LA FIGURA
PROFESSIONALE DEL
CONSULENTE
TECNICO
Il QUADRO NORMATIVO
La figura del CTU è disciplinata dal codice di
procedura civile principalmente nei seguenti
articoli:
Art. n° 61 (CTU)
Art. n° 191 (nomina del consulente)
Art. n° 193 (giuramento del consulente)
Art. n° 194 (attività del consulente)
Art. n° 198 (libri contabili)
Art. n° 201 (CTP) e
ART. 61 c.p.c.
“Quando è necessario, il giudice può farsi
assistere per il compimento di singoli
atti o per l’intero processo, da uno o più
consulenti di particolare competenza
tecnica.
La scelta avviene tra le persone iscritte in albi
speciali a norma delle disposizioni attuate
dal presente codice”
ART. 191 c.p.c.
“Nei
casi di cui agli art. 61 e
seguenti, il giudice istruttore
nomina un consulente tecnico e
fissa l’udienza nella quale questi
deve comparire. Possono essere
nominati più consulenti in caso di
grave necessità o quando la legge
espressamente lo dispone”
ART. 193 c.p.c.
“All'udienza di comparizione il giudice
istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che è
chiamato ad adempiere, e ne riceve il
giuramento di bene e fedelmente
adempiere le funzioni affidategli al solo
scopo di fare conoscere ai giudici la
verità”
ART. 194 c.p.c.
“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali
è invitato dal giudice istruttore; compie, anche
fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini
di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col
giudice secondo che questi dispone. Può essere
autorizzato a domandare chiarimenti alle parti,
ad assumere informazioni da terzi e a eseguire
piante, calchi e rilievi” segue…..
ART. 194 c.p.c.
…. Anche quando il giudice dispone che il
consulente compia indagini da sè solo, le
parti possono intervenire alle operazioni in
persona e a mezzo dei propri consulenti
tecnici e dei difensori, e possono presentare
al consulente, per iscritto o a voce,
osservazioni e istanze”
ART. 198 c.p.c.
“Quando è necessario esaminare documenti
contabili e registri, il giudice istruttore può
darne incarico al consulente tecnico,
affidandogli il compito di tentare la
conciliazione delle parti.
Il consulente sente le parti e, previo consenso di
tutte, può esaminare anche documenti e registri
non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il
consenso di tutte le parti non può fare menzione
nei processi verbali o nella relazione di cui
all'articolo 195”
ART. 201 c.p.c.
“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del
consulente, assegna alle parti un termine entro il quale
possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal
cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il CTU invia la perizia alle parti per osservazioni
entro un certo termine
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del
giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per
chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente,
le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”
Consulente tecnico d’ufficio



E’ un organo giudiziario individuale al quale
il giudice può rivolgersi nello svolgimento della
propria attività
La sua funzione è tesa ad integrare l’attività del
giudice
E’ chiamato ad esprimere giudizi ed ad
effettuare verifiche
Consulente tecnico d’ufficio


Nominato dal giudice istruttore o dal Collegio su
richiesta della parti
Il giudice sceglie coloro iscritti nell’Albo dei
periti che è un registro dove sono iscritti tutti
coloro che sono forniti di particolari
competenze professionali e che hanno
volontariamente presentato domanda
d’iscrizione (in calce fax simile di tale domanda)
REQUISITI PER LA NOMINA



L’Albo è diviso in categorie per ogni settore
E’ istituito presso ogni tribunale
L’iscrizione è subordinata a particolari requisiti:
Competenza
tecnica
Specchiata condotta
morale
NOMINA DEL CTU




Una volta nominato, il CTU è obbligato ad
accettare l’incarico: può rifiutarsi solo per giusti
motivi valutati direttamente dal magistrato
Ha il diritto di astensione
Può essere ricusato dalle parti per incompatibilità
dell’incarico
Viene nominato nella cd. “fase istruttoria del
processo”
INADEMPIENZE
COMPORTAMENTALI

Il presidente del Tribunale esercita l’attività di
vigilanza e può promuovere azioni
disciplinari(avvertimento,sospensione….) nel
caso in cui il Consulente Tecnico non abbia
adempiuto agli obblighi derivanti dall’incarico
assunto o non abbia mantenuto una determinata
condotta morale e professionale
Responsabilità del Consulente
Due tipologie di responsabilità:

RESPONSABILITA’
MORALE:
Lo scopo è quello di
ricercare e accertare la
verità durante il
proprio operato nel
rispetto del proprio
codice deontologico
RESPONSABILITA’
GIURIDICA:
Essendo assimilato ad un
pubblico ufficiale,
sussistono in capo al
consulente tutte le
responsabilità
giuridiche proprie di
questo incarico

Attività del Consulente tecnico



Il consulente fornisce indicazioni utili al giudice
sia in udienza, che in camera di consiglio
Redige una relazione scritta denominata
“perizia”
Tale perizia non è del tutto vincolante per il
giudice, il quale può decidere di farne disporre
una nuova oppure non considerarla, dandone
giustificato motivo
LA PERIZIA
Non costituisce una prova in senso tecnico,ma è
un elemento di prova utilizzata del giudice per
compiere le sue valutazioni
Consulente Tecnico di Parte


Qualora il giudice nomini un perito, le parti si
possono far assistere da periti di parte (CTP)
I consulenti di parte formulano deduzioni
sull’operato del consulente d’ufficio e possono
depositare relazioni a sostegno o contro la
perizia d’ufficio
Consulente tecnico di parte


Per la sua nomina è sufficiente una dichiarazione
resa al cancelliere
Partecipa alle udienze e può essere ammesso in
camera di consiglio per chiarire al giudice le
proprie osservazioni tecniche
Consulente tecnico di parte
Presenta la propria relazione che può essere:
•
•
Inserita con quella del CTU
Presentata autonomamente ma in questo caso
non costituisce mezzo di prova
Consulente tecnico di parte
Nella pratica accade spesso che anche prima della
nomina del CTU,una parte decida di essere
assistita da un consulente:
In tal caso si instaura un comune contratto di
mandato con limitati poteri. È un normale
rapporto contrattuale tra privati.
Liquidazione del compenso

All’atto della consegna in cancelleria della
perizia, il CT può allegare la richiesta di
liquidazione del compenso.
Liquidazione del compenso

Il CT dovrà elencare tutte le spese sostenute
nella propria parcella che verrà depositata presso
la cancelleria del giudice competente. Tale
parcella viene analizzata dal Giudice che
provvede a liquidarla,previe eventuali
decurtazioni, con decreto che pone l’onere del
pagamento a carico di una o più parti in causa.
Utilizzo di ausiliari

il consulente tecnico deve essere autorizzato dal
giudice ad utilizzare gli ausiliari. Può ottenere il
rimborso del compenso per l'attività svolta da
ausiliari soltanto se è stato preventivamente a ciò
autorizzato dal giudice, in caso contrario deve
provvedere personalmente al rimborso.
Utilizzo di ausiliari

In ogni caso è il consulente che rimane
responsabile anche per l’operato svolto dai
propri ausiliari.
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