Accertamento sintetico e redditometro:
tra potenziamento del loro utilizzo e mezzi di difesa
del contribuente
Relatore
Dott. Salvatore Percuoco
Le novità in materia di
accertamento
sintetico introdotte
dal D.L. 78/2010
1
Introduzione al nuovo
redditometro
Nuovo redditometro
“Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al
contesto socio-economico, mutato nel corso
dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e
dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio” (articolo 22 del D.L 31 maggio
2010 n. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122)
2
Introduzione al nuovo
redditometro
Modifica dell’articolo 38 del D.P.R.
commi 4,5,6,7 e 8:
600/73
ai
 accertamento sintetico “puro”
E
accertamento basato sul redditometro, che
del primo rappresenta una fattispecie
particolare
3
decorrenza
Periodi d’imposta sino
al 2008
Periodi d’imposta dal
2009
Vecchio articolo 38
Nuovo articolo 38
Le novità saranno applicabili a partire dai redditi del
2009 (“… redditi per i quali il termine di dichiarazione non
è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto”)
4
Accertamento sintetico
 accertamento
sintetico
(Strumento previsto
dall’articolo 2, comma 13, Legge Delega n. 825 del
9/10/1971)
tipologia accertativa induttiva destinata alla
determinazione del reddito complessivo delle
persone fisiche e si base sul presupposto che
dal sostenimento di una spesa si possa risalire
al reddito del soggetto che ha sostenuto l’onere
Non è rilevante l’identificazione della
specifica fonte di guadagno, quanto la sua
utilizzazione
5
Accertamento sintetico
redditometrico
 accertamento sintetico “redditometrico”
rappresenta una species dell’accertamento
sintetico: il contenuto induttivo reddituale non
discende dal sostenimento di una spesa, ma
dalla disponibilità di beni ovvero servizi,
tassativamente indicati da decreti ministeriali
6
Accertamento sintetico
redditometrico
 accertamento sintetico “redditometrico”
la spesa annua di mantenimento si presume
sostenuta per la cifra tabellare fissa calcolabile
per ciascun bene in base al decreto ministeriale
Si prescinde dalla spesa effettiva rimasta a
carico del contribuente, essendo sufficiente che
AE dimostri la disponibilità in capo al
contribuente del bene nel corso del periodo
d'imposta
7
Accertamento sintetico redditometrico
 accertamento sintetico redditometrico
La prima individuazione degli indici avviene con il D.M.
21/07/1983
Il redditometro, per come è noto oggi, è stato disciplinato
dall’art. 1, comma 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1991 n.
413
Successivamente è stato emanato il D.M. 10 settembre
1992 che conteneva, tra l’altro, una tabella (modificata e
aggiornata dai Decreti del Ministro delle Finanze 19
novembre 1992 e del 29 aprile 1999) degli indici ed i
coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. Gli
indici sono stati ulteriormente aggiornati con cadenza
biennale
Per il biennio 2008-2009 l’aggiornamento è stato attuato
con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 11 febbraio 2009
8
Differenze tra accertamento sintetico e
redditometro
Redditometro
Si basa su beni-indice
stabiliti ex lege
Accertamento sintetico
Tiene conto di spese
sostenute dal
contribuente e non
comprese nel
redditometro
9
Differenze tra accertamento sintetico
e redditometro
 Corte costituzionale, nella Sentenza del 23
luglio 1987, n. 283
“l’articolo 38 prevede due diversi metodi di accertamento
induttivo. Il primo metodo … è imperniato sull'acquisizione
da parte degli uffici di elementi e circostanze di fatto certi i
quali, da un lato, rendono inattendibile la quantificazione del
reddito risultante dalla determinazione analitica e, dall'altro,
giustificano la quantificazione, in via induttiva, in una
determinata maggiore misura. Il secondo metodo, è
imperniato sulla identificazione di una serie di elementi, che
lo stesso legislatore ha ritenuto indicativi di capacità
contributiva, in relazione ai quali il Ministro delle finanze é
investito del potere (ed ora anche dell'obbligo) di stabilire
indici e coefficienti presuntivi di reddito.”
10
Natura probatoria del redditometro
La giurisprudenza e la prassi sono concordi nel ritenere
che quella da redditometro è una presunzione legale
relativa ai sensi dell’articolo 2728 Codice Civile.
