REGGIO
CALABRIA,
19.06.2012
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
Seminario su
Marchi e Disegni
Comunitari
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
LA TUTELA DEI
MARCHI E
DEI DISEGNI
IN SEDE
GIUDIZIALE:
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
ART. 2598 c.c.
ATTI di CONCORRENZA SLEALE
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro
mezzo con conforme ai principi della correttezza
- Studio Legale Borghese
professionale e idoneo a danneggiare S.L.B.
l’altrui
azienda.
2011
4
IL CODICE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30,
pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005
n. 52


Modifiche: Legge n. 99 del 22.06.2010 e
D.Lgs n. 131 del 13.08.2010
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2011
5
ART. 134.
NORME IN MATERIA DI COMPETENZA
Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono, neppure
indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà
industriale, nonché in materia di illeciti afferenti
all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui
cognizione è del giudice ordinario, e in generale in
materie che presentano ragioni di connessione, anche
impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate……
…b); c); d)…..omissis…
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2011
6
ART. 1.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Ai fini del presente codice, l'espressione
proprietà industriale comprende marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di
utilità, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali.
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2011
7
ART. 120 C.P.I.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
…“La competenza in materia di
diritti di proprietà industriale
appartiene ai Tribunali
espressamente indicati a tale
scopo dal decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168”.
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2011
8
Le sezioni specializzate come
giudice comunitario
L’art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle
sezioni specializzate la competenza in
materia di marchi comunitari: le sezioni
specializzate agiscono quindi, in qualità
di giudice comunitario, abilitate a
dispensare una tutela extra territoriale
(cross- border) sulle privative
comunitarie.
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2011
9
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Legge 24.03.2012 n. 27
Il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, “Istituzione di
sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale presso tribunali e
Corti d’appello”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11 luglio 2003, n. 159, ha dato
attuazione alla delega prevista dalla legge 12
dicembre 2002, n. 273, art. 16, nel termine
prescritto di sei mesi.
Il decreto è entrato in vigore il giorno
successivo la pubblicazione in Gazzetta, quindi
il 12 luglio 2003
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2011
10
LA COMPETENZA PER TERRITORIO
L’art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l’art. 16.1
a) della legge delega – istituisce le sezioni
specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Le sezioni hanno quindi una competenza
territoriale molto vasta, ultradistrettuale.
Tra i dodici tribunali e corti individuate come sedi
delle sezioni specializzate non vi è Cagliari.
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2011
11
I TRIBUNALI SEDI DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN
ITALIA
MILANO
TRIESTE
TORINO
VENEZIA
GENOVA
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
BARI
PALERMO
CATANIA
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2011
12
ART. 4 R.M.C.
Reg. (CE) 26-2-2009 n. 207/2009
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario
Pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78.
(Il presente Reg. ha abrogato il Reg. (CE) n. 40/94)
SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO
COMUNITARIO:
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che
possono essere riprodotti graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o
del loro imballaggio, a condizione che tali segni
siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
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2011
13
ART. 7 C.P.I.
OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE:
Possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un'impresa da quelli di altre
imprese.
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2011
14
REQUISITI DI
VALIDITA’
DI UN MARCHIO
-
DISTINTIVITA’
NOVITA’
LICEITA’
NON DECETTIVITA’
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2011
15
REGOLAMENTO CE n.
40/94
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO
- Pubblicato nella G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11.
- Entrato in vigore il 15 marzo 1994
ABROGATO DALL’ART. 166
REGOLAMENTO CE n.
207/2009
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sul marchio comunitario
- Pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09
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2011
16
ARTICOLO 7 - REG.CE n.
207/2009
IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni non conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o
indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
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2011
17
….ART. 7 REG. 207/09
d) i marchi composti esclusivamente da segni o
indicazioni che siano divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e
costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del
prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al
prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon
costume;
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2011
18
….ART. 7 REG. 207/09
g)i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per
esempio circa la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio;
h)i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità
competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai
sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la
tutela della proprietà industriale, denominata di seguito
"convenzione di Parigi";
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi
diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione
di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare,
a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato
la registrazione;
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2011
19
….ART. 7 REG. 207/09
j) I marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni
geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o
consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici,
rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;
k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione
d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotto agricoli e alimentari ,
corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto
regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la
domanda
di
registrazione
del
marchio
sia
presentata
successivamente alla data di presentazione alla Commissione della
domanda di registrazione della denominazione d'origine o
dell'indicazione geografica.
