dorso 12 mm Il manuale del CTU Il volume ripercorre il modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza (partendo dalle fonti normative: Codice di Procedura Civile, altre norme codicistiche e di legge): dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale, alla responsabilità sia civile sia penale, alla gestione della privacy. L’opera è rivolta ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) che intraprendono le consulenze tecniche di ufficio e anche ai professionisti esperti, che potranno consolidare le proprie competenze con una guida di riferimento sintetica e efficace. Contenuti - Figura, attività e responsabilità del Consulente Tecnico e degli altri Ausiliari del Giudice - Conciliazione della controversia (riforma del processo civile; legge n. 69/2009) - Attività del CTU nel processo penale - Esecuzioni immobiliari - Liquidazione dei compensi e calcolo dell’onorario - Figura e attività del Consulente Tecnico di Parte - Obblighi della privacy nella consulenza giudiziaria Namirial S.p.A è una società che sviluppa e distribuisce software e servizi ad alto contenuto tecnologico per Professionisti, Enti e Aziende. Fanno parte di Namirial S.p.A. marchi leader nel software tecnico – Microsoftware e BM Sistemi – da sempre sinonimo di qualità e affidabilità. Il manuale del CTU Attività, responsabilità e tariffe del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte Serena Pollastrini Serena Pollastrini Serena Pollastrini Libera professionista, svolge attività di consulenza tecnica per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M, settore “edilizia-urbanistica”, progetta e coordina corsi e seminari tecnico-professionali per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione Marche secondo la D.G.R. n. 1071/2005. È autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore. Il manuale del CTU Il software “CTU Gestione Ufficio” consente di gestire e ottimizzare al meglio l’attività funzionale di un qualunque studio tecnico. “CTU Gestione Ufficio” comprende il calcolo completo delle tariffe del CTU e consente la gestione del preventivo secondo le rispettive ultime normative. Permette di definire impegni, scadenze, appuntamenti, di assegnare promemoria e preavvisi, di gestire procedure con attività secondo macro predefinite, ma facilmente modificabili e adattabili alle esigenze lavorative di ogni professionista. NORMOTECNICA NORMOTECNICA Le norme per i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d’ufficio che di parte, rilevano per le conoscenze tecniche e per il rispetto delle procedure. Al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziario e al consulente tecnico nominato dalle parti sono richiesti integrità morale, competenze professionali, solida preparazione e continuo aggiornamento: lo strumento “volume più software” risponde a tutte le esigenze del professionista tecnico. 00146076 978-88-6750-075-8 Altri Titoli Collana Normotecnica Il nuovo estimo La gestione delle terre e rocce da scavo Il nuovo condominio secondo la riforma € 40,00 I.V.A. INCLUSA Il presente volume è parte integrante dell‘opera “Il Manuale del CTU“ - ISBN 978-88-6750-075-8 (in un volume più CD) e non è vendibile separatamente. copertina 146076.indd 1 08/04/13 08:46 NORMOTECNICA Il manuale del CTU Attività, responsabilità e tariffe del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte Serena Pollastrini Senza titolo-1.indd 1 28/03/13 15:16 QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it o rivolgersi all’agente di zona PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA © 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) ISBN: 9788867500765 Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata. L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. A mio padre ‘‘Di nessuna nozione potrei compiacermi, per quanto straordinaria e vantaggiosa, se ne avessi conoscenza per me solo ... non dà gioia il possesso di nessun bene, se non puoi dividerlo con altri’’ Lucio Anneo Seneca, ‘‘Lettere a Lucilio’’ INDICE INTRODUZIONE ................................................................ AUTORE .............................................................................. pag. XI » XII 1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE ................................... 1.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio ................................. 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice ...................................... 1.3 L’Albo dei CTU ......................................................... 1.3.1 Iscrizione ............................................................ 1.3.2 Responsabilità e procedimento disciplinare ....... 1.3.3 Sanzioni ............................................................. 1.4 Tipologie di consulenza .............................................. 1.5 Ammissione della consulenza tecnica ......................... » » » » » » » » » 1 1 2 3 3 5 6 7 9 2. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 2.1 Nomina del CTU ....................................................... 2.2 Astensione e ricusazione del Consulente .................... 2.3 Giuramento del Consulente ....................................... 2.4 Tipologie di consulenza (CTU - ATP) ....................... 2.5 Lo svolgimento delle operazioni di consulenza .......... 2.6 Gli avvisi alle Parti ..................................................... 2.7 L’esame dei documenti ............................................... 2.7.1 Documenti prodotti in atti ................................ 2.7.2 Documenti prodotti durante la CTU ................ 2.7.3 Documenti acquisti direttamente dal CTU ....... 2.8 Sopralluoghi e indagini .............................................. 2.9 Gli ausiliari del CTU ................................................. 2.10 Il rispetto del principio del contraddittorio .............. 2.11 Le osservazioni delle Parti ........................................ 2.12 Il deposito della relazione peritale ............................ 2.13 La richiesta di chiarimenti ........................................ 2.14 Il supplemento di perizia .......................................... » » » » » » » » » » » » » » » » » » 13 15 17 20 21 23 26 27 28 28 30 32 34 36 38 39 42 42 3. CAUSE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA ................ 3.1 Annullamento della consulenza ................................. » » 45 45 4. LE RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO ............................................................................ 4.1 La responsabilità civile ............................................... 4.2 La responsabilità penale ............................................ » » » 51 53 54 Il manuale del CTU 5. LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO PENALE .................................................................. pag. 5.1 Il CTU nel processo penale ........................................ » 57 57 6. IL CTU E LA RISERVATEZZA (PRIVACY) .................... 6.1 Trattamento dei dati .................................................. 6.2 Conservazione e cancellazione dei dati personali ....... » » » 65 67 69 7. LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI ........................................................ 7.1 Aspetti introduttivi .................................................... 7.2 La nomina e il conferimento d’incarico ..................... 7.3 La documentazione da esaminare .............................. 7.4 Il termine di deposito della relazione peritale ............ 7.5 L’avviso per il sopralluogo ........................................ 7.6 Le difficoltà nel corso dell’esecuzione ........................ 7.7 I contenuti della relazione .......................................... » » » » » » » » 73 73 74 74 75 76 76 78 » 83 » 83 9. LA TARIFFA GIUDIZIARIA: COMPENSI E CALCOLO DELL’ONORARIO ........................................................... 9.1 Introduzione e analisi della normativa ....................... 9.2 Classificazione dei compensi ...................................... 9.2.1 Onorari a vacazione o a tempo ......................... 9.2.2 Onorari fissi e variabili ...................................... 9.3 Applicazione della normativa .................................... 