La disciplina
dell’incontro tra
domanda ed offerta
nel mercato del lavoro
I fondamenti costituzionali del sistema di collocamento
•Art. 4 Cost.
• Art. 35 Cost.
• Art. 38 comma 3
(Assunzioni obbligatorie:
rinvio)
La Repubblica
riconosce a tutti i
cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto
La Repubblica
tutela il lavoro in
tutte le sue
forme ed
applicazioni
I canali di collegamento tra il
lavoratore e l’utilizzatore della
sua prestazione
1) Un ufficio pubblico
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
2) Un soggetto privato
3) Un altro datore di lavoro
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
Tra il lavoratore e l’utilizzatore
della sua prestazione
1) Un ufficio pubblico:
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
dalla legge del 1949
alle riforme
“Bassanini”
del 1997 e alla
“Legge Biagi”
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
La mediazione pubblica nel mercato
del lavoro: il collocamento
(I) L. 264/1949
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta numerica
(II) L. 223/1991
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Divieto di assunzione diretta
• La richiesta nominativa
(III) L. 608/1996
• Funzione pubblica
• Monopolio pubblico
• Centralizzazione
• Le liste di collocamento
• Generalizzazione dell’assunzione
diretta con obbligo di
comunicazione successiva
Verso la riforma del
collocamento…
Tre eventi che preparano la riforma del
collocamento
1. Il Federalismo “a
costituzione
invariata”
2. La sentenza della
Corte di Giustizia
europea nel caso
Job Centre II
3. La Convenzione OIL
n. 181 del 1997
(ratificata
dall’Italia nel
febbraio 2000)
Le riforme
“Bassanini”
La condanna
del monopolio
pubblico
Giudizio favorevole
nei confronti delle
agenzie private
di mediazione
Corte di Giustizia 11 dicembre 1997,
Job Centre II
• La nozione
onnicomprensiva
di impresa
• L’equiparazione
tra esercizio
“inefficiente” ed
esercizio
“abusivo”
dell’attività di
collocamento
Condanna del
sistema di
collocamento
pubblico
italiano per
violazione della
disciplina
comunitaria
sulla
concorrenza
(abuso di
posizione
dominante)
Il D. lgs. 469/1997
• Il collocamento come
Servizio pubblico
• L’apertura ai privati
• La regionalizzazione
• Generalizzazione
dell’assunzione diretta
con obbligo di
comunicazione
successiva
Principi ed obiettivi della riforma
del 1997
• Apertura del sistema all'attività dei soggetti
privati, sulla base di specifiche modalità
autorizzative e di accreditamento
• Superamento della limitata funzione
“notarile” del collocamento pubblico e
trasformazione in servizio
• Individuazione di Regione e Provincia come
livelli operativi prioritari rispetto alle
funzioni e ai compiti relativi al collocamento e
alle politiche attive del lavoro
I servizi pubblici per l’impiego
dopo la riforma del 1997
I D. lgs nn. 181/2000 e 297/2002
• Servizio pubblico
• Apertura ai privati
• Regionalizzazione
• Abolizione delle liste di collocamento e del
libretto di lavoro
• La contestualità dell’obbligo di
comunicazione delle assunzioni
La necessità
di una nuova
impostazione
Le politiche
“attive” per il
lavoro e il
ruolo cruciale
dei servizi
pubblici per
l’impiego
passaggio “da una
politica passiva e di
mero contatto
burocratico tra
domanda e offerta di
lavoro a una funzione
propositiva di
orientamento attivo e di
sostegno alle parti
coinvolte nella
costituzione del
rapporto di lavoro”
(Marco Biagi)
Al disoccupato si richiede un
comportamento attivo.
