Di Carugati Arianna e Polacchini Giada 29 novembre 2012 Università Milano-Bicocca 1 La responsabilità del vettore in caso di rapina Cassazione civile, sez. III, 8 agosto 2007, n.17398-Pres. Fiduccia- Rel. Lanzill- P.M. Schiavon- Cosmov s.p.a. c. P.P. 2 Massima Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate. (nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall’inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all’autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l’ausilio di un secondo; la Suprema Corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore). 3 Soggetti coinvolti (Società X) Contratto di trasporto (Società Y) Vettore (soggetto A) 4 Fatto «A» subisce una rapina «X» cita in giudizio «Y» «Y» cita in giudizio «A» che asserisce di essere stato rapinato «A» deve dimostrare di avere preso tutte le precauzioni in sede di giudizio Si stabilisce che le precauzioni non sono state prese La Suprema Corte rinvia la sentenza affinché si proceda ad una valutazione della condotta del vettore. 5 Articoli adottati Art 1176 c.c = Diligenza nell’adempimento Art 1693 c.c = Responsabilità per perdita e avaria Art 2727 c.c = Nozione Art 2729 c.c = Presunzioni semplici 6