9.3.1 Liquidazione dell’onorario ................................ 9.3.2 Aumento dell’onorario ...................................... 9.3.3 Riduzione dell’onorario ..................................... 9.3.4 Cumulabilità degli onorari ................................ 9.3.5 Onnicomprensività ............................................. 9.4 La richiesta del compenso ......................................... 9.4.1 Il documento per la liquidazione del compenso 9.4.2 Le spese della consulenza tecnica ..................... 9.5 Il Decreto di liquidazione .......................................... 9.6 L’opposizione al Decreto di liquidazione ................... 9.7 Il mancato pagamento .............................................. 9.8 D.M. 30 maggio 2002 ................................................ » » » » » » » » » » » » » » » » » » 89 89 91 92 94 96 101 102 103 104 105 105 106 107 108 109 110 109 10. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE 10.1 Il CTP ...................................................................... » » 115 115 8. L’ATTIVITÀ NEL PROCESSO DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA .................................................................. 8.1 Processo di esecuzione e ruolo dell’Ausiliare giudiziario .................................................................................... VIII Indice 10.2 La nomina del CTP .................................................. 10.3 Compiti e ruolo del CTP .......................................... 10.4 La relazione di parte ................................................ 10.5 Il compenso del CTP ................................................ 10.6 Il CTP e la riservatezza (privacy) ............................. pag. » » » » 117 118 120 122 125 APPENDICI ........................................................................... » 127 APPENDICE 1. Formulario ................................................. Formula 1. Istanza di astensione dall’incarico di CTU ... Formula 2. Istanza di differimento udienza di conferimento incarico di CTU ........................................................... Formula 3. Comunicazione di inizio operazioni peritali . Formula 4. Istanza di nomina di esperto ausiliario ......... Formula 5. Istanza di autorizzazione per accesso ai luoghi Formula 6. Istanza di impossibilità all’accesso dei luoghi Formula 7. Istanza di proroga per il deposito della relazione ................................................................................. Formula 8. Verbale di inizio operazioni peritali .............. Formula 9. Verbale di conciliazione ................................ Formula 10. Istanza di revoca incarico per avvenuta conciliazione .......................................................................... » » 129 130 » » » » » 131 132 133 134 135 » » » 136 137 138 » 139 » 141 » 142 » 143 » 148 » 149 » 150 » 161 » 164 » 165 » 172 APPENDICE 2. Normativa essenziale ............................... 1. R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 - Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari (estratto) ................................ 2. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (estratto) ............................ 3. Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 (estratto) ................................................................. 4. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile (estratto) ................................................... 5. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del Codice di Procedura Civile (estratto) .................................. 6. R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile (estratto) ......... 7. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (estratto) ................ 8. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del Codice di Procedura Penale (estratto) ............................ 9. D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (estratto) ...................................................................... IX Il manuale del CTU 10. Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali, 26 giugno 2008, n. 46 - Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46) (estratto) .............................. pag. 173 11. ‘‘Testo unico sulla privacy’’, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (estratto) ......................................................................... » 177 Software ‘‘CTU-Gestione ufficio’’ ..................................... X » 194 INTRODUZIONE Le prestazioni richieste al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziario e al consulente tecnico nominato dalle parti, riguardo la sfera del diritto, basano i loro presupposti sull’integrità morale, sulle capacità professionali, su una solida preparazione e su un continuo aggiornamento nell’ambito della propria specialità. Benché non numerose, sono piuttosto complesse le norme che devono seguire i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d’ufficio che di parte: il ruolo di consulente, assai delicato, implica, infatti, oltre alle dovute conoscenze tecniche, anche il rispetto delle procedure. Il progetto di questo testo nasce dalla consapevolezza di una professionista impegnata in prima linea nella formazione professionale e dall’esperienza maturata quale Ausiliario del Giudice e Tecnico incaricato dalle Parti. L’opera ripercorre l’intero modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza (partendo dalle fonti normative quali il Codice di Procedura Civile e le altre norme codicistiche e di legge che regolano la materia): dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale, alla responsabilità sia civile sia penale e alla gestione della privacy. Il volume è rivolto ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) e a quanti vogliano avvicinarsi alle consulenze tecniche di ufficio svolte per il Tribunale Civile e anche a professionisti esperti, ai quali farà piacere consolidare le proprie competenze trovando un’analisi sintetica e efficace come riscontro al proprio approccio metodologico. XI Il manuale del CTU Serena Pollastrini Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e delle valutazioni immobiliari; svolge attività per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M. nel settore ‘‘edilizia-urbanistica’’. Progetta e coordina corsi e seminari di studio a elevata specializzazione tecnico-professionale per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione, erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione Marche secondo la D.G.R. n. 1071/2005. È autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore. XII 1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE SOMMARIO: 1.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio . 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice . 1.3 L’Albo dei CTU . 1.4 Tipologie di consulenza . 1.5 Ammissione della consulenza tecnica 1.1 IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) è l’esperto di un determinato settore al quale si rivolge il Giudice ogni volta in cui, ai fini della decisione, necessita del giudizio tecnico di un professionista esperto in una data materia e dotato di particolari cognizioni scientifiche, generalmente mancanti negli esperti di diritto. L’esigenza a cui rispondono gli ‘‘esperti’’ risiede dunque nel fatto che normalmente i Giudici, in casi tecnici, non sono forniti della competenza necessaria a pervenire ad un giudizio. Il CTU, pertanto, è un ausiliario del Giudice, nel senso che integra l’attività di quest’ultimo, offrendogli le cognizioni tecniche che questi non possiede, al fine di consentirgli una decisione corretta e più ponderata. Definizione di CTU Prima di qualsiasi tipo di approfondimento, è opportuno verificare chi sia il Consulente e quale sia il suo ruolo nell’ambito dell’attività svolta dal Giudice. Il Consulente, in realtà, non svolge le funzioni di perito, bensı̀ di ausiliario del Giudice, nel senso che si pone di fronte a questi, non per esprimere un parere ma per assisterlo, nel campo della propria particolare esperienza. L’art. 61, c.p.c., rubricato ‘‘Consulente tecnico’’, statuisce: «Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica». Per competenza tecnica si intendono tutte le tecniche non giuridiche. L’intervento del CTU è