Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2013-2014
Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
Trasparenza e revisione legale
Introduzione alla
revisione legale
Francesco Ricucci
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Percorso formativo
o
Introduzione
o
L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi
o Aspetti generali
o Principi di revisione
o
Processo di revisione
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Introduzione
Nel modello del FRSC, qual è la funzione della
revisione legale?
Essa contribuisce in maniera determinante alla
trasparenza dell’informativa finanziaria aziendale
Ma in che modo?
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Aspetti generali
La revisione legale può essere definita come l’attività svolta da
parte di professionisti indipendenti i quali applicano statuite
procedure (definite da norme e regolamenti e standard
professionali), al fine di accertare la conformità dl bilancio alla
legge, interpretata ed integrata dai principi contabili di
riferimento.
Tale attività conduce alla formazione e all’espressione di un
giudizio professionale in merito all’attendibilità sostanziale del
bilancio.
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Aspetti generali
Obiettivo della revisione legale, quindi, è quello di garantire la
qualità dell’informativa aziendale di bilancio.
Ciò si concretizza nella tutela dell’applicazione delle norme
che regolano il bilancio e nel controllo che gli amministratori
forniscano adeguata e corretta informativa finanziaria al
mercato.
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Aspetti generali
Gli stessi standard professionali, i cd. principi di revisione,
definiscono quale deve essere considerato l'obiettivo della
revisione legale:
"L'obiettivo della revisione [contabile] è di acquisire ogni
elemento necessario per consentire al revisore di esprimere
un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo di
riferimento."*
Lo stesso principio, peraltro, indica altri elementi
fondamentali in un incarico di revisione.
*par. 2 del Doc. 200 "Obiettivi e principi generali della revisione [contabile] del bilancio"
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Aspetti generali
Secondo quanto previsto dal par. 4 del citato Documento n. 200,
"I principi generali che orientano il comportamento professionale del
revisore
a) Indipendenza
b) Integrità
c) Obiettività
d) Competenza e Diligenza
e) Riservatezza
f) Professionalità
g) Rispetto dei principi tecnici"
Inoltre (par. 5), "Il revisore deve operare in conformità alle norme di
legge, ai principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni
emanate dalla Consob."
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione
Prima di andare avanti, possono essere utili alcune
precisazione relativamente ai principi di revisione, ovvero i
principi tecnici citati nel par. 4 del Documento n. 200.
Questi costituiscono le regole tecniche per lo svolgimento
dell’attività professionale che garantiscono uniformità, valore e
contenuto, al giudizio professionale emesso dal revisore e
all’attività sottostante svolta.
Il revisore è tenuto allo svolgimento della sua attività
professionale in conformità ai principi di revisione.
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione
Esistono due set di principi di revisione:
o Principi di revisione internazionali (ISA – International
Standards on Audit)
o Principi di revisione nazionali
Ai principi di revisione è dedicato anche uno specifico articolo
del D.Lgs. 39/2010.
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione internazionali
Sono emanati dall’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB).
Lo IAASB
o è uno dei Board che compongono l’International
Federation of Accountants (IFAC)
o è un organismo collegiale finanziato dalla
professione, che prevede la partecipazione di
professionisti, revisori, accademici e soggetti con
comprovata esperienza nell’area
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione internazionali
Lo IAASB emette diverse tipologie di documenti:
o International Standards on Auditing (ISAs) per l’audit di
historical financial information
o International Standards on Review Engagements (ISREs)
per la review di historical financial information
o International Standards on Assurance Engagements
(ISAEs) per incarichi di assurance su altre informazioni
diverse da historical financial information
o International Standards on Related Services (ISRSs) per
incarichi per attività correlate
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione nazionali
Emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e
dal Consiglio nazionale dei Ragionieri, sono stati raccomandati
dalla Consob attraverso una specifica delibera del 30 ottobre
2002, la Delibera
n. 13809 "Raccomandazione dei
principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e dei Periti Commerciali"
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – Principi di revisione nazionali
o Si costruiscono sulla traduzione/adattamento dei principi di
revisione internazionali (ISA)
o Non è attualmante previsto un meccanismo di
allineamento automatico o obbligatorio fra principi
nazionali e principi internazionali, aspetto che può
provocare differenze tra i due set di principi
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – D. Lgs. 39/2010
L'art. 11 del D. Lgs 39/2010 prescrive che
"1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati
dalla Commissione europea […].
