I CONTRATTI NELL’autotrasporto DI mercI avv. prof. Maurizio Riguzzi 532 CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI E OBBLIGAZIONI DELLA FILIERA Sommario: 532.0 QUADRO GENERALE 532.1 CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI 532.2 SOGGETTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E RELATIVI OBBLIGHI 532.2.1 Obbligazioni a carico del mittente 532.2.2 Obbligazioni a carico del destinatario 532.2.3 Obbligazioni a carico del caricatore 532.2.4 Obbligazioni a carico del proprietario della merce 532.2.5 Revisione del regime di responsabilità condivisa 532.3 OGGETTO DEL CONTRATTO 532.4 ACCORDI VOLONTARI 532.4.1 Accordi volontari alla luce del “pacchetto autotrasporto” 2010 532.5 TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI 532.5.1 Trasporto con sub-trasporto 532.5.2 Trasporto con rispedizione 532.5.3 Trasporto cumulativo 532.6 PERFEZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI FINI CIVILISTICI 532.6.1 Scioglimento del contratto di trasporto 532.6.2 Risoluzione giudiziale del contratto 532.6.3 Risoluzione di diritto del contratto 532.0 QUADRO GENERALE Il contratto di trasporto, secondo il Codice civile e le leggi speciali, è un contratto: • oneroso, nel senso che il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto è suo elemento essenziale e come tale è espressamente enunciato nella definizione legislativa; • consensuale, nel senso che si perfeziona con il semplice consenso delle parti, liberamente prestato, senza che occorra la consegna delle cose da trasportare (la consegna delle merci da trasportare attiene alla fase di esecuzione del contratto e non alla fase del suo perfezionamento); • non formale, nel senso cioè che non necessita di una particolare forma (v. paragrafo 533) (al riguardo, nel tempo, la disciplina è mutata in quanto per un periodo la forma è stata vincolante) (1); • bilaterale, o, come recita il CC “a prestazioni corrispettive” in quanto sorgono obblighi e diritti contemporaneamente nell’una e nell’altra parte. Il contratto di trasporto, per essere valido, deve avere i seguenti requisiti essenziali, la cui mancanza, anche di uno solo, ne comporta la nullità: • utilità patrimoniale; • possibile fisicamente; • possibile giuridicamente (lecito); • determinato (il carico affidato al vettore per il trasporto deve essere determinato nella qualità e nella quantità). La specificazione del carico deve avvenire all’atto della consegna del carico al vettore per l’effettuazione del trasporto. Il vettore prende in consegna le cose affidategli ed assume l’obbligo di custodirle e di provvedere alla loro integrità durante il trasporto fino alla consegna delle stesse al destinatario. Al mittente, nel corso dell’esecuzione del trasporto, resta la titolarità del “diritto di contrordine” ai sensi dell’art. 2227 CC: egli può cioè sospendere il trasporto e pretendere dal vettore la restituzione immediata delle merci oppure la riconsegna a destinatario diverso da quello inizialmente indicatogli, con l’obbligo di rimborsare al vettore le spese e i danni derivati da tale contrordine. Solo una volta che le merci siano passate a disposizione del destinatario, il mittente perde la possibilità di disporne. (1) Con il DL 29.3.1993 n. 82 (art. 7) convertito, con modificazioni, nella legge 27.5.1993 n. 162 “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi” è stato aggiunto un c. 4 all’art. 26 legge n. 298/1974 che recita: “ai fini di cui al precedente articolo (che sanziona l’esercizio abusivo dell’autotrasporto), al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso. I dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge” che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, introduceva l’obbligo della forma scritta per il contratto di trasporto per conto di terzi di cose su strada. Il successivo DL 3.7.2001 n. 256, convertito con modificazioni nella legge 20.8.2001 n. 334 ha dato l’interpretazione autentica nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 CC, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. Su questo tema la dottrina è stata particolarmente critica. Si è giunti infine al DLG 21.11.2005 n. 286, delegato dalla legge 1.3.2005 n. 32, che ha enunciato “i contratti sono stipulati di regola in forma scritta” e pertanto la forma scritta, pur caldeggiata, non è da considerarsi obbligatoria anche se alla forma del contratto sono collegati effetti differenziati (v. paragrafo 533). I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 3 La prescrizione in materia di trasporto e spedizioni è di: • 1 anno, ordinariamente; • 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa (2). Il termine per la prescrizione decorre dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle merci nel luogo di destinazione (3). 532.1 CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Il contratto di trasporto (4) è il contratto in base al quale un soggetto, denominato vettore, assume l’obbligazione di trasferire, dietro corrispettivo, persone o cose da un luogo ad un altro (5). Il trasporto può essere: • nazionale o internazionale a seconda che si svolga nell’ambito del territorio nazionale o fuori di esso; • per terra (a sua volta riconducibile a trasporto stradale, ferroviario o a fune), per acqua e per aria, in base al sistema di locomozione usato; • pubblico o privato, in relazione al modulo organizzativo; • di persone o di cose in relazione all’oggetto del trasporto, tipologia ulteriormente distinguibile in trasporto in conto proprio o per conto di terzi (6). Nell’ambito dei sottotipi di trasporto, ruolo determinante è stato assunto dal trasporto di cose per conto di terzi. La stessa legge n. 298/1974, all’art. 40, offre una definizione del trasporto per conto di terzi, stabilendo che “è trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo” (7), concetto ribadito dal DLG n. 286/2005, che definisce l’attività di autotrasporto come “la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”. Il trasporto per conto di terzi, nell’ambito del trasporto stradale di cose, rappresentando l’unica modalità di esercizio professionale ed imprenditoriale riconosciuta dall’attuale quadro legislativo, ed avendo un ruolo fondamentale nello scenario di tale modalità di trasporto, è il modello contrattuale di riferimento per un esame della disciplina oggi vigente, che non può prescindere dalla legislazione speciale che, a partire dalla citata legge n. 298/1974, ha affiancato la disciplina del CC. 532.2 SOGGETTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E RELATIVI OBBLIGHI I soggetti del contratto di trasporto merci, a carico di ciascuno dei quali scaturiscono obbligazioni, attualmente sono: • mittente, colui che richiede il trasporto (8); • vettore, colui che esegue il trasporto; • destinatario, colui che riceve la prestazione del trasporto; • caricatore, cioè l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sua sistemazione sul veicolo (9); • proprietario della merce. Più in dettaglio: • mittente, a volte impropriamente qualificato quale “committente”, è il soggetto che stipula il contratto di trasporto con il vettore, richiedendo la prestazione del trasporto. Il mittente, nel contratto di trasporto, è il creditore del trasporto medesimo. Per accertare a chi spetti la qualifica di mittente deve aversi unicamente riguardo alla persona che ha stipulato in nome proprio il contratto di trasporto, a nulla rilevando che le spese siano eventualmente a carico del destinatario o che questi debba dare il proprio consenso alla scelta del vettore (10). Il mittente è tenuto ad una serie di atti di cooperazione nei confronti del vettore per garantire una puntuale e corretta esecuzione del trasporto, e che, in tale ottica, deve innanzitutto provvedere alla consegna del carico al vettore, fornendogli le indicazioni ed i documenti necessari al trasporto. Relativamente alle obbligazioni a carico del mittente si rinvia ad altra parte (v. paragrafo 532.2.1); • vettore è il soggetto che si obbliga contrattualmente ad eseguire il trasporto con mezzi propri o con mezzi altrui (prendendo in quest’ultimo caso il nome di spedizioniere-vettore, ex art. 1741 CC). Può definirsi vettore dunque (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 V. art. 2951 CC. V. art. 2951 CC. V. art. 1678 CC. La definizione ricavabile dall’art. 1678 CC è valida per ogni tipo di contratto di trasporto e rappresenta il momento unificante dell’istituto del contratto di trasporto che riconosce in essa, a prescindere da tutte le differenze insite nell’oggetto trasportato e nelle modalità di trasporto, una sostanziale e fondamentale unitarietà. In questo senso, vedasi M. Riguzzi, Il contratto di trasporto, Milano, 1997, pagine 36 e seguenti. V. legge n. 298/1974. La disposizione in oggetto va raccordata con quella contenuta nell’art. 88 CDS che stabilisce “… un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. V. sentenza Corte di cassazione 26.5.1995 n. 5856: “Non può essere considerato committente colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (e cioè il destinatario), nè il semplice acquirente delle merci trasportate. Il termine committente indica, invece, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in tale qualità, ha l’obbligo di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione del trasporto stesso.”. La figura del caricatore era infatti sconosciuta al Codice civile che, agli artt. 1683÷1702 regola la materia: essa infatti è stata introdotta dal decreto legislativo n. 286/2005. Si ricorda che la materia è ancora parzialmente regolata anche dalla (legge n. 298/1974), dal predetto decreto legislativo n. 286/2005 e dal decreto legislativo n. 305/2000. In questo senso, App. Firenze 1.2.1967, in Giur. toscana, 1967, pagina 185, la quale ha ritenuto che soggetti del contratto di trasporto sono coloro che hanno stipulato, in proprio nome, il contratto di trasporto, assumendo rispettivamente la posizione di vettore e di mittente. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI chi assume l’obbligo di trasportare le cose da un luogo ad un altro, unitamente alla obbligazione di custodirle e di conservarle integre fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Per i trasporti svolti in modo professionale - cioè per conto di terzi - sono però necessari taluni adempimenti per la validità del contratto: l’esercizio abusivo dell’autotrasporto, cioè effettuato da impresa non iscritta all’Albo o sospesa, radiata o cancellata dallo stesso, comporta la nullità del contratto di trasporto stipulato dal vettore abusivo (11). Per approfondimenti si rinvia ad altra parte (v. paragrafo 535); • destinatario è chi riceve la prestazione del trasporto, cioè il soggetto al quale devono essere consegnate le merci nel luogo di destinazione, normalmente persona diversa dal mittente, ma talora anche lo stesso mittente; si pensi, ad esempio, al caso in cui il mittente spedisca la merce ad una propria filiale: anche in tale caso si può legittimamente fare ricorso al termine “destinatario”, cioè la persona cui la merce è spedita. Per approfondimenti si rinvia ad altra parte (v. paragrafo 532.2.2); • caricatore, cioè l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto. Particolari obbligazioni e sanzioni sono state individuate a suo carico dal DLG 21.11.2005 n. 286 per violazione di regole concernenti la sicurezza sociale e la circolazione stradale da parte del conducente (v. paragrafo 532.2.3); • proprietario della merce, cioè l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Particolari obbligazioni e sanzioni sono state individuate a suo carico dal DLG 21.11.2005 n. 286 per violazione di regole concernenti la sicurezza sociale e la circolazione stradale da parte del conducente, qualora in presenza di contratto scritto (v. paragrafo 532.2.4). 532.2.1 Obbligazioni a carico del mittente Le obbligazioni a carico del mittente si possono così riassumere: • consegna delle merci al vettore. La consegna al vettore delle merci da trasportare costituisce l’obbligazione caratteristica del mittente, rappresentando, nel contempo, un suo necessario atto di cooperazione perché il vettore possa eseguire la prestazione di trasporto (12); • consegna dei documenti richiesti per l’esecuzione del trasporto (documenti doganali, licenze, ecc.) (13). Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione contenente: - nome del destinatario, - luogo di destinazione, - natura, - peso, quantità, numero delle cose da trasportare e - condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata la lettera di vettura, una ricevuta di carico con le stesse indicazioni. Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati, salvo contrarie disposizioni di legge, con la clausola “all’ordine” (14). In questo caso i diritti che nascono dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (15); • pagamento del corrispettivo per il trasporto, che può avvenire: - al momento della conclusione del contratto (porto affrancato), o - al momento della riconsegna delle merci al destinatario (porto assegnato). (11) Dunque l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la rigorosa fissazione dei requisiti per l’iscrizione, la disciplina dei trasporti e delle tariffe da applicare (oggi non più vincolate a parametri prestabiliti dalla pubblica autorità), se non hanno del tutto sovvertito i caratteri fondamentali del contratto di trasporto, in larga misura disciplinati dagli articoli 1678 e seguenti CC, hanno in ogni caso contribuito ad introdurre significative innovazioni all’impianto normativo preesistente. In sintesi, l’esercizio professionale dell’autotrasporto di merci, modalità più ricorrente e più importante nell’ambito dei traffici, è riservato, in forza della legge 6.6.1974 n. 298 e, da ultimo, della legge 27.5.1993 n. 162, ai soggetti iscritti nell’apposito Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed è soggetto ad apposito provvedimento autorizzatorio, con evidente restrizione della capacità di stipulare, in qualità di vettore, contratti di trasporto di merci su strada. La Corte costituzionale, con sentenza 22.11.1991 n. 420, ha stabilito che il contratto di trasporto stipulato con un vettore non iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori (pertanto abusivo) è nullo. (12) Per il vero, pur costituendo la consegna delle merci al vettore il principale aspetto della cooperazione del mittente all’esecuzione del trasporto, esso non figura in modo espresso nell’art. 1683 CC, che regola i profili dell’onere di collaborazione che incombono sul mittente in riferimento all’esecuzione dell’obbligazione di trasporto assunta dal vettore; (13) L’art. 1683 CC (e il successivo art. 1684) da un lato fa unicamente obbligo al mittente di indicare al vettore con esattezza gli estremi necessari per eseguire il trasporto e dall’altro individua, come ulteriore aspetto di collaborazione, quello di fornire al vettore i documenti ritenuti necessari per l’effettuazione delle prestazioni di trasporto. L’obbligo del mittente di fornire una precisa indicazione degli elementi di cui all’art. 1683 CC deve essere adempiuto prima dell’inizio del trasporto, poiché è del tutto evidente che, riferendosi ad aspetti strettamente correlati alla fase esecutiva del trasporto, ed incidendo sulla scelta dell’organizzazione da attuarsi da parte del vettore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del trasporto, non avrebbe alcun senso procedere a tali indicazioni dopo l’inizio di tali prestazioni. L’ultima parte dell’art. 1683 stabilisce che sono a carico del mittente i danni derivanti dalla omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti. La norma ha una sua logica ed una sua importanza dal momento che dalla natura, dal peso, dalla quantità delle merci da trasportare (nonché dagli altri elementi che il mittente ha l’obbligo di indicare con esattezza) possono dipendere (e normalmente dipendono) la determinazione del prezzo del trasporto e la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci trasportate. Su tali aspetti, può vedersi M. Iannuzzi, Del trasporto, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, BolognaRoma, 1970, pagine 110 e seguenti. Per quanto concerne la lettera di vettura, non va confusa con il documento di pari denominazione, con valenza amministrativa, introdotto dall’art. 16 DPR 9.1.1978 n. 56 per il controllo nazionale delle “tariffe a forcella”, poi superato per effetto del DLG n. 286/2005). (14) V. art. 1684 CC. (15) V. art. 1691 CC. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 5 Il pagamento del prezzo del trasporto, corrispettivo che può essere riferito alla sola fase del trasporto od anche ad altre prestazioni accessorie richieste e concordate con il vettore, è un ulteriore obbligo del mittente. Ma il pagamento del prezzo del trasporto, normalmente in capo al mittente (porto affrancato), può essere posto in capo al destinatario (porto assegnato), per la libertà contrattuale delle due parti. 532.2.2 Obbligazioni a carico del destinatario Il destinatario, soggetto creditore nella fase esecutiva del rapporto, non ha particolari obblighi, se non quello di corrispondere il prezzo del trasporto laddove tra le parti del contratto venga stabilito di porne il pagamento a suo carico e quello di collaborare con il vettore affinché le prestazioni di trasporto possano essere correttamente e puntualmente eseguite, rendendo conseguentemente possibile la riconsegna delle merci. Al destinatario spettano quindi i diritti che nascono dal contratto di trasporto verso il vettore quando arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario può esercitare i diritti derivanti dal contratto solamente con il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (16). Il destinatario ha diritto di fare accertare, a proprie spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l’avaria esiste il vettore deve rimborsargli le spese. La perdita e l’avaria si rilevano con un accertamento tecnico o con una ispezione giudiziale. Il reclamo può essere inviato tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno). 532.2.3 Obbligazioni a carico del caricatore Il caricatore è l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sua sistemazione sul veicolo adibito alla esecuzione del trasporto (17). Il principale obbligo del caricatore è strettamente collegato alla verifica ed alla cura della sistemazione del carico al cui inadempimento conseguono responsabilità: • di natura pubblicistica, rispondendo per violazioni commesse dal conducente del veicolo durante il trasporto: - quando il contratto di trasporto sia stato redatto in forma scritta, e nel contratto stesso, siano contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme relative a: - superamento dei limiti di velocità (18), - mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (19); - qualunque sia la forma del contratto di trasporto (scritto o verbale), qualora siano state accertate: - superamento dei limiti di sagoma o di massa (20), - cattiva sistemazione del carico sul veicolo (21), - eccedenza di massa sui veicoli motore e sui rimorchi rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (22); • di natura privatistica, con precise responsabilità per i danni cagionati a terze persone e cose in conseguenza di quelle violazioni (23). 532.2.4 Obbligazioni a carico del proprietario della merce Anche al proprietario della merce vengono poste responsabilità di natura pubblicistica, qualora il contratto di trasporto: • sia stato redatto in forma scritta; • contenga istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme relative a: - superamento dei limiti di sagoma o di massa (24), - cattiva sistemazione del carico sui veicoli (25), - superamento dei limiti di velocità (26), - sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi (27), - mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo. In tal caso il proprietario delle merci trasportate risponde in concorso con lo stesso conducente per le predette violazioni. Se il contratto di trasporto, invece, non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi volontari, il proprietario delle merci non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente du (16) V. art. 1689 CC. (17) La figura del caricatore, introdotta dal DLG n. 286/2005, appare principalmente collegata ad obbligazioni coinvolgenti aspetti pubblicistici piuttosto che aspetti privatistici, comunque rilevanti. (18) V. art. 142 CDS. (19) V. art. 174 CDS. (20) V. artt. 61 e 62 CDS. (21) V. art. 164 CDS. (22) V. art. 167 CDS. (23) In questo senso pare doversi interpretare l’art. 7, c. 7, del decreto legislativo a norma del quale “il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo”. (24) V. artt. 61 e 62 CDS. (25) V. art. 164 CDS. (26) V. art. 142 CDS. (27) V. art. 167 CDS. 6 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI rante il trasporto anche se venga accertato che allo stesso siano state fornite istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme richiamate. 532.2.5 Revisione del regime di responsabilità condivisa In ordine alla responsabilità dei soggetti della filiera, diversi dal vettore (impresa di autotrasporto, in vigore dal 12 agosto 2010, sono state introdotte (28): • nuove regole. - le istruzioni scritte fornite al vettore (che devono essere in ogni caso compatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale) devono essere riportate nella scheda di trasporto, nella documentazione equivalente o allegate alla documentazione equipollente di cui all’art. 7 bis, e devono essere sempre presenti a bordo del veicolo impiegato per il trasporto (nuovo comma 4 dell’art. 7 DLG 286/2005). Ciò al fine di evitare che, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, al mittente ed al vettore vengano applicate le stesse sanzioni applicate al conducente del mezzo, nel caso in cui vengano accertate, a carico dello stesso, violazioni alle norme sui limiti di velocità ed a quelle sui tempi di guida e di riposo; - è obbligatoria la indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nella documentazione suindicata che deve essere sempre presente a bordo del veicolo con cui viene eseguito il trasporto (nuovo comma 5 dell’art.7 DLG 286/2005) Nel caso in cui non siano riportate le indicazioni prescritte, al committente si applica la sanzione prevista dall’art. 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005 per la mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto (29); • nuove procedure di accertamento della responsabilità. L’accertamento della responsabilità dei soggetti della filiera può essere effettuato in tempi successivi al controllo su strada, soltanto in presenza di contratti di trasporto stipulati in forma scritta (nuovo art. 8 DLG 286/2005) (30). Dal 13 agosto 2010 sono state inoltre introdotte sensibili modifiche in tema di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce quando dalla violazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada conseguano la morte di persone, o lesioni personali gravi o gravissime, e l’incidente che ha originato la morte o le lesioni abbia visto coinvolto un veicolo per la cui guida è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E: l’autorità competente può disporre la verifica, presso il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale (31). La norma prevede quindi che l’organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi debba inviare una circostanziata comunicazione ai competenti uffici affinché provvedano alle suddette verifiche (32). 532.3 OGGETTO DEL CONTRATTO Per oggetto del contratto devono intendersi le prestazioni assunte dal vettore e dal mittente con la stipulazione del contratto di trasporto di cose: la prestazione tipica del vettore è il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, mentre quella del mittente è il pagamento del corrispettivo. Particolare importanza assume il requisito della liceità del trasporto, con particolare riferimento ai parametri ed ai divieti introdotti dalla legislazione speciale per i trasporti svolti in modo professionale ed imprenditoriale, come l’autotrasporto per conto di terzi. Il contratto di trasporto di cose stipulato da un vettore non iscritto all’Albo e/o non autorizzato è nullo e quindi non produttivo di alcuna obbligazione e di alcuna responsabilità contrattuale fra le parti (33). (28) V. art. 4, commi 4 e 5 ed art. 8 del DLG n. 286/2005 come modificati dalla legge 4.8.2010 n. 127). (29) La norma contenuta nel comma 5 testualmente recita: “In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’art. 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta nella scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all’art. 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di avere preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall’art. 7-bis, comma 4”. (30) Il nuovo art. 8 si articola in quattro commi. Il comma 1 prevede che l’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell’art. 7-bis. Il comma 2 prevede che in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all’atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all’art. 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l’autorità competente, in base all’esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all’art. 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. Il comma 4, infine, prevede che le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. (31) V. comma 7 bis dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 aggiunto dall’art. 51 della legge 29.7.2010 n. 120. Le norme cui si fa riferimento nel comma aggiunto (v. comma 6 dell’art. 7) sono quelle relative alla sagoma limite (art. 61), alla massa limite (art. 62), ai limiti di velocità (art. 142), alla sistemazione del carico sui veicoli (art. 164), al trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (art. 167), alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose. (32) La modifica normativa apportata si inquadra in un contesto di maggiore attenzione per le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, dal momento che, coinvolgendo evidentemente i soggetti della filiera in potenziali controlli sul loro corretto comportamento e sulla loro osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza della circolazione stradale e di quelle contenute nell’art. 83-bis, li induce ad una maggiore diligenza e ad un maggior rispetto di dette norme. Secondo la circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 12 agosto 2010, l’autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede la impresa di autotrasporto. (33) Sul punto, per più ampie considerazioni, si rinvia a M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagina 96. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 7 532.4 ACCORDI VOLONTARI Le organizzazioni associative dei vettori e dell’utenza possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese associate a garanzia dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale (34). La ratio di tali accordi quadro (che devono contenere tutti gli elementi di cui al comma 2 dell’art. 5 DLG n. 286/2005) non è più quella alla base degli accordi particolari di cui alla legge n. 298/1974 e all’art. 13 DM 18.11.1982, concepita come deroga al sistema tariffario obbligatorio, ma è sostanzialmente quella di prevedere una regolamentazione dei singoli rapporti contrattuali tra le parti a garanzia dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Il legislatore ha pertanto ritenuto opportuno delegare alle associazioni dei vettori e dell’utenza, soggetti particolarmente sensibili alle problematiche della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, la stipulazione di accordi di trasporto per determinate categorie merceologiche, contenenti norme di salvaguardia della regolarità amministrativa delle imprese di trasporto interessate e di osservanza delle regole sulla sicurezza sociale e la circolazione stradale. Non più quindi accordi validi erga omnes, ma accordi “quadro” per vari settori merceologici finalizzati a garantire, nei singoli rapporti contrattuali che si andranno a sottoscrivere tra le varie imprese di trasporto ed i vari committenti, da stipularsi obbligatoriamente in forma scritta, la conformità ed il rispetto delle regole contrattuali applicate ai principi dettati per l’operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e per l’osservanza delle norme in tema di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. 532.4.1 Accordi volontari alla luce del “pacchetto autotrasporto” 2010 L’istituto degli accordi volontari si è ulteriormente intensificato alla luce del “pacchetto autotrasporto 2010” (legge 4.8.2010 n. 127 che ha apportato numerose modifiche alla disciplina del settore) che ha affidato a tale istituto importanti regolamentazioni: • costi minimo di esercizio: dovranno essere gli accordi volontari a determinare, in prima battuta, i costi minimi, che evidentemente potranno essere diversi in relazione a ciascun diverso accordo. • previsione di garanzia delle prestazioni del contratto di trasporto abbiano durata e quantità garantite, sicché a fronte dell’inserimento nei contratti di trasporto di previsioni che indubbiamente sono di favore per il vettore (quali appunto la previsione di una determinata durata garantita di vigenza del contratto (35) e previsione di una garanzia di un quantitativo di merce trasportata viene concesso alle parti di - determinare il corrispettivo del trasporto anche in misura minore ai costi minimi fissati nell’accordo volontario di riferimento, - inserire nel contratto di trasporto clausole in deroga alle previsioni di cui all’art. 7, comma 3, del DLG n. 286/2005 (36), di cui all’art. 7 bis dello stesso DLG n. 286/2005, - inserire nel contratto di trasporto clausole in deroga alle disposizioni in materia di azione diretta contenute nella legge n. 127/2010. Nel caso in cui gli accordi volontari di cui sopra non vengano stipulati entro il termine di nove mesi a fare data dal 12 agosto 2010, entro i successivi trenta giorni decorrenti da tale data, dovranno essere determinati dei costi minimi dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Nel caso poi in cui l’Osservatorio non provveda a determinare i costi minimi entro il termine previsto, troveranno applicazione i parametri già attualmente previsti per i contratti non stipulati in forma scritta sulla base degli artt. 6 e 7 dell’art. 83 bis (costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e relativa incidenza sui costi di esercizio) (37). Di tutta evidenza appare pertanto l’importanza attribuita dal legislatore agli accordi volontari di settore che finiscono per costituire il solo strumento che possa permettere alle parti di derogare (ma non solo) al mec (34) Per ora si ha notizia solo dell’Accordo volontario 23.7.2007 per il trasporto di barbabietole da zucchero per la campagna saccarifera 2007/2008 e il successivo accordo 20.11.2008 per la campagna saccarifera 2008/2009. (35) In tale ottica, è evidente che non sarà possibile per le parti prevedere un recesso convenzionale dal contratto, se non dopo un determinato lasso di tempo. (36) L’art. 7, c. 3, del decreto legislativo n. 286/2005, prevede che “In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente ai sensi dell’art. 197 CDS, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 CDS. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a fare gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione”. Per il vero, il fatto che un accordo volontario possa prevedere la stipulazione di contratti di trasporto che al loro interno prevedano un minimo di durata e di quantità di merce trasportata garantiti, e che possano contenere clausole contrattuali in deroga, tra l’altro, alla disposizione sopra riportata, induce a ritenere che, in quei contratti di trasporto, il committente, il caricatore ed il proprietario, possano, legittimamente, prevedere di addossare sul vettore le conseguenze delle sanzioni economiche loro eventualmente applicate in conseguenza della violazione, da parte del conducente del mezzo, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. (37) Il comma 4 bis dell’art. 83 bis del DL 25.6.2008 n. 112, convertito nella legge 6.8.2008 n. 133, come inserito dall’art. 1 bis della legge 4.8.2010 n. 127 prevede infatti che “Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 6, comma1, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo”. 8 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI canismo di determinazione del corrispettivo del trasporto, e svincolarlo dai parametri correlati ai costi minimi di esercizio (38). 532.5 TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI Nel corso degli ultimi anni si è avuto un notevole incremento del fenomeno della partecipazione di più vettori nella fase esecutiva del trasporto, con differenti connotazioni: • trasporto con sub-trasporto: cooperazione tra i diversi vettori attraverso una sommatoria di più contratti di trasporto, operanti su autonomi e distinti piani, con un cumulo di contratti individuali; • trasporto con rispedizione: il vettore assume verso il mittente l’obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, concludendo così due diversi contratti, l’uno di trasporto e l’altro di spedizione (art. 1699 CC); • trasporto cumulativo: contratto unitario col quale più vettori successivi assumono l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione finale, rispondendo in solido dell’obbligazione assunta (art. 1700 CC). L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esecuzione del privilegio sulle cose trasportate; se omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salvo l’azione contro il destinatario (art. 1702 CC). I vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto proporzionalmente al proprio percorso. 532.5.1 Trasporto con sub-trasporto Il sub-trasporto è un accordo in base al quale il vettore assume nei confronti del mittente l’obbligo dell’esecuzione dell’intero trasporto dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, avvalendosi dell’opera di uno o più sub-vettori, cioè imprese di trasporto con una propria organizzazione: stipula con essi autonomi contratti di trasporto e li incarica dell’esecuzione del trasporto per l’intero tragitto o per una parte di esso (39). Il mittente rimane quindi estraneo al contratto di sub-trasporto e non ha alcuna azione di responsabilità nei confronti del sub-vettore (40). 532.5.2 Trasporto con rispedizione Le connotazioni tipiche di tale fattispecie risiedono sostanzialmente nel fatto che il vettore assume verso il mittente l’obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, concludendo così due diversi contratti, l’uno di trasporto e l’altro di spedizione. Il primo vettore assume nei confronti del mittente l’obbligo di effettuare le prestazioni di trasporto solo per un determinato tratto del percorso, con l’ulteriore obbligo di stipulare, per conto del mittente, un secondo contratto di trasporto con un vettore successivo, ponendo in essere due distinti ma collegati contratti, uno di trasporto ed uno di spedizione (l’iniziale vettore non assume infatti il servizio di trasporto sino al luogo di destinazione finale delle merci) (41). L’iniziale vettore sarà responsabile nei confronti del mittente: • in base alle regole ed ai principi che disciplinano la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto, per la parte di percorso in cui avrà assunto le funzioni di vettore; • come spedizioniere, in base alle regole sul mandato, per la stipulazione dei contratti di trasporto con i vettori successivi (42). (38) L’istituto dell’accordo volontario, come noto, è stato introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005. La norma stabilisce infatti che le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. La stessa norma, poi, individua quelli che sono gli elementi essenziali di tali accordi. (39) Il trasporto con sub-trasporto non è contemplato da una specifica norma ma è stata introdotto dalla pratica dei traffici e riconosciuto espressamente da dottrina e giurisprudenza. Ricorre il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto dal luogo di consegna delle merci al luogo di destinazione, avvalendosi, in tutto o in parte, dell’opera di un sub-vettore; obbligandosi ad eseguire la prestazione per l’intero percorso, sono suoi obblighi, responsabilità e diritti inerenti all’esecuzione del trasporto. Si avvale però dell’attività di un altro vettore (sub-vettore) con il quale conclude, a sua volta, nel suo nome e nel suo interesse, un contratto di trasporto (contratto di sub-trasporto) per l’esecuzione della prestazione dell’intero percorso o di un tratto di esso. In tema, tra gli altri, può vedersi V. Buonocore, Trasporti con pluralità di vettori: in particolare del contratto di trasporto ordinario con sub-trasporto, in Diritto e giurisprudenza, 1958, pagine 204 e seguenti. (40) Quanto all’azione del vettore, che abbia provveduto a risarcire un eventuale danno al mittente, nei confronti del sub-vettore, si è discusso se il vettore originario, nei confronti del sub-vettore, abbia azione di regresso oppure per l’inadempimento del contratto. “L’accoglimento dell’una o dell’altra delle due tesi esposte non è privo di conseguenze pratiche: se, infatti, il primo vettore potesse agire solo in via di regresso, come avviene nei rapporti interni tra i vettori nel trasporto cumulativo di cose, egli potrebbe ottenere solo il risarcimento integrale del danno patito dal mittente; mentre, ove gli si concedesse di esperire l’azione contrattuale, egli avrebbe diritto non solo al rimborso, ma anche al risarcimento del danno sofferto in proprio”. In sostanza, in tale tipologia contrattuale, tra mittente e sub-vettore non sorge alcun rapporto e nei confronti del mittente l’unico soggetto obbligato rimane il primo vettore o vettore originario, essendo la posizione del sub-vettore del tutto irrilevante rispetto al mittente. Il sub-vettore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che nel primo contratto assume la veste di vettore) ed al relativo onere di fornire la prova liberatoria. Così testualmente V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di diritto commerciale diretto da Vincenzo Buonocore, Torino, 2003, pagina 207. Lo stesso autore, peraltro, ricorda come sia maggioritario in dottrina il secondo orientamento. (41) Di tale modalità di trasporto con pluralità di vettori si occupa l’art. 1699 CC: “se il vettore si obbliga a fare proseguire le cose trasportate oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere”. (42) Si veda App. Milano 20.11.1951, in Diritto marittimo, 1953, pagine 31 e seguenti, con nota di G. Bonavera, Questioni in tema di rapporti tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 9 532.5.3 Trasporto cumulativo Trasporto cumulativo è il contratto unitario col quale più vettori successivi assumono l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione finale, rispondendo in solido dell’obbligazione assunta (43). Essendo la caratteristica di tale tipologia contrattuale l’unicità del contratto di trasporto che lega il mittente ai vari vettori, si è giustamente sostenuto che un tale contratto può ben configurarsi anche laddove il mittente abbia avuto unicamente rapporti con il primo dei vettori, potendo i vettori successivi aderire al contratto di trasporto su proposta del primo vettore (44). Tuttavia, perché si possa parlare di trasporto cumulativo è necessario che il contratto resti unico (45). Quanto a responsabilità, in forza dell’unicità del contratto, ciascuno dei vettori impegnati nella prestazione dei servizi di trasporto è responsabile in solido per l’esecuzione del contratto, dal luogo di partenza e di presa in consegna delle merci fino al luogo di destinazione, pur avendo curato solamente una tratta dell’intero percorso. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio potrà poi agire in via di regresso verso gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se è dimostrabile che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di un preciso vettore, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario tutti i vettori rispondono proporzionalmente al proprio percorso, escludendosi quelli che provano che il danno non è avvenuto nel proprio percorso. I vettori successivi hanno diritto di fare dichiarare nella lettera di vettura, o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro state consegnate; in mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura (46). L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esecuzione del privilegio sulle cose trasportate; se omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salvo l’azione contro il destinatario (47). 532.6 PERFEZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI FINI CIVILISTICI Il contratto di trasporto di cose, secondo la normativa del Codice civile, si perfeziona e si conclude con l’incontro delle volontà delle parti (mittente e vettore), indipendentemente dalla consegna delle merci al vettore (48). Dovendosi dunque attribuire rilevanza al consenso delle parti, liberamente manifestato, quale elemento fondamentale per la conclusione del contratto, in base ai principi generali, detta conclusione può dirsi avvenuta nel momento in cui la proposta di contratto fatta da una delle parti (mittente o vettore) è accettata dall’altra parte e questa accettazione è conosciuta da chi ha fatto la proposta. Pur essendo libera la forma (verbale o scritta) con cui si manifesta la volontà di contrarre, rilevanti sono i vantaggi che la legge attribuisce alla forma scritta (v. paragrafo 533) mentre irrilevante è lo strumento di trasmissione del contratto (consegna brevi manu, spedizione a mezzo posta o corriere, a mezzo telefax). Per ciò che riguarda lo scioglimento del rapporto contrattuale, il contratto di trasporto non sfugge alle regole normative applicabili ai contratti a prestazioni corrispettive. 532.6.1 Scioglimento del contratto di trasporto A parte la fattispecie di scioglimento per mutuo consenso, qualora le parti raggiungano un accordo in tale senso, ove una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte, l’altra parte può scegliere tra queste due vie: • insistere per l’adempimento degli accordi, oppure • esercitare il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero che lo stesso venga sciolto e considerato come se non fosse mai stato stipulato. Avendo la risoluzione efficacia retroattiva, essa comporta che non soltanto il contratto non produce più effetti per il futuro, ma che anche le prestazioni eventualmente già eseguite devono essere restituite. In entrambi i casi, il contraente non inadempiente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento della controparte. 532.6.2 Risoluzione giudiziale del contratto Affinché si possa verificare la risoluzione del contratto, è necessario che l’inadempimento non abbia scarsa importanza. L’art. 1455 CC, infatti, stabilisce che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Il punto è estremamente importante in quanto viene affermato il principio che non ogni inadempimento giustifica la risoluzione del contratto. Così, se si tratta di una piccola inesattezza della prestazione, o di un ritardo non (43) V. art. 1700 CC. (44) In questo senso, per più ampie considerazioni, si rimanda a G. Caturani - A. Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960, pagina 183. (45) In tale senso, un autorevole orientamento giurisprudenziale (v. Tribunale di Milano 13.6.1952, in Rivista di diritto commerciale, 1952, II, pagine 363 e seguenti) ha stabilito che, quando la collaborazione tra vettori successivi, non prevista al momento della conclusione del contratto, sorge solo in un secondo momento, nella sua fase esecutiva, perché si possa parlare di trasporto cumulativo è necessario che il contratto resti unico: non è sufficiente fornire la prova che il vettore successivo abbia accettato materialmente la merce da trasportare dal vettore precedente per la ulteriore fase del trasporto, ma è necessario dimostrare l’adesione del vettore successivo al contratto originario ed una ratifica del mittente in tale senso. (46) V. art. 1701 CC. (47) V. art. 1702 CC. (48) Nel contratto di trasporto di cose, la consegna della merce da trasportare al vettore, che pure costituisce un preciso obbligo del mittente, rileva unicamente nella fase esecutiva del contratto e non nella sua fase formativa e di perfezionamento (per tutti, si veda A. Asquini, Del contratto di trasporto, Torino, 1935, pagina 150). 10 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI grave, od anche dell’inadempimento di una prestazione accessoria di scarsa importanza, non si può procedere alla risoluzione del contratto. L’importanza dell’inadempimento va giudicata tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. A titolo esemplificativo, nel caso di una ritardata consegna delle merci a destinazione da parte del vettore, ove il destinatario-creditore della prestazione abbia, per altre spedizioni con lo stesso vettore, dimostrato una certa tolleranza nel ricevere le merci oltre il termine stabilito, una siffatta circostanza potrà fornire un utile elemento per una valutazione del suo interesse alla puntualità della riconsegna e della conseguente gravità del ritardo. Tale ipotesi di risoluzione deve essere accertata e dichiarata giudizialmente a seguito di domanda giudiziale: spetterà pertanto al giudice accertare se veramente si è verificato un inadempimento del contratto di cui è responsabile la parte convenuta in giudizio. 532.6.3 Risoluzione di diritto del contratto Il legislatore ha previsto che in tre casi espressamente determinati, la risoluzione del contratto possa intervenire di diritto, prescindendosi da una pronuncia in tale senso del giudice, in presenza di: • clausola risolutiva espressa (49) che, se inserita nel contratto, dà facoltà alle parti di ritenere che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto nel caso in cui determinate obbligazioni, esattamente specificate nella clausola stessa, non vengano adempiute, o in ogni caso non vengano eseguite conformemente alle modalità pattuite. Quando nel contratto viene inserita una tale clausola, la risoluzione del vincolo contrattuale, a seguito dell’inadempimento dell’obbligo previsto dalla clausola, avviene nel momento in cui la parte non inadempiente decide di esercitare il diritto conferitole dalla clausola medesima, comunicando all’altra parte un tale suo intendimento (quello, appunto, di volere considerare il contratto risolto); • diffida ad adempiere. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine (che non può essere inferiore a quindici giorni) con dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz’altro risoluto (50); • decorrenza di un termine ritenuto essenziale per l’adempimento di una prestazione senza che la stessa venga eseguita. Questa ipotesi, meno frequentemente ricorrente nella pratica, prevede quindi la risoluzione di diritto del contratto senza bisogno di alcuna dichiarazione della parte non inadempiente. I principi sopra enunciati per i contratti a prestazioni corrispettive, valgono, ovviamente, anche per il contratto di trasporto di cose. Pertanto, nel caso in cui il mittente o il vettore si rendano inadempienti alle obbligazioni contrattualmente assunte, a richiesta di quella parte che non si sia resa inadempiente, il contratto di trasporto potrà essere dichiarato risolto. Del pari, il contratto sarà risolto laddove, avendo le parti ritenuto di inserire nel testo contrattuale, una clausola risolutiva espressa, verificatosi un inadempimento ad un obbligo contrattuale previsto nella clausola, la parte non inadempiente dichiari di volersi avvalere della clausola, considerando in tale modo risolto il contratto di trasporto. Numerosi possono essere gli esempi dei contenuti di una siffatta clausola, considerata l’ampia autonomia contrattuale delle parti e la generale derogabilità della normativa dettata per il trasporto. Dipenderà infatti dai contenuti del contratto e dalla conseguente volontà delle parti determinare e individuare quegli obblighi che, se non correttamente osservati, potranno determinare la risoluzione di diritto del contratto. Così può prevedersi la sua risoluzione automatica: • nel caso in cui il mittente non versi regolarmente al vettore il corrispettivo per i trasporti eseguiti; • nel caso in cui una parte si renda inadempiente all’obbligo di non divulgare quelle notizie di carattere riservato di cui sia venuta a conoscenza durante la (ed a causa della) esecuzione delle prestazioni di trasporto; • come conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo, in capo al vettore, di stipulare idonea polizza assicurativa; • come conseguenza dell’inadempimento, da parte del vettore, dell’obbligo di non sospendere i servizi di trasporto anche in caso di contestazioni sulla qualità o sulle modalità di esecuzione degli stessi. In ogni caso, la clausola risolutiva espressa, per potere produrre gli effetti risolutivi del contratto, si deve riferire a obbligazioni ed a modalità di adempimento determinate, e dunque ben individuate (51). (49) V. art. 1456 CC. (50) V. art. 1454 CC che prevede infatti che la parte non inadempiente possa ottenere ugualmente la risoluzione di diritto del contratto mediante una diffida ad adempiere. Se dunque il contratto non viene adempiuto nel termine indicato, il legislatore considera risolto di diritto il contratto stesso. (51) La giurisprudenza, sul punto, è decisamene orientata nel negare efficacia alle clausole che prevedono la risoluzione in modo generico per un qualsiasi inadempimento degli obblighi contrattuali, con formule del tipo “in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, questo dovrà intendersi risolto di diritto”. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 11 533 FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI Sommario: 533.0 QUADRO GENERALE 533.1 DIFFERENZIAZIONE DEGLI EFFETTI FRA CONTRATTO SCRITTO E NON SCRITTO 533.1.1 Corrispettivo del trasporto 533.1.2 Patti e clausole contenuti nel contratto 533.1.3 Onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto 533.1.4 Termini della prescrizione 533.1.5 Sanzioni 533.1.6 Adempimenti amministrativi 533.2 ELEMENTI DEL CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA 533.3 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E COSTI MINIMI DI ESERCIZIO 533.3.1 Ambito di applicazione della norma: soggetti tenuti e soggetti esclusi 533.3.2 Indicazione in fattura del corrispettivo relativo al costo del carburante 533.3.3 Adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante 533.3.4 Meccanismo transitorio di adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante 533.3.5 Procedure coattive per il pagamento nel contratto in forma non scritta 533.3.6 Sanzioni per mancato rispetto della disciplina sulle modalità di pagamento delle prestazioni di trasporto 533.3.7 Corrispettivi alla luce delle disposizioni contenute nella legge 4.8.2010 N. 127 533.4 TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TRASPORTO E DEROGHE 533.5 MODELLI CONTRATTUALI TIPO 533.5.1 Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola 533.5.2 Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni 533.5.3 Contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari 533.5.4 Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore 533.0 QUADRO GENERALE Il contratto di trasporto di cose, in linea col principio generale della “consensualità” contenuto nel nostro diritto positivo, si perfeziona e si conclude con l’incontro delle volontà delle parti (mittente e vettore). La forma (52) del contratto di trasporto stradale di cose, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerosi inter (52) In sintesi può affermarsi che con la dichiarazione di volontà fatta da una parte e contenente gli elementi essenziali del contratto di trasporto (oggetto, corrispettivo, tempi di consegna, ecc.) e con l’accettazione ai contenuti della dichiarazione, una volta venuta a conoscenza del proponente, il contratto di trasporto può dirsi perfezionato e concluso, e da quel momento sorgeranno gli obblighi e scatteranno le responsabilità previsti dal legislatore in tema di contratto di trasporto nei confronti delle parti contraenti. Questa regola era stata radicalmente innovata dalla legge 27.5.1993 n. 162, la quale, all’art. 1, n. 2, aveva stabilito che “al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge”. La norma citata ha introdotto una disciplina giuridica del momento perfezionativo del contratto di trasporto di cose, profondamente diversa da quella dettata dal Codice civile (per tutti, si veda M. Riguzzi, Il contratto di trasporto di merci su strada, in AAVV: Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Atti del Convegno di Modena, 31 marzo - 1 aprile 1995, Milano, 1996, pagine 246 e seguenti). A seguito di tale innovazione, dottrina e giurisprudenza sottolineavano che il rispetto della forma scritta assumeva importanza determinante per la validità del contratto di trasporto stradale di cose (in questo senso, può vedersi, tra le tante, Trib. Alba 30 novembre 1995, con nota di M. Riguzzi, Brevi considerazioni sulla nuova forma ad substantiam del contratto di trasporto di merci su strada, in Diritto dei trasporti, 1997, pagine 163 e seguenti, nonché, in dottrina, E. Gragnoli, Prime considerazioni sulla nuova disciplina della forma del contratto di trasporto di merci su strada, in AA.VV., Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti. Profili sistematici e problematiche attuali, Atti del Convegno di Modena, 2-3 aprile 1993, Milano 1994, pagina 269). In sostanza, si era formato un orientamento pressoché costante che riteneva essenziale, per i contratti di trasporto stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 162/1993, la forma scritta, con conseguente nullità di tutti quei contratti conclusi solo verbalmente e senza il compimento delle formalità previste dalla legge. A seguito dell’approvazione della legge n. 334/2001 (art. 3), di conversione del DL 3.7.2001 n. 256, la norma di cui sopra è stata oggetto di interpretazione autentica, con effetto retroattivo: “L’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comporta la obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”. (Per ampie considerazioni sulla norma, si rinvia a C. Tincani, La legge n. 334 del 2001 e la forma del contratto di trasporto stradale di merci, in I contratti, n. 11/2001, pagine 1039 e seguenti). Successivamente però, con sentenza 14.1.2005, n. 7, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge n. 298/1974, come modificato dall’art. 1, DLG n. 82/1993, convertito dalla legge n. 162/1993, in combinato disposto con l’art. 3 DL n. 256/2001, convertito dalla legge n. 334/2001, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipulazione la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore (la sentenza può vedersi in Diritto dei trasporti, 2005, pagina 153, con nota di G. Reale, Considerazioni sulla forma del contratto di autotrasporto di cose e sulle annotazioni da inserirvi in caso di forma scritta). Sulla forma del contratto è ritornato, da ultimo, l’art. 3 legge 1.3.2005 n. 32: “Le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 3 luglio I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 13 venti legislativi: attualmente (53) è vigente il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti. La forma scritta, quindi, non è vincolante ma ad essa vengono associati benefici o presunzioni, favorevoli ad entrambe le parti. Per essere considerato di forma scritta, il contratto deve tuttavia rispondere a precisi e rigidi canoni contenutistici (v. paragrafo 533.2) 533.1 DIFFERENZIAZIONE DEGLI EFFETTI FRA CONTRATTO SCRITTO E NON SCRITTO L’attuale disciplina (54) del contratto prevede il principio della libertà della forma, pur temperato, nel senso che per la valida stipulazione del contratto di trasporto pur essendo ininfluente la forma scritta od orale, l’adozione dell’una forma piuttosto che dell’altra produce importanti effetti sulla posizione di parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto (55). Il quadro normativo mostra inequivocabilmente che è interesse di entrambe le parti (vettore e committente) procedere verso una formalizzazione scritta dei contratti di trasporto, con un conseguente radicale mutamento di prospettiva nei rapporti tra le parti, ancora oggi fortemente caratterizzati e connotati dalla loro oralità. La forma del contratto (scritta o non scritta) ha una rilevante incidenza soprattutto su: • corrispettivo del trasporto (v. paragrafo 533.1.1), • patti e clausole contenuti nel contratto (v. paragrafo 533.1.2), • onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto (v. paragrafo 533.1.3), • termini della prescrizione (v. paragrafo 533.1.4), • sanzioni (v. paragrafo 533.1.5), • adempimenti amministrativi (v. paragrafo 533.1.6). 533.1.1 Corrispettivo del trasporto Il corrispettivo del trasporto, che è l’elemento di maggiore impatto in relazione alla forma del contratto (56): • con l’adozione della forma scritta, può essere definito liberamente tra le parti, in piena autonomia negoziale e secondo la loro libera determinazione: - sia per la parte relativa al costo del carburante, - sia per la parte diversa dal costo del carburante. Nei contratti stipulati in forma scritta e contenenti tutti gli elementi obbligatori (v. paragrafo 533.2) (57), il relativo importo può essere infatti determinato del tutto liberamente dalle parti (58), pur restando ferma l’indicazione, nella fattura o nel contratto, del costo del carburante (59) sostenuto dal vettore per le prestazioni dei servizi di trasporto; (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) 14 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate.” (sui contenuti della legge, e in particolare all’aspetto abrogativo dell’art. 3 legge n. 334/2001, si veda M. Riguzzi, Prime considerazioni sulla legge delega per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e di cose, in Diritto dei trasporti, 2005, pagine 435 e seguenti). Concludendo, la forma del contratto di trasporto merci è stata oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore che appare ispirato più ad interessi di parte che ad obiettive esigenze legislative. V. art. 2, c. 4, legge delega 1.3.2005 n. 32 e art. 6 decreto legislativo 21.11.2005 n. 286. Precedentemente vi era stato anche l’intervento della scure della Corte costituzionale per gli eccessivi protezionismi a favore del vettore, considerato soggetto “debole” del contratto. V. art. 2, c. 4, legge delega 1.3.2005 n. 32 e art. 6 decreto legislativo 21.11.2005 n. 286. Che a fare data dal 24.1.2006 le parti possano validamente stipulare un contratto di trasporto anche non usando la forma scritta emerge con chiarezza dal fatto che il testo normativo (DLG 21.11.2005 n. 286) in più passi fa espresso riferimento “al contratto di trasporto stipulato non in forma scritta”. Gli operatori tuttavia devono pervenire ad una seria riflessione circa la opportunità di scegliere, per la stipulazione del contratto di trasporto, la forma scritta. Una tale scelta infatti, oltre a consentire una regolamentazione più chiara e trasparente dei vari aspetti collegati alla esecuzione di prestazioni di trasporto che, sempre più spesso, risultano essere assai articolate e che, per tali motivi, necessitano di regole chiare e precise, non consente al vettore di potere aspirare a quegli eventuali adeguamenti di tariffa che tanto contenzioso hanno in passato creato. V. art. 