Art. 102 TFUE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE „qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto“ particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom. APPROCCIO „TRADIZIONALE“ accertamento della posizione dominante accertamento dell‘abuso della posizione dominante POSIZIONE DOMINANTE posizione indipendente non soggetta ad effettive costrizioni concorrenziali POTERE DI MERCATO SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE) INDICATORI DI POTERE DI MERCATO QUOTA DI MERCATO in termini assoluti e/o relativi temporanea o posseduta per lungo tempo BARRIERE ALL‘INGRESSO o ALLA ESPANSIONE LEGALI CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE ECONOMIE DI SCALA O SCOPO ACCESSO PRIVILEGIATO A MATERIE PRIME RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE, DIFFICILMENTE REPLICABILE „SWITCHING COSTS“ ALTRO… EFFETTI ANTICONCORRENZIALI abuso da SFRUTTAMENTO abuso da IMPEDIMENTO TIPOLOGIA (parziale) prezzo eccessivo abuso di un diritto di proprietà intellettuale prezzo predatorio prezzo e altre condizioni discriminatorie pratiche di fidelizzazione abuso da IMPEDIMENTO OSTACOLI alla concorrenza sul mercato aumento dei profitti (in modo indiretto) aumentati i margini di „indipendenza“ dell‘impresa in posizione dominante ANALISI DELLE PRATICHE ESCLUDENTI SUFFICIENTE: concorrente svantaggiato costi aumentati domanda per i propri beni o servizi ridotta PRATICHE ESCLUDENTI NON DI PREZZO DI PREZZO es., pratiche leganti prezzo predatorio es., rifiuto di fornire sconti „subordinati“ all‘esclusiva altre… TIPO DI EFFETTO ESCLUDENTE ORIZZONTALE AB VERTICALE C E F AB C F D E D AP L N M Fonte: DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses A B A orizzontale A conglomerale verticale B B Reg. 139/2004 Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. Art.2.2 Reg. 139/2004 Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune. 3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune. Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. Art.3.1 1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese. Art.3.2 2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR + il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. OPPURE a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Conclusione dell‘accordo Notificazione preventiva delle concentrazioni ESAME SERI DUBBI DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DICHIARAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ Cons. 18, Reg. 139/2004 Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Art. 16, l.287/1990 Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 461 milioni di euro qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 46 milioni di euro „Nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione“ EFFETTI POSITIVI nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica aumentare la competitività dell'industria europea migliorare le condizioni della crescita elevare il tenore di vita nella Comunità EFFETTI NEGATIVI ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE posizione sul mercato delle imprese partecipanti, loro potere economico e finanziario, possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, interessi dei consumatori intermedi e finali evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE modifica della NUMERO delle imprese modifica degli elementi STRUTTURALI delle imprese nuove quote di mercato, costi diversi, ecc. MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO MODIFICA DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SUL MERCATO aumento dei prezzi, diminuzione delle quantità? unilateralmente in virtù di nuove possibilità di coordinamento fra imprese POSSIBILI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI DELLE CONCENTRAZIONI ORIZZONTALI EFFETTI NON COORDINATI („unilaterali“) mediante l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, in modo tale che le stesse possano, di conseguenza, detenere un maggiore potere di mercato, senza mettere in atto un comportamento coordinato EFFETTI COORDINATI concentrazioni che comportano, nell'ambito di mercati oligopolistici l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le imprese partecipanti alla concentrazione esercitavano in precedenza l'una sull'altra possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva anche quando è poco probabile un coordinamento tra i membri dell'oligopolio. BENI ETEROGENEI sì, se la sostituibilità fra prodotti è bassa aumento di prezzo ? diminuzione della quantità prodotta? i concorrenti aumentano le quantità prodotte? FATTORI (verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi) quote di mercato elevate improbabilità di un aumento delle forniture da parte die concorrenti se i prezzi aumentano imprese diretti concorrenti clienti hanno limitate possibilità di cambiare fornitore Capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti eliminazione di un'importante forza concorrenziale EFFETTI COORDINATI attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione, accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata COORDINAMENTO mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale. divisione del mercato aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare. coordinamento più probabile SE relativamente semplice raggiungere un'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso coordinamento sostenibile possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivati in caso di scoperta di deviazioni le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) non devono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento CONSIDERAZIONI DI EFFICIENZA l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre. CONCORRENZA SLEALE Art. 2598 Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. MESSAGGIO PUBBLICITARIO DA DECODIFICARE POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO TARGET di consumatori MODALITÀ DI COMUNICAZIONE identificazione con i protagonisti del messaggio associazione con stato d‘animo e/o immagine „prestazione“ del prodotto pubblicità ingannevole/comparativa i i i pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori CONSUMATORI “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”