CONDIZIONI GENERALI
DI TRASPORTO DELLE MERCI
PER FERROVIA
CONDIZIONI GENERALI
DI TRASPORTO DELLE MERCI
PER FERROVIA
Approvate dal Consiglio d’Amministrazione di Trenitalia S.p.A.
nella seduta del giorno 11 novembre 2004 e registrate presso l’Ufficio del Registro di Roma
il giorno 10 dicembre 2004 - serie 3 n° 108365.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 1
INDICE
SEZIONE I
INTRODUZIONE
Pag.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
5
5
SEZIONE II
PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI
Articolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente
Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore
Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario
7
7
8
SEZIONE III
CONTRATTO DI TRASPORTO
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
6 - Richieste di Trasporto
7 - Conclusione del contratto
8 - Presentazione della lettera di vettura
9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura
10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura
11 - Allegati alla lettera di vettura
12 - Pesatura delle merci
13 - Sovraccarico
14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura
15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto
9
9
9
9
10
10
11
11
12
13
SEZIONE IV
FORNITURA DEI CARRI E OPERAZIONI DI CARICO
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
16
17
18
19
20
21
22
-
Tipologia dei carri
Messa a disposizione dei carri
Competenza al carico
Custodia delle merci durante il carico
Imballaggio
Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico
Termini per il carico
15
15
15
16
16
16
17
SEZIONE V
ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
23
24
25
26
-
Inizio del Trasporto
Istradamento del Trasporto
Termini di Resa
Impedimenti alla esecuzione del Trasporto
18
18
18
19
SEZIONE VI
OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNA
Articolo 27 - Avviso di arrivo
Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci
Articolo 29 - Riconsegna delle merci
20
20
20
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 3
Pag.
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
30
31
32
33
34
35
36
-
Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri
Competenza allo scarico
Custodia delle merci durante lo scarico
Riconsegna dei carri
Nuovo Trasporto del medesimo carico
Impedimenti alla riconsegna
Custodia e vendita della Merce Giacente
20
21
21
21
22
22
22
SEZIONE VII
CORRISPETTIVI E PENALI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
37
38
39
40
41
-
Rinvio al Listino
Pagamento
Errore di calcolo
Penale per la sosta
Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati
23
23
23
23
23
SEZIONE VIII
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E SUOI LIMITI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
-
Responsabilità per la fornitura dei carri
Responsabilità per perdita e avaria
Responsabilità per calo naturale e stradale
Accertamento della perdita o dell’avaria
Misura dell’indennizzo per perdita o avaria
Liquidazione del danno
Risarcimento del danno derivato da ritardo nella resa
Risarcimento in caso di dolo o colpa grave
Forza maggiore
Reclamo
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
SEZIONE IX
TRASPORTI A TRENO COMPLETO
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
52
53
54
55
56
57
58
-
Modifiche necessarie al Programma
Treni aggiuntivi
Partenza
Lettera di vettura
Carico
Insufficienza di carri o trazione
Responsabili di Contratto
28
28
28
28
28
29
29
SEZIONE X
SERVIZI ACCESSORI, TRAGHETTAMENTO E TRASPORTO FERROVIA - STRADA
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
59
60
61
62
-
Servizi accessori
Traghettamento
Fornitura di carri per il trasporto stradale
Trasporto ferrovia - strada
30
30
30
30
SEZIONE XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63 - Modifiche ai contratti di Trasporto
Articolo 64 - Legge applicabile e Foro competente
Articolo 65 - Pubblicità
31
31
31
Tr enitalia Divisione Cargo > 4
SEZIONE I
INTRODUZIONE
Articolo 1 - Campo di applicazione
I trasporti ferroviari di merci da parte di Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo sono regolati dalle presenti
Condizioni Generali di contratto nonché dalle Istruzioni e dal Listino prezzi dalle stesse richiamate.
Articolo 2 - Definizioni
I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali di contratto il significato in
appresso indicato:
a) Condizioni: indica le presenti Condizioni Generali di contratto;
b) Destinatario: indica la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura quale destinatario del
Trasporto;
c) Fascio Binari di Arrivo e Partenza: indica il tratto del binario rispetto al quale è riferito l’orario di
partenza/arrivo nella stazione di partenza/destinazione e lungo il quale è effettuato il Servizio di
Manovra Primaria;
d) Formalità doganali: indicano le formalità eseguite dalla Dogana e quelle richieste da organi di
controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasione
dell’entrata nel territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato;
e) Istruzioni: indica il complesso delle regole di natura tecnico - procedurale richiamate nelle presenti
Condizioni Generali;
f) Listino: indica il documento contenente l’elenco dei corrispettivi dovuti per ciascuna tipologia di
prestazioni, reso noto al pubblico, mediante messa a disposizione all’interno del sito istituzionale
internet del Vettore ovvero mediante comunicazione, su richiesta, presso gli uffici competenti nelle
Stazioni Abilitate;
g) Merce Giacente: indica la merce oggetto di Trasporto per la quale l’avente diritto non provveda allo
Svincolo ai sensi delle presenti Condizioni;
h) Mittente: indica la persona, fisica o giuridica, indicata in lettera di vettura con cui il Vettore conclude
il contratto di trasporto;
i) Offerta del Vettore: indica le tipologie di Trasporto che, secondo differenti condizioni operative ed
economiche, il Vettore offre alla clientela;
j)
Operazioni doganali: indicano le operazioni eseguite dalla Dogana al fine di dare una destinazione
doganale alle merci;
k) Programma: indica il programma di Trasporti eventualmente convenuto con il Vettore con riferimento
ad un determinato periodo di tempo;
l)
Punto di Presa e Consegna: indica il tratto di binario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci
per il Trasporto (stazione di partenza) o il Vettore riconsegna le merci al termine del Trasporto (stazione
di arrivo);
m) Regolamento Merci Pericolose: indica il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario
delle merci pericolose (RID);
n) Relazioni: indica i collegamenti ferroviari tra le stazioni di partenza e le stazioni di arrivo;
o) Repertorio delle Merci: indica l’elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate in
commercio, con il corrispondente numero di codice della “Nomenclatura e Classificazione delle Merci”;
p) Servizio di Manovra Primaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Fascio Binari di Arrivo e Partenza
al Punto di Presa e Consegna;
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 5
q) Servizio di Manovra Secondaria: indica il trasferimento del/i carro/i dal Punto di Presa e Consegna al
terminale, raccordato con l’infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione
finale del Trasporto, e viceversa;
r) Stazioni Abilitate: indica le stazioni lungo l’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. organizzate per l’arrivo e la partenza dei treni del Vettore;
s) Svincolo: indica l’operazione, a carico del Destinatario, di pagamento di tutte le somme dovute per il
Trasporto e di ritiro del bollettino di consegna;
t) Termine di Resa: indica il tempo entro il quale il Vettore mette a disposizione del Destinatario le merci
oggetto del Trasporto;
u) Trasporto/i: indica il/i servizio/i di trasporto per ferrovia, tra Stazioni Abilitate, delle merci caricate su
carri ferroviari, incluso il Servizio di Manovra Primaria;
v) Trasporto in Affrancato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Mittente;
w) Trasporto in Assegnato: indica il Trasporto nel quale il corrispettivo è a carico del Destinatario;
x) Treno Completo: indica il treno, con la capacità complessiva di peso e lunghezza predeterminata e
concordata con il Vettore, messo ad esclusiva disposizione del Mittente per l’esecuzione di Trasporti
sulle Relazioni;
y) UTI: indica le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti
caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo;
dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci,
senza rottura di carico, con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la
manutenzione;
z) Vettore: indica Trenitalia S.p.A. Divisione Cargo.