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del DL 25.6.2008 n. 112, come modificato dal DL 23.10.2008 n. 162 convertito, con modificazioni nella legge 22.12.2008 n. 201) e dal DL 10.2.2009 n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 9.4.2009 n. 33. Come noto, l’art. 6, n. 3, DLG n. 286/2005 individua gli elementi essenziali perché un contratto di trasporto possa considerarsi stipulato in forma scritta. Essi sono il nome e la sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalità di pagamento; i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Il successivo n. 6 prevede che in assenza anche di uno solo degli elementi descritti, il contratto di trasporto deve considerarsi non stipulato in forma scritta. Qualora si fosse in presenza di un contratto stipulato in forma scritta e contenente tutti gli elementi individuati dall’art. 6, c. 3, del decreto legislativo n. 286/2005, la parte del corrispettivo convenuta per le voci di costo dell’attività diversa da quella relativa al costo del carburante poteva essere liberamente determinata dalle parti ancor prima delle modifiche introdotte al comma 4 dell’art. 83 bis, come modificato dalla legge n. 201/2008. L’art. 7 sexies della legge 9.4.2009 n. 33, che ha introdotto l’ennesima modifica al testo originario dell’art. 83 bis delle legge n. 133/2008, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 4 di tale articolo, eliminando la disposizione secondo la quale l’importo relativo al costo del carburante da evidenziare in fattura o nel contratto scritto doveva corrispondere all’ammontare del costo medio per chilometro di percorrenza determinato dall’Osservatorio moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. Viene quindi preclusa ogni eventuale ulteriore aspettativa del vettore in ordine a eventuali maggiori corrispettivi, cosicché la tariffa, come contrattualmente fissata, non può essere più soggetta ad alcun adeguamento. È evidente che l’indicazione del costo del carburante risulta essere in ogni caso fondamentale ai fini dell’adeguamento del corrispettivo in relazione alle variazioni del prezzo del carburante previsto dal comma 5 dello stesso art. 83 bis, nel caso in cui il contatto di trasporto (stipulato per iscritto) abbia ad oggetto servizi di trasporto da effettuarsi in un arco di tempo superiore ai trenta giorni. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI • per i contratti verbali viene a configurarsi un vero e proprio obbligo di rispettare una tariffa minima (cosiddetta “tariffa minima di sicurezza”): laddove il prezzo pattuito non risulti congruo rispetto ai parametri individuati dal legislatore, è data facoltà al vettore di richiedere ed ottenere un adeguamento di tariffa (60) (v. paragrafo 533.3) e ottenere un provvedimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo (v. paragrafo 533.3.5). 533.1.2 Patti e clausole contenuti nel contratto In caso di controversia, nel contratto stipulato in forma scritta valgono i patti e le clausole contrattuali pattuite (ad esempio per il pagamento del corrispettivo), mentre, qualora un contratto sia stipulato verbalmente si dovrà applicare quanto previsto da usi e consuetudini (61) fermo restando che sono: • nulle le clausole che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, • privi di effetto gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione (62). 533.1.3 Onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto In caso di violazione delle disposizioni del CDS agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) e 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose) le parti contraenti che non accolgono l’invito del legislatore a contrarre per iscritto, vedranno sostanzialmente aggravata la propria posizione. Nel contratto di trasporto concluso in forma scritta l’onere probatorio per tali violazioni è a carico degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale (63) mentre, nel caso di contratto verbale, colui che ha stipulato il contratto di trasporto è tenuto ad acquisire e a produrre: • fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto, • dichiarazione sottoscritta dal vettore circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori (64). 533.1.4 Termini della prescrizione Nel caso di contratto non stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto mentre, nel caso di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, rimane l’ordinario termine prescrizionale annuale (v. paragrafo 535.6) (65). (60) Assai chiaro, al proposito, è il disposto del comma 7 (riferibile ai soli contratti non stipulati in forma scritta) in base al quale “la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa di quella di cui al comma 6, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2”. (61) V. art. 9 DLG 21.11.2005 n. 286 che recita “Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporti di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. (62) Non potranno pertanto le parti, proprio in considerazione del fatto che il legislatore, attraverso tali disposizioni, ha inteso introdurre forme di tutela di interessi pubblici, ed ha inteso accordare una chiara prevalenza agli interessi connessi alla sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi che presiedono alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, prevedere nel contratto delle clausole che abbiano per effetto di produrre, direttamente o indirettamente, conseguenze contrarie con quei principi, pena la loro nullità. Si vedano, al riguardo, rispettivamente, le disposizioni di cui all’art. 4, n. 2 ed all’art. 7, n. 3, DLG n. 286/2005. (63) V. art. 11 DLG n. 286/2005 che recita “le disposizioni di cui all’art. 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1” - trasporti aventi ad oggetto merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici - “laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3”. V. anche decreto dirigenziale 17.2.2006 concernente la definizione delle modalità e dei tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’art. 11, c. 3, DLG 21.11.2005 n. 286. (64) V. art. 7, c. 5, DLG n. 286/2005. Nel caso di mancata acquisizione di tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 26, c. 2, legge n. 298/1974 e successive modificazioni. Il particolare rigore della posizione del committente deriva dalla considerazione che l’obbligo dell’acquisizione dei documenti sopra elencati riguarda la posizione del vettore di fatto, cioè di colui che esegue materialmente la prestazione del trasporto, e che non necessariamente coincide con il vettore contrattuale (cioè con il vettore che ha stipulato il contratto di trasporto); al contrario, è una impresa di autotrasporto cui è stato subappaltato il trasporto dal vettore originario e che non ha alcun tipo di rapporto con il committente il trasporto. Di qui la oggettiva difficoltà di acquisizione dei documenti richiesti. Del pari, il comma 4 dello stesso art. 7, prevede che, in caso di accertato superamento dei limiti di velocità da parte del conducente o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, ove il contratto di trasporto sia stato stipulato in forma non scritta, il committente o, in mancanza il vettore, a richiesta degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, debbono produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Nel caso in cui non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione. Viceversa, nel caso di esistenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta, qualora il conducente del veicolo con cui si è provveduto alla effettuazione del trasporto abbia violato le norme di cui al comma 6 dello stesso art. 7, il committente nonché il caricatore ed il proprietario delle merci che abbiano fornito istruzioni al conducente circa la riconsegna delle stesse sono obbligati in concorso con lo stesso conducente se le modalità di esecuzione della prestazione di trasporto previste nel contratto di trasporto risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal decreto legislativo n. 286/2005, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale. (65) V. art. 2951 CC. Occorre puntualizzare che nella originaria formulazione del comma 8, l’ultimo periodo disponeva che “qualora il contratto di trasporto sia stipulato n forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’articolo 291 del codice civile”. Assai opportunamente l’art. 2 quinquies ha soppresso una tale frase, cosicché, relativamente al periodo prescrizionale, la vigente formulazione della norma recita: “qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto”. Dal momento poi che il comma 9 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 15 Le importanti modifiche alla disciplina dell’autotrasporto contenute nella legge 4.8.2010 n. 127 hanno enfatizzato il ruolo degli accordi volontari che possono anche prevedere un termine prescrizionale diverso da quello annuale introdotto dal comma 4-ter per eventuali azioni di recupero delle differenze tra il corrispettivo portato nella fattura emessa dal vettore e la somma corrispondente al costo minimo di sicurezza o a quel diverso e minore importo determinato dalle parti a seguito della stipulazione degli accordi volontari di settore. Ciò risulta assai chiaro dal tenore del citato comma il quale stabilisce che, nel caso in cui nella fattura emessa dal vettore venga esposto un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4 bis, l’azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive nel termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4. Una corretta interpretazione della norma induce a ritenere che la eventuale diversa pattuizione possa non solo riguardare la decorrenza del termine prescrizionale, ma concernere la stessa durata del termine. Viene pertanto reintrodotto un diverso esplicito regime prescrizionale per il recupero delle somme eventualmente dovute al vettore a seconda che il contratto di trasporto sia stato stipulato in forma scritta oppure oralmente (66), ed il meccanismo processuale per il recupero delle eventuali differenze di corrispettivi maturate dal vettore a seguito di prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, è il normale processo di cognizione, non essendo stato espressamente previsto dal legislatore, per tale fattispecie, il ricorso al procedimento monitorio di cui al comma 9 dell’art. 83 bis (67). Salvo che nel frattempo non vengano stipulati, in applicazione della nuova disciplina, degli accordi volontari di settore, e vengano così definiti i costi minimi relativi allo specifico ambito merceologico, nei dieci mesi successivi alla entrata in vigore della norma (e cioè, essendo entrata in vigore in data 12 agosto 2010, fino a tutto il 12 maggio 2011), la regolamentazione per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta resta così come era prevista prima della legge n. 127/2010, cioè rimane la libertà negoziale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo dei servizi di trasporto. 533.1.5 Sanzioni In presenza di un contratto scritto non possono essere applicate (68) le pesanti sanzioni previste dal comma 14 dell’art. 83 bis del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 (v. paragrafo 533.3.6). 533.1.6 Adempimenti amministrativi Il contratto in forma scritta, con data certa, portato a bordo del veicolo con cui viene effettuato il trasporto, sostituisce la scheda di trasporto rendendone superflua la compilazione. 533.2 ELEMENTI DEL CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA Perché il contratto venga considerato in forma scritta deve contenere i seguenti elementi (69): • nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore (70); • numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto (71), nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta (66) (67) (68) (69) (70) (71) 16 risulta applicabile alla sola ipotesi di contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, pare evidente che nel caso di contratto stipulato in forma scritta, ove non sia stato riconosciuto alcun adeguamento del costo del carburante, la relativa differenza potrà essere richiesta unicamente con un giudizio di cognizione e l’esercizio di un tale diritto sarà precluso solamente dal decorso dell’ordinario termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2951 CC. Nel testo originario, poi modificato, del comma 8 dell’art. 83 bis, si prevedeva infatti che “Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore diversa da quella di cui al comma 6 risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’art. 2951 del codice civile”. Come noto, detto comma prevede che se il committente non provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta in tale senso fatta dal vettore, questi può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda di ingiunzione di pagamento, mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’art. 638 CPC, previa produzione della documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, alla carta di circolazione del veicolo utilizzato per la esecuzione del trasporto, alla fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, alla documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore. La disposizione, nel prevedere che la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché che la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, si applicano alla violazione di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, ha evidentemente inteso sanzionare eventuali inadempimenti delle parti unicamente nelle ipotesi di contratti stipulati verbalmente, dal momento che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si riferiscono ai soli casi in cui le parti non abbiano stipulato un contratto di trasporto in forma scritta. V. art. 6, c. 3, DLG n. 286/2005. Assai complesso appare il problema collegato alla difficoltà e/o alla impossibilità di individuare, nel momento formativo del contratto, e dunque nel momento della sua conclusione, il “caricatore”, cioè quel soggetto che provvederà per la consegna della merce al vettore, curando nel contempo la sistemazione della stessa sul veicolo adibito al trasporto. Nei trasporti di durata con pluralità di operazioni di trasporto e quindi di caricazione, l’individuazione di chi effettuerà le operazioni di caricazione in una delle fasi di esecuzione del contratto non pare davvero possibile. Ma il legislatore non può avere pensato di impedire la formazione del contratto in forma scritta nel caso in cui vi sia una oggettiva impossibilità (o una grande difficoltà) ad individuare chi riveste la qualifica e la natura di “caricatore”. Appare assai più logica la considerazione che, in siffatte ipotesi, “caricatore” debba presumersi il “committente”, con la conseguenza che quest’ultimo risponderà, nella duplice veste di committente e di caricatore laddove vengano accertare determinate violazioni. La stessa lettera della legge (nome e sede del committente e, se diverso, del caricatore) pare fare propendere per una coincidenza, in capo al committente, anche della figura e delle funzioni di caricatore, ove questi non sia individuato con esattezza. Nei contratti di trasporto di durata, con esecuzione differita nel tempo e consistenti quindi in una pluralità di prestazioni e di servizi di trasporto, può non essere agevole determinare con esattezza al momento della stipulazione del contratto, “la quantità della merce oggetto del trasporto”. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario (72); • tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata; • data certa (73). Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, il contratto deve inoltre contenere: • termini temporali per la riconsegna delle merci, • estremi della licenza comunitaria, • estremi di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. La mancanza (anche di uno solo) di tali elementi fa ritenere il contratto di trasporto non stipulato in forma scritta (74). Altri elementi (eventuali) la cui ricorrenza non è significativa e decisiva ai fini della riconducibilità del rapporto contrattuale a un contratto di trasporto scritto sono (75): • termini temporali per la riconsegna a destinazione del carico, • istruzioni aggiuntive del mittente, del vettore e del caricatore. Si rammenta che è prevista la possibilità di stipulare accordi quadro tra le organizzazioni associative di vettori e utenti, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, per regolare i relativi rapporti contrattuali (76). Per agevolare la redazione per iscritto dei contratti, con DD sono stati proposti appositi modelli contrattuali tipo (77) (v. paragrafo 533.5). 533.3 CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E COSTI MINIMI DI ESERCIZIO Per un breve periodo, dopo la cessazione del sistema delle tariffe a forcella avvenuta il 28.2.2006 (78), Questo elemento, “essenziale” per potere considerare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, non è suscettibile di una aprioristica individuazione che però non deve determinare l’impossibilità di concludere il contratto in forma scritta (tale non è sicuramente l’intendimento di un legislatore che dimostra una chiara preferenza per tale forma di stipulazione). La soluzione logica è l’individuazione di tali elementi “per relationem”, cioè attraverso il richiamo al documento di trasporto, inserendo, ad esempio, un allegato al contratto contenente il piano ed il programma operativo con indicazione che quantità delle merci trasportate saranno quelli indicati in detti documenti. Tale procedura dovrebbe fare salva la stipulazione scritta del contratto. (72) Nei contratti di trasporto di durata, con esecuzione differita nel tempo e consistenti quindi in una pluralità di prestazioni e di servizi di trasporto, può non essere agevole determinare con esattezza al momento della stipulazione del contratto “i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario”. Anche per tale elemento (come per quello già analizzato relativo alla quantità della merce oggetto del trasporto), “essenziale” per potere considerare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, non sono suscettibili di una aprioristica individuazione che però non deve determinare l’impossibilità di concludere il contratto in forma scritta (tale non è sicuramente l’intendimento di un legislatore che dimostra una chiara preferenza per tale forma di stipulazione). La soluzione logica è l’individuazione di tali elementi “per relationem”, cioè attraverso il richiamo al documento di trasporto, inserendo, ad esempio, un allegato al contratto contenente il piano ed il programma operativo con indicazione che luoghi di presa in carico e di riconsegna a destinazione saranno quelli indicati in detti documenti. Tale procedura dovrebbe fare salva la stipulazione scritta del contratto. (73) Con DLG n. 214/2008, pubblicato sulla GU n. 11 del 15.1.2009, ed entrato in vigore il 30.1.2009, al comma 1 art. 6, è stato stabilito che il contratto di trasporto di merci su strada “stipulato di regola in forma scritta”, deve avere “data certa”. L’attribuzione di data certa a un contratto (e quindi anche al contratto di trasporto) risulta attraverso le seguenti procedure: a) l’autenticazione delle firme apposte sul contratto ad opera di notaio; b) la scannerizzazione del documento, firmato da entrambe le parti, e la validazione temporale del file così conseguito con l’utilizzo di firma digitale certificata (ai sensi dell’art. 1 DLG n. 82/2005, infatti, la validazione temporale è il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, a uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibili a terzi); c) la scannerrizzazione di un documento firmato da entrambe le parti ed il successivo invio a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo del vettore (ai sensi infatti dell’art. 48 del citato DLG, la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata, sono opponibili a terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPR 11.2.2005 n. 8, e alle relativa regole tecniche). È inoltre anche ipotizzabile il conseguimento del medesimo risultato con la procedura cosiddetta di “autoprestazione postale” consistente nella apposizione di timbro postale su piego consegnato chiuso ai sensi dell’art. 8 DLG n. 261/1999). (74) V. art. 6, c. 6, DLG n. 286/2005. (75) V. art. 6, c. 4, DLG 21.11.2005 n. 286. (76) Tra gli elementi essenziali di tali accordi di diritto privato, viene individuata l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi (v. art. 5, n. 2, lettera b), DLG 21.11.2005 n. 286). (77) In attuazione dell’art. 6, c. 2, DLG n. 286/2005: v. decreto dirigenziale 1.2.2006 recante “Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”. (78) La legge n. 298/1974, al Titolo III, il DM 18.11.1982 ed i successivi provvedimenti di integrazione e di attuazione avevano introdotto rigidi vincoli per ciò che riguarda il corrispettivo del trasporto, con l’istituzione del sistema tariffario obbligatorio, nato principalmente per stabilire un equilibrio economico nella gestione delle imprese di autotrasporto, connotate da una estrema polverizzazione, con correlato grave pregiudizio in caso di regime di libero mercato. Così G. Sarzina, La nuova disciplina dell’autotrasporto, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1975, pagina 42 e seguenti e C. Talice, Riforma della disciplina dell’autotrasporto di merci, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1986, pagine 675 e seguenti. Occorre tuttavia sottolineare che tale regime non veniva assolutamente rispettato, anche causa gli scarsi controlli, affidati in massima parte agli Uffici della Motorizzazione, oberati di molteplici attività ben più pressanti. L’istituto delle tariffe a forcella è stato soppresso dal DLG n. 286/2005, che, all’art. 3, c. 1, ha stabilito “A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni”. L’importante ed innovativo principio è stato rimarcato dal successivo art. 4, c. 1 dello stesso decreto legislativo in cui si è stabilito “A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12 se anteriore, i corrispettivi per i trasporti di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”. Dalla suddetta data sono state conseguentemente abrogate le seguenti norme: • titolo terzo, legge 6.6.1974 n. 298, e successive modificazioni; • ultimo comma, art. 26, legge 6.6.1974 n. 298; • art. 1, legge 22.8.1985 n. 450, e successive modificazioni; I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 17 • artt. 2, 3 e 4, DL 29.3.1993 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.5.1993 n. 162; • DPR 9.1.1978 n. 56; • decreto del Ministro dei trasporti 18.11.1982, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 342 del 14.12.1982; • decreto del Ministro dei trasporti 22.12.1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 356 del 29.12.1982; • decreto del Ministro dei trasporti 1.8.1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 198 del 23.8.1985. Il DLG 21.11.2005 n. 286, sancisce quindi il superamento del regime tariffario previsto dalla legge n. 298/1974, introducendo un sistema di libera contrattazione regolamentata da compensi corrisposti per lo svolgimento dei servizi di autotrasporto di cose per conto terzi. Viene tuttavia ampliato il principio di corresponsabilità in caso di trasporto abusivo, già previsto dall’art. 26, c. 3, legge n. 298/1974 con riguardo al committente. In presenza di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, il predetto principio di corresponsabilità è stabilito, a determinate condizioni, anche nei casi di violazione, da parte del conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale indicate nel c. 6 dell’art. 7 DLG 21.11.2005 n. 286. La norma introduce inoltre oneri a carico del committente nel caso in cui il trasporto sia effettuato sulla base di contratti stipulati non in forma scritta. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, viene altresì sancito l’obbligo per il vettore di esibire, all’atto della revisione annuale dei veicoli, un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Per delega del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 sono stati regolarmente emanati: • DD 17.2.2006 relativo alla definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’articolo 11, c. 3, DLG n. 286/2005; • DD 22.2.2006 relativo alla determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli, ex art. (12 CDS), sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell’articolo 12, c. 4, DLG n. 286/2005; • DD 1.2.2006 relativo alla determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell’articolo 6, c. 2, DLG n. 286/2005. A decorrere dal 28.2.2006 (data dell’abrogazione del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto (di cui al titolo terzo legge 6.6.1974 n. 298, e successive modificazioni) i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. Sono da considerarsi nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. I contratti di trasporto di merci su strada sono stipulati di regola in forma scritta. Tale forma non è da considerarsi obbligatoria ma vi sono collegati effetti differenziati. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada non stipulati in forma scritta sono applicati gli usi e le consuetudini raccolte nei bollettini predisposti dalle CCIAA. Ai fini dell’aggiornamento di usi e consuetudini esistenti, l’Osservatorio sulle attività di trasporto, istituito presso la Consulta generale per l’autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti usi e consuetudini trasmessi alle CCIAA. In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede ad elaborare i predetti elementi entro un anno dalla data di entrata in vigore del DLG 21.11.2005 n. 286; l’ulteriore aggiornamento è effettuato con cadenza annuale. Forma dei contratti Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: • nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; • numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: • termini temporali per la riconsegna della merce; • istruzioni aggiuntive del committente o del vettore o del caricatore. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere: • elementi essenziali eventuali in precedenza indicati, ad eccezione delle istruzioni aggiuntive, • estremi della licenza comunitaria, • ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. In assenza di anche uno solo degli elementi essenziali, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Per agevolare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada è stata prevista la determinazione di modelli contrattuali tipo (v. DD 1.2.2006). Accordi volontari Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, per regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Elementi essenziali dei predetti accordi sono: • indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; • previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; • previsione dell’obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto; • previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1.3.2005 n. 32, art. 2, c. 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; • previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; • durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; • individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; • ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi volontari possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6.6.1974 n. 298, e relative dispo- 18 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI mittente e vettore hanno potuto liberamente determinare il corrispettivo del trasporto, senza che fosse loro imposto alcun vincolo relativamente a quantificazione e modalità di pagamento (79). Successivamente, per fronteggiare le dannose conseguenze, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, determinate dal rialzo del prezzo del gasolio che avrebbe potuto pregiudicarne la loro stessa esistenza in un mercato liberalizzato è stata ripristinata.una forma di controllo dei prezzi mediante una specifica disciplina di adeguamento automatico del corrispettivo del trasporto al costo del carburante basato su dati e calcoli predisposti dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organismo interno alla Consulta dell’autotrasporto) (80). È stato creato un meccanismo per il quale il vettore, quando emette la propria fattura nei confronti del mittente per le prestazioni di trasporto eseguite, deve evidenziare, nell’ambito della tariffa convenuta, la voce di costo del carburante calcolata come sopra, voce che evidentemente varierà in relazione alla diversa massa del veicolo utilizzato per le prestazioni di trasporto contrattualmente pattuite, e, lo stesso vettore, può procedere ad un adeguamento di quel costo ove si verifichino variazioni di un certo tipo rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Per quanto concerne l’aspetto più strettamente contabile si fa rinvio ad altra parte come pure si rinvia altrove per la parte relativa ai pagamenti (v. paragrafo 533.4). 533.3.1 Ambito di applicazione della norma: soggetti tenuti e soggetti esclusi L’art. 83 bis della legge 9.4.2009, n. 33, entrato in vigore in data 22.8.2008, è applicabile, come emerge dalla intitolazione della norma e come appare evidente dal suo contenuto, all’autotrasporto di cose per conto di terzi, con conseguente esclusione di tutte le prestazioni di trasporto svolte a titolo non professionale (81). In una tale ottica, anche se il testo del predetto articolo non fa un riferimento testuale alla figura del mittente professionale, si ritiene che il mittente tenuto all’adempimento delle prescrizioni previste dalla norma sia unicamente il mittente strutturato in forma di impresa o di persona giuridica pubblica (82). Si ritiene inoltre che la disciplina si applichi anche ai trasporti internazionali non ravvisandosi alcun motivo per sottrarre al tragitto stradale una normativa concepita al fine di introdurre un meccanismo di tutela per l’impresa che effettui, pur nell’ambito di un più articolato percorso che interessi diverse modalità di locomozione, prestazioni di servizi di trasporto su strada (83). (79) (80) (81) (82) (83) sizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali citati, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31.12.2006. Oltre alla cessazione delle tariffe obbligatorie, è stata prevista (art. 3 legge delega 1.3.2005 n. 32) la decadenza della facoltà di agire in giudizio relativamente a tale regime tariffario. La rigidità di tale assunto normativo ha tuttavia trovato resistenze da parte dei giudici che hanno eccepito che non possa venire totalmente eliso il diritto di tutela in giudizio. Vedansi, in particolare le sentenze del Tribunale di Salerno 20.6.2006 n. 611/2006, del Tribunale di Ancona 24.11.2006 n. 38, del Tribunale di Verona 15.7.2006 che hanno eccepito che la libertà del legislatore di stabilire termini e limiti di esercizio del diritto di agire in giudizio incontra il limite che non può venire totalmente eliso tale diritto, come nella rigida previsione dell’art. 3 legge n. 32/2005. L’art. 83 bis non era contenuto nel corpo del decreto legge n. 112/2008, ma è stato introdotto nella legge di conversione come frutto di una mediazione tesa a bloccare un già annunciato fermo dell’autotrasporto. Mediazione formalizzata nel protocollo di intesa siglato dalle parti in data 25 giugno 2008 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, dopo un esame ed un approfondimento delle richieste presentate dalle associazioni di categoria per pervenire ad ipotesi di soluzione, sul pano normativo ed economico, in grado di supportare le imprese di autotrasporto e di favorirne la crescita, conteneva un preciso impegno ad introdurre un provvedimento contenente disposizioni straordinarie per l’adeguamento automatico del prezzo del gasolio e per il pagamento a trenta giorni delle fatture relative alle prestazioni di trasporto eseguite dal vettore. Per ciò che riguarda, in primo luogo, la individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della previsione normativa, non c’è dubbio che destinatario della norma è il vettore stradale professionale, cioè quel vettore che esercita attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo (secondo la definizione data dall’art. 40 della legge n. 298/1074 al trasporto di cose per conto di terzi). Anche dal punto di vista dell’utenza dei servizi di trasporto è evidente che il legislatore si é voluto rivolgere unicamente alla (ed abbia inteso considerare solo la) utenza professionale, seguendo peraltro la stessa impostazione data dal decreto legislativo n. 286/2005. Come noto, infatti nel DLG n. 286/2005, nel definire i soggetti individuati come destinatari dello stesso, il legislatore ha fatto riferimento, sia per ciò che riguarda il committente, sia per ciò che riguarda il caricatore, sia, infine, per ciò che riguarda il proprietario delle merci, a detti soggetti in quanto “impresa o persona giuridica pubblica”. E ciò è del tutto logico in quanto è il contratto di trasporto concluso da un utente professionale a rappresentare la tipologia di traffico da doversi prendere in considerazione e da essere oggetto di una regolamentazione finalizzata a garantire una operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e la sicurezza della circolazione stradale. E questo è stato il motivo per il quale, nell’individuare oltre al vettore, gli altri soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di trasporto e destinatari delle regole contenute nel decreto legislativo, fra cui in primo luogo il mittente, si è stabilito che la posizione di tali soggetti rilevava in quanto riconducibili alla figura di impresa o di persone giuridiche pubbliche. Del resto, per propendere per una tale soluzione risulta decisiva la considerazione che, nel menzionare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, l’art. 83 bis richiama espressamente l’art. 6 del decreto legislativo n. 286/2005, e dunque si riferisce espressamente a quel contratto di trasporto concluso tra l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ed il committente impresa o persona giuridica pubblica (Il comma 4 dell’art. 83 bis fa infatti riferimento al contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell’art. 6 DLG n. 286/2005). Una diversa soluzione risulterebbe del resto difficilmente conciliabile con la originaria scelta del legislatore tesa a circoscrivere l’applicabilità della normativa appositamente finalizzata ed orientata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale ai soggetti che, coinvolti nelle operazioni di trasporto, agiscano nell’esercizio di una attività di impresa o di pubbliche funzioni (v. art. 2, n. 3, legge 1.3.2005 n. 32). Può ragionevolmente affermarsi che se non vi può essere dubbio alcuno sulla operatività della norma al trasporto internazionale eseguito da vettore nazionale (e dunque iscritto all’Albo e in possesso di regolare titolo abilitativo), non ravvisandosi alcun valido motivo per non riconoscere all’impresa di autotrasporto il diritto all’adeguamento del costo del carburante per la sola ragione che le prestazioni di trasporto vengano effettuate, in tutto o in parte, all’estero, un diverso discorso deve essere fatto circa la effettiva possibilità di ritenere destinatario della norma anche l’impresa di autotrasporto comunitaria (ma non italiana) o extra comunitaria. Per offrire una soluzione al quesito, può essere utile ricordare che il testo dell’art. 83 bis non prevede di fatto la possibilità, per una tale impresa, di richiedere la ingiunzione di pagamento dell’eventuale differenza tariffaria, per ottenere la quale occorre produrre, tra l’altra documentazione, quella relativa alla iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del richiedente (il comma 9 prevede che per proporre la ingiunzione di pagamento, occorre produrre “la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 19 Un altro profilo, sempre concernente l’ambito di operatività della norma, discende dal meccanismo di calcolo adottato e previsto dal legislatore per l’adeguamento del costo del carburante e dall’obbligo, per il vettore, di evidenziare, nel contratto di trasporto, o nella fattura emessa per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto oggetto del contratto, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione di dette prestazioni. La previsione che un tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo medio chilometrico del carburante nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura, relativamente ai contratti stipulati in forma scritta, è stata soppressa dalla modifica introdotta dall’art. 7 sexies della legge n. 33/2009, che ha reso così liberamente determinabile, ma solo in relazione a tale tipologia di contratti, l’importo del costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione dei servizi di trasporto convenuti. Trattandosi di adeguamento del costo del carburante, è evidente che l’eventuale adeguamento va operato unicamente sulla parte del corrispettivo del trasporto rappresentata dai costi del carburante. Il meccanismo di adeguamento automatico del costo del carburante si ritiene inapplicabile al trasporto di collettame, anche se una tale modalità operativa di trasporto ha una massiccia diffusione nella pratica dei traffici (84). Il meccanismo ideato dal legislatore nel caso di un contratto di trasporto stipulato verbalmente, prevede che la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa di quella relativa al costo del carburante, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante e che, nel regime transitorio (85), detta quota è pari al: • 30 per cento per veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, • 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate, • 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Ove la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, diversa da quella corrispondente al costo del carburante, risulti di importo equivalente ad una somma inferiore a quella risultante dall’applicazione delle quote percentuali di cui sopra, il vettore potrà chiedere al mittente il pagamento della differenza (86). 533.3.2 Indicazione in fattura del corrispettivo relativo al costo del carburante Poiché scopo principale della norma è quello di poter procedere a un adeguamento dei costi del trasporto (in aumento o in diminuzione) in relazione al prezzo del carburante, è stata prevista l’indicazione (e ciò vale sia per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta sia per quelli non stipulati in forma scritta) nel contratto o nella fattura (per i primi), nella fattura (per i secondi, mancando il contratto scritto) della parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (87). Peraltro, appare evidente che la previsione di evidenziare nel contratto la parte del corrispettivo relativa al costo del carburante non sempre può essere attuata. Infatti, nei contratti di trasporto di durata, non è agevole, e anzi può essere impossibile, determinare, all’atto della stipulazione del contratto, tragitto e conseguente chilometraggio che il vettore dovrà compiere per l’esecuzione dei servizi di trasporto contrattualmente previsti. (84) (85) (86) (87) 20 autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8”.). Ciò deve portare a ritenere che, assai difficilmente, a una tale impresa potrà applicarsi la normativa in esame. Il che potrebbe portare a penalizzare fortemente i vettori nazionali tenuti alla osservanza di determinati livelli tariffari, ed a favorire le imprese di autotrasporto straniere che, nell’effettuare in territorio italiano i servizi di trasporto, potrebbero operare con tariffe tali da rendere assai appetibili le loro prestazioni. Vi è inoltre da domandarsi se le disposizioni in esame debbano applicarsi solamente ai contratti di trasporto che prevedano come unica modalità la strada ovvero anche a contratti di trasporto multimodali, evidentemente per la parte di tragitto da compiersi su strada. Se il meccanismo concepito in tale modo può funzionare nell’ipotesi di trasporto a carico completo eseguito in forza di un contratto di trasporto, il discorso si fa diverso per determinate tipologie di trasporto, quali, ad esempio, quelle eseguite dai corrieri. In tali casi, infatti, su un veicolo vengono normalmente caricate merci affidate al vettore da diversi mittenti in forza di diversi contratti di trasporto. È evidente che in questo caso, il vettore non potrà legittimamente evidenziare in ciascuna fattura che emetterà nei confronti di ciascun mittente la parte del corrispettivo da questi dovuto e relativo al costo del carburante sostenuto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. È, infatti, del tutto ovvio che il costo del carburante relativo al tragitto percorso verrà sostenuto dal vettore per l’esecuzione di una pluralità di prestazioni di trasporto eseguite in forza di una pluralità di contratti di trasporto stipulati da una pluralità di mittenti. L’esporre in ciascuna delle fatture emesse nei riguardi dei vari mittenti la voce di costo relativa al carburante utilizzato per l’esecuzione dei servizi di trasporto effettuati in conseguenza della stipulazione dei vari contratti, costituirebbe una inutile e irragionevole duplicazione di tali costi. Lo stesso dicasi per un eventuale adeguamento dei costi del carburante che andrebbe suddiviso (ma non si sa in quale proporzione) tra i vari mittenti per evitare la creazione di un perverso meccanismo che avvantaggerebbe, oltre ogni ragionevole limite e previsione, il vettore. V. ultimo periodo del comma 10 art. 83 bis DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133. In tale caso, la parte del corrispettivo non legata al gasolio (per la quale comunque opera l’adeguamento automatico) non può scendere al di sotto di quella quota percentuale stabilita, a seconda della tipologia dei mezzi impiegati per la esecuzione dei servizi di trasporto, nel 70 per cento, nel 80 per cento e nel 90 per cento del totale dei costi. Il comma 8 stabilisce infatti che “laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore diversa da quella di cui al comma 6 risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza”. I commi 4 e 6 (riferiti, rispettivamente al contratto stipulato in forma scritta ed al contratto stipulato non in forma scritta) stabiliscono che il contratto oppure la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico, determinato secondo i parametri previsti, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI Poiché il numero dei chilometri, come fattore necessario per determinare ed evidenziare la parte del corrispettivo relativo al costo del carburante, potrà desumersi, nei contratti di durata e nella maggior parte dei casi, solo a prestazioni di trasporto avvenute, non v’è dubbio che quasi sempre sarà destinato a comparire nella fattura, e non nel contratto, quella voce di costo relativa al carburante impiegato dal vettore. 533.3.3 Adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante L’adeguamento del costo del carburante, che vale sia per i contratti stipulati in forma scritta che per quelli non stipulati in forma scritta, può aversi nel solo caso di contratti di trasporto che abbiano ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni (88), applicabile al periodo transitorio sino all’attuazione dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (89). Il meccanismo di adeguamento si basa essenzialmente sulla rilevazione mensile del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza per tipologia di veicolo utilizzato e sulla determinazione dell’incidenza di tale costo sul totale dei costi di esercizio, rilevata due volte l’anno (il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre). La rilevazione e la determinazione sono operati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 9 del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286. Il meccanismo è dunque il seguente: determinato il costo del gasolio (al litro e per chilometro di percorrenza al momento della conclusione del contratto), quella parte della tariffa del trasporto corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattualmente convenute ed eseguite nei mesi precedenti, ed evidenziata (nel contratto o nella fattura emessa dal vettore) come autonoma voce di costo, sarà soggetta ad un adeguamento automatico nel caso in cui intervengano variazioni nel prezzo del gasolio superiori al 2 per cento rispetto al costo dello stesso come individuato al momento della stipulazione del contratto (90). In tale modo, convenuta tra le parti la tariffa del trasporto, la stessa subirà un “adeguamento” (quindi non solo incremento, bensì anche decremento (91)) attraverso il procedimento ed il meccanismo sopra descritto, la voce relativa al costo del carburante. L’operatività del meccanismo decorre dall’1.1.2009 e l’adeguamento si intende quello a partire da tale data (92). Occorre peraltro sottolineare che, limitatamente ai contratti stipulati in forma scritta, in uno scenario caratterizzato da un’ampia e sempre crescente autonomia delle parti in ordine alla determinazione del prezzo del trasporto, le stesse possono convenire patti in deroga al meccanismo automatico di variazione del prezzo del carburante, in quanto si tratta di patti relativi a diritti patrimoniali e redatti per regolamentare interessi particolari delle parti. Può pertanto ritenersi ammissibile la possibilità per le stesse parti del contratto di trasporto (stipulato in (88) Un tale principio è del tutto logico dal momento che un adeguamento di costi, in base al meccanismo introdotto, presuppone una comparazione tra dati conoscibili su base mensile, e che conseguentemente non è concepibile (ed attuabile) alcun adeguamento nell’ipotesi di contratti di trasporto spot o che si esauriscano nell’arco di trenta giorni. Chiaro, in tale senso, è pertanto il significato del comma 5 dell’art. 83 bis che prevede che “nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato”. (89) Nella sua originaria formulazione - l’art. 2 quinquies della legge n. 201/2008 ne ha infatti sostituito talune parole del primo periodo con le seguenti: “l’importo dell’adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato” - il comma 10 prevedeva che “fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l’importo dell’adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l’incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuare dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto”. (90) Si ritiene di potere affermare che la percentuale del 2 per cento deve intendersi non già come una franchigia, bensì come una vera e propria secca percentuale di aumento. Se, ad esempio, si rileva una variazione del 2,5 per cento, il reale aumento non sarà dello 0,5 per cento, bensì del 2,5 per cento. (91) Producendo in tale modo quell’adeguamento automatico voluto dal legislatore, originariamente a tutela delle imprese di autotrasporto, e successivamente a tutela anche della committenza. Il testo originario dell’art. 83 bis ha infatti subito talune modifiche che sono state introdotte dall’art. 2 quinquies della recente legge 22.12.2008 n. 201 di conversione del decreto legge 23.10.2008 n. 162. In particolare (aspetto questo assai importante) occorre sottolineare che, a seguito della modifica introdotta dalla citata norma, è stato chiarito che la locuzione “adeguamento” debba intendersi non solamente nel senso di un incremento, bensì anche nel senso di un decremento del costo del carburante. Ed infatti, mentre la originaria previsione legislativo di cui al comma 11 dell’art. 83 bis (prevedendo che “le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2088 o dall’ultimo adeguamento effettuato”) non lasciava spazio ad interpretazioni tendenti a vedere nel complesso della normativa l’affermazione del principio di un adeguamento simmetrico (cioè operante sia per le variazioni in aumento, sia per quelle in riduzione del prezzo del gasolio), le modifiche introdotte (e fortemente supportate dalle organizzazioni associative della committenza, in primo luogo da Confindustria) hanno definitivamente chiarito che il meccanismo di regolazione dei costi deve essere conseguente sia all’aumento che alla diminuzione del prezzo del gasolio. La nuova formulazione del comma 11 prevede che “le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall’ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data”. Pertanto la legge n. 201/2008 ha introdotto la fondamentale modifica di correggere il meccanismo di adeguamento alle oscillazioni del prezzo del carburante che funzionava, precedentemente alla modifica, solamente in caso di aumento e non anche nel caso di riduzione. (92) Occorre poi rilevare che il comma 11 dell’art. 83 bis, come novellato dall’art. 2 quinquies, legge n. 201/2008 ha fatto slittare l’operatività delle regole relative al meccanismo dell’aumento dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009, ed ha, assai opportunamente, specificato che “l’ultimo adeguamento effettuato” deve intendersi “l’ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data”, con ciò conferendo espressamente alla normativa il carattere e la natura della irretroattività. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 21 forma scritta) di rinunciare, attraverso la predisposizione di una espressa clausola contrattuale, alle regole relative all’adeguamento del costo del carburante stabilito dalla legge nel loro stretto interesse, poiché esse sono libere di rinunciare a quel beneficio di ordine privato che la normativa in oggetto ha disposto in loro favore (93). 533.3.4 • • Meccanismo transitorio di adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante Il legislatore, nelle more della costituzione dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (94), ha: individuato la quota percentuale dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante (95), in: - 30% per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 t, - 20% per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 t e pari o superiore a 3,5 t, - 10% per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t; stabilito che le rilevazioni mensili del costo del gasolio al litro e del costo medio per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicolo, siano effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (96). 533.3.5 Procedure coattive per il pagamento nel contratto in forma non scritta Limitatamente all’ipotesi in cui tra le parti sia stato stipulato un contratto di trasporto non in forma scritta, se il mittente non provvede al pagamento della differenza tariffaria entro i quindici giorni successivi alla richiesta da parte del vettore, lo stesso può proporre entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda di (93) Il carattere derogabile della normativa che dispone la variazione automatica del prezzo del carburante è desumibile dai seguenti aspetti: • la mancata previsione, nel contesto della normativa, di un espresso divieto quale quello rinvenibile nell’art. 51, c. 3, legge n. 298/1974 secondo il quale non potevano stipularsi contratti di trasporto che prevedessero un corrispettivo determinato al di fuori della forcella (divieto che rendeva inderogabile ed imperativo il sistema tariffario); • ancora, le modifiche apportate all’originario testo dell’art. 83 bis che hanno sostituito le parole “incremento” e “aumenti” con le parole “variazione” e “variazioni”, e che hanno conseguentemente disposto l’applicazione del meccanismo di adeguamento automatico del costo del carburante non più a seguito dei soli incrementi del costo del carburante, ma anche a seguito di decrementi del costo dello stesso, con la conseguenza che una eventuale rinuncia delle parti alla applicazione del meccanismo in oggetto non si tradurrebbe in una rinuncia a carico di una sola delle parti del contratto, ma in una rinuncia bilaterale e, come tale, non comportante alcun significativo squilibrio nelle posizioni, nei diritti e negli obblighi delle parti del contratto; • da ultimo, il fatto che, non soltanto il prezzo e le condizioni del contratto di trasporto stipulato in forma scritta possono essere rimessi alla autonomia negoziale delle parti, e dunque liberamente pattuiti, ma anche la quota di prezzo corrispondente al costo del carburante da indicare in fattura o nel contratto, viene ora, a seguito delle ultime modifiche legislative, lasciata alla libera determinazione delle parti del contratto di trasporto. (94) V. art. 9, c. 2, decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 che prevede “A fini dell’aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l’autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Peraltro, l’Osservatorio non è stato ancora istituito. (95) La quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi rappresentata dai costi del carburante che, a norma del comma 2 dell’art. 83 bis dovrà essere determinata con riferimento alla tipologia dei veicoli, dall’Osservatorio il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, è stata determinata dal legislatore al comma 10 dello stesso articolo, in base al quale “la quota di cui al comma 2 è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate”. Pare opportuno fare alcune riflessioni sul carattere derogabile o inderogabile della normativa chiamata a regolamentare il meccanismo di variazione del pezzo del carburante, che attiene evidentemente a un profilo correlato al corrispettivo dei servizi di trasporto. Siamo dell’avviso della derogabilità della norma, con conseguente possibilità, per le parti, di convenirsi, in contratto, patti in deroga al meccanismo automatico di variazione del prezzo del carburante. In tale ottica, riteniamo ammissibile la possibilità, per le parti, di rinunciare alla normativa di adeguamento del costo del carburante stabilito dalla legge nel loro stretto interesse, dal momento che le stesse sono libere di rinunciare a quei benefici di ordine privato che la normativa in oggetto ha disposto in loro favore. Premesso che ciò vale evidentemente solo nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contatto di trasporto in forma scritta contenente tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 6 DLG n. 286/2005 e successive modifiche, le argomentazioni che sorreggono una tale impostazione sono le seguenti: 1 le regole inerenti il trasporto stradale di cose sono, per loro stessa natura derogabili; 2 il principio della libera iniziativa economica delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo del trasporto, libera determinazione da ultimo accentuata dal disposto di cui all’art. 83 bis, c. 4, nella sua attuale formulazione in base alla quale “qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti”; 3 la considerazione che il legislatore, laddove ha inteso imporre divieti o prevedere la nullità dell’atto compiuto senza l’osservanza della norma, sottolineandone in tale modo il carattere cogente, si è espresso assai esplicitamente al riguardo. Basti considerare, e proprio relativamente agli aspetti legati al prezzo del trasporto, la previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 51, c. 3, legge n. 298/1974, che introduceva un espresso divieto di stipulare contratti di trasporto che prevedessero prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, divieto questo che rendeva inderogabile e imperativo il sistema tariffario obbligatorio; 4 ancora, il fatto che l’introduzione di una eventuale deroga contrattuale al meccanismo di adeguamento automatico del costo del carburante, non comporterebbe alcuno squilibrio tra le parti, poiché costituirebbe una convenzione con effetti bilaterali. Infatti, le modifiche di recente apportate al testo originario dell’art. 83 bis dalla legge n. 201/2008, che hanno sostituito le parole “incremento” e “aumenti” con le parole “variazione” e “variazioni” e che hanno introdotto una correzione al meccanismo di adeguamento del prezzo del carburante che in precedenza funzionava unicamente in caso di aumento e non anche nel caso di riduzione dei costi, hanno disposto l’applicazione del meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo non più a seguito dei soli incrementi del costo del gasolio, ma anche a seguito di decrementi del costo dello stesso. (96) Il comma 10 dell’art. 83 bis, nella sua originaria formulazione, prevedeva che sino a quando non verrà attuato l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, la rilevazione del costo del carburante al litro e del costo per chilometro medio di percorrenza avvenisse ad opera del Ministero dello sviluppo economico. L’art. 7 sexies della già citata legge n. 33/2009, per ciò che riguarda il periodo transitorio, ha provveduto a riscrivere il comma 10 dell’art. 83 bis, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di elaborare gli indici del costo del carburante e le relative quote di incidenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, sempre fino al momento in cui non diventerà operativo l’Osservatorio della Consulta. 22 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI ingiunzione di pagamento di cui il giudice autorizza la provvisoria esecuzione (97), una volta verificata la regolarità della documentazione richiesta e prodotta: • iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del richiedente (98), • carta di circolazione dei veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, • fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, • documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato, • calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore (99), • correttezza dei calcoli prodotti. 