Alla tradizionale posizione
passiva (rispondente ad un
logica di welfare), viene,
così, a sostituirsi una
posizione attiva
(rispondente ad una logica
di workfare)
Le altre misure di politica attiva a favore del
lavoratore disoccupato
a) Colloquio di orientamento entro tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) Proposta di adesione ad iniziative di
inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle
donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione
b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione
Il primo ambito di incidenza delle
riforme:
i nuovi servizi pubblici per l’impiego
Il D. lgs 297/2002
• Conferma ed ampliamento del
decentramento amministrativo
• Abolizione delle liste di
collocamento e del libretto di
lavoro
• La contestualità dell’obbligo di
comunicazione delle assunzioni
Le funzioni di coordinamento svolte
dalle Regioni….
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a
incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all’occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex
detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a
favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di
collocamento
d) programmazione e coordinamento delle iniziative
finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini
formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori
socialmente utili
…e i compiti assegnati alla
competenza residua statuale
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti all’Unione europea;
b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d) conduzione coordinata e integrata del Sistema
informativo lavoro (…);
e) raccordo con gli organismi internazionali e
coordinamento dei rapporti con l’Unione europea”.
Art. 1, c. 3, d.lgs. 469/97
I nuovi organismi, costituiti a livello
provinciale, che sostituiscono le
strutture amministrative statali
I CENTRI PER L’IMPIEGO
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
1) Vige per tutti i lavoratori, svolgenti
qualsivoglia tipologia di rapporto
(inclusi i lavoratori a progetto, i
lavoratori soci delle coop.) il principio
dell’assunzione diretta, con obbligo
di comunicazione contestuale di: a)
nominativo dell’assunto; b) data di
assunzione; c) tipologia del contratto;
d) qualifica; e) trattamento
economico….. (segue)
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
2) La lista di collocamento è sostituita da
un “elenco anagrafico” con effetti
ricognitivo/dichiarativi
3) È prevista l’istituzione della “scheda
professionale” (sostitutiva del vecchio
“libretto di lavoro”) che registra i dati
dell’elenco anagrafico, le esperienze
formative e professionali, le
disponibilità e le esperienze
professionali
Le funzioni: il ruolo dei CPI nel
procedimento di collocamento
• Le ulteriori comunicazioni
in casi di trasformazione e
variazione del rapporto di
lavoro entro cinque giorni
successivi:
-
-
proroga del termine;
trasformazione del rapporto
da tempo determinato a
tempo indeterminato;
trasformazione da tempo
parziale a tempo pieno;
Trasformazione
dell’apprendistato in tempo
indeterminato;
Trasformazione del cfl in
tempo indeterminato
• L’ulteriore
comunicazione
in caso di
estinzione del
rapporto di
lavoro, entro i
cinque giorni
successivi
Le rilevanti modifiche introdotte dalla L.
n. 296 del 2006
(legge finanziaria per l’anno 2007)
1) Estensione soggettiva / oggettiva
dell’obbligo di comunicazione
2) Anticipazione del termine di
comunicazione che da “contestuale”
diviene “preventivo”
3) Ampliamento a tutti gli eventi modificativi
del rapporto
4) Pluriefficacia della comunicazione (CPI,
enti previdenziali, altri soggetti interessati)
5) Obbligatorietà dell’invio telematico della
comunicazione
Soggetti obbligati
Estensione dell’obbligo a tutti i datori di
lavoro, nella più ampia accezione del
termine e senza eccezioni:
in particolare, sono ricompresi ora i
datori di lavoro del settore agricolo,
marittimo e dello spettacolo; nonché i
datori di lavoro pubblico, a
prescindere dalle modalità di
assunzione
Termine e modalità di
comunicazione
Il termine da contestuale diviene preventivo,
estendendo una previsione già prevista per il
settore dell’edilizia: la ratio è antielusiva
La comunicazione va ora effettuata entro
le ore 24.00 del giorno antecedente a
quello di effettiva instaurazione del
rapporto di lavoro, con conservazione
del documento a fini probatori. Sono
previste limitatissime eccezioni.
