ACCERTAMENTO SINTETICO E
REDDITOMETRO:
TRA POTENZIAMENTO DEL LORO UTILIZZO E
MEZZI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE
Le novità in materia di
accertamento sintetico
introdotte dal D.L. 78/2010
1
Introduzione al nuovo
redditometro
Nuovo redditometro
“Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al
contesto socio-economico, mutato nel corso
dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e
dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio” (articolo 22 del D.L 31 maggio
2010 n. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122)
2
Introduzione al nuovo
redditometro
Modifica dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 ai commi
4, 5, 6, 7 e 8:
 accertamento sintetico “puro”
E
accertamento basato sul redditometro, che del
primo rappresenta una fattispecie particolare
3
Decorrenza
Periodi d’imposta sino
al 2008
Vecchio articolo 38
Periodi d’imposta dal
2009
Nuovo articolo 38
Le novità saranno applicabili a partire dai redditi del
2009 (“… redditi per i quali il termine di dichiarazione non
è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto”)
4
Accertamento sintetico
 Accertamento sintetico (Strumento previsto dall’articolo 2,
comma 13, Legge Delega n. 825 del 9/10/1971)
Si tratta di una tipologia accertativa induttiva destinata
alla determinazione del reddito complessivo delle
persone fisiche e si basa sul presupposto che dal
sostenimento di una spesa si possa risalire al reddito
del soggetto che ha sostenuto l’onere.
Non è rilevante l’identificazione della specifica fonte
di guadagno, quanto la sua utilizzazione
5
NORMALMENTE
Somma fonti / redditi
(art. 6 TUIR)
Reddito dichiarato
SINTETICO
Spese per Consumi e
Investimenti
Presunzione di
reddito
Percorso
inverso
6
Accertamento sintetico
redditometrico
 Accertamento sintetico “redditometrico” (secondo
il previgente art. 38 del D.P.R. 600/1973)
Rappresenta una species dell’accertamento sintetico: il
contenuto induttivo reddituale non discende dal
sostenimento di una spesa, ma dalla disponibilità di beni
ovvero servizi, tassativamente indicati da decreti
ministeriali
7
Accertamento sintetico
redditometrico
 Accertamento sintetico “redditometrico”
La spesa annua di mantenimento si presume sostenuta
per la cifra tabellare fissa calcolabile per ciascun bene in
base al decreto ministeriale.
Si prescinde dalla spesa effettiva rimasta a carico del
contribuente, essendo sufficiente che AE dimostri la
disponibilità in capo al contribuente del bene nel
corso del periodo d'imposta
8
Accertamento sintetico redditometrico
 Accertamento sintetico redditometrico
La prima individuazione degli indici avviene con il D.M. 21/07/1983
Il redditometro, per come è noto oggi, è stato disciplinato dall’art. 1, comma 1
e 2, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413
Successivamente è stato emanato il D.M. 10 settembre 1992 che conteneva,
tra l’altro, una tabella (modificata e aggiornata dai Decreti del Ministro delle
Finanze 19 novembre 1992 e del 29 aprile 1999) degli indici ed i coefficienti
presuntivi di reddito o di maggior reddito. Gli indici sono stati ulteriormente
aggiornati con cadenza biennale.
«I beni e i servizi … si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o
anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in
tutto o in parte i relativi costi.» (art. 2 co. 1 D.M. 10 settembre 1992 )
Per il biennio 2008-2009 l’aggiornamento è stato attuato con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2009
9
Accertamento sintetico redditometrico
I PROVVEDIMENTI DI ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI
2000 - 2001
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005
2002 - 2003
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005
2004 - 2005
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 17 maggio 2005
2006 - 2007
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007
2008 - 2009
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 febbraio
10
Differenze tra accertamento sintetico e
redditometro
Redditometro
Si basa su beni-indice
stabiliti ex lege ovvero
sulla semplice
disponibilità di elementi
predeterminati
Accertamento sintetico
Tiene conto di spese
sostenute dal
contribuente e non
comprese nel
redditometro
(di fatto somma spese
sostenute)
11
Differenze tra accertamento sintetico
e redditometro
 Corte costituzionale, nella Sentenza del 23
luglio 1987, n. 283
“l’articolo 38 prevede due diversi metodi di accertamento
induttivo. Il primo metodo … è imperniato sull'acquisizione da
parte degli uffici di elementi e circostanze di fatto certi i quali, da
un lato, rendono inattendibile la quantificazione del reddito
risultante dalla determinazione analitica e, dall'altro, giustificano
la quantificazione, in via induttiva, in una determinata maggiore
misura. Il secondo metodo, è imperniato sulla identificazione di
una serie di elementi, che lo stesso legislatore ha ritenuto
indicativi di capacità contributiva, in relazione ai quali il Ministro
delle finanze é investito del potere (ed ora anche dell'obbligo) di
stabilire indici e coefficienti presuntivi di reddito.”
