La disciplina
dell’incontro tra
domanda ed offerta
nel mercato del lavoro
I fondamenti costituzionali del sistema di collocamento
•Art. 4 Cost.
• Art. 35 Cost.
• Art. 38 comma 3
(Assunzioni obbligatorie:
rinvio)
La Repubblica
riconosce a tutti i
cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto
La Repubblica
tutela il lavoro in
tutte le sue
forme ed
applicazioni
I canali di collegamento tra il
lavoratore e l’utilizzatore della
sua prestazione
1) Un ufficio pubblico
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
2) Un soggetto privato
3) Un altro datore di lavoro
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
Tra il lavoratore e l’utilizzatore
della sua prestazione
1) Un ufficio pubblico:
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
dalla legge del 1949
alle riforme
“Bassanini”
del 1997 e alla
“Legge Biagi”
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
La mediazione pubblica nel mercato
del lavoro: il collocamento
(I) L. 264/1949
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta numerica
(II) L. 223/1991
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta nominativa
(III) L. 608/1996
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Generalizzazione dell’assunzione
diretta con obbligo di
comunicazione successiva
Verso la riforma del
collocamento…
Tre eventi che preparano la riforma del
collocamento
1. Il Federalismo “a
costituzione
invariata”
2. La sentenza della
Corte di Giustizia
europea dell’11 dic.
1997 nel caso Job
Centre II
3. La Convenzione OIL
n. 181 del 1997
(ratificata
dall’Italia nel
febbraio 2000)
Le riforme
“Bassanini”
La condanna
del monopolio
pubblico
Giudizio favorevole
nei confronti delle
agenzie private
di mediazione
Il D. lgs. 469/1997
• Il collocamento come
Servizio pubblico
• L’apertura ai privati
• Il decentramento
• Generalizzazione
dell’assunzione diretta
con obbligo di
comunicazione
successiva
Principi ed obiettivi della riforma
del 1997
• Apertura del sistema all'attività dei soggetti
privati, sulla base di specifiche modalità
autorizzative e di accreditamento
• Superamento della limitata funzione
“notarile” del collocamento pubblico e
trasformazione in servizio
• Individuazione di Regione e Provincia come
livelli operativi prioritari rispetto alle
funzioni e ai compiti relativi al collocamento e
alle politiche attive del lavoro
I servizi pubblici per l’impiego
dopo la riforma del 1997
I D. lgs nn. 181/2000 e 297/2002
• Servizio pubblico
• Apertura ai privati
• Decentramento
• Abolizione delle liste di collocamento e del
libretto di lavoro
• La contestualità dell’obbligo di
comunicazione delle assunzioni
La necessità
di una nuova
impostazione
Le politiche
“attive” per il
lavoro e il
ruolo cruciale
dei servizi
pubblici per
l’impiego
passaggio “da una
politica passiva e di
mero contatto
burocratico tra
domanda e offerta di
lavoro a una funzione
propositiva di
orientamento attivo e di
sostegno alle parti
coinvolte nella
costituzione del
rapporto di lavoro”
(Marco Biagi)
Le misure di politica attiva a favore del
lavoratore disoccupato
a) Colloquio di orientamento entro tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) Proposta di adesione ad iniziative di
inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle
donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione
b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione
I nuovi organismi, costituiti a livello
provinciale, che sostituiscono le
strutture amministrative statali
I CENTRI PER L’IMPIEGO
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
1) Vige per tutti i lavoratori, svolgenti
qualsivoglia tipologia di rapporto
(inclusi i lavoratori a progetto, i
lavoratori soci delle coop.) il principio
dell’assunzione diretta, con obbligo
di comunicazione contestuale di: a)
nominativo dell’assunto; b) data di
assunzione; c) tipologia del contratto;
d) qualifica; e) trattamento
economico….. (segue)
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
2) La lista di collocamento è sostituita da
un “elenco anagrafico” con effetti
ricognitivo/dichiarativi
3) È prevista l’istituzione della “scheda
professionale” (sostitutiva del vecchio
“libretto di lavoro”) che registra i dati
dell’elenco anagrafico, le esperienze
formative e professionali, le
disponibilità e le esperienze
professionali
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
• Le ulteriori comunicazioni
in casi di trasformazione e
variazione del rapporto di
lavoro entro cinque giorni
successivi:
-
-
proroga del termine;
trasformazione del rapporto
da tempo determinato a
tempo indeterminato;
trasformazione da tempo
parziale a tempo pieno;
Trasformazione
dell’apprendistato in tempo
indeterminato;
Trasformazione del cfl in
tempo indeterminato
• L’ulteriore
comunicazione
in caso di
estinzione del
rapporto di
lavoro, entro i
cinque giorni
successivi
Le rilevanti modifiche introdotte dalla L.
