ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO: TRA POTENZIAMENTO DEL LORO UTILIZZO E MEZZI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE Le novità in materia di accertamento sintetico introdotte dal D.L. 78/2010 1 Introduzione al nuovo redditometro Nuovo redditometro “Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio” (articolo 22 del D.L 31 maggio 2010 n. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122) 2 Introduzione al nuovo redditometro Modifica dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 ai commi 4, 5, 6, 7 e 8: accertamento sintetico “puro” E accertamento basato sul redditometro, che del primo rappresenta una fattispecie particolare 3 Decorrenza Periodi d’imposta sino al 2008 Vecchio articolo 38 Periodi d’imposta dal 2009 Nuovo articolo 38 Le novità saranno applicabili a partire dai redditi del 2009 (“… redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”) 4 Accertamento sintetico Accertamento sintetico (Strumento previsto dall’articolo 2, comma 13, Legge Delega n. 825 del 9/10/1971) Si tratta di una tipologia accertativa induttiva destinata alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche e si basa sul presupposto che dal sostenimento di una spesa si possa risalire al reddito del soggetto che ha sostenuto l’onere. Non è rilevante l’identificazione della specifica fonte di guadagno, quanto la sua utilizzazione 5 NORMALMENTE Somma fonti / redditi (art. 6 TUIR) Reddito dichiarato SINTETICO Spese per Consumi e Investimenti Presunzione di reddito Percorso inverso 6 Accertamento sintetico redditometrico Accertamento sintetico “redditometrico” (secondo il previgente art. 38 del D.P.R. 600/1973) Rappresenta una species dell’accertamento sintetico: il contenuto induttivo reddituale non discende dal sostenimento di una spesa, ma dalla disponibilità di beni ovvero servizi, tassativamente indicati da decreti ministeriali 7 Accertamento sintetico redditometrico Accertamento sintetico “redditometrico” La spesa annua di mantenimento si presume sostenuta per la cifra tabellare fissa calcolabile per ciascun bene in base al decreto ministeriale. Si prescinde dalla spesa effettiva rimasta a carico del contribuente, essendo sufficiente che AE dimostri la disponibilità in capo al contribuente del bene nel corso del periodo d'imposta 8 Accertamento sintetico redditometrico Accertamento sintetico redditometrico La prima individuazione degli indici avviene con il D.M. 21/07/1983 Il redditometro, per come è noto oggi, è stato disciplinato dall’art. 1, comma 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 Successivamente è stato emanato il D.M. 10 settembre 1992 che conteneva, tra l’altro, una tabella (modificata e aggiornata dai Decreti del Ministro delle Finanze 19 novembre 1992 e del 29 aprile 1999) degli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. Gli indici sono stati ulteriormente aggiornati con cadenza biennale. «I beni e i servizi … si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.» (art. 2 co. 1 D.M. 10 settembre 1992 ) Per il biennio 2008-2009 l’aggiornamento è stato attuato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2009 9 Accertamento sintetico redditometrico I PROVVEDIMENTI DI ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI 2000 - 2001 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005 2002 - 2003 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005 2004 - 2005 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 17 maggio 2005 2006 - 2007 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007 2008 - 2009 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 febbraio 10 Differenze tra accertamento sintetico e redditometro Redditometro Si basa su beni-indice stabiliti ex lege ovvero sulla semplice disponibilità di elementi predeterminati Accertamento sintetico Tiene conto di spese sostenute dal contribuente e non comprese nel redditometro (di fatto somma spese sostenute) 11 Differenze tra accertamento sintetico e redditometro Corte costituzionale, nella Sentenza del 23 luglio 1987, n. 283 “l’articolo 38 prevede due diversi metodi di accertamento induttivo. Il primo metodo … è imperniato sull'acquisizione da parte degli uffici di elementi e circostanze di fatto certi i quali, da un lato, rendono inattendibile la quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e, dall'altro, giustificano la quantificazione, in via induttiva, in una determinata maggiore misura. Il secondo metodo, è imperniato sulla identificazione di una serie di elementi, che lo stesso legislatore ha ritenuto indicativi di capacità contributiva, in relazione ai quali il Ministro delle finanze é investito del potere (ed ora anche dell'obbligo) di stabilire indici e coefficienti presuntivi di reddito.” 