12
Natura probatoria del redditometro
La giurisprudenza e la prassi sono concordi nel ritenere che quella
da redditometro è una presunzione legale relativa ai sensi
dell’articolo 2728 Codice Civile.
In particolare i Supremi Giudici (Sentenza n. 14367 del 20/06/2007
Cassazione civile sez. trib.) hanno precisato che costituisce una
presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi
dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere
conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una
"capacità contributiva".
Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza degli
specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti
dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità
presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro
disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente
offra in ordine alla provenienza non reddituale
13
Accertamento sintetico e redditometro
Accertamento sintetico
e
redditometro
In vigore sino ai redditi 2008
14
Accertamento sintetico e redditometro
sino ai redditi 2008
Accertamento sintetico
Spese extra
redditometro
Spese considerabili “di
lusso”:
porti turistici
circoli esclusivi
scuole private
wellness center
tour operator
ristrutturazione
di
immobili di pregio
quadri, sculture, gioielli,
reperti di interesse
storico
e così via
Disponibilità
di beni e servizi
ricompresi nel
redditometro
aeromobili
navi e imbarcazioni da diporto
autoveicoli
camper, autocaravan e
motocicli con cilindrata > 250
c.c.
roulotte
residenze principali e
secondarie
collaboratori familiari
cavalli da corsa o da
equitazione
assicurazioni (escluse quelle
per infortuni, per malattie e rc
auto)
Spese effettive
per incrementi
patrimoniali
quote
e
azioni
societarie
 titoli obbligazionari
 strumenti finanziari
terreni
fabbricati,
Autoveicoli
imbarcazioni
Aeromobili
Ecc
15
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Aeromobili
Per quanto concerne gli aeromobili, rilevano sia gli aerei
che gli elicotteri da turismo ma anche deltaplani a motore.
L’incidenza è misurata in ore di volo. Il risultato deve
essere moltiplicato per il coefficiente stabilito nella tabella
allegata al decreto. Per gli aerei ed elicotteri da turismo
appartenenti ad aeroclub, il costo orario indicato nella
tabella è ridotto del 30%.
16
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Navi e imbarcazioni da diporto
La rilevanza di tali beni è diversificata a seconda della
stazza lorda e della potenza del motore.
Rilevano altresì le spese per il personale. Le spese
presunte per l’equipaggio si intendono riferite al personale
effettivamente imbarcato. Nel caso di utilizzo in locazione
per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi
all’anno, rileva il canone pattuito.
17
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Autoveicoli
Sono stabilite delle voci in misura fissa a seconda che
l’alimentazione sia a benzina o diesel ed in relazione alla
potenza misurata in cavalli fiscali.
Sono tuttavia previste delle riduzioni dei coefficienti del
10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere
dal terzo anno successivo a quello di prima
immatricolazione.
18
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Residenze principali e secondarie
Sono previste tabelle differenti a seconda della zona di
ubicazione.
In particolare sono individuate:
-tre macroaree in Italia per le residenze principali
(1. Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna; 2. Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed
Abruzzo; 3. Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; )
e
- due zone per quelle secondarie (una per l’Italia ed una
per l’estero).
19
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Residenze principali e secondarie
assumono rilievo i mq. calcolati ai sensi dell’articolo 13
della legge n.392/1978. Tale norma prevede che la
superficie convenzionale venga data dalla somma dei
seguenti elementi:
a. l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse
singole;
c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in
autorimesse di uso comune;
d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze,
cantine ed altri accessori simili;
20
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Residenze principali e secondarie
In presenza di mutui, occorre considerare anche le rate
pagate nell’anno, però il coefficiente moltiplicatore del
redditometro deve essere ridotto di un’unità.
