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Alberto Botti
MANUALE
DEL CONSULENTE TECNICO
DEL TRIBUNALE CIVILE
Guida all’attività del Consulente Tecnico
d’Ufficio e di Parte
5a Edizione - Aprile 2013
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INDICE
PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
1.1 Articoli commentati del Codice di procedura civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
1.1.1
Scelta del consulente tecnico, formazione dell’albo e sua attività
1.1.2
Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione
1.1.3
Responsabilità
1.1.4
Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69
1.1.5
Nomina del consulente tecnico
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
Preventiva formulazione dei quesiti
Astensione e ricusazione
Giuramento
Attività
Verbale e relazione
Preventiva trasmissione alle parti della relazione del CTU
Rinnovazione delle indagini e sostituzione
Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
Questioni sorte durante le indagini
Verbale di conciliazione
Mancata conciliazione
Consulente tecnico di parte
Procedimenti di urgenza
Accertamento tecnico preventivo - ATP
Procedimenti di ispezioni
Disciplina
Sanzioni disciplinari
Trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e limite di concentrazione
1.2 Compensi spettanti ai consulenti tecnici
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, D.M. 30 maggio 2002) . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Domanda di liquidazione
1.2.2
Onorario a vacazione
1.2.3
Onorario a percentuale - Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc.
1.2.4
Onorario a percentuale - Estimo edilizio e fondiario
1.2.5
Maggiorazioni per urgenza
1.2.6
Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltà
della prestazione
1.2.7
Indennità di missione e indennità di vitto
1.2.8
Collegio di Periti
1.2.9
Pagamento
3
50
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1.3 Alcune sentenze della Suprema Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1
Nomina
1.3.2
Attività
1.3.3
Poteri e limiti
1.3.4
Compenso
58
2. LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE . . . . . . .
60
2.1 La ricezione dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
2.2 Il rifiuto per incompatibilità con le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
2.3 L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti . . . . . . . . . . .
61
2.4 La nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) e i rapporti tra il CTU e
i CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.5 L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.6 L’istanza per l’utilizzo di laboratori esterni per l’espletamento di prove e
di analisi specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.7 Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
2.7.1. Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice
specializzato in procedimenti cautelari
2.8 I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
2.9 I rapporti con i procuratori delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
2.10 Collegio di Periti: rapporti con gli altri membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
2.11 Le memorie tecniche prodotte dalle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
2.12 L’analisi delle prove testimoniali nella redazione dell’elaborato peritale . . .
69
2.13 La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis nella consulenza tecnica
preventiva, al fine della composizione della lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
3. LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PERITALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
3.1 Il contenuto della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
3.2 La forma della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
3.3 La raccolta e la presentazione degli allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3.4 La consulenza tecnica per la Corte di appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
4. LA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
4.1 Il contenuto dell’istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
4.2 Attività riferite a più articoli del D.M. 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
4.2.1
Il decreto di liquidazione riferito a più articoli del D.M. 30/5/2002
4.3 Le maggiorazioni previste dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4.4 Le indennità spettanti al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
4
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4.5 Le spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Rimborso dell’uso dell’autovettura propria
4.5.2
Fotografie
4.5.3
Copie
4.5.4
Strumentazioni
4.5.5
Coadiutori del CTU autorizzati dal Giudice
4.5.6
Spese generali
80
5. LA CONVOCAZIONE DEL CTU PER CHIARIMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
5.1 L’udienza per fornire i chiarimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
5.2 L’integrazione all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
5.3 Il supplemento all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
5.4 L’istanza di liquidazione relativa al supplemento dell’elaborato peritale . . .
91
6. L’IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
6.1 Contestazione del consulente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
6.2 Contestazione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
7. IL CALCOLO DELLE RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
7.1 Calcolo spese generali non remunerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
7.2 Calcolo mancata formazione dell’utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
7.3 Calcolo interessi per spese generali ed utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
7.4 Calcolo sottoproduzione manodopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.5 Mancato ammortamento mezzi e beni strumentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.5.1
Metodo sintetico
7.5.2
Metodo analitico
7.6 Maggiore incidenza personale di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.7 Spese fisse di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.8 Maggiori costi assicurazioni e fideiussioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.9 Incremento costi per ritardata produzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.10 Calcolo maggiori oneri sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8. LA VALUTAZIONE DELLE CONTRAFFAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.1 La contraffazione di un modello di utilità nel settore meccanico la cui
domanda di brevetto è stata già depositata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.2 Requisito di originalità e novità previsto dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.3 Onere della prova nel processo civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5
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9. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9.1 Il consulente tecnico di parte attore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9.1.1
Il CTP attore nelle misure cautelari
9.1.2
Il CTP attore nel giudizio di merito
9.1.3
Il CTP attore nell’udienza innanzi al Giudice
9.2 Il consulente tecnico di parte convenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.2.1
Il CTP convenuto nelle misure cautelari
9.2.2
Il CTP convenuto nel giudizio di merito
10. IL CTU/CTP NELLA SEZIONE FALLIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.1 Il CTU e l’estimo finalizzato alla liquidazione dei creditori . . . . . . . . . . . . . . 126
10.2 La consulenza tecnica di parte in procedimenti civili in cui il fallimento è
attore o convenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
10.3 La consulenza per la gestione dell’attivo nelle more della sua liquidazione 128
11. PRIVACY E CONSULENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
11.1 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello
svolgimento delle operazioni affidate al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
11.1.1 Dati personali
11.1.2 Dati sensibili
11.1.3 Dati giudiziari
11.2 Le novità per il CTU introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno
2008 del Garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
11.3 Adozione di misure idonee e di misure minime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
11.3.1 Misure minime
11.3.2 Misure idonee e preventive
11.4 Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
11.5 Privacy e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11.6 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello
svolgimento delle operazioni affidate al CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11.7 Le novità introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del
Garante per il CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11.8 Il consenso al trattamento dei dati personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11.9 Differenze nell’adozione delle misure idonee e delle misure minime tra CTU
e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
12. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
12.1 Procedura di infrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6
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13. NULLITÀ DELLA CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
13.1 Nullità formali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
13.2 Nullità
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.2.7
sostanziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Violazione del principio del contraddittorio
Omissione di avviso alle parti per l’inizio delle operazioni peritali
Valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti
Esecuzione di indagini e compiti esorbitanti dai poteri affidategli dal Giudice
Omissione dell’esame dei luoghi
Valutazioni di tipo giuridico
Accertamento dell’esistenza di norme
14. L’ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLE MISURE NEGLI ACCERTAMENTI CTU 156
15. I COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
(ESCLUSI QUELLI RELATIVI A CTU)
16. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI, DELLA RIVALUTAZIONE E DEGLI
INTERESSI DI MORA CONSEGUENTI AI DEBITI DI VALUTA NELLE CAUSE
CIVILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
17. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento.
Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato.
ACUSTICA
— Tollerabilità del rumore prodotto da impianto di condizionamento . . . . . . . . . 176
APPALTI
DI OPERE
Appalti privati
— Danni per mancato adempimento dell’appaltatore alle prescrizioni contrattuali
per l’esecuzione di opere interne in un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
— Accertamento della qualità di una tinteggiatura in opera . . . . . . . . . . . . . . . . 199
— Accertamento e quantificazione delle opere eseguite per la costruzione di
una cantina ecologica e un ristorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
Chiarimenti relativi alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento dello stato di avanzamento lavori di un appalto per l’esecuzione
di due edifici residenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
Appalti pubblici
— Danni per illegittima sospensione dei lavori e relativo calcolo della riserva
(metodo analitico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
7
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— Danni per anomalo andamento dell’appalto compreso il calcolo degli interessi
e della rivalutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
— Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e dell’indennità
per recesso del committente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e per proroghe
della durata dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento del requisito di progettazione nell’appalto di servizi
contrattualmente stabilito come «ausilio alla progettazione» e relativo calcolo
della parcella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
ASCENSORI
— Accertamento del pregiudizio alla sicurezza in conseguenza all’installazione
di un ascensore nel vano scala condominiale di un edificio residenziale . .
233
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
CONDOMINIO
— Calcolo delle tabelle millesimali di un condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
— Distribuzione delle spese di elettricità in un supercondominio . . . . . . . . . . .
252
— Determinazione della quota spettante ad un condomino in casi di adesione
alla comproprietà dell’ascensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
— Calcolo dei maggiori oneri conseguenti al distacco dall’impianto di
riscaldamento comune dell’appartamento posto all’ultimo piano . . . . . . . . . .
264
— Distacco da impianto di riscaldamento centralizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
— Parcheggi pertinenziali nei condomini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Scioglimento della comunione in supercondominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
CONFINI
E MURI
— Accertamento dei confini, del pericolo di crollo del muro e determinazione
della parte alla quale spetta la spesa del ripristino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
CONTRAFFAZIONE
— Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza per un modello
di utilità oggetto di privativa industriale nel settore meccanico . . . . . . . . . . .
DANNI
Cd-Rom
AD IMMOBILI
— Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (scavatore) . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (rullo compattatore) . .
Cd-Rom
DECORO
ARCHITETTONICO
— Accertamento e valutazione del danno al decoro architettonico in un
condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
284
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DISTANZE
— Accertamento del mancato rispetto delle distanze tra i fabbricati . . . . . . . .
297
— Accertamento del mancato rispetto tra vedute e fabbricati . . . . . . . . . . . . . .
302
— Accertamento del mancato rispetto delle distanze delle canne fumarie dalle
abitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
EREDITÀ
— Progetto di divisione ereditaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
ESPROPRI
— Calcolo dell’indennità conseguente la reiterazione del vincolo di esproprio
per un periodo ben superiore a 5 anni e per il mancato avvio delle procedure
di esproprio di un terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
ESTIMO
— Estimo dei terreni e dei fabbricati finalizzato alla vendita forzosa (sezione
Esecuzioni Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
— Estimo della quota di 1/3 di un appartamento non divisibile . . . . . . . . . . . .
344
— Stima di immobili caduti in successione e valutazione della regolarità
urbanistica ai fini della loro trasferibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
— Estimo di macchine utensili (aventi valore commerciale) finalizzato alla vendita
forzosa (sezione Esecuzioni Mobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Estimo di un terreno finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni
Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Stima del ramo d’azienda di una società in fallimento (sezione Fallimentare)
Cd-Rom
IMPIANTISTICA
— Verifica del livello di temperatura erogato in un appartamento da un
impianto condominiale a pannelli radianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
Richiesta di autorizzazione al Giudice ad eseguire prove e misure di cui
alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
— Verifica della corretta installazione di una canna fumaria a servizio di un
ristorante e relativa stima dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
— Verifica della capacità di funzionamento di un condizionatore d’aria e
dell’adeguatezza della sua potenza agli ambienti a cui è a servizio . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento tecnico preventivo in merito ad un impianto di pressurizzazione
dell’acqua condotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Verifica dell’adeguatezza di un impianto elettrico di un’abitazione . . . . . . . .
Cd-Rom
INCENDIO
— Accertamento tecnico preventivo di danni provocati da un incendio . . . . . .
9
Cd-Rom
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INFILTRAZIONI
— Danni arrecati da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare . . . . .
383
— Danni arrecati da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva e dalla
proprietà comune con ripartizione dei costi di ripristino per ciascuna causa
accertata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
— Danni arrecati da infiltrazioni di acqua in un laboratorio artigianale situato
al piano stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
LOCAZIONE
— Attribuzione di categoria catastale e calcolo dell’equo canone . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento dei danni conseguenti al rilascio di un immobile per finita
locazione con analisi delle prove testimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
PROPRIETÀ
— Accertamento della proprietà di un terreno conteso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUBBLICA
399
AMMINISTRAZIONE
— Danni conseguenti al mancato rilascio della concessione edilizia . . . . . . . .
Cd-Rom
SICUREZZA
— Accertamento della cancerogenicità di materiali isolanti . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
STRUTTURE
— Cedimento di un solaio a seguito dell’eliminazione di muri interni in un
edificio residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
— Sovraccarico di un terrazzo con terrapieno e altre installazioni . . . . . . . . . .
410
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
— Crollo dell’intradosso di un solaio in un’abitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
— Crollo dell’intonaco in un appartamento e verifica della capacità portante
del solaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
— Dissesto in un fabbricato residenziale a seguito dall’eliminazione di muri
sostituiti con travi in acciaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
URBANISTICA
E REGOLAMENTI EDILIZI
— Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di due edifici
realizzati su fondi confinanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
— Valutazione del danno provocato da una costruzione abusiva realizzata
sul lastrico solare esclusivo di un attico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
— Accertamento della conformità della variazione della destinazione d’uso
ai fini della vendita di un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
454
— Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di una tettoia
realizzata presso il confine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Accertamento della presenza dell’alveo di un fiume nella zona in cui sorge
una palazzina condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
10
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— Barriere architettoniche agibilità, impianti gas, elettrico, aspirazione fumi
cucine, requisiti acustici passivi degli edifici, riconoscimento del grave difetto
ex art. 1669 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
USUCAPIONE
— Usucapione di una porzione di un fabbricato in un edificio prevalentemente
residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
18. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento.
Alcune di queste sono consultabili solo nel CD-ROM allegato.
APPALTI
PUBBLICI
— Richiesta di danni per illegittima sospensione lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Richiesta di danni per anomalo andamento dell’appalto . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
— Requisito di regola d’arte per l’esecuzione di un binder stradale e calcolo
di rivalutazione, interessi legali e interessi moratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
CONDOMINIO
— Stima dei danni per l’errata scelta dell’isolante termico in una copertura
condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
— Distacco di un appartamento residenziale dall’impianto di riscaldamento
condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd-Rom
DECORO
ARCHITETTONICO
— Illegittimo ampliamento di un appartamento in un edificio condominiale
residenziale e alterazione del decoro architettonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473
DISTANZE
— Distanze degli alberi dal confine (relazione CTP convenuta) . . . . . . . . . . . . .
477
EREDITÀ
— Progetto di divisione ereditaria di una grande villa con terreno . . . . . . . . . .
Cd-Rom
ESTIMO
— Stima del valore di un appartamento finalizzato all’acquisto da parte del
conduttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
— Stima immobiliare finalizzata ad acquisto in asta giudiziaria . . . . . . . . . . . . .
484
— Stima dei beni immobili finalizzata a donazione/redazione del testamento .
Cd-Rom
INDENNITÀ
DI SOPRAELEVAZIONE
— Calcolo dell’indennità di sopraelevazione conseguente all’ampliamento di un
attico in un edificio residenziale condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
11
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INFILTRAZIONI
— Danni arrecati da infiltrazioni e condense per un intero fabbricato
residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom
— Stima dei danni arrecati da infiltrazioni in un appartamento con danni anche
ai beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom
PARCELLE
PROFESSIONALI
— Opposizione a decreto ingiuntivo per somme pretese in conseguenza di
prestazioni professionali (soggetto opposto diverso dall’erogatore della
prestazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498
STRUTTURE
— Pericolo di crollo di un solaio (CTP convenuto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501
Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
— Verifica della sollecitazione di un solaio conseguente all’errata redazione di
una CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
— Analisi dei luoghi e relative prescrizioni a seguito dello schianto di un
controsoffitto in un antico appartamento residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd-Rom
TERRENI
— Accesso a Corte comune - controdeduzioni a CTU da parte del CTP attrice
Cd-Rom
19. RACCOLTA DI FORMULARI DI USO FREQUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
19.1 Istanza di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
19.1.a Onorario a vacazione ed a percentuale
19.1.b Onorario solo a vacazione
19.2 Istanza di maggiore fondo spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
19.3 Istanza di proroga del termine per il completamento della CTU . . . . . . . . 519
19.4 Comunicazione alle parti di nuovo accesso CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
19.5 Comunicazione di rinuncia all’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
19.6 Nota informativa al Giudice a seguito di accordo intercorso tra le parti
dopo il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU . . . . . . . . . . . . . . 522
19.7 Comunicazione al Giudice per impossibilità di accedere ai luoghi di causa 523
19.8 Comunicazione al Giudice di mancata ricezione di documentazione
indispensabile allo svolgimento dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
19.9 Istanza per l’impiego di laboratori necessari all’esecuzione di analisi e di
prove specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
19.10 Comunicazione di incompatibilità per l’accettazione dell’incarico . . . . . . . . . 526
19.11 Comunicazione di presenza di pericolo imminente e prossimo . . . . . . . . . . 527
19.12 Comunicazione di avviso di pagamento a saldo, indirizzata alla parte cui
è stata posta a carico la CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
12
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19.13 Comunicazione di messa in mora e termine per l’avvio delle procedure
per il recupero forzoso del credito indirizzata alla parte che non provvede
al pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
19.14 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per adempiere al
trattamento dei dati personali (CTU e CTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
19.15 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy . . . . . . . . . . . . . . 534
19.16 Istruzioni da impartire agli incaricati del trattamento dei dati amministrativi
per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
19.17 Istruzioni da impartire agli incaricati dell’esecuzione di prove e misure nel
corso della CTU per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . 538
19.18 Lettera di incarico per coadiutore CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
19.19 Verbale di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
19.20 Verbale di riunione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
19.21 Richiesta saldo onorario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
20. FORMULARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL TRIBUNALE DI ROMA . . . . . . 545
20.1 Vademecum emesso dal Tribunale di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
20.2 Istanza per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
21. NORME RELATIVE AI COMPENSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
21.1 Decreto Ministro Giustizia 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Adeguamento dei Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in
materia civile e penale.
21.2 Legge 8 luglio 1980, n. 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. (Art. 4)
21.3 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . . . . . . 559
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Stralcio)
21.4 Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
21.5 Tabelle allegate al Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 . . . . . 568
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PREMESSA
Il lavoro del CTU (consulente tecnico di ufficio) e il lavoro del CTP (consulente
tecnico di parte) rivestono una posizione molto importante nel processo civile. Le
attività che il consulente tecnico deve svolgere sono estremamente variegate e dalle
molteplici sfaccettature.
Per questi motivi, in questi paragrafi iniziali viene riportata in estrema sintesi la
definizione della figura professionale del consulente tecnico di ufficio (CTU) e il
suo ambito operativo, opinioni dell’Autore basate sulla pluridecennale esperienza
maturata nel Tribunale di Roma, su cogenti sentenze della Suprema Corte e su
reali orientamenti assunti dai giudici ordinari sulle questioni in commento.
L’ampia materia oggetto di commento rende vano qualsiasi tentativo di fornire
una esaustiva trattazione sull’argomento, pur tuttavia, proprio considerata la vastità
del tema in esame è utile fornire un orientamento alle attività del CTU.
Tali definizioni riferite al CTU sono utili anche al CTP, in quanto le due figure
professionali operano in stretta dipendenza l’una dall’altra e, spesso, il professionista
svolge alternativamente l’uno o l’altro incarico.
Nel prosieguo del corrente testo saranno affrontati dettagliatamente tutti gli
argomenti correlati a tali figure professionali (CTU e CTP) a partire dal commento
alla pertinente normativa fino ai casi concreti realmente svolti e classificati per
argomento proprio per fornire al lettore la maggiore casistica possibile delle attività
che riguardano il CTU e il CTP.
La maggior parte degli aspetti commentati per il CTU sono strettamente correlati
alle attività relative al consulente tecnico di parte (CTP) che svolge la sua opera
in stretta correlazione con il CTU.
CHI
È IL
CTU
L’incarico affidato dal Giudice al professionista, normalmente iscritto all’albo,
comporta un insieme di oneri deontologici e formali di estrema importanza. La
principale qualifica di cui viene investito il CTU dal momento di ricezione
dell’incarico (coincidente con la data dell’udienza per il giuramento e per la
formulazione dei quesiti innanzi al Giudice) fino al termine del mandato a lui
assegnato dal Giudice (che, in termini prudenziali coincide con la data del deposito
della sentenza da parte del Giudice) è quella di Ausiliario del Giudice e quindi
di «Pubblico Ufficiale».
Tale qualifica implica per il CTU l’importante compito di rappresentare il Giudice
- limitatamente alle indagini di carattere tecnico affidategli - fuori dall’aula del
Tribunale, mantenendo così un comportamento equilibrato e imparziale con i
difensori e con le parti in giudizio, per il periodo di svolgimento dell’incarico.
Per quanto ovvio, è bene ricordare che il requisito di Pubblico Ufficiale non deve
essere interpretato dal CTU come facoltà di prevaricare le parti, né di abusare
della propria posizione nel procedimento in cui è incaricato.
Il compito di CTU deve invece essere interpretato come figura super partes che
compare alle udienze (se e quando invitato dal Giudice) e agli accessi presso i
luoghi per cui è causa (che il medesimo CTU ha stabilito, sentite le parti),
consapevole di adempiere al compito fondamentale di rappresentare una parte
importante del processo.
17
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Un’altra qualifica fondamentale del CTU è quella di essere il soggetto che concorre
alla formazione del giudizio, arricchendo il Giudice di quelle specifiche
competenze necessarie alla valutazione dell’oggetto della contesa.
Tale qualifica non è di poco conto.
Normalmente, è il CTU che definisce cosa occorre fare per eliminare la condizione
di pericolo accertata, è il CTU che indica qual è il giusto valore dei danni in un
edificio (ovvero in altre circostanze) ed infine è sempre il CTU che stabilisce quali
sono i lavori che devono essere eseguiti per eliminare la causa dei danni (solo
per citare la fattispecie dell’edilizia, senza trascurare l’importanza dall’estimo di
fabbricati e terreni destinati alla vendita forzosa, la redazione di tabelle millesimali
per i condomini, le divisioni ereditarie, e così via).
Il compito del CTU si esaurisce con il deposito della sua relazione (eventualmente
integrata da chiarimenti) e non è più informato di cosa accade «dopo» nel medesimo
processo e in quelli collegati, anche se può essere chiamato dal Giudice a rendere
chiarimenti fino al momento della redazione della sentenza. Gli avvenimenti
seguenti al deposito dell’elaborato peritale (lasciamo per ora la fase dei chiarimenti,
che sarà ampiamente trattata nel prosieguo) comportano - nella maggior parte
dei casi - l’effettiva esecuzione materiale delle prescrizioni indicate dal CTU.
Su tale aspetto occorre soffermarsi.
Il bravo CTU tratta gli argomenti oggetto di accertamento con diligenza ben sapendo
che, dopo il deposito dell’elaborato peritale in cancelleria, non potrà tornare sui
luoghi per correggere o rettificare la propria tesi.
COSA
FA IL
CTU
Le attività svolte dal CTU sono quelle strettamente connesse all’incarico che ha
ricevuto dal Giudice, formalmente indicate nei quesiti e non altre.
Conoscere il confine all’interno del quale si deve svolgere l’attività del CTU è
fondamentale perché, talvolta, la parte a cui conviene attribuisce al CTU poteri
esorbitanti all’incarico ricevuto e che il medesimo CTU non deve svolgere.
La qualifica di Ausiliario del Giudice «super partes» implica che l’attività del CTU
deve concretizzarsi nel valutare le prove offerte dalle parti (nel caso di
procedimenti di merito) ovvero di accertare la qualità, la condizione, la sussistenza
del pericolo (nei procedimenti cautelari/ante causam) sulla base di quanto indica
il quesito formulato dal Giudice e sulla base delle modalità di accertamento indicate
dalle parti ovvero dai loro CTP (dai quali eventualmente dovrà chiedere e ottenere
precise indicazioni).
E non potrebbe essere altrimenti, in quanto nei procedimenti ordinari (ovvero di
merito, nei quali viene accertata la colpa e una o più parti vengono condannate
al risarcimento del danno) le prove vengono acquisite ritualmente in atti e su quelle
deve basarsi il CTU per rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
Nei procedimenti cautelari (quelli in cui deve essere accertata la qualità e la
condizione delle cose oggetto di causa, ovvero deve essere accertata la sussistenza
della turbativa indicata nel ricorso e i rimedi urgenti per la sua cessazione, a
mero titolo di esempio) il CTU deve orientarsi con un procedimento di accertamento
dei fatti che assecondi le indicazioni delle parti cui consegue il costo
dell’accertamento. In altri termini, nei procedimenti cautelari il CTU deve accertare
i fatti tenuto conto della modalità e del costo che la parte che ha interesse è
disposta ad affrontare.
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Nel Tribunale di Roma un Giudice specializzato in procedimenti cautelari ha messo
a punto un’utile procedura per i CTU, in modo da acquisire preventivamente tutti
gli elementi necessari al completamento delle indagini.
In sintesi tale utile documento si riassume nei seguenti punti:
la ricorrente deve precisare analiticamente:
1) i singoli vizi/danni lamentati;
2) i relativi nessi causali;
3) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;
4) i criteri di calcolo utilizzabili per la quantificazione dei danni e la loro
relativa quantificazione;
la convenuta deve precisare analiticamente:
5) le proprie eccezioni in merito ai vizi/danni;
6) i diversi nessi causali asseriti (che escluderebbero responsabilità della
convenuta, ponendola invece a carico di terzi o dell’attore);
7) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;
8) i criteri di calcolo eventualmente utilizzati per la quantificazione dei danni.
Tali argomenti, spesso, non si trovano nei ricorsi e nelle comparse dei procedimenti
cautelari e il CTU legittimato dal Giudice ad ottenere tali informazioni dalle parti
in causa risulta agevolato nello svolgimento del suo compito.
In conclusione:
— nelle procedure cautelari il CTU deve preliminarmente valutare le modalità
di accertamento delle cose oggetto di causa che gli vengono indicate dalle
parti. Ove sussista disaccordo decide in autonomia, oppure ricorre al Giudice
a seconda dell’importanza della questione e nei casi in cui le modalità di
accertamento sono eccessivamente gravose. Conseguentemente, il CTU
riconosce o meno lo stato di pericolo, l’urgenza o il pregiudizio imminente
e prossimo alle cose oggetto di accertamento come dispone il quesito del
Giudice;
— nei procedimenti di merito il CTU procede a rispondere ai quesiti posti
dal Giudice sulla base delle prove offerte dalle parti, sulla base del
sopralluogo (o dei sopralluoghi a sua discrezione) e infine sulla base di
eventuali prove specialistiche per la cui esecuzione chiederà la preventiva
autorizzazione al Giudice, sentite le parti.
In sintesi, il profilo del CTU nel procedimento civile è quello di «Giudice tecnico»,
al di sopra delle parti, che valuta gli argomenti oggetto dell’incarico affidatogli dal
Giudice, così come offerto dalle parti, e in questo modo concorre alla formazione
del giudizio.
Un’ulteriore definizione di «cosa fa» il CTU nel processo civile è quella importante
di svolgere una parte del processo fuori dal Tribunale.
Questa definizione dell’attività del CTU è certamente illuminante, in quanto
evidenzia l’autonomia (parziale) dell’Ausiliario del magistrato nel gestire il processo
per il tempo e per le attività a lui affidate dal Giudice.
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COSA
NON FA IL
CTU
In una causa civile gli elementi probatori a suffragio della tesi di ciascuna delle
parti sono prodotti in atti nei termini previsti dal Codice di procedura civile (ben
conosciuto dai difensori delle parti, per quanto ovvio).
La qualifica di Ausiliario del Giudice comporta per il CTU l’assenza di oneri di
ricerca delle prove (qui facciamo riferimento ai procedimenti di merito).
Né il CTU stesso può essere usato dalle parti per provare fatti e circostanze utili
alle proprie domande formulate in atti, né le parti possono chiedere che la CTU
sia esplorativa in merito all’accertamento di luoghi e circostanze genericamente
descritte negli atti.
Ma indaghiamo meglio tali aspetti, già ribaditi più volte dalla Suprema Corte,
cosa comportano concretamente per il CTU e quali sono le circostanze in cui più
frequentemente si appalesano.
Sul CTU non incombe l’onere della prova. Tale affermazione trova sempre
l’assenso della parte cui nuoce e deve essere applicata dal CTU non certo come
«scarica barile», ma bensì come elemento di analisi essenziale quando gli elementi
necessari per rispondere al quesito posto dal Giudice sono carenti e necessitano
di ulteriori precisazioni rispetto alle prove ritualmente prodotte dalle parti, ulteriori
precisazioni (rispetto a quelle ritualmente prodotte) da acquisire con il consenso
delle parti.
Il dispositivo dell’art. 2697 del Codice civile chiaramente stabilisce che:
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (c.p.c. 99, 100) deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento (c.p.c. 115). Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione
si fonda.
In tale contesto, il CTU opera sempre come «Giudice tecnico» per valutare le tesi
di ciascuna delle parti sugli argomenti oggetto del suo incarico e per valutare le
relative argomentazioni (prove) che sono a sostegno delle rispettive tesi. Solo in
questo modo l’attività del CTU è conforme al dettato del Codice di procedura
civile, evita al CTU la responsabilità di dover procedere ad acquisire elementi che
non gli competono e consente di integrare il contraddittorio (eventualmente
ricevendo il consenso delle parti per ricevere ulteriore documentazione).
Il CTU non è un mezzo di prova. Tale affermazione implica che la parte su
cui incombe l’onere della prova non può chiedere al Giudice che il CTU fornisca
prove utili per dimostrare la propria tesi. Tale circostanza è una diretta conseguenza
della prima affermazione indicata al precedente capoverso.
Né la parte che ha interesse, anche a mezzo del proprio difensore, può chiedere al
CTU di eseguire indagini e/o di produrre documenti che non sono stati prodotti
negli atti di causa, a vantaggio della propria tesi. La documentazione a corredo del
fascicolo di ufficio, necessaria a rispondere ai quesiti posti dal Giudice, può essere
arricchita dalla parte solo con il consenso delle parti avversarie, alle quali dovrà
essere consegnata tale medesima documentazione al fine di poter esprimere rilievi
e contestazioni, così da attivare il contraddittorio tra le parti, uno dei principi
fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento.
In concreto il CTU deve limitarsi a valutare le prove offerte dalle parti, eseguiti
i sopralluoghi sul posto ed eseguite le eventuali prove e analisi espressamente
autorizzate dal Giudice sentite le parti. Le parti non possono chiedere al CTU di
produrre documenti, attività che compete alle parti (per il tramite dei loro difensori
20
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legali) nella fase di istruzione probatoria del procedimento regolata dalle pertinenti
norme del Codice di procedura civile.
La CTU non può essere esplorativa. Al pari di quanto indicato in merito alle
prove documentali, alla parte che interessa compete indicare quali sono i luoghi di
accertamento e quali sono in dettaglio i motivi della turbativa giuridicamente rilevante.
Senza tali indispensabili indicazioni la domanda formulata al Tribunale attraverso
la citazione e le eventuali memorie ex art. 183 c.p.c. può essere considerata generica.
Occorre osservare che il Giudice nella formulazione dei quesiti al CTU ha già valutato
la consistenza della domanda e quindi il CTU trova agevole il suo campo d’azione
rimanendo all’interno del perimetro disegnato dal Giudice con la formulazione dei
quesiti medesimi.
Può accadere (peraltro non raramente) che l’attrice (o la ricorrente) non avendo
accesso ai luoghi esclusivi della convenuta chieda al CTU - in sede di sopralluogo
- di accedere a luoghi ovvero di accertare circostanze che non sono indicate negli
atti. Il bravo CTU, deve aver studiato gli atti di causa prima del sopralluogo, deve
portare con sé i fascicoli delle parti in occasione dell’accesso e deve saper discernere
le richieste palesemente estranee alla domanda, da quelle che meritano il positivo
accoglimento, da quelle che necessitano il consenso della parte che avversaria, ovvero
da quelle che necessitano del consenso della parte che ha la disponibilità del bene.
Come è possibile riconoscere la casistica è alquanto variegata quando ci si trova
«soli» a decidere istantaneamente sul da farsi a fronte della richiesta esposta da
una delle parti.
Il CTU che ha già studiato gli atti non ha dubbi: qualora ritiene possibile accertare
luoghi o cose che hanno pertinenza sull’oggetto della contesa procede senza indugio,
qualora tali attività sono palesemente estranee alla causa esprime le sue perplessità
fornendo alle parti il suo punto di vista basato necessariamente sugli atti, qualora
tali spiegazioni non risultino convincenti per la parte che ha interesse ricorre
all’autorizzazione del Giudice ai sensi dell’art. 92 delle norme di attuazione del Codice
di procedura civile, di cui vedremo concreta applicazione in uno specifico paragrafo
del corrente testo, negli esempi e negli schemi allegati anche al CD-ROM.
In conclusione, il CTU non può accedere a luoghi estranei a quelli indicati negli
atti (tale eventualità ha rilievo anche per le recenti norme sulla privacy commentate
in un apposito capitolo nel corrente testo) se non al fine di prendere visione e
accertare fatti accessori a quelli oggetto di domanda, attività queste ultime da
eseguire con il consenso della parte che ha disponibilità del bene o del luogo e
solamente in casi di comprovata necessita; in caso di disaccordo tra le parti il
CTU ricorre al Giudice per chiedere l’eventuale autorizzazione.
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1
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’approccio di chi si accosta alle consulenze tecniche di ufficio (CTU) e alle consulenze tecniche di parte (CTP) deve necessariamente prevedere l’esame della normativa, l’osservanza dei pertinenti articoli del Codice di procedura civile e deve
tenere conto della prassi utilizzata in Tribunale. Ignorare la normativa di riferimento
provoca gravi errori da parte del consulente e lo espone a critiche e biasimi sul
suo operato professionale.
La conoscenza della normativa e, in particolare, dei pertinenti articoli del Codice
di procedura civile consente al «tecnico» di destreggiarsi nelle varie situazioni e
nei casi particolari con estrema disinvoltura, ma soprattutto permette al consulente
di motivare le decisioni (quando necessario) con la opportuna autorevolezza.
Questo essenzialmente per due ragioni:
— la prima è che il «cliente» del consulente tecnico di ufficio è il Giudice,
il quale ovviamente conosce il procedimento che conduce la causa dall’iscrizione a ruolo alla sentenza e quindi «apprezza» il consulente tecnico
che conosce almeno i rudimenti della procedura civile. A tale scopo infatti
gli ordini professionali periodicamente promuovono presso le loro sedi
incontri con i magistrati proprio allo scopo di illustrare i principali aspetti
procedurali del supporto tecnico al Giudice civile;
— la seconda ragione per cui il consulente tecnico di ufficio deve conoscere
la procedura civile è di tipo deontologico, per salvaguardare la propria professionalità; inoltre occorre osservare che il CTU svolge l’importante attività
preparatoria della decisione del Giudice, ovvero in altri termini, il CTU
concorre alla formazione del giudizio.
Queste ultime definizioni racchiudono gran parte della rilevanza del ruolo del CTU
che opera - è bene sottolinearlo - nell’ambito dell’amministrazione della giustizia
ed è normalmente l’unico soggetto di tale apparato amministrativo «visibile» al
cittadino che chiede giustizia al Tribunale civile.
Occorre quindi orientare l’approccio del bravo CTU alla professionalità, alla pacatezza e all’autorevolezza, consapevole di esprimere valutazioni importanti in merito
alla vertenza sollevata dalle parti interessate.
In particolare, il requisito di autorevolezza raggiunge il massimo livello di espressione quando la parte cui l’elaborato peritale nuoce riconosce l’inopponibilità delle
argomentazioni del CTU. Pur tuttavia, tale riconoscimento è successivo al deposito
della relazione CTU, in quanto il CTU non esprime valutazioni di merito in occasione del sopralluogo, come diremo più in dettaglio nel prosieguo del testo.
È palese che la competenza del consulente nel merito della procedura civile è indispensabile anche e soprattutto quando il consulente si trova fuori dall’aula del Tribunale, lontano dall’«aiuto» del Giudice, e deve fronteggiare i procuratori legali
delle parti, i consulenti tecnici di parte e situazioni di carattere straordinario che
richiedono la conoscenza delle norme di procedura.
Quindi, il consulente tecnico di ufficio del Tribunale non può ignorare la gravità
delle sanzioni a proprio carico e il ruolo che ricopre nello svolgimento delle importanti funzioni a lui affidate dal Giudice.
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La normativa di riferimento
1.1. ARTICOLI
COMMENTATI DEL
CODICE
DI PROCEDURA CIVILE
Il Codice di procedura civile è una raccolta di norme che regolano l’attività istruttoria e disciplinano lo svolgimento del processo civile. Nel presente testo si trattano
solamente quegli articoli di interesse del consulente tecnico.
Tale approccio, anche se spesso causa una reazione di repulsione del tecnico, appare
il migliore, in quanto la conoscenza della procedura (civile) consente di attuare
correttamente le attività affidate al consulente.
Il rispetto del Codice di procedura civile è una prerogativa del rapporto tra il
Giudice, gli Avvocati, i consulenti tecnici delle parti (CTP) e il consulente tecnico
di ufficio (CTU). Nei rari ma possibili casi in cui si solleva un contenzioso procedurale a riguardo, tale situazione sfocia con tutta probabilità nel ricorso della
parte lesa alle altre fasi del giudizio (Corte d’Appello, Suprema Corte di Cassazione).
Ad esempio, mi è capitato di assistere il Giudice di Appello per un ricorso in cui
nel giudizio di primo grado il Giudice aveva negato la consulenza tecnica di ufficio,
invece accolta dal Giudice della Corte d’Appello. Devo riconoscere che la perizia
tecnica svolta nella fase di Appello ha permesso di fare luce sui fatti (vedi nel
capitolo dedicato alle consulenze svolte).
1.1.1. Scelta del consulente tecnico, formazione dell’albo e sua attività
(artt. 61 e 62)
Art. 61. (Consulente tecnico)
Quando è necessario, il Giudice può
o per tutto il processo, da uno o più
La scelta dei consulenti tecnici deve
in albi speciali formati a norma delle
farsi assistere, per il compimento di singoli atti
consulenti di particolare competenza tecnica.
essere normalmente fatta tra le persone iscritte
disposizioni di attuazione del presente Codice.
Art. 62. (Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce, in
udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degli
artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
L’articolo 61 fornisce la motivazione all’utilizzo del consulente del Giudice, quando
quest’ultimo necessiti di assistenza in particolari materie, come ad esempio quelle
tecniche, per istruire la pratica di contenzioso. L’ambito di attività del consulente,
necessario a integrare le competenze del Giudice, deve essere sempre tenuto presente da chi svolge l’incarico per non travalicare il perimetro del mandato assegnato
e, al tempo stesso fornire gli elementi utili al giudicante per la stesura della sentenza.
Questi primi articoli riguardano la modalità di nomina da effettuarsi - di norma
- all’interno di appositi albi professionali suddivisi per competenze dei consulenti.
Così, ad esempio, il Tribunale di Roma accoglie circa 6.000 consulenti tecnici di
ufficio (dati 2007, stima ufficiosa) tra cui Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri,
Periti Industriali, Periti Edili, ecc. competenti in materie di edilizia, medicina legale,
impianti, estimo, ed altro ancora. Per accedere all’albo occorre presentare domanda
al Tribunale competente che delibera l’immissione negli elenchi tenuto anche conto
delle particolari competenze del candidato. I requisiti richiesti, tra l’altro, comportano l’iscrizione all’albo professionale per i laureati o i diplomati in professioni
provviste di albo professionale (Ingegneri, Medici, Architetti, Geometri, Periti Industriali, ecc.). Per l’ammissione all’albo dei CTU, il Tribunale di Roma (sezioni civili)
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La normativa di riferimento
ha adottato recentemente criteri più stringenti. In particolare, viene richiesto di
documentare la «speciale competenza» nelle materie in cui il candidato dichiara
di essere esperto che viene valutata con un «punteggio» che deve risultare superiore
a 30. Inoltre, viene richiesta un’anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all’albo
professionale. Il punteggio viene attribuito a fronte della documentazione prodotta
dal candidato; il criterio è il seguente:
a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità:
da 2 a 3 punti per ognuna di esse;
b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede
l’iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse;
c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali
si chiede l’iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse;
d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti
per ogni anno di attività.
Inoltre, è richiesta la specchiata condotta morale e politica, requisito che deve
permanere nel periodo di iscrizione all’albo.
Non è possibile essere iscritti in più albi tenuti da differenti tribunali.
In ciascun Tribunale si trova un albo dei consulenti tecnici e il relativo ufficio
che si occupa della raccolta delle domande di ammissione e fornisce le informazioni
di dettaglio sulla documentazione da produrre.
L’albo è tenuto dal presidente del Tribunale, è formato da un comitato da lui presieduto ed è composto dal procuratore della Repubblica e da un rappresentante
di ciascun albo professionale, a maggiore garanzia di tutela delle professioni e
trasparenza nell’accettazione delle domande.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale.
Le domande di iscrizione di norma devono essere corredate dalla seguente documentazione (art. 16 norme di attuazione del Codice di procedura civile) (1):
— estratto dell’atto di nascita;
— certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi
dalla presentazione della domanda;
— certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
— certificato di iscrizione all’albo professionale;
— titoli e documenti per dimostrare la capacità tecnica.
Prendere contatto con il competente ufficio del Tribunale è utile per acquisire la
modulistica aggiornata e per conoscere gli interlocutori preposti all’aggiornamento
degli elenchi nei frequenti casi di cambio indirizzo e degli altri estremi necessari
alle comunicazioni.
È importante altresì aggiornare i propri dati nell’albo, in quanto le periodiche
revisioni previste dalla normativa e concretamente attuate dai competenti uffici
possono escludere dall’albo i tecnici già iscritti, ma che non rispondono alle richieste
dell’amministrazione.
I giudici, normalmente, affidano gli incarichi agli iscritti nell’albo del Tribunale
in cui svolgono le loro mansioni.
(1) Attualmente, i certificati indicati possono essere prodotti in forma di certificazione sostitutiva di atto notorio.
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La normativa di riferimento
La vigilanza sulla equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all’albo è affidata
al presidente del Tribunale ed è indicata dall’art. 23 delle norme di attuazione del
Codice di procedura civile.
La possibilità di acquisire incarichi è favorita dalla diligenza, dallo spessore professionale del consulente e dalla sua visibilità presso il corpo giudicante, anche
tenuto conto che recentemente - soprattutto nei tribunali di maggiori dimensioni
- l’avvicendarsi dei giudici è alquanto frequente.
In casi di comprovata necessità, il Giudice può nominare un consulente non compreso nell’albo in considerazione della particolare competenza resasi necessaria,
ovvero in caso di particolari circostanze.
L’articolo 62 descrive il perimetro all’interno del quale il CTU svolge il suo operato
e ne definisce l’ambito di esclusività del mandato, che necessariamente può essere
esteso ad argomenti «confinanti» a quelli richiesti solo nel caso sia utile fornire
al giudicante un riscontro più ampio.
Nel corso dell’udienza di nomina, il Giudice assegna al CTU il mandato con la
formulazione dei quesiti scrivendoli nel verbale dell’udienza. Il CTU firma per accettazione e per aver prestato il giuramento di rito che impone di «bene e fedelmente
adempiere all’incarico assegnato, al solo fine di far conoscere al Giudice la verità».
Il CTU risponde solamente al Giudice del proprio operato con gli eventuali chiarimenti
(compresi nel mandato assegnato originariamente) richiesti successivamente al deposito dell’elaborato peritale, e/o con il supplemento di perizia (che comporta la formulazione di quesiti aggiuntivi, l’emissione di una ulteriore istanza di liquidazione
delle spettanze relativa al maggior mandato assegnato) da depositare con relazione
scritta.
Ulteriori precisazioni, chiarimenti e supplementi possono essere chiesti in camera
di consiglio, ma tale eventualità è alquanto remota.
1.1.2. Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione (art. 63)
Art. 63. (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo (366 c.p.) di prestare il suo
ufficio (19 ss. att.), tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione (192).
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il Giudice che l’ha nominato (89 att.).
La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell’incarico,
da manifestarsi in udienza.
Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il CTU è chiamato
ad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze.
Può succedere che il Giudice nomini il CTU per svolgere determinate mansioni
(ad esempio, nomini un tecnico quale Direttore dei lavori in un provvedimento
di obbligo di fare/esecuzione forzosa di opere), ma il tecnico non è competente
in tale specialità. In tal caso, è necessario che il CTU che ha ricevuto la nomina
a mezzo biglietto di cancelleria informi immediatamente il Giudice, al più tardi
durante l’udienza per il Giuramento e il conferimento dell’incarico.
Può succedere che, durante l’udienza per il giuramento CTU e formulazione dei
quesiti, alla presenza dei difensori delle parti si accenda una discussione sulla
data di inizio delle operazioni peritali, oppure sul luogo, oppure ancora sull’entità
dell’anticipo. Qualora un difensore cha ha interesse, «minaccia» il CTU di ritorsioni,
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La normativa di riferimento
ricorsi, ecc., il CTU è bene che chieda al Giudice di essere sollevato dall’incarico
per evidente incompatibilità e vizio di terzietà rispetto alle parti. Il Giudice, la
maggior parte delle volte provvede in tal senso.
Tali aspetti rivestono grande delicatezza e meritano la dovuta attenzione da parte del
consulente tecnico, in quanto in caso di utilizzo di mezzi fraudolenti per ottenere
l’esenzione dall’incarico si applicano le pene previste dall’art. 366 del Codice penale.
Una volta accettato l’incarico e prestato il giuramento, il CTU è sostanzialmente obbligato allo svolgimento delle attività affidate dal Giudice, a meno di gravi motivi.
Prima dell’udienza di nomina, l’astensione del consulente può avvenire per i giustificati motivi previsti dalla normativa.
L’obbligo di «prestare il suo ufficio» trova fondamento nel rapporto di reciproca
stima Giudice - CTU che necessariamente viene concretizzato con la nomina del
consulente e con il successivo giuramento.
Caso a parte è l’impedimento temporaneo del consulente che lo impossibilita ad
essere presente in Tribunale alla data prestabilita. Tale eventualità deve essere ben
segnalata al Giudice e, per buona condotta professionale, agli interessati (i procuratori delle parti, ad esempio). Per esemplificare, impedimenti di salute, accavallamenti di più udienze nel medesimo orario in luoghi differenti, oppure altri
«validi motivi» che impediscono al CTU di essere presente all’udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti devono essere preventivamente segnalati al
Giudice via fax (modalità molto «comoda», non sempre accettata dalle cancellerie)
oppure presentando una specifica nota informativa in cancelleria. In aggiunta, come
già detto, a titolo di cortesia il CTU di elevata professionalità avvisa preventivamente
anche i difensori delle parti con una telefonata oppure con un fax.
Il Giudice, riconosciuti i validi motivi che giustificano l’assenza del CTU, rinvia
l’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ad altra data, nominando il medesimo CTU che, in tal modo conserva l’incarico.
Altra fattispecie è l’incompatibilità del CTU con le parti nei casi indicati dall’art.
51 c.p.c., fattispecie che comporta anche la facoltà di ricusazione da parte dei
difensori delle parti.
L’incompatibilità avviene quando il CTU:
1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica
questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in
essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o
vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (61);
5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente,
di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39
c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un congruo anticipo rispetto alla data di
convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti
indicandone il motivo.
Il Giudice provvede alla nomina di altro CTU.
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La normativa di riferimento
1.1.3. Responsabilità (art. 64)
Art. 64. (Responsabilità del consulente)
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai Periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti
che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a
€ 10.329. Si applica l’art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento
dei danni causati alle parti (1).
(1) Comma sostituito dalla L. 04/06/1985, n. 281.
Le responsabilità del CTU sono considerevoli, in quanto nello svolgimento delle
sue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale Ausiliario del magistrato.
Peraltro, la presenza dei difensori delle parti integrano il necessario contraddittorio
e svolgono il sostanziale controllo sull’operato del CTU. In caso di comportamento
colposo, le pene previste sono gravi per un professionista: oltre le ammende, è
prevista la reclusione e l’interdizione dall’esercizio della professione.
Il primo capoverso dell’art. 64 fa riferimento al peculato, al rifiuto o all’esenzione
fraudolenta della comparizione e alla falsa perizia o interpretazione. Mentre le
prime due fattispecie sono facili da riconoscere e conseguentemente semplici da
evitare, la falsa perizia e la falsa interpretazione richiedono maggiore attenzione
e alcune riflessioni.
La falsa perizia o interpretazione ricorre quanto il CTU descrive e fornisce indicazioni in parte o del tutto differenti dal vero, ma anche quando il CTU omette
di riportare fatti e situazioni pertinenti il proprio mandato. Eventuali affermazioni
in palese oggettivo contrasto con quanto indicato dalle parti necessitano di una
opportuna motivazione per essere sconfessate. Su tale motivazione si fonda, in
generale, la bontà del giudizio del CTU che argomenta la sua tesi spiegando le
proprie divergenze rispetto a quanto sostenuto da una o più parti.
1.1.4. Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69
La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 Supplemento ordinario n. 95 ed è entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2009.
Le cause iscritte a ruolo a partire da tale data seguono pertanto le nuove procedure
qui commentate.
Le innovazioni riguardano tre aspetti del procedimento di interesse per il CTU
(e, in parte, per il CTP):
— la preventiva formulazione dei quesiti da parte del Giudice, rispetto all’udienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4);
— la preventiva trasmissione alle parti della relazione redatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in cancelleria (art. 46 comma
5);
— la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazione
al 10% in rapporto a quelli affidati dall’ufficio (art. 52 comma 1).
Tali novità fanno parte di un più ampio disegno del legislatore volto ad abbreviare
i tempi della formazione del giudizio, ad ampliare le competenze del Giudice di
Pace ed a limitare il ricorso alla Suprema Corte.
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2
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE
ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
L’obiettivo del consulente è di scrivere una relazione comprensibile per chi la
riceve, esaustiva negli argomenti in risposta ai quesiti, imparziale nei giudizi e
basata sui documenti prodotti in giudizio, ispezionati i luoghi e attivato il contraddittorio. La relazione è destinata al Giudice che, sentite le parti, la utilizza
per la redazione della sentenza.
Il presente capitolo vuole esplicitare le fasi in cui si articola l’incarico e quali
sono le azioni che il CTU deve compiere.
Nei successivi paragrafi verrà esaminato più in dettaglio quanto sinteticamente
esposto nel diagramma appena indicato.
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Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
2.1. LA
RICEZIONE DELL’INCARICO
Il consulente tecnico di ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzo
dell’ufficiale giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per
il giuramento e per la formulazione dei quesiti.
In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero
altro ufficio dove è amministrata la giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello,
Tribunale delle acque, ecc.).
Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal
caso deve intendersi «ora di rito» (h 9.00).
Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il
Giudice, se lo ritiene, può nominare tale consulente seduta stante, senza averlo
avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento.
L’accettazione dell’incarico comporta per il consulente l’onere di completare il compito affidato.
2.2. IL
RIFIUTO PER INCOMPATIBILITÀ CON LE PARTI
Il CTU non può essere nominato per un procedimento in cui ha interesse personale
ovvero intrattiene rapporti professionali, oppure ancora è legato da un legame di parentela con una delle parti in causa (solo per citare i casi più ricorrenti; la casistica
completa è stabilita dall’art. 51 c.p.c. richiamato nel paragrafo 1.1.2 del presente testo).
In questi casi, il CTU appena riceve la notifica della convocazione risponde al
Giudice con una nota da depositare in cancelleria in cui lo informa dell’incompatibilità e della sua assenza nell’udienza fissata.
2.3. L’UDIENZA
PER IL GIURAMENTO E PER LA FORMULAZIONE DEI QUESITI
Durante l’udienza di nomina si svolgono attività importanti, vengono stabiliti termini e condizioni per il lavoro che il CTU si accinge a svolgere e, più in generale,
per la prova tecnica del processo, di cui il CTU fa parte.
Gli aspetti salienti sono:
— giuramento;
— formulazione dei quesiti;
— termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato peritale;
— acconto spese;
— data di inizio delle operazioni peritali;
— eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione
del magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale Ausiliario necessario
ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici
uffici, utilizzo del mezzo aereo per raggiungere i luoghi di causa, ecc.);
— ritiro dei fascicoli delle parti.
A tale udienza il CTU deve giungere preparato, deve conoscere l’oggetto della contesa, anche recandosi preventivamente in cancelleria per visionare i fascicoli. In
alternativa, è necessario che il CTU arrivi con un congruo anticipo rispetto all’orario
stabilito per l’udienza, per prendere visione dei fascicoli e dei verbali d’udienza.
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Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
In tal modo sarà immediatamente chiaro qual è l’oggetto della consulenza, dov’è
il luogo eventualmente da visitare, qual è il termine per concludere le operazioni
peritali e, se necessario chiedere l’autorizzazione al Giudice di avvalersi della prestazione di specialisti.
Analizziamo nel dettaglio ciascuna delle attività poc’anzi elencate.
Il giuramento del CTU consiste nel ripetere la formula di rito indicata dal Giudice
e pronunciare «lo giuro» ad alta voce, rimanendo in piedi. Apparentemente banale,
ma tutti i Magistrati che si incontrano sono molto attenti sul comportamento del
CTU, sulla sua compostezza e sulla comprensione dell’impegno che tale atto formale
significa per il consulente.
La formulazione dei quesiti spesso viene proposta al Giudice dai difensori delle
parti, e come già indicato in precedenza tale attività per le cause iscritte a ruolo
dal 4 luglio 2009, viene svolta preventivamente rispetto all’udienza per il giuramento
e conferimento dell’incarico al CTU. In tale caso è indispensabile che il CTU esegua
una scrupolosa lettura in quanto può supportare il magistrato nell’integrazione dei
quesiti, ovvero può chiedere delucidazioni in merito al mandato assegnatogli. I quesiti
poi consentono di stimare correttamente i tempi e le spese vive della consulenza,
queste ultime oggetto della richiesta di anticipo. Altre volte, non infrequenti, è il
medesimo magistrato che formula i quesiti; in tal caso è opportuno che il consulente
offra il supporto al Giudice in merito alla formulazione dei quesiti solo se richiesto,
ovvero solo se strettamente necessario. Infine, i difensori delle parti chiedono allo
stesso CTU, prima dell’udienza, di affiancarli per la proposta dei quesiti da sottoporre
alla valutazione del Giudice, attività da accettare di buon grado.
Il termine che il CTU chiede al magistrato di norma non deve essere infranto; il
rispetto del termine indicato per il deposito dell’elaborato peritale è uno degli elementi che qualificano il buon operato del CTU. Solo a fronte di comprovate e
condivisibili motivazioni (da indicare nell’istanza da presentare in cancelleria) è
possibile chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione.
L’acconto spese - di norma - deve essere proporzionato all’esborso previsto dal
consulente. È buona norma largheggiare se si ha la «sensazione» (che necessariamente si acquisisce con l’esperienza) che il soggetto debitore potrebbe non onorare il pagamento, ovvero si tratti di casi particolari (il soggetto debitore è la
curatela del fallimento, una società di capitali in liquidazione, ecc.).
La data di inizio delle operazioni peritali deve essere comunicata in udienza; in tal
modo il CTU è sgravato dall’obbligo di comunicare con raccomandata a. r. a tutte
le parti in causa la data di inizio delle sue attività (a pena della nullità delle attività).
I sopralluoghi successivi, devono essere stabiliti nel verbale di accesso, e il CTU non
è tenuto a darne avviso alle parti assenti. Sempre in merito agli accessi, se lo ritiene,
il CTU può eseguire da solo ulteriori accessi anche senza avvisare le parti per sfruttare
l’effetto sorpresa negli accertamenti in cui la conoscenza dell’ispezione può alterare
lo stato dei luoghi o la loro condizione (ad esempio, nel caso di immissioni sonore,
normalmente colui che disturba cerca di diminuire l’intensità delle immissioni).
Qualsiasi attività diversa da quella assegnata dal Giudice al consulente, ovvero
qualsiasi questione sorta durante le indagini che assuma rilevanza, deve essere
preventivamente sottoposta al Giudice per la relativa disposizione. Ad esempio, la
richiesta di utilizzo di ausiliari del CTU se non già chiesti in udienza; un maggiore
fondo spese a fronte di giustificati motivi, quali indagini onerose concordate con
le parti che coinvolgano laboratori specializzati di analisi, ecc..
Il ritiro dei fascicoli delle parti è una delle attività che il CTU deve eseguire al
termine dell’udienza, in caso contrario il consulente è costretto a tornare successivamente in cancelleria, con inutile aggravio di tempi.
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Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
2.4. LA
IL
NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE
CTU
E I
(CTP)
E I RAPPORTI TRA
CTP
La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza,
deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità di
quanto indicato nel verbale.
Una questione che solleva talvolta controversie è la frequente disposizione indicata
a verbale «… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali per
la nomina dei consulenti tecnici di parte.»
I pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito in cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel
caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta
tale incombenza può recarsi di mattina in cancelleria per espletare la formalità
della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
È bene ribadire che il CTU è un Ausiliario del magistrato, e i rapporti con i consulenti tecnici di parte (CTP) sono improntati alla massima professionalità e correttezza al solo fine di ricevere informazioni in merito ai quesiti posti e di raccogliere pertinenti memorie tecniche di parte entro il termine stabilito nel verbale
di accesso redatto dallo stesso CTU.
2.5. L’ISTANZA
PER L’IMPIEGO DI COADIUTORI DEL
CTU
A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudice
l’autorizzazione di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti
di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno
specialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire
tali misure).
Tale domanda è bene che sia inoltrata al magistrato in occasione dell’udienza di
nomina e di formulazione dei quesiti, in quanto le parti devono esserne edotte
(anche perché dovranno poi sopportarne le spese). È bene che il CTU non contragga
debiti con terzi se prima non ha ricevuto l’importo spettante ai suoi ausiliari,
oltre l’anticipo spese di sua competenza.
2.6. L’ISTANZA
PER L’UTILIZZO DI LABORATORI ESTERNI PER L’ESPLETAMENTO
DI PROVE E DI ANALISI SPECIALISTICHE
Il quesito posto dal magistrato può comportare analisi e misure da eseguire a
cura di laboratori specializzati, il CTU, sentite le parti, chiede l’autorizzazione al
magistrato di avvalersene. Ad esempio, tale fattispecie si concretizza nel caso di
accertamento dello spessore di pellicola pittorica posata su un manufatto (eseguito
il prelievo del campione, il laboratorio esegue le misure necessarie a stabilire lo
spessore medio), nel verificare l’appartenenza a categorie pericolose di materiali
fibrosi isolanti (in tal caso, si utilizzano microscopi elettronici a scansione con i
quali è possibile eseguire le misure indicate dalla normativa di riferimento).
In questi casi è bene che il CTU quantifichi l’importo spettante ai laboratori già
nell’udienza di nomina per ricevere a proprio favore un congruo anticipo spese.
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Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
Se la dinamica degli eventi non lo permette, è necessario che il CTU si riservi
di quantificare con apposita nota il maggior anticipo spese da percepire per attivare
i laboratori. In nessun caso il CTU dovrebbe accettare di attivare specialisti e
terzi, ancorché autorizzati dal magistrato, se prima non ha ricevuto il relativo
anticipo spese. Alquanto ovvio il suggerimento: non rischiate di contrarre debiti
verso terzi se prima non avete incassato almeno gli stessi importi!
2.7. IL
RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE E IL LORO ESAME
Il ritiro dei fascicoli delle parti deve avvenire, di norma, in occasione dell’udienza
per il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU. In caso contrario, il CTU
deve recarsi in cancelleria e ritirare i fascicoli.
Alcuni giudici autorizzano solamente le parti al ritiro dei fascicoli, consegnati al
CTU subito dopo la conclusione dell’udienza; altri giudici invece, autorizzano lo
stesso CTU al ritiro.
In entrambi i casi, i fascicoli devono essere custoditi con la massima cura.
2.7.1. Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato
in procedimenti cautelari
Il Tribunale di Roma, grazie all’elevato numero di cause iscritte a ruolo ogni anno
e al conseguente cospicuo corpo giudicante consente un’elevata specializzazione
in ogni singola fase del procedimento.
Uno spunto di riflessione importante per il lettore proviene da un vademecum
redatto da un Giudice con una pluriennale esperienza in procedimenti cautelari
(ciascuno dei quali - normalmente - comporta la nomina di un CTU), evidentemente
stanco di ripetere le medesime raccomandazioni a ciascun CTU e stanco di vedere
contestate le conclusioni della CTU dalla parte cui la medesima CTU nuoce, con
conseguentemente allungamento dei tempi dei procedimenti.
Tale approccio è in linea con le opinioni dell’Autore, sempre tese a prevedere i
problemi ed a far emergere le modalità di accertamento della qualità e della condizione delle cose oggetto di causa prima della loro esecuzione pratica e non dopo,
sempre anteponendo la volontà delle parti all’opinione del CTU (ovvero del Giudice).
Si riporta qui il testo in forma integrale, in quanto solo in tal modo il lettore
può trarre le proprie conclusioni.
Promemoria istruzioni di massima per i CTU
Al fine di evitare il più possibile SLITTAMENTI DEL CALENDARIO DELL'UDIENZA FISSATO in sede di CONFERIMENTO dell'incarico (ad es. per successivi chiarimenti richiesti dalle parti o CTP comportanti un oneroso accertamento integrativo,
ovvero per sanare alcuni dei più comuni vizi procedurali nello svolgimento della
perizia che comportino la ripetizione di taluni accertamenti già espletati in modo
viziato, ovvero per il mancato rispetto dei termini previsti all’udienza di conferimento dell’incarico, usualmente stabiliti dal Giudice sentite le esigenze e richieste
di ciascuna parte) è opportuno seguire i consigli e/o istruzioni generali di seguito
indicate:
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9
IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
Il consulente tecnico di parte (CTP) come dice la stessa definizione è il «difensore
tecnico» della parte e, per questo motivo, oltre la specifica competenza tecnica
deve possedere una elevata capacità di relazionarsi con il difensore legale, oltre
che con gli altri «protagonisti» del processo civile, principalmente il Giudice e il
consulente tecnico d’ufficio (CTU), Ausiliario del medesimo Giudice. Tale aspetto
è di fondamentale importanza in quanto solamente l’unione delle competenze tecniche con quelle legali consente di approntare la migliore difesa per la parte che
si rappresenta.
Inoltre, prima di rendere note a terzi le proprie memorie tecniche, il buon CTP
le illustra preventivamente al difensore legale per un parere preventivo che può
fornire elementi utili a successive modifiche.
La caratteristica fondamentale del supporto tecnico di parte è di anticipare l’evento
della procedura (iscrizione a ruolo della causa, deposito memorie nel fascicolo di
ufficio, accesso CTU, udienza chiarimenti CTU, ecc.).
In altri termini, il difensore legale (ovvero la parte interessata) deve avvisare il
proprio consulente tecnico con anticipo per evitare di «catapultarlo» in una riunione
(accesso CTU, udienza, ecc.) nella quale tale professionista ignori i termini della
questione.
Non è infrequente nell’ambito delle perizie giudiziarie incontrare CTP nominati il
giorno prima o il giorno stesso dell’accesso CTU (ancorché tale tempistica è compatibile con la procedura e con le disposizioni del Giudice) e soprattutto privi di
qualsiasi cognizione del procedimento in cui sono stati incaricati. Quest’ultimo
aspetto è nocivo per la parte che si difende in quanto tali professionisti non edotti
sono costretti a fare una spiacevole figura, ledono il decoro della professione e
infine rendono un pessimo servizio al proprio cliente.
In tali circostanze (assenza di informazioni e tempi ristretti per l’analisi della materia oggetto del contendere), il bravo professionista deve valutare l’opportunità di
accettare l’incarico anche considerata la complessità dei temi oggetto della vertenza.
In un precedente paragrafo abbiamo commentato l’art. 201 del Codice di procedura
civile e l’art. 91 delle norme di attuazione al c.p.c.. In questo capitolo affrontiamo
in maniera operativa come comportarsi durante e dopo le operazioni peritali a
seconda dei differenti procedimenti previsti dal Codice di procedura civile, ma
soprattutto prima delle operazioni condotte dal CTU, finalizzando così l’operato
del CTP a quanto contenuto negli atti di causa.
Appare utile ribadire che l’attività del CTP è improntata a difendere la parte che
si rappresenta e, per questo motivo, le relazioni e la produzione di documenti
non devono nuocere alla parte medesima. Il concetto poc’anzi esposto è alquanto
banale nella sua enunciazione, ma nella pratica non è infrequente incontrare casi
in cui il CTP rende affermazioni con valore confessorio a scapito della parte che
tecnicamente difende.
Pertanto, l’approccio è completamente differente se il CTP difende la parte attrice
ovvero se difende la parte convenuta e, per questo, nel presente testo le due fattispecie verranno trattate in altrettanti distinti paragrafi.
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Il consulente tecnico di parte
Il Codice di procedura civile, già commentato ai precedenti capitoli del presente
testo a cui si rimanda, prevede espressamente la figura del CTP, di importanza
fondamentale per l’integrazione del contraddittorio, uno dei principi basilari su
cui si fonda il nostro diritto.
Nei paragrafi che seguono si farà riferimento alla casistica più frequente del procedimento civile per risarcimento dei danni nei fabbricati (individuazione di opere
per il ripristino dei luoghi, individuazione di opere per rimuovere le cause dei
danni, soggetto tenuto alla riparazione e/o al risarcimento economico) pur potendo
applicare le considerazioni che seguono alle altre categorie di consulenze tecniche
classificate nel corrente volume (tabelle millesimali, accertamento di qualità di
materiali, ecc.).
9.1. IL
CONSULENTE TECNICO DI PARTE ATTORE
Nelle cause civili ovvero negli accertamenti richiesti all’autorità giudiziaria (ante
causam) il CTP attore assume un ruolo basilare in quanto, prima dell’iscrizione
a ruolo, deve essere in grado di illustrare al difensore legale della propria parte
quali sono gli aspetti tecnici di rilievo per la vertenza.
Tale aspetto, implica che la parte e il suo difensore legale siano talmente accorti
da ben nominare il CTP al momento dell’inizio dell’attività di studio, propedeutica
all’instaurarsi del contenzioso che si concretizza con l’iscrizione a ruolo della causa.
Infatti, solo grazie all’azione sinergica «difensore legale/CTP» il difensore legale
della parte attrice può redigere il ricorso ovvero l’atto di citazione con la dovuta
consapevolezza di quali sono gli aspetti tecnici critici e da mettere a fuoco per
finalizzare la domanda da rivolgere al magistrato.
In tale contesto il ruolo del CTP attore è determinante e presuppone la competenza
altamente specialistica per supportare tecnicamente il difensore legale e metterlo
sulla giusta strada per argomentare in maniera fondata le proprie tesi.
Dividiamo quindi l’operato del CTP attore in due filoni, a seconda che si tratti
di dare il supporto in una procedura cautelare (finalizzata ad accertare la qualità
e la condizione dei luoghi prima dell’instaurarsi del giudizio art. 696; 696-bis; 700
c.p.c. ecc.), ovvero di fornire il supporto in un giudizio di merito dove, normalmente,
occorre stabilire le cause dei danni per addivenire all’individuazione della parte
da condannare al risarcimento economico (o della parte che deve eseguire delle
opere per scongiurare il pregiudizio accertato nel corso del giudizio).
9.1.1. Il CTP attore nelle misure cautelari
Nei tribunali di grandi dimensioni queste procedure sono trattate in specifiche
sezioni (in cui operano giudici altamente specializzati in tali procedimenti, rispettivamente). Il CTP ricorrente di norma fornisce preventivamente all’instaurarsi del
giudizio al proprio difensore legale la relazione sulla condizione dello stato dei
luoghi, acquisisce dal ricorrente i giustificativi idonei a rappresentare la natura
dei beni danneggiati di cui si chiederà il risarcimento nella successiva fase di
merito nonché illustra le cause dei danni subiti dal proprio assistito (tale argomento
viene svolto in concerto con il difensore legale in quanto potrebbe essere oggetto
del successivo giudizio in fase di merito).
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CTC5testo_Master_185x265 09/04/13 10:52 Pagina 121
Il consulente tecnico di parte
In particolare, la relazione del CTP ricorrente si concentra sui seguenti aspetti:
— descrive i luoghi oggetto di ricorso con particolare riferimento ai danni e
alla condizione delle cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento
del danno nella successiva fase di merito;
— acquisisce i giustificativi ovvero esegue la stima dei danni per fornire al
difensore legale della parte ricorrente il quantum, ovvero le opere da eseguire
per eliminare la turbativa oggetto di contestazione e la relativa stima del
costo (anche se ci si trova in una procedura cautelare, è bene che la relazione
tecnica indichi già la stima di valore);
— evidenzia gli aspetti salienti per favorire il successivo accertamento della
causa dei danni (in sede di merito) anche se tale aspetto non viene esaminato
dal procedimento cautelare.
Durante il procedimento cautelare il CTP ricorrente si attiva al momento della
nomina del CTU e compare al momento del sopralluogo (generalmente è una perdita
di tempo chiedere al CTP di comparire all’udienza di nomina CTU e formulazione
dei quesiti, occasione utile solamente per nominare formalmente a verbale il CTP
- a cura del difensore di parte attrice - in modo che il CTU presente ne possa
essere edotto).
Le misure cautelari, limitatamente alla parte tecnica, consistono principalmente
nell’accertare la qualità e la condizione dei luoghi oggetto di causa prima che a
questi luoghi sia arrecato pregiudizio dal tempo necessario all’instaurarsi e al compiersi del giudizio in sede di merito. L’art. 700 c.p.c. è invece una procedura delle
misure cautelari volta ad accertare la sussistenza dell’urgenza nel fare determinate
opere al fine di scongiurare il pericolo. In sede di sopralluogo il CTP ha il compito
importante di rendere evidente al CTU quanto lamentato dalla parte ricorrente,
quindi il CTP «guida» e «controlla» il CTU nel compito a lui affidato dal Giudice
al fine di rendere agevole l’acquisizione dei necessari elementi per riconoscere il
requisito di urgenza (come detto in caso di procedimento ex art. 700 c.p.c.) e di
acquisire mezzi istruttori da utilizzare nella successiva fase di merito. In tale successiva fase sarà possibile accertare le cause di quanto lamentato e stabilire l’entità
del danno sulla base di quanto accertato in sede cautelare.