In particolare i Supremi Giudici (Sentenza n. 14367 del 20/06/2007
Cassazione civile sez. trib.) hanno precisato che costituisce una
presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai
sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di
ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza
di una "capacità contributiva"
Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza
degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva"
esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali
"elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il
legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può
soltanto valutare la prova che il contribuente offra in
ordine alla provenienza non reddituale
11
Accertamento sintetico e redditometro
accertamento sintetico
e
redditometro
in vigore sino ai redditi 2008
12
Accertamento sintetico e redditometro
sino ai redditi 2008
Accertamento sintetico
spese extra
redditometro
Spese considerabili “di
lusso”:
porti turistici
circoli esclusivi
scuole private
wellness center
tour operator
ristrutturazione
di
immobili di pregio
quadri, sculture, gioielli,
reperti di interesse
storico
e così via
disponibilità
di beni e servizi
ricompresi nel
redditometro
aeromobili
navi e imbarcazioni da diporto
autoveicoli
camper, autocaravan e
motocicli con cilindrata > 250
c.c.
roulotte
residenze principali e
secondarie
collaboratori familiari
cavalli da corsa o da
equitazione
assicurazioni (escluse quelle
per infortuni, per malattie e rc
auto)
spese effettive
per incrementi
patrimoniali
quote
e
azioni
societarie
 titoli obbligazionari
 strumenti finanziari
terreni
fabbricati,
Autoveicoli
imbarcazioni
Aeromobili
Ecc
13
Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Aeromobili
Per quanto concerne gli aeromobili, rilevano sia gli
aerei che gli elicotteri da turismo ma anche deltaplani
a motore. L’incidenza è misurata in ore di volo. Il
risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente
stabilito nella tabella allegata al decreto. Per gli aerei
ed elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, il
costo orario indicato nella tabella è ridotto del 30%.
14
Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Navi e imbarcazioni da diporto
La rilevanza di tali beni è diversificata a seconda della
stazza lorda e della potenza del motore.
Rilevano altresì le spese per il personale. Le spese
presunte per l’equipaggio si intendono riferite al
personale effettivamente imbarcato. Nel caso di
utilizzo in locazione per periodi non superiori,
complessivamente, a tre mesi all’anno, rileva il
canone pattuito.
15
Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Autoveicoli
Sono stabilite delle voci in misura fissa a seconda che
l’alimentazione sia a benzina o diesel ed in relazione
alla potenza misurata in cavalli fiscali.
Sono tuttavia previste delle riduzioni dei coefficienti
del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima
immatricolazione.
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Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Residenze principali e secondarie
Sono previste tabelle differenti a seconda della zona
di ubicazione.
In particolare sono individuate:
-tre macroaree in Italia per le residenze principali
(1. Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna; 2. Liguria, Toscana, Marche, Umbria,
Lazio ed Abruzzo; 3. Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna; )
e
- due zone per quelle secondarie (una per l’Italia ed
una per l’estero).
17
Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Residenze principali e secondarie
assumono rilievo i mq. calcolati ai sensi dell’articolo
13 della legge n.392/1978. Tale norma prevede che la
superficie convenzionale venga data dalla somma dei
seguenti elementi:
a. l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse
singole;
c. il 20 per cento della superficie del posto macchina
in autorimesse di uso comune;
d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze,
cantine ed altri accessori simili;
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Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Residenze principali e secondarie
In presenza di mutui, occorre considerare anche le
rate pagate nell’anno, però il coefficiente
moltiplicatore del redditometro deve essere ridotto di
un’unità.
Per gli immobili in locazione non stagionale, invece, i
valori debbono tenere conto anche del canone di
locazione
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Redditometro: cenni sul calcolo
 indicatori
Collaboratori familiari
Assumono rilevanza le ore di lavoro.
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali
sono addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o
invalidi.