La comunicazione per gli eventi
modificativi
1) Trasformazione del tirocinio
2) Proroga di termini
3) Trasformazione del contratto a tempo
determinato
4) Trasformazione del contratto part-time
5) Trasformazione del contratto di
apprendistato
6) Trasformazione del cfl
7) Trasferimento del lavoratore
8) Distacco del lavoratore
9) Trasferimento d’azienda
10) Modifica della ragione sociale del datore di
lavoro
Pluriefficacia della
comunicazione
“le comunicazioni di assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga
dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di
altre esperienze professionali, previste
dalla normativa vigente, inviate al CPI
(……) sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del
lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, nonché nei
confronti della prefettura”
Art. 3 D. Lgs. 276/03
Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di regolazione e organizzazione del mercato
del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 e successivi,
viene identificato un unico regime di autorizzazione
per i soggetti privati che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale
Cosa possono fare i soggetti
privati nel mercato del lavoro
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
RINVIO
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di mediazione,
comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula;
della costituzione di
relativa banca dati; della
effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di
intermediazione;
dell'orientamento
professionale; della
progettazione ed
erogazione di attività
formative.
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività di consulenza
finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza del
committente, e comprensiva
di: pianificazione e
realizzazione del programma
di ricerca delle candidature
attraverso una pluralità di
canali di reclutamento;
formazione della rosa di
candidature maggiormente
idonee.
I.
Attività di
somministrazione
II. Attività di
intermediazione
III. Attività di ricerca
e selezione
personale
IV. Attività di
supporto alla
ricollocazione
professionale
l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione
committente, anche in base
ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di
prestatori di lavoro,
attraverso la formazione
finalizzata all'inserimento
lavorativo, e l'affiancamento
nell'inserimento nella nuova
attività.
Chi può farlo:
Le nuove Agenzie per il lavoro
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito un apposito albo delle agenzie
per il lavoro.
Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
determinato (per ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore)
b) Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato (abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività indicate dalla
legge o dalla contrattazione collettiva, ai sensi
della l. n. 191/2009);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera a),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c),
d) ed e)

 L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera c),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere d)
ed e)
DUE fondamentali tipi di Agenzie:
Le Agenzie di somministrazione (lett. a)
Le Agenzie di intermediazione (lett. c)
I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo
a) la costituzione della agenzia nella forma di
società di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro
della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della
società di persone;
b)la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse
umane o nelle relazioni industriali
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali,
ai
dirigenti
muniti
di
rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non
definitive, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in
ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale
f)
l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o più nodi regionali
L’ampliamento dei soggetti abilitati
all’intermediazione (d. lgs. n. 276 del 2003)
 Università, pubbliche e
 Le associazioni in
private
possesso di
 I comuni
riconoscimento
 Le camere di commercio
istituzionale di rilevanza
 Gli istituti di scuola
nazionale e aventi come
secondaria di secondo
oggetto sociale la tutela e
grado, statali e paritari
l’assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro
 Associazioni dei datori di
o delle disabilità
lavoro e dei lavoratori
comparativamente più
 L’ordine nazionale dei
rappresentative che siano
consulenti del lavoro
firmatarie di CCNL
tramite proprio soggetto
costituito nell’ambito del
 Gli enti bilaterali
consiglio nazionale
Il sistema di autorizzazione
ed accreditamento
a) Le agenzie per il lavoro possono operare
su tutto il territorio nazionale, se munite di
autorizzazione statale (in questo caso deve
trattarsi di soggetti la cui attività interessa
almeno 4 regioni);
b) Le agenzie per il lavoro possono operare
su base esclusivamente regionale, se
munite di sola autorizzazione regionale
(c.d. accreditamento);
c) Le agenzie per il lavoro, munite di
autorizzazione statale, possono operare in
ambito regionale, essendo
l’accreditamento regionale solamente
eventuale
Le sanzioni
L’art. 18, d. lgs. n. 276 del
2003 introduce un ampio
elenco di sanzioni di natura
civile e/o penale per i casi di
esercizio illegittimo
dell’attività di mediazione o
somministrazione di
manodopera
Le tutele del lavoratore (o aspirante tale)
sul mercato
 Diritto del lavoratore alla determinazione dell’ambito
di diffusione dei propri dati (art. 8 d. lgs. n. 276 del
2003)
 Divieto di indagini sulle opinioni e divieto di
trattamenti discriminatori (art. 10)
 Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art.11) si tratta
del principio di GRATUITA’ del servizio per i lavoratori,
salve le deroghe in relazione “a specifiche categorie di
lavoratori altamente professionalizzati o per specifici
servizi offerti”
Il Sistema informativo lavoro (SIL),
che il d. lgs. n. 276/03 denomina
“Borsa continua del lavoro”
a) è un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro
alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori
e dalle imprese
b) e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete.