La fase cautelare è di estrema importanza per le successive fasi del giudizio, in
quanto solo da tali documenti sarà possibile accertare le cause del danno lamentato
e quantificare i danni delle cose e dei luoghi descritti.
Un altro obiettivo della fase cautelare è l’accertamento di situazioni di pericolo
al fine di mettere in condizioni il Giudice di ordinare ad una delle parti di fare
determinate attività per scongiurare il grave rischio accertato. Anche in questo
tipo di procedimento il ruolo del CTP attore è fondamentale perché il medesimo
CTP già conosce i fatti e quindi, al momento del sopralluogo, può illustrare al
CTU con maggiore chiarezza e in modo convincente quali sono le principali criticità
che hanno costretto la ricorrente a ricorrere alla Magistratura per vedere riconosciute le proprie ragioni. Quindi è il CTP che si adopera per agevolare il riconoscimento del pericolo (in questo tipo di procedimento) e per evidenziare al CTU
le motivazioni che sono a fondamento delle proprie tesi. Tale funzione, facilmente
riconoscibile quale fondamentale per il buon operato, si concretizza sia in attività
di assistenza al CTU in occasione del sopralluogo, sia in memorie tecniche che
il CTP può chiedere di produrre al CTU entro il termine che verrà indicato nel
medesimo verbale di sopralluogo.
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CTC5testo_Master_185x265 09/04/13 10:52 Pagina 122
Il consulente tecnico di parte
9.1.2. Il CTP attore nel giudizio di merito
Il giudizio di merito (sotto il profilo tecnico si tratta dell’accertamento delle cause
dei danni, della quantificazione economica delle opere di ripristino, della quantificazione delle opere per eliminare le cause accertate e del soggetto tenuto ad
eseguire le opere e/o a risarcire economicamente il soggetto danneggiato) può essere
instaurato sia successivamente al procedimento cautelare, sia autonomamente (qualora il legale ritenga che non sussistano gli estremi per ricorrere ad una misura
cautelare).
Limitatamente agli aspetti tecnici del procedimento, l’onere della prova incombe
sulla parte che promuove il giudizio, a meno che la parte (o le parti) avversarie
propongano la domanda riconvenzionale (con cui la parte convenuta risponde alla
citazione e formula ulteriori richieste risarcitorie alla parte attrice) oppure formulino controdeduzioni alla citazione con specifiche argomentazioni (inversione
dell’onere della prova).
Sulla bontà delle prove offerte dalla parte attrice (sempre limitandosi all’aspetto
tecnico del procedimento) si fonda l’attendibilità della tesi esposta.
Conseguentemente, anche in questa fase di merito il CTP ha il compito di rendere
agevole al CTU il riconoscimento della tesi esposta grazie alle prove offerte durante
il sopralluogo (oltre quelle contenute negli atti di causa) e con relazioni tecniche
consegnate durante l’espletamento della CTU (per cui si indica a verbale un termine
per la relativa produzione), ovvero già inserite in atti.
Dopo il deposito dell’elaborato peritale del CTU presso la competente cancelleria
del Tribunale, il difensore legale ne estrae copia e ne esegue l’analisi con il CTP.
L’esito della CTU può essere di tre tipi: favorevole alla parte attrice, contraria,
parzialmente favorevole.
Nel caso in cui la CTU asseconda la tesi sostenuta dalla parte attrice nessun ulteriore
azione, normalmente, avviene ad opera del CTP.
Al contrario, nel caso in cui le conclusioni cui giunge il CTU sono contrarie alla
tesi esposta dalla parte attrice allora occorre redigere (a cura del CTP) una memoria
di controdeduzioni in cui si contestano punto per punto le affermazioni ritenute
errate. In aggiunta, il difensore legale può chiedere al Giudice che il CTU venga
chiamato in udienza per rendere chiarimenti all’elaborato peritale. In tale circostanza, da valutare caso per caso, il CTP riveste un ruolo importante in quanto
consiglia il difensore legale sulla materia tecnica, redige una memoria sui chiarimenti da chiedere al CTU ed infine assiste all’udienza in cui è convocato il CTU
per prendere la parola, se necessario, previa richiesta al Giudice.
Quanto finora esposto, nel caso più generale può essere sintetizzato nel diagramma
riportato alla pagina successiva.
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Il consulente tecnico di parte
Come è possibile riconoscere dalla precedente illustrazione, il CTP attore assume
la funzione di «guida» e di «controllo» dell’accertamento affidato al CTU e della
esattezza delle sue conclusioni.
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Consulenze del CTU - Condominio
DISTRIBUZIONE
DELLE SPESE DI ELETTRICITÀ IN UN SUPERCONDOMINIO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE [...]
Giudice: [...]
Prossima udienza: [...]
CAUSA N.: [...]/10 Condominio via [...] 28 (Z68B) c/condominio via [...] 123.
Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...], nominato C.T.U. relativamente
alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del [...] nel corso della quale sono stati formulati
i quesiti che si riportano di seguito:
«accertare se le spese effettuate dall’attore, di cui lo stesso chiede il rimborso, avessero
o meno carattere di urgenza;
procedere alla ripartizione delle spese previa verifica della loro riferibilità a parti comuni
del supercondominio, in base a un criterio di proporzionalità.»
Il termine entro il quale trasmettere la relazione preliminare alle parti è entro 120 giorni dalla data di inizio
delle operazioni peritali.
Il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il [...].
Il termine per il deposito in cancelleria della relazione conclusiva è il [...].
Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più accessi secondo la seguente tempistica:
— il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 28/via [...] 123, luoghi di causa;
CIÒ PREMESSO
il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la:
RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
Lo scrivente C.T.U., durante l’accesso presso l’immobile per cui è causa, ha potuto prendere
visione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data.
Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla
corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale.
1.0 Descrizione dello stato dei luoghi
Il condominio attore (Z68B – C.F. [...], nel prosieguo anche chiamato «palazzina B» o «edificio
B») è un fabbricato residenziale con due accessi pedonali rispettivamente da via del [...] 28 e
da via del [...] 137 - 147.
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Consulenze del CTU - Condominio
Dalla pubblica via, un cancello immette in un cortile dove il fabbricato dell’attrice (Z68B) e
quello della convenuta (Z68A, nel prosieguo anche chiamato «palazzina A» o «edificio A») si
fronteggiano. Tale zona permette l’accesso a tre dei cinque portoni di ingresso del condominio
istante palazzina B (cfr. anche pag. 2 citazione).
Sul retro del fabbricato dell’attrice (Z68B) si trova un cortile analogo al primo che separa l’edificio
della convenuta dalla terza palazzina (Z68C, estranea alla corrente contesa, nel prosieguo anche
chiamata «palazzina C»).
Si tratta di 3 edifici simili (di cui solo i primi due – A e B – costituiti nel corrente giudizio),
paralleli tra loro, intramezzati da due cortili pavimentati e attrezzati con impianti di servizio,
le cui spese oggetto di domanda sono solo quelle che l’edificio B ha sostenuto anche per i
servizi di cui ha usufruito l’edificio A.
L’epoca di deposito del regolamento di condominio è il 1999 (doc. 3 attrice).
Il cortile che divide le palazzine A e B, i cui condomini sono costituiti nel corrente giudizio,
copre interamente l’autorimessa comune sottostante ubicata al piano interrato dove si trovano
i posti auto a servizio della palazzina A, come accertato in contraddittorio e verbalizzato in
occasione dell’inizio delle operazioni peritali. L’autorimessa e il cortile che divide la palazzina
A dalla palazzina B sono collegati tra loro da scale.
In particolare, in tale cortile interno si trovano:
a) una zona verde dove si trova un prato e sono messe a dimora piante ornamentali,
b) un impianto di irrigazione con accensione automatica operata da un timer collegato alla
rete elettrica;
c) un impianto di illuminazione;
d) cancelli di accesso pedonali e carrabili da via del [...] e da via del [...] (sia per il cortile
A/B, sia per il cortile B/C).
All’esterno, immediatamente fuori i cancelli di ingresso, verso via del [...] e via del [...] si trovano
ulteriori corpi illuminanti, sempre collegati alla rete elettrica condominiale.
La consistenza di tali corpi illuminanti e la massima potenza elettrica delle lampade è stata
rilevata in contraddittorio con i presenti in occasione dell’accesso ed è indicata nel verbale di
inizio delle operazioni peritali.
In merito all’impianto elettrico, nella zona contatori ubicata nel corpo scale dell’edificio B, è
stato accerta in contraddittorio in occasione dell’accesso la presenza dell’apparecchio di misura
dell’utenza […] (intestata al condominio palazzina B, di cui si chiede il rimborso parziale), alla
quale sono collegate solamente le utenze dei cortili.
In merito all’impianto idraulico di irrigazione è stata accertata la presenza della centralina elettrica
(collegata all’utenza citata e installata sul muro dell’edificio B, nella zona accessibile dal cortile in
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CTC5ESCTU_Master_185x265 09/04/13 10:54 Pagina 254
Consulenze del CTU - Condominio
questione) di comando dell’impianto di irrigazione medesimo a servizio della zona verde nel cortile
compreso tra le palazzine A e B e pozzetti per il comando e il controllo degli irrigatori, sia nella
parte del giardino prossima alla palazzina A, sia nella parte di giardino prossima alla palazzina B.
Al fine di comprendere se le lampade a servizio degli spazi comuni e quelle installate
immediatamente all’esterno delle due zone di ingresso (lato via [...] e lato via [...]) fossero collegate
o meno al contatore relativo all’utenza […] di cui l’attrice chiede il rimborso parziale, in occasione
dell’inizio delle operazioni peritali è stata eseguita una specifica prova di accensione. Inoltre, è
stato possibile accertare (sempre in contraddittorio) che a tale utenza […] non è collegata né
all’ascensore, né alla luce delle scale della medesima porzione della palazzina B. In altri termini,
il contatore relativo all’utenza […] è collegato solo alle luci esterne dei cortili (tutte le lampade
di illuminazione del cortile A/B e parte delle lampade di illuminazione del cortile B/C), alle luci
a servizio degli spazi antistanti i cancelli di accesso (A/B e B/C) e alla presa per il timer
dell’irrigazione a servizio della zona tra le palazzine A e B.
La situazione accertata in contraddittorio con i presenti in occasione dell’inizio delle operazioni
peritali è la seguente:
zona
lampade accese
cortile pal. A/B
20
potenza max
potenza max
portalampada assorbibile (W)
(W)
100
2.000
di cui
verso pal. A
14
verso pal. B
6
esterno accesso pal. A/B
8
80
640
cancelli accesso pal. A/B
4
60
240
cortile pal. B/C
9
100
900
esterno accesso pal. B/C
10
80
800
cancello accesso pal. B/C
2
60
120
timer irrigazione
1
25
25
In sintesi, il contatore elettrico dell’utenza elettrica […] ubicato nell’edificio B misura l’energia elettrica
necessaria per alimentare le lampade presenti nei due cortili presenti tra le tre palazzine (cortile
compreso tra l’edificio del condominio palazzina A e quello del condominio palazzina B, entrambi
costituiti nel corrente giudizio, nonché parte del cortile compreso tra l’edificio del condomino palazzina
B e l’edificio del condominio palazzina C, quest’ultimo estraneo alla corrente contesa) e per alimentare
il timer dell’irrigazione a servizio del verde presente nel cortile tra le palazzine A e B.
2.0 Sussistenza del carattere di urgenza delle spese effettuate dall’attore
L’attrice (condominio palazzina B) chiede la restituzione delle spese a partire dall’anno 2000
per complessive € 20.291,29 (cfr. citazione pag. 9).
Tali spese hanno la seguente natura:
1. energia elettrica per illuminazione dei cortili interni, degli spazi esterni e per alimentare
il timer dell’irrigazione, materiale di consumo (lampadine);
2. manutenzione giardino (opere da giardiniere, compresa la fornitura e messa a dimora di
piante ornamentali, ecc.);
3. manutenzione cortile (pulizia cortile).
4. manutenzione cancelli.
Come è possibile riconoscere, le prime tre categorie di spese sono di tipo prevalentemente continuo,
ovvero comportano consumi quotidiani per l’erogazione del servizio. Infatti, il consumo dell’energia
elettrica per l’illuminazione notturna dei cortili, la manutenzione del verde e la pulizia del cortile
comportano un impegno che si concretizza in interventi periodici e comunque necessari per
evitare le comprensibili situazioni di degrado degli spazi in questione.
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Consulenze del CTU - Condominio
In merito alla manutenzione dei cancelli, tale attività può definirsi saltuaria (non ravvisandosi
alcuna attività di frequente periodicità, né quotidiana necessaria al loro funzionamento), pur
tuttavia tali opere manutentive afferiscono al requisito di sicurezza per evitare o limitare
l’intromissione di estranei negli spazi comuni.
La mancata erogazione dei servizi di cui l’attrice chiede il ristoro delle relative spese avrebbe
comportato una situazione di degrado a tutto il supercondominio e in particolare al cortile
compreso tra la palazzina A e la palazzina B, principalmente interessato dalle spese in questione.
Pertanto, salvo diverso avviso del Giudice, le categorie di spesa di cui l’attrice chiede il ristoro
sono ritenute urgenti.
3.0 Riferibilità delle spese a parti comuni del supercondominio
Le spese oggetto di domanda riguardano n. 158 voci di spesa prodotte in atti con copia delle
relative fatture fiscali. Tali costi sono stati esaminati analiticamente per identificare solo quelli
(o parte di quelli) relativi alla porzione del supercondominio palazzina A e palazzina B, cui si
riferisce la corrente contesa.
La documentazione prodotta comprende anche spese che riguardano la palazzina C (parte del
supercondominio), escluse dal corrente computo.
In particolare, i consumi di energia elettrica si riferiscono all’impianto di illuminazione notturna
del cortile compreso tra la palazzina A e la palazzina B (entrambe costituite nel corrente giudizio),
nonché all’impianto di illuminazione notturna di parte del cortile compreso tra la palazzina B
e la palazzina C (quest’ultima estranea alla corrente contesa).
Le altre spese di cui si chiede il rimborso, come da documenti in atti sono in parte ascrivibili
alle zone del cortile condominiale, secondo la descrizione fornita nei relativi documenti fiscali,
la cui riferibilità al solo cortile delle palazzine A e B sarà indicata nel prosieguo, comprese
alcune eccezioni puntualmente precisate nelle tabelle allegate alla corrente relazione.
Come è possibile notare dalla descrizione delle prestazioni rese dai vari fornitori, le opere non
sono sempre solamente riferibili con certezza alle spese relative alla zona compresa tra le palazzine
A e B, ma talvolta la descrizione è ambigua e potrebbe riferirsi anche alla zona compresa tra
la palazzina B e C (come già detto, quest’ultima estranea alla corrente contesa).
Per questo motivo, in base alle descrizioni contenute nei documenti fiscali prodotti in atti, le
spese saranno classificate secondo le seguenti categorie:
a) spesa ascrivibile al cortile compreso tra le palazzine A e B;
b) spesa ascrivibile ai due cortili compresi tra le palazzine A/B e B/C;
c) spesa generica – spesa non ammissibile;
d) spesa non pertinente – spesa non ammissibile.
L’elevato numero di dati trattati ha generato tabelle di grandi dimensioni, per motivi di
impaginazione riportate in allegato, cui si rimanda.
Qui viene riportata solo la seguente sintesi (spese pertinenti oggetto di domanda relative alle
sole zone comuni alla palazzina A e alla palazzina B e spese relative all’utenza elettrica a servizio
anche di parte del cortile comune tra la palazzina B e la palazzina C, quest’ultima estranea):
categoria
totali (*)
manutenzione elettrica/cancelli
tipo di spesa
a
5.130,2
ACEA Spa - Elettricità N. Utenza […]
b
12.360,06
manutenzione del verde
a
19.180,28
TOTALE
€ 36.670,57
(*) importi IVA compresa
Come già detto, alcune fatture contengono descrizioni generiche (categoria c) e altre contengono
descrizioni non riferibili alle zone oggetto di contesa e per questo non ammissibili (categoria
d). Per questi motivi i relativi importi sono stati esclusi dal computo, il tutto analiticamente
esposto nelle tabelle allegate.
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Volendo classificare le spese prodotte in atti a partire dall’importo totale fattura IVA compresa
(€ 81.241,66) si ha la seguente situazione:
tipologia
categoria
spesa ascrivibile al cortile compreso tra le palazzine A e B
a
24.166,75
spesa ascrivibile ai due cortili compresi tra le palazzine A/B e B/C
b
12.503,82
spesa generica – spesa non ammissibile
c
4.724,31
spesa non pertinente – spesa non ammissibile
d
39.846,77
TOTALE i.c.
€ 81.241,66
4.0 Ripartizione delle spese in base a un criterio di proporzionalità
Il condominio attore chiede che la suddivisione delle spese relative alla zona compresa tra gli
edifici A e B deve attuarsi secondo il rapporto tra i volumi fuori terra dei fabbricati (cfr. pag.
7 citazione), in conformità al criterio stabilito dal regolamento di condominio (doc. 3 e 11 attrice).
L’art. 38 – Ripartizione delle spese del regolamento di condominio, prevede che:
… le spese di manutenzione relative ai cortili interni ed alle cancellate comuni con i condomini
dei fab.ti Z68A e Z68C, voce 9) del precedente art. 4, in ragione delle cubature comunali
fuori terra di ciascun fabbricato (edificio A = metri cubi 20.033; edificio B metri cubi 20.805;
edificio C metri cubi 20.833).
Come è possibile notare, la frase in commento oltre che mancare del verbo è incompleta, in
quanto non riguarda la distribuzione delle spese relative alle zone immediatamente esterne ai
cancelli di accesso; peraltro, le lampade di illuminazione esterna ai cancelli di accesso ai cortili
comuni sono pure collegate al contatore dell’utenza […], come accertato in contraddittorio durante
l’accesso.
Pertanto, ad eccezione delle spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energia elettrica
dell’utenza […], la distribuzione delle spese relative al cortile compreso tra la palazzina A e la
palazzina B deve seguire il criterio contrattuale del volume dei fabbricati come indicato nel
regolamento di condominio:
Tabella 1 - Distribuzione spese oggetto di domanda tranne utenza ACEA […]
volume
millesimi
millesimi
volume palazzina A
20.033
324,837
490,548
volume palazzina B
20.805
337,355
509,452
volume palazzina C
20.833
337,809
Totali 1
61.671
1.000,000
Totale 2
40.838
1.000,000
Per la distribuzione delle spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energia elettrica
dell’utenza […], a giudizio dello scrivente il criterio delle «cubature comunali fuori terra» sopra
indicato non è corretto, perché non rispecchia le rispettive quote dei consumi, perché gli
apparecchi utilizzatori collegati all’utenza […] servono anche il cortile comune alle palazzine B
e C (quest’ultima estranea) e quindi si creerebbe un’errata distribuzione delle spese che non ha
riscontro nel reale utilizzo dei relativi servizi, né rispecchia i consumi elettrici effettivamente
emunti.
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Consulenze del CTU - Condominio
Pertanto, per tale categoria di spesa (spese relative all’illuminazione e al consumo dell’energia
elettrica dell’utenza […]) è necessario abbandonare il criterio delle cubature e seguire il criterio
dei consumi elettrici massimi assorbibili dagli apparecchi utilizzatori (lampade e centralina
irrigazione) rilevati in contraddittorio sul posto.
Le aliquote sono le seguenti:
Tabella 2 - Distribuzione spese utenza ACEA […]
Watt
millesimi
millesimi
Quota di competenza della palazzina A
1.853
392,063
485,583
Quota di competenza della palazzina B
1.963
415,344
514,417
Quota di competenza della palazzina C
910
192,593
Totali 1
4.725
1.000,000
Totale 2
3.815
1.000,000
In conclusione, a giudizio dello scrivente e salvo diverso avviso del Giudice, la distribuzione
delle spese oggetto di domanda pertinenti la zona compresa tra la palazzina A e la palazzina
B deve avvenire secondo due distinti criteri:
— il primo, basato sulla potenza elettrica massima degli apparecchi utilizzatori, deve essere
utilizzato per dividere le spese relative all’utenza ACEA n. […] le cui carature sono indicate
nella Tabella 2;
— il secondo, basato sulle cubature comunali fuori terra di ciascun fabbricato, deve essere
utilizzato per dividere tutte le altre spese oggetto di domanda, le cui carature sono indicate
nella Tabella 1.
Ne consegue la distribuzione delle spese secondo il seguente prospetto:
millesimi
categoria palazzina
A
quota
palazzina
A
quota
palazzina
B
490,548
2.516,627
2.613,608
b
392,063
4.845,928
5.133,676
19.180,28
a
490,548
9.408,848
9.771,431
-
b
324,837
-
-
tipo
importo
totale
manutenzione
elettrica/cancelli
5.130,24
a
ACEA Spa - Elettricità
N. Utenza […]
12.360,06
manutenzione del verde
manutenzione del verde
€ 36.670,57
quota
palazzina
C
2.380,46
€ 16.771,40 € 17.518,72 € 2.380,46
Pertanto, le spese oggetto di domanda riferibili a parti comuni del supercondominio a servizio
solo della palazzina B (attrice) e della palazzina A (convenuta) ammontano complessivamente
a € 34.290,12 (= 16.771,40 + 17.518,72).
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Consulenze del CTU - Condominio
È possibile suddividere la quota spettante alla palazzina A per anno di spesa come segue:
anno
importo i. c. €
quota palazzina A
2000
1.464,48
718,40
2001
1.883,17
923,79
2002
2.443,79
1.198,80
2003
4.545,96
2.230,01
2004
3.003,29
1.473,26
2005
3.901,65
1.913,94
2006
2.589,30
1.270,17
2007
7.769,06
3.811,55
2008
6.689,43
3.231,49
Totale 34.290,12
16.771,40
5.0 Conclusioni
La visita effettuata presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente studio del caso in esame
ha permesso di rispondere ai quesiti posti che sinteticamente si riportano di seguito:
5.1 le spese effettuate dall’attore di cui lo stesso chiede il rimborso hanno carattere
di urgenza;
5.2 le spese riferibili a parti comuni del supercondominio a servizio solo della palazzina
B (attrice) e della palazzina A (convenuta) ammontano complessivamente a €
34.290,12 (IVA compresa);
5.3 la ripartizione delle spese riferibili alle sole parti comuni alle palazzine A e B,
in base ai criteri di proporzionalità indicati nella corrente relazione, comportano
la quota relativa alla palazzina A per complessive € 16.771,40 (IVA compresa), la
quota relativa alla palazzina B per complessive 17.518,72 (IVA compresa).
6.0 Elenco degli allegati
6.1
6.2
6.3
6.4
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
1
2
3
4
-
Verbale di accesso
Fotografie
Tabelle CTU
Documenti prodotti dalle parti
Con la presente relazione, costituita da 14 pagine dattiloscritte e 4 allegati, lo scrivente C.T.U.
ritiene di avere assolto completamente il mandato assegnatogli e rimane a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
Roma, [...].
Il C.T.U.
[...]
Iscritto al n. [...] dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma
258
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