facoltativo (il Giudice potrebbe, in teoria, anche essere esperto nelle più disparate materie), cosı̀ come è discrezionale la valutazione che il Giudice farà dell’elaborato peritale potendolo anche disattendere, essendo il magistrato peritus peritorum (ossia perito dei pe- Mansioni e riferimenti normativi 1 Il manuale del CTU riti), espressione con cui si intende che il responsabile del giudizio, anche tecnico, è sempre e solo il Giudice, in quanto firmatario della sentenza. Della figura del Consulente, si trova traccia già nel codice del 1865 quando il «Perito», cosı̀ chiamato, coadiuvava il Giudice attraverso una perizia concepita come sorta di ‘‘testimonianza tecnica’’ che aveva valore di prova a tutti gli effetti. A differenza del ‘‘moderno’’ CTU, era nominato dalle parti e solo nel caso in cui le stesse non si fossero accordate in precedenza sulla nomina dei periti, era il Giudice stesso che vi doveva provvedere. Non si richiedeva una competenza tecnica specifica e l’oggetto della sua attività era costituito da una relazione scritta chiamata perizia. Successivamente con il R.D. 26 febbraio 1928, poi sostituito dal R.D. 21 maggio 1931, si dà facoltà al Giudice di nominare uno o più Consulenti Tecnici al fine di essere assistito durante l’istruttoria o per singoli atti di questa. È comunque il codice di Procedura Civile del 1940 che ‘‘inquadra’’ la figura dell’attuale CTU e sostituisce il termine ‘‘perizia’’, usato in precedenza, con quello di ‘‘consulenza tecnica’’. La parola stessa, richiamando l’etimologia latina del termine consulere, che significa appunto ‘‘consultarsi’’ o ‘‘deliberare con altri’’, chiarisce il compito a cui è chiamato il soggetto, cioè quello di operare assieme al Giudice nel processo. Poiché il CTU, nominato dal Giudice, ha il compito di fornire al medesimo tutte le informazioni e le conoscenze tecniche specifiche e necessarie per risolvere il contenzioso, questi deve essere soggetto qualificato e ben preparato nello svolgimento della funzione di accertamento, di conoscenza e deduzione in campo tecnico, al fine di fornire al Giudice tutti gli elementi necessari per il giudizio. Sempre più spesso, dunque, questa figura risulta essenziale per il giudizio del magistrato, soprattutto quando le liti riguardano questioni tecniche (problemi di confini, appalti edilizi, proprietà ecc.). In tutti questi casi, il CTU fornisce al Giudice le conoscenze tecniche fondamentali per la risoluzione della causa: il lavoro del Consulente si esplica o come figura che opera accanto al Giudice come assistente o come ‘‘strumento’’ dello stesso. 1.2 GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Ulteriori ausiliari 2 Il Giudice, durante l’iter processuale, se lo ritiene necessario, può ricorrere e farsi assistere anche da esperti in determinate arti o professioni, ovvero da persone ritenute idonee al compimento di atti che egli non può compiere da solo. Ad esempio, può richiedere l’ausilio di un notaio nei casi previsti dalla legge, oppure l’assistenza della forza pubblica, ove ne dovesse risultare la necessità. Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice 1.3 L’ALBO DEI CTU I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell’esperienza maturata e della ‘‘condotta morale specchiata’’ - all’interno di uno specifico Albo, suddiviso per categorie tenuto dal Tribunale del luogo in cui il CTU ha la residenza. Devono sempre essere presenti le seguenti categorie (art. 13, disp. att. c.p.c.): . medico-chirurgica; . industriale; . commerciale; . agricola; . bancaria; . assicurativa. Categorie dell’Albo Nella realtà ci sono molte più categorie e sottocategorie di nuova istituzione, come quella dei mediatori e degli psicologi. Ci si può iscrivere e si può essere iscritti solo all’Albo del luogo di residenza, ma in più sottocategorie. Tale Albo viene rivisto ogni 4 anni, per verificare se permangono, in capo agli iscritti, i requisiti necessari di iscrizione. L’Albo dei CTU, regolamentato dal codice di Procedura Civile (art. 14, disp. att. cod. proc. civ.), è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è istituito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal Procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’Albo professionale nominato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’Albo. Il Comitato ha valore amministrativo e non giurisdizionale e il Cancelliere del Tribunale svolge la funzione di segretario del Comitato. La vigilanza sui Consulenti Tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale d’ufficio, o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’associazione professionale, può promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Iscrizione all’Albo 1.3.1 L’iscrizione L’iscrizione all’Albo dei CTU (art. 15, disp. att. c.p.c.), è possibile per tutti coloro che: . hanno competenza tecnica in materia; . posseggono una specchiata condotta morale; . risultano iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali. La competenza tecnica richiede una conoscenza approfondita della materia stessa, ottenuta con titoli di studio o con lo svolgimento di una attività professionale, ma richiede, anche e soprattutto, aggiornamenti continui e specifici. Competenze 3 Il manuale del CTU La condotta morale riguarda il comportamento del richiedente l’iscrizione, che non solo non deve incorrere in condanne penali o civili, ma neppure in sanzioni disciplinari e amministrative, in quanto espressione di mancanza di senso civico. Sarà compito del Comitato valutare ogni situazione particolare. L’iscrizione all’ordine o collegio professionale riguarda tutte le categorie organizzate in Ordini e Albi (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi ecc.) mentre per gli esperti vari come Grafologi, Antiquari, Gemmologi ecc. vi sono appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui risiede la circoscrizione giudiziaria. L’iscrizione all’Albo è dunque il mezzo per assicurare alla giustizia l’ausilio di professionisti meglio preparati. Il Consulente può essere iscritto in un solo Albo, per cui il professionista che risiede in una circoscrizione giudiziaria e ha il domicilio professionale in un’altra, dovrà scegliere l’Albo in cui iscriversi fra i due. Modalità di iscrizione all’Albo dei CTU 4 La domanda di iscrizione all’Albo va indirizzata al Presidente del Tribunale, redatta in carta da bollo e corredata da una serie di documenti, quali: . estratto dell’atto di nascita in carta da bollo; . certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, in carta da bollo; . certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale, in carta da bollo; . certificato di iscrizione all’Albo professionale, in carta da bollo; . titoli e documenti che l’aspirante vuole esibire per dimostrare la sua capacità tecnica. Per alcuni di questi documenti, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è possibile l’autocertificazione, anche se alcune cancellerie ne richiedono ancora la produzione. In seguito alle domande di iscrizione, il Presidente del Tribunale, richiede informazioni sulla condotta pubblica e privata del soggetto all’autorità di polizia. Ottenute le dovute risultanze, convoca il comitato che dovrà decidere in merito all’iscrizione. Il provvedimento di iscrizione all’Albo è perciò un atto amministrativo regolato dalla legge, è inoltre revocabile e suscettibile di annullamento da parte dell’autorità che lo ha emanato, qualora, in seguito a un riesame, manchino le finalità per cui è stato emesso. Il Consulente risultato non idoneo all’iscrizione può presentare reclamo al Comitato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. L’Albo ha carattere permanente, ma ogni 4 anni si provvede alla sua revisione, al fine di eliminare i consulenti che non abbiano più i requisiti necessari o non possano più esercitare l’ufficio, magari a seguito di un trasferimento per cui si rende necessaria l’iscrizione presso altro Albo, o al fine di inserire i nuovi iscritti. Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice Al Presidente del Tribunale (che ha la facoltà di avviare un procedimento disciplinare), coadiuvato dal Comitato, spettano la gestione dell’Albo e la vigilanza nella rotazione degli incarichi. Come più volte detto, il Giudice sceglie il Consulente tecnico fra gli iscritti nell’Albo del proprio Tribunale, potendo però fare ricorso, con giustificata motivazione, a consulenti iscritti in altri Albi. Il Presidente del Tribunale non può sindacare la scelta compiuta del Giudice istruttore, è tenuto però a far rispettare la regola generale secondo cui gli incarichi devono essere equamente distribuiti fra tutti gli iscritti all’Albo. Recenti modifiche al c.p.c. hanno previsto che ai consulenti iscritti non possono essere conferiti incarichi superiori al 10% di quelli affidati dall’ufficio; si rende pertanto necessaria una adeguata trasparenza sul conferimento degli incarichi da parte del Presidente del Tribunale. Bisogna riconoscere, però, che la nomina del Consulente da parte del Magistrato non può limitarsi alla mera consultazione degli Albi a disposizione, poiché tale scelta deve soprattutto tener conto delle capacità in materia e delle conoscenze processuali; non è detto, infatti, che un valido tecnico sia anche un buon CTU. Assegnazione degli incarichi 1.3.2 Responsabilità e procedimento disciplinare Il CTU, nello svolgimento della propria attività, quale ausiliario del Giudice nell’ambito del processo, svolge una funzione pubblica con responsabilità: . disciplinare; . civile; . penale. Egli ha dunque l’obbligo di risarcire il danno cagionato come un qualsiasi pubblico ufficiale. Il controllo e la vigilanza sull’operato dei Consulenti riguarda i seguenti aspetti: 1) non aver tenuto una specchiata condotta morale; 2) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Nel primo punto rientrano le condanne penali e civili, le sanzioni disciplinari e amministrative per fatti che non riguardano l’incarico del CTU, ma comunque incidono nell’esercizio della professione e denotano mancanza di senso civico. Nel secondo punto rientra la condotta tenuta dal Consulente, dopo aver ottenuto l’incarico da parte del Giudice, ad esempio: . il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; . la mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza una valida giustificazione; . il mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo; Controllo dei CTU 5 Il manuale del CTU il mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza; . la negligenza o imperizia dell’espletamento dell’incarico. Il Presidente del Tribunale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’ordine professionale di appartenenza, può avviare un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno rispettato gli obblighi derivati dagli incarichi ricevuti o non hanno tenuto una specchiata condotta morale. . 1.3.3 Sanzioni Le sanzioni disciplinari in cui possono incorrere i Consulenti Tecnici sono: . l’avvertimento; . la sospensione dall’Albo; . la cancellazione dall’Albo. L’avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al Consulente, magari per il comportamento tenuto in una particolare circostanza. La sospensione, per un tempo non superiore a un anno, incide sulle funzioni esercitate dal Consulente, in quanto per detto periodo non potrà più essere nominato o non potrà proseguire l’incarico già affidatogli, per tutta la durata della sospensione. Allo scadere della sospensione, egli potrà riprendere la sua attività. La cancellazione è la sanzione più grave, in quanto è definitiva e comporta l’impossibilità di esercitare la funzione di CTU. 6 Procedimenti disciplinari Il Presidente del Tribunale, prima di avviare il procedimento disciplinare, comunica al Consulente quanto contestato, raccogliendone risposta scritta; se il Presidente ritiene di dover continuare il procedimento, convoca il Consulente davanti al Comitato Disciplinare che procederà con la decisione. Il Comitato decide solo in seguito al colloquio con il Consulente; può propendere per l’archiviazione del procedimento se le risposte del CTU riguardo alla contestazione sono ritenute valide o può procedere con l’applicazione delle sanzioni già menzionate. È possibile far reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, al Comitato (formato dal Primo Presidente della Corte d’Appello, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente dell’Ordine professionale cui il Consulente appartiene). La decisione del Comitato in sede d’Appello non ammette altro reclamo o ricorso. Responsabilità penale Per quanto riguarda la responsabilità penale, va ricordato che il CTU, quale ausiliario del Giudice, è un pubblico ufficiale e, come tale, se incorre in reati collegati a questa qualifica, quali il peculato, la concussione, la corruzione o l’abuso d’ufficio, è punibile secondo le norme del c.p. (vedi cap. 4, par. 2). La responsabilità civile obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle parti del procedimento a causa della propria condotta colposa. Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice Tali danni possono verificarsi per (vedi cap. 4, relativo alle responsabilità del Consulente): . aver procurato una eccessiva durata del processo; . la perdita di materiale o documenti affidatogli; . un ritardato deposito della relazione senza giustificato motivo; . compensi percepiti dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile ecc. 1.4 TIPOLOGIE DI CONSULENZA L’attività del CTU, quale esperto e ausiliario del Giudice, varia a seconda degli ambiti in cui lo stesso si trova a operare e, per questo motivo, è opportuno analizzare il ruolo essenziale che il Consulente svolge nelle varie procedure del processo civile. Va comunque ricordato che la consulenza tecnica non costituisce mezzo di prova, o prova tout court, bensı̀ mezzo istruttorio. Nel vigente codice, il Consulente figura fra gli ausiliari del Giudice con il compito di aiutare lo stesso a migliorare la valutazione dei fatti, attraverso la propria esperienza in quello specifico settore nel quale il Giudice stesso non possiede conoscenze e/o competenze. In alcuni casi, al Consulente viene affidato l’incarico di accertare i fatti non altrimenti accertabili (Consulente percipiente) e la consulenza diventa fonte obiettiva di prova, perché attraverso essa entrano nel processo fatti non altrimenti dimostrabili. In altri casi, il Consulente è nominato non per accertare i fatti, ma semplicemente per dare una valutazione, secondo la propria esperienza e le proprie conoscenze (Consulente deducente). Se dunque il Giudice affida al CTU l’incarico di valutare solo fatti già noti, l’attività che ne consegue non può essere prova; se invece viene conferito il compito di accertare fatti non altrimenti accertabili, la consulenza espletata costituisce fonte diretta di prova (CTU-prova), utilizzabile come qualsiasi altra all’interno del procedimento. Il CTU svolge dunque una funzione essenziale di supporto alle attività giurisdizionali. Nell’ambito del processo cautelare, che dà la possibilità ai soggetti in causa di raccogliere le prove prima del processo cognitivo, in quanto potrebbe risultare difficile o impossibile poterle produrre, la consulenza si esplica nell’accertamento tecnico preventivo o ispezione giudiziale, quando è svolta direttamente dal Giudice con l’aiuto del Consulente. È dunque richiesta dalla Parte quando c’è urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione delle cose. L’incarico, perciò, data la natura stessa del provvedimento, ha carattere urgente e impellente. Approccio alla valutazione dei fatti Con la riforma del processo civile, regolata dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, entrata poi in vigore il 10 marzo 2006, l’importanza dell’accertamento tecnico preventivo cambia notevolmente. Accertamento tecnico preventivo 7 Il manuale del CTU Infatti, esso non è più un semplice resoconto dei fatti o dei luoghi, ma si arricchisce di valutazioni tecniche e si concretizza in giudizi tali da far diventare l’ATP una vera e propria consulenza d’ufficio, seppure nei limiti del procedimento cautelare. Già prima della riforma, infatti, quando c’era l’accordo fra le parti, l’ATP aveva assunto il carattere di una vera e propria consulenza tecnica d’ufficio, dando all’esperto la possibilità di indagare i fatti e riferire circa le cause che avevano dato origine alla controversia. Il legislatore, nel redigere la riforma, non ha fatto altro che legalizzare e regolamentare una prassi già consolidata. L’accertamento tecnico preventivo è dunque un procedimento autonomo con il quale una