Tr enitalia Divisione Cargo > 6
SEZIONE II
PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI
Articolo 3 - Diritti e obblighi del Mittente
3.1.
Il Mittente deve:
a) indicare con esattezza al Vettore il nome del Destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso,
la quantità e il numero delle merci da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il Trasporto;
b) rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni sopra enunciate,
a tal fine utilizzando i moduli approvati dal Vettore;
c) rimettere al Vettore, all’atto in cui consegna le merci da trasportare, i documenti particolari che
occorrano per l’esecuzione del Trasporto;
d) pagare al Vettore il corrispettivo del Trasporto in Affrancato, ovvero quello in Assegnato ove il
Destinatario non vi provveda, nonché ogni ulteriore importo dovuto al Vettore per prestazioni
accessorie e spese connesse al Trasporto medesimo;
e) prevedere, in caso di richiesta di esecuzione ripetuta di un trasporto destinato a stabilimenti raccordati
non intermodali, l’invio su base settimanale di un numero massimo di carri la cui lunghezza totale non
superi il doppio della lunghezza dei binari, indicata nelle Istruzioni, messi a disposizione per il
ricevimento dei carri all’interno del raccordo, applicandosi, in caso contrario, le penali di cui al
successivo art. 41;
f) corrispondere al Vettore le penali eventualmente dovute;
g) risarcire i danni arrecati al Vettore, al personale di questo ed a terzi in conseguenza della propria
condotta dolosa o colposa.
3.2.
Il Mittente:
a) può sospendere il Trasporto convenuto e chiedere la restituzione delle merci, ovvero ordinare la
consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente,
secondo quanto disposto dal successivo art. 15;
b) non può disporre delle merci oggetto del Trasporto dal momento in cui esse sono passate a
disposizione del Destinatario;
c) non può disporre delle merci consegnate per il Trasporto, se non esibisce al Vettore il duplicato della
lettera di vettura per farvi annotare le nuove indicazioni.
Articolo 4 - Trasporti esclusi e diritti del Vettore
4.1.
Il Vettore non effettua il trasporto di:
a) merci che, per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di
impianti o di veicoli adatti;
b) merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;
c) merci pericolose la cui esclusione è prevista dal Regolamento Merci Pericolose;
d) feretri e resti umani;
e) animali.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 7
4.2.
Il Vettore ha diritto al pagamento del corrispettivo del Trasporto eseguito, determinato secondo il Listino.
Articolo 5 - Diritti e obblighi del Destinatario
5.1.
I diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore spettano al Destinatario dal momento in cui,
arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il Destinatario ne
richiede la riconsegna al Vettore.
5.2.
Il Destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non osservando le prescrizioni di cui al
successivo art. 28.
5.3.
Nel caso di Trasporto in Assegnato il Destinatario è obbligato a versare al Vettore il corrispettivo per il
Trasporto medesimo.
Tr enitalia Divisione Cargo > 8
SEZIONE III
CONTRATTO DI TRASPORTO
Articolo 6 - Richieste di trasporto
6.1.
I soggetti interessati a uno o più Trasporti devono presentare apposita richiesta scritta, anche a mezzo
telefax o via e-mail, all’ufficio competente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nelle
Istruzioni.
6.2.
Nel caso in cui il Mittente richieda la fornitura dei carri necessari ad effettuare il trasporto, detta richiesta
non impegna il Vettore a fornire la tipologia di carri indicati dal Mittente qualora gli stessi, in ossequio a
quanto prescritto dalle norme per il carico, non fossero idonei in relazione al tipo di carico da trasportare.
Articolo 7 - Conclusione del contratto
Il contratto di Trasporto si perfeziona con la sottoscrizione della lettera di vettura ai sensi del successivo
paragrafo 10.1.
Articolo 8 - Presentazione della lettera di vettura
8.1.
Per ogni Trasporto deve essere presentata dal Mittente una lettera di vettura. La lettera di vettura può
riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico Mittente per un unico Destinatario.
In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nella stessa stazione per una unica stazione
di arrivo.
8.2.
La lettera di vettura deve essere presentata alla stazione di partenza, prima dell’inizio del carico, dal
Mittente o da un suo incaricato.
Articolo 9 - Struttura e caratteri della lettera di vettura
9.1.
La lettera di vettura consta di:
a) originale-bolla di accompagnamento, per il Vettore;
b) duplicato, per il Mittente;
c) bollettino per la stazione di partenza;
d) bollettino per la stazione di arrivo;
e) avviso di arrivo merci;
f) bollettino di consegna e prova dello Svincolo del Trasporto per il Destinatario.
9.2.
Il Vettore si riserva di stabilire tipi di lettera di vettura differenti per struttura da quello descritto nel
precedente paragrafo 9.1, disciplinandone denominazione e funzione delle varie parti. Per i Trasporti
eseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo il Vettore può stabilire lettere di vettura specifiche.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 9
9.3.
La lettera di vettura non ha natura di titolo di credito.
9.4.
Il duplicato della lettera di vettura non è rilasciato con la clausola "all’ordine".
Articolo 10 - Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura
10.1.
La lettera di vettura, contenente le indicazioni riportate nelle Istruzioni, deve essere sottoscritta da
entrambe le parti contraenti, con specifica sottoscrizione da parte del Mittente per approvazione delle
clausole individuate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..
10.2.
Nel caso di discordanze fra gli esemplari della lettera di vettura, fa fede l’originale. Per quanto concerne
le modalità di compilazione delle lettere di vettura si rinvia a quanto stabilito dalle Istruzioni.
10.3.
In ogni caso, il Mittente è obbligato, per il trasporto:
(i) di articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d’arte e di valore, monete e carte valori, a dichiarare
in lettera di vettura il valore - in cifre ed in lettere - che attribuisce alle merci oggetto di Trasporto;
(ii) di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura specificamente il peso degli esplosivi
o delle materie radioattive e il peso delle altre merci; restano fermi i divieti di concarico di cui al
Regolamento Merci Pericolose, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i
medesimo/i carro/i altre merci;
(iii) a Treno Completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del Treno Completo e il peso
lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato
aggiungendo al peso della merce la tara del carro).
10.4
Il Mittente è responsabile delle indicazioni fornite in lettera di vettura, ivi comprese quelle relative alla
natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché
al peso lordo complessivo della merce oggetto del Trasporto.
10.5.
Il Mittente risponde delle conseguenze derivanti da proprie incomplete e/o inesatte dichiarazioni in lettera
di vettura e qualunque sua indicazione, tendente ad impegnare la responsabilità del Vettore oltre i limiti
fissati dalle presenti Condizioni, è inefficace.
Articolo 11 - Allegati alla lettera di vettura
11.1.
Il Mittente indica e allega alla lettera di vettura i documenti prescritti dalla Pubblica Autorità necessari ai
fini dei controlli ad essa spettanti e delle formalità da essa richieste. I documenti devono riguardare
unicamente le merci indicate in lettera di vettura, sempre che le prescrizioni della Pubblica Autorità o le
presenti Condizioni non dispongano altrimenti.