533.3.6 Sanzioni per mancato rispetto della disciplina sulle modalità di pagamento delle prestazioni di trasporto Al fine di rendere più incisiva la normativa sulle modalità di pagamento delle prestazioni di trasporto, il legislatore ha previsto (100) la sanzione della: • esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, • esclusione per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. Il vettore si renderà inadempiente ad un suo preciso obbligo nel caso in cui, non avendo stipulato il contratto in forma scritta: • non esponga (o non esponga in modo corretto) in fattura la parte del corrispettivo dovuto dal mittente e corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali (101); • esponga in fattura un importo inferiore a quello corrispondente a quella somma conseguente alla applicazione della quota percentuale relativa ai costi diversi dal costo del carburante (102). Il mittente si renderà inadempiente agli obblighi posti a suo carico nel caso in cui non provveda a corrispondere, nei termini previsti dal comma 9, il pagamento della differenza eventualmente dovuta al vettore relativamente a quella parte di tariffa diversa dai costi sostenuti per il carburante (limitatamente ai contratti di trasporto non stipulati in forma scritta) mentre non si ravvisano elementi che possano coinvolgere il mittente nel controllo dei dati esposti dal vettore nella fattura (103), come non si ravvisano responsabilità del mittente nel caso di contratti di trasporto stipulati in forma scritta conformemente ad un accordo volontario di diritto privato per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico, concluso tra la maggioranza delle associazioni dei vettori e degli utenti rappresentati nella Consulta (104). Per procedere ad una verifica dell’effettivo ambito di applicabilità del regime sanzionatorio, occorre indivi- (97) V. comma 9 dell’art. 83 bis DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133 il cui dato testuale (“il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza”) autorizza peraltro a ritenere che dall’inutile decorso dei quindici giorni dalla richiesta della differenza senza che venga proposta (e dunque depositata) la domanda di ingiunzione di pagamento, non consegua la perdita del diritto ad ottenere detta differenza, bensì, più semplicemente, che non si possa più attivare il procedimento monitorio, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del vettore di adire il giudice con un ordinario giudizio di cognizione per vedersi riconosciuta la differenza. (98) È importante sottolineare che la documentazione richiesta dal legislatore, riferendosi, tra l’altro, alla iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dell’impresa che richiede la differenza ed alla carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, comporta la necessità, per l’impresa di autotrasporto che si sia avvalsa di un subvettore per l’esecuzione, in tutto o in parte, dei servizi di trasporto, di acquisire la carta di circolazione del veicolo con cui sono stati effettuati detti servizi al fine di potere richiedere giudizialmente l’eventuale differenza. (99) Ai sensi dei commi 7 e 8 art. 83 bis DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133. (100) V. legge 4.8.2010 n. 127 che ha sostituito e modificato i commi 12, 13 e 14, ed ha aggiunto il comma 13-bis, dell’art. 83 bis. La precedente disciplina, riprendendo la legislazione relativa alle transazioni commerciali, e quindi valida per tutti i settori produttivi, poneva il termine di pagamento delle prestazioni dei servizi di autotrasporto a trenta giorni dalla emissione della fattura, salvo un diverso accordo scritto tra le parti. (101) Il comma 6 appare assai chiaro nel circoscrivere e nel riferire un siffatto obbligo al solo contratto di trasporto non stipulato in forma scritta. Una tale riferibilità pare assai evidente ed emerge dalla inequivoca frase di apertura del comma stesso che non lascia alcun dubbio sul fatto che quanto in esso previsto non possa spiegare efficacia alcuna nei confronti di forme di contratto di trasporto diverse da quelle concluse verbalmente. (102) Un tale obbligo vale evidentemente per i soli contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, poiché una diversa conclusione contrasterebbe insanabilmente con quel principio secondo il quale “qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 … prezzi e condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti”. (103) Ci si può poi chiedere se il legislatore, al fine di rendere la normativa concernente l’adeguamento automatico vincolante in ogni caso per il mittente, abbia inteso prevedere anche un coinvolgimento dello stesso nel controllo dei dati esposti dal vettore nella fattura e sanzionarlo nel caso di non conformità di detti dati alle reali prestazioni di trasporto eseguite dal vettore, pur in assenza della previsione di un espresso obbligo di controllo. In realtà, il mancato esplicito riferimento ad un siffatto obbligo, sta a significare che il legislatore non ha inteso di dovere imporre al mittente l’obbligo di un controllo, oltre tutto assai difficilmente esercitabile. Del resto, laddove il legislatore ha inteso prevedere forme di coinvolgimento del mittente nelle operazioni collegate al trasporto, e lo ha voluto rendere garante, al pari del vettore, della correttezza e della regolarità della loro effettuazione, sanzionando un suo eventuale comportamento irrispettoso di tali principi, si è espresso in modo del tutto chiaro, sì da non dare luogo ad equivoci interpretativi (v. in questo senso, art. 7 DLG n. 286/2005). Se ne dovrà allora desumere che le uniche eventuali violazioni che rilevano per potere applicare le sanzioni previste nel comma 14 dell’art. 83 bis sono quelle che possono conseguire ad una stipulazione del contratto di trasporto in forma non scritta, con conseguente inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui al detto comma in tutti quei casi in cui il contratto di trasporto risulti stipulato in forma scritta. (104) Il comma 16 è peraltro assai chiaro in tale senso, disponendo che “non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico”. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 23 duare quei comportamenti che, se assunti dalle parti, sono passibili di sanzioni, che equivale ad individuare gli obblighi cui le parti sono tenute in forza della norma (105). Le sanzioni verranno applicate da quell’autorità competente che sarà individuata (106). 533.3.7 Corrispettivi alla luce delle disposizioni contenute nella legge 4.8.2010 N. 127 Il sistema introdotto dal legislatore si basa sul principio della equiparazione dei contratti di trasporto stipulati in forma scritta a quelli non stipulati in forma scritta circa il rispetto dei cosiddetti “costi minimi di esercizio”, intesi come base da cui partire per il calcolo del corrispettivo che il committente è tenuto a riconoscere all’impresa di autotrasporto per l’esecuzione delle relative prestazioni (107). Radicale mutamento di quella filosofia e prospettiva che avevano ispirato la precedente normativa e che vedevano nel contratto stipulato in forma scritta lo strumento per le parti (ma in particolare per la committenza) per potere liberamente determinare il corrispettivo relativo all’esecuzione delle prestazioni di trasporto (108). L’articolato sistema prevede ora innanzi tutto che, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, anche per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta (109), il corrispettivo a favore del vettore deve essere convenuto in misura tale da potere consentire allo stesso almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano, in ogni caso, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Viene pertanto estesa, anche ai contratti stipulati in forma scritta, l’applicazione di costi minimi (nella previgente normativa applicabili solamente ai contratti non stipulati in forma scritta), intesi come base da cui partire per il calcolo del corrispettivo che il mittente deve riconoscere al vettore per l’esecuzione dei servizi di trasporto. Unica eccezione, per la quale rimane ancora la possibilità per le parti, limitatamente ai contratti stipulati in forma scritta, di prevedere come vogliono, e dunque secondo la loro libera determinazione, l’ammontare del corrispettivo del trasporto, sono i contratti aventi forma scritta che prevedano prestazioni di trasporto che si articolano su percorrenze giornaliere non superiori a cento chilometri. Rimane peraltro la possibilità di una estensione della percorrenza da convenirsi tra le parti attraverso la stipulazione di accordi volontari di settore (110). È comunque importante sottolineare come la previsione dell’applicabilità dei cosiddetti “costi minimi di esercizio” non sia immediatamente operativa, e non consegua automaticamente all’entrata in vigore della legge n. 127/2010 (cioè il 12 agosto 2010), dal momento che lo stesso comma 4, ed il successivo comma 4 bis, hanno previsto che la determinazione di tali costi minimi avvengano nel quadro e nell’ambito di accordi volontari di settore, conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica di cui al comma 16 dell’art. 83 bis e le organizzazioni associative dei committenti (111). ( 105) V. commi 6, 7, 8 e 9 art. 83 bis DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133. (106) L’autorità è stata individuata con DI 16.9.2009 (GU n. 290 del 14.12.2009) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, che, in base alle integrazioni all’art. 83 bis della legge 6.8.2008, n. 133 operate dall’art. 2 quinquies, n. 1 e 2, della legge 22.12.2008, n. 201 doveva emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della medesima legge n. 201/2008. Il sistema delineato dai commi 14 e 16 dell’art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 richiede indubbiamente uno sforzo interpretativo. Ed infatti, il dato testuale del comma 16 sembrerebbe doversi escludere la possibilità di applicare le sanzioni nel solo caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a quegli accordi volontari di diritto privato di cui all’art. 5 DLG n. 286/2005 conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica per disciplinare lo svolgimento delle prestazioni di trasporto in un determinato settore merceologico. Ma restringere l’ambito di esclusione delle sanzioni a detti soli contratti, con la conseguenza di applicarle anche nell’ipotesi di contratti di trasporto scritti, ma non conformi agli accordi volontari, non pare in linea né con quella attenzione e particolare favore generalmente dimostrate dal legislatore ed emergenti dalla normativa complessivamente considerata, né con i contenuti del verbale di intesa raggiunto in data 13.11.2008 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto e le associazioni di categoria rappresentanti la committenza, in cui si è affermato che il sistema sanzionatorio delineato dall’art. 83 bis della legge n. 133/2008 deve essere concentrato sui contratti verbali. (107) Occorre ricordare che in base al decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22.12.2008 n. 214, affinché il contratto di trasporto possa essere considerato stipulato in forma scritta, lo stesso, oltre che avere data certa, deve contenere: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; e bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. In caso di assenza di anche uno di tali elementi, il contratto di trasporto deve considerarsi non stipulato in forma scritta. (108) La importante variazione è avvenuta a seguito sostituzione del comma 4 dell’art. 83 bis con gli attuali commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies per effetto dell’art. 1 bis della legge 4.8.2010 n. 127. In precedenza la norma, come modificata dalla legge 22.12.2008 n. 201, e dalla legge 9.4.2009 n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, prevedeva che “qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali”. (109) È evidente che tali sono unicamente i contratti avente data certa e contenenti tutti gli elementi essenziali. (110) L’art. 4 quater stabilisce infatti che “In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis,l’importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all’autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4”. (111) Il comma 16 dell’art. 83 bis prevede la possibilità che tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, siano stipulati degli accordi volontari per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. 24 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 533.4 TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TRASPORTO E DEROGHE Sui termini di pagamento è stata introdotta una nuova disciplina, valida sia per i contratti stipulati in forma scritta sia per quelli non stipulati in forma scritta, è applicabile fin dal 12 agosto 2010 e prevede uno specifico regime per il comparto dell’autotrasporto di cose per conto di terzi: • l’erogazione del compenso per i servizi di trasporto va effettuata entro sessanta giorni che decorrono dalla data di emissione della fattura da parte del vettore, emissione che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto; • viene espressamente esclusa la validità di una pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che individui un diverso termine di pagamento, a meno che una tale pattuizione si basi su accordi volontari di settore, conclusi tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica di cui al comma 16 dell’art. 83 bis e le organizzazioni associative dei committenti; • nel caso di mancato rispetto del termine dei sessanta giorni o del diverso termine previsto dagli accordi volontari di settore, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 (112).; • nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, si applicano le sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 bis, vale a dire la sanzione dell’esclusione sino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge (113). Quanto sopra si applica anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada e quindi anche al caricatore (114). I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese di imposte anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate, cioè possono essere soddisfatti con il valore di queste, finché rimangono presso di lui (115). 533.5 533.5.1 MODELLI CONTRATTUALI TIPO Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola Conforme all’Allegato 1 al decreto dirigenziale 1.2.2006 Art. 1 - Identificazione delle parti Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate: Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]. Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente. Art. 2 - Identificazione delle merci trasportate Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci: tipologia: quantità: Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Art. 3 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto Motrice/i: estremi della carta di circolazione. Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione. Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente. (112) La norma, relativa al saggio degli interessi, al comma 1 prevede che “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”. (113) Deve ricordarsi che tali sanzioni possono ora in concreto venire applicate, in quanto, con decreto del 16.9.2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state individuate le Autorità competenti alla applicazione delle sanzioni previste. Ed infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto, le sanzioni amministrative sono applicate dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali; dal Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla sanzione dell’esclusione dei benefici finanziari; dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sanzione dell’esclusione della procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale. (114) Il nuovo comma 13 bis del DLG 286/2005 prevede infatti che“le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada” e pertanto anche al caricatore, creditore delle somme maturate a seguito delle prestazioni di carico e sistemazione delle merci da lui eseguite, debbano applicarsi i termini e le modalità temporali del relativo pagamento, nonché le relative sanzioni. (115) V. art. 2761 CC. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 25 Art. 4 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente): Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario: Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario. Art. 5 - Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale) Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...). (Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005). Art. 6 - Corrispettivo A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di euro, oltre ad accessori di legge. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante. Art. 7 - Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative: Art. 8 - Utilizzo di sub-vettori (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto. Art. 9 - Patti modificativi Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ. Art. 10 - Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti Il vettore dichiara, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi. Art. 11 - Disciplina applicabile Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 533.5.2 Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni Conforme all’Allegato 2 al decreto dirigenziale 1.2.2006 Art. 1 - Identificazione delle Parti Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate. Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]. Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente]. Art. 2 - Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci: tipologia: quantità: Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente 26 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI inferiori ad un minimo di tonnellate, nè superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi. Art. 3 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto Motrice/i: estremi della carta di circolazione. Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione. Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente. Art. 4 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente). Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario: Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all’interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario. Art. 5 - Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale) Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...). (Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005). Art. 6. - Corrispettivo A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge. Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante ..... Art. 7 - Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative: Art. 8 - Utilizzo di sub-vettori (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto. Art. 9 - Patti modificativi Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ. Art. 10 - Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti Il vettore dichiara, con riferimento all’operato dei conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi. Art. 11 - Disciplina applicabile Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 27 533.5.3 Contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari Conforme all’Allegato 3 al decreto dirigenziale 1.2.2006 Art. 1 - Identificazione delle Parti Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate: - Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale] iscritta all’organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. - Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera c)] iscritta all’organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica. Art. 2 - Accordo volontario di riferimento Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all’articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto. Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente. Art. 3 - Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci: tipologia: quantità: Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate nè superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi. Art. 4 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto Motrice/i: estremi della carta di circolazione Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente. Art. 5 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente): Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario: Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario. Art. 6 - Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale) Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) (Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005). 28 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI Art. 7 - Corrispettivo A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante .... Art. 8 - Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative: Art. 9 - Utilizzo di sub-vettori (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all’allegato 4 del presente decreto. Art. 10 - Patti modificativi Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ. Art. 11 - Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti Il Vettore, dichiara, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi. Art. 12 - Disciplina applicabile Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 533.5.4 Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore Conforme all’Allegato 4 al decreto dirigenziale 1.2.2006 Art. 1 - Identificazione delle Parti Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate: Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale] Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale] Art. 2 - Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci: tipologia: quantità: Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate] [nè superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi. Art. 3 - Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto Motrice/i: estremi della carta di circolazione Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il SubVettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 29 Art. 4 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, nonché luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore): Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario: Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario. Art. 5 - Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale) Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...). Art. 6 - Obblighi del Vettore-Committente Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Art. 7 - Obblighi del Sub-Vettore Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del VettoreCommittente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l’esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato. Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell’articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del VettoreCommittente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate. Art. 8 - Corrispettivo A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il VettoreCommittente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di euro ... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge. Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante. [Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell’intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all’Allegato B, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito]. Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità: Art. 9 - Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale) Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative: Art. 10 - Patti modificativi Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ. Art. 11 - Disciplina applicabile Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 30 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 534 ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO MERCI Sommario: 534.0 QUADRO GENERALE 534.1 CONSEGNA DELLE MERCI AL VETTORE 534.1.1 Consegna delle merci e la figura del “caricatore” 534.1.2 Impedimenti e ritardi nella fase di esecuzione del trasporto 534.2 DIRITTO DI CONTRORDINE DEL MITTENTE 534.3 PATTUIZIONE DI TERMINI DI RESA 534.4 RICONSEGNA DELLE MERCI AL DESTINATARIO 534.4.1 Fase della riconsegna e svincolo delle merci a destinazione 534.4.2 Impedimenti alla riconsegna 534.5 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE AL CONTRATTO DI TRASPORTO: CLAUSOLA DI CONTRASSEGNO 534.6 IMBALLAGGI E UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE 534.7 DISCIPLINA DEI TEMPI DI CARICO E DI SCARICO 534.0 QUADRO GENERALE L’esecuzione del contratto di trasporto ha due fasi fondamentali: • consegna delle merci al vettore da parte del mittente, • riconsegna delle merci da parte del vettore al destinatario finale. Oltre a queste due fasi (iniziale e terminale) sono disciplinate situazioni di mutamento delle condizioni iniziali da parte del mittente (mediante il diritto di contrordine) e situazioni di impedimenti che rendono difficoltoso, più oneroso o addirittura impossibile l’adempimento del contratto. 534.1 CONSEGNA DELLE MERCI AL VETTORE La consegna delle merci al vettore costituisce un atto necessario per l’esecuzione del trasporto e assume una particolare valenza nella fase esecutiva del contratto di trasporto; la consegna infatti costituisce: • l’obbligazione caratteristica del mittente, che vi provvederà direttamente o tramite il caricatore; • l’atto di collaborazione necessario per una corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di trasporto (116). Le modalità di esecuzione del contratto sono lasciate alla libera regolamentazione delle parti (117), che possono demandarle al vettore, al mittente o ad un terzo soggetto che assume la qualifica di “caricatore”. 534.1.1 Consegna delle merci e la figura del “caricatore” La normativa del Codice civile non regola espressamente l’obbligo di consegna delle merci al vettore. Peraltro, di un tale fatto si fa cenno nell’art. 2 del DLG n. 286/2005, che, nel definire la figura del “caricatore”, fa riferimento, come elementi tipici del suo obbligo, alla consegna delle merci al vettore ed alla cura della sistemazione delle stesse sul veicolo adibito al trasporto; quindi l’obbligo di consegna delle merci al vettore non costituisce più un’esclusiva obbligazione del mittente. Si è molto discusso se la consegna delle merci al vettore costituisca un vero e proprio obbligo o, al contrario, un semplice onere (118). In realtà, ed a fini più pratici ed operativi, può oggi affermarsi che l’operazione delle consegna delle merci al vettore, se unita a quella della loro sistemazione sul veicolo adibito al trasporto, rileva particolarmente sotto un profilo di carattere pubblicistico ai fini dei profili sanzionatori di cui al DLG n. 286/2005. Se la consegna del carico al vettore è operazione certamente necessaria per potere fare sorgere una responsabilità in capo al vettore (derivante dall’obbligo di custodia delle merci) e per potere permettere un corretto svolgimento delle operazioni di trasporto, non v’è dubbio che un tale aspetto non sia più oggi il solo rilevante, dovendosi attribuire alla fase della consegna e del loro stivaggio sul mezzo un’ulteriore e altrettanto importante valenza ai fini dell’individuazione di un soggetto (il caricatore) che si è ritenuto importante coinvolgere nelle operazioni di consegna (e di carico), per potere garantire e rafforzare una operatività in sicurezza del trasporto. 534.1.2 Impedimenti e ritardi nella fase di esecuzione del trasporto L’impedimento o il soverchio ritardo dell’inizio o della continuazione del trasporto obbligano il vettore a: • chiedere immediatamente istruzioni al mittente, • provvedere alla custodia delle merci (119). ( 116) Nonostante non se ne faccia menzione nell’art. 1683 CC che individua i profili collaborativi del mittente. In questo senso, si vedano le considerazioni di M. Riguzzi, I contratti speciali. Il contratto di trasporto stradale, Torino, 2000, pagina 121. (117) Così, tra gli altri, G. Silingardi Il contratto di trasporto (a cura di G. Silingardi), Milano, 1997, pagina 575. (118) Per la varie teorie esposte, si rinvia a M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagine 122 e 123. (119) L’art. 1686 CC disciplina le ipotesi in cui l’inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, con una deroga al principio generale di estinzione dell’obbligazione per l’impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256, c. 1, CC). L’individuazione dei due obblighi attesta che il contratto di trasporto è ancora in vita e che il mittente può esercitare il diritto di contrordine, modificando i termini del contratto originariamente convenuti o chiedendo la risoluzione del contratto, per la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione di trasporto come originariamente pattuita. “E giacché il mittente non è in grado, di regola, di acquisire senza l’intervento del vettore, la tempestiva conoscenza dell’impedimento o della causa del ritardo, la legge ha provveduto a rendere I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 31 Se non è possibile richiedere istruzioni al mittente o in caso le istruzioni non siano attuabili, il vettore può liberarsi della propria obbligazione di riconsegna depositando le cose trasportate per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (120). Qualora poi le cose trasportate siano soggette ad un rapido deterioramento, il vettore può farle vendere informando prontamente il mittente (121). Il vettore ha diritto (122): • al rimborso delle spese sostenute; • al rimborso delle spese nel caso in cui l’esecuzione del trasporto non abbia ancora avuto inizio o nel caso in cui, pur avendo avuto inizio, sia stata interrotta a causa della perdita totale delle cose trasportate dovuta a caso fortuito; • al pagamento del corrispettivo del trasporto in proporzione della tratta compiuta, se l’interruzione del trasporto è dovuta a circostanze diverse dalla perdita totale del carico per caso fortuito. L’esecuzione del trasporto dovrà ritenersi soverchiamente ritardata (123) nel caso in cui l’esecuzione: • cessata la causa del ritardo, non presenti più alcuna utilità per il creditore della prestazione; • il ritardo ecceda quel periodo temporale durante il quale, considerate le caratteristiche del trasporto assunto, si possa ragionevolmente pretendere di tenere impegnata l’organizzazione di trasporto del vettore. 534.2 DIRITTO DI CONTRORDINE DEL MITTENTE In corso di trasporto, e dunque durante la fase esecutiva dello stesso, il mittente può modificare, anche in modo ampio, le modalità di trasporto originariamente concordate con il vettore e quindi può (124): • sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose; • ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato, anche in luogo diverso da quello originariamente convenuto (125) (anche se parte della dottrina la considera possibile solo ove comporti un’abbreviazione del trasporto (126)); • disporre diversamente. Quanto alle modalità di esercizio del diritto è che esso sia svincolato da particolari forme, e quindi possa essere liberamente manifestato e dato in qualunque modo, purché idoneo a portare a conoscenza del vettore le sopravvenute novità in ordine all’esecuzione del trasporto (127). Il vettore non potrà legittimamente rifiutarsi di ottemperare agli ordini del mittente. Tuttavia, dal momento in cui, giunte le merci a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne chiede la consegna, è inibito al mittente l’esercizio del contrordine (128). 