Art. 102 TFUE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti
stessi.
ABUSO DELLA
POSIZIONE
DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza
o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per
il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
particolare RESPONSABILITA’
dell’impresa in posizione dom.
APPROCCIO „TRADIZIONALE“
accertamento della
posizione dominante
accertamento dell‘abuso
della posizione dominante
POSIZIONE
DOMINANTE
posizione indipendente
non soggetta ad effettive
costrizioni concorrenziali
POTERE DI MERCATO
SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI
POTERE DI MERCATO
QUOTA DI MERCATO
in termini assoluti e/o relativi
temporanea o posseduta
per lungo tempo
BARRIERE ALL‘INGRESSO
o ALLA ESPANSIONE
LEGALI
CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE
ECONOMIE DI SCALA O SCOPO
ACCESSO PRIVILEGIATO
A MATERIE PRIME
RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,
DIFFICILMENTE REPLICABILE
„SWITCHING COSTS“
ALTRO…
EFFETTI
ANTICONCORRENZIALI
abuso da
SFRUTTAMENTO
abuso da
IMPEDIMENTO
TIPOLOGIA (parziale)
prezzo eccessivo
abuso di un diritto di
proprietà intellettuale
prezzo predatorio
prezzo e altre
condizioni
discriminatorie
pratiche di
fidelizzazione
abuso da
IMPEDIMENTO
OSTACOLI alla concorrenza
sul mercato
aumento dei profitti
(in modo indiretto)
aumentati i margini di
„indipendenza“ dell‘impresa
in posizione dominante
ANALISI DELLE PRATICHE
ESCLUDENTI
SUFFICIENTE: concorrente
svantaggiato
costi aumentati
domanda per i propri
beni o servizi ridotta
PRATICHE ESCLUDENTI
NON DI PREZZO
DI PREZZO
es., pratiche leganti
prezzo predatorio
es., rifiuto di fornire
sconti „subordinati“
all‘esclusiva
altre…
TIPO DI EFFETTO ESCLUDENTE
ORIZZONTALE
AB
VERTICALE
C
E
F
AB
C
F
D
E
D
AP
L
N
M
Fonte: DG Competition discussion paper on the
application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses
A
B
A
orizzontale
A
conglomerale
verticale
B
B
Reg. 139/2004
Per garantire che nel mercato comune viga un regime di
concorrenza non falsata, in applicazione di una politica
condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento
deve consentire un controllo efficace di tutte le
concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla
concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento
(CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le
concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o
rafforzano una posizione dominante a causa della quale
risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il
mercato comune.
Art.2.2 Reg. 139/2004
Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una
parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione
o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del
rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Conviene definire la nozione di
concentrazione in modo da coprire le
operazioni che producono una modifica
duratura del controllo delle imprese
interessate e pertanto nella struttura del
mercato.
Art.3.1
1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica
duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente
indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già
detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da
parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni
nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o
qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme
o di parti di una o più altre imprese.
Art.3.2
2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti
o altri mezzi che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza
determinante sull'attività di un'impresa;
DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA
OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
il fatturato totale realizzato a livello
mondiale dall'insieme delle imprese
interessate è superiore a 5 miliardi di EUR
+
il fatturato totale realizzato
individualmente nella Comunità da
almeno due delle imprese interessate è
superiore a 250 milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
OPPURE
a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme
delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale
realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a
100 milioni di EUR;
c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla
lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da
almeno due delle imprese interessate è superiore a 25
milioni di EUR e
d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità
da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100
milioni di EUR;
salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due
terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un
solo e medesimo Stato membro.
Conclusione
dell‘accordo
Notificazione preventiva
delle concentrazioni
ESAME
SERI DUBBI DI
COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
CON IL MERCATO
COMUNE
AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE
DI COMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE DI
NON COMPATIBILITÀ
Cons. 18, Reg. 139/2004
Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di
applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle
concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che
ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in
cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una
concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo
significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui
gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non
potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal
presente regolamento.