Per gli immobili in locazione non stagionale, invece, i
valori debbono tenere conto anche del canone di
locazione
21
Redditometro: cenni sul calcolo
 Indicatori
Collaboratori familiari
Assumono rilevanza le ore di lavoro.
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono
addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.
22
Redditometro: cenni sul calcolo
 Cenni sul calcolo
Il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente si articola nelle
seguenti fasi:
1. si evidenziano per ciascun bene e servizio gli importi indicati nella tabella
allegata al decreto ministeriale
2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente ottenendo così i
rispettivi valori di reddito presunto
3. si sommano i singoli valori ottenuti procedendo agli abbattimenti
progressivi previsti dall’art. 3, co. 4, del DM 10/9/92: va conteggiato per
intero il valore più elevato, mentre i valori successivi vanno conteggiati
con una riduzione del 40, 50, 60 e 80 per cento, rispettivamente per il
secondo, terzo, quarto e, di seguito, per tutti i valori successivi al quarto
23
Redditometro
Si auspica che con l’emanazione del decreto vengano risolte
alcune problematiche connesse al paniere del DM 1992:
 le autovetture sono distinte tra benzina e gasolio:
andrebbero inserite altre tipologie di alimentazione (gas,
elettricità)
 per le residenze il parametro è data dal mq (indici 2008-2009
€ 22,59/mq annui, valido sia per l’Abruzzo che per il Lazio, €
19,36 Campania): disparita evidente di trattamento
 gli importi calcolati in capo al residente lievitano, rispetto alla
casa abitata dal mero proprietario, in presenza del
versamento di rate di mutuo o in presenza di pagamento di
canoni di locazione (da parte dell'inquilino-residente): il
proprietario-mutuatario,
ovvero
l'affittuario-inquilino
presentano un redditometro più elevato
rispetto al
proprietario-residente
24
-
VALORIZZAZIONE
DEI
BENI SULLA BASE
DEI
CRITERI
IDENTIFICATI
DAL DECRETO
% MINISTERIALE
=
-%
SULLA BASE
DELLA
DIMOSTRATA
DISPONIBILITA’
DEL
BENE ANCHE DA
PARTE
DI ALTRI
SOGGETTI
Sommatoria dei
singoli valori
considerando:
100% del valore più
elevato
60% del secondo
50% del terzo
40% del quarto
20% dei successivi
+
-%
IN BASE AL
PERIODO DI
POSSESSO SE LA
DISPONIBILITA’
DEI
BENI NON SI E’
PROTRATTA PER
L’INTERO ANNO
COEFFICIENTE
INDICATO NELLA
TABELLA
X
Eventuale quota di incrementi
patrimoniali che si presume
sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi
conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui si è verificato
e nei quattro precedenti.
Reddito complessivo netto attribuibile al contribuente
SCOSTAMENTO DI ALMENO ¼
PER DUE ANNUALIA’ CONSECUTIVE
Reddito imponibile dichiarato
25
Redditometro e disponibilità
 “disponibilità” dei beni nel redditometro
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 10/09/1992,i beni e servizi si considerano
nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto
utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in
tutto o in parte i relativi costi
Non sono invece considerati indicatori di capacità contributiva ai fini
dell’accertamento sintetico i beni ed i servizi relativi all’attività di impresa o
all’esercizio di arti e professioni
Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la
disponibilità del corrispondente bene o servizio non si e' protratta per l'intero
anno.
26
Redditometro e disponibilità
 Possono essere diversi i soggetti
che hanno la
disponibilità del bene da chi ne acquista la proprietà
(incremento patrimoniale)
Cassazione 3096 del 8.2.2011
La CTR aveva accolto le tesi del contribuente, secondo cui l’utilizzo da parte
di terzi di un bene (i.e. imbarcazione) sarebbe stata idonea a dimostrare che il
finanziamento per il suo acquisto sarebbe pervenuto dai predetti utilizzatori
del bene. Mentre per la Cassazione “la circostanza dell’utilizzo di una
imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere
sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto
dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente”
27
Spese per incremento patrimoniale
 Le spese per incremento patrimoniale
La spesa per incrementi patrimoniali, avendo natura pluriennale, si
presume(va) sostenuta “salvo prova contraria, con redditi conseguiti,
in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro
precedenti”. (art. 38, comma 5 DPR 600/73 precedente versione)
28
Spese per incremento patrimoniale
 Le spese per incremento patrimoniale
I beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il
duplice profilo:
 patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota, solo
nell’anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti;
 gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto e
nei successivi fino alla dismissione.
Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura o di un fabbricato è un elemento di
capacità contributiva sotto l’aspetto patrimoniale nell’anno di acquisto e
nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione
rileva,oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni successivi
29
Ulteriori presupposti per l’accertamento
sintetico
Ai sensi del previgente art. 38, comma 4, per l’applicazione
dell’accertamento sintetico dovevano verificarsi anche i due seguenti
presupposti:
 l’importo del reddito complessivo netto dichiarato deve risultare
non “congruo” con il quantum predeterminato “per almeno un
quarto”
 tale scostamento deve protrarsi “per due o più periodi di
imposta”. La Suprema Corte, ribaltando una prassi consolidata,
nella Sentenza n. 237 del 9.1.2009 ha stabilito che i due periodi (non
“congrui”) possono essere anche non consecutivi. Posizione AE: Cir.
49/E 9.8.2000 “scostamento è verificato per due annualità
consecutive.” Dopo Sent. 237 il tenore letterale dell’art. 38, 4°
comma, del D.P.R. 600/73, non impone che lo scostamento debba
riguardare periodi d’imposta consecutivi.” ( cfr Circolare 12/E del
30
12.3.2010)
Accertamento sintetico e redditometro
in vigore per i redditi dai 2009
Accertamento sintetico
e
redditometro
In vigore dai redditi 2009
31
Nuovo articolo 38 DPR 600/73
Le novità dell’articolo 38 sono:
 nuovi presupposti per l’applicazione dell’accertamento
sintetico (comma 4)
 eliminazione delle spese per incrementi patrimoniali
 modifica del paniere dei beni e sevizi per l’accertamento
redditometrico (comma 5)
 eliminazione della previsione temporale (scostamento
biennale) e modifica quantitativa (dal 25% al 20%) tra il
quantum dichiarato e ricostruito sinteticamente (comma
6)
… segue slide successiva
32
Nuovo articolo 38 DPR 600/73
…. Segue da slide precedente
 nuova definizione del reddito accertabile: “reddito
complessivo” nella versione attuale e “reddito complessivo
netto” nella precedente (comma 4)
 ampliamento della tipologia dei redditi per l’onere della prova
del contribuente (comma 4)
 possibilità di dedurre dal reddito determinato sinteticamente
gli oneri deducibili ex articolo 10 del DPR 917/86 oltre che
delle spese per le quali sono riconosciute le detrazioni
d’imposta (comma 8)
 nuova procedura di accertamento (comma 7)
33
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio,
indipendentemente
dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall'articolo
39, può, in base ad elementi
e circostanze di fatto certi,
determinare sinteticamente il
reddito complessivo netto del
contribuente in relazione
al
contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze
L’ufficio,
indipendentemente
dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall’articolo
39, può sempre determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo del contribuente
sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute
nel
corso
del
periodo
d’imposta…….
 Terminologia più precisa (anche se più ampia –”qualsiasi”, anche
beni non di lusso?)
 Esborso monetario che decrementa effettivamente il patrimonio del
contribuente
 Collegamento temporale tra sostenimento della spesa e periodo
d’imposta
 Eliminazione della bipartizione tra spese correnti e spese per
incrementi patrimoniali (che sono state eliminate)
 Rapporto alla pari tra spesa sostenuta e reddito ricostruito
34
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio, … può determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo netto …
L’ufficio, … può … determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo …
 Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito dichiarato da confrontare con quello
accertabile sinteticamente era quello complessivo al netto degli oneri
deducibili (Circ. 49/2007)
 Si aveva un confronto tra dati disomogenei: dal reddito dichiarato si
sottraevano gli oneri deducibili, mentre il reddito complessivo netto
rideterminato non comprendeva gli oneri deducibili
 Il nuovo art. 38, comma 8, prevede che «Dal reddito complessivo determinato
sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917». Competono
inoltre le spese che danno diritto a detrazioni d’imposta.
Eliminata discrasia che considerava ai fini del confronto un reddito lordo
(quello sinteticamente determinato dall’Ufficio) con un reddito al netto degli
oneri deducibili (ossia quello dichiarato dal contribuente).