parte, prima di intraprendere il giudizio, fa richiesta al Giudice di nominare un Consulente affinché lo stesso accerti lo stato dei luoghi e quant’altro necessario. L’istituto ha essenzialmente due finalità: una conciliativa, in quanto offre alle parti in contesa la possibilità di giungere subito alla conciliazione; l’altra cognitiva, che non ha nulla in comune con gli strumenti cautelari, dal momento che al Consulente non viene richiesta alcuna cognizione diretta sulla situazione controversa, la quale spetterà al Giudice stesso. Il Consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, deve tentare la conciliazione tra le parti; se l’attività del Consulente produce un accordo reciprocamente soddisfacente, si forma il processo verbale e il Giudice attribuisce ad esso, con decreto, efficacia di titolo esecutivo. Se non si giunge alla conciliazione, ogni parte può chiedere che la relazione depositata dal Consulente venga acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Processo cognitivo L’attività del CTU riveste un ruolo importante anche nell’ambito del processo cognitivo, all’interno del quale il Giudice, accertata una determinata situazione giuridica, sulla base di fatti allegati dalle parti, risolve la controversia mediante una sentenza. Il Giudice, di propria iniziativa o su richiesta delle parti in causa, nomina il Consulente al fine di acquisire dati o valutazioni specifiche, accertabili e rilevabili solo con le competenze tecniche (scientifiche o artistiche) di cui il CTU dispone. L’incarico affidatogli ha una doppia finalità: . integrativa, quando lo strumento deve integrare le conoscenze del Giudice attraverso nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche, . istruttoria, quando il Consulente deve produrre fatti rilevanti per la risoluzione della causa, in tutte le situazioni in cui il Giudice non può o non potrebbe provvedere direttamente. Alla luce di quanto sopra detto si evince come la consulenza tecnica sia un mezzo istruttorio che integra le conoscenze del Giudice e acquisisce fatti rilevanti, in tutti i casi in cui per lo stesso risulti impossibile o difficoltoso provvedervi. 8 Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice La consulenza tecnica, però, può diventare prova oggettiva a tutti gli effetti quando l’incaricato compie non solo una valutazione tecnica ma, applicando le proprie competenze, verifica fatti e situazioni non altrimenti accertabili, indispensabili per la risoluzione della causa. Il ruolo rivestito dal CTU riguarda sempre e soltanto la fase analitica del processo (accertamento dei fatti), indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia compiuto una valutazione. In tale fase è dunque collaboratore del Giudice nella ricostruzione della fattispecie concreta; solo il Giudice può però ricavare la regola di giudizio da applicare al caso ed emettere la sentenza. Nell’ambito del processo esecutivo, la dottrina è solita distinguere due forme di procedimento: . forma generica, legata alla figura del creditore, il quale, con un titolo esecutivo, cerca di ottenere l’adempimento dal debitore; . l’altra specifica, operata da chi deve far dare esecuzione a un provvedimento - di fare o non fare - assumere o no, un determinato comportamento. Processo esecutivo Il Consulente ricopre il ruolo di ausiliario del Giudice, con l’incarico di procedere, nella forma generica, alla valutazione dei beni pignorati, oltre all’accertamento di elementi necessari per la vendita (indicazione di trascrizioni, o iscrizioni pregiudizievoli, rapporti locativi ecc.). Con l’introduzione del contraddittorio semplificato, l’esperto deve presentare, 45 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice, la propria relazione alle parti, le quali a loro volta possono proporre le loro osservazioni, inviando le note all’esperto 15 giorni prima dell’udienza. Tale innovazione comporta, per il Consulente, lo svolgimento di un lavoro sempre più puntuale e preciso, in quanto soggetto al controllo delle parti in causa. Nel processo esecutivo, di forma specifica, il CTU appare ancora una figura che coadiuva il Giudice, concretizzando tutte le azioni necessarie al fine di rendere esecutiva la decisione dello stesso. La consulenza tecnica, di qualsiasi tipo essa sia, nei vari ambiti giurisdizionali nei quali il Consulente è chiamato ad operare, è uno ‘‘strumento’’ importante, anzi a volte indispensabile per il Giudice, al fine di giungere alla giusta verità. 1.5 AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA La figura processuale del CTU è disciplinata dagli articoli del Codice di Procedura Civile (61 e seguenti), i quali distinguono, da un lato, il Consulente Tecnico come ausiliario del Giudice, accanto al Cancelliere e all’Ufficiale Giudiziario, dai quali differisce per essere un ausiliario straordinario, anziché ordinario, in quanto non sempre il Giudice ne ha bisogno; 9 Il manuale del CTU Scelta di ricorso alla consulenza tecnica 10 dall’altro la consulenza tecnica rientra nell’ambito dell’istruzione probatoria, assieme agli altri mezzi di prova. La consulenza tecnica, non potendo essere qualificata come mezzo di prova (poiché aiuta il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano conoscenze specifiche), rientra nel potere discrezionale dello stesso, il quale può decidere di non ammettere la consulenza nel caso in cui abbia già acquisito elementi chiari e sufficienti a fondare il proprio convincimento. Qualora, invece, egli pur non essendo in possesso di elementi probatori sufficienti, decida di rinunciare alla consulenza tecnica, deve motivare adeguatamente la decisione adottata. Infatti, quando la consulenza tecnica si appalesa come strumento necessario per l’accertamento e la descrizione di fatti riscontrabili solo attraverso esperienze specifiche ed è, quindi, strumento funzionale ed efficiente d’indagine, il Giudice non può respingere l’istanza di ammissione. La stessa, però, può essere legittimamente negata, qualora la parte, con essa, compia un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate. In alcuni casi, la motivazione del diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio. Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica rientra, come già detto, nel potere discrezionale del Giudice, la cui decisione, se correttamente motivata, è incontestabile. Il Codice di Procedura Civile riserva al magistrato la facoltà di scelta circa l’opportunità e la necessità di una collaborazione tecnica, al fine di farsi assistere nelle varie fasi del processo. Tale collaborazione, in relazione a singoli atti o per tutto l’iter processuale, consente allo stesso di non ricorrervi, quando lo stesso sia in possesso di capacità tali da formulare giudizi tecnici. La consulenza tecnica non ha ragione di ammissione quando è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie. È regola comune che la consulenza tecnica venga disposta quando la stessa sia rilevante nel procedimento, cioè quando il Giudice ritenga opportuno disporre di conoscenze tecniche, valutare fatti già accertati o controllare una prova già acquisita, oppure quando si debbano prendere in esame circostanze attraverso la rilevazione diretta che solo i tecnici specializzati possono dare. Poiché la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio richiesto dal Giudice per risoluzione di questioni che riguardano cognizioni tecniche e non giuridiche, nel caso in cui il Giudice affidi erroneamente al Consulente lo svolgimento di accertamenti o formulazioni di valutazioni giuridiche, lo stesso non può risolvere la controversia sulla base delle conclusioni redatte dall’incaricato, ma può condividerle formulando una propria motivazione, basata sugli elementi acquisiti, giustamente motivati. Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice In estrema sintesi si può concludere sostenendo che la consulenza tecnica non va considerata come mezzo di prova né di ricerca di fatti che devono essere invece provati dalle parti; tuttavia potrà costituire anche una fonte oggettiva di prova, qualora si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di fatti tali da essere rilevabili soltanto con il ricorso a persone specializzate, in possesso dunque di cognizioni tecniche in materia. 11 2. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO SOMMARIO: 2.1 Nomina del CTU . 2.2 Astensione e ricusazione del Consulente . 2.3 Giuramento del Consulente . 2.4 Tipologia di consulenza (CTU - ATP) . 2.5 Lo svolgimento delle operazioni di consulenza . 2.6 Gli avvisi alle Parti . 2.7 L’esame dei documenti . 2.8 Sopralluoghi e indagini . 2.9 Gli ausiliari del CTU . 2.10 Il rispetto del principio del contraddittorio . 2.11 Le osservazioni delle Parti . 2.12 Il deposito della relazione peritale . 2.13 La richiesta di chiarimenti . 2.14 Il supplemento di perizia Il CTU, come più volte sottolineato, è quella figura dotata di particolari competenze tecniche, che, quando necessario, assiste il Giudice per il compimento di singoli atti o durante tutto il procedimento giudiziario. Svolge una funzione estremamente importante perché fornisce al magistrato tutte le nozioni specialistiche (che lo stesso non possiede) necessarie per valutare e interpretare i fatti rilevanti, ai fini della decisione della causa. Il ruolo del Consulente si inquadra sia sotto il profilo soggettivo, cioè come figura che opera accanto al Giudice, sia sotto il profilo oggettivo, cioè come colui che assiste lo stesso, per una parte o per l’intera durata del procedimento. Quando la controversia si risolve attraverso aspetti esclusivamente tecnici, il lavoro del CTU (la cosiddetta relazione peritale) ha un valore essenziale per la decisione finale: il giudizio tecnico dell’esperto può decidere l’esito della causa. Ruolo del CTU Proprio per l’importanza che l’attività del CTU ha negli ambiti giurisdizionali, è necessario che gli stessi esperti mostrino uno spiccato senso di responsabilità ogni volta che sono chiamati a espletare queste funzioni. L’esperto del Giudice infatti, deve possedere particolari conoscenze e qualità che non sempre si riscontrano in tale ambito professionale. Spesso ci si trova di fronte a dei buoni tecnici, senza che essi siano però anche dei buoni consulenti. Si potrebbe dire che il CTU dovrebbe possedere: il sapere tecnico, il sapere giuridico e il sapere relazionale (o sapere essere) per svolgere al meglio la propria mansione. Per ‘‘sapere tecnico’’ si intende la competenza specialistica che possiede ed è necessaria per svolgere la propria attività, cioè una competenza particolare e non generica, in un determinato settore che lo stesso Consulente indicherà nel momento in cui presenterà domanda di iscrizione all’Albo, garantendo al magistrato la possibilità di scelta più idonea in relazione all’argomento della controversia. Il ‘‘sapere giuridico’’ comprende la conoscenza, da parte del CTU, di Caratteristiche del CTU 13 Il manuale del CTU tutte le norme di diritto e di procedura, relative alla propria attività, nell’ambito in cui essa trova esplicazione. Tale sapere spesso è insufficiente, o addirittura assente, influendo e condizionando in modo decisivo il lavoro dell’esperto. Infatti, il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, o assumere documentazione nel corso dei lavori peritali da una parte, senza garantire la conoscenza all’altra, o dare inizio alle operazioni senza darne avviso alle Parti, possono essere solo alcune delle circostanze che potrebbero portare alla nullità della consulenza, con le relative conseguenze sul piano delle responsabilità disciplinari, civili e penali. Per cui l’approfondita conoscenza giuridica, dà al tecnico la possibilità di svolgere al meglio la propria professione mettendosi al riparo da spiacevoli conseguenze. Il ‘‘saper essere’’ comprende tutti quei modelli comportamentali e relazionali che l’ausiliario deve sapere utilizzare nello svolgimento del suo incarico: ad esempio, la capacità di poter superare le difficoltà di ordine comunicativo fra le Parti in contesa e la conciliazione attraverso il dialogo, che è una attività professionale che richiede una specifica preparazione. Non occorrono, quindi, solo competenze afferenti il campo professionale, ma l’esperto deve anche saper garantire (oltre alle qualità legate alla conoscenza della materia) la capacità di mettere in pratica tutta la sua esperienza, adottando anche un comportamento consono alle situazioni in cui si trova ad operare. In ciò sta la differenza fra un CTU rispetto a un qualunque professionista tecnico. Attività e compiti del CTU 14 L’attività del Consulente, regolata dagli artt. 61, 62, 194, 195 e 197, c.p.c., appare importante soprattutto nel principio dell’oralità: infatti, collaborando con il Giudice, assiste alle udienze alle quali è invitato dal magistrato, dà tutti i chiarimenti che lo stesso richiede anche in Camera di Consiglio, potendo essere chiamato ad assistere alle discussioni davanti al Collegio, ma non può partecipare alla deliberazione. Può compiere le sue indagini, su richiesta del Giudice, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria (art. 62, c.p.c.), effettuare operazioni peritali, in presenza del Giudice o da solo, e può, in quest’ultimo caso, redigere una relazione scritta. È assolutamente necessario che il Consulente, nello svolgimento della propria attività, assicuri il pieno rispetto del principio del contraddittorio (vedi par. 2.10). Il compito del CTU può dunque essere svolto, come sopra detto, con o senza la presenza del magistrato, il quale può però sempre assistere alle operazioni del Consulente; questi poi compie le indagini e, in udienza, rende al Giudice tutti i chiarimenti richiesti. Può essere anche autorizzato a domandare chiarimenti alle Parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Il Giudice può non ritenere necessario, in tal caso, che il Consulente rediga una relazione tecnica, ma il suo lavoro prodotto in udienza (inda- Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio gini, rilievi, osservazioni) viene inserito nel processo verbale a cura del Cancelliere. Il CTU ha l’obbligo di rispondere esclusivamente alle domande e ai quesiti posti dal Giudice. Le Parti, nell’ambito della tutela del principio del contradditorio, possono intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei loro consulenti o dei difensori e possono presentare al Consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. Il CTU ha facoltà di accertare, di sua iniziativa, ogni notizia necessaria per rispondere al quesito postogli dal Giudice; non può ricevere altri scritti defensionali oltre a quelli contenenti le osservazioni e le istanze citate (art. 194 c.p.c.), può demandare, come già detto, chiarimenti alle Parti o assumere informazioni da terzi, ma non ha potere di assumere prove, né di effettuare un formale interrogatorio delle Parti. Il CTU può, però, attingere a notizie che non sono rilevabili dagli atti processuali, ma che riguardano fatti e/o situazioni oggetto dei propri accertamenti e che risultano necessarie per assolvere al meglio il compito affidatogli. Tali dichiarazioni e informazioni, assunte da terzi, non hanno però valore di testimonianza vera e propria e possono, qualora ne sia indicata la fonte, essere controllate dal Giudice circa l’attendibilità a fornire ulteriori informazioni. 2.1 NOMINA DEL CTU La nomina del CTU è regolata dall’art. 191 c.p.c., secondo il quale «nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., settimo comma o con altre successive ordinanze, nomina un Consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza sulla quale il Consulente deve comparire». L’atto di nomina dunque, è un atto con il quale il Consulente viene scelto per svolgere un incarico specifico per l’autorità giudiziaria. La nomina spetta al Giudice, il quale, sulla base dei poteri discrezionali che possiede, ha facoltà di valutare la necessità di accertare o acquisire fatti o dati per i quali si richiedono particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche. L’ammissione della consulenza, anche quando viene sollecitata dalle Parti in causa, è sempre rimandata al potere decisionale del Giudice di merito, il quale valuterà se sia opportuno avvalersi o meno dell’apporto di conoscenze tecniche o specialistiche per la risoluzione della controversia. Nel provvedimento di ammissione, deve poi riferire sinteticamente le motivazioni che lo hanno indotto alla scelta di tale mezzo di istruttorio. Motivazioni per la nomina del CTU Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica prevede: . il nominativo