n. 296 del 2006
(legge finanziaria per l’anno 2007)
1) Estensione soggettiva / oggettiva
dell’obbligo di comunicazione
2) Anticipazione del termine di
comunicazione che da “contestuale”
diviene “preventivo”
3) Ampliamento degli eventi modificativi del
rapporto che determinano l’obbligo di
comunicazione
4) Pluriefficacia della comunicazione (CPI,
enti previdenziali, altri soggetti interessati)
5) Obbligatorietà dell’invio telematico della
comunicazione
Termine e modalità di
comunicazione
Il termine da contestuale diviene preventivo,
estendendo una previsione già prevista per il
settore dell’edilizia: la ratio è antielusiva
La comunicazione va ora effettuata entro
le ore 24.00 del giorno antecedente a
quello di effettiva instaurazione del
rapporto di lavoro, con conservazione
del documento a fini probatori. Sono
previste limitatissime eccezioni.
Pluriefficacia della
comunicazione
“le comunicazioni di assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga
dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di
altre esperienze professionali, previste
dalla normativa vigente, inviate al CPI
(……) sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, nonché nei
confronti della prefettura”
Art. 3 D. Lgs. 276/03
Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di regolazione e organizzazione del mercato
del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 e successivi,
viene identificato un unico regime di autorizzazione
per i soggetti privati che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale
Cosa possono fare i soggetti
privati nel mercato del lavoro
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
RINVIO
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di mediazione,
comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula;
della costituzione di
relativa banca dati; della
effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di
intermediazione;
dell'orientamento
professionale; della
progettazione ed
erogazione di attività
formative.
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di consulenza
finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza del
committente, e comprensiva
di: pianificazione e
realizzazione del programma
di ricerca delle candidature
attraverso una pluralità di
canali di reclutamento;
formazione della rosa di
candidature maggiormente
idonee.
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione
committente, anche in base
ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di
prestatori di lavoro,
attraverso la formazione
finalizzata all'inserimento
lavorativo, e l'affiancamento
nell'inserimento nella nuova
attività.
Chi può farlo:
Le nuove Agenzie per il lavoro
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito un apposito albo delle agenzie
per il lavoro.
Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a)agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
determinato
b)agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato (abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività indicate dalla
legge o dalla contrattazione collettiva, ai sensi
della l. n. 191/2009);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale
L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera a),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c),
d) ed e)

 L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera c),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere d)
ed e)
DUE fondamentali tipi di Agenzie:
Le Agenzie di somministrazione (lett. a)
Le Agenzie di intermediazione (lett. c)
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia
entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo
accertamento della
sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui
all'articolo 5,
l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio
delle attività per le quali
viene fatta richiesta di
autorizzazione,
provvedendo
contestualmente alla
iscrizione delle agenzie
nel predetto albo.
Decorsi due anni, entro i
novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati
possono richiedere
l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali rilascia
l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro
novanta giorni dalla
richiesta, previa verifica
del rispetto degli obblighi
di legge e del contratto
collettivo e, in ogni caso,
subordinatamente al
corretto andamento della
attività svolta.
In ambedue i casi di cui sopra
(autorizzazione a tempo
determinato e a tempo
indeterminato) opera un
meccanismo di silenzio
assenso, decorsi inutilmente
i termini previsti.
I requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo
a) la costituzione della agenzia nella forma di
società di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro
della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della
società di persone;
b)la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza
e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, per delitti di varia
natura (contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale)
L’ampliamento dei soggetti abilitati
all’intermediazione (d. lgs. n. 276 del 2003)
 Università, pubbliche e
 Le associazioni in
private
possesso di
 I comuni
riconoscimento
 Le camere di commercio
istituzionale di rilevanza
 Gli istituti di scuola
nazionale e aventi come
secondaria di secondo
oggetto sociale la tutela e
grado, statali e paritari
l’assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro
 Associazioni dei datori di
o delle disabilità
lavoro e dei lavoratori
comparativamente più
 L’ordine nazionale dei
rappresentative che siano
consulenti del lavoro
firmatarie di CCNL
tramite proprio soggetto
costituito nell’ambito del
 Gli enti bilaterali
consiglio nazionale
L’ampliamento dei soggetti abilitati
all’intermediazione (l. n. 183 del 2010,
che ha modificato il d. lgs. n. 276/2003)
Sono altresì autorizzati allo
svolgimento della attività di
intermediazione i gestori di siti
internet, a condizione che svolgano
la predetta attività senza finalità di
lucro (…) nonché a condizione della
pubblicazione sul sito medesimo dei
propri dati identificativi.
Il sistema di autorizzazione
ed accreditamento
a) Le agenzie per il lavoro possono operare
su tutto il territorio nazionale, se munite di
autorizzazione statale (in questo caso deve
trattarsi di soggetti la cui attività interessa
almeno 4 regioni);
b) Le agenzie per il lavoro possono operare
su base esclusivamente regionale, se
munite di sola autorizzazione regionale
(c.d. accreditamento);
c) Le agenzie per il lavoro, munite di
autorizzazione statale, possono operare in
ambito regionale, essendo
l’accreditamento regionale solamente
eventuale
Le sanzioni
L’art. 18, d. lgs. n. 276 del
2003 introduce un ampio
elenco di sanzioni di natura
civile e/o penale per i casi di
esercizio illegittimo
dell’attività di mediazione o
somministrazione di
manodopera
Le tutele del lavoratore (o aspirante tale)
sul mercato
 Diritto del lavoratore alla determinazione
dell’ambito di diffusione dei propri dati (art. 8 d.
lgs. n. 276/2003)
 Divieto di indagini sulle opinioni e divieto di
trattamenti discriminatori (art. 10 d. lgs. n.
276/2003)
 Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art.11 d.
lgs. 276/2003): si tratta del principio di
GRATUITA’ del servizio per i lavoratori, salve le
deroghe in relazione “a specifiche categorie di
lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti”
Il Sistema informativo lavoro (SIL), che il d.
lgs. n. 276/03 denomina “Borsa continua del
lavoro”
a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di
lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a
tale scopo immesse liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese
b)e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori
e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete.
c) I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire
nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun
intermediario attraverso gli accessi
appositamente dedicati a tutti i soggetti pubblici
e privati
I c.d. collocamenti “speciali”
1) Il collocamento dei lavoratori
extracomunitari;
2) Il collocamento “obbligatorio”
dei lavoratori disabili
3) Il reclutamento del personale
nelle P.A.
Il collocamento dei lavoratori extracomunitari
Normativa di riferimento:
Legge 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
sull’immigrazione e la condizione dello
straniero), modificata dalla legge 30
luglio 2002, n. 189.
Si basa sul sistema delle “quote massime”
definite annualmente mediante DPCM
(c.d. decreto sui flussi in entrata)
Il collocamento dei lavoratori extra-comunitari
Procedura di collocamento:
a) Richiesta da parte del datore di lavoro allo “Sportello unico per
l’immigrazione” costituito presso la Prefettura presentando:
Richiesta nominativa di nulla osta;
Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa per lo straniero;
Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
b) All’esito della verifica dell’esistenza delle condizioni di legge, lo Sportello
unico rilascia il nulla osta al lavoro nei limiti delle quote previste dal
“decreto flussi”;
c) Il consolato del paese di origine o residenza rilascia, a quel punto, il visto
di ingresso sul territorio nazionale;
d) Una volta entrato nel territorio nazionale, il lavoratore si reca presso lo
sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato;
e) A seguito di tale stipulazione, è rilasciato dalla questura il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro (di durata variabile da 9 mesi a 2 anni);
f) In caso di disoccupazione, il migrante si registra presso il centro per
l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
Il diritto al lavoro dei
disabili
Dalle assunzioni
obbligatorie al
collocamento mirato
Il collocamento mediante
assunzione obbligatoria
• La legittimità costituzionale
• La finalità: il sistema è
di un sistema siffatto è
orientato a favorire
stata più volte affermata
l’ingresso nel mercato
dalla Corte Costituzionale,
del lavoro di soggetti in
con riferimento alla legge
n. 482 del 1968: si è parlato
condizione di particolare
di “rapporti di
difficoltà occupazionale,
strumentalità”
mediante l’imposizione di
all’adempimento dei doveri
una sorta di “imponibile
inderogabili di solidarietà
di manodopera” a carico
sociale (art. 2 Cost.), oltre
dei datori di lavoro privati
che del diritto di “inabili e
e pubblici
minorati all’educazione e
all’avviamento
professionale” (art. 38,
comma 3, Cost.)
Il collocamento “mirato” dei
lavoratori disabili: la legge n. 68 del
1999
I soggetti protetti:
a) Invalidi civili affetti da menomazioni psicofisiche, con percentuale dell’invalidità
lavorativa superiore al 45%, accertata da
commissione medica;
b) Invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 33%, accertata da commissione
medica;
c) Persone non vedenti e sordomute, invalidi di
guerra o per fatti di terrorismo, eversione o
mafia, orfani e coniugi superstiti di persone
decedute per causa di lavoro, guerra, servizio
o per fatti di terrorismo, eversione o mafia.