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2011
20
….ART. 7 REG. 207/09
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le
cause d'impedimento esistono soltanto
per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non
si applica se il marchio ha acquistato, per
tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere
distintivo in seguito all'uso che ne è stato
fatto.
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2011
21
NOVITA’
ART. 12 C.P.I.
“Non sono nuovi, ai sensi dell’art. 7, i segni che alla data
di deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni diventati di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti fabbricati, messi
in commercio, o prestati da altri per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza
tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
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2011
22
...Art. 12 C.P.I.
Si considera altresì noto il marchio che ai sensi del’art. 6-bis
della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale,
testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile
1976, n.424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del
segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha
diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della
pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la
registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da
parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla
registrazione;
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2011
23
...Art. 12 C.P.I.
c) Siano identici o simili ad un segno già noto
come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale, adottato
da altri…..omissis….
d) Siano identici ad un marchio già da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato
in seguito ad una domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici;
…..omissis….
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2011
24
DISTINTIVITA’
ART. 13 – co 1 – C.P.I.
“Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e
in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la
provenienza
geografica
ovvero
l’epoca
di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del
servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”
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2011
25
LICEITA’
ART. 14 – co I° C.P.I.
Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d’impresa:
a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico
e al buon costume;
b)I segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c)I segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o
altro diritto esclusivo di terzi.
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2011
26
DISEGNI E MODELLI
COMUNITARI
FONTI NORMATIVE:
- INTERNAZIONALI
- COMUNITARIE
- NAZIONALI
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2012
NORMATIVA INTERNAZIONALE:
- ACCORDO DELL’AJA
RELATIVO AL
DEPOSITO INTERNAZIONALE DI DISEGNI E
MODELLI INDUSTRIALI
Legge 24 ottobre 1980, n. 744. RATIFICA ED
ESECUZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA DEL 6
NOVEMBRE 1925, riveduto a Londra il 2 giugno
1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con
protocollo e regolamento di esecuzione, quale
risulta modificato e integrato dall'atto
complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967
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2012
NORMATIVA COMUNITARIA:
- DIRETTIVA 98/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli.
- REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002
del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su
disegni e modelli comunitari, modificato dal
regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del
18 dicembre 2006
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2012
Il Regolamento sui disegni e
modelli comunitari – R.D.C. armonizza le varie legislazioni
in materia e consente di poter
registrare un disegno o un
modello a livello comunitario.
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2012
Il regolamento prevede due tipi di
disegno o modello:
1. DMCNR (dis/mod comunitario
NON REGISTRATO)
2. DMCR (dis/mod comunitario
REGISTRATO)
Entrambi i tipi di disegni o modelli,
per essere protetti, devono essere
nuovi ed avere un carattere
specifico (carattere individuale).
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2012
IL DISEGNO O MODELLO
COMUNITARIO REGISTRATO:
I DMCR vengono protetti a seguito
della loro registrazione per un
periodo di 5 anni rinnovabile altre
quattro volte fino ad una durata
massima di 25 anni.
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2012
ART. 4 R.D.C.
REQUISITI PER LA PROTEZIONE
1. Un disegno o modello è protetto come
disegno o modello comunitario se ed in
quanto è nuovo e possiede un carattere
individuale.
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2012
AI SENSI DEL REGOLAMENTO, POSSONO
ESSERE REGISTRATI OGGETTI
BIDIMENSIONALI (DISEGNI) O
TRIDIMENSIONALI (MODELLI) ED UN
UNICO DEPOSITO PUÒ COMPRENDERNE
UNA SERIE MOLTO ESTESA (SINO A
CENTO) PURCHÉ CIASCUNA DELLE
RAPPRESENTAZIONI DA PROTEGGERE
RICADA NELLA STESSA CLASSE DELLA
CLASSIFICA SCATURITA DALLA
CONVENZIONE DI LOCARNO
DELL’8.10.1968, RATIFICATA DALL’ITALIA
CON L. N. 348/1974
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2012
ART. 5 R.D.C.
NOVITA’
1. Un disegno o modello si considera nuovo quando
nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al
pubblico:
a) per i disegni o modelli comunitari non registrati,
anteriormente alla data alla quale il disegno o modello
per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al
pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli comunitari registrati,
anteriormente alla data di deposito della domanda di
registrazione del disegno o modello per cui si domanda
la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una
priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
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2012
ART. 6 R.D.C.
CARATTERE INDIVIDUALE
1. Si considera che un disegno o modello
presenti un carattere individuale se
l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce in modo
significativo dall'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello che sia stato divulgato al pubblico.
2. Nell'accertare il carattere individuale si
prende in considerazione il margine di libertà
dell'autore nel realizzare il disegno o modello.
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
ART. 12 R.D.C.
DURATA DELLA PROTEZIONE DI
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI
In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il
disegno o modello che possieda i requisiti di cui
alla sezione 1 è protetto come disegno o
modello comunitario registrato per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla data di deposito
della domanda di registrazione. Il titolare del
diritto può ottenere la proroga della durata della
protezione per uno o più periodi di cinque anni
fino ad un massimo di venticinque anni dalla
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data di deposito. S.L.B.
2012
ART. 19 R.D.C.
DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO
O MODELLO COMUNITARIO
1. Il disegno o modello comunitario registrato
conferisce al titolare il diritto esclusivo di
utilizzare il disegno o il modello e di vietarne
l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in
particolare atti di utilizzazione ai sensi della
presente disposizione la fabbricazione, l'offerta,
la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il
disegno o modello è incappato o cui è applicato,
ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i
S.L.B. - Studio Legale Borghese
fini suddetti.
2012
IL DISEGNO O MODELLO
COMUNITARIO NON REGISTRATO:
I DMCNR sono protetti dalla loro
divulgazione per 3 anni, senza necessità
che venga effettuato alcun deposito. La
protezione vale per tutti i disegni o
modelli divulgati nell’Unione europea ed
è in vigore dal 6 Marzo 2002. Essa
conferisce al titolare il diritto di poter
impedire solo copie sistematiche del
modello, così come realizzato.
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2012
ART. 11 R.D.C.
DURATA DELLA PROTEZIONE DI
DISEGNI O MODELLI COMUNITARI
NON REGISTRATI
1. Il disegno o modello che possieda i
requisiti di cui alla sezione 1 è protetto
come disegno o modello comunitario non
registrato per un periodo di tre anni
decorrente dalla data in cui il disegno o
modello è stato divulgato al pubblico per
la prima volta nella Comunità.
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2012
ART. 19 R.D.C.
DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O
MODELLO COMUNITARIO
2. Il disegno o modello comunitario
non registrato tuttavia conferisce al
titolare il diritto di vietare gli atti di
cui al paragrafo 1 soltanto se
l'utilizzazione contestata deriva dalla
copiatura di un disegno o modello
protetto
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2012
NORMATIVA NAZIONALE:
- CODICE della PROPRIETA’
INDUSTRIALE - D.LGS n. 30/2005
C.P.I. - SEZIONE III
Disegni e Modelli
ART. 31 - 44
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2012
ART. 31 C.P.I.
REGISTRAZIONE DI DISEGNI E
MODELLI
1. Possono costituire oggetto di registrazione
come disegni o modelli l’aspetto dell’intero
prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalla caratteristica delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale
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2012
ART. 32 C.P.I.
NOVITA’
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun
disegno o modello identico è stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della
domanda di registrazione, ovvero, qualora si
rivendichi la priorità, anteriormente alla data di
quest’ultima. I disegni o modelli si reputano
identici quando le loro caratteristiche differiscono
soltanto per dettagli irrilevanti.
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2012
ART. 33 C.P.I.
CARATTERE INDIVIDUALE
1. Un disegno o modello ha carattere
individuale se l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello
che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione
o, qualora si rivendichi la priorità, prima della
data di quest’ultima.
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2012
- LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE Legge 22 aprile 1941, n. 633
PER LA TUTELA DEI DISEGNI PROTETTI
DA DISEGNO REGISTRATO È AMMESSO IL
CUMULO CON LA PROTEZIONE CONFERITA
DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE.
I SINGOLI STATI DETERMINANO LA
ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ED IL
GRADO DI ORIGINALITÀ CHE I
DISEGNI/MODELLI DEVONO POSSEDERE.
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2012
MARCHIO
TRIDIMENSIONALE
FONTI NORMATIVE:
-
REGOLAMENTO CE n. 40/94 DEL CONSIGLIO
SUL MARCHIO COMUNITARIO
Abrogato dall’art. 166 del
REG. CE n. 207/2009
del Consiglio sul
marchio comunitario,
pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09
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2012
ART. 4 R.M.C.
SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO
COMUNITARIO
«Possono costituire marchi comunitari
tutti i segni che possono
essere riprodotti graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la
forma dei prodotti o del loro imballaggio,
a condizione che tali segni siano adatti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese»
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2012
LA FORMULAZIONE LETTERALE
DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (CE)
n. 207/2009 SUL MARCHIO
COMUNITARIO, NON LASCIA DUBBI
SUL FATTO CHE UN MARCHIO
TRIDIMENSIONALE SIA, IN LINEA DI
PRINCIPIO, IDONEO ALLA
REGISTRAZIONE, SEMPRECHÉ
SODDISFI ALMENO IL REQUISITO DI
POTER COSTITUIRE OGGETTO DI
RIPRODUZIONE GRAFICA.
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2012
SECONDO UN ORIENTAMENTO ORMAI
COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA UN MARCHIO
(TRIDIMENSIONALE) PER OTTENERE
LA REGISTRAZIONE DEVE POSSEDERE
QUELLE CARATTERISTICHE
DISTINTIVE ESCLUSIVE CHE LO
RENDONO ASSOLUTAMENTE
RICONOSCIBILE AL CONSUMATORE
MEDIO, E NON DEVE INCORRERE IN
UNO DEGLI IMPEDIMENTI DI CUI
ALL’ART. 7 RMC.
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2012
ART. 7 RMC
IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni non conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni
o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
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2012
….ART. 7 REG. 207/09
d) i marchi composti esclusivamente da
segni o indicazioni che siano divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o nelle
consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che dà un valore
sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al
buon costume;
…………..omissis»
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
9.2+by Carlo Chionna
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
Caso Cougar + Flyer /
De Blasio Sud s.r.l.
Sentenza del Tribunale di Napoli
Sez. Spec. P.I.I.
del 05.06.2012
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
“ P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia
di proprietà industriale ed
intellettuale……omissis…..così provvede:
- dichiara la società De Blasio Sud s.r.l. responsabile
della contraffazione del disegno/modello di cui alla
registrazione n. 172655-0001/0007 relativo al
modello n. 4 di pantalone concesso tramite UAMI in
data 28.4.2004, nonché del compimento di atti di
concorrenza sleale ai danni della società Flyer s.r.l. e
di Carlo Chionna;
- inibisce alla De Blasio Sud s.r.l. la
commercializzazioen di prodotti riproducenti il
disegno/modello…..omissis…..
- ordina alla De Blasio Sud s.r.l. di provvedere a sue
spese alla distruzione dei prodotti recanti il predetto
disegno/modello;
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
- condanna la De Blasio Sud s.r.l. al risarcimento dei
danni in favore della società Flyer s.r.l. e di Carlo
Chionna nella misura di…..omissis…..
- fissa la penale, a carico della De Blasio Sud s.r.l.,
nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione della presente decisione e per ogni
violazione successiva riscontrata;
- dispone la pubblicazione del presente dipositivo, a
caratteri pari al doppio del normale e con il nome
delle parti in grassetto, pe runa volta sul quotidiano
“Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché su
di una rivista di moda a tiratura nazionale a scelta
delle attrici, a cura delle istanti e a spese della De
Blasio Sud s.r.l., dietro presentazione di fattura;
- - condanna la De Blasio Sud s.r.l. alla refusione delle
spese del presente giudizio in favore di Flayer s.r.l. e
di Carlo Chionna, che si liquidano nella misura
di…..omissis”
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2012
Caso Carlo Chionna +
Flyer /Neropepe s.r.l.
Ordinanza del Tribunale di Napoli
Sez. Spec. P.I.I.
del 29.11.2011
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2012
“P.Q.M.
INIBISCE
alla società Neropepe s.r.l. la produzione e la
commercializzazione del pantalone di cui all’allegato B) del
ricorso in oggetto, corrispondente al modello registrato n.
4 di cui all’allegato A) del ricorso medesimo;
AUTORIZZA IL SEQUESTRO
di tutti i pantaloni contraffatti (allegato B) presso le sedi
indicate a pag. 8 del ricorso
AUTORIZZA IL SEQUESTRO
in copia o per estratto, nonché la
DESCRIZIONE
di tutta la documentazione indicata alle pagg. 8 e 9 del
ricorso;
AUTORIZZA
l’ufficiale giudiziario ad avvalersi di mezzi cine-fotografici o
di altro mezzo idoneo alla descrizione e ad acquisire in
copia fotostatica e/o informatica tutta la documentazione
descritta;
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2012
AUTORIZZA
ad assistere alle operazioni di descrizione i
rappresentanti della ricorrente e della controparte,
nonché i legali ed i loro tecnici di fiducia;
NOMINA
ausiliare dell’Ufficiale Giudiziario ……omissis…..per
l’individuazione e la descrizione della predetta
documentazione della quale fornirà relativo
riepilogo;
DISPONE
che l’Ufficiale Giudiziario e chi coadiuva l’attività
descritta adotti ogni misura necessaria a garantire la
tutela delle informazioni, prescrivendo che le copie
della documentazione raccolta sia custodita in busta
chiusa e sigillata e quindi depositata presso la
cancelleria della sezione P.I.I. per l’unione al
fascicolo d’ufficio…omissis”
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2012
Caso Gigiesse /
Cimmitex
Sentenza del Tribunale di Napoli
Sez. Spec. P.I.I.
del 12.08.2011
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2012
“P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente
pronunciando….omissis….così provvede:
a) in accoglimento delle domande dell’attrice dichiara
che la produzione e commercializzazione dei
pantaloni a marchio W. Parker modello Winny
costituisce contraffazione del modello “Oxford” n.
89292 depositato il 23.11.2004 e concesso il
30.01.2006 , e del marchio figurativo “in” n.
1180144 registrato il 19.03.2009 , nonché atto di
concorrenza sleale pe rimitazione servile dei
suddetti pantaloni;
b) inibisce a Commitex Confezioni sas l’ulteriore
prosecuzione dell’attività illecita, ed ordina il ritiro
dal commercio dei predetti pantaloni e la
conseguente distruzione degli stessi (sia di quelli
già sequestrati che di quelli successivamente
individuati) , a cura dell’attrice e a spese della
convenuta;
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2012
c) fissa in € 500,00 la somma dovuta dalla
convenuta per ogni violazione
successivamente contestata della presente
sentenza e per ogni giorno di ritardo nella sua
esecuzione;
d) ordina la pubblicazione del dispositivo della
presente sentenza sulle pagine nazionali dei
quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il
Mattino” per una volta ciascuno, a caratteri
doppi del normale e con i nomi delle parti in
grassetto e con corredo fotografico a colori
del modello dei pantaloni e del marchio per
cui è causa, a cura dell’attrice e a spese della
convenuta;
e) condanna la Cimmitex Confezioni sas al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni,
della complessiva somma di…..omissis”
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2012
CASO MV TECH s.r.l. /
DUE ESSE
DISTRIBUZIONI s.r.l.
Ordinanza Tribunale di Napoli
Sez. Spec. P.I.I.
del 12.03.2012
(sul reclamo avverso il
provvedimento del Trib.
Napoli del 03.08.2011)
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2012
63
CASO DI.MA / AR.CA.
Tribunale di Bari
Sez. Spec. P.I.I.
Provvedimento inaudita altera parte
del 23.03.2012 e
Ordinanza di conferma
del 05.07.2010
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2012
64
CASO ROSSO
FERRARI
Trib. di Milano – Sez. Spec. In P.I.I.
ordinanza DEL 05.08.2009
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
65
«l’impiego, in concreto, di tale
colore (il rosso)
…omissis…..ha assunto un
valore qualificante assoluto»
«….appare addirittura
improponibile ipotizzare che,
anche pe ril consumatore più
sprovveduto, il colore rosso di
cui si discute, nell’ambito della
Formula 1 e delle gare sportive
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
66
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
67
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
6
8
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
6
9
di ALCUNE SQUADRE di
SERIE A:
- A.S. ROMA
- S.S. LAZIO
- JUVENTUS
F.C.
- A.C. MILAN
CATANIA
- GENOA C.F.C.
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
70
MARCHI di
COLORE
CASO NERI ADEMARO &
C. s.n.c. + NERI
INDUSTRIA ALIMENTARE
s.r.l. / I.P.O.S.E.A. s.n.c.
+ IPERMES s.r.l.
Ordinanza del Tribunale di Napoli
Sez. Spec. in P.I.I. del 10.07.2008
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2011
71
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2011
72
FUNZIONI
TRADIZIONALI
DEL MARCHIO:
FUNZIONE
DISTINTIVA
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
7
3
FUNZIONE DI
ORIGINE DEL
MARCHIO DI
IMPRESA
IL MARCHIO E’ CONSIDERATO QUALE
INDICATORE DI PROVENIENZA E
ORIGINE DEI PRODOTTI E SERVIZI
S.L.B. - Studio
CONTRADDISTINTI
Legale Borghese
2012
74
FUNZIONE DI
GARANZIA E
UNIFORMITA’
DI QUALITA’
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
7
5
COLLEGAMENTO TRA:
IMPRESA
MARCHIO
CONSUMATORE
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
7
6
NUOVI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
CONSEGUENZA:
AFFIEVOLIMENTO DEL
LEGAME TRA
AZIENDA/IMPRESA E
MARCHIO
ULTERIORE INCIDENZA:
DELOCALIZZAZIONE
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
7
7
NUOVA FUNZIONE DEL
MARCHIO:
FUNZIONE
EVOCATIVA
IL MARCHIO HA VALORE
AUTONOMO
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
7
8
REGISTRAZIONE COMUNITARIA PER
PRODOTTI E SERVIZI DI CUI ALLA
CLASSIFICAZIONE DI NIZZA:
- Studio
n. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18,S.L.B.
20,
21, 22,
7
Legale Borghese
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35,9
2012
36, 38, 41, 42, 43
SPORT S.p.A. in
liquidazione e
SALERNITANA
CALCIO 1919 S.p.A.
/ F.I.G.C.
Tribunale di Napoli – Sez. Spec.
in P.I.I.
S.L.B. - Studio
8
Legale Borghese
Ordinanza del 15.02.2006
0
2012
CASO LAVEZZI e
S.S.C.N. S.p.A. /
PRIMAL S.r.l.
“EL POCHO 7”
Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in P.I.I.
ordinanza del 23.07.2009
(R.G. n. 22997\2009)
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
8
1
S.L.B. - Studio
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2012
8
2
– Produits de
beautè /
JUVENTUS F.C.
S.p.A.
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
8
3
JUVENTUS F.C.
S.p.A.
CASO della
RIVISTA
“SQUADRA
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
8
4
JUVENTUS F.C.
S.p.A.
CASO del
CALENDARIO
“JUVENTISSIM
A”
S.L.B. - Studio
Legale Borghese
2012
8
5
CASO ARSENAL F.C.
Corte di Giustizia CE – C. 206/01
del 12.11.2001
S.L.B. - Studio Legale Borghese
2012
86
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE……
Studio Legale Borghese
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realizzazione: Maurizio Borghese
Daniela Pasquali
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