12 Natura probatoria del redditometro La giurisprudenza e la prassi sono concordi nel ritenere che quella da redditometro è una presunzione legale relativa ai sensi dell’articolo 2728 Codice Civile. In particolare i Supremi Giudici (Sentenza n. 14367 del 20/06/2007 Cassazione civile sez. trib.) hanno precisato che costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale 13 Accertamento sintetico e redditometro Accertamento sintetico e redditometro In vigore sino ai redditi 2008 14 Accertamento sintetico e redditometro sino ai redditi 2008 Accertamento sintetico Spese extra redditometro Spese considerabili “di lusso”: porti turistici circoli esclusivi scuole private wellness center tour operator ristrutturazione di immobili di pregio quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico e così via Disponibilità di beni e servizi ricompresi nel redditometro aeromobili navi e imbarcazioni da diporto autoveicoli camper, autocaravan e motocicli con cilindrata > 250 c.c. roulotte residenze principali e secondarie collaboratori familiari cavalli da corsa o da equitazione assicurazioni (escluse quelle per infortuni, per malattie e rc auto) Spese effettive per incrementi patrimoniali quote e azioni societarie titoli obbligazionari strumenti finanziari terreni fabbricati, Autoveicoli imbarcazioni Aeromobili Ecc 15 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Aeromobili Per quanto concerne gli aeromobili, rilevano sia gli aerei che gli elicotteri da turismo ma anche deltaplani a motore. L’incidenza è misurata in ore di volo. Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente stabilito nella tabella allegata al decreto. Per gli aerei ed elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, il costo orario indicato nella tabella è ridotto del 30%. 16 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Navi e imbarcazioni da diporto La rilevanza di tali beni è diversificata a seconda della stazza lorda e della potenza del motore. Rilevano altresì le spese per il personale. Le spese presunte per l’equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato. Nel caso di utilizzo in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all’anno, rileva il canone pattuito. 17 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Autoveicoli Sono stabilite delle voci in misura fissa a seconda che l’alimentazione sia a benzina o diesel ed in relazione alla potenza misurata in cavalli fiscali. Sono tuttavia previste delle riduzioni dei coefficienti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. 18 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Residenze principali e secondarie Sono previste tabelle differenti a seconda della zona di ubicazione. In particolare sono individuate: -tre macroaree in Italia per le residenze principali (1. Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; 2. Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; 3. Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; ) e - due zone per quelle secondarie (una per l’Italia ed una per l’estero). 19 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Residenze principali e secondarie assumono rilievo i mq. calcolati ai sensi dell’articolo 13 della legge n.392/1978. Tale norma prevede che la superficie convenzionale venga data dalla somma dei seguenti elementi: a. l’intera superficie dell’unità immobiliare; b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; 20 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Residenze principali e secondarie In presenza di mutui, occorre considerare anche le rate pagate nell’anno, però il coefficiente moltiplicatore del redditometro deve essere ridotto di un’unità. Per gli immobili in locazione non stagionale, invece, i valori debbono tenere conto anche del canone di locazione 21 Redditometro: cenni sul calcolo Indicatori Collaboratori familiari Assumono rilevanza le ore di lavoro. Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi. 22 Redditometro: cenni sul calcolo Cenni sul calcolo Il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente si articola nelle seguenti fasi: 1. si evidenziano per ciascun bene e servizio gli importi indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale 2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente ottenendo così i rispettivi valori di reddito presunto 3. si sommano i singoli valori ottenuti procedendo agli abbattimenti progressivi previsti dall’art. 3, co. 4, del DM 10/9/92: va conteggiato per intero il valore più elevato, mentre i valori successivi vanno conteggiati con una riduzione del 40, 50, 60 e 80 per cento, rispettivamente per il secondo, terzo, quarto e, di seguito, per tutti i valori successivi al quarto 23 Redditometro Si auspica che con l’emanazione del decreto vengano risolte alcune problematiche connesse al paniere del DM 1992: le autovetture sono distinte tra benzina e gasolio: andrebbero inserite altre tipologie di alimentazione (gas, elettricità) per le residenze il