SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara
Evoluzione delle Professioni Sanitarie
26/06/14
Rita Maricchio PhD
Direzione Professioni Sanitarie
AOU “S. Anna”Ferrara – Direttore
Responsabile comunicazione web FNC IPASVI
[email protected]
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Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
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Art. 99 R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie).
Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della l. 421/1992” , così come modificato e integrato dal D.Lgs.
n. 517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999.
Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”.
Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione
ostetrica”.
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Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
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26/06/14
D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del
D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)”
DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”.
L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ”
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Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
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26/06/14
D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del
D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)”
DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”.
L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ”
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Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934)
Distingueva coloro che operavano nel campo della sanità
in tre categorie:
-professioni sanitarie principali (medico chirurgo,
veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra);
-professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente
sanitaria visitatrice e infermiera diplomata);
-arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico,
ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di
radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).
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D.Lgs. 502/1992:
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Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni sanitarie:
demandando al Ministro della sanità l’individuazione (attraverso specifici
decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili
(Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992).
stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria,
tramite corsi per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi
protocolli di intesa
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Il cammino inizia da lontano:
Mansionario: atto regolamentare di carattere D.P.R. 225/74
fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una
elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve
attenersi e quindi limitarsi.
Profilo professionale: atto normativo di natura 739/94
regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i
titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per
l’esercizio della professione e che, concretamente, prevede un’ampia
attribuzione di autonomi e responsabilità.
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Profilo professionale D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernente
l'individuazione della figura e del relativo profilo dell‘infermiere
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Art. 1
E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo:
1 :l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante
e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale
infermieristica.
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b)
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula
i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri
operatori sanitari e sociali;
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Legge 42/1999:
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Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934,
accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell’unica dizione
“professioni sanitarie”(art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari
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Legge 42/1999:
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Non c’è più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento:
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al profilo dell’infermiere (DM 739/94)
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al contenuto degli ordinamenti didattici (DL 2 aprile 2001
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al Codice deontologico
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UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le
altre professioni del ruolo sanitario”
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Legge 251/2000:
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Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree:
- “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”.
- “Professioni sanitarie riabilitative”.
- “Professioni tecnico-sanitarie”.
- “Professioni tecniche della prevenzione”.
Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea
specialistica (ora magistrale)
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D.M. 29 marzo 2001
Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000:
1. Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico)
2. Prof.ni sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista,
Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
Terapista occupazionale, Educatore professionale)
3. Prof.ni tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di
neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
Igienista dentale)
4. Prof.ni tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario)
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Legge n. 43/2006
• Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie;
• Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione
di professioni sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove
professioni;
• Istituisce la funzione di coordinamento
Professionisti in possesso del diploma di laurea, o del titolo
universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di
laurea o di diploma ad esso equipollente;
Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in
management o per le funzioni di coordinamento
Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le
funzioni specialistiche
Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che
abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati affidati
incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m.
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Dal Codice Deontologico 2009
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e
competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.
Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e
assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre,
se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta
consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
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Lezione teorica: si apprendono i principi
scientifici. (Biennio ’38-’40)
Cerimonia di ammissione definitiva al corso.
Consegna del velo. (Biennio ‘56-’58)
Il silenzio della propria camera favorisce la
concentrazione
Si festeggia il diploma, simboleggiato dalla
“medaglia ricordo”. (Biennio ’59-’61)
Arriva anche il sesso maschile e inizia ….. Il ballo
delle riqualifiche (anni ‘70 – ‘80)
(anni ‘80 –
‘90)
(oggi)
L’evoluzione formativa
IERI
OGGI
2 anni di Scuola
Corsi di Laurea I Liv.