11.2.
Il Mittente è responsabile della sufficienza e regolarità dei documenti allegati alla lettera di vettura.
Il Vettore è responsabile della custodia degli stessi.
Tr enitalia Divisione Cargo > 10
Articolo 12 - Pesatura delle merci
12.1.
Il Vettore ha il diritto di verificare il peso delle merci oggetto del Trasporto in qualunque momento, e deve
provvedervi qualora:
a) il Mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica;
b) la verifica del peso sia chiesta, dopo lo Svincolo, dal Destinatario.
Il risultato della verifica del peso è scritto in lettera di vettura, nello spazio all’uopo previsto, e convalidato
con il bollo dell’ufficio competente della stazione presso la quale ha avuto luogo la verifica.
12.2.
Per la verifica del peso delle merci oggetto del Trasporto, il Vettore percepisce il corrispettivo stabilito
nell’apposita sezione del Listino:
a) nei casi contemplati al precedente paragrafo 12.1, lettere a) e b);
b) quando dalla verifica, eseguita di sua iniziativa, risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in
più o in meno fra quanto dichiarato ed accertato.
12.3.
Nessun corrispettivo è dovuto al Vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità
dovute alla responsabilità del medesimo.
12.4.
Il peso delle merci oggetto di Trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara
iscritta sul medesimo o quella verificata. Il Mittente e il Destinatario possono chiedere la verifica della tara
del carro, pagando per ciò il corrispettivo stabilito nell’apposita sezione del Listino, fermo restando che
detto corrispettivo non è dovuto quando la differenza tra la tara accertata e quella iscritta sul carro supera
in più o in meno il 3% (tre per cento) di quest’ultima.
12.5.
In tutti i casi di cui al precedente paragrafo 12.1 il Vettore provvede alla verifica del peso delle merci nella
stazione di partenza o in quella di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il Vettore provvede all’operazione
nella stazione da esso ritenuta più opportuna.
12.6.
Se il Mittente o il Destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d’iniziativa del
Vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenza
di peso rispetto alla dichiarazione del Mittente, deve essere corrisposto al Vettore anche il corrispettivo per
questa ulteriore verifica.
12.7.
Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal Mittente in lettera di vettura e la
differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà il successivo art. 44.
Articolo 13 - Sovraccarico
13.1.
Il Mittente è responsabile dei danni alle merci, ai carri e ai mezzi di trasporto del Vettore, ai beni del Vettore
e di terzi ed alle persone in genere, derivanti dalla violazione delle disposizioni sul limite di carico.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 11
13.2.
Qualora, in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 12, il Vettore accerti un peso
superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico
eccedente ai sensi del successivo paragrafo. Se la verifica viene eseguita nella stazione di partenza, alla
regolarizzazione deve provvedere direttamente il Mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal Vettore a
spese del Mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa
provvedere, il Vettore procederà ai sensi dell’art. 26.
13.3.
La regolarizzazione del carico consiste nel trasbordo totale o parziale della merce su altro carro in modo
che il limite di carico sia rispettato; quando siano possibili entrambe le soluzioni, il Vettore, anche nella
stazione di partenza, sceglie la soluzione più opportuna.
13.4.
In caso di trasbordo parziale in stazione intermedia, il carro su cui prosegue il Trasporto della merce
eccedente il limite di carico viene iscritto nella lettera di vettura originale, senza modificarne i contenuti.
13.5.
In caso di accertato sovraccarico il Mittente deve corrispondere al Vettore, a titolo di penale, un importo
pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo per l’intero Trasporto come determinato secondo Listino.
Rimane fermo quanto disposto al precedente paragrafo 13.2 con riguardo alla regolarizzazione del
Trasporto mediante trasbordo del carico eccedente, e quanto previsto al successivo paragrafo 14.1 per il
caso in cui il Mittente abbia dichiarato in lettera di vettura un peso inferiore senza chiederne la verifica.
La predetta penale ed il corrispettivo per la pesatura sono dovuti anche quando la verifica del peso sia
effettuata in seguito ad anormalità dovuta a responsabilità del Vettore.
13.6.
Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest’ultimo viene
iscritto in lettera di vettura e sostituisce quello originario a tutti gli effetti.
Articolo 14 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura
14.1.
Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in lettera di vettura dia
luogo all’applicazione di un corrispettivo per il Trasporto inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in
caso di corretta dichiarazione, è dovuto al Vettore il pagamento di un importo pari alla differenza di
corrispettivo, oltre ad una penale pari al doppio di tale differenza. Detta penale non è dovuta quando il
Mittente abbia chiesto la verifica del peso in lettera di vettura o quando la differenza fra il peso
riconosciuto ad iniziativa del Vettore e quello dichiarato non superi il 3% (tre per cento) di quest’ultimo.
14.2.
Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo a violazioni delle disposizioni stabilite dal
precedente paragrafo 4.1, lettera c), è dovuta al Vettore, oltre al corrispettivo per il Trasporto, una penale
pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo dovuto.
14.3.
Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all’accettazione di merci che il Vettore, ai sensi
del precedente paragrafo 4.1, lettera a), non avrebbe altrimenti accettato, sono dovuti al Vettore:
a) un corrispettivo per il Trasporto calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovuto in base
al Listino per merce di tipologia simile a quella accettata;
b) un importo, a titolo di penale, pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo pattuito.
Tr enitalia Divisione Cargo > 12
14.4.
Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3, qualora il Vettore si avveda dell’incompletezza o
dell’inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà risolvere il contratto e mettere la merce a
disposizione del Mittente, ai sensi del successivo art. 26 o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal
caso saranno dovute al Vettore a titolo di penali, e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali
ai precedenti paragrafi 14.2 e 14.3 oltre a un importo pari al corrispettivo del Trasporto per il percorso
eventualmente effettuato.
14.5.
In ogni caso il Vettore, anche in corso di Trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso,
della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito
verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale ad alleviare in alcun modo la responsabilità del
Mittente riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento.
Articolo 15 - Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del Contratto
15.1.
Il Mittente può, con riguardo all’intero quantitativo di merce oggetto di Trasporto presentare ordini ulteriori
e/o modificare il contratto di Trasporto - sempre che la merce non sia già stata svincolata dal Destinatario
ai sensi del successivo paragrafo 28.1 - disponendo che:
a) prima dell’inizio del Trasporto, la merce sia ritirata nella stazione di partenza, previa disdetta del
contratto di Trasporto;
b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nella stazione di partenza;
c) la merce sia fermata in una stazione intermedia o non sia consegnata al Destinatario in attesa di
ulteriori disposizioni;
d) la merce sia consegnata ad altro Destinatario e/o in altra destinazione;
e) dietro versamento del corrispettivo, il Trasporto in Assegnato divenga Trasporto in Affrancato.
15.2.
L’ordine ulteriore e/o la modifica del contratto di Trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non
producano, come effetto, il frazionamento della spedizione.
15.3.
Il Vettore può rifiutare l’ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il Mittente abbia richiesto l’inoltro della
merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l’impianto di nuova destinazione
sia stata sospesa l’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della
spedizione. Nel caso in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal Vettore, ma gli stessi
non possano più essere eseguiti a causa della sopravvenuta sospensione, presso l’impianto di nuova
destinazione, dell’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della
spedizione, il Vettore ne dà notizia al Mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove
disposizioni in merito all’impianto di destinazione.
