Tassazione agevolata
Salari di produttività
2014
Paolo Stern
@PaoloStern
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DPCM 19.02.02.2014
Aumenta di 500 euro il premio di produzione 2014: il decreto che
proroga la detassazione delle voci di salario legate alla produttività
aziendale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile,
innalzando da 2.500 a 3.000 euro il tetto massimo annuo.
Il riferimento normativo è la Finanziaria 2013 (legge 228/2012), in base
alla quale i premi di produttività, da erogare esclusivamene nel settore
privato, possono essere riconosciuti a lavoratori dipendenti con stipendio
annuo fino a 40mila euro.
Questa quota della retribuzione può essere svincolata dalla normale
tassazione, applicando se più conveniente l’aliquota agevolata del 10%.
Le regole applicative restano le stesse del 2013.
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Un po’ di storia …
2008 - DL 93/08
Viene
introdotta
la
detassazione
premi
e
straordinari.
Quota detassabile € 3.000
limite di reddito € 30.000
2009 DL 185/08
Aumenta la quota
detassabile a € 6.000
ed il reddito passa a €
35.000
2010 L.191/2009
Medesimi parametri 2009
2012 DL 98/11
Solo somme previste in
accordi di secondo livello.
Quota detassabile € 2.500
reddito € 30.000
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2011 DL 78/10
Solo somme previste
in accordi di secondo
livello.
Quota
detassabile € 6.000
reddito € 40.000
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L’accordo sulla produttività
In data 16 novembre 2012 è stato firmato l’Accordo interconfederale
che traccia le “linee programmatiche per la crescita della produttività e
della competitività in Italia”
Le Parti sociali
chiedono al Governo una
definizione strutturale dei benefici
fiscali e previdenziali in materia di
somme legate alla produttività
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si impegnano a sviluppare un sistema
di relazioni industriali tale da creare
condizioni di competitività e
produttività al fine di rafforzare il
sistema produttivo, l'occupazione e le
retribuzioni, tramite la contrattazione
nazionale e di secondo livello
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L’accordo sulla produttività
I 7 punti per rilanciare la produttività:
Riduzione cuneo fiscale
Riforma dei CCNL
Contrattazione aziendale
Rappresentanza
Democrazia d’impresa
Formazione
Mercato del Lavoro
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L’accordo sulla produttività
“Le Parti chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e
certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui
redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la
detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione
di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%.”
“Le Parti, con riferimento alla decontribuzione del salario di produttività,
chiedono che venga data compiuta applicazione ai contenuti della
legge numero 247 del 2007 che prevede lo sgravio contributivo per
incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello fino al limite del
5% della retribuzione contrattuale percepita.”
Legge di stabilità per l’anno 2013 prevede che l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sia operativa in corso 2013 solo a seguito di
emanazione di un apposito DPCM.
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Manca nel
DPCM 2013
Gli accordi di II livello
Validi accordi
sottoscritti solo
da una OS
DL 98/11 – detax 2012
“accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Accordi territoriali: entrambe le parti devono essere in possesso di tale
requisito di rappresentatività.
Accordi aziendali: il requisito è richiesto per le rappresentanze dei
lavoratori che devono riferirsi a organizzazioni comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (sia rappresentanza aziendali che
territoriali
(Interpello Ministero del lavoro del 5 febbraio 2013, n. 8)
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Le regole per il 2013
Manovra (DPCM 22/01/13 – requisiti richiamati nel DPCM 19.02.2014)
valida solo per:
contratti di II livello sottoscritti, ai sensi di legge o di accordi
interconfederali, da OOSS comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
lavoratori dipendenti del settore privato;
reddito da lavoro dipendente pari o inferiore, nel periodo
d’imposta 2013, a 40.000,00 euro, comprensivo di eventuali somme
assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2013;
limite di retribuzione € 3.000,00 lordi
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Il reddito del 2012
Cosa computare ai fini del raggiungimento di € 40.000?