534.3 PATTUIZIONE DI TERMINI DI RESA Le parti del contratto di trasporto possono evidentemente convenire che il vettore, nell’effettuare la prestazione di trasporto, rispetti gli eventuali tempi di consegna delle merci indicati dal mittente. Fa parte dell’autonomia programmare le modalità di esecuzione del contratto, pur prevedendo l’art. 4, c. 2, DLG n. 286/2005, che “Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale” (129). ( 120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) 32 obbligatoria, a carico del vettore, l’immediata richiesta di istruzioni, predisponendo così il mezzo per stimolare il tempestivo esercizio, da parte del mittente, del suo diritto di decisione in ordine alla sorte del contratto” . Testualmente M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 141. V. art. 1514 CC. Secondo quanto previsto dall’art. 1515 CC. L’art. 1686 del CC recita testualmente: “Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito”. Tesi sostenuta da parte della dottrina, cui si aderisce, dal momento che la norma contenuta nell’art. 1686 CC equipara l’ipotesi di impedimento temporaneo all’esecuzione del trasporto all’ipotesi in cui l’esecuzione dello stesso venga soverchiamente ritardata. In questo senso, M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 146. V. art. 1685, comma 1, CC che recita testualmente: “Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato, o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine”. Tale interpretazione trova conferma nell’ultima parte dell’art. 1685 CC, che obbliga il vettore non solo a rimborsare le spese ma anche a risarcire i danni derivanti dal contrordine, dimostrando da una parte l’ampiezza di tale diritto in capo al mittente e dall’altra “... la preoccupazione di non aggravare illimitatamente, attraverso l’esercizio di quel diritto, la posizione del vettore dall’altro” (V. M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagina 130). In questo senso M. Iannuzzi, Del trasporto, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1970, pagina 126 il quale afferma che, nonostante la formula legislativa “sospensione del trasporto” non sia affermazione precisa ed univoca, “sul punto che interessa, risulta abbastanza precisa ed univoca, in quanto è chiaramente implicito in essa che il diritto del mittente di modificare il luogo di destinazione, può giocare solo nel senso di una abbreviazione del trasporto”. “Più precisamente” continua: “la formula in esame comporta che al mittente è consentito di designare come luogo di conclusione dell’operazione di trasporto soltanto uno dei luoghi che si trovano lungo il percorso esplicitamente o implicitamente previsto per il trasporto delle cose al luogo di destinazione”. Per tutte, v. sentenza Cass. civ., sez. III, 26.1.1995, n. 931, la quale ha affermato il principio che, in tema di contratto di trasporto di cose, l’esercizio del diritto di contrordine del mittente non è soggetto ad alcuna forma determinata, né richiede il consenso di chi effettua la consegna della merce, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. L’ultimo comma dell’art. 1685 prevede: “Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario”. La norma, in evidente raccordo con il successivo art. 1689, individua il momento a partire dal quale il mittente non può più esercitare il contrordine, e dunque procedere ad alcuna modifica di quanto originariamente convenuto con il vettore circa le modalità esecutive della prestazione di trasporto. Enunciate nell’art. 7, c. 6, DLG n. 286/2005. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI Il comma 1 dell’art. 7, DLG n. 286/2005, stabilisce: “Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni”: cioè deve essere privilegiata la sicurezza alle esigenze economiche ed imprenditoriali delle parti. L’art. 7, c. 3, DLG n. 286/2005, aggiunge poi alla nullità dei patti in violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale anche una sanzione a carico di chi, vettore, mittente, caricatore o proprietario delle merci, abbia determinato tali patti. Con le regole introdotte dal DLG n. 286/2005 diviene così assai difficoltoso per le parti di un contratto di trasporto modulare a proprio piacimento tempi di riconsegna e modalità esecutive delle prestazioni di trasporto. 534.4 RICONSEGNA DELLE MERCI AL DESTINATARIO Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario: • nel luogo, • nel termine, e • con le modalità indicati nel contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario (130). 534.4.1 Fase della riconsegna e svincolo delle merci a destinazione Assumono decisiva importanza per una corretta esecuzione del trasporto, gli accordi che le parti hanno preso al momento della loro stipulazione, in quanto sul vettore incombe l’obbligo di mettere le merci a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità previste nel contratto: • luogo. La disciplina va messa in relazione con l’art. 1683, c. 1, CC che, imponendo al mittente di indicare con esattezza il luogo di destinazione, manifesta di attribuire decisiva rilevanza alla volontà negoziale delle parti. Dunque è necessaria l’individuazione del luogo di destinazione con esattezza per non rendere gravoso l’adempimento dell’obbligazione di riconsegna a carico del vettore. La determinazione del luogo di destinazione può avvenire anche in un momento successivo alla stipulazione del contratto, purché sia fatta in modo preciso e tale da consentire al vettore una corretta e puntuale esecuzione del trasporto; • termine. Anche il tempo della messa a disposizione delle merci può essere oggetto di apposita pattuizione contrattuale tra le parti purchè, pena la nullità, non sia tale da comportare violazione delle regole sulla sicurezza della circolazione stradale. Se però l’indicazione del luogo di destinazione è elemento fondamentale perché il vettore possa adempiere alla propria obbligazione di consegna, l’indicazione di un termine di resa può anche mancare, senza pregiudicare tale adempimento. Ne è conferma l’art. 7, c. 3, DLG n. 286/2005, che prevede (implicitamente) la possibilità che non vengano fornite indicazioni ed istruzioni al conducente (preposto del vettore) “in merito alla riconsegna” delle merci. In mancanza dei tempi di resa un eventuale ritardo del vettore dovrà però chiaramente essere considerato in modo più elastico; • modalità. Varie possono essere le disposizioni delle parti in particolare, per esempio nelle operazioni di scarico delle merci. Il vettore (131) deve avvisare il destinatario se la riconsegna non dovesse più essere eseguita presso lo stesso, ma senza una particolare forma (132). Diversamente il vettore sarebbe chiamato a rispondere degli eventuali danni che il carico potesse avere subito a causa di un tale inadempimento. 534.4.2 Impedimenti alla riconsegna La riconsegna delle merci a destinazione potrebbe non essere possibile per il verificarsi di circostanze definite dall’art. 1690 CC “impedimenti alla riconsegna”. Casi in cui viene meno la collaborazione del destinatario, ovvero casi in cui si verificano circostanze che impediscono al vettore di potersi avvalere di una tale collaborazione. I comportamenti imputabili al destinatario che non rendono possibile la riconsegna delle merci sono: • la sua irreperibilità; • il rifiuto a chiedere la riconsegna delle cose trasportate; • il ritardo nell’effettuare una tale richiesta. Al verificarsi di dette circostanze, il vettore deve immediatamente domandare istruzioni al mittente (con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1686 CC). Gli interessi del mittente vengono salvaguardati potendo egli ancora esercitare il diritto di contrordine: l’irreperibilità del destinatario, il suo rifiuto o un ritardo nella riconsegna della merce sono temporalmente anteriori all’acquisto dei diritti da parte del destinatario. La posizione del vettore trova la propria tutela laddove si dichiara espressamente applicabile l’art. 1686 CC, che autorizza il vettore a depositare le merci presso un terzo o a venderle, se risultano rapidamente deteriorabili, dandone comunicazione al mittente. Diversa è la disciplina nel caso in cui le difficoltà alla riconsegna si verifica successivamente alla richiesta (di riconsegna) da parte del destinatario. Ciò può verificarsi nei casi in cui: • sorga una controversia tra più destinatari; • sorga una controversia circa il diritto del destinatario alla riconsegna; • sorga una controversia sulle modalità di esecuzione della riconsegna stessa; • il destinatario ritardi a ricevere le merci. ( 130) V. art. 1687 CC. (131) V. art. 1683, c. 2 CC. (132) In questo senso, per tutti, v. le considerazioni svolte da M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 154. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 33 Il comma 2, art. 1690 CC, in perfetta sintonia con la regola che prevede che, con la richiesta della riconsegna delle merci da parte del destinatario, i diritti relativi al contratto si trasferiscono a quest’ultimo dal mittente, non prevede più che il vettore debba richiedere istruzioni al mittente anzi il vettore, sul quale incombe pur sempre l’obbligo di custodia delle merci, può liberarsi da un tale obbligo depositando le cose trasportate a norma dell’art. 1514 CC, o, nel caso in cui si tratti di merce soggetta ad un rapido deterioramento, disponendone la vendita a norma dell’art. 1515 CC. In detti casi, rimane comunque l’obbligo del vettore di informare prontamente il mittente del deposito o della vendita. 534.5 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE AL CONTRATTO DI TRASPORTO: CLAUSOLA DI CONTRASSEGNO Il vettore, a seguito delle obbligazioni contrattualmente e naturalmente assunte con la stipulazione del contratto di trasporto, è responsabile della custodia delle merci ricevute in consegna, per la loro perdita o avaria e per l’eventuale ritardo nella loro riconsegna al destinatario. Può assumere però anche obbligazioni accessorie. Per esempio, l’art. 1692 CC prevede: “Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario”. La norma disciplina l’ipotesi in cui il vettore è incaricato dal mittente di curare per lui la riscossione degli importi relativi alle merci trasportate. Perché possa sorgere una responsabilità del vettore in tale senso, è necessario che la “clausola di contrassegno” sia il frutto di una esplicita pattuizione tra le parti non costituendo elemento essenziale del contratto di trasporto e quindi obbligazione naturalmente nascente nei confronti del vettore a seguito della conclusione del contratto. Parte della dottrina ha assimilato la posizione del vettore a quella del mandatario senza rappresentanza: il vettore risulta aver ricevuto l’incarico di riscuotere un credito per conto del mittente-mandante (133). La corrente prevalente, considerando la clausola in parola però obbligazione accessoria del contratto di trasporto, ritiene i diritti riferibili a detta clausola assimilabili a quelli relativi e nascenti dal contratto principale di trasporto e quindi soggetti alla prescrizione breve (annuale) di cui all’art. 2951 CC. Le parti potranno definire esattamente (ed anzi è preciso interesse del mittente) le modalità di incasso dell’importo di cui sono gravate le cose da trasportare (134), ma, in assenza di precise istruzioni, il vettore dovrà in ogni caso farsi parte diligente nell’adempiere correttamente l’obbligazione che ha contrattualmente assunto nei confronti dello stesso mittente. 534.6 IMBALLAGGI E UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE Gli imballi e le altre unità di movimentazione delle merci sono stati oggetto di specifica disciplina, in vigore dal 12 agosto 2010, che deresponsabilizza il vettore prevedendo che questi, nel caso in cui la merce da trasportare sia imballata o sia stivata su apposite unità per la sua movimentazione, al termine delle operazioni di trasporto, non abbia alcun obbligo di gestione e, non essendo tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle altre unità di movimentazione, non può essere ritenuto responsabile per la loro mancata restituzione (135). Nel caso in cui il mittente ed il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non può essere ritenuto responsabile per il rifiuto, da parte del destinatario, di riconsegnare unità di movimentazione di numero o qualità inferiori rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. Al fine poi di contrastare efficacemente quel mercato nero relativo al commercio delle unità di movimentazione che si è andato sviluppando in modo sempre più crescente, la norma ha introdotto delle regole chiare e trasparenti a carico di quei soggetti che vogliano curarne l’attività di commercializzazione (136). Non essendosi prevista da parte del legislatore una inderogabilità delle regole di cui sopra, né una loro derogabilità esclusivamente mediante il ricorso alla stipulazione di accordi volontari di settore, dette regole devono intendersi derogabili semplicemente a mezzo di pattuizioni contenute nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta. Conseguentemente, le modalità di gestione delle unità di movimentazione delle merci trasportate, nonché la eventuale responsabilità del vettore per la mancata riconsegna delle stesse, o per la riconsegna di unità danneggiate, o per la riconsegna di unità qualitativamente diverse da quelle da lui prese in consegna ed impiegate per la esecuzione dei servizi di trasporto, potranno essere oggetto di espressi accordi presi tra le parti ed opportunamente e liberamente contrattualizzati nell’ambito del contratto di trasporto. Soprattutto ove si consideri che tra le cosiddette “unità di movimentazione” devono farsi certamente rientrare i containers, il cui costo economico è particolarmente elevato, nella pratica, assai probabilmente, le parti saranno indotte (evidentemente su sollecitazione della committenza) a regolamentarne in modo preciso le loro (133) In questo senso si vedano le considerazioni espresse da M. T. Lupinu, Clausola di assegno e prescrizione, in Diritto dei trasporti, 1991, pagina 151. (134) Parte della giurisprudenza (Pret. Torino 15 aprile 1992, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1993, pagine 565 e seguenti) ha stabilito che il vettore, in presenza di precise ed espresse indicazioni di forme di pagamento da parte del mittente, non possa discostarsene, pena la sua responsabilità. (135) V. art. 11 bis del DLG 21.11.2005 n. 286 introdotto dalla legge 4.8.2010 n. 127 di conversione del DL 6.7.2010 n. 103. (136) Il comma 3 dell’art. 11 bis introdotto prevede infatti che “l’esercizio dell’attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute ed acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari”. Il successivo comma 4 prevede che “allo scopo di tutelare l’igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale”. 34 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI modalità di gestione (137), stabilendo preventivamente il compenso dovuto al vettore, nonché il regime della sua responsabilità, nel caso di un loro danneggiamento o di una loro mancata riconsegna. 534.7 DISCIPLINA DEI TEMPI DI CARICO E DI SCARICO I tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico delle merci sono stati oggetto di specifica disciplina che tuttavia potrà ritenersi operativa solo nel momento in cui verrà emanato apposito decreto dirigenziale (138) finalizzato a riconoscere un indennizzo (139) al vettore nel caso in cui questi sia soggetto ad eccessive attese per le operazioni di carico e di scarico della merce, attese dovute anche a responsabilità del mittente che non fornisce al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario in cui vengono previste le operazioni di carico e di scarico delle merci trasportate, nonché le modalità di accesso dei veicoli agli stessi punti di carico e di scarico. Viene in ogni caso previsto un periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico e di scarico, che deve essere indicato nel contratto stipulato in forma scritta, da calcolarsi dal momento dell’arrivo del vettore al luogo previsto per il carico o lo scarico delle merci, che non può essere superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico. Nel caso in cui le parti abbiano stipulato il contratto di trasporto non in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa del carico o dello scarico delle merci, non può essere, nel complesso, superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. Il che sta a significare evidentemente che il legislatore ha ritenuto opportuno comprimere i periodi di franchigia laddove si sia in presenza di un contratto non stipulato in forma scritta, rispetto al caso in cui le parti, viceversa, abbiano inteso stipulare un contratto di trasporto in forma scritta. Anche per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, valgono peraltro le regole vigenti per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta circa la previsione dell’indennizzo e le sue modalità di corresponsione. Per entrambe le tipologie contrattuali, la disciplina può subire mutamenti, e quindi essere diversamente regolata, se le rappresentanze vettoriali e della committenza stipulino un accordo volontario di settore (v. paragrafo 532.4.1). Evidente che, in tali casi, le regole per lo svolgimento delle operazioni concordate tra le parti, possono essere immediatamente operative (140). (137) Non par dubbio il fatto che, essendosi riferito il legislatore alle ipotesi di merci imballate o stivate su apposite unità per la loro movimentazione, debbano farsi rientrare, nel novero di tali unità, anche i cosiddetti containers che, in particolare modo nei trasporti intermodali, costituiscono le classiche unità di carico in cui vengono stivate le merci da trasportare. (138) L’art. 6 bis del DLG n. 286/2005, introdotto dalla legge 4.8.2010 n. 127, ha disciplinato questa materia. In particolare, il comma 5 del medesimo art. 6 bis stabilisce che “Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell’accesso dei veicoli a tali luoghi”. (139) L’indennizzo che il mittente deve corrispondere al vettore, fermo in ogni caso il diritto del primo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, viene commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 6, c. 1 lettera g), del DLG n. 284/2005, ed è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e di scarico. (140) Il comma 3 dell’art. 6 bis stabilisce testualmente che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni tra le parti basati sugli accordi volontari tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui all’articolo 83-bis, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 35 535 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DELLE MERCI Sommario: 535.0 QUADRO GENERALE 535.1 OBBLIGAZIONI DEL VETTORE 535.2 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI MERCI 535.2.1 Responsabilità per perdita della merce 535.2.2 Responsabilità per avaria della merce 535.2.3 Responsabilità per ritardo nella riconsegna 535.2.4 Responsabilità per inesecuzione del contratto 535.3 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA 535.3.1 Esonero responsabilità per caso fortuito o forza maggiore 535.3.2 Esonero responsabilità per vizi delle merci trasportate o del loro imballaggio 535.3.3 Esonero responsabilità per fatto del mittente o del destinatario 535.3.4 Esonero responsabilità per calo naturale delle cose trasportate 535.3.5 Esonero responsabilità per ritardo o inesecuzione del trasporto 535.4 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE 535.5 LEGITTIMAZIONE DEL DESTINATARIO A FARE VALERE LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE 535.6 PRESCRIZIONE DELL’AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE 535.7 RISARCIMENTO DEL DANNO NEL TRASPORTO MERCI 535.7.1 Calcolo del danno 535.7.2 Limite di risarcimento 535.7.3 Inapplicabilità del beneficio del limite del danno 535.8 ACCORDI VOLONTARI E CLAUSOLE E PATTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI 535.8.1 Deroga al regime di responsabilità del vettore 535.8.2 Deroga al limite risarcitorio 535.0 QUADRO GENERALE Il vettore è responsabile per: • perdita della merce (v. paragrafo 535.2.1), • avaria della merce (v. paragrafo 535.2.2), • ritardo nella consegna (v. paragrafo 535.2.3), • inesecuzione del contratto (v. paragrafo 535.2.4), se non prova, nel caso di perdita o avaria, che sono derivate (v. paragrafo 535.3) da: • caso fortuito, • forza maggiore, • natura o vizi della merce o del suo imballaggio, • fatto e operato del mittente o del destinatario. La responsabilità del vettore inizia dal momento in cui egli prende in carico la merce e prosegue fino alla consegna della stessa al destinatario (v. paragrafo 535.2). 535.1 OBBLIGAZIONI DEL VETTORE Le obbligazioni a carico del vettore sono: • presa in consegna delle cose da trasportare; • esecuzione del trasporto secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dalla legge o dagli usi (141); • richiesta di istruzioni: se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente, il vettore può depositare la merce in un locale di pubblico deposito o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere, informando prontamente il mittente del deposito o della vendita (142); ( 141) V. anche: • sentenza Corte di cassazione n. 495 del 21.1.1998: “Se il destinatario è soggetto diverso dal mittente egli rappresenta un terzo a cui favore è stipulato il contratto di trasporto e può non ricevere la merce. Se tuttavia ne accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui.”; • sentenza Corte di cassazione n. 959 del 6.2.1996: “Ai sensi dell’art. 1692 CC il vettore, il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto e non provveda ad informare il mittente delle difficoltà di esazione, nel caso in cui il destinatario non paghi gli assegni da cui la cosa sia gravata, risponde contrattualmente nei confronti del mittente almeno per un importo pari agli assegni non riscossi.”; • sentenza Corte di cassazione n. 8755 del 3.9.1998: “Nel contratto di trasporto di cose, il dubbio sull’esecuzione della prestazione da parte del vettore si risolve in mancata esecuzione di questa e spetta al vettore dimostrare che la prestazione è stata eseguita esattamente o che non è possibile eseguirla per causa a lui non imputabile.”. (142) V. art. 1686 CC. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 37 • custodia delle cose da trasportare (143) implica una responsabilità ex recepto, fondata sull’imputabilità al vettore (144) della causa del danno, ma distinta dalla responsabilità comune in quanto, per ottenere l’esenzione da tale responsabilità, è necessario dare la prova positiva che il danno è dipeso da un fatto esattamente individuato, estraneo e non imputabile al vettore. Non è sufficiente, pertanto, la prova di avere usato, nell’esecuzione del trasporto, la diligenza richiesta dall’art. 1176 CC: ogni causa equivoca o ignota ricade a carico del vettore responsabile per inadempimento o ritardo (145) e per perdita o avaria delle cose consegnate (146); • riconsegna, e cioè restituzione materiale delle cose al destinatario. Se tale restituzione non deve essere effettuata al domicilio del destinatario, il vettore deve dare a quest’ultimo avviso dell’arrivo a destinazione della merce. Se il destinatario è irreperibile o rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente. Se sorge controversia tra più destinatari ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo, determinato dal giudice del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Se le merci trasportate sono soggette a rapido deterioramento può farle vendere per conto dell’avente diritto, informando comunque sempre prontamente il mittente del deposito o della vendita (147). Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo, per il pagamento dei propri crediti, salvo l’azione verso il destinatario. Il termine di resa, contrattualmente convenuto, diviene vincolante ai fini contrattuali e può determinare responsabilità per ritardo; qualora siano indicati più termini parziali, il temine di resa è la somma di questi. 535.2 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI MERCI Il regime di responsabilità del vettore è disciplinato da più norme. Infatti può configurarsi la responsabilità del vettore che quindi risponde per: • inadempimento dell’obbligo di custodia (ex art. 1693 CC) e quindi per: - perdita totale: mancata riconsegna al destinatario delle merci ricevute per il trasporto (v. paragrafo 535.2.1), - perdita parziale: riconsegna solo di una parte delle merci ricevute per il trasporto (v. paragrafo 535.2.1), - avaria delle merci: riconsegna delle merci ricevute per il trasporto, ma deteriorate nella loro qualità di sostanza o di forma (rispettivamente, perdita totale, perdita parziale ed avaria) (148) (v. paragrafo 535.2.2); • violazione dei principi generali che disciplinano il rapporto contrattuale (ex art. 1218 CC) (149) per: (143) V. sentenza Corte di cassazione n. 2998 del 10.4.1990: “Il vettore, che non esegue la riconsegna della merce per essersi il destinatario rifiutato di pagare il corrispettivo del trasporto, resta obbligato a custodirla sino a quando non ne esegue il deposito nelle forme previste per il caso di mora del creditore. Ne consegue che il vettore, mentre ha diritto verso il destinatario al pagamento delle spese e dei danni dipendenti dall’inadempimento di quello, continua ad essere soggetto alla responsabilità per la perdita del carico quale preveduta dall’art. 1693 CC, senza che rispetto a tale responsabilità la sottrazione della merce, dopo che si é determinato l’inadempimento del destinatario, operi come causa di esonero, giacché a tal fine per fatto del destinatario deve intendersi che il destinatario sia stato l’autore causale del fatto, che ha dato luogo alla perdita del carico.”. (144) V. art. 1693 CC. (145) V. art. 1218 CC. (146) V. anche: • art. 1693 CC; • sentenza Corte di cassazione n. 10392 del 4.10.1991: “Il furto della merce trasportata non accompagnato da minacce o violenze alla persona non integra gli estremi del fortuito, quale causa di esonero della responsabilità “ex recepto” del vettore, di cui all’art. 1693 CC occorrendo che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili (nella fattispecie, il furto era stato consumato durante la sosta dell’autotreno che trasportava la merce, lasciato momentaneamente incustodito dal vettore).”; • sentenza Corte di cassazione n. 1425 del 3.10.1994: “Nel contratto di trasporto, la sottrazione ad opera di terzi delle cose trasportate può costituire caso fortuito, quale causa di esonero della responsabilità del vettore, solo se ricorra l’estremo della assoluta inevitabilità. Pertanto, attesa la particolare diligenza che è imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, la sottrazione compiuta con violenza o minaccia può rivestire gli estremi del caso fortuito in quanto le circostanze di tempo e luogo in cui venga effettuata siano tali da renderla i prevedibile e inevitabile.”; • sentenza Corte di cassazione n. 8750 del 7.10.1996: “La rapina, quale causa della perdita della merce trasportata, non esonera il vettore dalla responsabilità ex articolo 1693 del codice civile qualora l’esito stesso fosse prevedibile ed evitabile (nella fattispecie non effettuando il riposo notturno in area non illuminata e adottando cautele idonee ad evitare tentativi di effrazione della cabina).”; • sentenza Corte di cassazione n. 14397 del 21.12.1999: “Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto, è comunque tenuto a compiere tali scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita od avaria del carico. Il caso fortuito che, ai sensi dell’art. 1693 CC, esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende soltanto gli eventi imprevedibili, e non anche quelli soltanto improbabili. Pertanto, poiché la rapina di un autocarro ed il sequestro del conducente, specie in alcune zone dell’Italia centromeridionale, non possono essere considerate un evento “imprevedibile”, ne consegue che, anche nel caso di rapina, il vettore va esente da responsabilità soltanto ove dimostri di avere adottato tutte le misure atte a prevenirla, tenuto conto sia della natura professionale della prestazione da lui esigibile; sia di tutte le altre circostanze del caso concreto (valore della merce, modalità del trasporto, modalità della rapina, ecc.).”. (147) V. art. 1690 CC. (148) V. art. 1693 CC che è la norma fondamentale in tema di responsabilità del vettore, che recita: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o da quello del destinatario”. (149) Per l’art. 1218 CC, infatti, la responsabilità del vettore è dunque parificata alla responsabilità di qualsiasi altro debitore, ma limitatamente al ritardo nell’adempimento della prestazione e nell’inesecuzione della prestazione di trasporto, contrariamente alle ipotesi di perdita e avaria delle merci in cui il legislatore ha dettato uno specifico e diverso sistema di responsabilità, ben più gravoso. Ciò è reso evidente dalla stessa Relazione ministeriale (n. 710) in cui si evidenzia che “quanto alla responsabilità del vettore, si è ritenuto di fare regolare dai principi generali la liquidazione del danno dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l’avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principi dell’art. 400 cod. comm., che si ricollegano al receptum, (art. 1693 38 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI - ritardo nella riconsegna delle merci al destinatario: esecuzione del trasporto dopo la scadenza dei termini di resa (v. paragrafo 535.2.3), - inesecuzione totale del trasporto: mancato inizio del trasporto (v. paragrafo 535.2.4), - inesecuzione parziale del trasporto: interruzione del trasporto prima della sua totale esecuzione (150) (v. paragrafo 535.2.4). La riconducibilità della responsabilità del vettore all’ambito di applicabilità dell’una o dell’altra norma è determinante ai fini della prova liberatoria (151). La responsabilità del vettore inizia a decorrere dal momento in cui il vettore riceve le cose per il trasporto e termina nel momento in cui avviene l’effettiva consegna delle merci al destinatario. La responsabilità è strettamente collegata all’obbligo di custodia che incombe sul vettore (152) e quindi: • sorge con la conclusione del contratto di trasporto e l’avvenuta consegna delle merci al vettore (consegna che può avvenire all’atto della conclusione del contratto, e cioè in un momento anteriore all’inizio dell’esecuzione del trasporto, oppure nel momento in cui inizia la prestazione del trasporto); • perdura sino alla riconsegna della merce “al destinatario”: la norma infatti parla di consegna “al destinatario”, e non già di consegna “al luogo di destinazione”. Il che equivale ad individuare il momento terminale della responsabilità del vettore con quel momento in cui avviene il passaggio della detenzione delle cose trasportate dal vettore al destinatario (153). In sintonia con un tale orientamento, la sottrazione delle cose mentre si trovano in un magazzino del vettore, non può non portare alla conclusione che la perdita si sia verificata durante il trasporto, dal momento che il vettore è contrattualmente obbligato alla custodia delle merci (154). 