parametro è data dal mq (indici 2008-2009 € 22,59/mq annui, valido sia per l’Abruzzo che per il Lazio, € 19,36 Campania): disparita evidente di trattamento gli importi calcolati in capo al residente lievitano, rispetto alla casa abitata dal mero proprietario, in presenza del versamento di rate di mutuo o in presenza di pagamento di canoni di locazione (da parte dell'inquilino-residente): il proprietario-mutuatario, ovvero l'affittuario-inquilino presentano un redditometro più elevato rispetto al proprietario-residente 24 - VALORIZZAZIONE DEI BENI SULLA BASE DEI CRITERI IDENTIFICATI DAL DECRETO % MINISTERIALE = -% SULLA BASE DELLA DIMOSTRATA DISPONIBILITA’ DEL BENE ANCHE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI Sommatoria dei singoli valori considerando: 100% del valore più elevato 60% del secondo 50% del terzo 40% del quarto 20% dei successivi + -% IN BASE AL PERIODO DI POSSESSO SE LA DISPONIBILITA’ DEI BENI NON SI E’ PROTRATTA PER L’INTERO ANNO COEFFICIENTE INDICATO NELLA TABELLA X Eventuale quota di incrementi patrimoniali che si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui si è verificato e nei quattro precedenti. Reddito complessivo netto attribuibile al contribuente SCOSTAMENTO DI ALMENO ¼ PER DUE ANNUALIA’ CONSECUTIVE Reddito imponibile dichiarato 25 Redditometro e disponibilità “disponibilità” dei beni nel redditometro Ai sensi dell’articolo 2 del DM 10/09/1992,i beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi Non sono invece considerati indicatori di capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico i beni ed i servizi relativi all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si e' protratta per l'intero anno. 26 Redditometro e disponibilità Possono essere diversi i soggetti che hanno la disponibilità del bene da chi ne acquista la proprietà (incremento patrimoniale) Cassazione 3096 del 8.2.2011 La CTR aveva accolto le tesi del contribuente, secondo cui l’utilizzo da parte di terzi di un bene (i.e. imbarcazione) sarebbe stata idonea a dimostrare che il finanziamento per il suo acquisto sarebbe pervenuto dai predetti utilizzatori del bene. Mentre per la Cassazione “la circostanza dell’utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente” 27 Spese per incremento patrimoniale Le spese per incremento patrimoniale La spesa per incrementi patrimoniali, avendo natura pluriennale, si presume(va) sostenuta “salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti”. (art. 38, comma 5 DPR 600/73 precedente versione) 28 Spese per incremento patrimoniale Le spese per incremento patrimoniale I beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il duplice profilo: patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota, solo nell’anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti; gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione. Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura o di un fabbricato è un elemento di capacità contributiva sotto l’aspetto patrimoniale nell’anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva,oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni successivi 29 Ulteriori presupposti per l’accertamento sintetico Ai sensi del previgente art. 38, comma 4, per l’applicazione dell’accertamento sintetico dovevano verificarsi anche i due seguenti presupposti: l’importo del reddito complessivo netto dichiarato deve risultare non “congruo” con il quantum predeterminato “per almeno un quarto” tale scostamento deve protrarsi “per due o più periodi di imposta”. La Suprema Corte, ribaltando una prassi consolidata, nella Sentenza n. 237 del 9.1.2009 ha stabilito che i due periodi (non “congrui”) possono essere anche non consecutivi. Posizione AE: Cir. 49/E 9.8.2000 “scostamento è verificato per due annualità consecutive.” Dopo Sent. 237 il tenore letterale dell’art. 38, 4° comma, del D.P.R. 600/73, non impone che lo scostamento debba riguardare periodi d’imposta consecutivi.” ( cfr Circolare 12/E del 30 12.3.2010) Accertamento sintetico e redditometro in vigore per i redditi dai 2009 Accertamento sintetico e redditometro In vigore dai redditi 2009 31 Nuovo articolo 38 DPR 600/73 Le novità dell’articolo 38 sono: nuovi presupposti per l’applicazione dell’accertamento sintetico (comma 4) eliminazione delle spese per incrementi patrimoniali modifica del paniere dei beni e sevizi per l’accertamento redditometrico (comma 5) eliminazione della previsione temporale (scostamento biennale) e modifica quantitativa (dal 25% al 20%) tra il quantum dichiarato e ricostruito sinteticamente (comma 6) … segue slide successiva 32 Nuovo articolo 38 DPR 600/73 …. Segue da slide precedente nuova definizione del reddito accertabile: “reddito complessivo” nella versione attuale e “reddito complessivo netto” nella precedente (comma 4) ampliamento della tipologia dei redditi per l’onere della prova del