SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Evoluzione delle Professioni Sanitarie 26/06/14 Rita Maricchio PhD Direzione Professioni Sanitarie AOU “S. Anna”Ferrara – Direttore Responsabile comunicazione web FNC IPASVI [email protected] SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): • • • • 26/06/14 Art. 99 R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie). Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 421/1992” , così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999. Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): • • • 26/06/14 D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)” DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”. L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): • • • 26/06/14 D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)” DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”. L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) Distingueva coloro che operavano nel campo della sanità in tre categorie: -professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra); -professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata); -arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato). 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara D.Lgs. 502/1992: • • • 26/06/14 Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni sanitarie: demandando al Ministro della sanità l’individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili (Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992). stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi protocolli di intesa SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano: Mansionario: atto regolamentare di carattere D.P.R. 225/74 fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi. Profilo professionale: atto normativo di natura 739/94 regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio della professione e che, concretamente, prevede un’ampia attribuzione di autonomi e responsabilità. 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Profilo professionale D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo dell‘infermiere • • Art. 1 E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: 1 :l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 42/1999: • 26/06/14 Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell’unica dizione “professioni sanitarie”(art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 42/1999: • Non c’è più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento: • al profilo dell’infermiere (DM 739/94) • al contenuto degli ordinamenti didattici (DL 2 aprile 2001 • al Codice deontologico • 26/06/14 UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario” SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 251/2000: • • • • • • 26/06/14 Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree: - “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”. - “Professioni sanitarie riabilitative”. - “Professioni tecnico-sanitarie”. - “Professioni tecniche della prevenzione”. Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea specialistica (ora magistrale) SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara D.M. 29 marzo 2001 Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000: 1. Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico) 2. Prof.ni sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale) 3. Prof.ni tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale) 4. Prof.ni tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario) 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge n. 43/2006 • Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie; • Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; • Istituisce la funzione di coordinamento Professionisti in possesso del diploma di laurea, o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m. 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Dal Codice Deontologico 2009 Articolo 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati. Articolo 12 L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito. Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 26/06/14 Lezione teorica: si apprendono i principi scientifici. (Biennio ’38-’40) Cerimonia di ammissione definitiva al corso. Consegna del velo. (Biennio ‘56-’58) Il silenzio della propria camera favorisce la concentrazione Si festeggia il diploma, simboleggiato dalla “medaglia ricordo”. (Biennio ’59-’61) Arriva anche il sesso maschile e inizia ….. Il ballo delle riqualifiche (anni ‘70 – ‘80) (anni ‘80 – ‘90) (oggi) L’evoluzione formativa IERI OGGI 2 anni di Scuola Corsi di Laurea I Liv. Media Sup. con ammissione al III Master I Livello anno e 2 anni di Corso Laurea II Livello per IP (magistrale) 3 anni di Corso per IP Master II Livello Diploma di Scuola Media Superiore e 3 Dottorato di Ricerca anni di Corso per IP La storia recente (formazione) L. 341/’90 - 1993/1994 – attivazione di Corsi Sperimentali 1996 – attivazione Diplomi Universitari 2001 – Decreto MIUR – Corsi di Laurea di I e II livello – Core Curriculum e competenze – Attivazione CL I Livello 2004 – Attivazione CL II Livello Articolazione Professione infermieristica L. 43/2006 1. Professionisti Infermieri (CL – DU – Diploma) 2. Professionisti Coordinatori (Master specifico) 3. Professionisti Specialisti (Master specifico) 4. Professionisti Dirigenti (Laurea Specialistica) L'evoluzione professionale Cambiamenti nella formazione dei professionisti Cambiamenti nell’organizza zione del lavoro Cambiamenti nei livelli di responsabilità Interventi Formativi (cultura dei professionisti) a livello professionale (infermieri, coord. e dirig.) a livello dirigenziale (direttori e dirigenti) Completa revisione del sistema organizzativo e del sistema delle cure (reingegnerizzazione) Cambiamento culturale Livelli di competenza Livelli di responsabilità (curriculum formativo) (normative) Guida Indirizzo Supporto Necessità di funzionamento del sistema top down Formazione specifica bottom - up Multi-professionalità Multi-disciplinareità Diversi saperi Concettualità Progettualità Evidenze scientifiche Interazione Integrazione Condivisione Modelli Validati SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara 26/06/14 Art. 1 (Oggetto) Il presente Accordo, in relazione alle aree di intervento di cui all’articolo 2, definisce le modalità e i percorsi validi su tutto il territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli obiettivi di educazione, prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. Le esperienze avanzate, già in essere in alcune regioni o aziende, sono ricondotte alle modalità e ai percorsi definiti dal presente accordo. Art. 2 (Aree di intervento) 1. Sono individuate le seguenti aree di intervento: AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA AREA MEDICA AREA CHIRURGICA AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, basato sulla formazione, sulla ricerca e sull’esperienza professionale acquisita in ambito lavorativo, ha come riferimento le norme deontologiche, le disposizioni normative e amministrative relative ai contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi universitari, nonché le scelte di programmazione nazionale e regionale, per migliorare la presa in carico della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle persone, delle famiglie e della comunità assistita Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali, definiscono, all’interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, a iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali. ...... Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) .....Con riferimento al comma 2, le regioni e le provincie autonome, sulla base di una specifica intesa con le rappresentanze sindacali e professionali, definiscono, in collaborazione con l’università, entro 180 giorni dall’approvazione del presente Accordo, i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze, nonché i percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale, anche ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU). Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute la documentazione relativa ai percorsi di cui al presente articolo. Art. 4 (Formazione e sperimentazione ) Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero della salute, e d’intesa con le regioni e province autonome, sono emanati gli indirizzi per dare corso alla formazione dell'infermiere specialista, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi ai percorsi pregressi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In relazione all’attuazione delle modalità e dei percorsi di cui all’articolo 3 sono inoltre rivisitati i piani di studio delle Lauree, delle Lauree Magistrali e dei Master universitari di I e II livello. Le regioni e le province autonome promuovono specifiche e innovative sperimentazioni clinico-assistenziali, gestionali e formative, in ottemperanza alle modalità e ai percorsi di cui all’articolo 3 e ai processi formativi di cui al precedente comma 1, avendo come riferimento una moderna ed efficace integrazione delle competenze all’interno di equipe multi-professionali. www.ipasvi.it www.infermieriperlasalute.it