Il collocamento “mirato” dei lavoratori
disabili: la legge n. 68 del 1999
•
L’obbligo di assunzione per i datori di
lavoro privati e pubblici è stabilito nelle
seguenti misure:
a) Più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori
occupati;
b) Fra 36 e 50 dipendenti: 2 lavoratori;
c) Fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore
DUNQUE, NESSUN OBBLIGO PER LE UNITA’
PRODUTTIVE CON MENO DI 15
DIPENDENTI
Il collocamento “mirato” dei lavoratori
disabili nella legge n. 68 del 1999: la
procedura di collocamento
• Gli aventi diritto si iscrivono presso il CPI,
dove è tenuto un “unico elenco pubblico”,
contenente una graduatoria su base
regionale.
• Tale elenco si forma sulla base dei seguenti
criteri: 1) anzianità di iscrizione; 2)
condizione economica; 3) carichi di famiglia;
4) difficoltà di locomozione sul territorio.
• Mentre nella disciplina anteriore (legge n. 482
del 1968), si prevedeva il meccanismo della
“chiamata numerica”, a seguito della riforma
del 1999, vige un sistema “misto”
(nominativo, numerico, per convenzione).
•
1)
2)
3)
Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili
nella legge n. 68 del 1999: la procedura di
collocamento
I casi di richiesta
• Per le percentuali
nominativa:
rimanenti, vale la
Tutte le assunzioni per i
chiamata numerica.
datori di lavoro privati
che occupano da 15 a
• La legge prevede
35 dipendenti, oltre alle
altresì che l’impresa
“imprese di tendenza”;
può stipulare con il
50% delle assunzioni
CPI una convenzione
per i datori di lavoro
che impiegano da 36 a
al fine di graduare
50 dipendenti;
l’avviamento dei
Il 60 % delle assunzioni
disabili, sulla base di
per i datori di lavoro
un adeguato
che occupano più di 50
dipendenti
orientamento al
lavoro.
Il collocamento “mirato” dei lavoratori disabili
nella legge n. 68 del 1999: l’avviamento al lavoro
1) Richiesta di assunzione da parte dell’impresa;
2) Provvedimento di avviamento obbligatorio;
3) L’impresa ha un “obbligo a contrarre” e non
può rifiutarsi, salva la prova di un avviamento
impossibile in quello specifico contesto
aziendale (ovviamente in caso di collocamento
numerico);
4) Per il rifiuto illecito di assunzione, la
giurisprudenza riconosce:
- La costituzione del rapporto di lavoro ex art.
2932 cod. civ.
- Risarcimento del danno patito dal disabile per
la mancata assunzione.
Il collocamento “mirato” dei
lavoratori disabili:
sospensione/esonero
a) La sospensione: opera nei confronti
delle imprese in regime di Cassa
integrazione guadagni o interessate da
procedure di mobilità.
b) L’esonero: opera nei confronti dei
datori di lavoro privati e pubblici che
operano nel settore del trasporto
aereo, marittimo, terrestre, in
riferimento al personale viaggiante e
navigante.
Il collocamento dei lavoratori disabili nella legge
n. 68 del 1999: il rapporto di lavoro
• E’ ammesso il “patto di prova”, salva
compatibilità dello stesso con il tipo di invalidità;
• Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e
indeterminato;
• Si applicano i trattamenti economici e normativi
previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
• E’ dovuta la visita medica periodica, con
eventuale accertamento da parte di una
commissione medica dell’incompatibilità della
mansione con il tipo di invalidità (per es. a
seguito di aggravamento delle condizioni): le
conseguenze vanno dalla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino al
licenziamento.
Il personale delle P.A.
• Assunzione mediante concorso pubblico
(Art. 97 Cost.);
• “salvi i casi stabiliti dalla legge”:
- I lavoratori disabili (come visto, si applica la l.
n. 68 del 1999)
- I lavoratori con ridotta qualificazione
professionale (inquadrati nei livelli per i
quali non è richiesto titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo)
sono assunti mediante chiamata numerica
fra gli iscritti nelle liste di collocamento.
Il personale delle P.A.
Ai sensi dell’art. 5, l. n. 183 del 2010 «Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di assunzione, di
proroga, di trasformazione e di cessazione, al
servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la
proroga, la trasformazione e la cessazione dei
rapporti di lavoro relativi al mese
precedente».
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mediazione fra domanda e offerta nel mercato del lavoro