Inclusi
•redditi da lavoro dipendente (anche somme detassate)
•redditi da pensione eventualmente percepiti (equiparati a quelli da lavoro
dipendente ed anch’essi ricompresi dall’articolo 49 del TUIR)
Esclusi
redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata (ad
esempio importi una tantum relativi ad anni precedenti, erogati ai sensi di
rinnovi contrattuali, TFR ecc..),
Esclusi
redditi derivanti da collaborazioni a progetto o meno, in quanto redditi
assimilati a lavoro dipendente ma non ricompresi all’articolo 49 del TUIR
bensì all’articolo 50 TUIR
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La quota agevolata e sanzioni
Il DPCM richiama i c. da 2 a 4 dell’art. 2 DL 98/2008, quindi le somme
assoggettate ad imposta sostitutiva:
•non andranno comprese tra gli importi da considerarsi ai fini ISEE;
•andranno considerate ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e
assistenziali (es. reddito utile x determinazione ANF);
•non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del
percipiente;
Sanzioni per il Datore Lavoro – sostituto d’imposta
Regime previsto in materia di imposte dirette (es. sanzione del 30%
per omesso versamento e 20% per l’omessa ritenuta ai sensi artt. 13 e
14 del D.Lgs n. 471/1997 - Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del
10 luglio 2008)
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Cosa è “salario di produttività”
trattamenti economici relativi ad:
indici “misurabili” di produttività, redditività, qualità, efficienza,innovazione
almeno 1 azione in almeno 3 di questi ambiti:
1) modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una
programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro
diversa collocazione temporale;
2) programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le
due settimane;
3) introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei
lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
4) disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di
implementazione delle competenze.
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Cosa è “salario di produttività”
I parametri previsti dalla contrattazione collettiva di secondo
livello come “indici quantitativi”, quindi devono esprimere
valori misurabili rispetto a questi fattori:
Gli accordi collettivi non
potranno limitarsi ad
A - produttività,
enunciare voci reddituali
B - redditività,
definite “utili alla
C - efficienza o innovazione;
produttività” ma sarà
necessario correlare le
stesse voci al
raggiungimento di un
Quale indice quantitativo
risultato MISURABILE
l’azienda potrà e dovrà produrre
per attestare incrementi di
innovazione?
@PaoloStern
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Cosa è “salario di produttività”
MINISTERO DEL LAVORO - Decreto 24 gennaio 2012 – art. 2
…. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1,
i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello,
devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito
non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle
associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale.
@PaoloStern
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Cosa è “salario di produttività”
La produttività del lavoro può essere calcolata come rapporto
fra il fatturato o il margine operativo lordo e il numero di persone
occupate ovvero il tempo impiegato per la produzione.
La redditività, indica la percentuale di guadagno percepita dai soci
che hanno investito nel capitale proprio dell'azienda il proprio denaro
o i propri beni.
L'efficienza è la capacità di azione o di produzione con il
minimo di scarto, di spesa, di risorse e di tempo impiegati
L'innovazione riguarda un processo che garantisce risultati
maggiori, anche se non sempre efficaci e migliorativi, rispetto
a ciò che va a modificare
@PaoloStern
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Cosa è “salario di produttività”
“La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta
che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1,
non può comunque essere complessivamente superiore, nel
corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.”
Qualunque siano gli indici che definiscano il
salario di produttività, questi vanno ricondotti
comunque ad una prestazione (o una
retribuzione?) personale
@PaoloStern
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Esempi di azioni nelle aree
d’intervento
Orario di lavoro.
L’azienda può avviare una articolazione flessibile degli orari di
lavoro in cui si proceda ad un computo “a valle” dell’orario
effettivo compensando automaticamente picchi e flessi di attività
(es. I set. 35 hh, II set. 45 hh, III set. 42 hh, IV set. 38 hh).
Adottando questo sistema non si maturerebbe orario
straordinario ed a fronte di ciò potrebbe essere erogata una
indennità di flessibilità. Il valore dell’indennità potrebbe essere
detassato.
@PaoloStern
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Esempi di azioni nelle aree
d’intervento
Ferie.
L’azienda può disporre che 10 giorni di ferie siano goduti
singolarmente d’ufficio in un determinato giorno della settimana
(es. il venerdì) per 10 settimane consecutive in periodi di scarsa
produzione. Il valore giornaliero del giorno di ferie goduto
singolarmente potrebbe essere detassato.
@PaoloStern
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Esempi di azioni nelle aree
d’intervento
Innovazione tecnologica.
L’azienda potrebbe inserire nuovi macchinari che impongano
ritmi del lavoro diversi che comunque garantiscano i principi del
TU 81/08. Per fare questo potrebbe aver bisogno di percorsi di
formazione.
Le ore retribuite per formazione potrebbero essere detassate.
@PaoloStern
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Esempi di azioni nelle aree
d’intervento
Mansioni.
Ai fini di consentire un più proficuo utilizzo della manodopera si
può prevedere l’accorpamento di mansioni differenti, anche di
peso professionale diverso, consentendo, per esempio, di evitare
sovraccarichi, e lavoro straordinario, per talune figure professionali
ed al contrario contrazione di attività per altre.
Ogni eventuale indennità economica concessa a tal fine potrebbe
essere detassata.
@PaoloStern
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Il deposito in DTL
…, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente
entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata
autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle
disposizioni del presente decreto
Art. 3 DPCM 22/01/2013 – ribadito da DPCM 2014
Annotazioni.
Procedura nota per la decontribuzione (DM MinLav 24/01/2012)
E se gli accordi sono territoriali? (il DM x decontribuzione prevede il deposito
a cura delle OODD)
La dichiarazione di conformità è possibile inserirla nell’ambito del medesimo
accordo (in questo modo risulta anche condivisa con le OOSS)?
@PaoloStern
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Da quando posso detassare?
Circolare congiunta n. 3/2011 dell’Agenzia delle Entrate e del
Ministero del lavoro, era stato chiarito che era possibile detassare
solamente dalla data di firma dell’accordo di secondo livello. Tale
criterio deve intendersi confermato.
L’accordo deve essere depositato entro 30 gg.
Se un accordo già sottoscritto non è stato depositato o non
è stata rilasciata dichiarazione di conformità andrà fatto
entro 13/06/2014 (entro 30 gg da entrata in vigore DPCM)
@PaoloStern
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E il lavoratore ….???
 Se il rapporto di lavoro nel 2013 era inferiore all'anno, deve
comunicare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente
percepito (es. lavoratori stagionali)
 Comunica al datore di lavoro se non ha diritto all'agevolazione (es. ha
avuto altri redditi di lavoro dipendente nel 2013, ha già percepito
somme agevolate nel 2014)
 Può chiedere la disapplicazione della detassazione
 Può optare anche nella dichiarazione fiscale
@PaoloStern
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FAQ
Se già è stato stipulato un contratto aziendale prima dell’entrata in vigore
del decreto, cosa occorre fare?
Le aziende che siano in regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22
gennaio 2013 (deposito unitamente ad autodichiarazione di conformità)
non debbono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad
applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione
al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.
Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun
adempimento, occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di
conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola
autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo
deposito.
@PaoloStern
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FAQ
Se esiste già un accordo territoriale, il datore di lavoro deve svolgere
qualche adempimento nei confronti della DTL?
No laddove si limiti ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già
depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la
dichiarazione di conformità.
@PaoloStern
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FAQ
Per godere dei benefici è necessario che i risultati raggiunti siano
tangibili?
Lo si è spiegato già lo scorso anno con circ. n. 15/2013, che
evidentemente è possibile richiamare attesa l’applicabilità delle
medesime regole. Con la circolare si è detto che la rispondenza delle
voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta
un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione
collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai
risultati effettivamente conseguiti.
@PaoloStern
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FAQ
Bisogna annotare qualcosa nel CUD?
In sede di compilazione del CUD per la certificazione unica dei redditi il
datore di lavoro dovrà indicare separatamente i redditi corrisposti al
lavoratore dipendente dalle somme erogate per l’incremento della
produttività del lavoro.
In pratica nei punti da 251 a 255 del CUD 2014 devono essere indicati
gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione
corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro.
@PaoloStern
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Convegno 2014.05.27 Detassazione 2014 Paolo Stern