La disciplina dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro I fondamenti costituzionali del sistema di collocamento •Art. 4 Cost. • Art. 35 Cost. • Art. 38 comma 3 (Assunzioni obbligatorie: rinvio) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione 1) Un ufficio pubblico LAVORATORE (Offerta di lavoro) 2) Un soggetto privato 3) Un altro datore di lavoro UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) Tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione 1) Un ufficio pubblico: LAVORATORE (Offerta di lavoro) dalla legge del 1949 alle riforme “Bassanini” del 1997 e alla “Legge Biagi” UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro) La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il collocamento (I) L. 264/1949 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta numerica (II) L. 223/1991 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Divieto di assunzione diretta • La richiesta nominativa (III) L. 608/1996 • Funzione pubblica • Monopolio pubblico • Centralizzazione • Le liste di collocamento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva Verso la riforma del collocamento… Tre eventi che preparano la riforma del collocamento 1. Il Federalismo “a costituzione invariata” 2. La sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 dic. 1997 nel caso Job Centre II 3. La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dall’Italia nel febbraio 2000) Le riforme “Bassanini” La condanna del monopolio pubblico Giudizio favorevole nei confronti delle agenzie private di mediazione Il D. lgs. 469/1997 • Il collocamento come Servizio pubblico • L’apertura ai privati • Il decentramento • Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva Principi ed obiettivi della riforma del 1997 • Apertura del sistema all'attività dei soggetti privati, sulla base di specifiche modalità autorizzative e di accreditamento • Superamento della limitata funzione “notarile” del collocamento pubblico e trasformazione in servizio • Individuazione di Regione e Provincia come livelli operativi prioritari rispetto alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro I servizi pubblici per l’impiego dopo la riforma del 1997 I D. lgs nn. 181/2000 e 297/2002 • Servizio pubblico • Apertura ai privati • Decentramento • Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro • La contestualità dell’obbligo di comunicazione delle assunzioni La necessità di una nuova impostazione Le politiche “attive” per il lavoro e il ruolo cruciale dei servizi pubblici per l’impiego passaggio “da una politica passiva e di mero contatto burocratico tra domanda e offerta di lavoro a una funzione propositiva di orientamento attivo e di sostegno alle parti coinvolte nella costituzione del rapporto di lavoro” (Marco Biagi) Le misure di politica attiva a favore del lavoratore disoccupato a) Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione I nuovi organismi, costituiti a livello provinciale, che sostituiscono le strutture amministrative statali I CENTRI PER L’IMPIEGO Le funzioni: il ruolo dei CPI nel procedimento di collocamento 1) Vige per tutti i lavoratori, svolgenti qualsivoglia tipologia di rapporto (inclusi i lavoratori a progetto, i lavoratori soci delle coop.) il principio dell’assunzione diretta, con obbligo di comunicazione contestuale di: a) nominativo dell’assunto; b) data di assunzione; c) tipologia del contratto; d) qualifica; e) trattamento economico….. (segue) Le funzioni: il ruolo dei CPI nel procedimento di collocamento 2) La lista di collocamento è sostituita da un “elenco anagrafico” con effetti ricognitivo/dichiarativi 3) È prevista l’istituzione della “scheda professionale” (sostitutiva del vecchio “libretto di lavoro”) che registra i dati dell’elenco anagrafico, le esperienze formative e professionali, le disponibilità e le esperienze professionali Le funzioni: il ruolo dei CPI nel procedimento di collocamento • Le ulteriori comunicazioni in casi di trasformazione e variazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni successivi: - - proroga del termine; trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; Trasformazione dell’apprendistato in tempo indeterminato; Trasformazione del cfl in tempo indeterminato • L’ulteriore comunicazione in caso di estinzione del rapporto di lavoro, entro i cinque giorni successivi Le rilevanti modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) 1) Estensione soggettiva / oggettiva dell’obbligo di comunicazione 2) Anticipazione del termine di comunicazione che da “contestuale” diviene “preventivo” 3) Ampliamento degli eventi modificativi del rapporto che determinano l’obbligo di comunicazione 4) Pluriefficacia della comunicazione (CPI, enti previdenziali, altri soggetti interessati) 5) Obbligatorietà dell’invio telematico della comunicazione Termine e modalità di comunicazione Il termine da contestuale diviene preventivo, estendendo una previsione già prevista per il settore dell’edilizia: la ratio è antielusiva La comunicazione va ora effettuata entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, con conservazione del documento a fini probatori. Sono previste limitatissime eccezioni. Pluriefficacia della comunicazione “le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al CPI (……) sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, nonché nei confronti della prefettura” Art. 3 D. Lgs. 276/03 Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successivi, viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale RINVIO I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative. I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee. I. Attività di somministrazione II. Attività di intermediazione III. Attività di ricerca e selezione personale IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, attraverso la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, e l'affiancamento nell'inserimento nella nuova attività. Chi può farlo: Le nuove Agenzie per il lavoro Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a)agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato b)agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività indicate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ai sensi della l. n. 191/2009); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) DUE fondamentali tipi di Agenzie: Le Agenzie di somministrazione (lett. a) Le Agenzie di intermediazione (lett. c) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. In ambedue i casi di cui sopra (autorizzazione a tempo determinato e a tempo indeterminato) opera un meccanismo di silenzio assenso, decorsi inutilmente i termini previsti. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della società di persone; b)la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti di varia natura (contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale) L’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione (d. lgs. n. 276 del 2003) Università, pubbliche e Le associazioni in private possesso di I comuni riconoscimento Le camere di commercio istituzionale di rilevanza Gli istituti di scuola nazionale e aventi come secondaria di secondo oggetto sociale la tutela e grado, statali e paritari l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro Associazioni dei datori di o delle disabilità lavoro e dei lavoratori comparativamente più L’ordine nazionale dei rappresentative che siano consulenti del lavoro firmatarie di CCNL tramite proprio soggetto costituito nell’ambito del Gli enti bilaterali consiglio nazionale L’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione (l. n. 183 del 2010, che ha modificato il d. lgs. n. 276/2003) Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro (…) nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi. Il sistema di autorizzazione ed accreditamento a) Le agenzie per il lavoro possono operare su tutto il territorio nazionale, se munite di autorizzazione statale (in questo caso deve trattarsi di soggetti la cui attività interessa almeno 4 regioni); b) Le agenzie per il lavoro possono operare su base esclusivamente regionale, se munite di sola autorizzazione regionale (c.d. accreditamento); c) Le agenzie per il lavoro, munite di autorizzazione statale, possono operare in ambito regionale, essendo l’accreditamento regionale solamente eventuale Le sanzioni L’art. 18, d. lgs. n. 276 del 2003 introduce un ampio elenco di sanzioni di natura civile e/o penale per i casi di esercizio illegittimo dell’attività di mediazione o somministrazione di manodopera Le tutele del lavoratore (o aspirante tale) sul mercato Diritto del lavoratore alla determinazione dell’ambito di diffusione dei propri dati (art. 8 d. lgs. n. 276/2003) Divieto di indagini sulle opinioni e divieto di trattamenti discriminatori (art. 10 d. lgs. n. 276/2003) Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art.11 d. lgs. 276/2003): si tratta del principio di GRATUITA’ del servizio per i lavoratori, salve le deroghe in relazione “a specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti” Il Sistema informativo lavoro (SIL), che il d. lgs. n. 276/03 denomina “Borsa continua del lavoro” a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese b)e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. c) I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli accessi appositamente dedicati a tutti i soggetti pubblici e privati I c.d. collocamenti “speciali” 1) Il collocamento dei lavoratori extracomunitari; 2) Il collocamento “obbligatorio” dei lavoratori disabili 3) Il reclutamento del personale nelle P.A. Il collocamento dei lavoratori extracomunitari Normativa di riferimento: Legge 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero), modificata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Si basa sul sistema delle “quote massime” definite annualmente mediante DPCM (c.d. decreto sui flussi in entrata) Il collocamento dei lavoratori extra-comunitari Procedura di collocamento: a) Richiesta da parte del datore di lavoro allo “Sportello unico per l’immigrazione” costituito presso la Prefettura presentando: Richiesta nominativa di nulla osta; Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa per lo straniero; Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; b) All’esito della verifica dell’esistenza delle condizioni di legge, lo Sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro nei limiti delle quote previste dal “decreto flussi”; c) Il consolato del paese di origine o residenza rilascia, a quel punto, il visto di ingresso sul territorio nazionale; d) Una volta entrato nel territorio nazionale, il lavoratore si reca presso lo sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; e) A seguito di tale stipulazione, è rilasciato dalla questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (di durata variabile da 9 mesi a 2 anni); f) In caso di disoccupazione, il