Media Sup. con
ammissione al III
Master I Livello
anno e 2 anni di Corso
Laurea II Livello
per IP
(magistrale)
3 anni di Corso per IP
Master
II
Livello
Diploma di Scuola
Media Superiore e 3
Dottorato di Ricerca
anni di Corso per IP
La storia recente (formazione)
L. 341/’90 -
1993/1994 – attivazione di Corsi
Sperimentali
1996 – attivazione Diplomi Universitari
2001 – Decreto MIUR – Corsi di Laurea di
I e II livello – Core Curriculum e
competenze – Attivazione CL I Livello
2004 – Attivazione CL II Livello
Articolazione
Professione infermieristica
L. 43/2006
1. Professionisti Infermieri (CL
– DU – Diploma)
2. Professionisti Coordinatori
(Master specifico)
3. Professionisti Specialisti
(Master specifico)
4. Professionisti Dirigenti
(Laurea Specialistica)
L'evoluzione professionale
Cambiamenti
nella formazione dei
professionisti
Cambiamenti
nell’organizza
zione del
lavoro
Cambiamenti
nei livelli di
responsabilità
Interventi Formativi
(cultura dei professionisti)
a livello professionale (infermieri, coord. e dirig.)
a livello dirigenziale (direttori e dirigenti)
Completa revisione del sistema
organizzativo e del sistema delle cure
(reingegnerizzazione)
Cambiamento culturale
Livelli di
competenza
Livelli di
responsabilità
(curriculum formativo)
(normative)
Guida
Indirizzo
Supporto
Necessità di
funzionamento
del sistema
top down
Formazione
specifica
bottom - up
Multi-professionalità
Multi-disciplinareità
Diversi
saperi
Concettualità
Progettualità
Evidenze
scientifiche
Interazione
Integrazione
Condivisione
Modelli
Validati
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Art. 1
(Oggetto)
Il presente Accordo, in relazione alle aree di intervento di cui
all’articolo 2, definisce le modalità e i percorsi validi su tutto il
territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo sviluppo
delle competenze e delle responsabilità professionali
dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico al fine di favorire lo
sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli
obiettivi di educazione, prevenzione, cura, assistenza e
riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale
e regionale.
Le esperienze avanzate, già in essere in alcune regioni o
aziende, sono ricondotte alle modalità e ai percorsi definiti dal
presente accordo.
Art. 2
(Aree di intervento)
1. Sono individuate le seguenti aree di intervento:
AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI
AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA
AREA MEDICA
AREA CHIRURGICA
AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA
AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Art. 3
(Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, basato sulla formazione, sulla
ricerca e sull’esperienza professionale acquisita in ambito lavorativo, ha come
riferimento le norme deontologiche, le disposizioni normative e amministrative
relative ai contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi universitari,
nonché le scelte di programmazione nazionale e regionale, per migliorare la presa in
carico della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, il governo dei
bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle persone, delle famiglie e della
comunità assistita
Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze
professionali e sindacali, definiscono, all’interno del processo di accreditamento
professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la
conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, a
iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli
per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali.
......
Art. 3
(Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
.....Con riferimento al comma 2, le regioni e le provincie autonome, sulla base di una
specifica intesa con le rappresentanze sindacali e professionali, definiscono, in
collaborazione con l’università, entro 180 giorni dall’approvazione del presente Accordo, i
percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze, nonché i
percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale, anche ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU).
Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute la documentazione
relativa ai percorsi di cui al presente articolo.
Art. 4
(Formazione e sperimentazione )
Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, di
concerto con il Ministero della salute, e d’intesa con le regioni e province autonome,
sono emanati gli indirizzi per dare corso alla formazione dell'infermiere specialista,
in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 1° febbraio 2006, n. 43,
nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi
ai percorsi pregressi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano. In relazione all’attuazione delle modalità e dei percorsi di cui all’articolo 3
sono inoltre rivisitati i piani di studio delle Lauree, delle Lauree Magistrali e dei
Master universitari di I e II livello.
Le regioni e le province autonome promuovono specifiche e innovative
sperimentazioni clinico-assistenziali, gestionali e formative, in ottemperanza alle
modalità e ai percorsi di cui all’articolo 3 e ai processi formativi di cui al precedente
comma 1, avendo come riferimento una moderna ed efficace integrazione delle
competenze all’interno di equipe multi-professionali.
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www.infermieriperlasalute.it
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