15.4.
Gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto devono essere inoltrate dal Mittente
all’ufficio competente del Vettore indicato nelle Istruzioni.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 13
15.5.
Il Vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al contratto di Trasporto a condizione che
le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio ed alla loro esecuzione non ostino
disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il Vettore comunica al Mittente la mancata esecuzione dei
predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo.
15.6.
Il Vettore si riserva di subordinare l’esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al
precedente paragrafo 15.1 al pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione degli stessi.
15.7.
Qualora il Mittente disponga l’inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta per il
Trasporto avviato o il suo ritorno alla stazione di partenza, il nuovo itinerario - in proseguimento o ritorno
- si considera, ai soli effetti del calcolo del corrispettivo, come un nuovo Trasporto.
15.8.
In caso di ordini ulteriori e/o di modifiche al contratto richieste dal Mittente ai sensi del precedente
paragrafo 15.1, il Mittente stesso, nel caso in cui la merce sia ritirata nella stazione di partenza, ha diritto
alla restituzione del corrispettivo, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica del contratto
diano luogo ad un prezzo inferiore a quello originario, alla restituzione della differenza di prezzo, detratte
in ogni caso le spese sostenute dal Vettore secondo quanto stabilito nel Listino.
Tr enitalia Divisione Cargo > 14
SEZIONE IV
FORNITURA DEI CARRI ED OPERAZIONI DI CARICO
Articolo 16 - Tipologia dei carri
16.1.
La tipologia dei carri messi a disposizione per il Trasporto è indicata nel Repertorio delle Merci. Possono
essere richiesti e forniti carri diversi da quelli stabiliti nel suddetto Repertorio delle Merci.
16.2.
Qualora il Mittente chieda e/o accetti tipi di carro diversi da quelli indicati nel Repertorio delle Merci si
assume ogni responsabilità per danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci
caricate; detta accettazione deve essere dichiarata in lettera di vettura.
Articolo 17 - Messa a disposizione dei carri
17.1.
Salvo il caso in cui il Mittente provveda egli stesso alla fornitura dei carri, il carro è messo a disposizione
del Mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci.
17.2.
Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del Mittente nel giorno
fissato, il Vettore informa tempestivamente il richiedente, il quale è tenuto a comunicare al Vettore entro
la medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale rinuncia.
Qualora il richiedente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà
confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza
originariamente prevista nella richiesta.
Qualora il Vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante,
il richiedente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per un
ulteriore periodo da concordare tra le Parti.
17.3.
Il Vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizia
nonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso. Il Mittente che
accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta conseguentemente di esonerare da responsabilità
il Vettore per danni che, in conseguenza di ciò, possano derivare alla merce caricata. L’accettazione di un
carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura.
17.4.
Nel caso in cui il Mittente richieda al Vettore la fornitura di carri di tipo speciale ovvero atti a carichi
eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le Parti.
Articolo 18 - Competenza al carico
18.1.
Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna ove si possano compiere le operazioni di carico,
da effettuarsi a cura e spese del Mittente, secondo le condizioni e modalità determinate nelle Istruzioni
anche con riferimento al tempo di chiusura degli scali.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 15
18.2.
Qualora, per cause imputabili al Mittente, le operazioni di carico siano svolte dal Vettore, questi ha diritto
a percepire il rimborso delle spese per ciò sostenute.
Articolo 19 - Custodia delle merci durante il carico
La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di carico grava sul Mittente.
Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri sono stati
a lui affidati ed il Mittente non abbia accesso a questi.
Articolo 20 - Imballaggio
20.1.
Il Mittente deve presentare munite di idoneo imballaggio le merci che lo esigono, in modo da permetterne,
in relazione alla loro natura, alla durata ed ai normali rischi del trasporto, il carico, l’inoltro e lo scarico.
Ciò allo scopo di evitare la perdita o l’avaria delle medesime ed i danni alle persone, al materiale di
esercizio o ad altre cose di cui il Vettore debba rispondere. Il Vettore può prescrivere particolari tipi di
imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto.
20.2.
Se il Mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di
avaria o deterioramento, il Vettore può chiedere che il Mittente riconosca e dichiari sul documento di
trasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso delle
merci. Resta comunque impregiudicata la facoltà del Vettore di rifiutare il Trasporto.
Articolo 21 - Obblighi del Mittente e del Vettore in relazione al carico
21.1.
Il Vettore fornirà al Mittente, contestualmente alla sottoscrizione della lettera di vettura, tutte le indicazioni
necessarie al rispetto dei limiti di carico e della sagoma limite in relazione alla linee ferroviarie utilizzate
per il Trasporto ed al limite di velocità consentito dalle linee stesse, dai carri e dai treni di inoltro impiegati.
Il Mittente è obbligato ad osservare dette indicazioni.
21.2.
Indicazioni analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 21.1 verranno fornite al Mittente per le merci
il cui peso è suscettibile di aumento per cause atmosferiche.
21.3.
Il Mittente deve eseguire il carico della merce in modo che il peso risulti uniformemente ripartito sugli assi
del carro, deve assicurarlo e, quando occorra, proteggerlo, a sua cura e spese, in modo che sopporti i
normali rischi del Trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esercizio ferroviario,
fermo restando il rispetto della sagoma limite stabilita per le diverse Relazioni.
21.4.
Il Vettore stabilisce e tiene a disposizione della clientela le pubblicazioni contenenti le norme particolari
per l’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi. Esso fornisce altresì, ove richiesto,
consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci sui
carri, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di eseguire il Trasporto qualora non sussistano le condizioni
per garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Tr enitalia Divisione Cargo > 16
21.5.
Le disposizioni stabilite nei precedenti paragrafi si intendono applicabili anche alle merci caricate in carri
coperti o speciali, tenendo conto della tipicità di tali mezzi e delle specifiche norme di sicurezza
dell’esercizio ferroviario.
Articolo 22- Termini per il carico
22.1.
Il carico deve essere ultimato entro i seguenti termini, decorrenti dalla messa a disposizione del carro:
a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;
b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;
c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;
d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo.
22.2.
Ai fini di cui al precedente paragrafo 22.1, il carro si intende messo a disposizione nel momento in cui
viene indicato al Mittente il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico; per ore
lavorative si intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui al
precedente comma sono sospesi durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei
giorni festivi.
22.3.
Qualora il Mittente non provveda al completamento del carico nel termine stabilito ai sensi del paragrafo
22.1 sarà tenuto a pagare al Vettore la penale di cui al successivo art. 40. Inoltre, trascorsi due giorni
lavorativi dalla scadenza di detto termine, il Vettore potrà liberare i carri trasferendo le merci nelle aree di
propria pertinenza oppure depositarle in magazzino privato ed avrà per ciò diritto al pagamento da parte
del Mittente dei compensi per dette operazioni oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
22.4.
In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 22.1, i termini per il completamento del carico nei
porti indicati nell’apposito elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento
dell’avviso al Mittente della messa a disposizione dei carri nel Punto di Presa e Consegna.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 17
SEZIONE V
ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Articolo 23 - Inizio del Trasporto
23.1.
Quando i carri sono forniti dal Vettore, il Mittente comunica al Vettore l’avvenuta esecuzione del carico.