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia […] e l'ISVAP […] può
disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o
obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte
dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto
conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della
revisione legale.
3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è
svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e
ordini professionali e dalla Consob."
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L'attività di revisione legale e i suoi
obiettivi – D. Lgs. 39/2010
In attesa che la Commissione Europea adotti principi di revisione propri
(che altro non saranno che gli ISA), è in corso, da parte di MEF, Consob e
associazioni e ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL), ai sensi
dell’art. 11, c. 3 D.Lgs. 39/2010, l'attività relativa alla predisposizione di
principi di revisione da adottare.
I principi, anche in questo caso, saranno una traduzione dei principi
internazionali, opportunamente adattata alla realtà nazionale con
integrazioni, disapplicazioni e sostituzioni parti/ paragrafi dei principi di
revisione internazionali.
L'attività dovrebbe permettere di svolgere la revisione dei bilanci che
chiuderanno al 31 dicembre 2014 con i nuovi principi di revisione.
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Processo di revisione
Secondo quanto previsto dal par. 6 del già citato
Documento n. 200
"Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con
un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto
che possono esistere circostanze tali da causare errori
significativi nel bilancio."
Inoltre, il par. 15 prevede che
"Il revisore deve pianificare e svolgere il lavoro di
revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi della
revisione."
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Processo di revisione
Pianificazione
Strategia
di
Revisione
Piano di
Revisione
Analisi
Società
Analisi
Bilancio
Analisi
del SCI
Conclusione  Espressione
del giudizio professionale
Esecuzione del lavoro
Aggiustamenti
proposti
alla Direzione
Procedure
di
Validità
Procedure
di
Conformità
Relazione di
Revisione
Discussione
Aggiustamenti
Lettera di
attestazione
Valutazione
significatività
aggiustamenti
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Processo di revisione
Il revisore deve determinare le procedure necessarie per
svolgere la revisione secondo quanto stabilito dai principi di
revisione (par. 7).
Un revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai
principi di revisione ottiene una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
Al fine di ottenere tale ragionevole sicurezza, il revisore
acquisisce ogni elemento probativo ritenuto necessario per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se
risulti nel suo complesso attendibile. La ragionevole sicurezza
attiene dunque all'intero processo di revisione. (par. 8)
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Processo di revisione
Il citato concetto di ragionevole sicurezza (reasonable
assurance), intrinseco all’attività di revisione, implica
l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non
appropriato; tale rischio è insito nel processo di revisione, in
quanto lo stesso si basa sul concetto di analisi/verifica
campionaria (si veda par. 9).
Il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato
è definito rischio di revisione.
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Processo di revisione
Tale rischio può concretizzarsi nell'emissione di un giudizio
positivo in caso di bilancio non redatto correttamente, ma
anche nell'emissione di un giudizio non positivo nel caso in
cui il bilancio sia redatto conformemente alla normativa di
riferimento.
Il revisore deve quindi pianificare e svolgere il lavoro di
revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi di
revisione.
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Processo di revisione
Il revisore è quindi responsabile relativamente all’esercizio
della sua attività professionale e del giudizio emesso sul
bilancio oggetto della propria attività.
Gli amministratori della società sono invece responsabili della
redazione e della presentazione del bilancio in conformità al
quadro normativo di riferimento.
La revisione contabile del bilancio non solleva gli
amministratori dalle loro responsabilità – esiste uno specifico
riferimento a tale aspetto nella relazione di revisione.
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Processo di revisione
Nell’analisi del concorso dell’attività di revisione alla trasparenza
dell’informativa finanziaria aziendale, ci soffermeremo sulle varie fasi
del processo di revisione e in particolare su quelle conclusive
dell’incarico, dove assume significativa rilevanza l’engagement leader.
Infatti, in fase di conclusione dell'incarico e conseguente emissione
della relazione di revisione, l'engagement leader, supportato dai
membri del team di revisione, pone in essere uno specifico processo
decisionale che permette di valutare tutti gli elementi probativi raccolti
nel corso del processo di revisione al fine di formulare il giudizio
professionale sul bilancio oggetto di attività.
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Processo di revisione
L’attività conclusiva del processo di revisione è infatti
quella nella quale si fanno valutazioni relative al bilancio nel
suo complesso e alla sua capacità informativa.
Si tratta quindi del momento di sintesi di tutta l’attività
effettuata in cui il revisore si pone nella prospettiva della
valutazione della trasparenza dell’informativa di bilancio.
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Trasparenza dell’Informativa Finanziaria
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