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Redditometro: cenni sul calcolo
 cenni sul calcolo
Il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente si
articola nelle seguenti fasi:
1. si evidenziano per ciascun bene e servizio gli importi
indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale
2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente
ottenendo così i rispettivi valori di reddito presunto
3. si sommano i singoli valori ottenuti procedendo agli
abbattimenti progressivi previsti dall’art. 3, co. 4, del
DM 10/9/92: va conteggiato per intero il valore più
elevato, mentre i valori successivi vanno conteggiati con
una riduzione del 40, 50, 60 e 80 per cento,
rispettivamente per il secondo, terzo, quarto e, di
seguito, per tutti i valori successivi al quarto
21
Redditometro
Si auspica che con l’emanazione del decreto vengano risolte
alcune problematiche connesse al paniere del DM 1992:
 le autovetture sono distinte tra benzina e gasolio:
andrebbero inserite altre tipologie di alimentazione (gas,
elettricità)
 Per le residenze il parametro è data dal mq (indici 20082009 € 22,59/mq annui, valido sia per l’Abruzzo che per il
Lazio, € 19,36 Campania): disparita evidente di trattamento
 gli importi calcolati in capo al residente lievitano, rispetto alla
casa abitata dal mero proprietario, in presenza del
versamento di rate di mutuo o in presenza di pagamento di
canoni di locazione (da parte dell'inquilino-residente): il
proprietario-mutuatario,
ovvero
l'affittuario-inquilino
presentano un redditometro più elevato
rispetto al
proprietario-residente
22
Redditometro e disponibilità
 “disponibilità” dei beni nel redditometro
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 10/09/1992,I beni e servizi di
si considerano nella disponibilità della persona fisica che a
qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o
riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in
parte i relativi costi
Non sono invece considerati indicatori di capacità
contributiva ai fini dell’accertamento sintetico i beni ed i
servizi relativi all’attività di impresa o all’esercizio di arti e
professioni
Gli
importi
calcolati
su
base
annua
sono
proporzionalmente ridotti se la disponibilità del
corrispondente bene o servizio non si e' protratta per l'intero
anno.
23
Redditometro e disponibilità
 possono essere diversi i soggetti che
hanno la disponibilità del bene da chi ne
acquista
la
proprietà
(incremento
patrimoniale)
Cassazione 3096 del 8.2.2011
La CTR aveva accolto le tesi del contribuente, secondo cui
l’utilizzo da parte di terzi di un bene (i.e. imbarcazione)
sarebbe stata idonea a dimostrare che il finanziamento per
il suo acquisto sarebbe pervenuto dai predetti utilizzatori del
bene. Mentre per a Cass. “la circostanza dell’utilizzo di una
imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario
può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma
non di un finanziamento fatto dagli utilizzatoti a colui che
risulta acquirente”
24
Spese per incremento patrimoniale
 le spese per incremento patrimoniale
La spesa per incrementi patrimoniali, avendo natura
pluriennale, si presume(va) sostenuta “salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro
precedenti”. (art. 38, comma 5 DPR 600/73
precedente versione)
25
Spese per incremento patrimoniale
 le spese per incremento patrimoniale
i beni acquisiti al patrimonio devono essere
considerati sotto il duplice profilo:
 patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in
quota, solo nell’anno di acquisto del bene e nei
quattro anni precedenti;
 gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno
di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.
Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura o di un fabbricato
è un elemento di capacità contributiva sotto l’aspetto
patrimoniale nell’anno di acquisto e nei quattro
precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione
rileva,oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni
successivi
26
Ulteriori presupposti per l’accertamento
sintetico
Ai sensi del previggente art. 38, comma 4, per
applicazione dell’accertamento sintetico dovevano
verificarsi anche i due seguenti presupposti:
 l’importo del reddito complessivo netto dichiarato
deve risultare non “congruo” con il quantum
predeterminato “per almeno un quarto”
 tale scostamento deve protrarsi “per due o più
periodi di imposta”. La Suprema Corte, ribaltando una
prassi consolidata, nella Sentenza n. 237 del 9.1.2009 ha
stabilito che i due periodi (non “congrui”) possono essere anche
non consecutivi. Posizione AE: Cir. 49/E 9.8.2000 “scostamento
è verificato per due annualità consecutive.” Dopo Sent. 237 Il
tenore letterale dell’art. 38, 4° comma, del D.P.R. 600/73, non
impone che lo scostamento debba riguardare periodi d’imposta
consecutivi.” ( cfr Circolare 12/E del 12.3.2010)
27
Accertamento sintetico e redditometro
in vigore per i redditi dai 2009
accertamento sintetico
e
redditometro
in vigore dai redditi 2009
28
Nuovo articolo 38 DPR 600/73
Le novità dell’articolo 38 sono:
 nuovi
presupposti
per
l’applicazione
dell’accertamento sintetico (comma 4)
 eliminazione
patrimoniali
della
spese
per
incrementi
 modifica del paniere dei beni e sevizi per
l’accertamento redditometrico (comma 5)
 eliminazione
della
previsione
temporale
(scostamento biennale) e modifica quantitativa (dal
25% al 20%) tra il quantum dichiarato e ricostruito
sinteticamente (comma 6)
… segue slide successiva 29
Nuovo articolo 38 DPR 600/73
…. Segue da slide precedente
 nuova definizione del reddito accertabile: “reddito
complessivo” nella versione attuale e “reddito
complessivo netto” nella precedente (comma 4)
 ampliamento della tipologia dei redditi per l’onere
della prova del contribuente (comma 4)
 possibilità di dedurre dal reddito determinato
sinteticamente gli oneri deducibili ex articolo 10 del
DPR 917/86 (comma 8)
 nuova procedura di accertamento (comma 7)
30
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio,
indipendentemente
dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall'articolo
39, può, in base ad elementi
e circostanze di fatto certi,
determinare sinteticamente il
reddito complessivo netto del
contribuente in relazione
al
contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze
L’ufficio,
indipendentemente
dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall’articolo
39, può sempre determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo del contribuente
sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute
nel
corso
del
periodo
d’imposta
 Terminologia più precisa (anche se più ampia –”qualsiasi”, anche
beni non di lusso?)
 Esborso monetario che decrementa effettivamente il patrimonio del
contribuente
 Collegamento temporale tra sostenimento della spesa e periodo
d’imposta
 Eliminazione della bipartizione tra spese correnti e spese per
incrementi patrimoniali (che sono state eliminate)
31
 Rapporto alla pari tra spesa sostenuta e reddito ricostruito
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio, … può determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo netto …
L’ufficio, … può … determinare
sinteticamente
il
reddito
complessivo …
 Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito dichiarato da
confrontare con quello accertabile sinteticamente è quello
complessivo al netto degli oneri deducibili (Circ. 49/2007)
 Si aveva un confronto tra dati disomogenei: dal reddito
dichiarato si sottraevano gli oneri deducibili, mentre il reddito
complessivo netto rideterminato non comprendeva gli oneri
deducibili
 Il nuovo art. 38, comma 7, prevede che Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i
soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
32
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio, … può determinare
sinteticamente … quando
il
reddito
complessivo netto
accertabile si discosta per
almeno un quarto da quello
dichiarato (comma 4)
La determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui ai
precedenti commi è ammessa a
condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda
di almeno un quinto quello
dichiarato (comma 6)
 il nuovo art. 38 sembra esprimere in maniera più chiara la
modalità di calcolo (“ecceda” al posto di “si discosta”). In una
nota del 1993 il Secit precisa che l’ufficio può procedere ad
accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al
reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto
dei quest’ultimo reddito
 La soglia per lo scostamento si è abbassata da 1/4 a 1/5
33
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Il contribuente ha facoltà di
dimostrare,…, che il maggior
reddito … è costituito in tutto
o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta. (comma
6)
Nuovo art. 38
…il relativo finanziamento è
avvenuto con redditi diversi da
quelli posseduti nello stesso
periodo d’imposta, o con
redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di
imposta
o,
comunque,
legalmente
esclusi
dalla
formazione
della
base
imponibile.(comma 4)
 La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova
contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese
per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva …. sono
state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta
precedenti o sono state finanziate da economie terze (cir. 12/2010)
34
Novità accertamento sintetico
Precedente art. 38
Nuovo art. 38
L’ufficio … ha l’obbligo di
Le disposizioni di cui al quarto
invitare
il
contribuente
a
comma si applicano anche
comparire di persona o per
quando il contribuente non ha
mezzo di rappresentanti per
ottemperato agli inviti disposti
fornire dati e notizie rilevanti ai
dagli uffici ai sensi dell'articolo
fini
dell’accertamento
e,
32, primo comma, numeri 2), 3)
successivamente, di avviare il
e 4). (comma 8)
procedimento di accertamento
con
adesione
ai
sensi
dell’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.(comma 7)
Nuova procedura di accertamento
manca però:
 l’espressa sanzione della nullità dell’avviso di accertamento sintetico
notificato in assenza di contraddittorio
 l’espressa sanzione della nullità dell’avviso per difetto di motivazione nel caso
in cui nella stessa l’ufficio non abbia tenuto conto delle controdeduzioni
spiegate dal contribuente in sede di contraddittorio (si è espressa comunque
per la nullità Cass., n. 4624/08)
35
Effetti della eliminazione delle
spese per incrementi patrimoniali
È stato confermato (telefisco) che nel concetto di “spese
di qualsiasi genere”, rientrano anche quelle che in
passato erano le spese per incrementi patrimoniali
In sostanza, un incremento patrimoniale di 100.000 euro,
avrà i seguenti effetti:
a) 2008 = 20.000 di reddito sinteticamente attribuibile per
ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2004 al
2008, salvo prova contraria.
