La CTU in tema di affidamento dei figli:
tra la valutazione e la promozione delle
capacità.
Arbitrato negoziazione assistita mediazione
nel diritto di famiglia
Civitanova Marche, 27 marzo 2015
Giovanni B. Camerini
Neuropsichiatria infantile e
Psichiatra
CTU, mediazione, coordinamento
genitoriale, negoziazione assistita…
• Quali sono gli elementi di mediazione introducibili in
una CTU?
• Quali sono i limiti delle prescrizioni (paternalismo
giuridico vs. consenso informato)?
• Che cosa può seguire alla CTU?
• E’ lecito l’affidamento al servizio sociale?
• Negoziazione assistita e disciplina dei tempi di visita
La CTU: criteri di valutazione
Dal Protocollo di Milano:
• Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare
la frequentazione del minore con entrambi i genitori o
eventualmente per escludere dall’affidamento uno o
entrambi i genitori, l’esperto dovrà tener conto dei
criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che
riguardano essenzialmente la funzione di cura e
protezione, la funzione riflessiva, la funzione
empatica/affettiva, la funzione organizzativa
(scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell’accesso
all’altro genitore.
Il “criterio dell’accesso”
Il CTU dovrà:
• affrontare e gestire il conflitto con l’altro genitore tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture
personologiche – valutando anche la loro capacità di
negoziazione;
• promuovere il ruolo dell’altro genitore favorendo la sua
partecipazione alla vita del figlio, cooperando
attivamente nella genitorialità (cogenitorialità/criterio
dell’accesso) e salvaguardando i legami generazionali
anche con la famiglia allargata.
 CTU come “fotografia” o CTU “trasformativa”?
 Sistemi rigidi e sistemi flessibili
Le “prescrizioni terapeutiche”
• Inopportunità delle “prescrizioni” di
mediazione/di terapia da parte del CTU (
consenso informato).
• Coordinamento genitoriale in luogo della
vigilanza da parte dei Servizi ?
monitoraggio del progetto educativo scaturito
dalla CTU
 necessità di mantenere aperta la causa
civile/rinnovo della CTU a distanza di tempo.
Principio di legalità e principio di
beneficità
• Mirando al “bene”, e dunque a mete e obiettivi posti dal principio
di beneficità, il giudice perde di vista il principio di legalità, ed
abdica alla sua funzione di garante che assicura la tutela
giurisdizionale dei diritti.
• Il suo ruolo rischia in tal modo di risolversi in quello di un’autorità
dotata di poteri imperativi e discrezionali che, consentendo e
cooperando con i servizi sociosanitari, attribuisce efficacia
autoritativa ad interventi e terapie progettate e proposte da
quest’ultimo sulla base di accertamenti effettuati per finalità di
benessere fuori del processo, e dunque al di fuori del contraddittorio
con la parte interessata, e per lo più attraverso una cognizione solo
sommaria dei fatti.
Paternalismo giuridico  Consenso informato /
Diritto di contraddittorio
Tavola dei conflitti
valutare
terzietà
curare
empatia
alleanza
raccogliere/dare
informazioni
assenza di
interesse
riservatezza
avalutatività
Soluzione?...
valutazione:
Demandata a consulenti esterni
o al servizio ma nel rispetto del contraddittorio
indagine:
MAI demandata al servizio che prende in carico
cura:
MAI demandata al servizio che svolge indagini
Il caso Lombardo
• Coppia di fatto, la madre si trasferisce in altra città ed
ostacola per anni i diritti di visita del padre.
• La figlia sviluppa reazioni di evitamento e di paura non
giustificate dai comportamenti paterni.
• Tra i 5 ed i 6 anni della bambina il Tribunale dispone
“percorso di sostegno psicologico” sia per la madre sia
per la bambina e visite in “spazio neutro”.
I motivi di reclamo:
• ll ricorrente sostiene che il giudice aveva lasciato ai
servizi sociali di T. il compito di organizzare a Roma
meeting tra i due genitori e gli incontri padre-figlia e
monitorare i loro progressi. L'unico elemento nuovo è
stata la realizzazione di un programma di sostegno
psicologico per la bambina…
• Il richiedente non ha mai vissuto in una relazione stabile
con la figlia. Questa situazione potrebbe essere dovuta
principalmente alla mancanza di cura, l'attenzione e
l'imparzialità delle autorità nazionali.
• Invocata la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU.
Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza
29 gennaio 2013, Lombardo c/ Italia
• Come la Corte ha ripetutamente affermato, se l'articolo 8 è
essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze
arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a
costringere lo Stato ad astenersi da tale interferenze:
nonostante questo impegno meramente negativo, ci possono
essere obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della
vita privata o familiare.
• Essi possono comportare l'adozione di misure idonee al
rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, tra
cui la creazione di un arsenale adeguato ed efficace per
garantire i diritti legittimi delle persone interessate.
• Si ricorda inoltre che gli obblighi positivi non si limitano a
garantire che il bambino può raggiungere il suo genitore o
avere contatti con lui, ma anche tutte le misure preparatorie
per raggiungere questo obiettivo.
• Le misure, per essere adeguate a far incontrare il
genitore e il bambino, devono essere messe in atto
rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può
avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il
bambino e il genitore che non vive con lui.
• La Corte ribadisce che il fatto che gli sforzi delle autorità
non abbiano avuto successo non porta automaticamente
alla conclusione che lo Stato sia venuto meno agli
obblighi positivi, derivanti dall'articolo 8 della
Convenzione.
• Il punto decisivo è quindi se le autorità nazionali hanno
preso a facilitare le visite e adottare tutte le misure
necessarie che potevano essere ragionevolmente
richieste.
• La Corte ritiene che le violazioni individuate sembrano
tanto più grave data l'età della bambina e il contesto
familiare , e il flusso del tempo ha avuto un impatto
negativo sulla possibilità del richiedente di rinnovare un
rapporto con la figlia.
• La Corte rileva che, anche se il ricorrente aveva chiesto al
giudice di applicare le sue decisioni a più riprese a partire da
quando la bambina aveva solo due anni, il tribunale si è
limitato ad assistere al fallimento dei suoi precedente
decreti.
• Il Tribunale rileva, inoltre, che il comportamento del
procedimento dinanzi al giudice appare piuttosto come una
serie di richieste automatiche e stereotipate, come il dovere
di informazione e di monitoraggio delegato ai servizi sociali
ordinando loro di rispettare il diritto di visitare il richiedente.
Essi hanno permesso di consolidare una situazione creata in
dispregio delle decisioni giudiziarie, anche se il passare del
tempo da solo ha avuto un impatto maggiore sul rapporto del
padre con sua figlia.
• In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto
utilizzarsi per incoraggiare le parti a cooperare e si sarebbe
dovuto, secondo i decreti del giudice, organizzare tutte le
riunioni tra il ricorrente e la figlia. Ma i giudici non hanno
adottato misure idonee a creare le condizioni future per
l'esercizio effettivo del diritto del ricorrente.
• La Corte ritiene che le autorità nazionali non siano riuscite a
compiere sforzi adeguati ed efficaci per far rispettare i diritti
di visita del richiedente, e che hanno violato il diritto al
rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della
Convenzione.
L’affidamento al servizio sociale
• Una lettura costituzionalmente orientata del sistema dovrebbe
portare ad escludere dal novero dei provvedimenti che il giudice può
assumere quello dell’affidamento ai servizi, che ripropone la
superata commistione tra amministrazione e giurisdizione; tra
interventi di protezione, che fanno capo ai servizi e sono basati sul
consenso informato, ed interventi di tutela giudiziaria, che
dovrebbero essere regolati e limitati dal principio di legalità.
• Limitare la responsabilità genitoriale in modo non definito, dando
un incarico pure non definito (affidamento) al servizio sociale,
significa da un lato comprimere la sfera giuridica degli interessati in
termini non chiari e definiti; e dall'altro comporta una delega in
bianco alla discrezionalità amministrativa autorizzata così a
comprimere ad libitum i diritti relazionali delle persone interessate,
adulti e figli minori. Tutto ciò in violazione del diritto umano
riconosciuto dall'art 8 della CEDU al rispetto della vita privata e
familiare.
