REGGIO CALABRIA, 19.06.2012 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Seminario su Marchi e Disegni Comunitari S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 LA TUTELA DEI MARCHI E DEI DISEGNI IN SEDE GIUDIZIALE: S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 2598 c.c. ATTI di CONCORRENZA SLEALE Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza - Studio Legale Borghese professionale e idoneo a danneggiare S.L.B. l’altrui azienda. 2011 4 IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005 n. 52 Modifiche: Legge n. 99 del 22.06.2010 e D.Lgs n. 131 del 13.08.2010 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 5 ART. 134. NORME IN MATERIA DI COMPETENZA Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate…… …b); c); d)…..omissis… S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 6 ART. 1. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 7 ART. 120 C.P.I. GIURISDIZIONE E COMPETENZA …“La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 8 Le sezioni specializzate come giudice comunitario L’art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza in materia di marchi comunitari: le sezioni specializzate agiscono quindi, in qualità di giudice comunitario, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale (cross- border) sulle privative comunitarie. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 9 TRIBUNALE DELLE IMPRESE Legge 24.03.2012 n. 27 Il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d’appello”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2003, n. 159, ha dato attuazione alla delega prevista dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16, nel termine prescritto di sei mesi. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 12 luglio 2003 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 10 LA COMPETENZA PER TERRITORIO L’art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l’art. 16.1 a) della legge delega – istituisce le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le sezioni hanno quindi una competenza territoriale molto vasta, ultradistrettuale. Tra i dodici tribunali e corti individuate come sedi delle sezioni specializzate non vi è Cagliari. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 11 I TRIBUNALI SEDI DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN ITALIA MILANO TRIESTE TORINO VENEZIA GENOVA BOLOGNA FIRENZE ROMA NAPOLI BARI PALERMO CATANIA S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 12 ART. 4 R.M.C. Reg. (CE) 26-2-2009 n. 207/2009 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario Pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78. (Il presente Reg. ha abrogato il Reg. (CE) n. 40/94) SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO COMUNITARIO: Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 13 ART. 7 C.P.I. OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 14 REQUISITI DI VALIDITA’ DI UN MARCHIO - DISTINTIVITA’ NOVITA’ LICEITA’ NON DECETTIVITA’ S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 15 REGOLAMENTO CE n. 40/94 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO - Pubblicato nella G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11. - Entrato in vigore il 15 marzo 1994 ABROGATO DALL’ART. 166 REGOLAMENTO CE n. 207/2009 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario - Pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 16 ARTICOLO 7 - REG.CE n. 207/2009 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE 1. Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all'articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 17 ….ART. 7 REG. 207/09 d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 18 ….ART. 7 REG. 207/09 g)i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h)i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito "convenzione di Parigi"; i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 19 ….ART. 7 REG. 207/09 j) I marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine; k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotto agricoli e alimentari , corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 20 ….ART. 7 REG. 207/09 2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. 3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 21 NOVITA’ ART. 12 C.P.I. “Non sono nuovi, ai sensi dell’art. 7, i segni che alla data di deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti fabbricati, messi in commercio, o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 22 ...Art. 12 C.P.I. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi del’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 23 ...Art. 12 C.P.I. c) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri…..omissis…. d) Siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito ad una domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; …..omissis…. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 24 DISTINTIVITA’ ART. 13 – co 1 – C.P.I. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.” S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 25 LICEITA’ ART. 14 – co I° C.P.I. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; b)I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c)I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 26 DISEGNI E MODELLI COMUNITARI FONTI NORMATIVE: - INTERNAZIONALI - COMUNITARIE - NAZIONALI S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 NORMATIVA INTERNAZIONALE: - ACCORDO DELL’AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Legge 24 ottobre 1980, n. 744. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA DEL 6 NOVEMBRE 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 NORMATIVA COMUNITARIA: - DIRETTIVA 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. - REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Il Regolamento sui disegni e modelli comunitari – R.D.C. armonizza le varie legislazioni in materia e consente di poter registrare un disegno o un modello a livello comunitario. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Il regolamento prevede due tipi di disegno o modello: 1. DMCNR (dis/mod comunitario NON REGISTRATO) 2. DMCR (dis/mod comunitario REGISTRATO) Entrambi i tipi di disegni o modelli, per essere protetti, devono essere nuovi ed avere un carattere specifico (carattere individuale). S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO: I DMCR vengono protetti a seguito della loro registrazione per un periodo di 5 anni rinnovabile altre quattro volte fino ad una durata massima di 25 anni. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 4 R.D.C. REQUISITI PER LA PROTEZIONE 1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 AI SENSI DEL REGOLAMENTO, POSSONO ESSERE REGISTRATI OGGETTI BIDIMENSIONALI (DISEGNI) O TRIDIMENSIONALI (MODELLI) ED UN UNICO DEPOSITO PUÒ COMPRENDERNE UNA SERIE MOLTO ESTESA (SINO A CENTO) PURCHÉ CIASCUNA DELLE RAPPRESENTAZIONI DA PROTEGGERE RICADA NELLA STESSA CLASSE DELLA CLASSIFICA SCATURITA DALLA CONVENZIONE DI LOCARNO DELL’8.10.1968, RATIFICATA DALL’ITALIA CON L. N. 348/1974 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 5 R.D.C. NOVITA’ 1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 6 R.D.C. CARATTERE INDIVIDUALE 1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. 2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 12 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla - Studio Legale Borghese data di deposito. S.L.B. 2012 ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO 1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i S.L.B. - Studio Legale Borghese fini suddetti. 2012 IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO NON REGISTRATO: I DMCNR sono protetti dalla loro divulgazione per 3 anni, senza necessità che venga effettuato alcun deposito. La protezione vale per tutti i disegni o modelli divulgati nell’Unione europea ed è in vigore dal 6 Marzo 2002. Essa conferisce al titolare il diritto di poter impedire solo copie sistematiche del modello, così come realizzato. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 11 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATI 1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 NORMATIVA NAZIONALE: - CODICE della PROPRIETA’ INDUSTRIALE - D.LGS n. 30/2005 C.P.I. - SEZIONE III Disegni e Modelli ART. 31 - 44 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 31 C.P.I. REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalla caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 32 C.P.I. NOVITA’ 1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 33 C.P.I. CARATTERE INDIVIDUALE 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 - LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE Legge 22 aprile 1941, n. 633 PER LA TUTELA DEI DISEGNI PROTETTI DA DISEGNO REGISTRATO È AMMESSO IL CUMULO CON LA PROTEZIONE CONFERITA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE. I SINGOLI STATI DETERMINANO LA ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ED IL GRADO DI ORIGINALITÀ CHE I DISEGNI/MODELLI DEVONO POSSEDERE. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 MARCHIO TRIDIMENSIONALE FONTI NORMATIVE: - REGOLAMENTO CE n. 40/94 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO Abrogato dall’art. 166 del REG. CE n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 4 R.M.C. SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO COMUNITARIO «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 LA FORMULAZIONE LETTERALE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 207/2009 SUL MARCHIO COMUNITARIO, NON LASCIA DUBBI SUL FATTO CHE UN MARCHIO TRIDIMENSIONALE SIA, IN LINEA DI PRINCIPIO, IDONEO ALLA REGISTRAZIONE, SEMPRECHÉ SODDISFI ALMENO IL REQUISITO DI POTER COSTITUIRE OGGETTO DI RIPRODUZIONE GRAFICA. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 SECONDO UN ORIENTAMENTO ORMAI COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA UN MARCHIO (TRIDIMENSIONALE) PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE DEVE POSSEDERE QUELLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE ESCLUSIVE CHE LO RENDONO ASSOLUTAMENTE RICONOSCIBILE AL CONSUMATORE MEDIO, E NON DEVE INCORRERE IN UNO DEGLI IMPEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 7 RMC. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ART. 7 RMC IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE «1. Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all'articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 ….ART. 7 REG. 207/09 d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; …………..omissis» S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 9.2+by Carlo Chionna S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Caso Cougar + Flyer / De Blasio Sud s.r.l. Sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 05.06.2012 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 “ P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale……omissis…..così provvede: - dichiara la società De Blasio Sud s.r.l. responsabile della contraffazione del disegno/modello di cui alla registrazione n. 172655-0001/0007 relativo al modello n. 4 di pantalone concesso tramite UAMI in data 28.4.2004, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della società Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna; - inibisce alla De Blasio Sud s.r.l. la commercializzazioen di prodotti riproducenti il disegno/modello…..omissis….. - ordina alla De Blasio Sud s.r.l. di provvedere a sue spese alla distruzione dei prodotti recanti il predetto disegno/modello; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 - condanna la De Blasio Sud s.r.l. al risarcimento dei danni in favore della società Flyer s.r.l. e di Carlo Chionna nella misura di…..omissis….. - fissa la penale, a carico della De Blasio Sud s.r.l., nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente decisione e per ogni violazione successiva riscontrata; - dispone la pubblicazione del presente dipositivo, a caratteri pari al doppio del normale e con il nome delle parti in grassetto, pe runa volta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nonché su di una rivista di moda a tiratura nazionale a scelta delle attrici, a cura delle istanti e a spese della De Blasio Sud s.r.l., dietro presentazione di fattura; - - condanna la De Blasio Sud s.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Flayer s.r.l. e di Carlo Chionna, che si liquidano nella misura di…..omissis” S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Caso Carlo Chionna + Flyer /Neropepe s.r.l. Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 29.11.2011 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 “P.Q.M. INIBISCE alla società Neropepe s.r.l. la produzione e la commercializzazione del pantalone di cui all’allegato B) del ricorso in oggetto, corrispondente al modello registrato n. 4 di cui all’allegato A) del ricorso medesimo; AUTORIZZA IL SEQUESTRO di tutti i pantaloni contraffatti (allegato B) presso le sedi indicate a pag. 8 del ricorso AUTORIZZA IL SEQUESTRO in copia o per estratto, nonché la DESCRIZIONE di tutta la documentazione indicata alle pagg. 8 e 9 del ricorso; AUTORIZZA l’ufficiale giudiziario ad avvalersi di mezzi cine-fotografici o di altro mezzo idoneo alla descrizione e ad acquisire in copia fotostatica e/o informatica tutta la documentazione descritta; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 AUTORIZZA ad assistere alle operazioni di descrizione i rappresentanti della ricorrente e della controparte, nonché i legali ed i loro tecnici di fiducia; NOMINA ausiliare dell’Ufficiale Giudiziario ……omissis…..per l’individuazione e la descrizione della predetta documentazione della quale fornirà relativo riepilogo; DISPONE che l’Ufficiale Giudiziario e chi coadiuva l’attività descritta adotti ogni misura necessaria a garantire la tutela delle informazioni, prescrivendo che le copie della documentazione raccolta sia custodita in busta chiusa e sigillata e quindi depositata presso la cancelleria della sezione P.I.I. per l’unione al fascicolo d’ufficio…omissis” S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 Caso Gigiesse / Cimmitex Sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 12.08.2011 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 “P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando….omissis….così provvede: a) in accoglimento delle domande dell’attrice dichiara che la produzione e commercializzazione dei pantaloni a marchio W. Parker modello Winny costituisce contraffazione del modello “Oxford” n. 89292 depositato il 23.11.2004 e concesso il 30.01.2006 , e del marchio figurativo “in” n. 1180144 registrato il 19.03.2009 , nonché atto di concorrenza sleale pe rimitazione servile dei suddetti pantaloni; b) inibisce a Commitex Confezioni sas l’ulteriore prosecuzione dell’attività illecita, ed