dell’esperto; . la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU; Provvedimento di ammissione del CTU 15 Il manuale del CTU la fissazione dell’udienza nella quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione e il giuramento dell’incarico; . la motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica; . la fissazione del termine concesso dalle Parti per la nomina dei propri consulenti tecnici. Il Giudice, dotato di ampia discrezionalità nella scelta della categoria di esperti da cui estrarre il nominativo da incaricare, ricorre generalmente a tecnici iscritti nell’Albo dei consulenti conservato presso il Tribunale in cui è compresa la propria sede. Tuttavia, in forza del proprio potere decisionale, può anche provvedere alla scelta di un esperto non incluso in tale Albo, ma in Albi di un altro Tribunale o addirittura può optare per un soggetto non iscritto in alcun Albo, purché sia in possesso di riconosciute competenze tecniche utili alla controversia che è chiamato a trattare. La discrezionalità del Giudice però non è sottratta al controllo delle Parti in causa, le quali possono contestare la scelta effettuata se venisse nominato un tecnico privo di qualità professionali adeguate al caso, chiedendo di affidare l’incarico a un altro esperto ritenuto maggiormente idoneo. Come già detto, di regola la nomina dell’esperto avviene privilegiando i soggetti iscritti all’Albo del Tribunale di appartenenza del Giudice. L’art. 191, c. 1, c.p.c., e l’art. 22, disp. att. c.p.c., consentono anche la nomina di un Consulente tecnico iscritto in Albi di un altro tribunale o non iscritto in alcun Albo, con il limite che il Giudice deve darne notizia al Presidente del Tribunale indicandone i motivi della scelta. In realtà, il mancato rispetto del citato articolo, non comporta alcuna nullità, in quanto la nomina è riservata alla discrezionalità del Giudice. Tutti i consulenti iscritti nei vari Albi, debbono avere non una qualsiasi competenza tecnica, ma una particolare conoscenza della materia, ottenuta attraverso specializzazioni, studi, esperienze professionali, in riferimento all’ambito in cui si forma l’oggetto della contesa. Tale formazione consente al Giudice di compiere la scelta più giusta e consona nel conferimento dell’incarico al CTU. . Nomina del CTU La nomina è fatta dal Giudice procedente, dal Giudice di Pace, dal Giudice Monocratico nei procedimenti di cui è competente, dal Giudice Istruttore, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione collegiale. La nomina, effettuata tramite ordinanza, precisamente indica: . il tribunale e l’ufficio del Giudice procedente; . il ruolo del procedimento, il nome delle Parti e i loro difensori; . il nome, cognome e recapito del Consulente indicato; . la data e l’ora di convocazione del CT; . la data dell’ordinanza. In seguito, viene fissata l’udienza nella quale l’ausiliario deve comparire e, con lo stesso provvedimento di nomina, il Giudice assegna alle Parti un termine entro cui queste possono nominare il loro Consulente. 16 Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio L’art. 192 c.p.c., stabilisce che tale ordinanza venga notificata, a cura della Cancelleria, al CT e ai difensori delle Parti, tramite Ufficiale Giudiziario o per via telematica, a mezzo della Posta Elettronica certificata (PEC). Sempre in riferimento all’art. 191, c. 2, c.p.c., possono essere nominati più consulenti, solo in caso di grave necessità, cioè quando siano necessarie conoscenze specifiche che un solo soggetto non possiede o quando il lavoro da svolgere sia tale che lo stesso, da solo, non potrebbe concluderlo nel tempo previsto. Non è necessario che i periti nominati siano di numero dispari, poiché non devono esprimere decisioni a maggioranza. Se ognuno poi deve svolgere indagini in campo diverso, ciascuno dovrà presentare la propria relazione; qualora invece tutti i consulenti siano incaricati della stessa indagine, ognuno di essi presenterà una propria relazione o una relazione di maggioranza e una di minoranza. È da ricordare che il CTU, nel processo civile, svolge il ruolo di Pubblico Ufficiale, in quanto esercita una pubblica funzione giudiziaria. È importante sottolineare come l’art. 191, c.p.c., sulla nomina del Consulente tecnico, modificato dalla riforma del processo avvenuta con la Legge 18 giugno 2009, n. 65, stabilisce che il Giudice, nell’ordinanza di nomina, formuli anche i quesiti che poi saranno formalizzati al momento del conferimento dell’incarico. La novità introdotta da tale legge è rilevante in quanto il Consulente, all’atto della notifica del provvedimento, non solo saprà di essere stato scelto dal magistrato (come detto nel precedente ordinamento) ma conoscerà anche le finalità e le richieste che stanno a fondamento dell’incarico che dovrà assumere. Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le operazioni di affidamento dell’incarico, evitando il contrasto tra i legali delle Parti nell’atto di assegnazione del quesito. Il Consulente può e deve tuttavia valutare la coerenza del quesito, cioè se lo stesso risponde al tipo di attività che dovrà espletare; può sottolineare eventuali carenze o imprecisioni, in quanto è uno strumento fondamentale per l’intero lavoro del CTU. Qualora il quesito risulti di difficile comprensione o sia parziale o soggetto a interpretazione, l’esperto può ricorrere al Giudice al Giudice tramite specifica istanza. Formulazione dei quesiti del Giudice 2.2 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE L’art. 63 c.p.c., chiarisce il concetto di estrusione e ricusazione del Consulente tecnico. L’astensione si ha quando il CTU o il perito nominato si trova nelle condizioni previste dalle norme di doversi astenere dall’incarico. Tutti i consulenti iscritti regolarmente all’Albo professionale hanno 17 Il manuale del CTU l’obbligo di accettare l’incarico, a meno che non si presentino validi motivi (non di tipo soggettivo) da ricorrere all’applicazione dell’astensione. Le norme sull’astensione, regolate dall’art. 51, c.p.c., sono le stesse, sia che si tratti di Giudice che di Pubblico Ministero, di perito o di Consulente tecnico e fanno sempre riferimento alla garanzia di imparzialità che tali soggetti hanno l’obbligo di fornire. Il CTU non può dunque rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato, poiché con la domanda di ammissione all’Albo ha preventivamente manifestato il proprio consenso a esercitare tale funzione. Se il Tecnico ha sempre l’obbligo di accettare l’incarico a meno che non ci siano impedimenti stabiliti dalle norma, tutti gli esperti non iscritti negli Albi speciali del Tribunale hanno invece la possibilità di astenersi, anche senza fornire alcuna motivazione. Qualora però, anche per gli iscritti all’Albo, non sussistano le condizioni dell’astensione, ma ci siano valide e concrete problematiche nello svolgimento dell’incarico, è opportuno segnalare ciò al magistrato, il quale provvederà alla valutazione del caso. Motivazioni di astensione 18 Le ragioni dell’astensione del Consulente sono regolate dai cinque punti dell’art. 51 sopra richiamato; qualora invece non rientrino in tale previsione, sono rimesse alla prudente valutazione del Giudice: . se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; . se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle Parti o di alcuno dei difensori; . se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle Parti o alcuno dei suoi difensori; . se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come Consulente tecnico; . se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle Parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Se il Giudice ha l’obbligo di astenersi in tutti i casi previsti nei cinque punti dell’art. 51, per il CTU non si parla di obbligo ma solo di facoltà, se sussiste un giusto motivo di astensione che il Giudice deve valutare come tale. L’obbligo di astenersi sussiste in tutti i casi previsti per le ipotesi di ricusazione, per il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo dei CTU, per la mancanza della ‘‘condotta morale specchiata’’. Possono dunque essere considerate giuste cause di astensione e ricusazione: . l’aver prestato la propria opera professionale per conto di una delle Parti; Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio l’aver già