• Solo in pochi provvedimenti di affidamento al servizio sociale è dato
leggere indicazioni abbastanza specifiche sull'esercizio della
responsabilità genitoriale, con indicazione di quali poteri residuino ai
genitori e quali spettino al servizio.
• Se l’affidamento ai servizi sociali significa semplicemente che una
famiglia o un minore devono essere “sostenuti”, di ciò non dovrebbe
occuparsi il giudice della persona e delle relazioni, se non nell'unica
forma possibile: quella dell'ammonizione ai genitori di porre
rimedio a certe criticità (ai sensi dell'art 709 ter cpc) perché in caso
contrario il Tribunale adotterà i provvedimenti opportuni a tutela dei
diritti dei figli.
In tema di negoziazione:
la disciplina dei tempi di visita
Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale
Dal verbale di audizione Commissione Giustizia Senato
Roma, 8 novembre 2011
“Esistono diversi studi in ambito internazionale che hanno
indagato sul reale beneficio dell’affidamento ad entrambi i
genitori e in particolare delle modalità di frequentazione e
dei modelli abitativi ad esso coerenti: la pariteticità delle
responsabilità e la residenza alternata”.
Dal Protocollo di Milano:
Ogni considerazione concernente il miglior affidamento e
luogo di abitazione del minore deve essere fondata e
sostenuta sulla base dalle ricerche scientifiche più
aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame
di attaccamento verso entrambe le figure genitoriali e trae
vantaggio, in termini evolutivi, dal mantenimento di una
relazione continuativa ed equilibrata in termini di tempo
e suddivisione degli impegni educativi con entrambi i
genitori.
Le ricerche internazionali
• I bambini che vivono in residenza alternata mostrano un
comportamento più adeguato alle norme scolastiche, un livello
migliore di autostima ed una percezione di maggiore soddisfazione
rispetto alle loro relazioni familiari (Bauserman, 2002).
• Il coinvolgimento paterno (inteso come tempo di coabitazione,
impegno e responsabilità) ha influenze positive sullo sviluppo della
prole migliorando lo sviluppo cognitivo, riducendo i problemi definiti
di ordine “psicologico” nelle giovani donne, diminuendo la
delinquenza giovanile e riducendo la frequenza di problemi
connotati come “comportamentali” (Sarkadi et al., 2008).
• E’ di recente pubblicazione un testo in cui la prof.ssa tedesca
Hildegunde Suenderhauf ha selezionato gli unici 50 studi sulle
modalità di affido nei minori pubblicati su riviste internazionali con
meccanismo di revisione “peer in review” tra il 1977 e il 2014 e ne
ha analizzato le conclusioni. Solo due studi (4%) hanno fornito
risultati negativi per la custodia condivisa (joint custody), undici o
non hanno mostrato influenze oppure hanno mostrato alcuni effetti
negativi neutralizzati da altri positivi (gruppo di studi detto neutrale
o misto). Trentasette (74%) hanno prodotto inequivocabili risultati
positivi per la custodia condivisa.
• Sulla rivista dell’Associazione degli Psicologi Americani (APA) è stato
pubblicato un articolo consistente in una revisione meta-analitica
dei più autorevoli studi mondiali sul tema (Warshak, 2014) e che ha
ricevuto l’endorsement di 110 scienziati internazionali. L’articolo
conclude: “In generale i risultati degli studi rivisitati in questo
documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il
tempo dei piccoli bambini tra le due case nel modo più egualitario
possibile. La ricerca sui pernottamenti presso i padri favorisce l’idea
di permettere che i minori sotto i 4 anni siano curati alla notte da
ognuno dei genitori piuttosto che spendere ogni notte nella stessa
casa”.
Esperienze in altri Paesi
• In alcuni Paesi (Svezia, Belgio, Australia, California,
Canada) l’affido materialmente condiviso (physical joint
custody) è ormai la prassi, comportando anche un
abbassamento delle separazioni in ambito giudiziale.
• In Germania dal 1998, in California e in Canada, il giudice
deve motivare perché non concede tempi paritetici ai
genitori.
Grazie per l’attenzione
[email protected]
www.giovannibattistacamerini.com
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