b) 2010 = 100.000 euro di reddito sinteticamente
attribuibile per intero nel 2010, salvo prova contraria.
36
Novità accertamento sintetico e
omessa dichiarazione
La rettifica sintetica del reddito può avvenire attraverso un
accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 DPR 600/73,
nel caso di omessa dichiarazione ovvero di
presentazione di dichiarazione nulla
In questi casi:
 non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR
 si applica il comma 5 dell’art. 38 DPR 600/73
Probabilmente si doveva intervenire anche su tale
articolo, visto che:
 il DL 78/2010 ha previsto espressamente la deduzione
degli oneri deducibili
 il comma 5 del precedente art. 38 è stato, come visto,
espunto.
37
Novità accertamento redditometrico
Precedente art. 38
…con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella
Gazzetta
Ufficiale,
sono
stabilite le modalità in base alle
quali l'ufficio può determinare
induttivamente
il
reddito
(comma 4)
Nuovo art. 38
… con decreto del Ministro delle
fondata sul contenuto induttivo
di elementi indicativi di capacità
contributiva
individuato
mediante l’analisi di campioni
significativi di contribuenti,
differenziati anche in funzione
del nucleo familiare e dell’area
territoriale di appartenenza,
con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale con periodicità biennal
(comma 5)
si abbandonano gli indici di spesa fino ad oggi utilizzati, per passare ad
uno nuovo strumento nel quale la determinazione sintetica è fondata sul
contenuto induttivo di elementi individuati mediante l’analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione
del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza
38
Partecipazione dei comuni
all’accertamento
L’art. 44, comma 2, DPR 600/73 (come modificato dal DL
78/2010) precisa che
 gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione
degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto
comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi
 Il comune, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi
integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed
elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla
 Il comune, con riferimento agli accertamenti, comunica entro
sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione
ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del
reddito complessivo.
39
Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10
…costituisce principio consolidato della giurisprudenza di
questa Corte quello secondo il quale, in materia di
accertamento sintetica …- la sottoscrizione di un atto
pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la
dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da
parte del contribuente puo' costituire elemento sulla cui base
determinare induttivamente il reddito posseduto, in base
all'applicazione di presunzioni semplici, …, risalendo dal fatto
noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico
del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca
del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa
meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione
della sua natura simulata, una causa gratuita anzichè quella
onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252
del 2006).
40
Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10
la prova della simulazione
controdichiarazione
avente
all'accertamento finanziario
può consistere In una
data
certa
anteriore
mentre non è prova (cd prova negativa) sufficiente la
documentazione bancaria relativa ai conti correnti posseduti dai
danti causa del contribuente, coloro cioè che avrebbero dovuto
incassare il prezzo, anche se da tale documentazione risulti
chiaramente che non avrebbero mai ricevuto in accredito alcun
corrispettivo: la somma ricevuta come prezzo può avere come
sua destinazione tanti canali, non esauribili necessariamente in
quelli bancari.
41
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Redditometro - Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata