Le regioni
Organizzazione e funzioni
Dal regionalismo debole al regionalismo
rafforzato
Progetto Boschi-Renzi
Origini
d.lgs 616/1977: segna l’avvio del regionalismo
italiano. Benché le prime elezioni regionali
ordinarie si svolsero nel giugno del 1970.
SUBALTERNITA’ RISPETTO ALLO STATO CENTRALE
La Costituzione prevedeva l’autonomia
finanziaria, ma l’80% delle entrata proveniva
dallo Stato.
Origini
• Rapporti indeterminati con gli altri enti locali
• Solo poche funzioni amministrative
• Politicamente molto instabili
Origini
• Le regioni a statuto speciale (Friuli Venezia-Giulia,
Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige e Valle D’Aosta)
Possiedono fin dall’inizio maggiori poteri legislativi e
fiscali.
Con la riforma del Titolo V la distanza tra regioni ordinarie
e speciali si accorcia.
La riforma Boschi-Renzi rischierebbe di limitare i poteri
sia delle regioni ordinarie sia di quelle speciali
Sviluppi
• Se la congiuntura politica all’epoca del
governo Berlusconi (2008-2011) sembrava
portare alla piena attuazione del Titolo V, la
congiuntura attuale sembra condurre ad un
processo di ri-centralizzazione nella
distribuzione dei poteri legislativi e
amministrativi della Repubblica.
Struttura organizzativa
Le regioni avrebbero dovuto avere un apparato
snello e flessibile, MA:
• Fino agli anni 90 le funzione degli enti locali
sono indefinite. Così l’ente regionali è quasi
costretto a dotarsi di ampi apparati
amministrativi basati sul modello gerarchico
delle PA statali.
Struttura organizzativa
• Specializzazione delle funzioni
• Uniformità degli uffici
• Gerarchia come principio che determina le
relazioni tra amministrazione e vertice
politico.
Si ripetono gli stessi problemi dei ministeri:
RIGIDITA’, FORMALISMO, IRRESPONSABILITA’,
MANCATO COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI
Struttura organizzativa
Tutto ciò ha come conseguenza la costruzione di
enti amministrativi terzi che devono sopperire le
mancanze degli uffici regionali
Sardegna:
AREA (Azienda regionale per l’edilizia abitativa)
Autorità di bacino regionale
ERSU (Ente regionale per il diritto alle studio
universitario)
Struttura organizzativa
d.lgs. 29/1993
l. 127/1997
l. cost. 1/1999
La disciplina dell’organizzazione delle
regioni passa dal Consiglio alla Giunta,
l’iniziativa è in capo ai dirigenti.
DELEGIFICAZIONE: non spetta più alla legge
determinare compiti e funzioni delle strutture, ma
è sufficiente un semplice atto amministrativo
emanato dall’assessore su indicazione del
dirigente.
Struttura organizzativa
Legge delega 59/1997 (Bassanini):
Promuove il principio di sussidiarietà verticale
Chiama le regioni a tornare alla loro funzione
originaria: programmazione.
Macrostruttura
Cosa è? Termine riferito alla struttura organizzativa
regionale nel suo insieme.
La distinzione è tra MODELLO ASSESSORILE e
MODELLO DIPARTIMENTALE
Il primo è di tipo gerarchico-funzionale
Il secondo è di tipo funzionale
Modello dipartimentale
1. Fondato su MACROAREE ORGANIZZATIVE che
aggregano tutte le funzioni utili al perseguimento di un
dato obiettivo.
2. Maggiore integrazione tra gli uffici
3. Orientamento al risultato
Vertice politico: indirizzo
Amministrazione: responsabilità gestionale e di risultato
(ricade in particolare sui dirigenti)
Modello dipartimentale
Dal DIRIGENTE-BUROCARATE al DIRIGENTEMANAGER
C’è ancora una certa variabilità tra le regioni,
non tutte hanno aderito a pieno al modello
diartimentale
Modello dipartimentale
L’articolazione tipica è la seguente:
• Dipartimento (direzione o area): è il principale
aggregato organizzativo;
• Settore (struttura o servizio): è l’unità
organizzativa di secondo livello.
Sono diffusi i luoghi di coordinamento tra le diverse
unità e lo staff a supporto dei dirigenti.
Modello dipartimentale
Le strutture regionali sono sempre più svincolate
dagli assessorati. La medesima struttura di
primo livello può operare in collaborazione con
diversi assessorati, il che supera ampiamente il
modello assessorile.