migrante si registra presso il centro per l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. Il diritto al lavoro dei disabili Dalle assunzioni obbligatorie al collocamento mirato Il collocamento mediante assunzione obbligatoria • La legittimità costituzionale • La finalità: il sistema è di un sistema siffatto è orientato a favorire stata più volte affermata l’ingresso nel mercato dalla Corte Costituzionale, del lavoro di soggetti in con riferimento alla legge n. 482 del 1968: si è parlato condizione di particolare di “rapporti di difficoltà occupazionale, strumentalità” mediante l’imposizione di all’adempimento dei doveri una sorta di “imponibile inderogabili di solidarietà di manodopera” a carico sociale (art. 2 Cost.), oltre dei datori di lavoro privati che del diritto di “inabili e e pubblici minorati all’educazione e all’avviamento professionale” (art. 38, comma 3, Cost.) Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili: la legge n. 68 del 1999 I soggetti protetti: a) Invalidi civili affetti da menomazioni psicofisiche, con percentuale dell’invalidità lavorativa superiore al 45%, accertata da commissione medica; b) Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata da commissione medica; c) Persone non vedenti e sordomute, invalidi di guerra o per fatti di terrorismo, eversione o mafia, orfani e coniugi superstiti di persone decedute per causa di lavoro, guerra, servizio o per fatti di terrorismo, eversione o mafia. Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili: la legge n. 68 del 1999 • L’obbligo di assunzione per i datori di lavoro privati e pubblici è stabilito nelle seguenti misure: a) Più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati; b) Fra 36 e 50 dipendenti: 2 lavoratori; c) Fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore DUNQUE, NESSUN OBBLIGO PER LE UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO DI 15 DIPENDENTI Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili nella legge n. 68 del 1999: la procedura di collocamento • Gli aventi diritto si iscrivono presso il CPI, dove è tenuto un “unico elenco pubblico”, contenente una graduatoria su base regionale. • Tale elenco si forma sulla base dei seguenti criteri: 1) anzianità di iscrizione; 2) condizione economica; 3) carichi di famiglia; 4) difficoltà di locomozione sul territorio. • Mentre nella disciplina anteriore (legge n. 482 del 1968), si prevedeva il meccanismo della “chiamata numerica”, a seguito della riforma del 1999, vige un sistema “misto” (nominativo, numerico, per convenzione). • 1) 2) 3) Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili nella legge n. 68 del 1999: la procedura di collocamento I casi di richiesta • Per le percentuali nominativa: rimanenti, vale la Tutte le assunzioni per i chiamata numerica. datori di lavoro privati che occupano da 15 a • La legge prevede 35 dipendenti, oltre alle altresì che l’impresa “imprese di tendenza”; può stipulare con il 50% delle assunzioni CPI una convenzione per i datori di lavoro che impiegano da 36 a al fine di graduare 50 dipendenti; l’avviamento dei Il 60 % delle assunzioni disabili, sulla base di per i datori di lavoro un adeguato che occupano più di 50 dipendenti orientamento al lavoro. Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili nella legge n. 68 del 1999: l’avviamento al lavoro 1) Richiesta di assunzione da parte dell’impresa; 2) Provvedimento di avviamento obbligatorio; 3) L’impresa ha un “obbligo a contrarre” e non può rifiutarsi, salva la prova di un avviamento impossibile in quello specifico contesto aziendale (ovviamente in caso di collocamento numerico); 4) Per il rifiuto illecito di assunzione, la giurisprudenza riconosce: - La costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 cod. civ. - Risarcimento del danno patito dal disabile per la mancata assunzione. Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili: sospensione/esonero a) La sospensione: opera nei confronti delle imprese in regime di Cassa integrazione guadagni o interessate da procedure di mobilità. b) L’esonero: opera nei confronti dei datori di lavoro privati e pubblici che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre, in riferimento al personale viaggiante e navigante. Il collocamento dei lavoratori disabili nella legge n. 68 del 1999: il rapporto di lavoro • E’ ammesso il “patto di prova”, salva compatibilità dello stesso con il tipo di invalidità; • Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato; • Si applicano i trattamenti economici e normativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi; • E’ dovuta la visita medica periodica, con eventuale accertamento da parte di una commissione medica dell’incompatibilità della mansione con il tipo di invalidità (per es. a seguito di aggravamento delle condizioni): le conseguenze vanno dalla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino al licenziamento. Il personale delle P.A. • Assunzione mediante concorso pubblico (Art. 97 Cost.); • “salvi i casi stabiliti dalla legge”: - I lavoratori disabili (come visto, si applica la l. n. 68 del 1999) - I lavoratori con ridotta qualificazione professionale (inquadrati nei livelli per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo) sono assunti mediante chiamata numerica fra gli iscritti nelle liste di collocamento. Il personale delle P.A. Ai sensi dell’art. 5, l. n. 183 del 2010 «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».