Le regioni Organizzazione e funzioni Dal regionalismo debole al regionalismo rafforzato Progetto Boschi-Renzi Origini d.lgs 616/1977: segna l’avvio del regionalismo italiano. Benché le prime elezioni regionali ordinarie si svolsero nel giugno del 1970. SUBALTERNITA’ RISPETTO ALLO STATO CENTRALE La Costituzione prevedeva l’autonomia finanziaria, ma l’80% delle entrata proveniva dallo Stato. Origini • Rapporti indeterminati con gli altri enti locali • Solo poche funzioni amministrative • Politicamente molto instabili Origini • Le regioni a statuto speciale (Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige e Valle D’Aosta) Possiedono fin dall’inizio maggiori poteri legislativi e fiscali. Con la riforma del Titolo V la distanza tra regioni ordinarie e speciali si accorcia. La riforma Boschi-Renzi rischierebbe di limitare i poteri sia delle regioni ordinarie sia di quelle speciali Sviluppi • Se la congiuntura politica all’epoca del governo Berlusconi (2008-2011) sembrava portare alla piena attuazione del Titolo V, la congiuntura attuale sembra condurre ad un processo di ri-centralizzazione nella distribuzione dei poteri legislativi e amministrativi della Repubblica. Struttura organizzativa Le regioni avrebbero dovuto avere un apparato snello e flessibile, MA: • Fino agli anni 90 le funzione degli enti locali sono indefinite. Così l’ente regionali è quasi costretto a dotarsi di ampi apparati amministrativi basati sul modello gerarchico delle PA statali. Struttura organizzativa • Specializzazione delle funzioni • Uniformità degli uffici • Gerarchia come principio che determina le relazioni tra amministrazione e vertice politico. Si ripetono gli stessi problemi dei ministeri: RIGIDITA’, FORMALISMO, IRRESPONSABILITA’, MANCATO COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI Struttura organizzativa Tutto ciò ha come conseguenza la costruzione di enti amministrativi terzi che devono sopperire le mancanze degli uffici regionali Sardegna: AREA (Azienda regionale per l’edilizia abitativa) Autorità di bacino regionale ERSU (Ente regionale per il diritto alle studio universitario) Struttura organizzativa d.lgs. 29/1993 l. 127/1997 l. cost. 1/1999 La disciplina dell’organizzazione delle regioni passa dal Consiglio alla Giunta, l’iniziativa è in capo ai dirigenti. DELEGIFICAZIONE: non spetta più alla legge determinare compiti e funzioni delle strutture, ma è sufficiente un semplice atto amministrativo emanato dall’assessore su indicazione del dirigente. Struttura organizzativa Legge delega 59/1997 (Bassanini): Promuove il principio di sussidiarietà verticale Chiama le regioni a tornare alla loro funzione originaria: programmazione. Macrostruttura Cosa è? Termine riferito alla struttura organizzativa regionale nel suo insieme. La distinzione è tra MODELLO ASSESSORILE e MODELLO DIPARTIMENTALE Il primo è di tipo gerarchico-funzionale Il secondo è di tipo funzionale Modello dipartimentale 1. Fondato su MACROAREE ORGANIZZATIVE che aggregano tutte le funzioni utili al perseguimento di un dato obiettivo. 2. Maggiore integrazione tra gli uffici 3. Orientamento al risultato Vertice politico: indirizzo Amministrazione: responsabilità gestionale e di risultato (ricade in particolare sui dirigenti) Modello dipartimentale Dal DIRIGENTE-BUROCARATE al DIRIGENTEMANAGER C’è ancora una certa variabilità tra le regioni, non tutte hanno aderito a pieno al modello diartimentale Modello dipartimentale L’articolazione tipica è la seguente: • Dipartimento (direzione o area): è il principale aggregato organizzativo; • Settore (struttura o servizio): è l’unità organizzativa di secondo livello. Sono diffusi i luoghi di coordinamento tra le diverse unità e lo staff a supporto dei dirigenti. Modello dipartimentale Le strutture regionali sono sempre più svincolate dagli assessorati. La medesima struttura di primo livello può operare in collaborazione con diversi assessorati, il che supera ampiamente il modello