Art. 16, l.287/1990
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
461 milioni di euro
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a
46 milioni di euro
„Nel valutare gli effetti di una
concentrazione sulla concorrenza,
la Commissione
mette a confronto
le condizioni di concorrenza che si
determinerebbero a seguito della
concentrazione notificata con le
condizioni che si sarebbero
affermate in assenza della
concentrazione“
EFFETTI POSITIVI
nella misura in cui corrispondono
alle esigenze di una concorrenza
dinamica
aumentare la competitività
dell'industria europea
migliorare le condizioni
della crescita
elevare il tenore di vita
nella Comunità
EFFETTI NEGATIVI
ostacolare in modo significativo una
concorrenza effettiva,
in particolare creando o
rafforzando una posizione
dominante
FATTORI DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
posizione sul mercato delle imprese partecipanti,
loro potere economico e finanziario,
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata
andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in
questione,
interessi dei consumatori intermedi e finali
evoluzione del progresso tecnico ed economico
purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca
impedimento alla concorrenza
EFFETTI DELLA
CONCENTRAZIONE
modifica della NUMERO delle imprese
modifica degli elementi STRUTTURALI
delle imprese
nuove quote di mercato,
costi diversi, ecc.
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
MODIFICA DEL COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE SUL MERCATO
aumento dei prezzi,
diminuzione delle quantità?
unilateralmente
in virtù di nuove possibilità
di coordinamento fra imprese
POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI
DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI
EFFETTI NON
COORDINATI
(„unilaterali“)
mediante l'eliminazione di importanti vincoli
concorrenziali per una o più imprese, in modo
tale che le stesse possano, di conseguenza,
detenere un maggiore potere di mercato,
senza mettere in atto un comportamento
coordinato
EFFETTI
COORDINATI
concentrazioni che comportano, nell'ambito
di mercati oligopolistici l'eliminazione di
importanti vincoli concorrenziali che le
imprese partecipanti alla concentrazione
esercitavano in precedenza l'una sull'altra
possono ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva anche quando è poco
probabile un coordinamento tra i membri
dell'oligopolio.
BENI
ETEROGENEI
sì, se la sostituibilità fra
prodotti è bassa
aumento
di prezzo ?
diminuzione della
quantità prodotta?
i concorrenti aumentano le
quantità prodotte?
FATTORI
(verificare se è probabile che da una concentrazione
derivino effetti non coordinati significativi)
quote di mercato
elevate
improbabilità di un
aumento delle forniture
da parte die concorrenti
se i prezzi aumentano
imprese diretti
concorrenti
clienti hanno limitate
possibilità di cambiare
fornitore
Capacità dell'impresa risultante
dalla concentrazione di ostacolare la
crescita dei concorrenti
eliminazione di un'importante
forza concorrenziale
EFFETTI
COORDINATI
attraverso la modifica della natura del
processo concorrenziale
in modo tale che sia significativamente più
probabile che imprese, le quali
precedentemente non
coordinavano il loro comportamento, si
coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino
in altro modo una
concorrenza effettiva.
creazione o rafforzamento di
una posizione dominante
collettiva
coordinamento più facile,
più stabile o più efficace per
imprese che già si
coordinavano prima
della concentrazione,
accresciuta probabilità che le
imprese riescano a coordinare il loro
comportamento e ad aumentare i prezzi, senza
dover concludere un accordo
o ricorrere a una pratica concordata
COORDINAMENTO
mantenimento dei prezzi
al di sopra del livello
concorrenziale.
divisione del mercato
aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati
fondati su gare.
coordinamento
più probabile
SE relativamente semplice raggiungere
un'interpretazione comune circa i termini del
coordinamento stesso
coordinamento
sostenibile
possibile verificare rispetto dei
termini del coordinamento
meccanismi deterrenti credibili che possano
essere attivati
in caso di scoperta di deviazioni
le reazioni degli estranei (concorrenti non
aderenti e clienti) non
devono essere in grado di pregiudicare i
risultati attesi dal coordinamento
CONSIDERAZIONI
DI EFFICIENZA
l'incremento di efficienza generato dalla
concentrazione probabilmente accrescerà
la possibilità e l'incentivo dell'impresa
risultante dalla concentrazione a
comportarsi in modo pro-concorrenziale a
vantaggio dei consumatori,
controbilanciando gli effetti negativi per la
concorrenza che l'operazione potrebbe
altrimenti produrre.
CONCORRENZA SLEALE
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei
a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
DA DECODIFICARE
POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
TARGET di
consumatori
MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE
identificazione con i
protagonisti del messaggio
associazione con stato
d‘animo e/o immagine
„prestazione“
del prodotto
pubblicità ingannevole/comparativa
i
i
i
pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori
CONSUMATORI
“qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente
titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale”
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