535.2.1 Responsabilità per perdita della merce La perdita delle merci trasportate potrà essere: • totale, • parziale. È configurabile la perdita totale delle merci trasportate in tutte le ipotesi di mancata riconsegna delle merci al destinatario nel luogo di destinazione convenuto, a qualunque causa e titolo detta mancata riconsegna sia dovuta: effettiva distruzione delle cose per azione interna (ad esempio, combustione, evaporazione) o per azione esterna (incendio, furto, smarrimento), sostituzione di una cosa con un’altra, riconsegna ad un destinatario diverso da quello indicato dal mittente. La perdita parziale delle merci trasportate è invece costituita da una diminuzione nel peso, nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore per il trasporto (155). Il regime di responsabilità del vettore per perdita delle cose trasportate trova applicazione non solamente nel caso in cui le stesse siano andate perdute durante la fase del trasporto vero e proprio, ma anche nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato mentre le merci si trovavano presso i magazzini del vettore, in attesa di essere caricate sul mezzo adibito al trasporto (156). 535.2.2 Responsabilità per avaria della merce Per avaria s’intende un’alterazione delle qualità (interne ed esterne) della merce, tale da comportare una diminuzione di valore (157). L’avaria può dunque incidere, totalmente o parzialmente, sull’integrità delle cose tra- (150) (151) (152) ( 153) (154) (155) (156) (157) CC) si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi ed alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito”. Non è stato riprodotto, nell’attuale assetto normativo, il principio contenuto nel comma 2 dell’art. 403 dell’abrogato Codice di commercio in base al quale anche in ipotesi di ritardo il vettore rispondeva secondo le regole previste nel caso di perdita o avaria del carico. La norma in questione stabiliva infatti che “il vettore non è responsabile del ritardo se prova che esso sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario”. Per più ampie considerazioni, si rinvia a M. Riguzzi, Aspetti della responsabilità del vettore nel trasporto stradale di merci, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1978, pagine 604 e seguenti. In relazione all’applicazione dell’art. 1693 CC o dell’art. 1218 CC. Il vettore deve infatti fornire, laddove si applichi l’art. 1693, la prova positiva del fatto e non semplicemente quella negativa di mancanza di colpa nel suo operato (o in quello dei suoi dipendenti e/o preposti). La presunzione di responsabilità posta a carico del vettore ai sensi dell’art. 1693 CC può essere vinta (ed egli può conseguentemente liberarsi dalla propria responsabilità) unicamente fornendo la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo alla sfera del vettore stesso. V. M. Riguzzi, I contratti speciali. Il contratto di trasporto stradale, Torino, 2000, pagina 151 al quale si rinvia per più ampie considerazioni sul punto. In questo senso A. Asquini, Trasporto di cose, Torino, 1935, pagina 295. V. Trib. Pistoia 12.5.1989, in Diritto marittimo, 1990, pagine 723 e seguenti, con nota di M. Orione, Brevi considerazioni in tema di responsabilità del vettore terrestre. Si veda anche lo studio di A. Botti, L’applicabilità del limite risarcitorio del vettore stradale di cose per perdita o avaria delle merci in magazzino, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1995, pagine 82 e seguenti. V. G. Silingardi - A. Corrado - A. Meotti - F. Morandi, La disciplina uniforme del contratto di trasporto di cose su strada, Torino, 1994, pagina 128. È necessario infatti determinare se la consegna delle merci fatta al vettore prima dell’effettivo inizio del trasporto faccia sorgere, in capo allo stesso, una responsabilità ex art. 1693 CC o, al contrario, se in quella fase, il vettore risponda semplicemente come un depositario. Del resto, la stessa norma di cui all’art. 1693 CC, facendo riferimento al momento del ricevimento delle merci da parte del vettore ed individuando tale momento come quello in cui inizia a decorrere la responsabilità del vettore per custodia del carico, non ha inteso delimitare l’operatività dell’art. 1693 CC all’ambito temporale del mero trasferimento delle merci. Sempre che, evidentemente, la fase di giacenza della merce nei magazzini del vettore si ponga come una fase strumentale alla sua caricazione sul veicolo adibito al trasporto, accessoria, scollegata ed autonoma rispetto allo stesso: metro potrà essere quello della durata della giacenza. Se essa si protrae per un tempo strettamente necessario in attesa della caricazione e del successivo inoltro a destinazione, non v’è dubbio che un danno alla merce verificatosi in quella fase sarà assoggettato alla normativa in tema di trasporto e sarà disciplinato, per ciò che concerne la responsabilità del vettore, dall’art. 1693 CC (v. sentenza Corte di cassazione 29.11.1996, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1997, pagina 648). In tale senso, A. Asquini, Trasporto di cose, cit., pagina 593. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 39 sportate. Ove peraltro l’avaria sia di entità tale da privare le merci di ogni loro valore, essa equivale a una perdita totale e il creditore della prestazione di trasporto avrà diritto a essere risarcito dal vettore come se la merce fosse andata integralmente perduta. Il regime di responsabilità del vettore per avaria delle cose trasportate trova applicazione non solamente nel caso in cui le stesse si siano deteriorate durante la fase del trasporto vero e proprio, ma anche nel caso in cui l’evento dannoso si sia verificato mentre le merci si trovavano presso i magazzini del vettore, in attesa di essere caricate sul mezzo adibito al trasporto. 535.2.3 Responsabilità per ritardo nella riconsegna Il ritardo nella riconsegna delle merci (158) al destinatario è costituito dal mancato rispetto, da parte del vettore, del termine contrattualmente convenuto ed espresso in modo da non ingenerare equivoci sull’interesse del mittente (manifestato al vettore) al rispetto del medesimo. In mancanza di pattuizione, tra mittente e vettore, di un termine di resa, si considera (e anche la giurisprudenza concorda) termine di riconsegna, in relazione all’effettiva durata del trasporto e alle circostanze in cui si è svolto, il tempo richiesto per lo stesso trasporto ad un ipotetico vettore diligente: così, ad esempio, un vettore diligente non avrebbe dovuto impiegare più di due giorni e mezzo per eseguire un trasporto di circa mille chilometri. 535.2.4 Responsabilità per inesecuzione del contratto L’inesecuzione del trasporto potrà essere: • parziale: interruzione del trasporto lungo il tragitto, • totale: mancato inizio del trasporto. La responsabilità del vettore nasce per un comportamento di inerzia o di negligenza ed è diversamente regolamentata da quella per perdita e avaria delle merci trasportate, direttamente riconducibile all’inadempimento del suo obbligo di custodia delle stesse e al mancato rispetto dei termini di resa. Nel caso di inerzia del vettore nell’iniziare o nel proseguire il trasporto, il mittente potrà avvalersi dei rimedi previsti dal nostro ordinamento per l’inadempimento del debitore, chiedendo la risoluzione giudiziale del contratto di trasporto (159), oltre agli eventuali danni patiti. Tali comportamenti faranno sorgere una responsabilità in capo al vettore se imputabili alla sua organizzazione imprenditoriale, avendo egli quale unico obbligo, per l’art. 1686 CC, quello di chiedere immediate istruzioni al mittente. 535.3 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA Nell’esecuzione del contratto di trasporto, è posta a carico del vettore una presunzione di responsabilità giustificata dall’obbligo di custodia, che si estende dal momento in cui riceve le merci al momento in cui le riconsegna al destinatario. A questa presunzione corrisponde l’onere, per il vettore, per potersi esonerare dalla propria responsabilità, di dare una prova positiva, identificando la causa specifica del danno tassativamente fra quelle indicate nell’art. 1693 CC e non essendogli sufficiente dimostrare di essersi comportato da vettore diligente (160). L’esonero della responsabilità per perdita o avaria della merce può aversi se il vettore prova che siano derivate da: • caso fortuito (161), comprensivo della forza maggiore e del fatto del terzo, configurabili come fatti che escludono la responsabilità del vettore quando, secondo il criterio della ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell’evento ed alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato, si tratti di un evento imprevedibile o al quale il vettore fosse nell’impossibilità di opporsi. Il vettore deve dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore con la prova specifica della sua inevitabilità, imprevedibilità ed estraneità; • natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio, dal fatto del mittente o del destinatario. Risultano poste a carico del vettore le ipotesi di danno derivanti da causa ignota. Più precisamente, le perdite o le avarie delle quali non sia possibile accertare la genesi, o rispetto alle quali, pur essendo accertato nella sua materialità il fatto generatore dl danno (ad esempio, un incendio), non si possa stabilire in modo certo in quali circostanze concrete un tale fatto si è prodotto (162). (158) Occorre ricordare che nella CMR (art. 19) “vi è ritardo nella riconsegna quando la merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente ad un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze, e in particolare nel caso di carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in condizioni normali”. (159) Così A. Asquini, Del contratto di trasporto, cit., pagina 279. (160) Per tutte, v. sentenza Corte di cassazione 11.9.1987, n. 6892, in Archivio giuridico, 1988, pagine 112 e seguenti. La decisione resa dalla Suprema Corte ha stabilito che la presunzione di responsabilità a carico del vettore di cui all’art. 1693 CC nel caso di perdita e avaria delle cose trasportate può essere superata soltanto se il vettore fornisca la prova specifica che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario e del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto lo stesso mittente. È altresì interessante ricordare l’orientamento giurisprudenziale (sentenza Corte di cassazione 29.10.1981, n. 5708, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1982, pagine 311 e seguenti) in base al quale della responsabilità ex recepto il vettore può unicamente liberarsi con la specifica prova positiva che il danno è dovuto ad un evento non solo sicuramente individuato, ma a lui estraneo e tale da non potere essergli imputato, in quanto non ricollegabile al suo inadempimento o, comunque, alla sua negligenza. (161) V. art. 1696 CC. (162) Si vedano le considerazioni esposte sul punto da M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 273. 40 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 535.3.1 Esonero responsabilità per caso fortuito o forza maggiore Viene considerato caso fortuito o forza maggiore qualunque evento estraneo alle persone e ai mezzi impiegati dal vettore che renda impossibile al vettore riconsegnare il carico nelle condizioni in cui l’ha ricevuto (163). L’evento può essere determinato: • dalla natura (terremoti, nevicate, inondazioni, gelo), o • dai pubblici poteri (guerre, requisizioni, sequestri penali), o • da terzi (rapine, incendi, furti). Imprevedibilità e inevitabilità debbono essere valutate in rapporto al caso concreto e non in astratto: un evento infatti può essere prevedibile ed evitabile in astratto ma le condizioni di fatto in cui l’evento si verifica possono renderlo imprevedibile ed inevitabile, così da esonerare il vettore dalla responsabilità (164). 535.3.2 Esonero responsabilità per vizi delle merci trasportate o del loro imballaggio Per ciò che concerne la natura ed i vizi delle merci o del loro imballaggio, il vettore, per liberarsi dalla propria responsabilità, dovrà fornire la prova dell’effettiva natura e delle effettive condizioni del carico nel momento in cui l’ha preso in consegna, ed il preciso nesso di causalità tra tali fatti e la perdita o l’avaria della merce (165). Richiedendo la norma in tema di responsabilità del vettore per perdita o avaria l’identificazione della causa del danno, essa non chiede semplicemente di fornire la prova che il danno non si sarebbe verificato allorquando non avesse operato una certa circostanza, ma chiede precisamente al vettore di dimostrare la prova della derivazione della perdita o dell’avaria delle cose trasportate dalla loro natura o dai loro vizi o dai vizi del loro imballaggio; di dimostrare, in altre parole, che in tale natura o in tali vizi deve identificarsi la causa diretta della perdita o dell’avaria delle merci, aspetto particolarmente delicato perché le cause di alterazione di qualunque cosa non risiedono mai o quasi mai esclusivamente nella natura o nei difetti della cosa stessa ma nel concorso di cause esterne (scuotimento, umidità, esposizione alle intemperie, ecc.). Il mittente deve indicare nel contratto di trasporto la natura della merce per consentire al vettore di usare eventuali particolari accorgimenti. Se il vettore accetta le cose da trasportate senza riserva, si presume che le stesse non presentino vizi apparenti dell’imballaggio (166). 535.3.3 Esonero responsabilità per fatto del mittente o del destinatario Il “fatto del mittente e del destinatario” libera il vettore dalla sua responsabilità se risulta provato (dallo stesso vettore) che è stata la causa determinante del danno. Tali fatti possono verificarsi: • nel momento iniziale del rapporto e possono consistere in: - redazione inesatta della lettera di vettura, - omissione o insufficiente indicazione di elementi importanti per una corretta esecuzione del trasporto, quali la natura o il valore delle cose da trasportare, - difettoso imballaggio o carico da parte del mittente; • durante l’esecuzione del trasporto; • nella fase di riconsegna delle merci al destinatario nel caso di difettoso e non corretto scarico delle merci da parte del destinatario stesso. In caso di mancata individuazione di una di quelle circostanze e di mancata prova dell’esistenza di un preciso nesso di causalità tra tali circostanze e la perdita o l’avaria delle merci, l’evento dannoso resta a carico del vettore. Anche le cause equivoche o ignote restano a carico del vettore, anche se prova di aver provveduto a prestare ogni cautela e diligenza nell’esecuzione dei servizi di trasporto. Anche in tale caso, occorre avere riguardo alla situazione reale e non ad astratte considerazioni e circostanze. 535.3.4 Esonero responsabilità per calo naturale delle cose trasportate Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provino che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose (167). ( 163) Così A. Asquini, Del contratto di trasporto, cit., pagina 319. (164) Per esempio, l’incendio può costituire caso fortuito se ci sono concrete impossibilità di prevenirlo e logica e ragionevole imprevedibilità (in questo senso, sentenza Corte di cassazione 24.1.1955, n. 178, in Rivista giuridica dela circolazione e dei trasporti, 1955, pagina 957). Anche la rapina è fatto solo potenzialmente idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito: occorre che la sottrazione sia avvenuta in tempi ed in luoghi tali da renderla imprevedibile ed inevitabile, mentre, secondo la Cassazione e la prevalente giurisprudenza, non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui l’evento si è verificato, siano state tali da renderlo prevedibile ed evitabile (Così sentenza Corte di cassazione 8.9.1996, n. 7293, in Diritto dei trasporti, 1998, pagine 105 e seguenti, con nota di P. Commellini, La responsabilità del vettore stradale per rapina alla luce del recente orientamento giurisprudenziale). (165) Il rigore della norma risiede nel fatto che, richiedendo l’art. 1693 CC la prova della derivazione del danno dalla natura o dai vizi delle cose trasportate, o dai vizi del loro imballaggio, il vettore è obbligato a provare che tali circostanze hanno operato come causa diretta e determinante della perdita o dell’avaria, e che pertanto “nel processo genetico della perdita o dell’avaria non hanno avuto un rilievo preminente fattori (per esempio, imperfetto stivaggio, scuotimenti) imputabili al vettore alla stregua dello standard di diligenza che, in relazione alle circostanze concrete, il vettore aveva il dovere di osservare” (in questo senso, M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 276). (166) V. art. 1693 CC, c. 2, CC. (167) V. art. 1695 CC. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 41 535.3.5 Esonero responsabilità per ritardo o inesecuzione del trasporto Provati dal creditore del trasporto la conclusione del contratto e l’inadempimento, il vettore dovrà fornire la prova della sua estraneità al fatto e della non imputabilità a lui dell’evento che ha provocato l’inadempimento, nel senso che il danno non dipende dalla mancata adozione di adeguate forme di diligenza nell’effettuazione delle prestazioni di trasporto (168). Pertanto, in caso di mancata esecuzione della prestazione di trasporto, anche per inosservanza del termine contrattualmente convenuto o per inosservanza di un ragionevole termine di resa, considerate le modalità del trasporto, spetta al vettore dimostrare di avere correttamente ed esattamente eseguito la prestazione e che non è o non è stato possibile eseguirla per una causa a lui non imputabile (169). 535.4 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE Sono previste limitazioni all’entità del risarcimento dovuto dal vettore (170): • nei trasporti nazionali non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata (171); • nei trasporti internazionali è quello previsto dalla Convenzione per il trasporto stradale di merci (CMR) (172). Gli importi del risarcimento previsti dall’art. 1696 CC non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste da leggi speciali e da convenzioni internazionali applicabili, diverse a seconda che trattasi di trasporto nazionale o internazionale (173). Queste limitazioni tuttavia non operano ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono state determinate da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni. 535.5 LEGITTIMAZIONE DEL DESTINATARIO A FARE VALERE LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE Il destinatario è legittimato a fare valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto e principalmente il diritto alla riconsegna delle merci e quello al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento contrattuale del vettore (174). Tuttavia “il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto” (175). Il pagamento al vettore dei crediti che gli derivano dal contratto e degli assegni che gravano sulle cose trasportate è condizione per l’esercizio dell’azione diretta ad ottenere l’adempimento del contratto di trasporto (176) con lo svincolo o con la riconsegna della merce oggetto del trasporto, e non per l’esercizio delle azioni che conseguono al suo inadempimento, quale quella di danni per la perdita della merce (177). 535.6 PRESCRIZIONE DELL’AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE La prescrizione in materia di trasporto e spedizioni (178) è di: • 1 anno, ordinariamente; • 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine per la prescrizione decorre dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle stesse nel luogo di destinazione (179). (168) Si è visto che la responsabilità del vettore di cose offre una bipartizione tra la responsabilità incombente sullo stesso vettore per inesecuzione del contratto e per ritardo nelle resa delle merci al destinatario, e la responsabilità per inadempimento all’obbligo di custodia (dunque per la perdita e l’avaria delle cose trasportate). Dottrina e giurisprudenza ritengono che, in tali ipotesi di inadempimento, la responsabilità del vettore ricade nell’ambito della disciplina fissata in linea generale per la responsabilità del debitore derivante dall’inadempimento delle obbligazioni regolata dall’art. 1218 CC (Per tutti, vedi V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, Torino, 2003, pagine 161 e 162). (169) Vedasi V. Buonocore, I contratti di trasporto, cit., pagina 166. (170) V. art. 1696 CC, nella nuova formulazione a seguito DLG n. 286/2006. (171) V. art. 10, DLG 21.11.2005, n. 286, che ha aggiunto tre commi all’articolo 1696 CC. Precedentemente a tale riforma erano previste invece le seguenti limitazioni introdotte dalla legge 22.8.1985, n. 450 così come modificata dal DL 29.3.1993, n. 82 (art. 7) convertito, con modificazioni, nella legge 27.5.1993, n. 162 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 18.11.1991, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma della legge n. 450/1985 nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l’ammontare del risarcimento. Tale legge aveva sostanzialmente previsto i seguenti risarcimenti: • 0,26 euro per ogni kg di portata utile del veicolo per i trasporti sottoposti a regime tariffario (importo periodicamente adeguabile con l’aumento delle tariffe); • 6,20 euro per ogni kg di merci danneggiate per i trasporti esenti dal regime tariffario, salvo patti in deroga. (172) Più precisamente all’art. 23, c. 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621. (173) V. la legge 22.8.1985, n. 450 “Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate”, così come modificata dal DL 29.3.1993, n. 82 (art. 7) convertito, con modificazioni, nella legge 27.5.1993, n. 162 “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi”, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18.11.1991, n. 420, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma della legge n. 450/1985 nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l’ammontare del risarcimento. (174) Partendo dall’art. 1689 CC per il quale al destinatario che abbia richiesto la riconsegna delle merci dopo il loro arrivo a destinazione o dopo la scadenza del termine in cui sarebbero dovute arrivare, spettano i diritti nascenti dal contratto di trasporto, parte maggioritaria della dottrina sostiene che il destinatario acquisti anche il fondamentale diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, perdita, avaria, ritardo, il diritto di contrordine configurato dall’art. 1685 CC e il diritto di sospendere il trasporto o di ordinare la riconsegna ad un destinatario diverso. In questo senso, M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., pagina 168 e M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagina 180 e anche S. Busti, Legittimazione all’azione in responsabilità contro il vettore di cose, in Trasporti, 1978, pagine 106 e seguenti. (175) V. art. 1689, c. 2, CC. (176) V. sentenza Corte di cassazione 22.10.1963, n. 2814, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1964, pagina 66. (177) In questo senso, testualmente, M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagina 183. (178) V. art. 2951 CC. (179) V. art. 2951 CC. 42 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI Il termine prescrizionale relativo ai diritti nascenti dal contratto di trasporto è stato infatti riportato nell’ambito dell’art. 2951 CC e pertanto annuale dal DLG n. 286/2005. I diritti soggetti alla prescrizione annuale di cui all’art. 2951 CC sono tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto, e quindi le relative azioni possono essere intentate sia contro il vettore sia nei confronti del mittente o del destinatario (180). Pertanto, sia le azioni relative a quelle che sono le normali obbligazioni poste a carico dei contraenti il rapporto (trasferimento delle merci, obbligo di custodia, pagamento del prezzo del trasporto, ecc.), sia quelle solamente eventuali ed accessorie al contratto (ad esempio, riscossione dei crediti e degli assegni di cui è gravata la merce) si prescrivono col decorso di un anno. Non appare più rilevante il momento in cui è stato concluso il contratto di trasporto, elemento che, viceversa, aveva una sicura valenza nel previgente sistema (181). 535.7 RISARCIMENTO DEL DANNO NEL TRASPORTO MERCI Il risarcimento del danno, una volta accertata la responsabilità del vettore, nel trasporto nazionale varia a seconda che si tratti di: • perdita o avaria: il danno, in caso di perdita o di avaria delle merci trasportate, va calcolato secondo il criterio del prezzo corrente nel luogo e nel tempo della loro riconsegna a destinazione (182) ma comunque entro il limite risarcitorio di un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata. Potrà superarsi tale limite risarcitorio qualora venga accertato che il vettore o i suoi aventi causa hanno agito con dolo o colpa grave; • altri obblighi contrattuali (ritardi ed inesecuzione del trasporto): la quantificazione del danno dovrà essere operata secondo i generali criteri liquidativi di cui all’art. 1223 CC. 535.7.1 Calcolo del danno Accertata la responsabilità del vettore, il Codice civile, all’art. 1696, prevede che il danno, in caso di perdita o di avaria delle merci trasportate, venga calcolato secondo il criterio del prezzo corrente nel luogo e nel tempo della loro riconsegna a destinazione, secondo un criterio cioè oggettivo e più favorevole al vettore che pare implicitamente escludere, nel calcolo del danno spettante al creditore del trasporto, il cosiddetto “lucro cessante”. La norma, nello stabilire che “il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”, circoscrive assai chiaramente alle sole ipotesi di perdita e avaria l’applicabilità di un tale criterio e parametro risarcitorio. E ciò è in perfetta sintonia con tutto l’apparato normativo delineato dal codice civile per il trasporto, per il quale le norme specificamente previste per siffatto tipo contrattuale non trovano applicazione al di fuori dell’ipotesi dell’inadempimento del vettore all’obbligo di custodia (così l’art. 1693 che disciplina la responsabilità per perdita o avaria ed il limite risarcitorio chiaramente applicabile ai soli danni conseguenti alla perdita e all’avaria delle merci). In tale ottica, la quantificazione di un danno cagionato dal non avere rispettato i termini di resa convenuti (ritardo) dovrà essere operata secondo i generali criteri liquidativi di cui all’art. 1223 CC (183) e non dovrà sottostare al rigido parametro di cui all’art. 1696. Per prezzo corrente deve intendersi il prezzo determinato da tariffe stabilite dalla pubblica autorità o risultante da listini di borsa o di mercato o quello riportato nelle fatture. Peraltro, l’introduzione di un tale rigido parametro di determinazione del danno nel caso di perdita o avaria delle merci trasportate ha posto il problema se una tale disposizione abbia inteso escludere la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni comunque ricollegabili alla perdita o all’avaria (si pensi, ad esempio, ai danni conseguenti (180) Ed infatti, l’espressa abrogazione operata dal citato decreto (art. 3) dell’art. 2, legge n. 162/1993, che aveva introdotto un termine di prescrizione quinquennale, per i contratti di trasporto stipulati successivamente all’entrata in vigore di tale ultima norma, ha definitivamente ridato vigore all’art. 2951. In realtà, si era sviluppato un orientamento per il quale era stata tracciata una netta linea di demarcazione tra i reclami in materia di tariffe a forcella e quelli in materia di risarcimento dei danni alle merci trasportate, pervenendosi alla conclusione che il termine di prescrizione di cinque anni dovesse applicarsi esclusivamente al solo diritto alla corresponsione della tariffa a forcella, e non già anche a quei diritti al risarcimento dei danni. Il ritenere che l’art. 2, legge n. 162/1993 avesse introdotto una stretta correlazione tra la parole “diritti” e l’espressione “per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella”, con la conseguenza che poteva ritenersi ragionevole sostenere che il legislatore avesse voluto riferirsi non a quei diritti genericamente intesi come collegati al contratto di trasporto, ma a quei soli diritti relativi al prezzo del trasporto, deve comunque portare alla conclusione che la soppressione del sistema tariffario obbligatorio attuato (a partire dalla data del 28 febbraio 2006) dal citato DLG n. 286/2005, non abbia influito sul termine di prescrizione (annuale) dei diritti al risarcimento dei danni per inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto. Ma, relativamente ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose di natura tariffaria, non v’è dubbio che le regole abrogative introdotte dell’art. 3 DLG n. 296/2005 abbiano inesorabilmente inciso sul termine di prescrizione di tali diritti, riportandolo, al pari di ogni altro diritto derivante dal contratto, nell’ambito del termine di prescrizione annuale, e così introducendo un unico termine di prescrizione (annuale) per tutti i diritti nascenti, a qualunque titolo, dal contratto di trasporto. In realtà, l’art. 2 legge n. 162/1993 aveva introdotto un termine di prescrizione quinquennale per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298. Per più ampi cenni alla posizione sopra espressa, si rinvia a quanto deciso da tribunale Ravenna 6 novembre 2001, in Diritto marittimo, 2003, pagina 1386, con nota di F. Cugurra, Il termine di prescrizione in materia di autotrasporto merci conto terzi, e, in dottrina, si vedano le considerazioni espressa da M. Riguzzi, Prime considerazioni sulla legge delega per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose, in Diritto dei trasporti, 2005, pagine 443 e seguenti. (181) Ed infatti, come si è visto, il venire meno di un qualsiasi collegamento con le tariffe a forcella, per la loro intervenuta abrogazione, ha ripristinato l’originaria impostazione data dal Codice civile ed ha conseguentemente reintrodotto il termine breve di prescrizione annuale. È noto che ciò che rilevava, ai sensi della legge n. 162/1993 per l’applicabilità dell’uno (un anno) o dell’altro (cinque anni) termine di prescrizione era il momento in cui si era validamente perfezionato il contratto di trasporto, poiché era del tutto irrilevante la circostanza dell’ambito temporale in cui le prestazioni di trasporto avessero avuto concreta effettuazione. (182) V. art. 1696 CC. (183) In questo senso si rimanda alle considerazioni svolte da M. Riguzzi, I contratti speciali, opera citata, pagina 199. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 43 alla mancata consegna del bene causa la sua perdita e consistenti nella mancata conclusione di un affare o di una commessa). Sul punto non c’è omogeneità di opinioni: se da una parte si propende per ritenere che il prezzo che le cose avevano nel luogo e nel tempo della riconsegna rappresenti l’ammontare del danno subito, con esclusione di ogni altro indennizzo (184), da altra parte si è sostenuto che la lettera dell’art. 1696 CC non è di per se sola sufficiente ad escludere la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni (185). Riteniamo che il preciso riferimento al prezzo corrente delle merci trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna vale ad escludere la risarcibilità dei danni ulteriori rispetto a quelli strettamente collegati alla perdita o all’avaria delle cose trasportate (186). Le più recenti pronunce della Corte di cassazione sono propense a ritenere che al creditore del trasporto debbano essere risarciti gli eventuali ulteriori danni e che conseguentemente non possa essere esclusa la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all’art. 1223 CC, del lucro cessante, cioè del mancato guadagno che l’avente diritto contava di ritrarre dalle merci trasportate, sempre che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore. Occorre comunque sottolineare che, indipendentemente dai principi giuridici sopra esposti, ed in ossequio al generale principio della derogabilità alle norme relative al regime di responsabilità del vettore, le parti possono liberamente fissare e prevedere un diverso criterio di liquidazione del danno. 535.7.2 Limite di risarcimento Specifica disciplina introdotta con legge speciale (187) ha esteso anche al trasporto stradale, nell’ambito del territorio nazionale, l’istituto del limite risarcitorio presente già da tempo nelle altre forme di trasporto, aspetto costante e caratterizzante l’intero sistema del diritto dei trasporti e regola ampiamente generalizzata. Il limite massimo dovuto dal vettore per sinistri a lui imputabili causati nel corso del trasporto costituisce una eccezione al principio generale per il quale la responsabilità del debitore della prestazione e le obbligazioni da lui assunte sono illimitate nell’entità. La previsione del meccanismo limitativo oggi vigente (188), particolarmente esiguo anche in relazione al limite previsto dalla CMR (189), trova comunque una necessaria applicazione nel caso di perdita o avaria delle merci trasportate. Esso è automaticamente applicabile in ogni caso, restando del tutto irrilevante la circostanza che il vettore sia a conoscenza o meno del reale valore delle merci affidategli per il trasporto (190). Inoltre, il fatto che il limite sia svincolato dal sistema tariffario obbligatorio oramai abrogato ha come conseguenza che può applicarsi anche a quei soggetti che non risultano necessariamente iscritti all’Albo degli autotrasportatori, quali lo spedizioniere-vettore e l’operatore di trasporto multimodale, precedentemente esclusi dal beneficio (191). Il limite, come si è visto, è invocabile dal vettore unicamente nei casi di perdita o di avaria, con esclusione di tutte le altre ipotesi concernenti inadempimenti del vettore agli obblighi contrattualmente assunti (ritardi ed inesecuzione del trasporto). Accertata la perdita e l’avaria delle cose trasportate e la conseguente responsabilità del vettore, lo stesso potrà dunque invocare il limite risarcitorio e, di regola, verrà condannato a risarcire il danno nei limiti di un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata. 535.7.3 Inapplicabilità del beneficio del limite del danno Il vettore non può invocare e beneficiare del limite in senso assoluto. L’art. 10 del DLG n. 286/2005 prevede infatti “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di (184) Seguono un tale orientamento, tra gli altri, tribunale Torino 5.4.1976, in Giurisprudenza italiana, 1977, I, c. 784 e seguenti, nonché sentenza Cassazione 15.6.1954, n. 2021, pagine 1342 e seguenti, con nota di M. Massari, La perdita della cosa trasportata ed il calcolo del danno, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1955, pagine 1342 e seguenti. (185) In questo senso v. sentenza Cassazione 19.9.1970, n. 1589 in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, che ha deciso che la norma contenuta nell’art. 1696 CC, che fa riferimento al prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna, non esclude la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni relativi alla perdita o all’avaria delle cose trasportate. Ancora più recentemente (v. sentenza Cassazione 23.1.1985, n. 289, in Archivio della circolazione, 1985, pagine 723 e seguenti) la Suprema Corte ha considerato che la disposizione di cui all’art. 1696 CC non esclude la risarcibilità secondo i principi di cui all’art. 1223 CC, di quell’ulteriore danno subito dal soggetto interessato al trasporto e creditore della relativa prestazione, se conseguenza immediata e diretta della perdita o dell’avaria. (186) V. M. Riguzzi, I contratti speciali, opera citata, pagina 200. (187) L’istituto del limite risarcitorio nel trasporto stradale di cose è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 22.8.1985 n. 450. (188) La presenza nel nostro sistema (sino al 28 febbraio 2006) del sistema tariffario obbligatorio aveva comportato l’introduzione di un doppio limite, a seconda della soggezione o della esenzione del trasporto a detto sistema tariffario. L’abolizione delle tariffe a forcella ad opera del DLG n. 286/2005 ha comportato la necessità di una ridefinizione dell’istituto. Così, l’art. 10 del medesimo DLG n. 286/2005 ha previsto “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali.” inserendo una tale previsione nel corpo dell’art. 1696 CC. (189) L’art. 23, c. 3, della convenzione relativa al trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, prevede che l’indennità non possa superare 8,33 unità di conto (pari a 9,91 euro) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. (190) In questo senso, v. sentenza Cassazione 18.6.2003, n. 9703, in Diritto marittimo, 2004, pagine 985 e seguenti, con nota di G. Vaccari, Limitazione ex lege del debito vettoriale e prova dell’effettivo valore del carico oggetto del trasporto. (191) È noto l’orientamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del sistema tariffario obbligatorio, secondo la quale il limite del debito del vettore stradale di cose risultava applicabile unicamente a chi fosse iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in possesso dell’autorizzazione prescritta per l’esercizio di tale attività di trasporto. Si vedano, tra le tante, Corte d’appello Genova 3.12.1992, in Diritto marittimo, 1994, pagine 466 e seguenti e tribunale Milano 16.12.1998, in Diritto marittimo, 2000, pagine 944 e seguenti. 44 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI cui egli si sia avvalso per la esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”. Conformemente ai principi generali che regolano il diritto dei trasporti, è prevista la decadenza del vettore dal beneficio del limite sia nell’ipotesi in cui egli, o le persone di cui si avvale per l’esecuzione del trasporto, abbia tenuto un comportamento volutamente preordinato a cagionare il danno (dolo), sia nel caso di sua imprudenza o negligenza, contrariamente al comportamento normalmente osservato dalla generalità (colpa grave). Essendo raro il caso di dolo, l’attenzione della giurisprudenza si è da sempre concentrata nel verificare la presenza di colpa grave. In linea di massima, nell’ambito delle attività relative all’esecuzione di un trasporto, si è ritenuto gravemente colposo, negligente o imperito, il comportamento consapevole del vettore, o dei suoi dipendenti e preposti, che, pur senza la volontà di danneggiare altri, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, tralasciando non solo la diligenza di buon padre di famiglia rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza da chiunque osservabile (192). Nell’orientamento giurisprudenziale si riscontra una generale tendenza ad aggravare la posizione del vettore in considerazione della particolare cura con cui lo stesso dovrebbe eseguire le prestazioni di trasporto, sì da potere riconoscere al creditore del trasporto un risarcimento integrale del danno subito. 535.8 ACCORDI VOLONTARI E CLAUSOLE E PATTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI Nonostante il rigore del regime di responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci trasportate è possibile derogare, a favore dell’una o dell’altra parte (193) e pertanto: • eccetto che in caso di dolo o di colpa grave, le parti del contratto possono introdurre patti in deroga al regime giuridico della responsabilità del vettore che aggravano o attenuano la posizione del vettore; • anche in caso di presenza di tali patti, spetterà pur sempre al vettore l’onere di provare la derivazione del danno da quella causa di esclusione della sua responsabilità introdotta dalle parti in contratto; • il legislatore non ha previsto alcuna particolare forma per la validità di tali patti, cosicché la loro esistenza può essere provata anche a mezzo di testimoni, pur essendone consigliabile l’inserimento in un testo contrattuale; • le parti possono anche incidere sull’onere probatorio, generalmente a carico del vettore, prevedendone espressamente una inversione. 535.8.1 Deroga al regime di responsabilità del vettore Nulla vieta alle parti del contratto di aggiungere ipotesi di esclusione della responsabilità del vettore oltre a quelle previste per legge, salvo che non intervengano dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti e preposti. Né, d’altra parte, nulla vieta di introdurre previsioni di responsabilità del vettore ancora più penalizzanti per lo stesso e favorevoli per il mittente rispetto a quelle previste dall’art. 1693 CC. Peraltro, è opportuno sottolineare che la libertà delle parti di modificare e/o integrare il regime giuridico di responsabilità del vettore può non limitarsi alla previsione di nuove ipotesi di esclusione o di aggravamento della responsabilità del vettore, ma può operare anche sul terreno dell’onere probatorio. Nella ripartizione, tra le parti, dell’onere probatorio, il principio introdotto dal legislatore è nel senso che, provato il danno da chi ne ha interesse, grava sul vettore l’onere di fornire la relativa prova liberatoria. Ebbene, è certamente possibile per le parti prevedere ed introdurre in contratto una deroga al principio generale prevedendo un’inversione di tale onere probatorio. (192) V. sentenza Cassazione 19.11.2001, n. 14456, in Diritto marittimo, 2003, pagine 1.300 e seguenti. Di seguito alcune altre esemplificazioni forniscono un quadro del problema: • è stato ritenuto sussistente il requisito della colpa grave in presenza di una grave carenza organizzativa del vettore, desumibile dalla circostanza che, smarrite le merci consegnategli per il trasporto, lo stesso vettore non sia stato in grado di individuare la fase del trasporto e le circostanze in cui si era verificato lo smarrimento (v. tribunale Milano 19.3.1995, in Diritto marittimo, 1997, pagine 476 e seguenti); • si è ritenuto che, nel caso di furto di un mezzo e del suo carico, il vettore sia incorso in una colpa grave allorché il conducente abbia lasciato il mezzo, sia pure munito di antifurto, in un parcheggio incustodito in una zona poco abitata, e chiuso solamente da una catena tesa tra due paletti (v. tribunale Venezia 12.3.2002, in Diritto marittimo, 2004, pagine 1022 e seguenti); • non si è ritenuto connotato da colpa grave il comportamento dell’autista che aveva lasciato il suo mezzo temporaneamente incustodito nelle vicinanze del ristorante dove si era recato a mangiare, in zona non sorvegliata, ma non isolata (v. tribunale Milano 14.6.2001, in Diritto marittimo, 2003, pagine 188 e seguenti, con nota di F. M. Torresi, Definizione di colpa grave in tema di responsabilità del vettore terrestre); • si è ritenuto in colpa grave il vettore che abbia lasciato il mezzo carico, incustodito di notte, su una pubblica via, quando gli sarebbe stato viceversa possibile, usando una minima diligenza, ricoverare il mezzo in luoghi e con modalità più sicuri, senza chiedere preventive istruzioni al mittente (v. tribunale Como 5.5.1997, in Diritto marittimo, 1999, pagine 421 e seguenti). (193) Incombe infatti sul vettore la prova liberatoria consistente nella positiva individuazione della causa del danno e nella sua riconducibilità ad uno degli eventi tassativamente previsti nell’art. 1693 CC: caso fortuito, vizio o natura della merce o del suo imballaggio, fatto del mittente o del destinatario. Peraltro, un tale rigoroso regime giuridico è derogabile: nei limiti di cui agli artt. 1229 e 2698 CC, le parti possono, con apposite clausole contrattuali, modificare la responsabilità del vettore prevista dall’art. 1693 CC. Tale modifica può introdurre una situazione di favore indifferentemente per l’uno o per l’altro contraente: le cause di esclusione della responsabilità del vettore potranno cioè essere convenzionalmente ampliate o ristrette, con un beneficio, rispettivamente, a favore del vettore o del mittente; dovranno però rispettare il generale principio di cui all’art. 1229 CC, essendo valide ed operanti nei soli limiti della colpa lieve. Analoghe deroghe non sono viceversa possibili per il trasporto di persone per il quale l’art. 1681, c. 2 CC ha previsto espressamente la inderogabilità del regime di responsabilità del vettore. Anche nella CMR, convenzione che disciplina il trasporto internazionale di merci su strada, si è introdotto il principio della inderogabilità: l’art. 41 stabilisce espressamente la nullità di qualsiasi patto che, direttamente o indirettamente, possa comportare una deroga alle disposizioni della Convenzione. I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 45 535.8.2 Deroga al limite risarcitorio Anche per ciò che concerne il limite risarcitorio (un euro per chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata) le parti possono prevedere un patto in deroga, ma la validità di un tale patto è subordinata ad un elevamento del limite: l’art. 10 DLG n. 286/2005, nello stabilire che il limite risarcitorio non è derogabile a favore del vettore, implicitamente ne introduce una possibilità di deroga in aumento. Quanto alle modalità della deroga, può fondatamente ritenersi che la stessa, abrogata la norma che prevedeva che essa dovesse risultare da patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, non sia più vincolata a particolari formalità. Quindi può essere il frutto di un accordo verbale tra le parti e può essere pattuita anche in un momento successivo alla consegna delle merci al vettore, purché anteriore all’inizio dell’esecuzione del trasporto. 46 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI ABBREVIAZIONI E SIGLE A A ACI art. B C c. CC CCIAA CDS CEE CMR CPC D DD DL DLG DM DPR DTT ecc. F g GU kg L M N N n. O RD s v. Categoria di patente Tipo di collo nel trasporto merci pericolose Automobile club d’Italia Articolo - dove non segue nessuna indicazione di legge, s’intende riferito al Codice della strada Categoria di patente Categoria di patente Comma - parte ben identificabile in cui è suddiviso l’articolo di una norma, anche non numerata dal legislatore Codice civile Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Codice della strada - decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 Comunità economica europea - poi CE ed ora UE - v. UE Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route - Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci Codice di procedura civile Categoria di patente Decreto dirigenziale Decreto legge Decreto legislativo Decreto ministeriale Decreto del Presidente della Repubblica Dipartimento per i trasporti terrestri - eredita i compiti della ex DGMCTC e di altre Amministrazioni - Denominazione assunta dal dal 7.5.1998 al 9.6.2001 per effetto del DPR 24.4.1998, n. 202 e dall’11.8.2004 al 4.7.2006 per effetto del DPR 2.7.2004 n. 184. Dal 20.1.2009 è divenuto Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito DPR 3.12.2008 n. 211 Eccetera Categoria di patente per diversamente abili con adattamento del veicolo -ormai superata e sostituita dalle categorie speciali abbinate a ciascuna categoria (BS, CS, DS) Accelerazione di gravità - circa 9,81 m/s2 Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - trattasi di un bollettino feriale, disciplinato dal DPR n.1092/85, su cui devono essere pubblicati tutti gli atti normativi - la legge attribuisce alla pubblicazione effetti fondamentali, quali la data di entrata in vigore - è edita dal Poligrafico e Zecca dello Stato e curato dal Ministero della giustizia - nella versione cartacea, raccoglie l’unico testo definitivo ed ufficiale degli atti normativi dello Stato. Per una maggior divulgazione dei testi normativi è stato reso gratuito il servizio di consultazione su internet di tutte le GU pubblicate negli ultimi 60 giorni Chilogrammi categoria internazionale di ciclomotori e motoveicoli a 2, 3 e 4 ruote Categoria internazionale di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote Categoria internazionale di veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote newton, unità di forza, 1 N equivale a 1 kg • m • s - 2 Numero Categoria internazionale di rimorchi - compresi i semirimorchi Regio decreto Secondi Vedasi I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 47 INDICE 532 CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI E OBBLIGAZIONI DELLA FILIERA 532.0 532.1 532.2 532.2.1 532.2.2 532.2.3 532.2.4 532.2.5 532.3 532.4 532.4.1 532.5 532.5.1 532.5.2 532.5.3 532.6 532.6.1 532.6.2 532.6.3 QUADRO GENERALE................................................................................................................. CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI............................................. SOGGETTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E RELATIVI OBBLIGHI.................................. Obbligazioni a carico del mittente................................................................................................ Obbligazioni a carico del destinatario.......................................................................................... Obbligazioni a carico del caricatore............................................................................................. Obbligazioni a carico del proprietario della merce....................................................................... Revisione del regime di responsabilità condivisa......................................................................... OGGETTO DEL CONTRATTO.................................................................................................... ACCORDI VOLONTARI............................................................................................................... Accordi volontari alla luce del “pacchetto autotrasporto” 2010.................................................... TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI............................................................................ Trasporto con sub-trasporto......................................................................................................... Trasporto con rispedizione........................................................................................................... Trasporto cumulativo.................................................................................................................... PERFEZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI FINI CIVILISTICI...................................................................................................................... Scioglimento del contratto di trasporto......................................................................................... Risoluzione giudiziale del contratto.............................................................................................. Risoluzione di diritto del contratto................................................................................................ 533.3.7 533.4 533.5 533.5.1 533.5.2 533.5.3 533.5.4 533 FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI QUADRO GENERALE................................................................................................................. DIFFERENZIAZIONE DEGLI EFFETTI FRA CONTRATTO SCRITTO E NON SCRITTO.......... Corrispettivo del trasporto............................................................................................................ Patti e clausole contenuti nel contratto........................................................................................ Onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto...... Termini della prescrizione............................................................................................................. Sanzioni....................................................................................................................................... Adempimenti amministrativi......................................................................................................... ELEMENTI DEL CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA................................................ CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E COSTI MINIMI DI ESERCIZIO................... Ambito di applicazione della norma: soggetti tenuti e soggetti esclusi........................................ Indicazione in fattura del corrispettivo relativo al costo del carburante........................................ Adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante............................... Meccanismo transitorio di adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante.............................................................................................................................. Procedure coattive per il pagamento nel contratto in forma non scritta....................................... Sanzioni per mancato rispetto della disciplina sulle modalità di pagamento delle prestazioni di trasporto....................................................................................................................................... Corrispettivi alla luce delle disposizioni contenute nella legge 4.8.2010 N. 127.......................... TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TRASPORTO E DEROGHE............................. MODELLI CONTRATTUALI TIPO................................................................................................ Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola................................................ Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni............................................ Contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari......................... Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore................................................................................................................. 534.0 534.1 534.1.1 534.1.2 534.2 534.3 534.4 534.4.1 534.4.2 534 ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO MERCI QUADRO GENERALE................................................................................................................. CONSEGNA DELLE MERCI AL VETTORE................................................................................. Consegna delle merci e la figura del “caricatore”......................................................................... Impedimenti e ritardi nella fase di esecuzione del trasporto........................................................ DIRITTO DI CONTRORDINE DEL MITTENTE............................................................................ PATTUIZIONE DI TERMINI DI RESA.......................................................................................... RICONSEGNA DELLE MERCI AL DESTINATARIO.................................................................... Fase della riconsegna e svincolo delle merci a destinazione...................................................... Impedimenti alla riconsegna........................................................................................................ 533.0 533.1 533.1.1 533.1.2 533.1.3 533.1.4 533.1.5 533.1.6 533.2 533.3 533.3.1 533.3.2 533.3.3 533.3.4 533.3.5 533.3.6 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 1 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 24 26 27 29 29 29 29 30 30 31 31 31 49 534.5 534.6 534.7 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE AL CONTRATTO DI TRASPORTO: CLAUSOLA DI CONTRASSEGNO....................................................................................................................... IMBALLAGGI E UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE.......................................................................... DISCIPLINA DEI TEMPI DI CARICO E DI SCARICO................................................................. 535.0 535.1 535.2 535.2.1 535.2.2 535.2.3 535.2.4 535.3 535.3.1 535.3.2 535.3.3 535.3.4 535.3.5 535.4 535.5 535.6 535.7 535.7.1 535.7.2 535.7.3 535.8 535.8.1 535.8.2 535 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DELLE MERCI QUADRO GENERALE................................................................................................................. OBBLIGAZIONI DEL VETTORE.................................................................................................. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI MERCI............................................ Responsabilità per perdita della merce........................................................................................ Responsabilità per avaria della merce......................................................................................... Responsabilità per ritardo nella riconsegna................................................................................. Responsabilità per inesecuzione del contratto............................................................................. ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA.................... Esonero responsabilità per caso fortuito o forza maggiore.......................................................... Esonero responsabilità per vizi delle merci trasportate o del loro imballaggio............................. Esonero responsabilità per fatto del mittente o del destinatario.................................................. Esonero responsabilità per calo naturale delle cose trasportate................................................. Esonero responsabilità per ritardo o inesecuzione del trasporto................................................. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE..................................................... LEGITTIMAZIONE DEL DESTINATARIO A FARE VALERE LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE............................................................................................................................ PRESCRIZIONE DELL’AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE........................................... RISARCIMENTO DEL DANNO NEL TRASPORTO MERCI........................................................ Calcolo del danno........................................................................................................................ Limite di risarcimento................................................................................................................... Inapplicabilità del beneficio del limite del danno.......................................................................... ACCORDI VOLONTARI E CLAUSOLE E PATTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI........................................................................................................... Deroga al regime di responsabilità del vettore............................................................................. Deroga al limite risarcitorio........................................................................................................... 50 I CONTRATTI NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 32 32 33 35 35 36 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44