attribuzione di incarichi
e responsabilità
Tutti lavoratori collocati in fascia alta
e media di valutazione
Contratto collettivo nella quota della performance
individuale
26
Percorsi di alta
formazione
Tutti lavoratori collocati in fascia alta
e media di valutazione
Bilancio comunale
27
Premio di efficienza
I lavoratori coinvolti secondo i criteri
definiti nella contrattazione collettiva
2/3 dei risparmi sui costi conseguenti a
ristrutturazioni e innovazioni
Art. 27 - DLgs 150/2009
44
effetti sulla retribuzione accessoria delle scelte organizzative
Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di
funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,
riorganizzazione e innovazione all’interno delle
pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a
due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti
dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale
direttamente e proficuamente coinvolto e per la
parte residua ad incrementare le somme disponibili
per la contrattazione stessa.
Art. 5, comma2 , DLgs 165/2001
45

Le materie riservate all’autodeterminazione della
P.A.
 Le
misure inerenti la gestione delle risorse umane
 La direzione degli uffici
 L’organizzazione degli uffici
 L’organizzazione del lavoro
Es. la decisione di chiudere un ufficio (decisione
organizzativa) determina il trasferimento del relativo
personale (gestione del rapporto di lavoro)
Art. 5, comma2 , DLgs 165/2001
46

L’informazione ai sindacati ove prevista dal CCNL
 Nelle materie riservate all’autodeterminazione della
P.A. ( art. 5, co.2 DLgs 165/2001 prevede che le misure
inerenti alla gestione delle risorse umane sono assunte
previa informazione ai sindacati, se prevista dal
CCNL)
L’informazione ai sindacati
prevista dal CCNL
47
Argomento
Eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione
Gestione complessiva delle risorse
umane
Iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei
servizi
Iniziative per innovazione
tecnologica di uffici e servizi
Organizzazione degli uffici
Rapporto di lavoro
Riferimento ex art. 7 CCNL
A cadenza annuale, su richiesta
delle parti (art. 7 comma 3)
Informazione periodica e
preventiva su atti di valenza
generale (art. 7 comma 1)
A cadenza annuale, su richiesta
delle parti (art. 7 comma 3)
A cadenza annuale, su richiesta
delle parti (art. 7 comma 3)
Informazione periodica e
preventiva su atti di valenza
generale (art. 7 comma 1)
Informazione periodica e
preventiva su atti di valenza
generale (art. 7 comma 1)
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
48
- Modifica al numero dei comparti di contrattazione: 4;
- Modifica della struttura dei comitati di settore:
Un comitato di settore è costituito nell’ambito della Conferenza
delle Regioni, che esercita le competenze per le Regioni, i relativi
enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale;
Un comitato di settore è costituito nell’ambito dell’Associazione
nazionale dei Comuni italiani – ANCI, dell’Unione delle Province
d’Italia – UPI, e dell’Unioncamere che esercita le competenze per
i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei
segretari comunali e provinciali”.
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
49
La nuova ARAN
(art. 46, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 58 del D. Lgs. n. 150 del 2009)
Gli organi:
–
Il Presidente ( nominato con decreto del Presidente della
Repubblica)
–
Il Collegio di indirizzo e controllo ( quattro
componenti, due designati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, uno dall’ANCI e dall’UPI, uno dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni )
–
A norma dell’art. 7-bis è causa di incompatibilità,
il ricoprire o l’aver ricoperto nei cinque anni precedenti
la nomina cariche in organizzazioni sindacali.
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
50
La nuova ARAN
(art. 46, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 58 del D. Lgs. n. 150 del 2009)

Nuovi compiti:
a)
Effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa
b) Presenta
annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica un rapporto sull’effettività e la
congruenza della ripartizione fra le materie
regolate dalla legge, della contrattazione collettiva
nazionale e dai contratti integrativi
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva (art. 41)
51
Rapporti ARAN – Comitati di Settore:
- Rappresentati designati dai Comitati di settore possono
assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.
- I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici
accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e
per eventuali attività in comune.
- Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per
assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle
Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato
corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
52
Definizione delle risorse per gli incrementi contrattuali
(art. 48, comma 2)
Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di
stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa,
previa consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
32
53
Procedimento di contrattazione collettiva
(art. 47, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 150 del 2009)
a)
20 giorni entro i quali il Governo deve esprimere la propria
valutazione rispetto agli indirizzi emanati dai Comitati di settore
b)
La Corte dei Conti
può acquisire elementi istruttori
e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro
Soggetti e procedimento della
contrattazione collettiva
32
54
Procedimento di contrattazione collettiva
(art. 47, D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 150 del 2009)
c)
In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti limitata a
singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere sottoscritta
definitivamente, ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali
non positivamente certificate
d)
È obbligatoria la pubblicazione dei
contratti e accordi collettivi
nazionali in G.U. ed anche sul sito istituzionale dell’ARAN e delle
amministrazioni interessa
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La contrattazione collettiva