contribuente (comma 4) possibilità di dedurre dal reddito determinato sinteticamente gli oneri deducibili ex articolo 10 del DPR 917/86 oltre che delle spese per le quali sono riconosciute le detrazioni d’imposta (comma 8) nuova procedura di accertamento (comma 7) 33 Novità accertamento sintetico Precedente art. 38 Nuovo art. 38 L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta……. Terminologia più precisa (anche se più ampia –”qualsiasi”, anche beni non di lusso?) Esborso monetario che decrementa effettivamente il patrimonio del contribuente Collegamento temporale tra sostenimento della spesa e periodo d’imposta Eliminazione della bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali (che sono state eliminate) Rapporto alla pari tra spesa sostenuta e reddito ricostruito 34 Novità accertamento sintetico Precedente art. 38 Nuovo art. 38 L’ufficio, … può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto … L’ufficio, … può … determinare sinteticamente il reddito complessivo … Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito dichiarato da confrontare con quello accertabile sinteticamente era quello complessivo al netto degli oneri deducibili (Circ. 49/2007) Si aveva un confronto tra dati disomogenei: dal reddito dichiarato si sottraevano gli oneri deducibili, mentre il reddito complessivo netto rideterminato non comprendeva gli oneri deducibili Il nuovo art. 38, comma 8, prevede che «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917». Competono inoltre le spese che danno diritto a detrazioni d’imposta. Eliminata discrasia che considerava ai fini del confronto un reddito lordo (quello sinteticamente determinato dall’Ufficio) con un reddito al netto degli oneri deducibili (ossia quello dichiarato dal contribuente). 35 Problema: Novità accertamento sintetico Precedente art. 38 Nuovo art. 38 L’ufficio, … può determinare sinteticamente … quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato (comma 4) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (comma 6) Il nuovo art. 38 sembra esprimere in maniera più chiara la modalità di calcolo (“ecceda” al posto di “si discosta”). In una nota del 1993 il Secit precisa che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. L’attuale formulazione della norma (art. 38 co. 4) andrebbe rivista al fine di rendere evidente tale impostazione in quanto il testo vigente potrebbe far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca invece al 25% del reddito complessivo dichiarato. Lo scostamento previsto dalla norma va quindi calcolato sul reddito dichiarato e non sul quello accertato (Circolare 25/E del 2012 e 24/E del 2013) La soglia per lo scostamento si è abbassata da 1/4 a 1/5 36 Novità accertamento sintetico Problema: quali spese da considerare in deduzione/detrazione ? Deduzioni: non sembra possibile considerare qualsiasi onere ma solo quelli dell’art. 10 TUIR (es. si contributi previdenziali obbligatori no le liberalità alle ONLUS e enti simili ex art. 14 del D.L. 35/2005; Detrazioni: la precisazione «oneri sostenuti dal contribuente» potrebbe far intendere solo quelli connessi a spese sostenute dal contribuente con al conseguente esclusione, per es., delle detrazioni per carichi di famiglia Soluzione non coerente con la finalità della norma. Pertanto: logicamente dovrebbe essere consentito di considerare tutte le spese ammesse in deduzione e/o detrazione in sede di dichiarazione. In pratica lo scostamento va determinato sul rigo RN 1 (reddito complessivo lordo) del mod. UNICO e non sul Rigo RN 4 (reddito al netto degli oneri deducibili). Nel caso di CUD il riferimento dovrebbe essere il rigo 1 (reddito imponibile lordo) mentre nel 730 nel prospetto 730/3 il rigo 137 (mod. 730/2013) 37 Novità accertamento sintetico Precedente art. 38 Nuovo art. 38 Il contribuente ha facoltà di dimostrare,…, che il maggior reddito … è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (comma 6) L’ufficio…. può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualunque genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.(comma 4) La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva …. sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze (cir. 12/2010) 38 Novità accertamento sintetico Precedente art. 38 Nuovo art. 38 Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4). (comma 8) L’ufficio … ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.