Diritto del lavoro
La disciplina
dell’incontro tra
domanda ed offerta
nel mercato del lavoro
I canali di collegamento tra il
lavoratore e l’utilizzatore della
sua prestazione
1) Un ufficio pubblico
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
2) Un soggetto privato
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
3) Un altro datore di lavoro
(Prossima lezione)
Tra il lavoratore e l’utilizzatore
della sua prestazione
1) Un ufficio pubblico:
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
dalla legge del 1949
alle riforme
“Bassanini” (1997)
alla
“Legge Biagi” (2003)
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
La mediazione pubblica nel mercato
del lavoro: il collocamento
(I) L. 264/1949
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta numerica
(II) L. 223/1991
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta nominativa
(III) L. 608/1996
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Generalizzazione dell’assunzione
diretta con obbligo di
comunicazione successiva
Tendenze in atto nella
seconda metà degli
anni ’90 e ulteriori
riforme del mercato
del lavoro
Tre eventi che preparano la riforma del
“collocamento impossibile” (Ichino)
1. Il Federalismo “a
costituzione
invariata”
2. La sentenza della
Corte di Giustizia
europea nel caso
Job Centre II
3. La Convenzione OIL
n. 181 del 1997
(ratificata
dall’Italia nel
febbraio 2000)
Le rifome
“Bassanini”
La condanna
del monopolio
pubblico
Giudizio favorevole
nei confronti delle
agenzie private
di mediazione
(IV) Il D. lgs. 469/1997
(III) L. 608/1996
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Generalizzazione
dell’assunzione diretta con
obbligo di comunicazione
successiva
• Il collocamento
come Servizio
pubblico
• L’apertura ai privati
• La regionalizzazione
• Generalizzazione
dell’assunzione
diretta con obbligo
di comunicazione
successiva
I servizi pubblici per l’impiego
dopo la riforma del 1997
•
•
•
•
•
Il d. lgs. 469/97
Il collocamento come
Servizio pubblico
L’apertura ai privati
La regionalizzazione
Le liste di collocamento
Generalizzazione
dell’assunzione diretta
con obbligo di
comunicazione
successiva
(V) Il D. lgs 297/2002
• Servizio pubblico
• Apertura ai privati
• Regionalizzazione
• Abolizione delle liste di
collocamento e del
libretto di lavoro
• La contestualità
dell’obbligo di
comunicazione delle
assunzioni
La necessità
di una nuova
impostazione
Le politiche
“attive” per il
lavoro e il
ruolo cruciale
dei servizi
pubblici per
l’impiego
passaggio “da una
politica passiva e di
mero contatto
burocratico tra
domanda e offerta di
lavoro a una funzione
propositiva di
orientamento attivo e di
sostegno alle parti
coinvolte nella
costituzione del
rapporto di lavoro”
(Biagi)
Al disoccupato si richiede un
comportamento attivo.
Alla tradizionale posizione
passiva (rispondente ad un
logica di welfare), viene,
così, a sostituirsi una
posizione attiva
(rispondente ad una logica
di workfare)
Un concetto chiave:
Lo stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo
di lavoro, che sia
immediatamente disponibile
allo svolgimento e alla ricerca
di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i
servizi competenti”
(art. 1, comma 2, d. lgs. 181/2000)
Le altre misure di politica attiva a favore del
lavoratore disoccupato
a) Colloquio di orientamento entro tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) Proposta di adesione ad iniziative di
inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle
donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione
b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione
..lo stato di disoccupazione SI PERDE
”in caso di rifiuto ingiustificato di una
congrua offerta di lavoro a tempo pieno e
indeterminato o determinato o di lavoro
temporaneo”
con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione,
superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani
Il rinvio alle leggi regionali per la determinazione
della“congruità” dell’offerta di lavoro
…nonché
“in caso di mancata presentazione
senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio
competente nell’ambito delle
misure di prevenzione di cui
all’articolo 3”
(art. 4, d. lgs. n. 181/2000)
Il raccordo pubblico/privato
nei servizi per l’impiego:
L’instaurazione di un modello
c.d. “misto”
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
2) Un soggetto privato
Dal D. lgs. 469/1997
al D. Lgs. 267/2003
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
Art. 3 D. Lgs. 276/03
Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di regolazione e organizzazione del mercato
del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469,
viene identificato un unico regime di autorizzazione
per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale
Cosa possono fare i soggetti
privati nel mercato del lavoro
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
RINVIO
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di mediazione,
comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula;
della costituzione di
relativa banca dati; della
effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di
intermediazione;
dell'orientamento
professionale; della
progettazione ed
erogazione di attività
formative
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di consulenza
finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza del
committente, e comprensiva
di: pianificazione e
realizzazione del programma
di ricerca delle candidature
attraverso una pluralità di
canali di reclutamento;
formazione della rosa di
candidature maggiormente
idonee;
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione
committente, anche in base
ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di
prestatori di lavoro,
attraverso la formazione
finalizzata all'inserimento
lavorativo, e l'affiancamento
nell'inserimento nella nuova
attività
Chi può farlo:
Le nuove Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per
il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente
una delle attività specifiche di cui all'articolo 20,
Lo “Staff leasing” (abrogato)
comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale
L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera a),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c),
d) ed e)

 L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera c),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere d)
ed e)
DUE fondamentali tipi di Agenzie:
Le Agenzie di somministrazione (lett. a)
Le Agenzie di intermediazione (lett. c)
Regimi particolari di autorizzazione
 Le associazioni di
 Università, pubbliche e
rilevanza nazionale e
private
aventi come oggetto
 I comuni
sociale la tutela e
 Le camere di commercio
l’assistenza delle
 Gli istituti di scuola
attività imprenditoriali,
secondaria di secondo
del lavoro o delle
grado, statali e paritari
disabilità
 Associazioni dei datori di  L’ordine nazionale dei
lavoro e dei lavoratori
consulenti del lavoro
comparativamente più
tramite proprio
rappresentative che
soggetto costituito
siano firmatarie di ccnl
nell’ambito del consiglio
 Gli enti bilaterali
nazionale
Quali rapporti tra pubblico e
privato nel sistema misto?
• Cooperazione?
• Complementarietà?
• Competizione?
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L`incontro tra domanda e offerta di lavoro