I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli accessi
appositamente dedicati a tutti i soggetti pubblici e privati
I c.d. collocamenti “speciali”
1) Il collocamento in agricoltura;
2) Il collocamento dei lavoratori
extracomunitari;
3) Il collocamento “obbligatorio”
dei lavoratori disabili
4) Il reclutamento del personale
nelle P.A.
Il collocamento nel settore
agricolo
Viene meno la specialità, nel
senso che vengono abrogate le
discipline preesistenti, con
conseguente estensione della
nuova disciplina generale del
collocamento (strutture,
modalità, procedure, etc.)
Il collocamento dei lavoratori extracomunitari
1) Si basa sul sistema delle “quote
• Normativa
applicata:
Legge 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico
sull’immigrazione e
la condizione dello
straniero),
modificata dalla
legge 30 luglio
2002, n. 189 (c.d.
Legge Bossi-Fini)
massime” definite annualmente
mediante DPCM
2) Procedura di collocamento:
a) Richiesta nominativa di nulla osta
da parte del datore di lavoro allo
sportello unico per
l’immigrazione, salva richiesta
numerica eventualmente prevista
da accordi bilaterali fra gli stati;
b) Proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato;
c) All’esito della verifica dell’esistenza
delle condizioni di legge, è
rilasciato il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro;
d) Riconoscimento del principio di
parità di trattamento e
uguaglianza dei diritti rispetto ai
lavoratori italiani
Il diritto al lavoro dei
disabili
Dalle assunzioni
obbligatorie al
collocamento mirato
Il collocamento mediante
assunzione obbligatoria
• La legittimità costituzionale
• La finalità: il sistema è
di un sistema siffatto è
orientato a favorire
stata più volte affermata
l’ingresso nel mercato
dalla Corte Costituzionale,
del lavoro di soggetti in
con riferimento alla legge
n. 482 del 1968: si è parlato
condizione di particolare
di “rapporti di
difficoltà occupazionale,
strumentalità”
mediante l’imposizione di
all’adempimento dei doveri
una sorta di “imponibile
inderogabili di solidarietà
di manodopera” a carico
sociale (art. 2 Cost.), oltre
dei datori di lavoro privati
che del diritto di “inabili e
e pubblici
minorati all’educazione e
all’avviamento
professionale” (art. 38,
comma 3, Cost.)
Il collocamento “mirato” dei
lavoratori disabili: la legge n. 68 del
1999
I soggetti protetti:
a) Invalidi civili affetti da menomazioni psicofisiche, con percentuale dell’invalidità
lavorativa superiore al 45%;
b) Invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 33% accertata dall’INAIL;
c) Persone non vedenti e sordomute, invalidi
di guerra o per fatti di terrorismo,
eversione o mafia, orfani e coniugi
superstiti di persone decedute per causa
di lavoro, guerra, servizio o per fatti di
terrorismo, eversione o mafia.
Art. 3 comma 123 legge
Finanziaria 2008
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato)
le disposizioni relative al diritto al
collocamento obbligatorio «con
precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a
parita` di titoli» sono estese agli
orfani ovvero al coniuge superstite
di coloro che siano morti per fatto
di lavoro, o siano deceduti a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o
infermita` che hanno dato luogo a
trattamento di rendita da infortunio
sul lavoro
Equiparazione –
ai fini
dell’avviamento
obbligatorio al
lavoro – di orfani e
coniugi delle
vittime di “morti
bianche” alle
disposizioni
applicabili alle
vittime del
terrorismo e della
criminalità
organizzata
Il collocamento dei lavoratori disabili: la
legge n. 68 del 1999
•
L’obbligo di assunzione per i datori di
lavoro privati e pubblici è stabilito
nelle seguenti misure:
a) Più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori
occupati;
b) Fra 36 e 50 dipendenti: 2 lavoratori;
c) Fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore
Il collocamento dei lavoratori
disabili: la legge n. 68 del 1999
Il computo degli organici su cui calcolare la
“quota riservata”
Sono esclusi, oltre ai lavoratori disabili già in
servizio, i seguenti lavoratori:
1) dirigenti; 2) lavoratori a termine, con
contratto non superiore a nove mesi; 3)
apprendisti; 4) lavoratori con CFL e
contratto di reinserimento; 5) soci lavoratori
delle cooperative; 6) lavoratori a domicilio;
7) soggetti divenuti inabili in corso di
servizio, con riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60%.
Il collocamento dei lavoratori
disabili: la legge n. 68 del 1999
• I casi di sospensione ed esonero:
a) La sospensione: opera nei confronti delle
imprese in regime di Cassa integrazione
guadagni o interessate da procedure di
mobilità.
b) L’esonero: opera nei confronti dei datori di
lavoro privati e pubblici che operano nel
settore del trasporto aereo, marittimo,
terrestre, in riferimento al personale
viaggiante e navigante
Il collocamento dei lavoratori disabili
nella legge n. 68 del 1999: la procedura
di collocamento
• Mentre nella disciplina anteriore (legge n.
482 del 1968), si prevedeva il meccanismo
della “chiamata numerica”, a seguito della
riforma del 1999, vige un sistema “misto”
(nominativo, numerico, per convenzione).
• L’ufficio responsabile è il CPI, dove è tenuto
un “unico elenco pubblico”, contenente la
graduatoria regionale.
• Tale elenco si forma sulla base dei seguenti
criteri: 1) anzianità di iscrizione; 2)
condizione economica; 3) carichi di famiglia;
4) difficoltà di locomozione sul territorio.
•
Il collocamento dei lavoratori disabili nella legge
n. 68 del 1999: la procedura di collocamento
I casi di richiesta
nominativa:
1) Tutte le assunzioni per i
datori di lavoro privati
che occupano da 15 a
35 dipendenti, oltre alle
“imprese di tendenza”;
2) 50% delle assunzioni
per i datori di lavoro
che impiegano da 36 a
50 dipendenti;
3) Il 60 % delle assunzioni
per i datori di lavoro
che occupano più di 50
dipendenti
• Per le percentuali
rimanenti, vale la
chiamata numerica
(salvo mancanza
dei profili
professionali
richiesti, nel qual
caso si concorda un
profilo “simile”,
oppure la stipula di
convenzioni).
•
•
•
•
Il collocamento dei lavoratori disabili nella
legge n. 68 del 1999: il rapporto di lavoro
E’ ammesso il “patto di prova”, salva
compatibilità dello stesso con il tipo di
invalidità;
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e
indeterminato;
Si applicano i trattamenti economici e normativi
previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
E’ dovuta la visita medica periodica, con
eventuale accertamento dell’incompatibilità
della mansione con il tipo di invalidità (per es. a
seguito di aggravamento delle condizioni): le
conseguenze vanno dalla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino al
licenziamento
Il personale delle P.A.
• Assunzione mediante concorso
pubblico (Art. 97 Cost.)
• “salvi i casi stabiliti dalla legge”: i
lavoratori con ridotta qualificazione
professionale (inquadrati nei livelli per
i quali non è richiesto titolo di studio
superiore a quello della scuola
dell’obbligo) sono assunti mediante
chiamata numerica fra gli iscritti nelle
liste di collocamento.
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Collocamento e servizi per l`impiego