(comma 7) Nuova procedura di accertamento manca però: l’espressa sanzione della nullità dell’avviso di accertamento sintetico notificato in assenza di contraddittorio l’espressa sanzione della nullità dell’avviso per difetto di motivazione nel caso in cui nella stessa l’ufficio non abbia tenuto conto delle controdeduzioni spiegate dal contribuente in sede di contraddittorio (si è espressa comunque per la nullità Cass., n. 4624/08) 39 Effetti della eliminazione delle spese per incrementi patrimoniali È stato confermato (telefisco) che nel concetto di “spese di qualsiasi genere”, rientrano anche quelle che in passato erano le spese per incrementi patrimoniali In sostanza, un incremento patrimoniale di 100.000 euro, avrà i seguenti effetti: a) 2008 = 20.000 di reddito sinteticamente attribuibile per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2004 al 2008, salvo prova contraria. b) 2010 = 100.000 euro di reddito sinteticamente attribuibile per intero nel 2010, salvo prova contraria. 40 Novità accertamento sintetico e omessa dichiarazione La rettifica sintetica del reddito può avvenire attraverso un accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 DPR 600/73, nel caso di omessa dichiarazione ovvero di presentazione di dichiarazione nulla In questi casi: non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR si applica il comma 5 dell’art. 38 DPR 600/73 Probabilmente si doveva intervenire anche su tale articolo, visto che: il DL 78/2010 ha previsto espressamente la deduzione degli oneri deducibili il comma 5 del precedente art. 38 è stato, come visto, espunto. 41 Novità accertamento redditometrico Precedente art. 38 …con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito (comma 4) Nuovo art. 38 La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale (comma 5) si abbandonano gli indici di spesa fino ad oggi utilizzati, per passare ad uno nuovo strumento nel quale la determinazione sintetica è fondata sul contenuto induttivo di elementi individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza 42 Elementi indicativi di capacità contributiva La determinazione presuntiva del reddito è eseguita su elementi di spesa individuati dal D.M. 24.12.2012 in apposito allegato (Allegato A) Le spese rilevanti si suddividono in «certe» e «stimate». Per determinate spese sono utilizzati i dati presenti in Anagrafe Tributaria («certe»); le spese «stimate» riguardano l’ammontare più elevato tra quello disponibile e quello determinato considerando la spesa media di fonte ISTAT. L’art. 6 co. 1 del D.M. consente a AE di utilizzare: altri indici diversi dalle spese dell’Allegato A e la quota del risparmio riscontrata nell’anno. Le macro categorie di spese individuate sono: Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; Abitazione; Combustibili ed energia; Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, Sanità; Trasporti; Comunicazioni; Istruzione; Tempo libero, cultura e giochi Altre beni e servizi; Investimenti 43 Elementi indicativi di capacità contributiva Il D.M. 24.12.2012 ai fini della determinazione della spesa attribuibile al contribuente distingue: a) spese certe: sono quelle note al contribuente e a AE ossia oggettivamente riscontrabili; b) spese per elementi certi: son quelle determinate su dati riscontrabili dall’Anagrafe o comunque disponibili (es. potenza dell’auto) alle quali sono applicati valori medi rilevati da ISTAT o da analisi di operatori del settore; c) quota di spesa sostenuta nell’anno di verifica per l’acquisto di beni e servizi; d) quota di risparmio formatasi nell’anno; e) spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie (art. 13 D. Lgs 6.9.1989 n. 322) effettuata su campioni significativi di famiglie differenziate per composizione ed area geografica Le spese individuate avranno peso diverso in quanto in fase di selezione dei contribuenti saranno considerate gli elementi certi conosciuti (in pratica gli elementi a) e d)) 44 Partecipazione dei comuni all’accertamento L’art. 44, comma 2, DPR 600/73 (come modificato dal DL 78/2010) precisa che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi il comune, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla il comune, con riferimento agli accertamenti, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. 45 Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10 …costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in materia di accertamento sintetico …- la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente puo' costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, …, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anzichè quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252 del 2006). 46 Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10 La prova della simulazione può consistere in una controdichiarazione avente data certa anteriore all'accertamento finanziario Non è prova (cd prova negativa) sufficiente la documentazione bancaria relativa ai conti correnti posseduti dai danti causa del contribuente, coloro cioè che avrebbero dovuto incassare il prezzo, anche se da tale documentazione risulti chiaramente che non avrebbero mai ricevuto in accredito alcun corrispettivo: la somma ricevuta come prezzo può avere come sua destinazione tanti canali, non esauribili necessariamente in quelli bancari. 47