35
 Problema:
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio, … può determinare
sinteticamente … quando il
reddito complessivo netto
accertabile si discosta per
almeno un quarto da quello
dichiarato (comma 4)
La determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui ai
precedenti commi è ammessa a
condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda
di almeno un quinto quello
dichiarato (comma 6)
 Il nuovo art. 38 sembra esprimere in maniera più chiara la modalità di calcolo
(“ecceda” al posto di “si discosta”). In una nota del 1993 il Secit precisa che l’ufficio
può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al
reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito.
L’attuale formulazione della norma (art. 38 co. 4) andrebbe rivista al fine di rendere
evidente tale impostazione in quanto il testo vigente potrebbe far sorgere il dubbio
che lo scostamento si riferisca invece al 25% del reddito complessivo dichiarato.
 Lo scostamento previsto dalla norma va quindi calcolato sul reddito dichiarato e
non sul quello accertato (Circolare 25/E del 2012 e 24/E del 2013)
 La soglia per lo scostamento si è abbassata da 1/4 a 1/5
36
Novità accertamento sintetico
Problema: quali spese da considerare in deduzione/detrazione ?
 Deduzioni: non sembra possibile considerare qualsiasi onere ma solo quelli
dell’art. 10 TUIR (es. si contributi previdenziali obbligatori no le liberalità alle
ONLUS e enti simili ex art. 14 del D.L. 35/2005;
 Detrazioni: la precisazione «oneri sostenuti dal contribuente» potrebbe far
intendere solo quelli connessi a spese sostenute dal contribuente con al
conseguente esclusione, per es., delle detrazioni per carichi di famiglia
Soluzione non coerente con la finalità della norma.
Pertanto: logicamente dovrebbe essere consentito di considerare tutte le spese
ammesse in deduzione e/o detrazione in sede di dichiarazione. In pratica lo
scostamento va determinato sul rigo RN 1 (reddito complessivo lordo) del mod.
UNICO e non sul Rigo RN 4 (reddito al netto degli oneri deducibili).
Nel caso di CUD il riferimento dovrebbe essere il rigo 1 (reddito imponibile
lordo) mentre nel 730 nel prospetto 730/3 il rigo 137 (mod. 730/2013)
37
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
Il contribuente ha facoltà
di dimostrare,…, che il
maggior reddito … è
costituito in tutto o in
parte da redditi esenti o
da redditi
soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta. (comma 6)
L’ufficio….
può
sempre
determinare
sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualunque
genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento è avvenuto
con redditi diversi da quelli posseduti nello
stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti
o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.(comma 4)
 La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova
contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese
per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva …. sono
state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta
precedenti o sono state finanziate da economie terze (cir. 12/2010)
38
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
Le disposizioni di cui al quarto
comma si applicano anche
quando il contribuente non ha
ottemperato agli inviti disposti
dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 2), 3)
e 4). (comma 8)
L’ufficio … ha l’obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento e, successivamente,
di
avviare
il
procedimento
di
accertamento con adesione ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.(comma 7)
Nuova procedura di accertamento
manca però:
 l’espressa sanzione della nullità dell’avviso di accertamento sintetico
notificato in assenza di contraddittorio
 l’espressa sanzione della nullità dell’avviso per difetto di motivazione nel caso
in cui nella stessa l’ufficio non abbia tenuto conto delle controdeduzioni
spiegate dal contribuente in sede di contraddittorio (si è espressa comunque
per la nullità Cass., n. 4624/08)
39
Effetti della eliminazione delle
spese per incrementi patrimoniali
È stato confermato (telefisco) che nel concetto di “spese
di qualsiasi genere”, rientrano anche quelle che in
passato erano le spese per incrementi patrimoniali
In sostanza, un incremento patrimoniale di 100.000 euro,
avrà i seguenti effetti:
a) 2008 = 20.000 di reddito sinteticamente attribuibile per
ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2004 al
2008, salvo prova contraria.
b) 2010 = 100.000 euro di reddito sinteticamente
attribuibile per intero nel 2010, salvo prova contraria.
40
Novità accertamento sintetico e
omessa dichiarazione
La rettifica sintetica del reddito può avvenire attraverso un
accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 DPR 600/73, nel
caso di omessa dichiarazione ovvero di presentazione di
dichiarazione nulla
In questi casi:
 non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR
 si applica il comma 5 dell’art. 38 DPR 600/73
Probabilmente si doveva intervenire anche su tale articolo,
visto che:
 il DL 78/2010 ha previsto espressamente la deduzione degli
oneri deducibili
 il comma 5 del precedente art. 38 è stato, come visto,
espunto.
