Diritto del lavoro La disciplina dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione 1) Un ufficio pubblico LAVORATORE (Offerta di lavoro) 2) Un soggetto privato UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) 3) Un altro datore di lavoro (Prossima lezione) Tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione 1) Un ufficio pubblico: LAVORATORE (Offerta di lavoro) dalla legge del 1949 alle riforme “Bassanini” (1997) alla “Legge Biagi” (2003) UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il collocamento (I) L. 264/1949 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta numerica (II) L. 223/1991 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta nominativa (III) L. 608/1996 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva Tendenze in atto nella seconda metà degli anni ’90 e ulteriori riforme del mercato del lavoro Tre eventi che preparano la riforma del “collocamento impossibile” (Ichino) 1. Il Federalismo “a costituzione invariata” 2. La sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Job Centre II 3. La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dall’Italia nel febbraio 2000) Le rifome “Bassanini” La condanna del monopolio pubblico Giudizio favorevole nei confronti delle agenzie private di mediazione (IV) Il D. lgs. 469/1997 (III) L. 608/1996 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva • Il collocamento come Servizio pubblico • L’apertura ai privati • La regionalizzazione • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva I servizi pubblici per l’impiego dopo la riforma del 1997 • • • • • Il d. lgs. 469/97 Il collocamento come Servizio pubblico L’apertura ai privati La regionalizzazione Le liste di collocamento Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva (V) Il D. lgs 297/2002 • Servizio pubblico • Apertura ai privati • Regionalizzazione • Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro • La contestualità dell’obbligo di comunicazione delle assunzioni La necessità di una nuova impostazione Le politiche “attive” per il lavoro e il ruolo cruciale dei servizi pubblici per l’impiego passaggio “da una politica passiva e di mero contatto burocratico tra domanda e offerta di lavoro a una funzione propositiva di orientamento attivo e di sostegno alle parti coinvolte nella costituzione del rapporto di lavoro” (Biagi) Al disoccupato si richiede un comportamento attivo. Alla tradizionale posizione passiva (rispondente ad un logica di welfare), viene, così, a sostituirsi una posizione attiva (rispondente ad una logica di workfare) Un concetto chiave: Lo stato di disoccupazione “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (art. 1, comma 2, d. lgs. 181/2000) Le altre misure di politica attiva a favore del lavoratore disoccupato a) Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione ..lo stato di disoccupazione SI PERDE ”in caso di rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo” con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani Il rinvio alle leggi regionali per la determinazione della“congruità” dell’offerta di lavoro …nonché “in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3” (art. 4, d. lgs. n. 181/2000) Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l’impiego: L’instaurazione di un modello c.d. “misto” LAVORATORE (Offerta di lavoro) 2) Un soggetto privato Dal D. lgs. 469/1997 al D. Lgs. 267/2003 UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) Art. 3 D. Lgs. 276/03 Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale RINVIO I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, attraverso la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, e l'affiancamento nell'inserimento nella nuova attività Chi può farlo: Le nuove Agenzie per il lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, Lo “Staff leasing” (abrogato) comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) DUE fondamentali tipi di Agenzie: Le Agenzie di somministrazione (lett. a) Le Agenzie di intermediazione (lett. c) Regimi particolari di autorizzazione Le associazioni di Università, pubbliche e rilevanza nazionale e private aventi come oggetto I comuni sociale la tutela e Le camere di commercio l’assistenza delle Gli istituti di scuola attività imprenditoriali, secondaria di secondo del lavoro o delle grado, statali e paritari disabilità Associazioni dei datori di L’ordine nazionale dei lavoro e dei lavoratori consulenti del lavoro comparativamente più tramite proprio rappresentative che soggetto costituito siano firmatarie di ccnl nell’ambito del consiglio Gli enti bilaterali nazionale Quali rapporti tra pubblico e privato nel sistema misto? • Cooperazione? • Complementarietà? • Competizione?