Ricevuta tale comunicazione, il Vettore conferma al Mittente che ha inizio il Trasporto.
23.2.
Nel caso in cui il Trasporto sia effettuato con carri messi a disposizione dal Mittente, questi è tenuto a
presentare i carri carichi alla data e all’ora convenuta. Ricevuti i carri carichi, il Vettore conferma al Mittente
che ha inizio il Trasporto.
Articolo 24 - Istradamento del Trasporto
Il Vettore sceglie l’itinerario lungo il quale istradare il Trasporto. Nella scelta il Vettore tiene conto per
quanto possibile, del percorso che risulti meno dispendioso per il Mittente.
Articolo 25 - Termini di Resa
25.1.
Il Termine di Resa decorre dal momento della comunicazione di conferma di cui al precedente paragrafo
23.1.
25.2.
Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa viene calcolato nel modo seguente:
a) 12 ore per le operazioni di partenza;
b) 24 ore per ogni 400 km indivisibili di percorrenza o frazione di essi;
c) 12 ore per le operazioni di arrivo;
d) 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia e 24 ore per il traghettamento da e per la Sardegna;
e) 24 ore per i Trasporti diretti o provenienti dai porti direttamente collegati con la infrastruttura
ferroviaria.
25.3.
In caso di Trasporto cumulativo all’interno del territorio italiano, il Termine di Resa è determinato
sommando i relativi termini stabiliti da ciascun vettore interessato, considerando la stazione di scambio
come stazione di partenza o di arrivo per la tratta di competenza del Vettore.
25.4.
Il Termine di Resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il Vettore non è tenuto a rendere conto di
termini parziali.
25.5.
Il Termine di Resa resta sospeso:
a) nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino la stazione di
partenza o quella di arrivo;
b) per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i Trasporti provenienti da o
diretti in Sicilia e Sardegna;
Tr enitalia Divisione Cargo > 18
c) per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità;
d) per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal Mittente ai sensi del precedente
art.15 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci;
e) per il tempo necessario all’esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunque
dipendenti da fatto od omissione del Mittente;
f) nel caso di impedimenti al Trasporto o alla riconsegna ai sensi dell’art.26 e dell’ art.35.
25.6.
Il Termine di Resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del Destinatario prima
del decorso del tempo costituente il Termine di Resa di cui al precedente paragrafo 25.2. Le merci si
considerano messe a disposizione del Destinatario quando il Vettore abbia emesso l’avviso di arrivo e le
abbia poste in luogo in cui lo stesso Destinatario possa prenderne possesso. Qualora quest’ultima
operazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al Destinatario, le merci si considerano messe
a sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo.
25.7.
Salvo che il contratto non disponga diversamente, il Termine di Resa si deve considerare meramente
indicativo.Il Vettore è, tuttavia, impegnato a fare quanto possibile al fine di effettuare la consegna delle
merci oggetto di Trasporto nei termini sopra indicati ed in linea con i propri programmi operativi.
Articolo 26 - Impedimenti alla esecuzione del Trasporto
26.1.
Il Vettore comunica al Mittente, con il mezzo più sollecito, gli impedimenti all’esecuzione del Trasporto
dipendenti da un evento estraneo al servizio. In tali ipotesi il Vettore ha facoltà di istradare il Trasporto per
altro itinerario ovvero attendere le istruzioni del Mittente fornendogli immediatamente le informazioni utili
di cui lo stesso Vettore disponga.
26.2.
Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 26.1, il Mittente deve impartire le proprie
istruzioni, tramite il competente ufficio, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avviso
di impedimento al Trasporto, esibendo il duplicato della lettera di vettura, ovvero immediatamente nel caso
di Trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto di
Trasporto, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15 ed il corrispettivo è calcolato sulla base
della distanza stabilita secondo il precedente paragrafo 26.1. Qualora il Mittente non dia nel termine
stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedere
ai sensi del successivo art. 35 ed i Termini di Resa resteranno conseguentemente sospesi. Qualora
l’impedimento al Trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del Mittente, il Trasporto prosegue per
la destinazione originaria.
26.3.
Nel caso di istradamento del Trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del Vettore nessun ulteriore
corrispettivo graverà il Trasporto. I Termini di Resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all’itinerario
effettivamente percorso.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 19
SEZIONE VI
OPERAZIONI DI SCARICO E RICONSEGNA
Articolo 27 - Avviso di arrivo
Il Vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il Destinatario dell’arrivo del Trasporto. Valutati poi i tempi
operativi necessari, avvisa lo stesso Destinatario dell’ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna dei
carri carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso.
Articolo 28 - Svincolo e ritiro delle merci
28.1.
Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di Trasporto verso il Vettore ed acquisire in particolare il diritto
alla riconsegna della merce, il Destinatario deve effettuare lo Svincolo.
28.2.
Il Destinatario che non sia in possesso della lettera di vettura può esercitare i diritti nascenti dal contratto
di Trasporto nei confronti del Vettore dopo aver ottenuto il rilascio di un duplicato della lettera di vettura
stessa.
28.3.
Il ritiro della merce avviene a cura di chi presenta il bollettino di consegna.
Articolo 29 - Riconsegna delle merci
29.1.
Gli obblighi di riconsegna a carico del Vettore si intendono assolti quando quest’ultimo riconsegna la
merce, a tal fine ponendo il/i carro/i a disposizione del Destinatario nel Punto di Presa e Consegna.
29.2.
Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna avviene ponendo il mezzo di trasporto a disposizione della
stessa Dogana.
Articolo 30 - Svincolo, ritiro della merce e riconsegna dei carri
30.1.
Salvo quanto diversamente previsto in Contratto, il Destinatario deve provvedere allo Svincolo, al ritiro
della merce oggetto del Trasporto e alla riconsegna dei carri, entro i seguenti termini decorrenti dalla messa
a disposizione ai sensi del precedente paragrafo 25.6:
a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;
b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;
c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;
d) 12 ore lavorative, nel caso di Treno Completo.
30.2.
Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini di cui al
precedente paragrafo 30.1 sono aumentati di:
a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo;
Tr enitalia Divisione Cargo > 20
b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri;
c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.
30.3.
Ai fini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2, per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli
scali rimangono aperti al pubblico. I termini di cui ai precedenti paragrafi 30.1 e 30.2 sono sospesi durante
le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono anche
per i Trasporti consegnati in dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento in
binario di scarico; in tal caso il Vettore non è tenuto ad emettere un secondo avviso.
30.4.
In deroga a quanto stabilito al precedente paragrafo 30.1, i termini per Svincolo e asporto della merce nei
porti indicati nell’elenco di cui alle Istruzioni sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento
dell’avviso al Destinatario dell’arrivo dei carri nel Punto di Presa e Consegna. Qualora lo stesso carro sia
riutilizzato dal Destinatario per un nuovo Trasporto, i termini sono aumentati di 8 ore lavorative.
30.5.
Decorsi invano i termini previsti nei paragrafi precedenti del presente art. 30, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 40.
Articolo 31 - Competenza allo scarico
31.1.
Il Vettore colloca i carri nel Punto di Presa e Consegna affinché si possano compiere le operazioni di
scarico, da effettuarsi a cura e spese del Destinatario secondo le condizioni e modalità determinate nelle
Istruzioni anche con riferimento al tempo di chiusura degli scali.
31.2.
