Art 1678 Il trasporto è il contratto che regola il movimento di persone e merci nel mondo NOZIONE E CARATTERISTICHE Il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. E un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, a effetti obbligatori e di durata. Consensuale Prestazioni corrispettive Effetti obbligatori Durata CAUSA E OGGETTO DEL TRASPORTO Causa del trasporto è il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro . Oggetto del trasporto sono le cose o le persone trasportate. Si distingue quindi il trasporto di persone e di cose. ONEROSITA’ E BILATERALITA’ ( TRAPOSRTO GRATUITO) Il trasporto è oneroso e bilaterale perché alla prestazione di trasporto è associato un prezzo corrispettivo. Sebbene nel trasporto gratuito non ci sia l’onerosità è considerato comunque un contratto a tutti gli effetti TRASPORTO AMICHEVOLE O DI CORTESIA Non è un contratto perché non esiste alcun interesse economico per il vettore e il viaggio avviene solo per cortesia. Non c’è pertanto un vincolo negoziale tra vettore e trasportato. PUBBLICI SERVIZI DI LINEA Art 1679 Chi esercita servizi di linea per trasporto di persone o cose è obbligato ad accettare tutte le richieste di trasporto compatibili con i mezzi di impresa. In caso di richieste simulatanee si preferisce quella di percorso maggiore. Il vettore è responsabile per ritardo e inadempimento, deve rispondere dei sinistri durante il viaggio e della perdita e dell’avaria delle cose del viaggiatore, a meno che provi di aver usato tutte le misure necessarie. E’ presente l’obbligo di vigilare sull’incolumità dei passeggeri ( dovere di protezione ). Ogni clausola che limita una delle precedenti è nulla. Se il viaggio è di tipo cumulativo ogni vettore risponde nell’ambito del proprio percorso. Siccome le merci viaggiano da sole, al vettore devono essere fornite indicazioni e documenti precisi. Il mittente deve indicare il destinatario e il luogo di destinazione e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto ( art 1683). I danni che derivano dall’omissione e dall’inesattezza delle indicazioni sono a carico del mittente. DIRITTI DEL MITTENTE ART 1685 Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose ordinando la consegna a un destinatario diverso dall’originale, salvo l’obbligo di rimborsar le spese e risarcire i danni derivati dal contrordine. OBBLIGAZIONE DEL VETTORE ART 1687 Il vettore deve custodire le cose da trasportare. Deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dal contratto. E’ responsabile della perdita e dell’avaria dal momento in cui riceve a quello in cui consegna al destinatario le cose. Se il vettore accetta le cose da trasportare, si presume che esse non abbiano vizi e siano in buono stato. DIRITTI DEL DESTINATARIO ART 1689 I diritti derivati dal contratto di trasporto spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine il destinatario ne richiede la consegna al vettore. Il ricevimento senza riserve delle merci trasportate estingue le azioni del contratto tranne in caso di dolo o colpa grave del vettore. 1) Trasporto di merce su strada: autotrasporto 2) Trasporti ferroviari 3) Trasporti marittimi e aerei 4) Trasporti internazionali di merce su strada 5) Trasporto aereo internazionale 6) Trasporto marittimo internazionale 7) Trasporti ferroviari internazionali CASSAZIONE CIVILE SEZ 3, 9 AGOSTO 2007 In tema di contratto di trasporto, la rapina in se stessa non integra il caso fortuito di cui all’art 1693 ai fini dell’esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non si imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l’evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza d’apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell’art 1176 comma 2. La denuncia infatti è un atto di parte e quindi contiene fatti che, se non accettati dal giudice, non possono essere ritenuti certi e provatori.