assessorile. Attualmente, nel caso sardo, solo per 5 assessorati su 12 accade che ad ogni assessore corrisponda una sola direzione (o dipartimento). Enti, aziende e agenzie regionali La Regione controlla, vigila e nomina i vertici di queste organizzazioni. Esse, rispetto alla Regione, hanno autonomia funzionale e organizzativa. Possono acquisire personale esterno. Enti, aziende e agenzie regionali Enti: generalmente non svolgono funzioni di rilevanza economica (studio, ricerca, conservazione del patrimonio naturale e culturale) Aziende regionali: svolgono funzioni in cui conta il criterio dell’efficienza economica. La logica che le guida è di tipo imprenditoriale (ASL; Abbanoa). Enti, aziende e agenzie regionali Agenzie regionali: strumento più innovativo dell’amministrazione regionale indiretta (1999, Bassanini). Autonomia organizzativa, decisionale e di bilancio. Hanno funzioni tecniche utili all’attuazione delle politiche regionali. Enti, aziende e agenzie regionali ARPA: Agenzia regionale di protezione ambientale. Nata nel 1994, assume il controllo ambientale al posto della ASL. Oltrechè poteri di controllo, hanno anche funzioni consultivo in ordine alle politiche ambientali regionali e degli enti locali. Enti, aziende e agenzie regionali Agenzia regionale per il lavoro: in Sardegna è stata istituita solo nel 2005. Svolge prevalentemente attività di studio e monitoraggio sul mercato del lavoro. Ma anche funzione consultive e di coordinamento tra le competenze sul lavoro distribuite ai diversi livelli di governo. Enti, aziende e agenzie regionali Problema: le regioni invece di attuare la sussidiarietà verticale, decidono spesso di istituire nuove agenzie. Producendo una esplosione di enti strumentali. Le Funzioni delle regioni Originariamente la Costituzione attribuiva una FUNZIONE LEGISLATIVA alle regioni. Sebbene fosse circoscritta e sottoposta a controlli governativi. Pertanto, le regioni sono fin dall’inizio sovraordinate e distinte rispetto agli enti locali in senso stretto (comuni e province). Funzione legislativa La riforma del Titolo V amplia il potere legislativo delle regioni. Alle regioni spetta l’attribuzione delle materie residuali (CONFERMATO DA RIFORMA BOSCHI). Ciò porta il sistema italiano verso una struttura di impianto federale. Funzione legislativa Art. 117 Cost: dopo aver indicato le competenze esclusive dello Stato e le materie concorrenti, attribuisce le materie non indicate alle regioni. RIFORMA BOSCHI (ddl. Cost. 8 aprile 2014): sopprime le materie concorrenti e aumenta le competenze esclusive dello Stato. Le materie residuali, in ogni caso, spettano totalmente alle regioni. Funzione legislativa Tale competenza residuale (ovvero esclusivamente regionale), riguarda: • Sviluppo dell’economia locale (col ddl. BOSCHI si prevede di riaffidare il turismo allo Stato); • Servizi sociali (polizia urbana e locale, trasporti pubblici locali, assistenza sociale) • Organizzazione regionale Funzione legislativa • Lo Stato può comunque intervenire, indirettamente, su alcune materie residuali. ES. Spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazione relative ai diritti civili e sociali. Naturalmente, ciò incide sulla legislazione relativa all’assistenza sociale. Funzione legislativa L’art. 120 dell Cost. (CONSERVATO NEL DDL BOSCHI) prevede, inoltre, alcune situazioni in ci lo Stato può sostituirsi alla regione. Funzione legislativa Materie concorrenti: Sanità Politiche del lavoro Previdenza integrativa Porti Aeroporti Energia Ddl. Boschi afferma che allo Stato spettano le norme generali, configurando una sorta di concorrenza. Ddl Boschi afferma che è di esclusiva potestà statale. Ddl Boschi afferma che se si tratta di Questioni di interesse nazionale, la potestà è esclusivamente statale Funzione legislativa I contenuti più innovativi della riforma del Titolo V non sono stati attuati. E attualmente il governo Renzi sembra voler fare molti passi indietro.