Qualora, per cause imputabili al Mittente o al Destinatario, le operazioni di scarico siano svolte dal Vettore,
questi ha diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 32 - Custodia delle merci durante lo scarico
La responsabilità della custodia delle merci e dei carri durante le operazioni di scarico grava sul
Destinatario. Gli obblighi di custodia gravano sul Vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i
carri sono stati affidati al Vettore e il Destinatario non vi abbia accesso.
Articolo 33 - Riconsegna dei carri
33.1.
Il Destinatario deve riconsegnare il carro vuoto e pulito secondo le condizioni e modalità determinate nelle
Istruzioni.
33.2.
Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad
operazioni di bonifica è dovuto al Vettore il rimborso delle spese da questi sostenute.
33.3.
Qualora, i carri vengano riconsegnati non puliti e il Destinatario, nonostante l’invito del Vettore, non
provveda immediatamente alla pulizia, il Vettore vi provvederà a propria cura, addebitando i corrispettivi
previsti nel Listino.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 21
Articolo 34 - Nuovo Trasporto del medesimo carico
Dopo aver effettuato lo Svincolo, il Destinatario ha facoltà di trasferire le merci oggetto del Trasporto, senza
rottura di carico, verso una ulteriore destinazione. A tal fine, Destinatario e Vettore stipulano un nuovo
contratto di Trasporto.
Articolo 35 - Impedimenti alla riconsegna
35.1.
Il Vettore comunica al Mittente, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni, gli impedimenti che
sorgono alla riconsegna della merce nella stazione di arrivo.
35.2.
Ricevuta comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 35.1, il Mittente deve impartire le proprie
istruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di
3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della lettera
di vettura. Qualora il Mittente dia istruzioni che modificano il contratto di Trasporto, si applicano le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 15.5. Qualora il Mittente non dia nel termine stabilito le
istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il Vettore potrà procedere ai sensi
del successivo art. 36. Qualora l’impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni
del Mittente, queste si considerano come non date.
35.3.
La responsabilità del Vettore per il ritardo nell’emissione dell’avviso di impedimento alla riconsegna è
equiparata alla responsabilità per il ritardo nella riconsegna della merce di cui al successivo art. 48.
Articolo 36 - Custodia e vendita della Merce Giacente
36.1.
Il Vettore è tenuto a custodire la Merce Giacente a spese e per conto dell’avente diritto fino al momento
in cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce. In ogni caso, il periodo di custodia non
potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni.
Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui al
Regolamento Merci Pericolose.
36.2.
Il Vettore ha facoltà di vendere immediatamente, anche senza istruzioni da parte del Mittente, la Merce
Giacente facilmente deperibile e suscettibile di essere danneggiata per il fatto stesso della giacenza.
36.3.
Il Vettore deve informare prontamente il Mittente del deposito o della vendita della Merce Giacente.
36.4.
Il Vettore vende la Merce Giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processo
verbale.
36.5.
Il Vettore, dedotti i propri crediti, tiene a disposizione dell’avente diritto la somma residua ricavata dalla
vendita della Merce Giacente e lo informa di ciò con raccomandata A/R.
Tr enitalia Divisione Cargo > 22
SEZIONE VII
CORRISPETTIVI E PENALI
Articolo 37 - Rinvio al Listino
Il corrispettivo del Trasporto è determinato ai sensi del Listino.
Articolo 38 - Pagamento
Il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute al Vettore per Trasporto in Affrancato deve
essere eseguito dal Mittente in partenza; il pagamento del corrispettivo e delle altre somme dovute al
Vettore per Trasporto in Assegnato deve essere eseguito dal Destinatario in arrivo.
Salvo diverso espresso accordo, il Trasporto si intende convenuto come Trasporto in Affrancato.
Articolo 39 - Errore di calcolo
Qualora il corrispettivo del Trasporto risulti inesatto a causa di un errore di calcolo, si procederà alla
correzione e al conguaglio nei confronti dell’avente diritto solo nel caso in cui la differenza in più o in
meno superi l’importo di € 30,00 (euro trenta/00).
Articolo 40 - Penale per la sosta
40.1.
Per la sosta delle merci caricate sui carri o poste in ogni spazio coperto o scoperto di pertinenza del Vettore
stesso quando, per fatto od omissione del Mittente o del Destinatario, siano scaduti i termini per il carico
o lo scarico delle merci ovvero le franchigie, previste nelle presenti Condizioni o nel Contratto, è dovuta
per ciascun carro una penale giornaliera di € 30,00 (euro trenta/00).
40.2.
La penale per la sosta viene altresì applicata nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al
precedente paragrafo 40.1 per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori eventualmente
impartiti dal Mittente ovvero per il tempo necessario agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessari
da fatto o omissione del Mittente stesso.
40.3.
La penale per la sosta non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei
giorni festivi.
Articolo 41 - Penale relativa alla saturazione degli stabilimenti raccordati
In caso di violazione da parte del Mittente dell’obbligo di cui al precedente paragrafo 3.1 lett. e), sarà da
questi dovuta una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni carro inoltrato in più rispetto
alla misura massima consentita e per tutto il periodo in cui si registra detta situazione.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 23
SEZIONE VIII
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E SUOI LIMITI
Articolo 42 - Responsabilità per la fornitura dei carri
Nessun risarcimento è dovuto dal Vettore per i danni che derivino al Mittente dalla mancata o ritardata
fornitura dei carri per l’esecuzione del contratto di Trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.
Articolo 43 - Responsabilità per perdita e avaria
43.1.
Salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, il Vettore è responsabile della perdita e
dell’avaria della merce consegnatagli per il Trasporto, dal momento in cui l’ha ricevuta fino alla riconsegna
al Destinatario ai sensi dell’art. 29, a meno che non provi che l’avaria o la perdita siano state causate:
a) da fatto od omissione del Mittente o del Destinatario;
b) dalla natura o dai vizi della merce;
c) da caso fortuito o comunque da cause a lui non imputabili.
43.2.
Il Vettore, in ogni caso, è esonerato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 43.1 quando, in
relazione ai particolari rischi connessi ai mezzi ed alle condizioni del trasporto ferroviario, la perdita o
l’avaria dipendano da una o più delle cause seguenti:
a) trasporto effettuato in carro scoperto o scoperto con copertoni;
b) carico difettoso o comunque non conforme a quanto previsto ai precedenti paragrafi 20.1, 21.1, 21.2
e 21.3;
c) trasporto di merce da effettuare sotto scorta, limitatamente ai rischi che la scorta aveva lo scopo di
evitare;
d) mancanza o stato difettoso dell’imballaggio ovvero altra inosservanza delle Istruzioni da parte del
Mittente, incluse quelle relative al carico;
e) operazioni e formalità doganali;
f) indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci per le quali il Vettore non accetta di eseguire il
Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 4.1.
Resta tuttavia impregiudicato il diritto dell’avente titolo di provare che il danno sia o meno totalmente o
parzialmente riconducibile ad uno o più dei suddetti rischi.
43.3.
Il Vettore è esonerato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 43.1 quando si tratti di merce, di
qualsiasi natura o struttura, caricata su carri coperti o speciali, presentati chiusi o aperti, con o senza sigilli,
ma che in ogni caso non rendano completamente visibile il carico, in relazione alla quale il Mittente non
abbia rispettato le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1, lettera a), e 4.1 nonché all’art. 21 delle
presenti Condizioni, a meno che il Mittente non dimostri che la perdita o l’avaria sia dipesa da fatto od
omissione del Vettore.
