Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile Sabato, 7 dicembre 2013 ore 9.00 – 13.00 Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA Interventi di dott. Stefano Tonelato avv. Alberto Zorzi Argomento assegnato: “Periti e consulenti tecnici nel processo civile. Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU” Consulenza giudiziale La consulenza giudiziale è un tipo di consulenza che, nell'ambito di un processo, può essere: disposta o d'ufficio da un giudice o richiesta dalle parti, E’ finalizzata ad: - accertare alcuni fatti o verificare alcune situazioni che necessitino di interventi tecnici da parte di soggetti esperti. Consulenza giudiziale Prima di addentrarci nell’analisi delle problematiche relative alle consulenze tecniche è necessario chiedersi: - Come puo’ essere fatto un fascicolo di una causa ??? - Quali atti e documenti può contenere ??? - Quali documenti sono utilizzabili ?? - Come si forma la verità processuale ?? Per rispondere a tali domande e’ necessario comprendere - come e’ strutturato un giudizio ?? - in quali fasi del puo’ essere disposta una conslenza?? In linea generale, si può dire che il fascicolo di un giudizio è composto dai seguenti documenti: 1) Atto di citazione con relativi documenti allegati E’ il documento che introduce una causa e che contiene: I motivi delle richieste formulate Il petitum: ovvero la domanda giudiziale rivolta al giudice e che determina il limite oltre il quale non può andare il giudizio del giudice. Come e’ strutturato un giudizio ?? in quali fasi del puo’ essere disposta una conslenza?? 2) Comparsa di costituzione e risposta con relativi allegati E’ la prima difesa formulata dalla parte convenuta in giudizio e contiene: I primi motivi di contestazione delle richieste ricevute La documentazione a difesa della convenuta Come e’ strutturato un giudizio ed in quali fasi del puo’ essere disposta una conslenza?? 3) I, II III …. Memoria ex art. 183 cpc 4) I, II III …. Memoria ex art. 184 cpc Sono le memorie che le parti si scambiano nelle quali raffinano i motivi di contestazione: Fine della possibilità di produrre nuovi documenti Sono successive memorie che le parti si scambiano nelle quali raffinano il contenuto delle proprie posizioni In queste fasi le parti possono ancora produrre nuovi documenti A questo punto, alle parti è preclusa la possibilità di produrre nuovi documenti e si viene così a formare la verità processuale 1) Atto di citazione con relativi documenti allegati In sintsi: Struttura e fasi di un giudizio 2) Comparsa d costitzione e risposta con relativi allegati 3) I, II III …. Memoria ex art. 183 cpc 4) I, II III …. Memoria ex art. 184 cpc Fine della possibilità di produrre nuovi documenti A questo punto, alle parti è preclusa la possibilità di produrre nuovi documenti e si viene così a formare la verità processuale CTU nelle diverse tipologie di giudizi CTU in un giudizio ordinario Art. da 61 a 64 cpc Art. da 191 a 200 cpc CTU in un procedimento speciale Art. 696 e 696 bis cpc 702 bis cpc, altri CTP o perizia in un procedimento penale Art. da 220 a 232 e 508 c.p.p. Brevi cenni relativi ai procedimenti speciali PROCEDIMENTI SPECIALI Art. 696. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale) Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. (1) (2). L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, Art. 696 possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. (2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso. PROCEDIMENTI SPECIALI Art. 694. (Ordine di comparizione) Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine Ordine di comparizione perentorio per la notificazione del decreto. Ammissione del mezzo di prova Art. 695. (Ammissione del mezzo di prova) Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi. Art. 696-bis. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini Consulenza tecnica dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata preventiva inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere Processo al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti verbale di si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. conciliazione Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca Efficacia giudiziale. esecutiva Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata Esenzione dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. imp. registro Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Le norme che regolano le Consulenze tecniche nei giudizi civili Consulente tecnico d'ufficio Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di: rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale. Consulente tecnico d'ufficio iscrizione rapporto fiduciario I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti, dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale, all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, medici, geologi, agronomi, periti industriali, geometri, interpreti traduttori, biologi, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali. Trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, Il giudice ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi. Ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni tecnico scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto (art. 61 e ss.. del codice di procedura civile). Consulente tecnico Attività del consulente Art. 61. cpc (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Art. 62.cpc (Attività del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463. Consulente tecnico d'ufficio Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente Art. 63. cpc (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato. Consulente tecnico d'ufficio obbligo di giurare l’incarico Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di astenersi dall'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc). Consulente tecnico d'ufficio Art. 51 cpc - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Consulente tecnico d'ufficio Formula del giuramento: L'accettazione dell'incarico, nel processo civile, comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente ‘’Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità “ NB: nel processo penale art. 226 cpp «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali». Consulente tecnico d'ufficio Il CTU deve garantire il pieno rispetto e la tutela del contraddittorio Tutela del contradditorio: Ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP) di osservare e verificare l’andamento delle operazioni peritali di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Consulente tecnico d'ufficio Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", quesito - senza esorbitare (ovvero andare oltre ciò che è stato richiesto) - motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. - tenendo conto delle osservazioni ricevute e replicando alle medesime Consulente tecnico d'ufficio Art. 64. cpc (Responsabilità del consulente) Responsabilità del consulente Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale (sospensione dall’esercizio della professione). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Consulente tecnico d'ufficio Comunicazioni alle parti Indicazione dell’IInizio lavori NB: Formalità ereditata dall’Art. 229 c.p.p. Il perito indica nel verbale del giuramento - il giorno, - l'ora - il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. L’eventuale continuazione delle operazioni peritali viene comunicata senza formalità alle parti. Consulente tecnico d'ufficio dati certi e ritualmente prodotti in atti In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: E’ assolutamente vietato, nei giudizi ordinari, (se non vi è una specifica ed espressa autorizzazione del giudice) acquisire elementi non già agli atti versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite invalicabile che, se superato, può vanificare il lavoro svolto. Consulente tecnico d'ufficio Art. 92. disp.att.c.p.c. Questioni sorte durante le indagini del consulente Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi Chiarimenti poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il sul quesito consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. Consulente tecnico d'ufficio Nei caso in cui il quesito preveda l’esame di specifici fatti, circostanze o documenti inerenti a professionalità diverse da quelle del CTU, è prevista la possibilità di: Nomina di coadiutore o di un collegio - Ottenere la nomina di coadiutore in materie specifiche nelle quali il CTU non è tecnico; - Avere la nomina di un collegio di CTU per i casi di particolare complessità Consulente tecnico d'ufficio In sintesi il CTU, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, deve: - rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza; - essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è opportuno che il CTU non esprima valutazioni e considerazioni soggettive; - confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati; - chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico; - può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto ”coadiutore", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU. Consulente tecnico d'ufficio Nel verbale che contiene il giuramento il giudice deve ricordarsi di prevedere: Contenuto del verbale di udienza per il giuramento 1) L’identificazione del CTU con i recapiti dello studio. 2) Il quesito esatto affidato al CTU 3) L’eventuale autorizzazione alla acquisizione di nuovi documenti; 4) L’eventuale autorizzazione all’utilizzo dei mezzi propri del CTU. 5) Il giuramento del CTU 6) I termini ed i termini per la trasmissione della bozza, per il ricevimento delle osservazioni e per il deposito dell’elaborato peritale; 7) la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici. 8) I recapiti dei consulenti di parte 9) La data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali 10)L’autorizzazione del CTU a dar corso al tentativo di conciliazione; Consulente tecnico d'ufficio È uso frequente che il CTU, sempre su disposizione del Tribunale invio bozza e tentativo di conciliazione 1) ai sensi dell'art. 195 cpc deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. 2) esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame CTU" (frequente fino a pochi anni fa). Consulente tecnico d'ufficio compenso Il compenso del CTU (nel rito civile), solitamente, è posto a carico solidale delle Parti ovvero a carico della parte ricorrente Spesso il giudice dispone il versamento di un fondo spese anticipato a favore del CTU. Esiste una metodologia per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale variabili, per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore della controversia; per altre il compenso è calcolato "a vacazione" (la vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a giorno). Consulente tecnico d'ufficio compenso Nel determinare gli onorari variabili il giudice tiene conto della: - difficoltà, - completezza - pregio della prestazione fornita e, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità (alto numero di quesiti assegnati) difficoltà (ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio onorario e spese. Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il "decreto di liquidazione" il quale, dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo. Consulente tecnico d'ufficio compenso Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia. In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”. Questo decreto, rinnova e rivede gli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'autorità giudiziaria precedentemente previste dalla L. 8 luglio 1980 n° 319 e dal D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820. Consulente tecnico d'ufficio Decurtazione compenso La legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell'onorario che funge da penalità per il ritardo dell'espletamento dell'incarico. L'art. 51 del predetto Testo Unico prevede che: "Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto." Consulente tecnico d'ufficio Termine per il deposito dell’istanza di liquidaione del compenso 100 giorni !! Secondo l'art. 71 del T.U. Spese di Giustizia l'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto). modifiche al Codice di Procedura Civile La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica. Le nuove norme, infatti, allo scopo di accelerare l’iter della consulenza tecnica hanno anticipato la formulazione dei quesiti da sottoporre all’esperto prevedendo che il giudice a ciò provveda con la stessa ordinanza che ammette la consulenza tecnica di ufficio. Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa Nomina del l’udienza nella quale il consulente deve comparire. CTU II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio dovrà dunque prevedere: - il nominativo dell’esperto o degli esperti nominati; - la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al C.T.U.; - la fissazione dell’udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione e il giuramento dell’incarico, unitamente all’ordine di convocazione a cura della Cancelleria; - la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica; Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) Secondo, quindi, le nuove disposizioni, il Giudice formula i quesiti già nel momento in cui dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il Consulente e pertanto il CTU viene preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa. Lo stesso quindi, attraverso l’esame del fascicolo e dei nominativi della parti, potrà valutare se sussistano o meno eventuali condizioni ostative alla accettazione dell’incarico e quindi eventualmente presentare una istanza di astensione al Giudice Istruttore che lo ha nominato. Le nuove disposizioni pertanto introducono una maggiore incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti e una maggiore collaborazione fra il professionista e il giudice. Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le operazioni di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell’udienza di giuramento. Spesso accade che il quesito, come disposto non soddisfa la determinazione delle somme richieste nel petitum Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) Di conseguenza, potrebbe essere utile che, con la comunicazione della nomina e prima dell’udienza, il giudice disponesse la trasmissione dell’atto di citazione e relativa comparsa di risposta al CTU, con l’elenco degli allegati: Questa disposizione potrebbe consentire al CTU - di esaminare il fascicolo prima dell’udienza del giuramento - di suggerire al magistrato alcune modifiche al quesito. Questa possibilità, però si scontra con l’interesse delle parti che spesso approfittano degli errori tecnici inseriti nel quesiti Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente) Astensione e ricusazione del CTU L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che ritiene di non accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile. Giuramento del CTU Attività del CTU e assistenza alle udienze Art. 193. (Giuramento del consulente) All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. Art. 194. (Attività del consulente) Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. Pro cesso verbale o relazione scritta ?? Invio bozza alle parti e ricezione osservazioni Art. 195. (Processo verbale e relazione) Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO Art. 195. (Processo verbale e relazione) il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in Cancelleria nel termine che il giudice fissa. Art. 195. (Processo verbale e relazione) Solo all’esito della compiuta esplicazione del contraddittorio, l’esperto, potrà provvedere al deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse. Art. 195. (Processo verbale e relazione) Nel verbale di giuramento, dunque, il giudice deve indicare al consulente d’ufficio: - un primo termine, entro il quale costui deve inviare alle parti una relazione provvisoria, per il loro esame; - un secondo termine per far pervenire al consulente d’ufficio le (eventuali) memorie critiche dei consulenti di parte; - un terzo termine, con scadenza anticipata rispetto all’udienza di rinvio (di modo che sia le parti, sia il giudice, possano prenderne visione per tempo), entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva; questa dovrà necessariamente contenere le osservazioni delle parti e la sintetica “risposta” del consulente d’ufficio alle stesse. Art. 195. (Processo verbale e relazione) Questo meccanismo consente di anticipare le discussioni che normalmente si aprivano all’udienza successiva al deposito e che spesso comportavano ulteriore attività istruttoria; inoltre, riconduce le osservazioni dei consulenti di parte nell’ambito suo proprio, e cioè nel contraddittorio con l’ausiliario tecnico del giudice. Art. 195. (Processo verbale e relazione) il termine stabilito per il deposito della relazione viene qualificato come meramente ordinatorio sulla scorta del rilievo della mancata previsione dello stesso “a pena di decadenza” e, pertanto, in mancanza di una espressa declaratoria di perentorietà sembra dunque doversi ritenere che tutti i tre i termini, previsti dall’art. 195, comma 3, per come riformato, siano da considerarsi ordinatori restando comunque ferma la necessità che, in caso di proroga del termine per l’invio della relazione alle parti richiesta dal consulente e autorizzata dal G.I., saranno conseguentemente prorogati a catena tutti i termini previsti dall’art. 195, III comma, c.p.c. Art. 195. (Processo verbale e relazione) Di conseguenza, la concessione dei termini previsti dal riformato art. 195 c.p.c. è finalizzata a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali pertanto la mancata concessione del termine per formulare osservazioni dovrebbe integrare una ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa relazione di consulenza tecnica. Art. 195. (Processo verbale e relazione) il mancato svolgimento di tale attività da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe giustificare l’eventuale richiesta delle parti perché siano disposte a cura dell’esperto ulteriori indagini suppletive o comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti. la dialettica fra l’esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte può consentire al giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall’esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico. LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi Art. 23 – Disposizioni di Attuazione c.p.c. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. (1) II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. IV. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte. LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Quanto alle modalità pratiche di intervento del Presidente, nella norma non risulta indicata alcuna prescrizione e pertanto è stato ritenuto che la vigilanza del presidente debba essere esercitata esclusivamente in via posticipata nel momento in cui il presidente segnalerà al giudice il superamento del tetto stabilito e lo inviterà eventualmente a soprassedere per un certo periodo nella nomina di un dato consulente sino a rientrare nei limiti stabiliti dalle norme. Pur essendo stata auspicata da tempo la necessità di garantire una equa ripartizione e rotazione degli incarichi affidati ai C.T.U., è stato tuttavia rilevato come - con le modifiche così come introdotte e riformulate dalla riforma del 2009 - il giudice resterebbe apparentemente vincolato unicamente ad una equa distribuzione degli incarichi con il rischio che tale forzata turnazione non tenga, invece, conto della eventuale preparazione specialistica degli esperti iscritti negli Albi in relazione alle specifiche tecniche della controversia. LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Non può, infatti, non obiettarsi come questa regola non garantisca in effetti che il consulente abbia capacità professionali adeguate e conoscenza delle fondamentali norme di diritto processuale civile, in quanto la semplice iscrizione all’albo di regola non è di per sé garanzia dell’onestà e della capacità del consulente. Si è del parere quindi che non possa bastare la semplice regola matematica, restando necessario contemperare l’esigenza di equa distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che deve legare il consulente al giudice, per cui non si può affidare di regola tutto ad un criterio matematico prefissato. Resta pertanto quanto mai opportuno, pur nel rispetto delle norme sulla necessaria rotazione degli incarichi, consentire al giudice di limitare l’assegnazione degli incarichi a quelle persone che, all’interno dell’albo, meritano particolare fiducia sia sotto il profilo tecnico, sia per le impeccabili qualità morali. Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) rinnovazione delle indagini Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. In genere, accade che, in considerazione delle osservazioni proposte dal consulente di parte o dal legale il giudice: Disponga la integrazione del quesito posto; Chieda chiarimenti al CTU in merito ai risultati esposti. Nei casi più gravi, può revocare il CTU e disporre nuove indagini con la nomina di un nuovo consulente. Art. 197. (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio) Partecipazione all’udienza Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori. esame documenti prodotti e non prodotti Art. 198. (Esame contabile) Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195. Questo articolo riveste particolare importanza perche’: 1) Consente sempre al CTU la possibilità di tentare la conciliazione; 2) Consente la possibilità di esaminare nuovi documenti solo con il consenso delle parti Processo verbale di conciliazione Titolo esecutivo Mancata concliazione Art. 199. (Processo verbale di conciliazione) Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale. Art. 200. (Mancata conciliazione) Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma Art. 116. (Valutazione delle prove) Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Il consulente tecnico di parte Consulente tecnico di parte La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. Consulente tecnico di parte nel processo civile termine per la nomina Partecipazioni alle riunioni del CTU ed alle udienze Art. 201. cpc (Consulente tecnico di parte) Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Consulente tecnico di parte nel processo penale Partecipazioni alle riunioni del CTU ed alle udienze Art. 230. c.p.p. Attività dei consulenti tecnici. 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali Consulente tecnico di parte In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante. Consulente tecnico di parte Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente. Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali. Consulente tecnico di parte L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano). Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti. Consulente tecnico di parte A seguito del deposito della relazione di CTU, il CTP potrà: svolgere la propria analisi tecnica e formulare osservazioni sulla relazione di CTU - una buona relazione del CTP può essere utile anche al Giudice che, talvolta, decide «contro» il CTU enfatizzare i punti favorevoli alla propria Parte e suggerire ai difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli eventualmente vagliare la ricusazione / sostituzione del CTU, ovvero l’opportunità della chiamata a chiarimenti o della rinnovazione dell’indagine. valutare possibili ipotesi transattive da proporre o ricevute, sulla base delle risultanze della CTU Consulente tecnico di parte Inoltre, il CTP collabora con il Difensore per accertare eventuali cause di nullità formale o sostanziale della CTU. Tra le principali cause di nullità sostanziale, si evidenziano: l’inosservanza del principio del contraddittorio la mancata comunicazione ai CTP dell’esecuzione delle operazioni peritali l’utilizzo e l’analisi di documentazione non prodotta in atti senza il consenso unanime dei CTP l’effettuazione di indagini che eccedono le richieste del quesito o i poteri che la legge conferisce al CTU Consulente tecnico di parte termine per la nomina Formalità per la nomina E’ importante sul punto ricordare come la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa. L’art. 201 c.p.c. stabilisce che ”la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere” senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP in quanto tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria. Consulente tecnico di parte La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile. Qualche dubbio interpretativo si presenta, invece, qualora vi sia necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni peritali, ovvero nel corso di queste, in relazione alla impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. Le norme che regolano le Consulenze tecniche nei giudizi penali Le perizie nel processo penale Capo VI - Perizia ammissibilità Art. 220. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Le perizie nel processo penale Capo VI - Perizia Art. 221. - Nomina del perito. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare nomina competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. Le perizie nel processo penale Incapacità e incompatibi lità del perito Art. 222. cpp -Incapacità e incompatibilità del perito. 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Le perizie nel processo penale Astensione e ricusazione Art. 223. cpp - Astensione e ricusazione del perito. 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice Le perizie nel processo penale Art. 224. cpp - Provvedimenti del giudice. 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, Provvedimenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati del giudice per la comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. Le perizie nel processo penale Art. 224-bis cpp. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento. 3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. 4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2. 7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato. Le perizie nel processo penale Capo VI - Perizia Art. 225. cpp Nomina del consulente tecnico. 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private Nomina del hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in consulente numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei tecnico di parte periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d). Le perizie nel processo penale Capo VI - Perizia Art. 226. cpp Conferimento dell'incarico. Conferimento dell'incarico Giuramento Quesiti 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali». 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti. Le perizie nel processo penale Relazione peritale Art. 227. - Relazione peritale. 1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su NB: termine richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non max non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai superiore a quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. sei mesi 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. Le perizie nel processo penale Attività del perito Art. 228. cpp Attività del perito. 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Richieste di notizie Questioni in ordine all’incarico 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse. Le perizie nel processo penale Art. 229. cpp Comunicazioni relative alle operazioni peritali. Comunicazioni relative ai 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui lavori inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. Le perizie nel processo penale Art. 230. cpp Attività dei consulenti tecnici. 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Attività dei consulenti tecnici 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali. Le perizie nel processo penale Sostituzione del perito Art. 231. cpp Sostituzione del perito. 1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549. 4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. Le perizie nel processo penale Art. 232. cpp Liquidazione del compenso al perito. Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Le perizie nel processo penale Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia Art. 233.cpp Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia. 1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127. 1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3. Le perizie nel processo penale dibattimento Art. 508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento. 1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni. 2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501 Le perizie nel processo penale Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici. Esame dei periti e dei consulenti tecnici. 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio. Le perizie nel processo penale Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici. Esame a domicilio 1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame. Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile Sabato, 7 dicembre 2013 ore 9.00 – 13.00 Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA Interventi di dott. Stefano Tonelato avv. Alberto Zorzi Argomento assegnato: “Periti e consulenti tecnici nel processo civile. Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU”