Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria Trasparenza e revisione legale Introduzione alla revisione legale Francesco Ricucci 2 Percorso formativo o Introduzione o L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi o Aspetti generali o Principi di revisione o Processo di revisione 3 Introduzione Nel modello del FRSC, qual è la funzione della revisione legale? Essa contribuisce in maniera determinante alla trasparenza dell’informativa finanziaria aziendale Ma in che modo? 4 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Aspetti generali La revisione legale può essere definita come l’attività svolta da parte di professionisti indipendenti i quali applicano statuite procedure (definite da norme e regolamenti e standard professionali), al fine di accertare la conformità dl bilancio alla legge, interpretata ed integrata dai principi contabili di riferimento. Tale attività conduce alla formazione e all’espressione di un giudizio professionale in merito all’attendibilità sostanziale del bilancio. 5 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Aspetti generali Obiettivo della revisione legale, quindi, è quello di garantire la qualità dell’informativa aziendale di bilancio. Ciò si concretizza nella tutela dell’applicazione delle norme che regolano il bilancio e nel controllo che gli amministratori forniscano adeguata e corretta informativa finanziaria al mercato. 6 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Aspetti generali Gli stessi standard professionali, i cd. principi di revisione, definiscono quale deve essere considerato l'obiettivo della revisione legale: "L'obiettivo della revisione [contabile] è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento."* Lo stesso principio, peraltro, indica altri elementi fondamentali in un incarico di revisione. *par. 2 del Doc. 200 "Obiettivi e principi generali della revisione [contabile] del bilancio" 7 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Aspetti generali Secondo quanto previsto dal par. 4 del citato Documento n. 200, "I principi generali che orientano il comportamento professionale del revisore a) Indipendenza b) Integrità c) Obiettività d) Competenza e Diligenza e) Riservatezza f) Professionalità g) Rispetto dei principi tecnici" Inoltre (par. 5), "Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni emanate dalla Consob." 8 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione Prima di andare avanti, possono essere utili alcune precisazione relativamente ai principi di revisione, ovvero i principi tecnici citati nel par. 4 del Documento n. 200. Questi costituiscono le regole tecniche per lo svolgimento dell’attività professionale che garantiscono uniformità, valore e contenuto, al giudizio professionale emesso dal revisore e all’attività sottostante svolta. Il revisore è tenuto allo svolgimento della sua attività professionale in conformità ai principi di revisione. 9 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione Esistono due set di principi di revisione: o Principi di revisione internazionali (ISA – International Standards on Audit) o Principi di revisione nazionali Ai principi di revisione è dedicato anche uno specifico articolo del D.Lgs. 39/2010. 10 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione internazionali Sono emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Lo IAASB o è uno dei Board che compongono l’International Federation of Accountants (IFAC) o è un organismo collegiale finanziato dalla professione, che prevede la partecipazione di professionisti, revisori, accademici e soggetti con comprovata esperienza nell’area 11 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione internazionali Lo IAASB emette diverse tipologie di documenti: o International Standards on Auditing (ISAs) per l’audit di historical financial information o International Standards on Review Engagements (ISREs) per la review di historical financial information o International Standards on Assurance Engagements (ISAEs) per incarichi di assurance su altre informazioni diverse da historical financial information o International Standards on Related Services (ISRSs) per incarichi per attività correlate 12 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione nazionali Emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri, sono stati raccomandati dalla Consob attraverso una specifica delibera del 30 ottobre 2002, la Delibera n. 13809 "Raccomandazione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali" 13 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – Principi di revisione nazionali o Si costruiscono sulla traduzione/adattamento dei principi di revisione internazionali (ISA) o Non è attualmante previsto un meccanismo di allineamento automatico o obbligatorio fra principi nazionali e principi internazionali, aspetto che può provocare differenze tra i due set di principi 14 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – D. Lgs. 39/2010 L'art. 11 del D. Lgs 39/2010 prescrive che "1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea […]. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia […] e l'ISVAP […] può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob." 15 L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi – D. Lgs. 39/2010 In attesa che la Commissione Europea adotti principi di revisione propri (che altro non saranno che gli ISA), è in corso, da parte di MEF, Consob e associazioni e ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL), ai sensi dell’art. 11, c. 3 D.Lgs. 39/2010, l'attività relativa alla predisposizione di principi di revisione da adottare. I principi, anche in questo caso, saranno una traduzione dei principi internazionali, opportunamente adattata alla realtà nazionale con integrazioni, disapplicazioni e sostituzioni parti/ paragrafi dei principi di revisione internazionali. L'attività dovrebbe permettere di svolgere la revisione dei bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2014 con i nuovi principi di revisione. 16 Processo di revisione Secondo quanto previsto dal par. 6 del già citato Documento n. 200 "Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto che possono esistere circostanze tali da causare errori significativi nel bilancio." Inoltre, il par. 15 prevede che "Il revisore deve pianificare e svolgere il lavoro di revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi della revisione." 17 Processo di revisione Pianificazione Strategia di Revisione Piano di Revisione Analisi Società Analisi Bilancio Analisi del SCI Conclusione Espressione del giudizio professionale Esecuzione del lavoro Aggiustamenti proposti alla Direzione Procedure di Validità Procedure di Conformità Relazione di Revisione Discussione Aggiustamenti Lettera di attestazione Valutazione significatività aggiustamenti 18 Processo di revisione Il revisore deve determinare le procedure necessarie per svolgere la revisione secondo quanto stabilito dai principi di revisione (par. 7). Un revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ottiene una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Al fine di ottenere tale ragionevole sicurezza, il revisore acquisisce ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. La ragionevole sicurezza attiene dunque all'intero processo di revisione. (par. 8) 19 Processo di revisione Il citato concetto di ragionevole sicurezza (reasonable assurance), intrinseco all’attività di revisione, implica l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato; tale rischio è insito nel processo di revisione, in quanto lo stesso si basa sul concetto di analisi/verifica campionaria (si veda par. 9). Il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato è definito rischio di revisione. 20 Processo di revisione Tale rischio può concretizzarsi nell'emissione di un giudizio positivo in caso di bilancio non redatto correttamente, ma anche nell'emissione di un giudizio non positivo nel caso in cui il bilancio sia redatto conformemente alla normativa di riferimento. Il revisore deve quindi pianificare e svolgere il lavoro di revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi di revisione. 21 Processo di revisione Il revisore è quindi responsabile relativamente all’esercizio della sua attività professionale e del giudizio emesso sul bilancio oggetto della propria attività. Gli amministratori della società sono invece responsabili della redazione e della presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento. La revisione contabile del bilancio non solleva gli amministratori dalle loro responsabilità – esiste uno specifico riferimento a tale aspetto nella relazione di revisione. 22 Processo di revisione Nell’analisi del concorso dell’attività di revisione alla trasparenza dell’informativa finanziaria aziendale, ci soffermeremo sulle varie fasi del processo di revisione e in particolare su quelle conclusive dell’incarico, dove assume significativa rilevanza l’engagement leader. Infatti, in fase di conclusione dell'incarico e conseguente emissione della relazione di revisione, l'engagement leader, supportato dai membri del team di revisione, pone in essere uno specifico processo decisionale che permette di valutare tutti gli elementi probativi raccolti nel corso del processo di revisione al fine di formulare il giudizio professionale sul bilancio oggetto di attività. 23 Processo di revisione L’attività conclusiva del processo di revisione è infatti quella nella quale si fanno valutazioni relative al bilancio nel suo complesso e alla sua capacità informativa. Si tratta quindi del momento di sintesi di tutta l’attività effettuata in cui il revisore si pone nella prospettiva della valutazione della trasparenza dell’informativa di bilancio. 24 Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria 25