Di Carugati Arianna e Polacchini Giada
29 novembre 2012
Università Milano-Bicocca
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La responsabilità del vettore in
caso di rapina
Cassazione civile, sez. III, 8 agosto 2007,
n.17398-Pres. Fiduccia- Rel. Lanzill- P.M.
Schiavon- Cosmov s.p.a. c. P.P.
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Massima
Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore
non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di
una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da
evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo,
essendo necessario accertare che i fatti, ancorché
riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia
sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche
ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed
inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di
prevenzione adeguate. (nella fattispecie la rapina era
avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco
tempo dall’inizio del viaggio a causa della stanchezza e del
sonno sopravvenuto all’autista, partito in condizioni fisiche
inadeguate e senza l’ausilio di un secondo; la Suprema Corte,
sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la
sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la
responsabilità del vettore).
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Soggetti coinvolti
(Società X)
Contratto di
trasporto
(Società Y)
Vettore
(soggetto A)
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Fatto
 «A» subisce una rapina
 «X» cita in giudizio «Y»
 «Y» cita in giudizio «A» che asserisce di essere stato
rapinato
 «A» deve dimostrare di avere preso tutte le
precauzioni in sede di giudizio
 Si stabilisce che le precauzioni non sono state prese
 La Suprema Corte rinvia la sentenza affinché si
proceda ad una valutazione della condotta del vettore.
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Articoli adottati
Art 1176 c.c = Diligenza nell’adempimento
Art 1693 c.c = Responsabilità per perdita e avaria
Art 2727 c.c = Nozione
Art 2729 c.c = Presunzioni semplici
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Sentenza trasporto