prestato la propria opera in altro grado del processo; l’esser legato da rapporti di parentela, coniugio o anche solo di amicizia con una delle Parti; . il lavorare alle dipendenze o per conto di una delle Parti o per conto di un soggetto terzo cointeressato alla lite. Il Consulente che ritiene di non accettare l’incarico, deve presentare istanza al Giudice che l’ha nominato almeno 3 giorni prima dell’udienza di comparizione, con relativa motivazione. Sarebbe opportuno che il Consulente, al momento di ricevimento dell’atto di nomina, prendesse subito visione dei nominativi delle Parti e dei rispettivi procuratori, nonché dell’oggetto del quesito, al fine di verificare sin da subito se vi siano o meno i presupposti per accettare o eventualmente astenersi dall’incarico. In caso di dubbi o incertezze lo stesso può ottenere chiarimenti in merito presso la Cancelleria del Tribunale. Il Giudice competente a ricevere l’astensione è lo stesso che ha nominato il Consulente e provvede con ordinanza non impugnabile. . . La ricusazione, invece, si ha quando il CT o il perito nominato si trova nelle condizioni previste e disciplinate dalle norme in tema di astensione; il Consulente, dunque, può essere ricusato da ciascuna delle Parti in tutti i casi indicati nell’art. 51, c.p.c., o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (la cosiddetta ‘‘astensione facoltativa’’). Per tale motivazione la ricusazione risulta essere più rigida per il Consulente che per il Giudice. L’istanza di ricusazione va proposta da ciascuna delle Parti al Giudice che ha nominato il CT. Se questo è stato nominato dal Collegio e non dal Giudice istruttore, è il Collegio che deve decidere sull’istanza di ricusazione e non il Giudice istruttore. Il magistrato poi provvede con ordinanza non impugnabile. Il ricorso deve essere proposto dalle Parti al Giudice almeno tre giorni prima dell’udienza di conferimento dell’incarico (come per l’istanza di astensione). La Parte che non ha presentato l’istanza di ricusazione del Consulente nominato dal Giudice, nei termini indicati dall’art. 192, c.p.c., non può avvalersene successivamente per contestare l’efficacia della consulenza che rimane pertanto acquisita al processo. I motivi di ricusazione del Consulente segnalati dalla Parte dopo la scadenza del termine previsto non possono portare alla nullità della relazione o alla sostituzione del CT, ma possono soltanto essere presentati al Giudice al fine di una valutazione a norma dell’art. 196, c.p.c., cioè se effettivamente vi siano gravi motivi che giustifichino un provvedimento di sostituzione. Tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione del Consulente ed è insindacabile, poiché rientra nell’apprezzamento del Giudice di merito. Motivazioni di ricusazione 19 Il manuale del CTU 2.3 GIURAMENTO DEL CONSULENTE Nell’udienza di conferimento dell’incarico che dà inizio al mandato del Consulente prescelto, l’atto formale con il quale l’ausiliario si impegna ad assolvere al meglio con onestà e consapevolezza il compito, applicando le proprie capacità professionali e intellettuali, è rappresentato dal giuramento. L’art. 193, c.p.c., riporta letteralmente la formula del giuramento («Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la Giudice la verità») che ogni Consulente deve recitare, in piedi, di fronte al Giudice, adeguandosi alla solennità del momento. Essa è pertanto un atto formale con il quale si attesta la verità di una informazione (nella testimonianza) o l’impegno di adempiere l’incarico che si assume (nella consulenza). Giuramento in processo penale Nel nostro ordinamento processuale la formula del giuramento viene disciplinata in maniera diversa nel processo penale e in quello civile. Nel processo penale il Giudice accerta le generalità del perito, chiede a questo se si trova in una della condizioni per cui si possa avvalere dell’astensione o nella capacità o incompatibilità di espletare l’incarico; lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali». Giuramento in processo civile Nel processo civile, all’udienza di comparizione, il Giudice istruttore ricorda al Consulente l’importanza della funzione che è chiamato ad adempiere e ne riceve il relativo giuramento (già sopra citato, art. 193). Tale giuramento è di tipo promissorio, in quanto precede l’espletamento delle funzioni, mentre nel processo penale, essendo successivo all’esecuzione della perizia, esso è di tipo asseveratorio. Dal carattere promissorio del giuramento del CTU si può dedurre che esso può essere prestato anche successivamente alla comparizione del Consulente davanti al Giudice e fino al deposito della relazione e che l’omissione del giuramento non determina la nullità della consulenza e il Giudice può utilizzare i risultati al fine del suo convincimento. Modalità del giuramento Il giuramento deve essere prestato davanti al Giudice che ha nominato il Consulente, anche se lo stesso risiede al di fuori della circoscrizione e le operazioni debbono essere eseguite al di fuori di questa. Secondo l’art. 193, lo stesso giuramento, deve essere prestato al momento dell’udienza di comparizione del CTU, fino al deposito della relazione. Riguardo alla mancata prestazione del giuramento, si osserva che, se questa è dovuta al rifiuto di prestazione, equivale al rifiuto dell’incarico e il Giudice non può affidarglielo. Se invece è da attribuire a dimenticanza da parte del Giudice, o del 20 Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio Consulente, la consulenza tecnica non può essere dichiarata nulla, poiché l’omissione del giuramento non costituisce motivo di nullità della stessa. Il rifiuto di giurare, poiché equivale al rifiuto dell’incarico, è sanzionato dall’art. 366, c. 2, c.p. Una volta prestato il giuramento, questo poi non deve essere più rinnovato nel corso dello stesso procedimento, salvo l’annullamento dell’atto nel quale è stato prestato. Non vi è dunque necessità di un ulteriore giuramento neppure nel caso in cui il Giudice provveda a richiamare il Consulente per chiarimenti o per conferirgli un supplemento d’incarico. È utile ricordare che, la mancata apposizione della firma da parte del CTU nel verbale dell’udienza, nella quale lo stesso presta giuramento, costituisce solo un irregolarità e non incide dunque nella validità dell’attività processuale. Infine va detto che, a oggi, i consulenti tecnici, ausiliari e periti, rimangono gli unici soggetti a prestare giuramento mentre i testimoni si limitano invece a recitare una dichiarazione d’impegno. 2.4 TIPOLOGIA DI CONSULENZA (CTU - ATP) L’attività del Consulente può variare funzionalmente a seconda degli ambiti in cui è chiamato a operare dal Giudice. La consulenza tecnica d’ufficio è l’incarico che il magistrato affida all’esperto qualora sia necessario svolgere indagini o accertamenti che richiedono specifiche competenze tecniche. Essa, come già detto, non è un vero e proprio mezzo di prova ma piuttosto uno strumento istruttorio, poiché non tende a dimostrare i fatti, ma ha unicamente lo scopo di integrare le conoscenze del Giudice, con nozioni specifiche di tipo tecnico o scientifico che lo stesso non possiede, al fine di consentirgli di valutare meglio i fatti dimostrati attraverso altri mezzi di prova. In altre circostanze, consente anche di acquisire fatti rilevanti in tutti i casi in cui tale compito risulti difficoltoso per la complessità della ricerca. Si può quindi distinguere una consulenza tecnica deducente e una consulenza tecnica percipiente. Nel primo caso, il perito ha solo l’incarico di valutare, da un punto di vista tecnico, fatti già accertati, acquisiti agli atti o dati già preesistenti; mentre nel secondo caso il Giudice dà al CT il compito di accertare fatti che non sarebbero conoscibili se non con l’impiego di un sapere tecnico qualificato. La consulenza tecnica percipiente, poiché si riferisce ad un fatto tecnico non accertabile, nella sua intrinseca natura, se non con cognizioni che il Giudice non possiede, costituisce una fonte oggettiva di prova. Questa, dunque, pur essendo disposta con lo scopo di fornire al Giudice la valutazione di fatti già acquisiti e già accertati, può essa stessa costituire fonte oggettiva di prova nel caso in cui, oltre a una valutazione tecnica, al Consulenza deducente e percipiente 21