43.4.
Quanto disposto nei precedenti paragrafi del presente art. 43 si intende applicabile anche ai Trasporti di
merci caricate in container, casse mobili o semirimorchi.
Tr enitalia Divisione Cargo > 24
Articolo 44 - Responsabilità per calo naturale e stradale
44.1.
Per le merci suscettibili di diminuzione di peso a causa della loro natura o per il solo fatto del Trasporto,
il Vettore risponde della sola parte del calo che oltrepassi le percentuali dei cali naturali di cui alle
Istruzioni.
44.2.
Nel caso di Trasporto effettuato con più carri indicati in una sola lettera di vettura, il calo si determina
separatamente per ciascun carro.
44.3.
Nei casi di perdita totale o quando sia provato che trattasi di sottrazione o dispersione dipendenti da fatto
od omissione del Vettore, quest’ultimo non può invocare l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi
precedenti del presente art. 44 .
44.4.
Le disposizioni del presente art. 44 non derogano a quanto disposto all’art. 43.
Articolo 45 - Accertamento della perdita o dell’avaria
45.1.
L’avente diritto può richiedere al Vettore di procedere all’accertamento dell’eventuale perdita o avaria della
merce oggetto del Trasporto, redigendo apposito verbale. In tal caso, l’avente diritto allega alla richiesta
ricevuta del versamento di quanto dovuto al Vettore a titolo di contributo alle spese per l’intervento di
accertamento, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00) fino a n. 5 carri, e di € 200,00 (euro
duecento/00) oltre. Il Vettore può procedere a detto accertamento anche in assenza dell’avente diritto.
45.2.
L’accertamento ha luogo in stazione all’atto della riconsegna, o presso il domicilio del Destinatario, se
questi ne abbia fatto richiesta tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla riconsegna
della merce. In quest’ultimo caso, incombe al Destinatario l’onere di provare che la perdita o l’avaria siano
derivate da cause intervenute dopo la presa in carico della merce da parte del Vettore e prima della
riconsegna della merce al Destinatario.
45.3.
Se la perdita o l’avaria esistono, e siano imputabili al Vettore, le spese dell’accertamento sono a carico di
quest’ultimo.
45.4.
Il contenuto del verbale di cui al precedente paragrafo 45.1 è definito nelle Istruzioni. Il Vettore e l’avente
diritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni, anche se espresse in una
specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono ripartite tra il Vettore
e l’avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far parte della liquidazione
del danno.
45.5.
Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce oggetto del
Trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi espresse,
ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità, nonché l’eventuale quantificazione del
danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d’iniziativa dal Vettore in assenza dell’avente
diritto quando quest’ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 25
Articolo 46 - Misura dell’indennizzo per perdita o avaria
46.1.
Nei limiti di cui al precedente art. 43, in caso di perdita totale o parziale della merce oggetto del Trasporto,
il Vettore indennizza l’avente diritto per un importo corrispondente al valore della merce perduta, come
da quest’ultimo dimostrato, nella misura massima pari a € 18,08 (euro diciotto/08) per ciascun
chilogrammo lordo di merce mancante. Qualora per la merce oggetto del Trasporto sia stata resa
dichiarazione di valore, la misura massima dell’indennizzo è pari al valore dichiarato ovvero alla parte del
valore proporzionale al peso mancante. Il Vettore rimborsa, per intero o in proporzione della parte di
merce perduta, il corrispettivo del Trasporto pagato, esclusa l’imposta.
46.2.
Nei limiti di cui al precedente art. 43, in caso di avaria della merce oggetto del Trasporto, il Vettore
indennizza l’avente diritto per un importo pari al deprezzamento subito dalla merce a causa dell’avaria,
nella misura massima stabilita nel precedente paragrafo 46.1 per la perdita della merce.
46.3.
Il valore delle merci oggetto di Trasporto si desume dal prezzo indicato in fattura o, in mancanza di questa,
dai prezzi indicati dalle mercuriali del luogo di partenza ovvero, in difetto anche di mercuriali, in base a
quanto indicato dal codice civile.
Articolo 47 - Liquidazione del danno
47.1.
A decorrere dalla sottoscrizione del verbale ai sensi del precedente paragrafo 45.5 l’avente diritto può
presentare domanda di liquidazione del danno, sia al competente ufficio presso la stazione di partenza sia
al competente ufficio presso la stazione di arrivo.
47.2.
Il diritto alla liquidazione del danno può essere ceduto senza formalità, mediante dichiarazione apposta
sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal Mittente al Destinatario e viceversa.
Articolo 48 - Risarcimento del danno derivato da ritardo nella resa
48.1.
Fuori dal caso di perdita o avaria della merce, qualora il Vettore non abbia rispettato i termini di resa di
cui all’art. 25 per colpa grave, il Vettore dovrà risarcire al Mittente il danno da questi subito nei limiti di
un quinto del danno stesso per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, il risarcimento del danno non può
essere superiore all’ammontare del corrispettivo.
48.2.
L’ammontare del risarcimento dovuto dal Vettore per il danno derivato da ritardo nella resa, cumulato al
risarcimento dovuto dallo stesso a causa dell’avaria subita dalla merce, non può superare l’ammontare
massimo del risarcimento dovuto dal Vettore per il caso di perdita totale della merce di cui al precedente
paragrafo 46.1.
Articolo 49 - Risarcimento in caso di dolo o colpa grave
Qualora la perdita o l’avaria della merce siano causati da dolo o colpa grave del Vettore, l’avente diritto
può pretendere di essere risarcito, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 codice civile, dei danni che provi di aver
subito, fino alla concorrenza del doppio degli indennizzi massimi previsti, a seconda dei casi, ai paragrafi
46.1, e 46.2.
Tr enitalia Divisione Cargo > 26
Articolo 50 - Forza maggiore
I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore che
escludono la responsabilità del Vettore in relazione all’esecuzione del Trasporto:
a) interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause non imputabili al Vettore, ivi compresi
l’impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria, l’eccesso di traffico sulla rete causato da eventi o
situazioni straordinarie, i problemi alla circolazione originati da reti estere (es. blocco delle frontiere);
b) situazioni di ingombro nelle stazioni di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal interni o portuali
causate da impreviste difficoltà operative non imputabili al Vettore;
c) revoca della relativa traccia oraria - anche per un singolo Trasporto - da parte del Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria;
d) agitazioni sindacali.
Articolo 51 - Reclamo
51.1.
Il Mittente o il Destinatario che abbia pagato il corrispettivo del trasporto ed abbia diritto ad ottenere un
rimborso di somme percepite in eccesso dal Vettore o abbia diritto ad un risarcimento dei danni, può
presentare reclamo nei termini e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
51.2.
Il reclamo non pregiudica il diritto del Mittente o Destinatario di tutelare il proprio diritto nelle sedi
competenti.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 27
SEZIONE IX
TRASPORTI A TRENO COMPLETO
Articolo 52 - Modifiche necessarie al Programma
Nell’ipotesi in cui il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione dei
treni ovvero per qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, il Vettore e il Mittente, nel
caso di trasporti a treno completo, saranno obbligati secondo buona fede a modificare il Programma in
modo da renderlo compatibile con le nuove condizioni, salva la facoltà per il Mittente di escludere dal
Programma quelle Relazioni per le quali sia venuto meno il suo interesse. Detta esclusione comporterà una
corrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente assunto dal Mittente verso il Vettore.
Articolo 53 - Treni aggiuntivi
53.1.
Il Mittente potrà richiedere al Vettore l’esecuzione di Trasporti a Treno Completo aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nel Programma, sulle Relazioni ivi considerate, con le modalità previste nelle Istruzioni.
53.2.
Resta inteso che i Trasporti a Treno Completo aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Programma non
saranno computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità eventualmente assunto dal Mittente
verso il Vettore.
Articolo 54 - Partenza
54.1.
Il Mittente è obbligato a presentare nel Punto di Presa e Consegna in partenza i carri caricati con le merci
da trasportare secondo Programma. La presentazione deve aver luogo entro il tempo limite di messa a
disposizione previsto per ognuna delle Relazioni, con le modalità indicate nel Programma.
54.2.
Qualora il Mittente presenti i carri caricati con le merci nel Punto di Presa e Consegna oltre il termine
indicato nel Programma, il Trasporto si intenderà disdettato e si applicherà la penale indicata in Contratto.
54.3.
Il Vettore mette a disposizione del Mittente i carri ferroviari necessari all’esecuzione dei Trasporti di cui al
Programma. In caso di indisponibilità dei carri da parte del Vettore si applica il successivo art. 57.
Articolo 55 - Lettera di vettura
Per ogni Treno Completo il Mittente dovrà rilasciare al Vettore una lettera di vettura con allegato elenco
dei carri e delle merci ivi contenute. Qualora specifiche disposizioni di legge prevedano che per ogni
singolo carro debba essere rilasciata una distinta lettera di vettura, ciascuna di esse dovrà prevedere
espresso rinvio all’altra e contenere le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.3, punto (iii).
Articolo 56 - Carico
Il Mittente deve eseguire il carico delle merci entro il tempo limite stabilito per ognuna delle Relazioni di
cui al Programma.
Tr enitalia Divisione Cargo > 28
Articolo 57 - Insufficienza di carri o trazione
57.1.
Qualora il Vettore non abbia un numero sufficiente di carri per trasportare la quantità programmata, questi
ne dà comunicazione al Mittente che:
a) può accettare l’esecuzione del Trasporto a Treno Completo con un numero di carri inferiore alla
quantità richiesta, avendo, in tal caso, diritto alla riduzione proporzionale del prezzo del Treno
Completo preventivamente convenuto con il Vettore;
b) può rifiutare l’esecuzione del Trasporto a Treno Completo con un numero di carri inferiore alla quantità
richiesta. In tal caso, il Trasporto si intenderà disdettato da parte del Vettore e si applicheranno le penali
stabilite in Contratto.
Non si applicherà la riduzione di cui alla precedente lett. a) qualora sia possibile utilizzare carri forniti dal
Mittente.
Articolo 58 - Responsabili di Contratto
Allo scopo di assicurare efficienza alla esecuzione dei Trasporti a Treno Completo secondo Programma, il
Vettore e il Mittente provvederanno, entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del Contratto, a
nominare un proprio responsabile di Contratto, al quale verranno attribuiti poteri idonei alla gestione
operativa del Contratto stesso. Ciascuna delle parti predette potrà sostituire, una o più volte, il soggetto
nominato come proprio responsabile di Contratto dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso
di almeno 5 (cinque) giorni.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 29
SEZIONE X
SERVIZI ACCESSORI, TRAGHETTAMENTO E TRASPORTO FERROVIA - STRADA
Articolo 59 - Servizi accessori
Il Vettore fornisce, su specifica richiesta del Mittente e a fronte dei corrispettivi indicati nel Listino, i
seguenti servizi accessori:
a) impiego delle gru;
b) fornitura dei copertoni;
c) terminalizzazione di Trasporti presso gli stabilimenti raccordati;
d) terminalizzazione di Trasporti nelle aree portuali: le modalità e le condizioni per la loro esecuzione
sono riportate nelle Istruzioni;
e) operazioni e formalità doganali: le modalità e le condizioni per la loro esecuzione sono riportate nelle
Istruzioni;
f) fornitura di carri per il trasporto stradale (su cui infra).
Articolo 60 - Traghettamento
Il servizio di traghettamento viene svolto attraverso lo Stretto di Messina o tra Civitavecchia e Golfo Aranci
ed è limitato ai trasporti per i quali la merce non debba essere trasbordata dal carro.
Articolo 61 - Fornitura di carri per il trasporto stradale
61.1.
Il Vettore, su richiesta del Mittente, può mettere a disposizione dello stesso i carri da utilizzare o utilizzati
per il trasporto ferroviario al fine di consentire il trasporto stradale fino alla stazione di partenza e/o alla
località di destinazione.
61.2.
I carri messi a disposizione devono essere riconsegnati entro 27 ore, ovvero 30 ore in caso di ricarico, dalla
loro messa a disposizione o dallo svincolo. Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni
festivi.
61.3.
Il Destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l’eventuale annotazione
delle anomalie riscontrate, chiedendo al Vettore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decade
dalla possibilità di contestare eventuali anomalie.
Articolo 62 - Trasporto ferrovia - strada
62.1.
Il Vettore, su richiesta del Mittente, può impegnarsi ad effettuare, direttamente o indirettamente, il servizio
di trasporto merci dal luogo indicato dal Mittente medesimo al luogo di destinazione utilizzando una
modalità di trasporto combinato ferrovia e/o strada.
62.2.
Le operazioni di carico e scarico della merce, ovvero di carico e scarico delle UTI, rimangono di
competenza del Mittente e del Destinatario, che vi provvederanno a propria cura e spese.
62.3.
La lettera di vettura è unica e copre l’intero trasporto ed i termini di resa sono convenuti tra le Parti tenendo
conto, per il percorso ferroviario, di quelli fissati al precedente art. 25.
62.4.
Per quanto non specificamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle presenti
Condizioni.
Tr enitalia Divisione Cargo > 30
SEZIONE XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63 - Modifiche ai contratti di Trasporto
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni dei contratti di Trasporto
ai quali si applicano le presenti Condizioni sarà vincolante per Mittente e Vettore a meno che non sia dagli
stessi approvata per iscritto.
Articolo 64 - Legge applicabile e Foro competente
64.1.
I contratti di Trasporto ai quali si applicano le presenti Condizioni sono disciplinati dalla legge italiana.
64.2.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e adempimento dei contratti di Trasporto ai quali
si applicano le presenti Condizioni saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di
ogni altro Foro indicato dalla legge.
Articolo 65 - Pubblicità
65.1.
Le presenti Condizioni sono consultabili on line mediante accesso al sito istituzionale internet del Vettore.
Il Vettore tiene altresì a disposizione del pubblico le presenti Condizioni presso gli uffici competenti nelle
Stazioni Abilitate.
65.2.
Il Vettore pubblica periodicamente le informazioni utili per accedere al trasporto delle merci per ferrovia,
illustrando alla Clientela i principali servizi offerti e le relative condizioni commerciali.
Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia > 31
TRENITALIA
DIVISIONE CARGO
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma
www.cargo.trenitalia.it
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condizioni generali di trasporto delle merci per - Cargo