ordina il ritiro dal commercio dei predetti pantaloni e la conseguente distruzione degli stessi (sia di quelli già sequestrati che di quelli successivamente individuati) , a cura dell’attrice e a spese della convenuta; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 c) fissa in € 500,00 la somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione successivamente contestata della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione; d) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulle pagine nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Mattino” per una volta ciascuno, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto e con corredo fotografico a colori del modello dei pantaloni e del marchio per cui è causa, a cura dell’attrice e a spese della convenuta; e) condanna la Cimmitex Confezioni sas al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di…..omissis” S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 CASO MV TECH s.r.l. / DUE ESSE DISTRIBUZIONI s.r.l. Ordinanza Tribunale di Napoli Sez. Spec. P.I.I. del 12.03.2012 (sul reclamo avverso il provvedimento del Trib. Napoli del 03.08.2011) S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 63 CASO DI.MA / AR.CA. Tribunale di Bari Sez. Spec. P.I.I. Provvedimento inaudita altera parte del 23.03.2012 e Ordinanza di conferma del 05.07.2010 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 64 CASO ROSSO FERRARI Trib. di Milano – Sez. Spec. In P.I.I. ordinanza DEL 05.08.2009 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 65 «l’impiego, in concreto, di tale colore (il rosso) …omissis…..ha assunto un valore qualificante assoluto» «….appare addirittura improponibile ipotizzare che, anche pe ril consumatore più sprovveduto, il colore rosso di cui si discute, nell’ambito della Formula 1 e delle gare sportive S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 66 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 67 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 6 8 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 6 9 di ALCUNE SQUADRE di SERIE A: - A.S. ROMA - S.S. LAZIO - JUVENTUS F.C. - A.C. MILAN CATANIA - GENOA C.F.C. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 70 MARCHI di COLORE CASO NERI ADEMARO & C. s.n.c. + NERI INDUSTRIA ALIMENTARE s.r.l. / I.P.O.S.E.A. s.n.c. + IPERMES s.r.l. Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Spec. in P.I.I. del 10.07.2008 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 71 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011 72 FUNZIONI TRADIZIONALI DEL MARCHIO: FUNZIONE DISTINTIVA S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7 3 FUNZIONE DI ORIGINE DEL MARCHIO DI IMPRESA IL MARCHIO E’ CONSIDERATO QUALE INDICATORE DI PROVENIENZA E ORIGINE DEI PRODOTTI E SERVIZI S.L.B. - Studio CONTRADDISTINTI Legale Borghese 2012 74 FUNZIONE DI GARANZIA E UNIFORMITA’ DI QUALITA’ S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7 5 COLLEGAMENTO TRA: IMPRESA MARCHIO CONSUMATORE S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7 6 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CONSEGUENZA: AFFIEVOLIMENTO DEL LEGAME TRA AZIENDA/IMPRESA E MARCHIO ULTERIORE INCIDENZA: DELOCALIZZAZIONE S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7 7 NUOVA FUNZIONE DEL MARCHIO: FUNZIONE EVOCATIVA IL MARCHIO HA VALORE AUTONOMO S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 7 8 REGISTRAZIONE COMUNITARIA PER PRODOTTI E SERVIZI DI CUI ALLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA: - Studio n. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18,S.L.B. 20, 21, 22, 7 Legale Borghese 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,9 2012 36, 38, 41, 42, 43 SPORT S.p.A. in liquidazione e SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. / F.I.G.C. Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in P.I.I. S.L.B. - Studio 8 Legale Borghese Ordinanza del 15.02.2006 0 2012 CASO LAVEZZI e S.S.C.N. S.p.A. / PRIMAL S.r.l. “EL POCHO 7” Tribunale di Napoli – Sez. Spec. in P.I.I. ordinanza del 23.07.2009 (R.G. n. 22997\2009) S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 8 1 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 8 2 – Produits de beautè / JUVENTUS F.C. S.p.A. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 8 3 JUVENTUS F.C. S.p.A. CASO della RIVISTA “SQUADRA S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 8 4 JUVENTUS F.C. S.p.A. CASO del CALENDARIO “JUVENTISSIM A” S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 8 5 CASO ARSENAL F.C. Corte di Giustizia CE – C. 206/01 del 12.11.2001 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012 86 GRAZIE PER L’ATTENZIONE…… Studio Legale Borghese - Napoli, Palazzo Calabritto tel. 081 76492222 – 081 7649205 - fax 081 7640697 e-mail [email protected] www.studiolegaleborghese.it realizzazione: Maurizio Borghese Daniela Pasquali S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012