Attualmente, nel caso sardo, solo per 5
assessorati su 12 accade che ad ogni assessore
corrisponda una sola direzione (o dipartimento).
Enti, aziende e agenzie regionali
La Regione controlla, vigila e nomina i vertici di
queste organizzazioni.
Esse, rispetto alla Regione, hanno autonomia
funzionale e organizzativa.
Possono acquisire personale esterno.
Enti, aziende e agenzie regionali
Enti: generalmente non svolgono funzioni di
rilevanza economica (studio, ricerca,
conservazione del patrimonio naturale e
culturale)
Aziende regionali: svolgono funzioni in cui conta
il criterio dell’efficienza economica. La logica che
le guida è di tipo imprenditoriale (ASL;
Abbanoa).
Enti, aziende e agenzie regionali
Agenzie regionali: strumento più innovativo
dell’amministrazione regionale indiretta (1999,
Bassanini).
Autonomia organizzativa, decisionale e di
bilancio. Hanno funzioni tecniche utili
all’attuazione delle politiche regionali.
Enti, aziende e agenzie regionali
ARPA: Agenzia regionale di protezione
ambientale.
Nata nel 1994, assume il controllo ambientale al
posto della ASL. Oltrechè poteri di controllo,
hanno anche funzioni consultivo in ordine alle
politiche ambientali regionali e degli enti locali.
Enti, aziende e agenzie regionali
Agenzia regionale per il lavoro: in Sardegna è
stata istituita solo nel 2005.
Svolge prevalentemente attività di studio e
monitoraggio sul mercato del lavoro. Ma anche
funzione consultive e di coordinamento tra le
competenze sul lavoro distribuite ai diversi livelli
di governo.
Enti, aziende e agenzie regionali
Problema: le regioni invece di attuare la
sussidiarietà verticale, decidono spesso di
istituire nuove agenzie. Producendo una
esplosione di enti strumentali.
Le Funzioni delle regioni
Originariamente la Costituzione attribuiva una
FUNZIONE LEGISLATIVA alle regioni. Sebbene
fosse circoscritta e sottoposta a controlli
governativi.
Pertanto, le regioni sono fin dall’inizio sovraordinate e distinte rispetto agli enti locali in
senso stretto (comuni e province).
Funzione legislativa
La riforma del Titolo V amplia il potere
legislativo delle regioni.
Alle regioni spetta l’attribuzione delle materie
residuali (CONFERMATO DA RIFORMA BOSCHI).
Ciò porta il sistema italiano verso una struttura
di impianto federale.
Funzione legislativa
Art. 117 Cost: dopo aver indicato le competenze
esclusive dello Stato e le materie concorrenti,
attribuisce le materie non indicate alle regioni.
RIFORMA BOSCHI (ddl. Cost. 8 aprile 2014):
sopprime le materie concorrenti e aumenta le
competenze esclusive dello Stato.
Le materie residuali, in ogni caso, spettano
totalmente alle regioni.
Funzione legislativa
Tale competenza residuale (ovvero
esclusivamente regionale), riguarda:
• Sviluppo dell’economia locale (col ddl. BOSCHI
si prevede di riaffidare il turismo allo Stato);
• Servizi sociali (polizia urbana e locale, trasporti
pubblici locali, assistenza sociale)
• Organizzazione regionale
Funzione legislativa
• Lo Stato può comunque intervenire,
indirettamente, su alcune materie residuali.
ES. Spetta allo Stato determinare i livelli
essenziali delle prestazione relative ai diritti civili
e sociali. Naturalmente, ciò incide sulla
legislazione relativa all’assistenza sociale.
Funzione legislativa
L’art. 120 dell Cost. (CONSERVATO NEL DDL
BOSCHI) prevede, inoltre, alcune situazioni in ci
lo Stato può sostituirsi alla regione.
Funzione legislativa
Materie concorrenti:
Sanità
Politiche del lavoro
Previdenza integrativa
Porti
Aeroporti
Energia
Ddl. Boschi afferma che allo Stato spettano
le norme generali, configurando una sorta
di concorrenza.
Ddl Boschi afferma che è di esclusiva
potestà statale.
Ddl Boschi afferma che se si tratta di
Questioni di interesse nazionale, la potestà
è esclusivamente statale
Funzione legislativa
I contenuti più innovativi della riforma del Titolo
V non sono stati attuati. E attualmente il
governo Renzi sembra voler fare molti passi
indietro.
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