41
Novità accertamento redditometrico
Precedente art. 38
…con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella
Gazzetta
Ufficiale,
sono
stabilite le modalità in base alle
quali l'ufficio può determinare
induttivamente
il
reddito
(comma 4)
Nuovo art. 38
La determinazione sintetica può
essere altresì fondata sul contenuto
induttivo di elementi indicativi di
capacità contributiva individuato
mediante l’analisi di campioni
significativi
di
contribuenti,
differenziati anche in funzione del
nucleo
familiare
e
dell’area
territoriale di appartenenza, con
decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale con periodicità
biennale (comma 5)
si abbandonano gli indici di spesa fino ad oggi utilizzati, per passare ad
uno nuovo strumento nel quale la determinazione sintetica è fondata sul
contenuto induttivo di elementi individuati mediante l’analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione
del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza
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Elementi indicativi di capacità
contributiva
La determinazione presuntiva del reddito è eseguita su elementi di spesa individuati dal D.M.
24.12.2012 in apposito allegato (Allegato A)
Le spese rilevanti si suddividono in «certe» e «stimate».
Per determinate spese sono utilizzati i dati presenti in Anagrafe Tributaria («certe»); le spese
«stimate» riguardano l’ammontare più elevato tra quello disponibile e quello determinato
considerando la spesa media di fonte ISTAT.
L’art. 6 co. 1 del D.M. consente a AE di utilizzare: altri indici diversi dalle spese dell’Allegato A e
la quota del risparmio riscontrata nell’anno.
Le macro categorie di spese individuate sono:
 Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
 Abitazione;
 Combustibili ed energia;
 Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa,
 Sanità;
 Trasporti;
 Comunicazioni;
 Istruzione;
 Tempo libero, cultura e giochi
 Altre beni e servizi;
 Investimenti
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Elementi indicativi di capacità
contributiva
Il D.M. 24.12.2012 ai fini della determinazione della spesa attribuibile al contribuente
distingue:
a) spese certe: sono quelle note al contribuente e a AE ossia oggettivamente riscontrabili;
b) spese per elementi certi: son quelle determinate su dati riscontrabili dall’Anagrafe o
comunque disponibili (es. potenza dell’auto) alle quali sono applicati valori medi rilevati da
ISTAT o da analisi di operatori del settore;
c) quota di spesa sostenuta nell’anno di verifica per l’acquisto di beni e servizi;
d) quota di risparmio formatasi nell’anno;
e) spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente pari alla spesa media risultante
dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie (art. 13 D. Lgs 6.9.1989 n. 322) effettuata
su campioni significativi di famiglie differenziate per composizione ed area geografica
Le spese individuate avranno peso diverso in quanto in fase di selezione dei contribuenti
saranno considerate gli elementi certi conosciuti (in pratica gli elementi a) e d))
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Partecipazione dei comuni
all’accertamento
L’art. 44, comma 2, DPR 600/73 (come modificato dal DL 78/2010)
precisa che
 gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di
accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti,
inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti
passivi
 il comune, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione
degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea
documentazione atta a comprovarla
 il comune, con riferimento agli accertamenti, comunica entro sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
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Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10
…costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte
quello secondo il quale, in materia di accertamento sintetico …- la
sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita)
contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro
da parte del contribuente puo' costituire elemento sulla cui base
determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione
di presunzioni semplici, …, risalendo dal fatto noto a quello ignoto,
restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova
contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità
patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto
stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita
anzichè quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e
23252 del 2006).
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Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10
La prova della simulazione può consistere in una controdichiarazione
avente data certa anteriore all'accertamento finanziario
Non è prova (cd prova negativa) sufficiente la documentazione bancaria
relativa ai conti correnti posseduti dai danti causa del contribuente, coloro
cioè che avrebbero dovuto incassare il prezzo, anche se da tale
documentazione risulti chiaramente che non avrebbero mai ricevuto in
accredito alcun corrispettivo: la somma ricevuta come prezzo può avere
come sua destinazione tanti canali, non esauribili necessariamente in
quelli bancari.
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